ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 32

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
7 febbraio 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2009/C 032/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
GU C 19 del 24.1.2009

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2009/C 032/02

Causa C-380/06: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali — Termine — Direttiva 2000/35/CE — Violazione dell'art. 3, nn. 1, 2 e 4)

2

2009/C 032/03

Causa C-52/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Marknadsdomstolen — Svezia) — Kanal 5 Ltd, TV 4 AB/Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) (Diritto d'autore — Ente di gestione dei diritti degli autori che beneficia di una situazione di monopolio di fatto — Riscossione di un canone relativo alla diffusione televisiva di opere musicali — Metodo di calcolo di tale canone — Posizione dominante — Abuso)

2

2009/C 032/04

Causa C-174/07: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Art. 10 CE — Direttiva 2006/112/CE — Sesta direttiva IVA — Obblighi in regime interno — Controllo delle operazioni imponibili — Condono)

3

2009/C 032/05

Causa C-285/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — A.T./Finanzamt Stuttgart-Körperschaften (Direttiva 90/434/CEE — Scambio internazionale di azioni — Neutralità fiscale — Presupposti — Artt. 43 CE e 56 CE — Normativa di uno Stato membro che subordina il mantenimento del valore contabile delle quote conferite in cambio delle nuove quote ricevute, e pertanto la neutralità fiscale del conferimento, all'iscrizione di tale valore nel bilancio fiscale della società acquirente straniera — Compatibilità)

3

2009/C 032/06

Causa C-293/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Zone di protezione speciale — Misure di protezione insufficienti)

4

2009/C 032/07

Causa C-295/07 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Département du Loiret, Scott SA (Impugnazione — Aiuti di Stato — Prezzo preferenziale di un terreno — Decisione della Commissione — Recupero di un aiuto incompatibile con il mercato comune — Valore attualizzato dell'aiuto — Tasso d'interesse composto — Difetto di motivazione — Annullamento integrale — Ammissibilità)

4

2009/C 032/08

Causa C-297/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Regensburg — Germania) — Procedimento penale a carico di Klaus Bourquain (Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen — Art. 54 — Principio del ne bis in idem — Ambito di applicazione — Condanna in contumacia per i medesimi fatti — Nozione di sentenza definitiva — Norme processuali di diritto nazionale — Nozione di pena che non può più essere eseguita)

5

2009/C 032/09

Causa C-334/07 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Freistaat Sachsen (Impugnazione — Aiuti di Stato — Progetto di regime di aiuti a favore delle piccole e medie imprese — Compatibilità con il mercato comune — Criteri di valutazione degli aiuti di Stato — Applicazione nel tempo — Progetto notificato prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 70/2001 — Decisione successiva a tale entrata in vigore — Legittimo affidamento — Certezza del diritto — Notifica completa)

5

2009/C 032/10

Cause riunite C-362/70 e C-363/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 dicembre 2008 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance du VIIe arrondissement di Parigi — Francia) — Kip Europe SA, Kip (UK) Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH (C-362/07), Hewlett Packard International SARL (C-363/07)/Administration des douanes — Direction Générale des douanes et droits indirects (Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione tariffaria — Apparecchi multifunzione — Apparecchi costituiti da un modulo di stampa laser e da un modulo di scansione, aventi funzione di fotocopiatrice — Voce 8471 — Voce 9009)

6

2009/C 032/11

Causa C-371/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Danfoss A/S, AstraZeneca A/S/Skatteministeriet (Sesta direttiva IVA — Art. 6, n. 2 — Prestazioni di servizi gratuiti effettuate dal soggetto passivo per scopi estranei alla sua impresa — Diritto a detrazione dell'IVA — Art. 17, n. 6, secondo comma — Facoltà per gli Stati membri di mantenere le esclusioni del diritto alla detrazione previste dalla loro legislazione nazionale alla data dell'entrata in vigore della sesta direttiva)

7

2009/C 032/12

Causa C-387/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ancona) — MI.VER Srl, Daniele Antonelli/Provincia di Macerata (Rifiuti — Nozione di deposito temporaneo — Direttiva 75/442/CEE — Decisione 2000/532/CE — Possibilità di commistione di rifiuti riconducibili a diversi codici — Nozione di imballaggi in materiali misti)

7

2009/C 032/13

Causa C-407/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing/Staatssecretaris van Financiën (Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte A, n. 1, lett. f) — Esenzioni — Presupposti — Prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome — Servizi forniti a uno o più membri dell'associazione)

8

2009/C 032/14

Causa C-486/07: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)/Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. a r.l. (Organizzazione comune dei mercati — Cereali — Granoturco — Fissazione di prezzo — Detrazioni applicabili)

9

2009/C 032/15

Causa C-524/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Artt. 28 CE e 30 CE — Immatricolazione di veicoli usati di vecchia generazione già immatricolati in altri Stati membri — Requisiti tecnici relativi alle emissioni nocive ed a quelle acustiche — Salute pubblica — Tutela dell'ambiente)

9

2009/C 032/16

Causa C-57/08 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 dicembre 2008 — Gateway, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Fujitsu Siemens Computers GmbH (Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5 — Marchi anteriori contenenti il segno denominativo GATEWAY — Segno denominativo ACTIVY Media Gateway — Assenza di somiglianza tra i segni — Assenza di rischio di confusione — Considerazione della notorietà dei marchi anteriori nella valutazione complessiva dei segni in conflitto)

10

2009/C 032/17

Causa C-239/08: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/100/CE — Libera circolazione delle persone — Adeguamento di determinate direttive a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

10

2009/C 032/18

Causa C-330/08: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 11 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato membro — Direttiva 2004/35/CE — Responsabilità ambientale — Prevenzione e riparazione del danno ambientale — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

11

2009/C 032/19

Causa C-445/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) il 9 ottobre 2008 — Kurt Wierer/Land Baden-Württemberg

11

2009/C 032/20

Causa C-455/08: Ricorso proposto il 17 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

12

2009/C 032/21

Causa C-474/08: Ricorso proposto il 4 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

13

2009/C 032/22

Causa C-475/08: Ricorso proposto il 5 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

13

2009/C 032/23

Causa C-480/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (Inghilterra e Galles) il 7 novembre 2008 — Maria Teixeira/London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department

14

2009/C 032/24

Causa C-482/08: Ricorso proposto il 10 novembre 2008 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea

15

2009/C 032/25

Causa C-485/08 P: Ricorso proposto l'11 novembre 2008 da Claudia Gualtieri avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), del 10 settembre 2008, causa T-284/06, Gualtieri/Commissione

15

2009/C 032/26

Causa C-494/08 P: Impugnazione proposta il 17 settembre 2008 dalla Prana Haus GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 17 settembre 2008, causa T-226/07, Prana Haus GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

17

2009/C 032/27

Causa C-495/08: Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

17

2009/C 032/28

Causa C-508/08: Ricorso proposto il 20 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta

18

2009/C 032/29

Causa C-509/08: Ricorso proposto il 21 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

18

2009/C 032/30

Causa C-511/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 25 novembre 2008 — Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V./Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH

19

2009/C 032/31

Causa C-513/08 P: Ricorso proposto il 26 novembre 2008 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), 9 settembre 2008, causa T-143/08, Marcuccio/Commissione

19

2009/C 032/32

Causa C-514/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Namur (Belgio) il 26 novembre 2008 — Atenor Group SA/Stato belga, ministro delle Finanze

20

2009/C 032/33

Causa C-516/08: Ricorso proposto il 25 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

20

2009/C 032/34

Causa C-518/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris (Francia) il 27 novembre 2008 — Fundació Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos/Société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María Del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet

20

2009/C 032/35

Causa C-521/08: Ricorso proposto il 27 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

21

2009/C 032/36

Causa C-528/08 P: Ricorso proposto il 28 novembre 2008 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), 9 settembre 2008, causa T-144/08, Marcuccio/Commissione

21

2009/C 032/37

Causa C-532/08: Ricorso proposto il 2 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

22

2009/C 032/38

Causa C-535/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 3 dicembre 2008 — Maria Catena Rita Pignataro/Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania e a.

22

2009/C 032/39

Causa C-546/08: Ricorso proposto il 9 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

22

2009/C 032/40

Causa C-547/08: Ricorso proposto il 9 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

23

2009/C 032/41

Causa C-548/08: Ricorso proposto il 9 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

23

2009/C 032/42

Causa C-555/08: Ricorso proposto il 16 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

23

 

Tribunale di primo grado

2009/C 032/43

Causa T-57/99: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008 — Nardone/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso per risarcimento danni — Malattia professionale — Esposizione all'amianto e ad altre sostanze)

24

2009/C 032/44

Causa T-388/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008 — Kronoply e Kronotex/Commissione (Aiuti di Stato — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Pubblicazione di una comunicazione sintetica — Difetto di pregiudizio sostanziale della posizione concorrenziale — Irricevibilità — Status di interessato — Ricevibilità — Mancato avvio del procedimento formale di indagine — Mancanza di serie difficoltà)

24

2009/C 032/45

Causa T-196/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2008 — Ryanair/Commissione (Aiuti di Stato — Accordi conclusi dalla regione Vallonia e dall'aeroporto di Charleroi-Bruxelles Sud con la compagnia aerea Ryanair — Esistenza di un vantaggio economico — Applicazione del criterio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato)

25

2009/C 032/46

Causa T-462/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2008 — HEG e Graphite India/Consiglio (Politica commerciale comune — Dazi antidumping — Dazi compensativi — Importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India — Diritti della difesa — Parità di trattamento — Determinazione del danno — Nesso causale)

25

2009/C 032/47

Causa T-462/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008 — JTEKT/UAMI (IFS) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo IFS — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94)

26

2009/C 032/48

Causa T-90/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2008 — Tomorrow Focus/UAMI — Information Builders (Tomorrow Focus) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Tomorrow Focus — Marchio comunitario figurativo anteriore FOCUS — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

26

2009/C 032/49

Cause riunite T-225/06, T-255/06 e T-309/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2008 — Budějovický Budvar/UAMI — Anheuser-Busch (BUD) (Marchio comunitario — Opposizione — Domande di marchio comunitario denominativo e figurativo BUD — Denominazioni bud — Impedimenti relativi alla registrazione — Art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94)

27

2009/C 032/50

Causa T-228/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008 — Giorgio Beverly Hills/UAMI — WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo GIORGIO BEVERLY HILLS — Marchio nazionale denominativo anteriore GIORGIO — Impedimento relativo alla registrazione — Mancanza di un rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

27

2009/C 032/51

Causa T-259/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2008 — Torres/UAMI — Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo MANSO DE VELASCO — Marchio nazionale denominativo anteriore VELASCO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

28

2009/C 032/52

Causa T-339/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2008 — Grecia/Commissione (Agricoltura — Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti — Regolamento (CE) n. 1493/1999 — Fissazione delle dotazioni finanziarie definitive accordate agli Stati membri — Decisione 2006/669/CE — Carattere vincolante del termine di cui all'art. 16, n. 1, del regolamento (CE) n. 1227/2000 — Principi di cooperazione leale, di buona fede e di buona amministrazione, di proporzionalità e di effetto utile)

28

2009/C 032/53

Causa T-365/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008 — Bateaux Mouches/UAMI — Castanet (BATEAUX MOUCHES) (Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo BATEAUX MOUCHES — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b) e art. 51, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 — Difetto di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Art. 7, n. 3, e art. 51, n. 2, del regolamento n. 40/94)

29

2009/C 032/54

Causa T-412/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008 — Vitro Corporativo/UAMI VKR Holding (Vitro) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Vitro — Marchio comunitario denominativo anteriore VITRAL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

29

2009/C 032/55

Causa T-86/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2008 — Deichmann-Schuhe/UAMI — Design for Woman (DEITECH) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo DEITECH — Marchi nazionali e internazionali figurativi anteriori DEI-tex — Impedimento relativo alla registrazione — Marchio anteriore seriamente utilizzato — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94)

30

2009/C 032/56

Causa T-101/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008 — Dada/UAMI — Dada (DADA) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo DADA — Marchio nazionale denominativo anteriore DADA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Uso effettivo del marchio anteriore — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94)

30

2009/C 032/57

Causa T-136/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 9 dicembre 2008 — Colgate-Palmolive/UAMI — CMS Hasche Sigle (VISIBLE WHITE) (Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo VISIBLE WHITE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94)

31

2009/C 032/58

Causa T-290/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008 — MIP Metro/UAMI — Metronia (METRONIA) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio figurativo comunitario METRONIA — Marchio figurativo nazionale anteriore METRO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94)

31

2009/C 032/59

Causa T-295/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008 Vitro Corporativo/UAMI — VKR Holding (Vitro) (Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Vitro — Marchio comunitario denominativo anteriore VITRAL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

32

2009/C 032/60

Causa T-335/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2008 — Mergel e a./UAMI (Patentconsult) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Patentconsult — Motivo assoluto di diniego — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94)

32

2009/C 032/61

Causa T-351/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2008 — Somm/UAMI (Copertura ombreggiante) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Copertura ombreggiante — Impedimenti assoluti alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Mancanza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94)

32

2009/C 032/62

Causa T-357/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2008 — Focus Magazin Verlag/UAMI — Editorial Planeta (FOCUS Radio) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo FOCUS Radio — Marchi nazionali denominativi anteriori FOCUS MILENIUM — Motivo relativo di diniego — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94)

33

2009/C 032/63

Causa T-174/08: Sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2008 — Commissione/Cooperação e Desenvolvimento Regional (Clausola compromissoria — Contratto relativo ad un contributo finanziario stipulato nel contesto di un programma specifico nell'ambito delle applicazioni telematiche di interesse comune — Progetto Encata — Rimborso di somme anticipate — Interessi di mora — Procedimento in contumacia)

