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Document 52008XC0606(04)

    Valstybės pagalba — Italija — Valstybės pagalba C 20/08 ( ex N 62/08) — Schemos N 59/04 dėl laikinojo laivų statybos apsaugos mechanizmo pakeitimas — Kvietimas teikti pastabas pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį (Tekstas svarbus EEE)

    OL C 140, 2008 6 6, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.6.2008   

    LT

    Europos Sąjungos oficialusis leidinys

    C 140/20


    VALSTYBĖS PAGALBA — ITALIJA

    Valstybės pagalba C 20/08 (ex N 62/08) — Schemos N 59/04 dėl laikinojo laivų statybos apsaugos mechanizmo pakeitimas

    Kvietimas teikti pastabas pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį

    (Tekstas svarbus EEE)

    (2008/C 140/14)

    2008 m. balandžio 30 d. raštu, pateiktu originalo kalba po šios santraukos, Komisija pranešė Italijai apie savo sprendimą pradėti EB sutarties 88 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą dėl minėtosios pagalbos.

    Suinteresuotosios šalys gali teikti pastabas per vieną mėnesį nuo šios santraukos ir prie jos pridėto rašto paskelbimo šiuo adresu:

    European Commission

    Directorate-General for Competition

    State Aid Registry

    B-1049 Brussels

    Faksas (32-2) 295 12 42

    Šios pastabos bus perduotos Italijai. Pastabas teikianti suinteresuotoji šalis gali pateikti pagrįstą raštišką prašymą neatskleisti jos tapatybės.

    SANTRAUKOS TEKSTAS

    2008 m. vasario 1 d. Italija pranešė ketinanti padidinti nacionalinės valstybės pagalbos schemos biudžetą 10 mln. eurų. Komisija patvirtino schemą (N 59/04), nes ji atitiko 2002 m. birželio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2002 dėl laikinojo laivų statybos apsaugos mechanizmo, iš dalies pakeisto reglamentu (EB) Nr. 502/2004 (toliau – LAM reglamentas), nuostatas.

    Biudžeto padidinimas, apie kurį pranešta, yra nauja pagalba ir turi būti vertinamas pagal šiuo metu taikomas valstybės pagalbos taisykles. LAM reglamentas neteko galios 2005 m. kovo 31 d., todėl nesuteikia teisinio pagrindo pagalbai patvirtinti.

    Pagal jokias kitas atitinkamas valstybės pagalbos nuostatas ši pagalba nėra suderinama su bendrąja rinka.

    Taigi Komisija abejoja, ar minėtoji pagalba yra suderinama su bendrąja rinka.

    RAŠTO TEKSTAS

    „1.

    La Commissione informa l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sull'aiuto in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

    1.   PROCEDIMENTO

    2.

    Con notifica presentata il 1o febbraio 2008 e registrata presso la Commissione alla stessa data, l'Italia ha notificato alla Commissione l'aiuto in oggetto.

    3.

    Con lettera del 15 febbraio 2008, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni necessarie per la valutazione della misura di aiuto notificata. L'Italia ha fornito informazioni con lettera registrata presso la Commissione il 18 marzo 2008.

    2.   L'AIUTO DI STATO NOTIFICATO

    Il regime di aiuti

    4.

    Con la lettera C(2004) 1807 fin. del 19 maggio 2004 la Commissione aveva deciso di non sollevare obiezioni in relazione a un regime italiano di aiuti di Stato riguardante il meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (in appresso “il regime”) (1). La Commissione riteneva il regime compatibile con il mercato comune in quanto era conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo a un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (2), modificato dal regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio (3) (in appresso “il regolamento MDT”).

    5.

    Il regime in questione, quale come notificato e approvato dalla Commissione, aveva una dotazione di 10 Mio EUR.

    La misura di aiuto

    6.

    L'Italia ha notificato alla Commissione l'intenzione di stanziare altri 10 Mio EUR per la dotazione del regime.

    3.   VALUTAZIONE

    Esistenza di aiuto di Stato

    7.

