Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002R0270-20020218

    Consolidated text: Regolamento (CE) n. 270/2002 della Commissione del 14 febbraio 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i materiali a rischio specifico e la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, nonché il regolamento (CE) n. 1326/2001 riguardo all'alimentazione degli animali e all'immissione sul mercato di ovini e caprini e dei loro prodotti

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/270/2002-02-18

    TESTO consolidato: 32002R0270 — IT — 18.02.2002

    2002R0270 — IT — 18.02.2002 — 000.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 270/2002 DELLA COMMISSIONE

    del 14 febbraio 2002

    che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i materiali a rischio specifico e la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, nonché il regolamento (CE) n. 1326/2001 riguardo all'alimentazione degli animali e all'immissione sul mercato di ovini e caprini e dei loro prodotti

    (GU L 045, 15.2.2002, p.4)


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 155, 24.6.2003, pag. 47  (270/02)




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 270/2002 DELLA COMMISSIONE

    del 14 febbraio 2002

    che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i materiali a rischio specifico e la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, nonché il regolamento (CE) n. 1326/2001 riguardo all'alimentazione degli animali e all'immissione sul mercato di ovini e caprini e dei loro prodotti



    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione ( 2 ), in particolare l'articolo 23,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Norme dettagliate di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli ovini e nei caprini sono stabilite dall'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001.

    (2)

    Dette norme dovrebbero essere rivedute per tenere conto del parere del comitato scientifico direttivo (CSD) del 18-19 ottobre 2001, il quale ha raccomandato di svolgere con urgenza un'indagine sull'incidenza delle TSE mediante test rapidi disponibili valendosi di design e dimensioni del campione statisticamente corretti.

    (3)

    Il comitato scientifico direttivo ha precisato, nel suo parere del 29-30 novembre 2001 sui requisiti di indagini BSE/TSE statisticamente autorevoli, che la prevalenza di TSE negli ovini adulti può variare da 20 a 500 casi positivi su un milione di esemplari a seconda dello Stato membro interessato. Negli Stati membri con una vasta popolazione ovina, una dimensione del campione sufficiente per accertare la prevalenza di un caso positivo su 20 000 animali da macello sani, ad un livello di fiducia del 95 %, è il massimo che sia possibile realisticamente ottenere al momento attuale. La dimensione del campione per i paesi con un'esigua popolazione ovina dovrebbe essere adattata per tenere conto di circostanze di ordine pratico riguardo agli animali idonei disponibili per i test.

    (4)

    Per motivi pratici, i criteri relativi all'età per definire le popolazioni da sottoporre a campionamento dovrebbero essere estesi facendo riferimento alla dentizione. Agli Stati membri che utilizzano altri sistemi per consentire la determinazione dell'età dell'animale dovrebbe essere permesso di continuare a servirsi di un'età di 18 mesi.

    (5)

    Il parere del CSD del 29-30 novembre 2001 raccomanda inoltre di determinare il genotipo del prione di un sottocampione di ovini sorvegliati selezionato a caso. La dimensione del campione per i paesi con un'esigua popolazione ovina dovrebbe essere adattata per tenere conto di circostanze di ordine pratico riguardo agli animali idonei disponibili per i test.

    (6)

    Finlandia e Austria hanno confermato i loro primi casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) rispettivamente il 7 e 13 dicembre 2001. Non è quindi più appropriato concedere a questi Stati membri deroghe riguardo alla sorveglianza del bestiame sano da macello, la rimozione della colonna vertebrale e lo svolgimento di un'indagine statistica risolutiva.

    (7)

    Durante il periodo transitorio, norme dettagliate per la rimozione e la distruzione di materiali a rischio specifico sono stabilite nell'allegato XI, parte A, del regolamento (CE) n. 999/2001.

    (8)

    Per evitare la disgregazione del mercato interno, e tenuto conto dei pareri del comitato scientifico direttivo di cui alla decisione 2001/233/CE della Commissione ( 3 ), le carcasse e le parti di carcasse di bovini che ancora contengono la colonna vertebrale dovrebbero essere autorizzate per il commercio fra Stati membri e se importate da paesi terzi. Per controllarne la rimozione occorre stabilire specifiche misure di controllo.

    (9)

    Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di consentire la rimozione della colonna vertebrale presso punti di vendita al pubblico specificamente autorizzati, sorvegliati e registrati per questo scopo.