33

2009/C 032/64

Cause riunite T-8/95 e T-9/95: Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 novembre 2008 — Pelle e Konrad/Consiglio e Commissione (Responsabilità extracontrattuale — Latte — Prelievo supplementare — Quantitativo di riferimento — Regolamento (CEE) n. 2187/93 — Indennizzo dei produttori — Sentenza interlocutoria — Non luogo a statuire)

34

2009/C 032/65

Causa T-393/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 novembre 2008 — Makhteshim-Agan Holding e a./Commissione (Ricorso di annullamento — Ricorso per carenza — Direttiva 91/414/CEE — Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva azinfos-metile — Iscrizione all'allegato I della direttiva 91/414/CEE — Mancata nuova proposta della Commissione in seguito all'opposizione del Consiglio — Art. 5, n. 6, della decisione 1999/468/CEE — Atto non impugnabile — Mancanza dell'invito ad agire — Irricevibilità)

34

2009/C 032/66

Causa T-188/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 novembre 2008 — Fastweb/Commissione (Aiuti di Stato — Contributi all'acquisto di decoder digitali — Telecomunicazioni — Decisione della Commissione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune — Decisione adottata in pendenza di giudizio dallo Stato membro di non procedere al recupero dell'aiuto presso l'impresa che ha impugnato la decisione della Commissione nell'ambito di un ricorso di annullamento — Venir meno dell'interesse ad agire — Non luogo a provvedere)

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2009/C 032/67

Causa T-13/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2008 — Koinotita Grammatikou/Commissione (Ricorso di annullamento — Fondo di coesione — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità)

35

2009/C 032/68

Causa T-392/08 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 19 novembre 2008 — AEPI/Commissione (Provvedimento provvisorio — Decisione della Commissione che ordina la cessazione di una pratica concordata in materia di gestione collettiva di diritti d'autore — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Mancanza d'urgenza)

35

2009/C 032/69

Causa T-410/08 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 14 novembre 2008 — GEMA/Commissione (Procedimento sommario — Decisione della Commissione che dispone la cessazione di una pratica concertata in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Mancanza d'urgenza)

36

2009/C 032/70

Causa T-425/08 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 5 dicembre 2008 — KODA/Commissione (Procedimento sommario — Decisione della Commissione che dispone la cessazione di una pratica concertata in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Mancanza di urgenza)

36

2009/C 032/71

Causa T-433/08 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 20 novembre 2008 — SIAE/Commissione (Procedimento sommario — Decisione della Commissione che dispone la cessazione di una pratica concertata in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Mancanza d'urgenza)

36

2009/C 032/72

Causa T-471/08: Ricorso proposto il 23 ottobre 2008 — Toland/Parlamento

37

2009/C 032/73

Causa T-474/08: Ricorso proposto il 31 ottobre 2008 — Umbach/Commissione

37

2009/C 032/74

Causa T-482/08: Ricorso proposto l'11 novembre 2008 — Atlas Transport/UAMI — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

38

2009/C 032/75

Causa T-484/08: Ricorso proposto l'11 novembre 2008 — Longevity Health Products/UAMI — Merck (Kids Vits)

38

2009/C 032/76

Causa T-491/08 P: Impugnazione proposta il 17 novembre 2008 da Philippe Bui Van avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 11 settembre 2008, causa F-51/07, Bui Van/Commissione

39

2009/C 032/77

Causa T-492/08: Ricorso proposto il 18 novembre 2008 — Wessang/UAMI — Greinwald (star foods)

40

2009/C 032/78

Causa T-494/08: Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Ryanair/Commissione

40

2009/C 032/79

Causa T-495/08: Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Ryanair/Commissione

41

2009/C 032/80

Causa T-496/08: Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Ryanair/Commissione

41

2009/C 032/81

Causa T-497/08: Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Ryanair/Commissione

42

2009/C 032/82

Causa T-498/08: Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Ryanair/Commissione

42

2009/C 032/83

Causa T-499/08: Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Ryanair/Commissione

43

2009/C 032/84

Causa T-500/08: Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Ryanair/Commissione

43

2009/C 032/85

Causa T-509/08: Ricorso proposto il 7 novembre 2008 — Ryanair/Commissione

44

2009/C 032/86

Causa T-511/08: Ricorso proposto il 27 novembre 2008 — Unity OSG FZE/Consiglio e EUPOL Afghanistan

44

2009/C 032/87

Causa T-522/08: Ricorso proposto il 28 novembre 2008 — Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat/UAMI — Mary Quant (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

45

2009/C 032/88

Causa T-523/08: Ricorso proposto il 1o dicembre 2008 — Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat/UAMI — Mary Quant Cosmetics Japan (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

46

2009/C 032/89

Causa T-527/08: Ricorso presentato il 4 dicembre 2008 — Commissione/TMT Pragma

46

2009/C 032/90

Causa T-529/08: Ricorso proposto il 2 dicembre 2008 — Diputación Foral de Álava/Commissione

47

2009/C 032/91

Causa T-530/08: Ricorso proposto il 2 dicembre 2008 — Diputación Foral de Guipúzcoa/Commissione

47

2009/C 032/92

Causa T-531/08: Ricorso proposto il 2 dicembre 2008 — Diputación Foral de Vizcaya/Commissione

48

2009/C 032/93

Causa T-56/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008 — Stichting IEA Secretariaat Nederland e a./Commissione

48

2009/C 032/94

Causa T-66/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 dicembre 2008 — British Sky Broadcasting Group/UAMI — Vortex (SKY)

48

 

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2009/C 032/95

Causa F-83/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 11 dicembre 2008 — Schell/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Punti di priorità — DGE dell'art. 45 dello Statuto)

49

2009/C 032/96

Causa F-113/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 11 dicembre 2008 — Bouis e a./Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione cosiddetta di seconda filiera — Esercizio di promozione 2005 — Assegnazione dei punti di priorità — Disposizioni transitorie — DGE dell'art. 45 dello Statuto — Parità di trattamento — Ricevibilità)

49

2009/C 032/97

Causa F-116/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 11 dicembre 2008 — Buckingham e altri/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione cd. di seconda serie (deuxième filière) — Esercizio di promozione 2005 — Attribuzione di punti di priorità — Disposizioni transitorie — DGE dell'art. 45 dello Statuto — Parità di trattamento — Ricevibilità)

50

2009/C 032/98

Causa F-136/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 11 dicembre 2008 — Reali/Commissione (Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Assunzione — Inquadramento nel grado — Esperienza professionale — Diploma — Equivalenza)

50

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

7.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/1


(2009/C 32/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 19 del 24.1.2009

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 6 del 10.1.2009

GU C 327 del 20.12.2008

GU C 313 del 6.12.2008

GU C 301 del 22.11.2008

GU C 285 dell'8.11.2008

GU C 272 del 25.10.2008

Questi testi sono disponibili su:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

7.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-380/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Termine - Direttiva 2000/35/CE - Violazione dell'art. 3, nn. 1, 2 e 4)

(2009/C 32/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e S. Pardo Quintillán, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 3, nn. 1, 2 e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35) — Termine di 90 giorni per il pagamento di determinati prodotti alimentari e di largo consumo

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 294 del 2.12.2006.


7.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/2


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Marknadsdomstolen — Svezia) — Kanal 5 Ltd, TV 4 AB/Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)

(Causa C-52/07) (1)

(Diritto d'autore - Ente di gestione dei diritti degli autori che beneficia di una situazione di monopolio di fatto - Riscossione di un canone relativo alla diffusione televisiva di opere musicali - Metodo di calcolo di tale canone - Posizione dominante - Abuso)

(2009/C 32/03)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Marknadsdomstolen

Parti

Ricorrente: Kanal 5 Ltd, TV 4 AB

Convenuto: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Marknadsdomstolen — Interpretazione dell'art. 82 CE — Retribuzioni versate da canali televisivi commerciali ad un organismo incaricato della gestione dei diritti di esecuzione delle opere musicali — Calcolo delle retribuzioni basato su una percentuale dei profitti derivanti, tra l'altro, da abbonamenti e pubblicità

Dispositivo

1)

L'art. 82 CE deve essere interpretato nel senso che un ente di gestione collettiva del diritto d'autore che detenga una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune non sfrutta abusivamente tale posizione qualora, a titolo di remunerazione dovuta per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d'autore, esso applichi ad emittenti televisive private un tariffario di canoni secondo cui gli importi dei canoni stessi corrispondono ad una quota delle entrate di tali emittenti, purché tale quota sia globalmente proporzionale alla quantità di opere musicali tutelate dal diritto d'autore effettivamente o potenzialmente telediffusa, e salvo che un altro metodo consenta di identificare e di quantificare in maniera più precisa l'utilizzo di tali opere nonché l'audience, senza tuttavia comportare un aumento sproporzionato delle spese sostenute per la gestione dei contratti e per la sorveglianza sull'utilizzazione di tali opere.

2)

L'art. 82 CE deve essere interpretato nel senso che, calcolando i canoni riscossi a titolo di remunerazione dovuta per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d'autore in maniera diversa a seconda che si tratti di società di telediffusione private ovvero di società di servizio pubblico, un ente di gestione collettiva del diritto d'autore può sfruttare abusivamente la propria posizione dominante ai sensi dell'articolo citato qualora applichi nei confronti di tali società condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per queste ultime uno svantaggio per la concorrenza, salvo che una pratica di tal genere possa essere oggettivamente giustificata.


(1)  GU C 95 del 28.4.2007.


7.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/3


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-174/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Art. 10 CE - Direttiva 2006/112/CE - Sesta direttiva IVA - Obblighi in regime interno - Controllo delle operazioni imponibili - Condono)

(2009/C 32/04)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e M. Afonso, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. M. Braguglia, agente, e G. De Bellis, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2 e 22 della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) sostituita, con effetto dal 1o gennaio 2007, dalla direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Obblighi nel regime interno — Legge nazionale che rinuncia all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta

Dispositivo

1)

Estendendo con l'art. 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), all'anno 2002 il condono fiscale previsto agli artt. 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e prevedendo di conseguenza una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso del periodo di imposta relativo all'anno 2002, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza delle disposizioni dell'art. 2, n. 1, lett. a), c) e d), e degli artt. 193-273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, che hanno sostituito, dal 1o gennaio 2007, gli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché dell'art. 10 CE.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 140 del 23.6.2007.


7.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — A.T./Finanzamt Stuttgart-Körperschaften

(Causa C-285/07) (1)

(Direttiva 90/434/CEE - Scambio internazionale di azioni - Neutralità fiscale - Presupposti - Artt. 43 CE e 56 CE - Normativa di uno Stato membro che subordina il mantenimento del valore contabile delle quote conferite in cambio delle nuove quote ricevute, e pertanto la neutralità fiscale del conferimento, all'iscrizione di tale valore nel bilancio fiscale della società acquirente straniera - Compatibilità)

(2009/C 32/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: A.T.

Convenuto: Finanzamt Stuttgart-Körperschaften

Con l'intervento di: Bundesministerium der Finanzen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1) e degli artt. 43 CE e 56 CE — Socio che riceve titoli rappresentativi del capitale sociale della società acquirente in cambio di titoli della società acquistata — Tassazione del socio della società acquistata — Normativa fiscale di uno Stato membro che subordina la possibilità per il socio di assegnare il valore contabile (Buchwertansatz) ai titoli ricevuti in cambio alla condizione che la società acquirente assegni, a sua volta, il valore contabile ai titoli scambiati (doppelte Buchwertverknüpfung).

Dispositivo

L'art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale uno scambio di azioni dà luogo ad imposizione, nei confronti dei soci della società acquisita, delle plusvalenze da conferimento corrispondenti alla differenza tra i costi iniziali di acquisto delle quote conferite e il loro valore corrente, a meno che la società acquirente non iscriva nel proprio bilancio fiscale il valore contabile storico delle quote conferite.


(1)  GU C 247 del 20.10.2007.


7.2.2009   

IT

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C 32/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-293/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Zone di protezione speciale - Misure di protezione insufficienti)

(2009/C 32/06)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis, D. Recchia e M. Patakia, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), in combinato disposto con l'art. 4, n. 4, della medesima direttiva, come modificata dall'art. 6, nn. 2-4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Assenza di zone di protezione speciale (ZPS) — Esistenza di attività che possono danneggiare l'integrità delle ZPS e provocare conseguenze negative sugli obiettivi di conservazione delle ZPS e delle specie per cui tali zone sono state designate

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica, non avendo adottato tutte le misure necessarie per l'istituzione e l'applicazione di un regime normativo coerente, specifico e completo, idoneo a garantire la gestione sostenibile e la tutela efficace delle zone di protezione speciale designate, tenuto conto degli obiettivi di conservazione della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2 di tale direttiva in combinato disposto con l'art. 4, n. 4, prima frase, della medesima, come modificata dall'art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 182 del 4.8.2007.


7.2.2009   

IT

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C 32/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Département du Loiret, Scott SA

(Causa C-295/07 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Prezzo preferenziale di un terreno - Decisione della Commissione - Recupero di un aiuto incompatibile con il mercato comune - Valore attualizzato dell'aiuto - Tasso d'interesse composto - Difetto di motivazione - Annullamento integrale - Ammissibilità)

(2009/C 32/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: J. Flett, agente)

Altre parti nel procedimento: Département du Loiret, Scott SA (rappresentanti: J. Lever QC, J. Gardner, Barrister e G. Peretz, Barristers, R. Griffith e M. Papadakis, solicitors)

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 29 marzo 2007, causa T-369/00, Département du Loiret/Commissione, con cui il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 12 luglio 2000, 2002/14/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Francia a favore di Scott Paper SA/Kimberly-Clark (GU 2002, L 12, pag. 1), nella parte riguardante l'aiuto concesso sotto forma di prezzo preferenziale di un terreno di cui al suo art. 1 — Se il metodo di calcolo degli interessi dovuti sulle somme percepite illegalmente si fondi sul tasso d'interesse semplice ovvero composto — Motivazione della scelta di tale metodo ed inversione dell'onere della prova — Momento in cui occorre valutare la sussistenza di un vantaggio illegale

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 marzo 2007, causa T-369/00, Département du Loiret/Commissione, è annullata.

