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Documento 32000D0733

    2000/733/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 2000, sull'aiuto di Stato «Misure destinate a migliorare l'ambiente interno degli edifici» che la Svezia progetta di erogare [notificata con il numero C(2000) 2239] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

    OL L 295, 2000 11 23, pagg. 30–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Stato giuridico del documento Data di entrata in vigore sconosciuta (in attesa di notifica) o non ancora in vigore.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/733/oj

    32000D0733

    2000/733/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 2000, sull'aiuto di Stato «Misure destinate a migliorare l'ambiente interno degli edifici» che la Svezia progetta di erogare [notificata con il numero C(2000) 2239] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 295 del 23/11/2000 pag. 0030 - 0034


    Decisione della Commissione

    del 12 luglio 2000

    sull'aiuto di Stato "Misure destinate a migliorare l'ambiente interno degli edifici" che la Svezia progetta di erogare

    [notificata con il numero C(2000) 2239]

    (Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2000/733/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo capoverso,

    visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(1),

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    vista la decisione della Commissione, del 18 gennaio 2000(2), in base alla quale la Commissione ha iniziato, riguardo all'aiuto C 2/2000, il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE,

    dopo aver invitato le parti interessate, a norma dell'articolo suddetto, a presentare le loro osservazioni(3) e viste tali osservazioni,

    considerando quanto segue:

    1. IL PROCEDIMENTO

    (1) Con lettera del 19 novembre 1999, registrata il 22 novembre 1999, la Svezia ha notificato alla Commissione l'aiuto da essa proposto a favore di società private e comunali e di proprietari immobiliari.

    (2) Con lettera del 29 febbraio 2000, la Commissione ha informato la Svezia di aver deciso d'iniziare, riguardo al suddetto aiuto, il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

    (3) La decisione della Commissione d'iniziare tale procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(4). La Commissione ha chiesto alle parti interessate di presentare le loro osservazioni sull'aiuto in questione.

    (4) La Commissione ha ricevuto una lettera datata 19 maggio 2000, registrata il 25 maggio 2000, nella quale le autorità svedesi le trasmettevano le loro osservazioni. Dopo di ciò non ha ricevuto altre osservazioni al riguardo.

    2. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'AIUTO

    (5) Le misure notificate costituiscono una modifica del regime di aiuti agli investimenti destinati alla tutela ambientale, approvato in versione definitiva il 20 luglio 1999, basato sulla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente(5). Obiettivo generale di tale regime è incentivare i comuni e le imprese ad attuare progetti intesi a migliorare la preservazione delle qualità ecologiche nella società svedese. Il regime sarà in vigore fino a tutto il 2001; il numero di beneficiari sarà compreso tra 101 e 500.

    (6) L'aiuto viene erogato in forma di sovvenzioni, delle quali possono beneficiare progetti:

    - attuati direttamente da un comune,

    - affidati in appalto da un'amministrazione comunale nel rispetto delle norme vigenti,

    - tali da promuovere attività che stimolino l'economia in generale,

    - attuati da singole imprese commerciali.

    (7) Nella versione originaria del regime erano definiti sei obiettivi: i progetti sovvenzionabili dovevano ridurre gli effetti nocivi sull'ambiente, accrescere l'efficienza nell'impiego dell'energia e delle risorse naturali, promuovere l'utilizzo di materie prime rinnovabili, incrementare il riciclaggio, il riutilizzo e il recupero, contribuire a migliorare ed a rafforzare la diversità biologica ed a promuovere l'educazione in materia ambientale o, infine, contribuire a migliorare l'assorbimento e la circolazione delle sostanze fitonutritive.

    (8) Per essere sovvenzionabili, gli investimenti devono produrre effetti ecologici benefici in misura sostanzialmente superiore rispetto a quanto previsto dalle norme di legge o altre disposizioni in materia ambientale. I costi sovvenzionabili sono quelli degli investimenti in terreni, edifici ed impianti che si ritiene possano migliorare l'ambiente in misura sostanziale. I costi ammissibili devono corrispondere rigorosamente ai costi supplementari degli investimenti che risultino necessari per conseguire gli obiettivi ambientali. L'importo massimo dell'aiuto previsto è pari al 30 % lordo dei costi sovvenzionabili. Inoltre, i progetti devono presentare un potenziale effetto positivo sull'occupazione.