    Poiché la misura è di natura puramente finanziaria, la sua compatibilità con il mercato comune deve essere valutata con riferimento alle misure che intende finanziarie, ossia aiutare nell'ambito del regime. Per le ragioni esposte nella sopramenzionata lettera della Commissione del 19 maggio 2004, il regime costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. In conformità con l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 (4) e con l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 749/2004 (5), gli aumenti della dotazione di un regime di aiuti autorizzato sono considerati come un nuovo aiuto, quando l'aumento sia superiore al 20 % della dotazione originaria. Nel presente caso, l'aumento notificato corrisponde al 100 % della dotazione originaria e di conseguenza deve essere valutato come un nuovo aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

    Il regolamento MDT non costituisce più una base giuridica ai fini della valutazione del a compatibilità

    8.

    Il regime era stato originariamente considerato compatibile con il mercato comune poiché ottemperava alle disposizioni del regolamento MDT (6). Tuttavia, il regolamento MDT è scaduto il 31 marzo 2005 e non può perciò servire come base giuridica per la valutazione dell'aiuto.

    Inesistenza di altre basi giuridiche ai fini della valutazione della compatibilità

    9.

    Il regime riguarda gli aiuti disponibili per i cantieri navali italiani per la costruzione di navi appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 1 del regolamento MDT. Questa attività soddisfa la definizione di costruzione navale contenuta nella disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (7) (in appresso “la disciplina sulla costruzione navale”). Di conseguenza la Commissione ha anche esaminato la possibilità di valutare l'aiuto in base a tale disciplina.

    10.

    Tuttavia, la Commissione osserva che la disciplina sulla costruzione navale non contiene disposizioni analoghe a quelle del regolamento MDT. L'aiuto non sembra neppure essere compatibile con il mercato comune ai sensi delle disposizioni di cui alle sezioni 3.1 e 3.2 della disciplina sulla costruzione navale. Infatti, nessuna di queste disposizioni permetterebbe la concessione di aiuti di funzionamento alla costruzione navale, previsti invece dal regolamento MDT. Pertanto, la Commissione dubita che l'aiuto notificato sia compatibile con il mercato comune.

    CONCLUSIONE

    Alla luce di quanto sopra, la Commissione, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, invita l'Italia a inviare osservazioni e a fornire qualsiasi informazione utile ai fini della valutazione dell'aiuto, entro il termine di un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita l'Italia a trasmettere immediatamente copia della presente lettera ai potenziali beneficiari dell'aiuto.

    La Commissione fa presente al governo italiano che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, essa può imporre allo Stato membro di recuperare un aiuto illegalmente concesso presso il beneficiario.

    La Commissione avverte l'Italia che informerà gli interessati mediante pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nonché l'autorità di vigilanza EFTA tramite invio di copia della presente lettera. Le parti interessate saranno invitate a presentare osservazioni entro un mese dalla data di tale pubblicazione.“


    (1)  Aiuto di Stato N 59/04 (GU C 100 del 26.4.2005, pag. 27). La decisione è disponibile nella lingua facente fede all'indirizzo Internet:

    http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_n2004_0030.html#59

    (2)  GU L 172 del 2.7.2002, pag. 1.

    (3)  GU L 8 del 19.3.2004, pag. 6.

    (4)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

    (6)  L'obiettivo del regolamento MDT era di “consentire effettivamente ai cantieri navali comunitari di superare la concorrenza coreana sleale” (cfr. punto 6 del preambolo). Di conseguenza, potevano essere autorizzati aiuti diretti corrispondenti al massimo al 6 % del valore contrattuale prima dell'aiuto, purché il contratto fosse stato oggetto di concorrenza proveniente da un cantiere coreano che offrisse un prezzo inferiore (articolo 2). Tuttavia, il regolamento MDT doveva essere di breve durata, in attesa di un Panel dell'OMC con la Corea, e pertanto non è stato rinnovato dal Consiglio dopo la sua scadenza il 31 marzo 2005. Il regime italiano era conforme alle predette condizioni.

    (7)  GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11.


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