2)

La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


7.2.2009   

IT

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C 32/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Regensburg — Germania) — Procedimento penale a carico di Klaus Bourquain

(Causa C-297/07) (1)

(Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen - Art. 54 - Principio del «ne bis in idem» - Ambito di applicazione - Condanna in contumacia per i medesimi fatti - Nozione di «sentenza definitiva» - Norme processuali di diritto nazionale - Nozione di «pena che non può più essere eseguita»)

(2009/C 32/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Regensburg

Imputato nella causa principale

Klaus Bourquain

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Regensburg — Interpretazione dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19) — Interpretazione del principio del ne bis in idem — Condanna in contumacia per i medesimi fatti — Mancata esecuzione e condanna coperta successivamente da misure di amnistia generale

Dispositivo

Il principio «ne bis in idem», sancito dall'art. 54 della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, si applica ad un procedimento penale avviato in uno Stato contraente per reprimere fatti per i quali l'imputato è già stato definitivamente giudicato in un altro Stato contraente, anche qualora, ai sensi del diritto dello Stato in cui esso è stato condannato, la pena inflittagli non abbia mai potuto essere direttamente eseguita a causa di peculiarità procedurali come quelle considerate nel procedimento principale.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


7.2.2009   

IT

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C 32/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Freistaat Sachsen

(Causa C-334/07 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Progetto di regime di aiuti a favore delle piccole e medie imprese - Compatibilità con il mercato comune - Criteri di valutazione degli aiuti di Stato - Applicazione nel tempo - Progetto notificato prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 70/2001 - Decisione successiva a tale entrata in vigore - Legittimo affidamento - Certezza del diritto - Notifica completa)

(2009/C 32/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: K. Gross, agente)

Altra parte nel procedimento: Freistaat Sachsen (rappresentante: Th. Lübbig, Rechtsanwalt)

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 3 maggio 2007, causa T-357/02, Freistaat Sachsen/Commissione, con la quale il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione della Commissione 24 settembre 2002, 2003/226/CE, relativa al previsto regime di aiuti della Germania «Direttive relative alla promozione delle PMI — Sviluppo delle capacità imprenditoriali in Sassonia» — Sottoprogrammi 1 (Coaching), 4 (Partecipazioni a fiere), 5 (Cooperazione) e 7 (Promozione-design) (GU L 91, pag. 13) — Applicabilità del regolamento (CE) della Commissione 12 gennaio 2001, n. 70, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, ai progetti di aiuti notificati alla Commissione prima dell'entrata in vigore di tale regolamento

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 3 maggio 2007, causa T-357/02, Freistaat Sachsen/Commissione, è annullata.

2)

La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 223 del 22.9.2007.


7.2.2009   

IT

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C 32/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 dicembre 2008 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance du VIIe arrondissement di Parigi — Francia) — Kip Europe SA, Kip (UK) Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH (C-362/07), Hewlett Packard International SARL (C-363/07)/Administration des douanes — Direction Générale des douanes et droits indirects

(Cause riunite C-362/70 e C-363/07) (1)

(Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione tariffaria - Apparecchi multifunzione - Apparecchi costituiti da un modulo di stampa laser e da un modulo di scansione, aventi funzione di fotocopiatrice - Voce 8471 - Voce 9009)

(2009/C 32/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'instance du VIIe arrondissement di Parigi

Parti

Ricorrenti: Kip Europe SA, Kip (UK) Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH (C-362/07), Hewlett Packard International SARL (C-363/07)

Convenuta: Administration des douanes — Direction Générale des douanes et droits indirects

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal d'Instance du VIIe arrondissement (Tribunale di primo grado) di Parigi (Francia) — Interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) nella versione applicabile ai fatti di cui alla causa principale e validità del regolamento (CE) della Commissione 8 marzo 2006, n. 400, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 70, pag. 9) — Macchina multifunzionale costituita dall'assemblaggio di un'unità stampante laser, di un'unità scanner e di un computer — Classificazione alla voce tariffaria 8471 60 40 (Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione) sulla base della regola generale 3 b) di interpretazione della NC (funzione di stampante che conferisce alla macchina il «carattere essenziale») ovvero alla voce 9009 12 00 (fotocopiatrici) in applicazione della nota 5 E del capitolo 84 della NC (apparecchio che svolge in modo autonomo una funzione specifica — la copia — diversa dall'elaborazione dell'informazione

Dispositivo

1)

La nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata che costituisce l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione di cui al regolamento (CE) della Commissione 27 ottobre 2005, n. 1719, deve essere interpretata nel senso che svolgono una «specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione» soltanto gli apparecchi che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell'informazione o operano in collegamento con siffatta macchina, la cui funzione non rientra nell'elaborazione dell'informazione.

2)

Se la funzione di fotocopiatrice svolta dagli apparecchi di cui alla causa principale è secondaria rispetto alle funzioni di stampa e di scansione, i detti apparecchi devono considerarsi come unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione ai sensi della nota 5 B del capitolo 84 della nomenclatura combinata che costituisce l'allegato I del regolamento n. 2658/87, nella versione di cui al regolamento n. 1719/2005, unità che, in applicazione della nota 5 C di tale capitolo, se presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471 di detta nomenclatura. In tale ipotesi, la sottovoce pertinente deve essere determinata in applicazione della nota 3 della Sezione XVI della suddetta nomenclatura. Per contro, se detta funzione di fotocopiatrice riveste un'importanza equivalente a quella delle altre due funzioni, gli apparecchi di cui trattasi dovranno essere classificati, in applicazione del punto 3, lett. b), delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nella voce corrispondente al modulo che conferisce ai predetti apparecchi il loro carattere essenziale. Ove non sia possibile operare tale determinazione, essi dovranno essere classificati nella voce 9009, in applicazione del punto 3, lett. c), delle dette regole generali.

3)

L'esame delle quinte questioni sottoposte non ha rilevato alcun elemento che possa incidere sulla validità del punto 4 dell'allegato del regolamento (CE) della Commissione 8 marzo 2006, n. 400, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


7.2.2009   

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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Danfoss A/S, AstraZeneca A/S/Skatteministeriet

(Causa C-371/07) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 6, n. 2 - Prestazioni di servizi gratuiti effettuate dal soggetto passivo per scopi estranei alla sua impresa - Diritto a detrazione dell'IVA - Art. 17, n. 6, secondo comma - Facoltà per gli Stati membri di mantenere le esclusioni del diritto alla detrazione previste dalla loro legislazione nazionale alla data dell'entrata in vigore della sesta direttiva)

(2009/C 32/11)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrenti: Danfoss A/S, AstraZeneca A/S

Convenuto: Skatteministeriet

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vestre Landstret — Interpretazione degli artt. 6, n. 2, e 17, n. 6, secondo comma, della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Diritto a detrazione dell'imposta relativa ai pasti forniti a titolo gratuito nella mensa di una società ai clienti e al personale di detta società — Facoltà per gli Stati membri di mantenere in vigore la loro legislazione in materia di esclusione del diritto a detrazione alla data di entrata in vigore della direttiva

Dispositivo

1)

L'art. 17, n. 6, secondo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro applichi, successivamente all'entrata in vigore di detta direttiva, un'esclusione del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto a monte gravante sulle spese legate ai pasti forniti gratuitamente dalle mense d'imprese nei rapporti d'affari e al personale durante riunioni lavorative, mentre, al momento di detta entrata in vigore, tale esclusione non era effettivamente applicabile alle dette spese, a causa di una prassi amministrativa che tassava le prestazioni fornite dalle mense nella misura del prezzo di costo calcolato sulla base dei costi di produzione, vale a dire il prezzo delle materie prime nonché i costi salariali relativi alla preparazione, e alla vendita di tali alimenti e bevande nonché all'amministrazione delle mense, in contropartita del diritto a detrazione integrale dell'imposta sul valore aggiunto versata a monte.

2)

L'art. 6, n. 2, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione, da un lato, non riguarda la fornitura a titolo gratuito di pasti nelle mense di imprese nei rapporti di affari in occasione di riunioni che si svolgono nei locali di queste imprese, qualora da dati oggettivi — il che spetta al giudice del rinvio verificare — risulti che tali pasti sono forniti per scopi strettamente professionali. D'altro lato, la detta disposizione riguarda in via di principio la fornitura a titolo gratuito di pasti da parte di un'impresa al suo personale nei suoi locali, a meno che — il che spetta del pari al giudice del rinvio valutare — le esigenze dell'impresa, quale quella di garantire la continuità e il buon svolgimento delle riunioni di lavoro, richiedano che la fornitura dei pasti sia effettuata dal datore di lavoro.


(1)  GU C 247 del 20.10.2007.


7.2.2009   

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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 11 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ancona) — MI.VER Srl, Daniele Antonelli/Provincia di Macerata

(Causa C-387/07) (1)

(Rifiuti - Nozione di «deposito temporaneo» - Direttiva 75/442/CEE - Decisione 2000/532/CE - Possibilità di commistione di rifiuti riconducibili a diversi codici - Nozione di «imballaggi in materiali misti»)

(2009/C 32/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Ancona

Parti

Ricorrente: MI.VER Srl, Daniele Antonelli

Convenuta: Provincia di Macerata

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Ancona — Interpretazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/422/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39) e della decisione della Commissione 3 maggio 2000, 2000/532/CE, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio (GU L 226, pag. 3) — Nozione di deposito temporaneo — Possibilità per il produttore di miscelare rifiuti riconducibili a diversi codici del Catalogo europeo dei rifiuti previsto dalla decisione 2000/532/CE

Dispositivo

1)

La direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, e la decisione della Commissione 3 maggio 2000, 2000/532/CE, che sostituisce la decisione 94/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva del Consiglio 75/442/CEE relativa ai rifiuti e la decisione del Consiglio 94/904/CE, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva del Consiglio 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, non ostano alla commistione, da parte del produttore di rifiuti, di rifiuti riconducibili a codici diversi dell'elenco allegato alla decisione 2000/532 al momento del loro deposito temporaneo, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti. Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure che obbligano il produttore di rifiuti alla cernita e al deposito separato dei rifiuti al momento del loro deposito temporaneo, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, utilizzando a tal fine i codici di detto elenco, qualora ritengano che siffatte misure siano necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati dall'art. 4, primo comma, della direttiva 75/442, quale modificata dal regolamento n. 1882/2003.

2)

Poiché la normativa nazionale riprende l'elenco dei rifiuti allegato alla decisione 2000/532, il codice 15 01 06, corrispondente agli «imballaggi in materiali misti», può essere utilizzato per identificare rifiuti costituiti da imballaggi di diverso materiale, tra loro raggruppati.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007.


7.2.2009   

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C 32/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-407/07) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte A, n. 1, lett. f) - Esenzioni - Presupposti - Prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome - Servizi forniti a uno o più membri dell'associazione)

(2009/C 32/13)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing

Convenuta: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. f), della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Servizi effettuati da associazioni autonome al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di un'attività esente

Dispositivo

L'art. 13, parte A, n. 1, lett. f), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che, fatto salvo il soddisfacimento delle altre condizioni previste da questa disposizione, le prestazioni di servizi fornite ai loro membri da parte di associazioni autonome beneficiano dell'esenzione prevista da detta disposizione, anche qualora tali prestazioni siano fornite ad uno solo o ad alcuni di detti membri.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007.


7.2.2009   

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C 32/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)/Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. a r.l.

(Causa C-486/07) (1)

(Organizzazione comune dei mercati - Cereali - Granoturco - Fissazione di prezzo - Detrazioni applicabili)

(2009/C 32/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Convenuto: Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. a r.l.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione degli artt. 4 e 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1766, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 181, pag. 21), dell'art. 4 bis del regolamento (CEE) della Commissione 19 marzo 1992, n. 689, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento (GU L 74, pag. 18) nonché dell'art. 13 del regolamento (CEE) della Commissione 28 luglio 1993, n. 2131, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (GU L 191, pag. 76) — Detrazioni applicabili a causa di un tasso di umidità superiore a quello considerato per la qualità tipo — Applicabilità alle vendite di granoturco

Dispositivo

Il combinato disposto dell'art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 28 luglio 1993, n. 2131, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento, e dell'art. 4 bis del regolamento (CEE) della Commissione 19 marzo 1992, n. 689, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento, quale modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 27 agosto 1992, n. 2486, deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita per aggiudicazione di granoturco detenuto dagli organismi d'intervento nazionali, non si applicano le detrazioni di prezzo in base al tasso di umidità previste per il frumento duro nella tabella II dell'allegato II del regolamento n. 689/92, quale modificato dal regolamento n. 2486/92.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.


7.2.2009   

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Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-524/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Artt. 28 CE e 30 CE - Immatricolazione di veicoli usati di vecchia generazione già immatricolati in altri Stati membri - Requisiti tecnici relativi alle emissioni nocive ed a quelle acustiche - Salute pubblica - Tutela dell'ambiente)

(2009/C 32/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: B. Schima, agente)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: E. Riedl e G. Eberhard, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 28 e 30 CE — Normativa nazionale che subordina l'immatricolazione di veicoli usati importati, precedentemente immatricolati in altri Stati membri, al rispetto di taluni requisiti tecnici, laddove i veicoli importati già immatricolati sul territorio nazionale aventi le stesse caratteristiche sono esentati dal rispetto di tali requisiti in caso di nuova immatricolazione

Dispositivo

1)

Esigendo che, ai fini della loro prima immatricolazione in Austria, gli autoveicoli già immatricolati in altri Stati membri e che, per effetto della loro vetustà, non abbiano costituito oggetto di omologazione comunitaria, rispettino determinati valori limite in materia di emissioni nocive e di emissioni acustiche più severi rispetto a quelli inizialmente imposti, segnatamente, i valori prescritti dalle direttive del Consiglio 28 giugno 1993, 93/59/CEE, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore, nonché 10 novembre 1992, 92/97/CEE, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore, laddove veicoli delle stesse caratteristiche già autorizzati alla circolazione in Austria non sono soggetti a tali requisiti in caso di reimmatricolazione nel detto Stato membro, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 28 CE.