    (9) Il bilancio globale è di 6,8 miliardi di SEK (circa 791 milioni di EUR) per il periodo 1998-2001. Secondo le autorità svedesi, resta ora un importo di circa 1 miliardo di SEK. Non sono necessari altri stanziamenti per finanziare la modifica descritta qui di seguito. Le sovvenzioni a favore dell'ambiente interno dovrebbero esser pari a circa il 5 % della rimanenza di bilancio, cioè 50 milioni di SEK (circa 6 milioni di EUR).

    2.1. La modifica formante oggetto del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

    (10) Le autorità svedesi propongono di aggiungere al regime un settimo obiettivo, inteso a concedere sovvenzioni a privati e direttamente ad amministrazioni comunali ed imprese edilizie comunali o private ed inoltre a proprietari immobiliari che procedano al ripristino di edifici allo scopo di ridurre la presenza di sostanze tali da causare allergie o altre sostanze o materie che presentino rischi per la salute. Lo scopo è prevenire affezioni la cui causa possa attribuirsi a carenze qualitative dell'ambiente interno. È nocivo alla salute, per esempio, abitare in edifici nel quale si riscontrino radioemanazioni, ventilazione insufficiente o umidità.

    (11) Saranno concesse sovvenzioni soltanto a condizione che il progetto di ripristino, di per se stesso o in combinazione con altre misure, contribuisca anche a conseguire almeno uno dei sei obiettivi ecologici originari. Inoltre, il progetto deve presentare un potenziale effetto positivo sull'occupazione. Come per tutta l'altra parte del regime, i costi sovvenzionabili devono corrispondere rigorosamente ai costi supplementari dell'investimento che risultino necessari per conseguire gli obiettivi ambientali e l'importo massimo dell'aiuto non potrà essere superiore al 30 % lordo dei costi sovvenzionabili.

    (12) Alcuni esempi di misure per le quali è possibile concedere sovvenzioni nell'ambito del nuovo obiettivo:

    - rifacimento d'impianti di ventilazione insufficienti,

    - eliminazione dell'umidità e di muffe negli edifici,

    - eliminazione dell'eccesso di radon negli edifici (tale sovvenzione è già prevista per le abitazioni private).

    (13) Alcuni esempi di come una misura attuata nell'ambito del nuovo obiettivo può rispondere al tempo stesso a uno degli obiettivi ecologici già previsti nel regime:

    - se rifacendo un impianto di ventilazione è possibile al tempo stesso ridurre la presenza di sostanze pericolose e incrementare l'efficienza nell'impiego di energia,

    - se eliminando i danni causati dall'umidità e dalle muffe è possibile scegliere materiali e metodi edilizi tali da promuovere l'impiego di materie prime rinnovabili o da incrementare il riciclaggio, il riutilizzo e il recupero.

    (14) Alcuni esempi di misure non sovvenzionabili nell'ambito di tale obiettivo:

    - nuove costruzioni,

    - gestione e manutenzione correnti, per esempio la pulitura dei condotti di ventilazione,

    - lavori di rinnovo privi di effetti positivi sulla salute e sull'ambiente, per esempio modifiche del piano edilizio,

    - lavori eseguiti in ottemperanza di leggi o altre disposizioni.

    (15) La Commissione aveva il dubbio che le misure notificate potessero non essere compatibili con il trattato CE per i seguenti motivi:

    - gli investimenti intesi a migliorare l'ambiente interno non sono menzionati esplicitamente nel testo della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, la quale si basa sul principio "chi inquina, paga" e ha come oggetto gli effetti che i processi di produzione esercitano sull'ambiente. Ciò risulta dagli esempi d'investimenti sovvenzionabili indicati al punto 1.5.1 di tale testo: riduzione delle emissioni, gestione dei rifiuti e riciclaggio,

    - le sovvenzioni alle imprese edilizie e ai proprietari immobiliari allo scopo di finanziare lavori di ripristino possono configurarsi come aiuti operativi piuttosto che come aiuti agli investimenti. Gli aiuti operativi alleviano l'onere delle tipiche spese generali di funzionamento che un'impresa deve sostenere per svolgere le sue normali attività(6). Nel caso in oggetto, si può considerare parte delle normali attività di un'impresa edilizia e dei proprietari immobiliari mantenere gli edifici in condizioni tali da non presentare rischi per la salute.