    (10)

    Nel suo parere del 29 giugno 2001 sul tessuto adiposo associato al tubo digerente di bovini, ovini e caprini, il CSD ha dichiarato che un'infettività potenziale potrebbe essere riscontrata nei nervi mesenterici e nei nodi linfatici mesenterici situati presso l'arteria mesenterica nei bovini. Poiché un controllo della rimozione di questa sola zona specifica è di improbabile fattibilità, l'intero mesentere dei bovini dovrebbe essere pertanto considerato materiale specifico a rischio.

    (11)

    Occorre chiarificare norme in seguito alla rimozione di materiale specifico a rischio e in particolare quelle relative alla coloratura di tale materiale.

    (12)

    La rimozione del materiale specifico a rischio dai prodotti destinati ad alimenti e mangimi rappresenta l'unica misura più importante a tutela della salute pubblica. In attesa di classificazione, sono state adottate decisioni relative ai paesi terzi e a titolo di precauzione è opportuno mantenere le misure minime di tutela previste dal regolamento (CE) n. 999/2001 per le importazioni da paesi terzi non considerati liberi da BSE. Alcuni paesi terzi, per i quali la valutazione dei materiali a rischio specifico ha dimostrato come altamente improbabile la presenza di BSE nel bestiame nazionale, beneficiano di una deroga alle misure transitorie. Occorre chiarire la misura in cui sono permesse le importazioni da tali paesi, in particolare per quanto riguarda l'origine dei prodotti destinati all'importazione.

    (13)

    Nel suo parere del 29 giugno 2001 sul rischio geografico di BSE di taluni paesi terzi, il comitato scientifico direttivo (SSC) ha tratto la conclusione che, oltre ai paesi esaminati in precedenza, la presenza di BSE nel bestiame locale è altamente improbabile a Panama e nel Salvador. Panama e il Salvador dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco di paesi terzi che beneficiano di una deroga per le importazioni di prodotti di origine animale, bovini vivi, embrioni e ovuli.

    (14)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe essere quindi modificato di conseguenza.

    (15)

    L'esperienza dimostra che occorre chiarificare le misure che si applicano all'alimentazione degli animali stabilite dal regolamento (CE) n. 1326/2001, mantenendo nel contempo il divieto stabilito dalla decisione 2000/766/CE del Consiglio ( 4 ) durante il periodo transitorio. Occorre inoltre chiarificare che le norme del regolamento relative all'immissione sul mercato di ovini e caprini vivi, del loro sperma, embrioni e ovuli si applicano durante il periodo transitorio.

    (16)

    Il regolamento (CE) n. 1326/2001 dovrebbe essere quindi modificato di conseguenza.

    (17)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 è così modificato:

    1) L'allegato III è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento.

    2) L'allegato XI è modificato come segue:

    a) la parte A è sostituita dal testo dell'allegato II del presente regolamento.

    b) Nella parte B, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

    «2. La Svezia può decidere di derogare alle disposizioni del punto 1, secondo paragrafo, in zone remote con bassa densità di popolazione animale.»

    c) Nella parte D, il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

    «4. I punti 2 e 3 non si applicano alle importazioni dai seguenti paesi:

    Argentina

    Australia

    Botswana

    Brasile

    Cile

    Costa Rica

    Salvador

    Namibia

    Nuova Zelanda

    Nicaragua

    Panama

    Paraguay

    Uruguay

    Singapore

    Swaziland»

    .

    Articolo 2

    Il regolamento (CE) n. 1326/2001 è così modificato:

    1) All'articolo 1, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

    «2. L'articolo 7 non si applica ad uno Stato membro fino all'entrata in vigore della decisione che stabilisce lo statuto BSE dello Stato membro in questione, e fino a che non vi siano state effettivamente applicate le disposizioni comunitarie in materia di alimentazione animale in connessione con le encefalopatie spongiformi trasmissibili. L'allegato XI, parte C, si applica allo Stato membro fino a che non vi diventi applicabile l'articolo 7»

    .

    2) Nell'allegato I, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

    «— articolo 15, paragrafo 1, relativo all'immissione sul mercato di bovini vivi, loro sperma, embrioni e ovuli,»

    .

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2002.

    Tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) e dell'allegato XI, parte A, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dall'allegato II del presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1o marzo 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I




    «ALLEGATO III

    SISTEMA DI SORVEGLIANZA

    CAPITOLO A

    I.   Sorveglianza sui bovini

    1.   Osservazioni generali

    La sorveglianza sui bovini viene condotta in conformità ai metodi di laboratorio indicati nell'allegato X, capitolo C, punto 3.1, lettera b).