2)

La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008.


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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 dicembre 2008 — Gateway, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Fujitsu Siemens Computers GmbH

(Causa C-57/08 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5 - Marchi anteriori contenenti il segno denominativo «GATEWAY» - Segno denominativo «ACTIVY Media Gateway» - Assenza di somiglianza tra i segni - Assenza di rischio di confusione - Considerazione della notorietà dei marchi anteriori nella valutazione complessiva dei segni in conflitto)

(2009/C 32/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gateway, Inc. (rappresentante: C.R. Jones, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Fujitsu Siemens Computers GmbH

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 27 novembre 2007, causa T-434/05, Gateway, Inc./UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso per annullamento proposto dal titolare dei marchi denominativi e figurativi, comunitari e nazionali, contenenti l'elemento denominativo «GATEWAY» per prodotti appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 37 e 38 contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 14 settembre 2005, R 1068/2004-1, recante rigetto del ricorso proposto dal ricorrente avverso la decisione della divisione di opposizione che respinge la sua opposizione alla domanda di registrazione del marchio denominativo «ACTIVY Media Gateway» per prodotti compresi nelle classi 9, 35, 38 e 42

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

Gateway, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008.


7.2.2009   

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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-239/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/100/CE - Libera circolazione delle persone - Adeguamento di determinate direttive a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea - Omessa trasposizione entro il termine impartito)

(2009/C 32/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: C. Huvelin, agente)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: D. Haven, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363, pag. 141)

Dispositivo

1)

Il Regno del Belgio, non avendo adottato, nel termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell'art. 2 di tale direttiva.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 183 del 19.7.2008.


7.2.2009   

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Sentenza della Corte (Settima Sezione) 11 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-330/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato membro - Direttiva 2004/35/CE - Responsabilità ambientale - Prevenzione e riparazione del danno ambientale - Omessa trasposizione entro il termine impartito)

(2009/C 32/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e U. Wölker, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e A. Adam, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143, pag. 56)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 19, n. 1, primo comma, di tale direttiva.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 272 del 25.10.2008.


7.2.2009   

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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) il 9 ottobre 2008 — Kurt Wierer/Land Baden-Württemberg

(Causa C-445/08)

(2009/C 32/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania)

Parti

Ricorrente: Kurt Wierer

Convenuto: Land Baden-Württemberg

Questioni pregiudiziali

1)

Se osti ai principi sviluppati dalla Corte di giustizia nelle sentenze 26 giugno 2008 (cause riunite C-329/06 e C-343/06, Wiedemann nonché cause riunite da C-334/06 a C-336/06, Zerche), la circostanza che le autorità nazionali competenti per il rilascio della patente di guida e i tribunali dello Stato membro ospitante, nel verificare il rispetto del requisito della residenza ai sensi dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE (1), da parte dello Stato membro del rilascio al momento del rilascio della patente, si fondino, a scapito del titolare della patente, sulle dichiarazioni ed informazioni fornite dal medesimo nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, alle quali era tenuto nell'ambito di un obbligo di partecipazione nella chiarificazione dei fatti rilevanti per la decisione impostogli dal diritto processuale nazionale.

2)

Nel caso di soluzione negativa della prima questione pregiudiziale:

Se osti ai principi sviluppati dalla Corte di giustizia nelle sentenze 26 giugno 2008 (cause riunite C-329/06 e C-343/06, Wiedemann nonché cause riunite da C-334/06 a C-336/06, Zerche) la circostanza che le autorità nazionali competenti per il rilascio della patente di guida e i tribunali dello Stato membro ospitante, nel verificare il rispetto del requisito della residenza ai sensi dell'art. 9 della direttiva 91/439/CEE da parte dello Stato membro del rilascio, qualora sussistano elementi concreti che indichino una mancata soddisfazione di tale requisito al momento del rilascio, effettuino ulteriori indagini solo nello Stato membro del rilascio, come per esempio presso uffici anagrafici, locatori o datori di lavoro e utilizzino i fatti così accertati, laddove essi siano concludenti, da soli o insieme alle informazioni già a disposizione provenienti dallo Stato membro del rilascio o dallo stesso titolare della patente.


(1)  GU L 237, pag. 1.


7.2.2009   

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C 32/12


Ricorso proposto il 17 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-455/08)

(2009/C 32/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos, M. Konstantinidis e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, con l'art. 49 dello S.I. (Statutory Instrument) n. 329 del 2006 — atto con cui l'Irlanda ha trasposto la direttiva 2004/18/CE (1) — e con l'art. 51 dello S.I. n. 50 del 2007 — atto con cui l'Irlanda ha trasposto la direttiva 2004/17/CE (2) — le regole che disciplinano la notifica agli offerenti delle decisioni di aggiudicazione delle autorità aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, e delle motivazioni di tali decisioni, sono state stabilite dall'Irlanda in modo tale che, in pratica, al momento in cui gli offerenti sono pienamente informati delle ragioni del rigetto della loro offerta, il termine di sospensione per la conclusione del contratto è già scaduto;

in tal modo, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, della direttiva 89/665/CEE (3) e degli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, della direttiva 92/13/CEE (4), come interpretate dalla Corte di giustizia nella sentenze pronunciate nelle cause C-81/98 (5) («sentenza Alcatel») e nella causa C-212/02 (6) (sentenza «Commissione/Austria»).

condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

S.I. irlandese n. 329

L'art. 49 dello S.I. n. 329 irlandese, che è l'atto di trasposizione della direttiva 2004/18/CE, dispone che gli offerenti siano informati della decisione di aggiudicazione mediante i mezzi di comunicazione più celeri non appena ciò sia possibile dopo l'adozione della decisione da parte dell'autorità aggiudicatrice. A decorrere dalla data in cui gli offerenti sono stati informati della decisione di aggiudicazione, il periodo di sospensione, che deve necessariamente intercorrere prima della conclusione del contratto, deve essere di almeno 14 giorni.

Ai sensi della legislazione irlandese, tuttavia, l'autorità aggiudicatrice è tenuta a fornire i motivi del rigetto di un'offerta solo al momento in cui riceve una richiesta in proposito. L'autorità aggiudicatrice deve fornire i motivi «non appena possibile e, in ogni caso, al massimo entro 15 giorni». Secondo la Commissione ciò significa che, al momento in cui un offerente scartato sia pienamente informato dei motivi di rigetto della sua offerta, il periodo sospensivo può essere già trascorso.

Per rispondere ai criteri risultanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nelle sentenze Alcatel e Commissione/Austria è essenziale garantire che la decisione di aggiudicazione sia motivata a tempo debito affinché possa essere oggetto di un ricorso effettivo, avviato entro il periodo sospensivo. La Commissione sostiene che le norme irlandesi non sono conformi a tale requisito, in quanto non garantiscono che gli offerenti siano informati dei motivi di rigetto della loro offerta a tempo debito e ben prima della scadenza del periodo sospensivo. Ciò ostacola il diritto degli offerenti a disporre di mezzi di ricorso efficaci, come prescrive la direttiva 89/665/CE.

S.I. irlandese n. 50 del 2007

Ai sensi dell'art. 51 dello S.I. n. 50 del 2007, che è l'atto di trasposizione della direttiva 2004/17/CE, quando danno comunicazione agli offerenti della decisione di aggiudicazione, gli enti aggiudicatori devono indicare agli offerenti scartati «il motivo principale, o i motivi principali, per cui l'offerta non è quella prescelta». Le «caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta prescelta» saranno comunicati dall'ente aggiudicatore agli offerenti scartati «non appena possibile e, in ogni caso, al massimo entro 15 giorni» dalla ricezione di una richiesta in tal senso. Il periodo sospensivo è di 14 giorni a decorrere dalla notifica della decisione di aggiudicazione. A parere della Commissione ciò comporta che, al momento in cui un offerente scartato è pienamente informato dei motivi di rigetto della sua offerta, il periodo sospensivo potrebbe essere già trascorso.

La Commissione sostiene che, con riferimento alle procedure di aggiudicazione rientranti nell'ambito delle direttive 2004/18/CE e 1992/13/CEE, la normativa irlandese fissa le norme per la comunicazione agli offerenti in modo tale da limitare il diritto degli offerenti scartati a disporre di mezzi di ricorso efficaci e non è conforme alle vigenti direttive sulle modalità di ricorso, ovvero le direttive 89/665/CEE e 92/13/CE, come interpretate dalla Corte di giustizia.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1).

(3)  Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).

(4)  Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14).

(5)  Sentenza 28 ottobre 1999, causa C-81/98, Alcatel e a., Racc. pag. I-7671.

(6)  Sentenza 24 giugno 2004, causa C-212/02, Commissione/Austria.


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Ricorso proposto il 4 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-474/08)

(2009/C 32/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e B. Schima, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

Constatare che il Regno del Belgio,

non avendo previsto che i casi di rifiuto di accesso al sistema di distribuzione o di trasmissione possano essere deferiti all'autorità di regolamentazione, la quale adotta una decisione produttiva di effetti vincolanti entro un termine di due mesi, ai sensi dell'art. 23, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (1)

ed avendo sottratto taluni elementi determinanti ai fini del calcolo delle tariffe alle competenze dell'autorità di regolamentazione previste all'art. 23, n. 2, della direttiva 2003/54/CE,

è venuto meno agli obblighi derivanti dalla suddetta direttiva.

condannare Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, la Commissione sostiene che sia mancata la trasposizione nel diritto belga dell'art. 23, n. 5, della direttiva 2003/54/CE. Infatti, le disposizioni pertinenti della legge belga relativa all'organizzazione del mercato dell'energia elettrica sono talmente generali da non consentire di stabilire con certezza se esista o meno un diritto di ricorso individuale contro le decisioni di rifiuto di accesso al sistema di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica. In particolare, tali disposizioni non prevedono un iter procedimentale preciso, né alcun termine relativo alla decisione dell'autorità di regolamentazione, nella fattispecie, la Commissione nazionale di regolamentazione dell'energia elettrica (CRE).

In secondo luogo, la ricorrente contesta al convenuto la violazione dell'art. 23, n. 2, della direttiva 2003/54/CE in quanto ha conferito al Re, ossia a un'autorità diversa dalla CRE, il potere di fissare talune regole particolari aventi ad oggetto gli ammortamenti e il margine di guadagno relativi agli investimenti di interesse nazionale e di interesse europeo. Siffatta procedura contrasta con l'articolo menzionato, poiché non sembra che l'autorità di regolamentazione abbia, in quelle due ipotesi, alcuna influenza sulle metodologie usate per calcolare o stabilire le tariffe di trasmissione e di distribuzione.


(1)  GU L 176, pag. 37.


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Ricorso proposto il 5 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-475/08)

(2009/C 32/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e B. Schima, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

Constatare che il Regno del Belgio, non avendo

designato i gestori del sistema, come previsto dall'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (1);

previsto soltanto un accesso regolamentato dei terzi alla rete, bensì anche un accesso negoziato, contrariamente al combinato disposto degli artt. 18 e 25, n. 2, della direttiva 2003/55/CE, e

trasposto l'art. 22, nn. 3, lett. d) ed e), e 4, della direttiva 2003/55,

è venuto meno agli obblighi derivanti dalla suddetta direttiva.

condannare Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce tre motivi a sostegno del suo ricorso.

Anzitutto, essa contesta al convenuto di non avere designato i gestori dei sistemi di trasporto, di stoccaggio del gas e dei terminali di gas naturale liquefatto, come previsto dagli artt. 7 e 11 della direttiva 2003/55/CE.

Inoltre, essa contesta al convenuto di aver creato una situazione di incertezza giuridica nei confronti dei nuovi entranti, là dove ha dato l'impressione che l'accesso negoziato alla rete costituisca un'alternativa all'accesso regolamentato. Orbene, risulta chiaramente dagli artt. 18 e 25, n. 2, della direttiva 2003/55/CE che l'accesso regolamentato rappresenta la sola possibilità di accesso dei terzi alla rete e che spetta esclusivamente all'autorità di regolamentazione fissare o approvare, prima della loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le tariffe.

Da ultimo, la Commissione sostiene che il convenuto, avendo esonerato dall'applicazione della direttiva taluni nuovi grandi impianti di gas naturale, non avrebbe trasposto in modo corretto l'art. 22, n. 3, lett. d), della direttiva, nella parte in cui concerne l'obbligo di pubblicazione della decisione, e l'art. 22, n. 3, lett. e), della medesima direttiva, relativo all'obbligo di consultare gli altri Stati membri o le altre autorità di regolamentazione interessate nei casi di interconnessione di tali infrastrutture. Oltre a ciò, il convenuto non ha previsto nel diritto nazionale l'obbligo di notificare senza indugio alla Commissione la decisione relativa a una deroga siffatta, unitamente a tutte le altre informazioni utili ad essa pertinenti, ai sensi dell'art. 22, n. 4, della direttiva.


(1)  GU L 176, pag. 57.