    3. OSSERVAZIONI DELLA SVEZIA

    3.1. Disciplina per la tutela dell'ambiente

    (16) Le autorità svedesi riconoscono che l'ambiente interno non è menzionato specificamente nel testo della disciplina e ammettono pure che tale disciplina è stata introdotta per un periodo di transizione - sino all'applicazione integrale del principio "chi inquina, paga" - per consentire agli Stati membri di concedere aiuti agli investimenti ecologici. Tuttavia, a loro parere, il fatto che nel testo della disciplina non sia menzionato esplicitamente l'ambiente interno non va interpretato nel senso di escludere gli aiuti a tale scopo. Le autorità svedesi fanno notare che il principio "chi inquina, paga" non include i danni alle persone, ai quali si applicano i principi di risarcimento dei danni. Nondimeno, la tutela dell'ambiente formante oggetto della disciplina mira a ridurre l'emissione di sostanze nocive per la salute umana. Le misure notificate hanno questo medesimo obiettivo: tutelare la salute umana riducendo la presenza nell'ambiente interno delle sostanze che provocano allergie e delle altre sostanze pericolose per la salute.

    3.2. Aiuti operativi oppure aiuti agli investimenti

    (17) Per alcune sostanze pericolose, quali il radon, vigono massimali vincolanti; il che significa che gli aiuti si possono concedere soltanto per investimenti che portino a concentrazioni inferiori a tali massimali. Per le altre sostanze, quali le muffe e altre emissioni organiche, non sono fissati massimali espliciti: di conseguenza, i proprietari immobiliari non sono tenuti a porre rimedio a tali inconvenienti, ma è noto che concentrazioni elevate di simili emissioni costituiscono un problema per chi soffre di asma o di allergie.

    (18) Le sovvenzioni costituirebbero aiuti operativi se fossero erogate per lavori di manutenzione corrente e per misure che i proprietari sono tenuti per legge ad attuare. Non si possono concedere aiuti per la manutenzione corrente. Poiché gli aiuti sono ammessi soltanto per misure per le quali non vigono massimali vincolanti oppure per misure intese a conseguire effetti migliori dei massimali vincolanti, nel caso in oggetto non è questione di aiuti operativi.

    3.3. Sanità pubblica

    (19) Un ambiente interno salubre e sano è importante per prevenire malattie e altre affezioni dovute alle condizioni ambientali. Le allergie, l'asma e altre turbe respiratorie sono in aumento. È chiaro che l'ambiente interno ha effetti su chi è asmatico, allergico o ipersensibile, ed è in corso un dibattito sulla possibilità che le carenze dell'ambiente interno siano una delle cause del continuo aumento delle allergie. Vi sono indizi secondo i quali la salubrità dell'ambiente interno, cioè a casa, a scuola e all'asilo infantile, è particolarmente importante per i bambini. L'inquinamento dell'ambiente interno, dovuto per esempio al radon o al fumo, può anche provocare il cancro. Una ventilazione adeguata riduce l'esposizione a tali sostanze cancerogene. Su questo sfondo, gli investimenti intesi a migliorare la ventilazione, soprattutto nelle case, nelle scuole e negli asili infantili, risultano importanti per la salute pubblica.

    4. ESAME DELL'AIUTO IN OGGETTO

    4.1. Applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

    (20) Poiché le sovvenzioni previste nell'ambito del nuovo obiettivo vengono erogate a favore di progetti attuati direttamente dai comuni oppure vengono versate direttamente a privati, senza che vi sia nessun nesso con attività economiche, esse non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Le sovvenzioni concesse a imprese edilizie ed a proprietari immobiliari per consentire loro di effettuare lavori di ripristino rientrano invece nel campo di applicazione del menzionato articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, poiché tali sovvenzioni rappresentano per i beneficiari un vantaggio economico che può incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

    4.2. Compatibilità dell'aiuto con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

    (21) La Commissione ribadisce che la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente non può applicarsi ad aiuti a favore dell'ambiente interno. Nondimeno, la Commissione conclude che l'aiuto agli investimenti che le è stato notificato può essere approvato in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, considerato che esso contribuisce alla salute pubblica, protegge la salute e la sicurezza dei lavoratori e tutela l'ambiente, tutti obiettivi comunitari di comune interesse (cfr. gli articoli 137, 152 e 174 del trattato).