    2.   Sorveglianza sugli animali macellati per il consumo umano

    2.1. Tutti i bovini di età superiore a 24 mesi:

     sottoposti a “macellazione speciale d'urgenza”, come definita all'articolo 2, lettera n), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio ( 5 ) oppure

     macellati conformemente a quanto previsto dall'allegato I, capitolo VI, punto 28, lettera c), della direttiva 64/433/CEE

    sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

    2.2. Tutti i bovini di età superiore a 30 mesi soggetti alla normale macellazione per il consumo umano sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

    2.3. In deroga a quanto previsto al punto 2.2 ed in relazione ai bovini nati, allevati e macellati nel loro territorio, l'Austria, la Finlandia e la Svezia possono decidere di esaminare soltanto un campione casuale. Il campione comprende almeno 10 000 animali l'anno.

    3.   Sorveglianza sugli animali non macellati per il consumo umano

    Bovini di età superiore a 24 mesi morti oppure abbattuti, ma che non siano stati:

     abbattuti a fini di distruzione ai sensi del regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione ( 6 ),

     abbattuti nel quadro di un'epidemia, come l'afta epizootica,

     macellati per il consumo umano,

    sono sottoposti al test di accertamento della BSE su base casuale. Il numero di unità campionarie non è inferiore alla dimensione del campione indicata nella tabella. Il campionamento è continuo e rappresentativo di ciascuna regione.



    Popolazione totale di età superiore a 24 mesi

    Dimensioni del campione  (1)

    100 000

    950

    200 000

    1 550

    300 000

    1 890

    400 000

    2 110

    500 000

    2 250

    600 000

    2 360

    700 000

    2 440

    800 000

    2 500

    900 000

    2 550

    1 000 000

    2 590

    1 500 000

    3 000

    2 000 000

    3 500

    2 500 000

    4 000

    3 000 000

    4 500

    3 500 000

    5 000

    4 000 000

    5 500

    4 500 000

    6 000

    5 000 000

    6 500

    5 500 000

    7 000

    6 000 000

    7 500

    6 500 000

    8 000

    7 000 000

    8 500

    7 500 000

    9 000

    8 000 000

    9 500

    8 500 000

    10 000

    9 000 000

    10 500

    9 500 000

    11 000

    10 000 000

    11 500

    10 500 000

    12 000

    11 000 000

    12 500

    11 500 000

    13 000

    12 000 000

    13 500

    (*)   «La dimensione del campione è stata calcolata in modo da rilevare una prevalenza dello 0,1 % con un'affidabilità del 95 % nelle sottopopolazioni di cui al punto 3, nell'ipotesi che la proporzione di tali sottopopolazioni sul totale dei bovini di età superiore a 24 mesi sia dell'1 %. Laddove la popolazione totale di bovini di età superiore a 24 mesi sia pari o superiore a 1 500 000« capi, la dimensione del campione è stata maggiorata di 500 unità campionarie ogni 500 000« capi (correzione di proporzionalità) in considerazione della maggiore probabilità di variazione del rischio di BSE nella popolazione.

    4.   Sorveglianza sugli animali acquistati a fini di distruzione ai sensi del regolamento (CE) n. 716/96

    4.1. Tutti gli animali soggetti a macellazione d'urgenza o risultati malati in sede di ispezione ante mortem sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

    4.2. Tutti gli animali nati tra il 1o agosto 1996 ed il 1o agosto 1997 sono sottoposti al test di accertamento della BSE.

    4.3. Un campione casuale costituito ogni anno da almeno 50 000 animali diversi da quelli di cui ai punti 4.1 o 4.2 viene sottoposto al test di accertamento della BSE.

    5.   Sorveglianza sugli altri animali

    Oltre ai test di cui ai punti 2-4, gli Stati membri possono spontaneamente decidere di sottoporre a test altri bovini sul loro territorio, in particolare laddove gli animali provengono da paesi con BSE indigena, hanno consumato mangimi potenzialmente contaminati o sono nati o discendono da femmine affette da BSE.

    6.   Misure successive ai test

    6.1. Quando un animale macellato per il consumo umano viene sottoposto al test di accertamento della BSE, la bollatura sanitaria prevista dal capitolo XI dell'allegato I alla direttiva 64/433/CEE non viene apposta sulla carcassa di quell'animale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.

    6.2. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al punto 6.1, qualora sia operativo nel macello un sistema ufficiale che impedisca che una parte qualunque degli animali sottoposti a test lasci il macello con apposta la bollatura sanitaria finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.