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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (Inghilterra e Galles) il 7 novembre 2008 — Maria Teixeira/London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department

(Causa C-480/08)

(2009/C 32/23)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Maria Teixeira

Convenute: London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department

Questioni pregiudiziali

Nel caso in cui i) un cittadino dell'Unione europea sia giunto nel Regno Unito, ii) vi abbia svolto per determinati periodi attività di lavoro subordinato, iii) abbia cessato tale attività ma non abbia lasciato il Regno Unito, iv) non abbia conservato la propria qualità di lavoratore e non disponga di alcun diritto di soggiorno a norma dell'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38/CE (1), né di alcun diritto al soggiorno permanente a norma dell'art. 16 della stessa direttiva, v) il cui figlio abbia iniziato un corso di studi quando il cittadino dell'Unione europea non svolgeva attività di lavoro subordinato, ma abbia proseguito la sua carriera scolastica nel Regno Unito in periodi in cui il cittadino dell'Unione europea vi lavorava, vi) il cittadino dell'Unione europea sia il genitore affidatario del proprio figlio e vii) il detto cittadino e il figlio non siano autosufficienti:

1)

se il cittadino dell'Unione europea benefici del diritto di soggiorno nel Regno Unito solo qualora soddisfi i requisiti stabiliti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE;

OPPURE

2)

i)

se il cittadino dell'Unione europea benefici del diritto di soggiorno in forza dell'art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612/68 (2), come interpretato dalla Corte di giustizia, senza dover necessariamente soddisfare i requisiti di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE; e

ii)

se, in tal caso, egli debba disporre di risorse economiche sufficienti, in modo da non divenire un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante per il periodo in cui intende soggiornarvi, nonché di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante;

iii)

se, in tal caso, occorra che il figlio abbia iniziato il suo corso di studi quando il cittadino dell'Unione europea lavorava al fine di godere del diritto di soggiorno in forza dell'art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612/68, come interpretato dalla Corte di giustizia, o sia sufficiente che il cittadino dell'Unione europea abbia lavorato in un dato momento dopo che il figlio ha iniziato la sua carriera scolastica;

iv)

se il diritto di soggiorno di cui fruisce il cittadino dell'Unione europea, in qualità di genitore affidatario di un figlio che segue un corso di studi, venga meno quando il figlio raggiunge i 18 anni di età;

3)

in caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se la situazione sia diversa qualora, come nel caso di specie, il figlio abbia iniziato il corso di studi prima della data entro cui la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, doveva essere trasposta dagli Stati membri, ma la madre sia divenuta genitore affidatario e abbia rivendicato il diritto di soggiorno su tale base soltanto nel marzo 2007, ossia dopo la data entro cui la direttiva doveva essere trasposta.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE). GU L 158, pag. 77.

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità. GU L 257, pag. 2.


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Ricorso proposto il 10 novembre 2008 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-482/08)

(2009/C 32/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: V. Jackson, agente, T. Ward, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/633/GAI, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (1);

stabilire, in seguito all'annullamento della decisione riguardante l'accesso della polizia al VIS, che le sue disposizioni continueranno ad applicarsi, tranne laddove esse abbiano l'effetto di escludere il Regno Unito dalla partecipazione all'applicazione della decisione sull'accesso della polizia al VIS;

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Al Regno Unito è stato negato il diritto di partecipare all'adozione della decisione concernente l'accesso della polizia al VIS, dato che il Consiglio ha ritenuto che il provvedimento costituisca uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non prende parte — vale a dire la politica comune in materia di visti. Di conseguenza, il Consiglio ritiene che il Regno Unito non sia vincolato alla decisione o soggetto alla sua applicazione.

Il Regno Unito replica che il Consiglio ha ritenuto a torto che la decisione costituisca uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non prende parte. La decisione sull'accesso della polizia al VIS non rappresenta uno sviluppo della politica comune in materia di visti, ma, piuttosto, una misura di cooperazione di polizia. Né lo scopo né il contenuto della decisione in materia di accesso della polizia al VIS si riferiscono alla politica comune in materia di visti. Essa, piuttosto, ha interamente ad oggetto lo scambio di informazioni tra le autorità competenti per i visti, le autorità incaricate dell'applicazione della legge e l'Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. Ciò si riflette nella scelta del fondamento normativo da parte del Consiglio, vale a dire gli artt. 30, n. 1, lett. b), e 34, n. 2, lett. c), UE.

La domanda d'annullamento della decisione riguardante l'accesso della polizia al VIS si fonda, di conseguenza, sul fatto che escludere il Regno Unito dal processo di adozione costituisce una violazione di forme sostanziali e/o una violazione del Trattato, ai sensi dell'art. 35, n. 6, UE.


(1)  GU L 218, pag. 129.


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Ricorso proposto l'11 novembre 2008 da Claudia Gualtieri avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), del 10 settembre 2008, causa T-284/06, Gualtieri/Commissione

(Causa C-485/08 P)

(2009/C 32/25)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Claudia Gualtieri (rappresentanti: P. Gualtieri e M. Gualtieri, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

emesse le più opportune pronunce e declaratorie

in accoglimento dei motivi svolti in riferimento alle varie questioni trattate e delle relative singole richieste conclusive, qui comunque integralmente richiamate,

enunciare i principi di diritto che il rapporto tra gli END, esperti nazionali distaccati, e la Commissione delle Comunità europee è di lavoro subordinato ed è assimilabile a quello degli agenti temporanei nonché che le indennità corrisposte agli stessi END hanno natura retributiva;

dichiarare che, secondo il diritto comunitario, a parità di prestazioni di lavoro devono essere corrisposte identiche retribuzioni e che comunque il pagamento di eventuali compensi differenziati a soggetti coniugati rispetto a persone celibi o conviventi di fatto si risolve in una discriminazione in danno dell'appartenente alla famiglia legale;

in via subordinata dichiarare che le indennità di cui all'art. 17 Decisione END sono dovute alla ricorrente in misura integrale a decorrere dalla data della separazione di fatto o dal deposito presso il Tribunale di Bruxelles della convenzione di divorzio;

e per l'effetto annullare totalmente o parzialmente l'impugnata sentenza resa dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee in data 10 settembre 2008, notificata il giorno successivo, ed accogliere totalmente o parzialmente le domande e le conclusioni presentate in primo grado e nel giudizio di appello ovvero rimettere la causa al Tribunale di primo grado per ogni necessaria decisione di merito;

porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico della Commissione delle Comunità europee, con compensazione totale, in subordine, di quelle relative al giudizio di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Preliminarmente, dal complesso delle disposizioni che regolano lo stato giuridico degli END, appare indiscutibile ed evidente come il legame con l'amministrazione di provenienza rimanga quiescente per tutta la durata del distacco e come in questo periodo l'esperto nazionale sia pienamente inscritto nella organizzazione della Commissione, in favore esclusivo della quale è tenuto a svolgere le proprie prestazioni, con la conseguente chiara assimilazione (rectius: identità) della sua posizione giuridica a quella degli agenti (quanto meno quelli temporanei), i quali, a loro volta, sono equiparati ai funzionari relativamente alle condizioni di lavoro e agli aspetti retributivi.

Per questa ragione e in virtù di quanto stabiliscono l'art. 141, comma 2, CE (che comprende nella nozione di retribuzione anche tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo), norma di rango superiore rispetto all'art. 17 della Decisione END, e lo Statuto dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione Europea (art. 62, comma 3: «la retribuzione comprende lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità»), le indennità corrisposte agli END hanno natura retributiva, al pari di quelle analoghe spettanti ai funzionari e agli agenti.

Ha, quindi, sostenuto l'esistenza di un principio generale, di diritto comunitario e non, per cui a parità di prestazioni lavorative le retribuzioni devono essere identiche, come emerge dalle previsioni contenute negli artt. 14 c.e.d.u., nella direttiva 2000/43/CE (1) del 29 giugno 2000, nella direttiva 2000/78/CE (2) del 27 novembre 2000, negli artt. 3, comma 2, 136, 137, lett. i) e 141, comma 1, CE.

Al contrario, l'interpretazione seguita dal Tribunale di primo grado ha per effetto che due lavoratori, i quali eseguono la medesima prestazione lavorativa vengono ad essere retribuiti in misura diseguale, se uno di essi ha il proprio coniuge già residente a Bruxelles all'atto del distacco, e provoca una grave discriminazione in danno degli appartenenti alla famiglia legale, nonostante la forte tutela ricevuta da questo istituto nelle legislazioni interne ed internazionali e la tendenza a parificare ad essa la convivenza di fatto nella legislazione dei vari Stati membri, nello stesso Statuto dei funzionari (art. 1, comma 1, e art. 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII) e nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.

Inoltre, la corresponsione integrale delle indennità sarebbe dovuta avvenire almeno dalla cessazione della convivenza, poiché nelle previsioni normative non vi è traccia de!la pretesa necessità di far riferimento al momento iniziale del rapporto senza tener conto dei mutamenti intervenuti durante il suo svolgimento.

Relativamente alla eccezione di illegittimità dell'art. 20 Decisione END, in riferimento all'art. 241 CE, l'impugnante ha rilevato che le ragioni di fatto e di diritto poste a suo fondamento erano state esposte in modo dettagliato e immediatamente comprensibile, tanto che non erano state avanzate obiezioni dalla controparte, ed era chiaro come il richiamo del citato art. 241 fosse diretto ad ottenere comunque una pronuncia sulle questioni dedotte, pure nella denegata ipotesi di tardività dell'impugnazione.

L'appellante ha altresì rinunciato al motivo concernente la violazione del principio di legittimo affidamento e ha chiesto la riforma della decisione sulle spese di causa che, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Regolamento di procedura dei tribunale di primo grado avrebbero dovuto essere integralmente compensate. Ed infine ha osservato che l'aver il tribunale affrontato e deciso il merito della controversia abbia l'inequivoco significato del riconoscimento della ricevibilità del ricorso che a questo punto non può più essere messa in discussione.

Nelle conclusioni è stato quindi chiesto che la Corte, enunciati i principi di diritto che il rapporto tra gli END e la Commissione è di lavoro subordinato ed è assimilabile a quello degli agenti temporanei nonché che le indennità corrisposte agli stessi END hanno natura retributiva, dichiari che, secondo il diritto comunitario, a parità di prestazioni di lavoro devono essere corrisposte identiche retribuzioni e che comunque il pagamento di eventuali compensi differenziati a soggetti coniugati rispetto a persone celibi o conviventi di fatto si risolve in una discriminazione in danno dell'appartenente alla famiglia legale, ovvero, in via subordinata che le indennità di cui all'art. 17 Decisione END sono dovute alla ricorrente in misura integrale a decorrere dalla data della separazione di fatto o dal deposito presso il Tribunale di Bruxelles della convenzione di divorzio.


(1)  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180, pag. 22).

(2)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).


7.2.2009   

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C 32/17


Impugnazione proposta il 17 settembre 2008 dalla Prana Haus GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 17 settembre 2008, causa T-226/07, Prana Haus GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-494/08 P)

(2009/C 32/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Prana Haus GmbH (rappresentante: avv. N. Hebeis)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 17 settembre 2008, causa T-226/07, Prana Haus GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

L'oggetto della controversia risiede nella questione se la denominazione «PRANAHAUS» per i prodotti «supporti per la riproduzione del suono o delle immagini già incisi; stampati» e per i «servizi di vendita al dettaglio (…) per prodotti di uso quotidiano» sia idonea a essere tutelata come marchio. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che «PRANAHAUS» costituisca un'indicazione la quale contraddistingue i suddetti prodotti e servizi in modo diretto e concreto.

Con la presente impugnazione, la ricorrente fa valere la violazione dell'impedimento assoluto alla registrazione della descritta indicazione previsto all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio comunitario.

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato la nozione giuridica «per designare» di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), in modo eccessivamente ampio rispetto alla formulazione della disposizione ed alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Ancora, la ricorrente censura l'erroneità dell'esame compiuto sulla questione se la denominazione «PRANAHAUS» comporti un riferimento sufficientemente diretto e concreto ai suddetti prodotti e servizi, in modo tale che il pubblico destinatario veda in essa «in modo diretto e intuitivo» un «contrassegno» di tali prodotti e servizi ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c). In tale ambito, il Tribunale non avrebbe considerato che sono necessari diversi e complessi ragionamenti per poter riconoscere nella denominazione «PRANAHAUS» anche solo un significato nascosto. Nel medesimo contesto, inoltre, non sarebbero stati presi in considerazione taluni fatti decisivi, con conseguente travisamento dei fatti. Oltre a ciò, il Tribunale avrebbe omesso di motivare, come sarebbe stato necessario, in che misura la denominazione «PRANAHAUS» sia idonea a descrivere i prodotti e servizi concreti. Da ultimo, il Tribunale avrebbe disatteso la giurisprudenza della Corte di giustizia allorché ha ritenuto che sussista un imperativo di disponibilità del contrassegno «PRANAHAUS» per il concorrente.


7.2.2009   

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Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-495/08)

(2009/C 32/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

1.

dichiarare che il Regno Unito,

avendo omesso di disporre che le decisioni individuali di non eseguire una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 85/337/CEE (1), come modificata, dovessero essere sorrette da un'adeguata motivazione,

avendo omesso di assoggettare le domande ROMP, depositate nel Galles anteriormente al 15 novembre 2000, ai requisiti previsti dalla direttiva,

non ha adempiuto gli obblighi ad esso imposti dalla direttiva.

2.

condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi della legislazione del Regno Unito, è indispensabile che siano fornite motivazioni soltanto se è accertato che una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) era necessaria: se, per qualsivoglia ragione, l'autorità di pianificazione competente o il Secretary of State perviene alla conclusione che tale valutazione non è necessaria, nulla esige, nella disciplina dei relativi regolamenti, che siano fornite motivazioni a sostegno di detta conclusione. La Commissione sostiene che le decisioni individuali adottate dagli Stati membri di non eseguire la valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'art. 4, nn. 2-4, della direttiva devono essere basate su adeguate motivazioni.

Inoltre, il Regno Unito non ha emanato una legislazione per il Galles idonea ad assoggettare le domande rientranti nella Revisione del piano minerario (Review of Mineral Planning; «ROMP») ai requisiti previsti dalla direttiva.


(1)  Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).