    4.2.1. Applicabilità della disciplina per la tutela dell'ambiente

    (22) La Commissione aveva il dubbio che la suddetta disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente(7) si applicasse unicamente all'ambiente esterno e inoltre dubitava che essa potesse costituire la base per approvare, a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, un aiuto inteso a migliorare l'ambiente interno.

    (23) Nelle loro osservazioni, le autorità svedesi riconoscono che la disciplina per la tutela dell'ambiente è stata introdotta allo scopo di consentire agli Stati membri di concedere aiuti per la tutela dell'ambiente in un periodo di transizione sino all'applicazione integrale del principio "chi inquina, paga", ma sostengono al tempo stesso che l'obiettivo principale di tale disciplina coincide con l'obiettivo dell'aiuto in questione, ossia la salvaguardia della salute umana.

    (24) Esaminato l'aiuto in oggetto e tenuto conto delle osservazioni giustificative presentate dalle autorità svedesi, la Commissione ha concluso che l'obiettivo principale di tale aiuto consiste nel migliorare direttamente la salute umana, senza migliorare in primo luogo l'ambiente esterno: di conseguenza, al caso in oggetto non si applica la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

    4.2.2. Aiuti operativi o aiuti agli investimenti

    (25) La Commissione aveva il dubbio che le sovvenzioni in oggetto concesse a imprese edilizie ed a proprietari immobiliari allo scopo di finanziare lavori di ripristino costituissero aiuti operativi, piuttosto che aiuti agli investimenti come sostenuto nella notifica.

    (26) Le autorità svedesi sostengono che l'aiuto in oggetto va considerato un aiuto agli investimenti, poiché gli investimenti vengono effettuati in assenza di norme ambientali vincolanti oppure sono intesi a migliorare i livelli richiesti da simili norme. Gli aiuti ad investimenti aventi lo scopo di ottemperare a norme vincolanti costituirebbero aiuti operativi. La Commissione non accetta questo modo di distinguere tra i due tipi di aiuti. In base alla vigente disciplina per la tutela dell'ambiente, a determinate condizioni è possibile concedere alle imprese aiuti agli investimenti per consentire loro di adeguarsi a nuovi standard in materia ambientale.

    (27) Secondo la definizione stabilita dalla Corte di giustizia europea(8), sono aiuti operativi quelli che alleviano l'onere delle tipiche spese generali di funzionamento che un'impresa deve sostenere per svolgere le sue normali attività, come le retribuzioni e gli esborsi finanziari a titolo continuativo. Benché i proprietari degli immobili siano tenuti a mantenerli in condizioni tali da consentire il proseguimento del loro utilizzo, l'aiuto in oggetto viene loro erogato per investimenti una tantum: di conseguenza, la Commissione conclude che non si tratta di un aiuto operativo.

    4.2.3. Altre disposizioni pertinenti del trattato CE

    Articolo 137

    (28) A norma dell'articolo 137, la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri per migliorare l'ambiente di lavoro allo scopo di proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il che può essere rilevante nel caso in oggetto, in quanto l'aiuto agli investimenti viene erogato a favore degli edifici di un'impresa che costituiscono posti di lavoro. Secondo la notifica, l'aiuto viene concesso unicamente per lavori di ripristino aventi effetti benefici al tempo stesso sulla salute e sull'ambiente e le imprese possono ricevere tale aiuto soltanto se il loro progetto porta a miglioramenti sostanziali.

    Articolo 152

    (29) A norma dell'articolo 152, l'azione della Comunità completa le politiche nazionali e si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana. Nella comunicazione della Commissione del 1993 relativa al quadro d'azione nel campo della sanità pubblica(9), sono stati adottati otto programmi d'azione, e le malattie dovute all'inquinamento vi erano indicate come settore prioritario dell'azione comunitaria. Le malattie conseguenti a mutamenti ecologici e agli ambienti di lavoro erano menzionate tra le sfide di fronte alle quali si trovano gli Stati membri nel settore della pubblica sanità: tra l'altro, in tale comunicazione si osservava che vari problemi sanitari sono dovuti a modifiche ambientali risultanti da sviluppi economici e tecnici. A titolo di esempio, si attribuivano a simili mutamenti l'aumento delle turbe respiratorie e di tipi specifici di cancro.