    6.3. Ogni parte del corpo dell'animale sottoposto al test di accertamento della BSE, compresa la pelle, viene conservata sotto controllo ufficiale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido, salvo che tali parti non vengano distrutte conformemente a quanto previsto all'allegato V, punto 3 o 4.

    6.4. Tutte le parti del corpo di un animale risultato positivo al test rapido, ivi compresa la pelle, sono distrutte conformemente a quanto previsto dall'allegato V, punto 3 o 4, salvo il materiale che debba essere conservato per la registrazione ai sensi del capitolo B, punto III.

    6.5. Laddove un animale macellato per il consumo umano risulti positivo al test rapido, oltre alla carcassa risultata positiva al test sono distrutte, nella stessa catena di macellazione, almeno la carcassa che precede immediatamente la carcassa risultata positiva al test e le due carcasse immediatamente successive a quella risultata positiva al test, conformemente a quanto previsto al punto 6.4.

    6.6. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al punto 6.5 laddove nel macello sia operativo un sistema che impedisca la contaminazione tra le carcasse.

    II.   Sorveglianza sugli ovini e sui caprini

    1.   Osservazioni generali

    La sorveglianza sugli ovini e sui caprini viene condotta conformemente ai metodi di laboratorio indicati nell'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera b).

    2.   Sorveglianza sugli animali macellati per il consumo umano

    Gli animali di età superiore a 18 mesi o con più di due incisivi permanenti spuntati dal palato e che siano macellati per il consumo umano vengono sottoposti a test sulla base della dimensione del campione indicata nella tabella. Il campionamento è continuo e rappresentativo di ciascuna regione e stagione. La scelta del campione viene messa a punto al fine di evitare la rappresentanza eccessiva di un qualsiasi gruppo in termini di origine, specie, età, razza, tipo di produzione o qualsiasi altra caratteristica. L'età degli animali viene calcolata sulla base della dentizione, di segni evidenti di maturità o di altre informazioni affidabili. Viene evitato, laddove possibile, un campionamento multiplo nello stesso gregge.



    Membro

    Dimensione minima del campione annuale

    Animali macellati  (1)

    Belgio

    3 750

    Danimarca

    3 000

    Germania

    60 000

    Grecia

    60 000

    Spagna

    60 000

    Francia

    60 000

    Irlanda

    60 000

    Italia

    60 000

    Lussemburgo

    250

    Paesi Bassi

    39 000

    Austria

    8 200

    Portogallo

    22 500

    Finlandia

    1 900

    Svezia

    5 250

    Regno Unito

    60 000

    (*)   «La dimensione del campione è stata calcolata in modo da rilevare una prevalenza dello 0,05 % con un'affidabilità del 95 % negli animali macellati negli Stati membri che macellano un gran numero di ovini adulti. Negli Stati membri che macellano un numero inferiore di ovini adulti, la dimensione del campione è stata calcolata in misura del 25 % del numero stimato o registrato di pecore di riforma macellate nel 2000.

    3.   Sorveglianza sugli animali non macellati per il consumo umano

    Animali di età superiore a 18 mesi, con più di due incisivi permanenti spuntati attraverso il palato, morti oppure abbattuti, ma che non siano stati

     abbattuti nel quadro di un'epidemia, come l'afta epizootica,

     macellati per il consumo umano,

    sono sottoposti a test sulla base della dimensione del campione indicata nella tabella. Il campionamento è continuo e rappresentativo di ciascuna regione e stagione. La scelta del campione viene messa a punto al fine di evitare la rappresentanza eccessiva di un qualsiasi gruppo in termini di origine, specie, età, razza, tipo di produzione o qualsiasi altra caratteristica. L'età degli animali viene calcolata sulla base della dentizione, di segni evidenti di maturità o di altre informazioni affidabili. Viene evitato, laddove possibile, un campionamento multiplo nello stesso gregge.



    Membro

    Dimensione minima del campione annuale

    Animali macellati  (1)

    Belgio

    450

    Danimarca

    400

    Germania

    6 000

    Grecia

    6 000

    Spagna

    6 000

    Francia

    6 000

    Irlanda

    6 000

    Italia

    6 000

    Lussemburgo

    30

    Paesi Bassi

    5 000

    Austria

    1 100

    Portogallo

    6 000

    Finlandia

    250

    Svezia

    800

    Regno Unito

    6 000

    (*)   «La dimensione del campione è stata calcolata in modo da rilevare una prevalenza dello 0,05 % con un'affidabilità del 95 % negli animali macellati negli Stati membri con una grande popolazione ovina. Negli Stati membri con una popolazione ovina modesta, la dimensione del campione è stata calcolata in misura del 50 % del numero stimato di animali morti (mortalità stimata all'1 %).