7.2.2009   

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Ricorso proposto il 20 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta

(Causa C-508/08)

(2009/C 32/28)

Lingua processuale: il maltese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Aquilina, K. Simonsson, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Malta, concludendo, senza previamente aver bandito una gara d'appalto, un contratto esclusivo di servizio pubblico con la società «Gozo Channel Company Ltd» (GCCL) il 7 dicembre 2004, è venuta meno agli obblighi che le incombono, segnatamente in forza degli artt. 1 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (1);

condannare la Repubblica di Malta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Al fine di concludere un contratto esclusivo di servizio pubblico per servizi di cabotaggio fra Malta e Gozzo, le autorità maltesi sono tenute a dimostrare che siffatto contratto è necessario al fine di imporre quegli obblighi di servizio pubblico che sono ritenuti necessari per assicurare un servizio adeguato per il tragitto summenzionato, e che il contratto è proporzionato alla luce degli obiettivi perseguiti.

Se, da un lato, la Commissione riconosce innanzitutto che un servizio soddisfacente è fondamentale per il tragitto Malta-Gozzo, afferma dall'altro che nella fattispecie le autorità maltesi non hanno per nulla dimostrato quanto richiesto. Anzi, in merito non hanno nemmeno tentato di determinare se uno o più operatori privati fossero in grado di fornire il servizio di cui trattasi alla medesime condizioni su di una base puramente commerciale. Inoltre, dette autorità non hanno dimostrato che l'esclusiva concessa alla GCCL costituisca un mezzo adeguato e appropriato per raggiungere l'obiettivo in parola.

Oltre a ciò, la circostanza che il contratto di cui trattasi sia stato concluso senza una previa gara d'appalto comunitaria, al fine di assicurare l'accesso senza discriminazioni a tutti gli operatori interessati è in contrasto con quanto richiesto dal regolamento n. 3577/92.


(1)  GU L 364, pag. 7.


7.2.2009   

IT

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C 32/18


Ricorso proposto il 21 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-509/08)

(2009/C 32/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Sénéchal e I. Hadjiyiannis, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004, 2004/108/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE (1), e comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/108/CE è scaduto il 20 gennaio 2007. Alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato le necessarie misure di trasposizione o, comunque, non le aveva ancora comunicate alla Commissione.


(1)  GU L 390, pag. 24.


7.2.2009   

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C 32/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 25 novembre 2008 — Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V./Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH

(Causa C-511/08)

(2009/C 32/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V.

Resistente: Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni dell'art. 6, n. 1, seconda frase, e n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, n. 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (1), debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale secondo la quale le spese di spedizione della merce possono essere imposte al consumatore anche se questi è receduto dal contratto.


(1)  GU L 144, pag. 19.


7.2.2009   

IT

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C 32/19


Ricorso proposto il 26 novembre 2008 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), 9 settembre 2008, causa T-143/08, Marcuccio/Commissione

(Causa C-513/08 P)

(2009/C 32/31)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

1. In ogni caso:

(1.a)

annullare in toto l'ordinanza impugnata;

(1.b)

dichiarare perfettamente ricevibile il ricorso de quo;

ed inoltre:

2/A. in via principale: (2/ A.1) annullare la decisione controversa; (2/A.2) annullare, nella misura del necessario, il conteggio n. 58; (2/A.3) annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo de quo; (2/A.4) condannare la convenuta, ai titoli di cui in epigrafe, a corrispondere al ricorrente la somma di 324,09 EUR (diconsi euro trecentoventiquattro/09), ovvero quelle somme superiori o inferiori a quella immediatamente suindicata che codesta Ecc.ma Corte vorrà ritenere giuste ed eque; (2/A.5) condannare la convenuta, nella misura del necessario, a corrispondere all'attore quanto, in conformità alle norme applicabili alla fattispecie, gli è dovuto e non gli è stato ancora rimborsato del costo della visita medica del 28 settembre 2005; (2/A.6) condannare la convenuta a versare al ricorrente gli interessi di mora sulle somme di cui agli immediatamente precedenti punti 2/A.4 e 2/A.5 di questo ricorso d'appello, nella misura la capitalizzazione il dies a quo ed il dies ad quem determinati secondo quanto leggesi negli atti della causa de qua; (2/A.7) condannare la convenuta a rifondere all'attore tutte le spese diritti ed onorari di procedura;

ovvero,

2/B. in via subordinata, rinviare la causa de qua al Tribunale perché statuisca nuovamente in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

1.

Snaturamento e travisamento dei fatti nonché delle affermazioni del ricorrente nei suoi scritti, conseguenti anche ad inesattezza materiale degli accertamenti svolti dal Tribunale (in particolare, punti 36, 38, 39 e 41 dell'ordinanza impugnata).

2.

Erronee e false interpretazione ed applicazione della nozione di atto impugnabile, anche per confusione, irragionevolezza, illogicità, violazione dell'art. 231 del Trattato CE e disconoscimento della giurisprudenza relativa agli effetti dell'annullamento, da parte del giudice comunitario, di una decisione emanata da un'istituzione comunitaria, violazione del principio dell'autorità della res iudicata, violazione del principio della separazione dei poteri (in particolare, punti 39 e 41 dell'ordinanza impugnata).


7.2.2009   

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C 32/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Namur (Belgio) il 26 novembre 2008 — Atenor Group SA/Stato belga, ministro delle Finanze

(Causa C-514/08)

(2009/C 32/32)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Namur (Belgio)

Parti

Ricorrente: Atenor Group SA

Convenuto: Stato belga, ministro delle Finanze

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 4, primo trattino, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (1) osti a una normativa nazionale che subordina la deducibilità di dividendi ricevuti come redditi tassati definitivamente all'esistenza di un utile imponibile in capo alla società madre.


(1)  GU L 225, pag. 6.


7.2.2009   

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C 32/20


Ricorso proposto il 25 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-516/08)

(2009/C 32/33)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Kaduczak e P. Dejmek, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva della Commissione 1o agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (1), e comunque non avendo comunicato alla Commissione l'adozione di tali disposizioni, la Repubblica di Polonia è venuta mano agli obblighi incombentile in forza della menzionata direttiva:

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/70/CE è scaduto il 15 dicembre 2007.


(1)  GU L 214 del 14.8.2006, pag. 29.


7.2.2009   

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C 32/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris (Francia) il 27 novembre 2008 — Fundació Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos/Société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María Del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet

(Causa C-518/08)

(2009/C 32/34)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Paris

Parti

Ricorrenti: Fundació Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos

Convenuti: Société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, Juan-Leonardo Bonet Domenech, Eulalia-María Bas Dalí, María Del Carmen Domenech Biosca, Antonio Domenech Biosca, Ana-María Busquets Bonet, Mónica Busquets Bonet

Questioni pregiudiziali

1)

Se, successivamente all'entrata in vigore della direttiva 27 settembre 2001 [2001/84/CE] (1), la Francia possa mantenere un diritto sulle successive vendite di opere d'arte riservato agli eredi ad esclusione dei legatari o aventi causa.

2)

Se le disposizioni transitorie di cui all'art. 8, nn. 2 e 3, della direttiva 27 settembre 2001 consentano alla Francia di applicare un regime derogatorio.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (GU L 272, pag. 32).


7.2.2009   

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C 32/21


Ricorso proposto il 27 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-521/08)

(2009/C 32/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e A. A. Gilly, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi interamente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1) e, comunque, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva

condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 20 ottobre 2007.


(1)  GU L 255, pag. 22.


7.2.2009   

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C 32/21


Ricorso proposto il 28 novembre 2008 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), 9 settembre 2008, causa T-144/08, Marcuccio/Commissione

(Causa C-528/08 P)

(2009/C 32/36)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

1. in ogni caso:

(1.a)

annullare in toto l'ordinanza impugnata;

(1.b)

dichiarare perfettamente ricevibile il ricorso de quo;

ed inoltre:

2/A. in via principale: (2/A.1) annullare la decisione controversa; (2/A.2) annullare, nella misura del necessario, la distinta di rimborso datata 18 luglio 2005 (d'ora in avanti, «distinta di rimborso datata 18 luglio 2005»); (2/A.3) annullare, nella misura del necessario, la decisione di rigetto del reclamo de quo; (2/A.4) condannare la convenuta, a titolo di rimborso del complemento al 100 %, vale a dire al fine di ottenere un rimborso al 100 %, delle spese mediche de quibus, ovvero a titolo di risarcimento del danno risultante dai comportamenti illeciti tenuti dalla convenuta, a corrispondere al ricorrente la somma di 89,56 EUR (diconsi euro ottantanove/56) ovvero quelle somme superiori ovvero inferiori a quella immediatamente suindicata che codesta Ecc.ma Corte riterrà giuste ed eque; (2/A.5) condannare la convenuta a versare al ricorrente gli interessi di mora sulle somme di cui all'immediatamente precedente punto 2.A.4 di questo ricorso d'appello, nella misura la capitalizzazione il dies a quo ed il dies ad quem determinati secondo quanta leggesi negli atti della causa de qua; (2/A.6) condannare la convenuta a rifondere all'attore tutte le spese diritti ed onorari;

ovvero

2/B. in via subordinata, rinviare la causa de qua al Tribunale perché statuisca nuovamente in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

1.

Snaturamento e travisamento dei fatti nonché delle affermazioni del ricorrente nei suoi scritti, conseguenti anche ad inesattezza materiale degli accertamenti svolti dal Tribunale (in particolare, punti 29, 31, 34 e 38 dell'ordinanza impugnata).

2.

Erronee e false interpretazione ed applicazione della nozione di atto impugnabile, anche per confusione, irragionevolezza, illogicità, violazione dell'articolo 231 del Trattato CE e disconoscimento della giurisprudenza relativa agli effetti dell'annullamento, da parte del giudice comunitario, di una decisione emanata da un'istituzione comunitaria, violazione del principio dell'autorità della res iudicata, violazione del principio della separazione dei poteri ( in particolare, punti 32 e 34 dell'ordinanza impugnata).

3.

Erronea e falsa interpretazione ed applicazione dell'articolo 90 e dell'articolo 91 dello Statuto e della nozione di decisione emessa da un'istituzione comunitaria.

4.

Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge ed errores in procedendo di gravità tale da conculcare i diritti del ricorrente, con particolare riferimento al diritto alla difesa nonché ad un giusto ed equo processo.


7.2.2009   

IT

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C 32/22


Ricorso proposto il 2 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-532/08)

(2009/C 32/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Dejmek, A. A. Gilly, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/CE (1), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e, comunque, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva;

condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 15 dicembre 2007.


(1)  GU L 309, pag. 15.


7.2.2009   

IT

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C 32/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 3 dicembre 2008 — Maria Catena Rita Pignataro/Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania e a.

(Causa C-535/08)

(2009/C 32/38)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Maria Catena Rita Pignataro

Convenuti: Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania e a.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 6 del Trattato UE, l'articolo 3 Primo Protocollo addizionale CEDU, reso esecutivo con l. n. 848 del 1955, l'articolo 2 Protocollo n. 4 CEDU, l'articolo 25 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, reso esecutivo con l. n. 881 del 1977, sono da interpretarsi come compatibili o meno con la normativa regionale di cui agli articoli 1 quater, 14 bis, comma 13, lett. c), 15, comma 3, lett. d); 16 bis, comma 7, lett. a), 17 ter, comma 4 lett. b) e c) L.R. n. 29 del 1951, che escludono l'elettorato passivo dei cittadini non residenti in Sicilia all'atto della presentazione delle candidature per la partecipazione alla elezione dell'Assemblea Regionale Siciliana.

2)

Se gli articoli 17 e 18 (8A) Trattato CEE ostano o sono compatibili con la normativa regionale indicata al punto 4.1.


7.2.2009   

IT

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C 32/22


Ricorso proposto il 9 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-546/08)

(2009/C 32/39)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Dejmek e M. Sundén)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

constatare che il Regno di Svezia non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (1), non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per il recepimento della direttiva o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, e

condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 15 dicembre 2007.


(1)  GU L 309, pag. 15.


7.2.2009   

IT

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C 32/23


Ricorso proposto il 9 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-547/08)

(2009/C 32/40)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Dejmek e M. Sundén)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

constatare che il Regno di Svezia non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva della Commissione 1o agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (1), non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per il recepimento della direttiva o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, e

condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 15 dicembre 2007.


(1)  GU L 214, pag. 29.


7.2.2009   

IT

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C 32/23


Ricorso proposto il 9 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-548/08)

(2009/C 32/41)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e U. Jonsson)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

constatare che il Regno di Svezia non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per il recepimento della direttiva o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, e

condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 20 ottobre 2007.


(1)  GU L 255, pag. 22.


7.2.2009   

IT

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C 32/23


Ricorso proposto il 16 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-555/08)

(2009/C 32/42)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Dejmek e K. Nyberg)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

constatare che il Regno di Svezia non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (1), non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva in relazione alle imprese finanziarie che necessitano di un'autorizzazione da parte di un'autorità pubblica, in particolare banche e compagnie assicurative, e

condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 15 dicembre 2007.


(1)  GU L 310, pag. 1.


Tribunale di primo grado

7.2.2009   

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C 32/24


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008 — Nardone/Commissione

(Causa T-57/99) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Ricorso per risarcimento danni - Malattia professionale - Esposizione all'amianto e ad altre sostanze)

(2009/C 32/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Albert Nardone (Piétrain, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, poi avv. L. Levi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall, agente, assistito dall'avv. J.L. Fagnart)

Oggetto

Domanda di risarcimento del danno che il ricorrente asserisce aver subito in conseguenza del comportamento illecito adottato dalla Commissione nell'esporre il ricorrente ad un'atmosfera contaminata da polvere di amianto.

Dispositivo

1)

La Commissione è condannata a pagare al sig. Albert Nardone un risarcimento di 66 000 EUR.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C del 160 del 5.6.1999.