    (30) L'8 giugno 1999 e il 18 novembre 1999, il Consiglio ha adottato risoluzioni nel settore della sanità pubblica(10), nelle quali i fattori sanitari determinati dall'ambiente sono menzionati come una delle principali sfide che si presentano agli Stati membri e si chiede agli Stati membri di tener conto degli effetti sulla salute nel coordinare le proprie politiche nei vari settori.

    (31) Il 29 aprile 1999, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 1296/1999/CE, che adotta a sua volta un programma d'azione comunitaria sulle malattie connesse con l'inquinamento nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2001)(11). Obiettivo generale di tale programma è combattere le malattie causate, derivanti o aggravate dall'inquinamento ambientale. Nel sesto considerando, si dichiara che la prevenzione delle malattie connesse con l'inquinamento deve comprendere misure che intervengano sulle fonti e sulle concentrazioni di agenti inquinanti e sulla limitazione dell'esposizione.

    (32) Il 16 maggio 2000, la Commissione ha presentato al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione sulla strategia della Comunità europea in materia di sanità e una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio per l'adozione di un programma comunitario d'azione nel campo della sanità pubblica (2001-2006)(12). Scopo di tale programma è contribuire a migliorare le condizioni di salute della popolazione ed a ridurre il numero di decessi prematuri nella Comunità, affrontando le cause soggiacenti delle affezioni mediante un'effettiva promozione sanitaria e misure di prevenzione delle malattie. Nel programma è posta in rilievo l'importanza del nesso tra pubblica sanità e ambiente.

    (33) L'applicazione dell'articolo 152 indica che la prevenzione delle malattie, in particolare quelle che possono esser causate dall'ambiente esterno o interno, costituiscono una priorità comunitaria. In questo caso, sono le politiche nazionali in materia ambientale a contribuire alla tutela della salute umana, nel rispetto del principio di sussidiarietà e della risoluzione del Consiglio del 18 novembre 1999.

    Articolo 174

    (34) A norma dell'articolo 174, la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a proteggere la salute umana.

    5. CONCLUSIONI

    (35) Le misure in oggetto sono atte a promuovere sviluppi della salute umana rispondenti alla politica comunitaria in questo settore. Considerato che il bilancio del regime è molto esiguo e che i costi sovvenzionabili e l'entità dell'aiuto sono identici a quelli delle parti del regime già approvate, si può concludere che l'aiuto è tale da agevolare lo sviluppo di alcune attività economiche senza incidere negativamente sugli scambi in misura contraria all'interesse comune. Di conseguenza, la Commissione conclude il procedimento formale con una decisione positiva basata sull'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'aiuto di Stato che la Svezia prevede di erogare per migliorare l'ambiente interno degli edifici, in base al regime recante modifica del regime (1998:23) sulle sovvenzioni statali a programmi locali d'investimento atti ad incrementare la preservazione delle qualità ecologiche nella società, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

    L'attuazione di tale aiuto è quindi autorizzata.

    Articolo 2

    Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2000.

    Per la Commissione

    Mario Monti

    Membro della Commissione

    (1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

    (2) Lettera alla Svezia del 29 febbraio 2000, pubblicata nella GU C 110 del 15.4.2000, pag. 9

    (3) GU C 110 del 15.4.2000, pag. 9.

    (4) Cfr. la nota 3.

    (5) GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

    (6) Causa C-278/95 P, Siemens SA contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1997, pag. I-2507.

    (7) Cfr. la nota 5.

    (8) Cfr. la nota 6.

    (9) COM(93) 559 def.

    (10) Risoluzione del Consiglio, dell'8 giugno 1999, concernente la futura azione della Comunità nel settore della sanità pubblica (GU C 200 del 15.7.1999, pag. 1). Risoluzione del Consiglio, del 18 novembre 1999, diretta ad assicurare la protezione della salute in tutte le politiche e attività comunitarie (GU C 86 del 24.3.2000, pag. 3).

    (11) GU L 155 del 22.6.1999, pag. 7.

    (12) COM(2000) 285 def.

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