    4.   Sorveglianza sugli altri animali

    Oltre ai programmi di sorveglianza previsti ai punti dal n. 2 al n. 4, gli Stati membri possono, a titolo volontario, condurre la sorveglianza su altri animali, in particolare:

     animali utilizzati per la produzione lattiero-casearia,

     animali provenienti da paesi in cui sono stati registrati casi di TSE nel patrimonio indigeno,

     animali che hanno assunto alimenti potenzialmente contaminati,

     animali nati o discendenti da femmine infetti da TSE,

     animali provenienti da greggi infette da TSE.

    5.   Misure successive ai test sugli ovini e sui caprini

    Ogni parte del corpo dell'animale sottoposto al test di accertamento della BSE, compresa la pelle, viene conservata sotto controllo ufficiale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido, salvo che tali parti non vengano distrutte conformemente a quanto previsto dall'allegato V, punto 3 o 4.

    Tutte le parti del corpo di un animale risultato positivo al test rapido, ivi compresa la pelle, sono distrutte conformemente a quanto previsto dall'allegato V, al punto 3 o 4, salvo il materiale che debba essere conservato per la registrazione ai sensi del capitolo B, punto III.

    6.   Genotipizzazione

    6.1. Per ciascun caso di EST accertato negli ovini viene determinato il genotipo della proteina prionica. I casi di EST riscontrati in genotipi resistenti (pecore con genotipi che codificano l'alanina in entrambi gli alleli nel codone 136, l'arginina in entrambi gli alleli nel codone 154 e l'arginina in entrambi gli alleli al codone 171) sono immediatamente comunicati alla Commissione. Laddove possibile, tali casi sono sottoposti alla tipizzazione dei ceppi. Qualora la tipizzazione dei ceppi non sia possibile, il gregge di origine e tutte le altre greggi cui l'animale ha appartenuto vengono sottoposte ad una più approfondita sorveglianza per l'individuazione di altri casi di EST ai fini della tipizzazione dei ceppi.

    6.2. Oltre agli animali sottoposti a tipizzazione in base alle disposizioni del punto 6.1, è determinato il genotipo della proteina prionica di un sottocampione casuale degli ovini sottoposti a test conformemente alle disposizioni del capitolo A, sezione II, punto 2. Il sottocampione rappresenta almeno l'1 % del campione complessivo per ciascuno Stato membro e non è inferiore a 100 animali per Stato membro. In deroga, gli Stati membri possono scegliere di genotipizzare un numero equivalente di animali di età analoga.

    CAPITOLO B

    I.   Informazioni che gli Stati membri devono presentare nella loro relazione

    1. Numero di casi sospetti per specie animale, assoggettati a limitazioni di movimento a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

    2. Numero di casi sospetti per specie animale, sottoposti ad esami di laboratorio a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, nonché esito dell'esame.

    3. Numero di greggi in cui siano stati segnalati e studiati casi sospetti negli ovini e nei caprini a norma dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2.

    4. Stima della dimensione di ciascuna sottopopolazione di cui al capitolo A, sezione I, punti 3 e 4.

    5. Numero di bovini sottoposti a test in ciascuna delle sottopopolazioni di cui al capitolo A, sezione I, punti dal n. 2 al n. 5, metodo di scelta del campione ed esiti dei test.

    6. Stima della dimensione di quelle sottopopolazioni di cui al capitolo A, sezione II, punti dal n. 2 al n. 4, prescelte per il campionamento.

    7. Numero degli ovini, dei caprini e delle greggi sottoposti a test nell'ambito di ciascuna delle sottopopolazioni di cui al capitolo A, sezione II, punti dal n. 2 al n. 5, metodo di scelta del campione ed esito dei test.

    8. Numero, classi di età e ripartizione geografica dei casi accertati di BSE e di scrapie. Paese di origine dei casi accertati di BSE e di scrapie, qualora esso non coincida con il paese che effettua la segnalazione. Numero, classi di età e ripartizione geografica delle greggi affette da scrapie. Per ogni caso di BSE dovrebbe essere indicato l'anno e se possibile il mese di nascita.

    9. Casi accertati di EST in animali diversi da bovini, ovini e caprini.

    10. Genotipo e se possibile razza di ogni animale sottoposto a campionamento in ciascuna sottopopolazione di cui al capitolo A, parte II, punti 6.1 e 6.2.