7.2.2009   

IT

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C 32/24


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008 — Kronoply e Kronotex/Commissione

(Causa T-388/02) (1)

(Aiuti di Stato - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Pubblicazione di una comunicazione sintetica - Difetto di pregiudizio sostanziale della posizione concorrenziale - Irricevibilità - Status di interessato - Ricevibilità - Mancato avvio del procedimento formale di indagine - Mancanza di serie difficoltà)

(2009/C 32/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kronoply GmbH & Co. KG (Heiligengrabe, Germania) e Kronotex GmbH & Co. KG (Heiligengrabe) (rappresentanti: inizialmente avv. R. Nierer, poi avv.ti R. Nierer et L. Gordalla)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente V. Kreuschitz e M. Niejahr, agenti, poi V. Kreuschitz, agente)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Zellstoff Stendal GmbH (Arneburg, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv.ti T. Müller-Ibold e K.U. Karl, poi avv. T. Müller-Ibold); Repubblica federale di Germania (rappresentanti: W.D. Plessing e M. Lumma, agenti) e Land Sachsen-Anhalt (Germania) (rappresentanti: avv.ti C. von Donat e G. Quardt)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 giugno 2002 di non sollevare obiezioni in merito all'aiuto concesso dalle autorità tedesche in favore della Zellstoff Stendal per la costruzione di uno stabilimento per la produzione di pasta di carta.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Kronoply GmbH & Co. KG e la Kronotex GmbH & Co. KG sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee nonché dalla Zellstoff Stendal GmbH e dal Land Sachsen-Anhalt.

3)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 44 del 22.2.2003.


7.2.2009   

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C 32/25


Sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2008 — Ryanair/Commissione

(Causa T-196/04) (1)

(«Aiuti di Stato - Accordi conclusi dalla regione Vallonia e dall'aeroporto di Charleroi-Bruxelles Sud con la compagnia aerea Ryanair - Esistenza di un vantaggio economico - Applicazione del criterio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato»)

(2009/C 32/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: inizialmente D. Gleeson, A. Collins, SC, V. Power e D. McCann, solicitors, poi V. Power, D. McCann, solicitors, J. Swift, QC, J. Holmes, barrister e avv. G. Berrisch)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: N. Kahn, agente)

Interveniente a sostegno della convenuta: Association of European Airlines (AEA) (rappresentanti: avv.ti S. Völcker, F. Louis e J. Heithecker)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 12 febbraio 2004, 2004/393/CE, concernente i vantaggi concessi dalla Regione Vallonia e da Brussels South Charleroi Airport alla compagnia aerea Ryanair in relazione al suo insediamento a Charleroi (GU L 137, pag. 1).

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 12 febbraio 2004, 2004/393/CE, concernente i vantaggi concessi dalla regione Vallonia e da Brussels South Charleroi Airport alla compagnia aerea Ryanair in relazione al suo insediamento a Charleroi, è annullata.

2)

La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle di Ryanair Ltd.

3)

L'Association of European Airlines (AEA) sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 228 dell'11.9.2004.


7.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/25


Sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2008 — HEG e Graphite India/Consiglio

(Causa T-462/04) (1)

(Politica commerciale comune - Dazi antidumping - Dazi compensativi - Importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India - Diritti della difesa - Parità di trattamento - Determinazione del danno - Nesso causale)

(2009/C 32/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: HEG Ltd (Nuova Delhi, India) e Graphite India (Calcutta, India) (rappresentanti: inizialmente K. Adamantopoulos, avvocato, e J. Branton, solicitor, successivamente, J. Branton)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito dall'avv. G. Berrish)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. Scharf e K. Talabér-Ritz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 13 settembre 2004, n. 1628, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India (GU L 295, pag. 4), e del regolamento (CE) del Consiglio 13 settembre 2004, n. 1629, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India (GU L 295, pag. 10)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La HEG Ltd e la Graphite India Ltd sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.

3)

La Commissione sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 69 del 19.3.2005.


7.2.2009   

IT

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C 32/26


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008 — JTEKT/UAMI (IFS)

(Causa T-462/05) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo IFS - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2009/C 32/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: JTEKT Corp., già Toyoda Koki Kabushiki Kaisha (Aichi-ken, Giappone) (rappresentanti: inizialmente avv.ti J. Wachinger e M. Zöbisch, poi avv.ti M. De Zorti, M. Koch e T. Grimm)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 14 settembre 2005 (procedimento R 1157/2004-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno verbale IFS come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 14 settembre 2005 (procedimento R 1157/2004-1) è annullata.

2)

L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla JTEKT Corp.


(1)  GU C 74 del 25.3.2006.


7.2.2009   

IT

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C 32/26


Sentenza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2008 — Tomorrow Focus/UAMI — Information Builders (Tomorrow Focus)

(Causa T-90/06) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Tomorrow Focus - Marchio comunitario figurativo anteriore FOCUS - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2009/C 32/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Tomorrow Focus AG (Monaco, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv. U. Gürtler, poi avv. J. Berlinger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente G. Schneider, agente, poi G. Schneider e S. Schäffner, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Information Builders (Netherlands) BV (Amstelveen, Paesi Bassi)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 17 gennaio 2006 (procedimento R 116/2005-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Information Builders (Netherlands) BV e la Tomorrow Focus AG.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tomorrow Focus AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 108 del 6.5.2006.


7.2.2009   

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C 32/27


Sentenza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2008 — Budějovický Budvar/UAMI — Anheuser-Busch (BUD)

(Cause riunite T-225/06, T-255/06 e T-309/06) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domande di marchio comunitario denominativo e figurativo BUD - Denominazioni “bud’ - Impedimenti relativi alla registrazione - Art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2009/C 32/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Budějovický Budvar, národní podnik (Česke Budějovice, Repubblica ceca) (rappresentanti: F. Fajgenbaum e C. Petsch, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Anheuser-Busch, Inc. (Saint Louis, Missouri, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: inizialmente V. von Bomhard, A. Renck, B. Goebel e A. Pohlmann, successivamente V. von Bomhard, A. Renck e B. Goebel, avvocati)

Oggetto

Ricorsi contro le decisioni della seconda commissione di ricorso dell'UAMI pronunciate il 14 giugno 2006 (procedimento R 234/2005-2), il 28 giugno 2006 (procedimenti R 241/2005-2 e R 802/2004-2) e il 1o settembre 2006 (procedimento R 305/2005-2), relative a procedimenti di opposizione tra la Budějovický Budvar, národní podnik e la Anheuser-Busch, Inc.

Dispositivo

1)

Le cause T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

Le decisioni della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), pronunciate il 14 giugno (procedimento R 234/2005-2), 28 giugno (procedimenti R 241/2005-2 e R 802/2004-2) e 1o settembre 2006 (procedimento R 305/2005-2), relative a procedimenti di opposizione tra la Budějovický Budvar, národní podnik e la Anheuser-Busch, Inc., sono annullate.

3)

L'UAMI è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese della Budějovický Budvar, národní podnik.

4)

La Anheuser-Busch è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese della Budějovický Budvar, národní podnik.


(1)  GU C 261 del 28.10.2006.


7.2.2009   

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C 32/27


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008 — Giorgio Beverly Hills/UAMI — WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS)

(Causa T-228/06) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo GIORGIO BEVERLY HILLS - Marchio nazionale denominativo anteriore GIORGIO - Impedimento relativo alla registrazione - Mancanza di un rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2009/C 32/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Giorgio Beverly Hills, Inc. (Cincinnati, Ohio, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente avv. M. Schaeffer, poi avv. K. Sandberg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Laitinen e G. Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft mbH (Hagen, Germania) (rappresentante: avv. H. Prange)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 21 giugno 2006 (procedimenti riuniti R 107/2005-2 e R 187/2005-2), relativa ad una procedura di opposizione tra la WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft mbH e la Giorgio Beverly Hills, Inc.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 21 giugno 2006 (procedimenti riuniti R 107/2005-2 e R 187/2005-2) è annullata per la parte in cui essa ha respinto il ricorso nel procedimento R 187/2005-2.

2)

L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Giorgio Beverly Hills, Inc. nel corso del procedimento dinnanzi al Tribunale.

3)

La WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft mbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Giorgio Beverly Hills, Inc ai fini del procedimento dinnanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI.


(1)  GU C 249 del 14.10.2006.


7.2.2009   

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C 32/28


Sentenza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2008 — Torres/UAMI — Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO)

(Causa T-259/06) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo MANSO DE VELASCO - Marchio nazionale denominativo anteriore VELASCO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2009/C 32/51)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Laporta Insa, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Navisa Industrial Vinícola Española, SA (Montilla, Spagna)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 29 giugno 2006, (procedimento R 865/2005-1) relativa al procedimento di l'opposizione tra la Navisa Industrial Vinícola Española, SA e la Miguel Torres, SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Miguel Torres, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 294 del 2.12.2006.


7.2.2009   

IT

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C 32/28


Sentenza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2008 — Grecia/Commissione

(Causa T-339/06) (1)

(Agricoltura - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti - Regolamento (CE) n. 1493/1999 - Fissazione delle dotazioni finanziarie definitive accordate agli Stati membri - Decisione 2006/669/CE - Carattere vincolante del termine di cui all'art. 16, n. 1, del regolamento (CE) n. 1227/2000 - Principi di cooperazione leale, di buona fede e di buona amministrazione, di proporzionalità e di effetto utile)

(2009/C 32/52)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e S. Papaioannou, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe, M. Konstantinidis e F. Jimeno Fernández, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 4 ottobre 2006, 2006/669/CE, recante fissazione per l'esercizio finanziario 2006 delle dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (GU L 275, pag. 62)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.


7.2.2009   

IT

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C 32/29


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008 — Bateaux Mouches/UAMI — Castanet (BATEAUX MOUCHES)

(Causa T-365/06) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo BATEAUX MOUCHES - Impedimento assoluto alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b) e art. 51, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 - Difetto di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso - Art. 7, n. 3, e art. 51, n. 2, del regolamento n. 40/94»)

(2009/C 32/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Compagnie des bateaux mouches SA (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. D. de Leusse)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Jean-Noël Castanet (Monaco, Germania) (rappresentante: avv. J. Sulzer)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 settembre 2006 (procedimento R 1172/2005-1), relativa ad un procedimento di nullità tra la M. Jean-Noël Castanet e la Compagnie des bateaux mouches SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Compagnie des bateaux mouches SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 42 del 24.2.2007.


7.2.2009   

IT

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C 32/29


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008 — Vitro Corporativo/UAMI VKR Holding (Vitro)

(Causa T-412/06) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Vitro - Marchio comunitario denominativo anteriore VITRAL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2009/C 32/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Vitro Corporativo, SA de CV (Garza García, Nuevo Léon, Messico) (rappresentante: avv. J. Botella Reyna)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Laporta Insa, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: VKR Holding A/S (Søborg, Danimarca)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 13 ottobre 2006 (procedimento R 1364/2005-2) relativa a un procedimento d'opposizione tra la VKR Holding A/S e la Vitro Corporativo, SA de CV

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Vitro Corporativo, SA de CV è condannata alle spese.


(1)  GU C 42 del 24.2.2007.


7.2.2009   

IT

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C 32/30


Sentenza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2008 — Deichmann-Schuhe/UAMI — Design for Woman (DEITECH)

(Causa T-86/07) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo DEITECH - Marchi nazionali e internazionali figurativi anteriori DEI-tex - Impedimento relativo alla registrazione - Marchio anteriore seriamente utilizzato - Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2009/C 32/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG (Essen, Germania) (rappresentanti: inizialmente O. Rauscher, successivamente O. Rauscher e A. Schulz, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Design for Woman SA (Bogotá, Colombia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 22 gennaio 2007 (pratica R 791/2006-2) relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG e la Design for Woman SA.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 22 gennaio 2007 (pratica R 791/2006-2) è parzialmente annullata nei limiti in cui dichiara che non è stata fornita la prova che i marchi anteriori siano stati seriamente utilizzati per quanto riguarda le «scarpe», di cui alla classe 25, contemplate nella domanda di marchio comunitario.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L'UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 117 del 26.5.2007.


7.2.2009   

IT

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C 32/30


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008 — Dada/UAMI — Dada (DADA)

(Causa T-101/07) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo DADA - Marchio nazionale denominativo anteriore DADA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Uso effettivo del marchio anteriore - Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94»)

(2009/C 32/56)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Dada SpA (Firenze) (rappresentanti: avv.ti D. Caneva e G. Locurto)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Sempio, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Dada Srl (Udine) (rappresentanti: avv.ti M. Cartella e M. Fazzini)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 12 gennaio 2007 (procedimento R 1342/2005-1), relativa ad un'opposizione tra la Dada Srl e la Dada SpA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Dada SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 129 del 9.6.2007.


7.2.2009   

IT

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C 32/31


Sentenza del Tribunale di primo grado 9 dicembre 2008 — Colgate-Palmolive/UAMI — CMS Hasche Sigle (VISIBLE WHITE)

(Causa T-136/07) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo VISIBLE WHITE - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2009/C 32/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Colgate-Palmolive Co. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. ti M. Zintler, H. Harmeling e K.U. Plath)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: CMS Hasche Sigle (Colonia, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 15 febbraio 2007 (procedimento R 165/2005-4) relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la CMS Hasche Sigle e la Colgate-Palmolive Co.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Colgate-Palmolive Co. è condannata alle spese.


(1)  GU C 140 del 23.6.2007.


7.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/31


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008 — MIP Metro/UAMI — Metronia (METRONIA)

(Causa T-290/07) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio figurativo comunitario METRONIA - Marchio figurativo nazionale anteriore METRO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94)

(2009/C 32/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avv. J.-C. Plate) (Düsseldorf, Germania)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Metronia, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. J. Riera Blanco)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 29 maggio 2007 (caso R 1315/2006-2) relativa ad un procedimento d'opposizione fra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG e la Metronia, SA.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 29 maggio 2007 (caso R 1315/2006-2) è annullata.

2)

L'UAMI sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.

3)

La Metronia, SA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 235 del 6.10.2007.