    II.   Informazioni che la Commissione deve presentare nella propria sintesi

    La sintesi viene presentata sotto forma di tabelle che indichino per ciascuno Stato membro almeno le informazioni di cui alla sezione I.

    III.   Documentazione

    1. L'autorità competente conserva per sette anni la documentazione relativa a:

     numero e tipo di animali assoggettati a limitazioni di movimento a norma dell'articolo 12, paragrafo 1,

     numero ed esito delle ricerche cliniche ed epidemiologiche condotte a norma dell'articolo 12, paragrafo 1,

     numero ed esito degli esami di laboratorio di cui all'articolo 12, paragrafo 2,

     numero, identità ed origine degli animali sottoposti a campionamento nel quadro dei programmi di sorveglianza di cui al capitolo A nonché, se possibile, informazioni su età, razza e anamnesi,

     genotipo della proteina prionica dei casi accertati di TSE negli ovini.

    2. Il laboratorio di analisi conserva per sette anni una documentazione completa di tutti gli esami effettuati, in particolare i registri di laboratorio e, se del caso, i blocchi di paraffina e le fotografie dei “Western blot”.»




    ALLEGATO II




    «ALLEGATO XI

    MISURE TRANSITORIE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 22 E 23

    A.   Materiale specifico a rischio, carne separata meccanicamente e tecniche di macellazione

    1.

    Il materiale specifico a rischio sottospecificato è rimosso e distrutto conformemente ai punti da 5 a 8 e, del caso al punto 11.

    a) I seguenti tessuti sono definiti materiale specifico a rischio:

    i) il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille, la colonna vertebrale escluse le vertebre della coda e le apofisi traverse delle vertebre lombari ma includendo i gangli spinali e il midollo spinale dei bovini di età superiore ai 12 mesi, nonché gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età;

    ii) il cranio, compresi il cervello e gli occhi, nonché le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, la milza di ovini e caprini di qualunque età.

    L'età sopraindicata per la rimozione della colonna vertebrale dei bovini può essere adattata modificando il presente regolamento alla luce della probabilità statistica di un manifestarsi della BSE nelle fasce d'età interessate della popolazione bovina della Comunità, quale risulta dal monitoraggio della BSE stabilito dall'allegato III, capitolo A.I e dal capitolo B, punto 1, del presente allegato.

    b) Oltre al materiale specifico a rischio di cui alla lettera a), devono essere considerati materiale specifico a rischio, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e in Portogallo, ad eccezione della Regione autonoma delle Azzorre, i seguenti tessuti:

    l'intera testa, esclusa la lingua, e includendo il cervello, gli occhi, i gangli trigeminali e le tonsille; il timo, la milza e il midollo spinale dei bovini di età superiore ai 6 mesi.

    2.

    In deroga al punto 1, lettera a), punto i), può essere deciso, in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, di consentire l'uso della colonna vertebrale e dei gangli spinali dei bovini:

    a) nati, allevati continuativamente e macellati in Stati membri per i quali una valutazione scientifica ha stabilito che la presenza di BSE nei bovini indigeni è estremamente improbabile oppure improbabile ma non esclusa; oppure

    b) nati dopo la data di applicazione effettiva del divieto di somministrare ai ruminanti proteine derivate dai mammiferi negli Stati membri in cui è stata segnalata la presenza di BSE negli animali indigeni o per i quali una valutazione scientifica ha stabilito che la presenza di BSE nei bovini indigeni è probabile.

    Il Regno Unito, il Portogallo, e la Svezia possono avvalersi di tale deroga sulla base di prove previamente sottoposte e valutate. Altri Stati membri possono chiedere di avvalersi di tale deroga presentando alla Commissione prove decisive dei fatti di cui ai punti a) o b), rispettivamente.

    Gli Stati membri che beneficiano di tale deroga sono tenuti, oltre ad ottemperare alle prescrizioni fissate all'allegato III, capitolo A, sezione I, ad assicurare che uno dei test rapidi approvati elencati all'allegato X, capitolo C, punto 4, sia applicato a tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi:

    a) deceduti nell'allevamento o durante il trasporto, ma non macellati per il consumo umano, ad eccezione di quelli deceduti in zone remote in cui la densità degli animali è bassa, situate in Stati membri in cui la presenza della BSE è improbabile;

    b) sottoposti a macellazione regolare per il consumo umano.

    La presente deroga non è concessa per consentire l'uso di colonne vertebrali e gangli spinali di bovini di età superiore a 30 mesi provenienti dal Regno Unito e dal Portogallo, ad eccezione della Regione autonoma delle Azzorre.

    Esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco per verificare ulteriormente le prove presentate ai sensi dell'articolo 21.

    3.

    Le ossa di bovini, ovini e caprini non sono utilizzate per la produzione di carne separata meccanicamente.

    4.

    La lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno strumento in forma di barra allungata introdotto nella cavità cranica dopo lo stordimento non si effettua su bovini, ovini o caprini la cui carne sia destinata al consumo umano o animale.

    5.

    Il materiale specifico a rischio è rimosso presso:

    a) i macelli;

    b) i laboratori di sezionamento, nel caso della colonna vertebrale dei bovini;

    c) gli impianti o le strutture ad alto rischio di cui agli articoli 3 e 7 della direttiva 90/667/CEE, sotto la supervisione di un operatore appositamente nominato dall'autorità competente. Tali stabilimenti devono essere a tal fine riconosciuti dall'autorità competente.

    Qualora i materiali specifici a rischio non siano rimossi dagli animali morti, le parti del corpo contenenti materiale specifico a rischio o l'intero corpo devono essere trattati come materiale specifico a rischio. Tuttavia, i corpi interi di animali morti possono essere esentati dal requisito di coloratura di cui al prossimo punto 7.

    6.

    In deroga al punto 5, gli Stati membri possono decidere di consentire:

    a) il recupero di carne proveniente dalle guance di bovini, ovini e caprini in laboratori di sezionamento specificamente autorizzati;

    b) la rimozione del midollo spinale di ovini e caprini in laboratori di sezionamento specificamente autorizzati;

    c) la rimozione della colonna vertebrale o parti ►C1  della carcassa nelle macellerie specificamente autorizzate, sorvegliate e registrate per questo scopo. ◄

    7.

    Tutto il materiale a rischio specifico è contraddistinto da un colorante o, se del caso, marcato al momento immediato della rimozione e completamente distrutto:

    a) tramite incenerimento e senza pretrattamento; oppure

    b) dopo il pretrattamento:

    i) in conformità dei sistemi di cui ai capitoli da I a IV, VI e VII dell'allegato della decisione 92/562/CEE:

     mediante incenerimento,

     mediante coincenerimento;

    ii) in conformità almeno delle norme di cui all'allegato I della decisione 1999/534/CE, mediante sotterramento in una discarica autorizzata.

    Il materiale pretrattato è sottoposto a nuova coloratura o, se del caso, a nuova marcatura, se il colorante non è più visibile oppure il marker non è più individuabile.

    8.

    Gli Stati membri possono, in deroga alle disposizioni di cui ai punti 5 e 7, consentire l'incenerimento o il sotterramento di materiale specifico a rischio o di interi corpi non sottoposti a colorazione o, se del caso, a rimozione del materiale specifico a rischio, nei casi previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 90/667/CEE, in base a un metodo che:

     escluda ogni rischio di trasmissione di una TSE, e

     sia stato approvato e verificato dalla competente autorità.

    9.

    Gli Stati membri possono spedire materiale specifico a rischio o il materiale trattato da esso derivante ad altri Stati membri, soltanto a fini di successivo incenerimento, a norma delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/735/CE o se del caso conformemente al punto 11, lettera b).

    Questo punto può essere modificato su richiesta di uno Stato membro, in modo da consentire la spedizione di materiale specifico a rischio o del materiale trattato da esso derivante a paesi terzi per l'incenerimento, una volta adottate le norme che disciplinano tali esportazioni.

    10.

    a) I prodotti di origine animale sotto elencati sono soggetti alle condizioni di cui alla lettera b) per quanto riguarda le importazioni sul territorio della Comunità:

     il materiale a rischio specifico di cui al punto 1, lettera a),

     carni fresche: le carni quali definite dalla direttiva 64/433/CEE,

     carni macinate e preparazioni di carni: le carni macinate e le preparazioni di carni quali definite dalla direttiva 94/65/CE ( 7 ),

     prodotti a base di carne: i prodotti a base di carne quali definiti dalla direttiva 77/99/CEE ( 8 ),

     altri prodotti di origine animale, quali definiti dalla direttiva 77/99/CEE,

     grassi fusi, quali definiti dalla direttiva 92/118/CEE,

     gelatina, quale definita dalla direttiva 92/118/CEE,

     alimenti per animali da compagnia, quali definiti dalla direttiva 92/118/CEE,

     proteine animali trasformate, quali definite dalla direttiva 92/118/CEE,

     ossa e prodotti a base di ossa, quali definiti dalla direttiva 92/118/CEE,

     materiale grezzo per la fabbricazione di alimenti per animali, quale definito dalla direttiva 92/118/CEE.

    Qualunque riferimento a “prodotti di origine animale” riguarda i prodotti di origine animale elencati in questo punto e non altri prodotti contenenti tali prodotti o da essi derivanti.

    b) Quando i summenzionati prodotti di origine animale, contenenti materiale proveniente da bovini, ovini o caprini, sono importati nella Comunità da paesi terzi o loro regioni, i certificati sanitari sono accompagnati da una dichiarazione firmata dall'autorità competente del paese produttore, secondo la seguente formulazione:

    “Questo prodotto non contiene e non deriva da:

    o ( 9 )

    materiale specifico a rischio, quale definito all'allegato XI, sezione A del regolamento (CE) n. 999/2001, prodotto dopo il 31 marzo 2001, o carne separata meccanicamente ottenuta da ossa di bovini, ovini o caprini prodotta dopo il 31 marzo 2001. Dopo il 31 marzo 2001, i bovini, ovini o caprini, da cui deriva il prodotto, non sono stati macellati mediante stordimento tramite iniezione di gas nella cavità cranica, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati mediante lacerazione, previo stordimento dell'animale, del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica.

    Carcasse, semicarcasse e quarti possono contenere la colonna vertebrale all'importazione,

    o ( 10 )

    materiali bovini, ovini e caprini diversi da quelli di animali nati, allevati e macellati nei seguenti paesi:

    Argentina

    Australia

    Botswana

    Brasile

    Cile

    Costa Rica

    Salvador

    Namibia

    Nuova Zelanda

    Nicaragua

    Panama

    Paraguay

    Uruguay

    Singapore

    Swaziland”

    11.

    Gli Stati membri effettuano frequenti ispezioni ufficiali allo scopo di verificare la corretta applicazione della presente sezione e adottano provvedimenti per evitare qualunque contaminazione, in particolare presso i macelli, i laboratori di sezionamento, gli impianti di trasformazione dei rifiuti animali e gli impianti o le strutture di trasformazione ad alto rischio autorizzati dagli Stati membri conformemente all'articolo 7 della direttiva 90/667/CEE, nonché presso i punti di vendita al consumatore, le discariche e altri servizi di stoccaggio o incenerimento.

    Gli Stati membri in particolare istituiscono un sistema per garantire e controllare che:

    a) il materiale specifico a rischio utilizzato per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sia usato solo per gli scopi autorizzati;

    b) il materiale specifico a rischio, soprattutto qualora la sua rimozione avvenga presso impianti o strutture diversi dai macelli, sia separato completamente dagli altri rifiuti non destinati all'incenerimento, sia raccolto separatamente e smaltito a norma del punto 1 e dei punti da 5 a 9. Gli Stati membri possono decidere di consentire la spedizione di teste o carcasse contenenti materiale specifico a rischio a un altro Stato membro, dopo che lo stesso ha acconsentito a ricevere tale materiale e ha approvato le condizioni specifiche applicabili al trasporto.

    Tuttavia, le carcasse, semicarcasse e quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, possono essere importate in uno Stato membro o spedite a un altro Stato membro senza che questo abbia preventivamente espresso il proprio consenso.

    12.

    Si applica un regime di controllo della rimozione della colonna vertebrale secondo quanto specificato al punto 1, lettere da a) a i). Il regime comprende almeno i seguenti provvedimenti:

    a) le carcasse o parti di carcasse dei bovini, quali definite dalla direttiva 64/433/CEE, sono identificate sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000, mediante una striscia blu, qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale;

    b) un'indicazione specifica del numero di carcasse o parti di carcasse bovine dalle quali ►C1  è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e dalle quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale, è aggiunta ◄ al documento commerciale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sezione A, lettera f), punto ii) ►C1  della direttiva 64/433/CEE o, se del caso, al documento di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 93/13/CEE ( 11 ); ◄

    c) i punti di vendita al pubblico conservano per almeno un anno i documenti di cui alla lettera b).»



    ( 1 ) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

    ( 2 ) GU L 177 del 30.6.2001, pag. 60.

    ( 3 ) GU L 84 del 23.3.2001, pag. 59.

    ( 4 ) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 32.

    ( 5 ) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

    ( 6 ) GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14.

    ( 7 ) Direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni (GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10).

    ( 8 ) Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85), modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE del Consiglio (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25).

    ( 9 ) Cancellare ciò che non interessa

    ( 10 ) Cancellare ciò che non interessa

    ( 11 ) GU L 9 del 15.1.1993, pag. 33.

    Top