7.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/32


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008 Vitro Corporativo/UAMI — VKR Holding (Vitro)

(Causa T-295/07) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento d'opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Vitro - Marchio comunitario denominativo anteriore VITRAL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2009/C 32/59)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Vitro Corporativo, SA de CV (Garza García, Nuevo Léon, Messico) (rappresentante: avv. J. Botella Reyna)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Laporta Insa, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: VKR Holding A/S (Søborg, Danimarca)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 31 maggio 2007 (procedimento R 1640/2006-2), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la VKR Holding A/S e la Vitro Corporativo, SA de CV.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Vitro Corporativo, SA de CV è condannata alle spese.


(1)  GU C 235 del 6.10.2007.


7.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/32


Sentenza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2008 — Mergel e a./UAMI (Patentconsult)

(Causa T-335/07) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Patentconsult - Motivo assoluto di diniego - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2009/C 32/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Volker Mergel (Wiesbaden, Germania); Klaus Kampfenkel (Hofheim, Germania); Burkart Bill (Darmstadt, Germania) e Andreas Herden (Wiesbaden) (rappresentante: avv. G. Friderichs)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Schäffner e G. Schneider, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 25 giugno 2007 (procedimento R 299/2007-4) riguardante la registrazione del segno denominativo Patentconsult come marchio comunitario

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I sigg. Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill e Andreas Herden sono condannati alle spese.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


7.2.2009   

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C 32/32


Sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2008 — Somm/UAMI (Copertura ombreggiante)

(Causa T-351/07) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario tridimensionale - Copertura ombreggiante - Impedimenti assoluti alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Mancanza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso - Art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94»)

(2009/C 32/61)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Somm Srl (San Mauro Torinese) (rappresentante: avv. M. Ferro)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto e P. Bullock, agenti)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 28 giugno 2007 (caso R 1653/2006-1), relativo ad una domanda di registrazione di un segno tridimensionale, raffigurante una copertura ombreggiante, come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Somm Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007.


7.2.2009   

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C 32/33


Sentenza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2008 — Focus Magazin Verlag/UAMI — Editorial Planeta (FOCUS Radio)

(Causa T-357/07) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo FOCUS Radio - Marchi nazionali denominativi anteriori FOCUS MILENIUM - Motivo relativo di diniego - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94)

(2009/C 32/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Focus Magazin Verlag GmbH (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv.ti B. Müller, R. Schweizer e T. Schwarz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Editorial Planeta, SA (Barcelona, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 30 luglio 2007 (procedimento R 269/2005-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra l'Editorial Planeta, SA e la Focus Magazin Verlag GmbH.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Focus Magazin Verlag GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


7.2.2009   

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C 32/33


Sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2008 — Commissione/Cooperação e Desenvolvimento Regional

(Causa T-174/08) (1)

(Clausola compromissoria - Contratto relativo ad un contributo finanziario stipulato nel contesto di un programma specifico nell'ambito delle applicazioni telematiche di interesse comune - Progetto Encata - Rimborso di somme anticipate - Interessi di mora - Procedimento in contumacia)

(2009/C 32/63)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Alfonso, agente)

Convenuta: Cooperação e Desenvolvimento Regional, SA (Setúbal, Portogallo)

Oggetto

Ricorso ai sensi dell'art. 238 CE, diretto ad ottenere la condanna della convenuta a rimborsare una parte dell'importo dell'anticipo versato dalla Comunità europea, maggiorato degli interessi di mora, nel contesto del contratto SU 1001 (SU) Encata

Dispositivo

1)

La Cooperação e Desenvolvimento Regional, SA è condannata a rimborsare alla Commissione delle Comunità europee la somma di 63 349,27 EUR, maggiorata degli interessi di mora:

al tasso del 6,29 % annuo, a decorrere dal 31 gennaio 2001 e fino alla data di questa sentenza;

al tasso annuo applicato in forza della legge irlandese, ossia, attualmente, l'art. 26 del Debtors (Ireland) Act, 1840, come modificato, nei limiti di un tasso del 6,29 % annuo, a decorrere da questa sentenza e fino al completato saldo del debito.

2)

La Cooperação e Desenvolvimento Regional è condannata alle spese.


(1)  GU C 183 del 19.7.2008.


7.2.2009   

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C 32/34


Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 novembre 2008 — Pelle e Konrad/Consiglio e Commissione

(Cause riunite T-8/95 e T-9/95) (1)

(Responsabilità extracontrattuale - Latte - Prelievo supplementare - Quantitativo di riferimento - Regolamento (CEE) n. 2187/93 - Indennizzo dei produttori - Sentenza interlocutoria - Non luogo a statuire)

(2009/C 32/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Wilhelm Pelle (Kluse-Ahlen, Germania) e Ernst-Reinhard Konrad (Löllbach, Germania) (rappresentanti: B. Meisterernst, M. Düsing, D. Manstetten, F. Schulze e W. Haneklaus, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente A. Brautigam e A.-M. Colaert, poi A.-M. Colaert, agenti); e Commissione delle Comunità europeee (rappresentanti: inizialmente D. Booß e M. Niejahr, poi M. Niejahr e T. van Rijn, agenti, assistiti inizialmente da H.-J. Rabe e G. Berrisch, poi da H.-J. Rabe e M. Núñez-Müller, avvocati)

Oggetto

Domande di risarcimento, in applicazione dell'art. 178 del Trattato CE (divenuto art. 235 CE) e dell'art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE), del danno che i ricorrenti asseriscono di aver subito in ragione dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sui presenti ricorsi.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 74 del 25.3.1995.


7.2.2009   

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C 32/34


Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 novembre 2008 — Makhteshim-Agan Holding e a./Commissione

(Causa T-393/06) (1)

(Ricorso di annullamento - Ricorso per carenza - Direttiva 91/414/CEE - Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva azinfos-metile - Iscrizione all'allegato I della direttiva 91/414/CEE - Mancata nuova proposta della Commissione in seguito all'opposizione del Consiglio - Art. 5, n. 6, della decisione 1999/468/CEE - Atto non impugnabile - Mancanza dell'invito ad agire - Irricevibilità)

(2009/C 32/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Makhteshim-Agan Holding BV (Amsterdam, Paesi Bassi); Makhteshim-Agan Italia Srl (Bergamo, Italia); Magan Italia Srl (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Parpala e B. Doherty, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: European Crop Protection Association (ECPA) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti D. Waelbroeck e N. Rampal)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione di non presentare proposte dirette all'iscrizione della sostanza attiva azinfos-metile nell'allegato I della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), asseritamente contenuta nella lettera 12 ottobre 2006 (D/531125) o, in subordine, ricorso per carenza inteso a far dichiarare l'illegittimità della mancata presentazione di tale proposta da parte della Commissione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Makhteshim-Agan Holding BV, la Makhteshim-Agan Italia Srl e la Magan Italia Srl sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.

3)

La European Crop Protection Association sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


7.2.2009   

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C 32/35


Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 novembre 2008 — Fastweb/Commissione

(Causa T-188/07) (1)

(«Aiuti di Stato - Contributi all'acquisto di decoder digitali - Telecomunicazioni - Decisione della Commissione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune - Decisione adottata in pendenza di giudizio dallo Stato membro di non procedere al recupero dell'aiuto presso l'impresa che ha impugnato la decisione della Commissione nell'ambito di un ricorso di annullamento - Venir meno dell'interesse ad agire - Non luogo a provvedere»)

(2009/C 32/66)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Fastweb SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: M. Merola e T. Ubaldi, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Martenczuuk, G. Vonte e E. Righini, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Sky Italia Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: F. González Díaz e D. Gerard, avvocati); e Centro Europa 7 Srl (Roma) (rappresentanti: R. Mastrianni, F. Ferraro e M. Condinanzi, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, 2007/374/CE, relativa all'aiuto di Stato C 52/05 (ex NN 88/05, ex CP 101/04), al quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione con il contributo all'acquisto di decoder digitali (GU L 147, pag. 1)

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 170 del 21.7.2007.


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C 32/35


Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2008 — Koinotita Grammatikou/Commissione

(Causa T-13/08) (1)

(Ricorso di annullamento - Fondo di coesione - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità)

(2009/C 32/67)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Koinotita Grammatikou (Grecia) (rappresentanti: avv.ti M. Chaïntarlis e A. Papakonstantinou)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e L. Flynn, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 2004, C(2004) 5509, relativa alla concessione di un contributo da parte del Fondo di Coesione per la realizzazione del progetto intitolato «Costruzione di una discarica di rifiuti nell'Organismo di trattamento e di gestione dei rifiuti dell'Attica sud-orientale nel sito “Mavro Vouno Grammatico”».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Koinotita Grammatikou è condannata alle spese.


(1)  GU C 79 del 29.3.2008.


7.2.2009   

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C 32/35


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 19 novembre 2008 — AEPI/Commissione

(Causa T-392/08 R)

(Provvedimento provvisorio - Decisione della Commissione che ordina la cessazione di una pratica concordata in materia di gestione collettiva di diritti d'autore - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Mancanza d'urgenza)

(2009/C 32/68)

Lingua processuale: il greco

Parti

Richiedente: AEPI Elliniki Etairia pros Prostasia tis Pnevmatikis Idioktisias AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti P. Xanthopoulos e T. Asprogerakas Grivas)

Resistente: Commissione (rappresentanti: T. Christoforou e F. Castillo de la Torre, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 3 della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(3435) def. relativa ad un procedimento a norma degli artt. 81 CE e 53 SEE (caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


7.2.2009   

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C 32/36


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 14 novembre 2008 — GEMA/Commissione

(Causa T-410/08 R)

(«Procedimento sommario - Decisione della Commissione che dispone la cessazione di una pratica concertata in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Mancanza d'urgenza»)

(2009/C 32/69)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Bechtold e I. Brinker, assistiti dal Prof. J. Schwarze)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, O. Weber e A. Antoniadis, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 3 e dell'art. 4, nn. 2 e 3, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (caso COMP/C2/38.698 — CISAC), laddove essa concerne la richiedente

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


7.2.2009   

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C 32/36


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 5 dicembre 2008 — KODA/Commissione

(Causa T-425/08 R)

(«Procedimento sommario - Decisione della Commissione che dispone la cessazione di una pratica concertata in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Mancanza di urgenza»)

(2009/C 32/70)

Lingua processuale: il danese

Parti

Richiedente: KODA (Copenhagen, Danimarca) (rappresentanti: avv.ti K. Dyekjær e J. Borum)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e N. Rasmussen, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 4, nn. 2 e 3, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (caso COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


7.2.2009   

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C 32/36


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 20 novembre 2008 — SIAE/Commissione

(Causa T-433/08 R)

(«Procedimento sommario - Decisione della Commissione che dispone la cessazione di una pratica concertata in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Mancanza d'urgenza»)

(2009/C 32/71)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Richiedente: Società Italiana degli Autori ed Editori (Roma, Italia) (rappresentanti: avv.ti M. Siragusa, M. Mandel, L. Vullo e S. Valentino)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e F. Castillo de la Torre, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 4, n. 2, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (caso COMP/C2/38.698 — CISAC).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


7.2.2009   

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C 32/37


Ricorso proposto il 23 ottobre 2008 — Toland/Parlamento

(Causa T-471/08)

(2009/C 32/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ciarán Toland (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: A. Burke, Solicitor, E. Regan, SC)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione adottata l'11 agosto 2008 dalla vicepresidente dell'Ufficio del Parlamento europeo, Diana Wallis, A(2008) 10636, e destinata a Ciarán Toland, nei limiti in cui rifiuta l'accesso del richiedente alla relazione di audit interno n. 06/02, conclusa il 9 gennaio 2008 nell'ambito del Servizio di audit interno del Parlamento europeo, recante il titolo «Audit of the Parliamentary Assistance Allowance (Revisione contabile dell'indennità di assistenza parlamentare)»;

disporre che il Parlamento europeo autorizzi il richiedente ad accedere alla Relazione di audit interno n. 06/02, conclusa il 9 gennaio 2008 nell'ambito del Servizio di audit interno del Parlamento europeo, recante il titolo «Audit of the Parliamentary Assistance Allowance»;

condannare il Parlamento europeo alle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

L'11 giugno 2008, il ricorrente ha fatto domanda presso il Parlamento europeo per accedere alla Relazione annuale del servizio di audit interno del Parlamento europeo del 2006, che include le 16 relazioni di audit cui si riferisce il punto 24 della risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008. Con lettera del 23 giugno 2008, al ricorrente è stato concesso un accesso parziale, relativo ad uno di questi documenti, cioè la relazione di audit interno 07/01, ed egli ha presentato una domanda di conferma in base all'art. 7, n. 2, del Regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) per ottenere il pieno accesso alle 16 relazioni di audit. Con lettera dell'11 agosto 2008, venuta a conoscenza del ricorrente in data 20 agosto 2008, la vicepresidente del Parlamento europeo ha replicato a tale domanda autorizzando l'accesso a 13 delle richieste relazioni di audit interno, il parziale accesso a due delle altre relazioni, e rifiutando l'accesso ad una di esse.

Sulla base della sua domanda, proposta ai sensi dell'art. 230 CE, e in conformità al regolamento (CE) n. 1049/2001, il ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione 11 agosto 2008, A(2008) 10636, nei limiti in cui respinge la domanda da esso proposta, intesa ad ottenere l'accesso alla relazione n. 06/02 del Servizio di audit interno, recante il titolo «Audit of the Parliamentary Assistance Allowance».

Il ricorrente afferma che la decisione contestata è viziata da manifesti errori in fatto e in diritto, da mancanza di proporzionalità e da difetto di motivazione, in quanto:

a)

è priva di motivi di diritto che siano idonei a giustificare il rifiuto di concedere l'accesso;

b)

rinuncia incomprensibilmente all'elementare logica di prendere in considerazione le disposizioni normative;

c)

in quanto non presenta motivi legittimi per rifiutare detto accesso ai sensi dell'art. 4, n. 2, terzo capoverso, o dell'art. 4, n. 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001:

d)

essa non ha valutato se esistesse un interesse pubblico prevalente sui motivi di rifiuto;

e)

la vicepresidente è venuta meno alla constatazione che gli interessi della democrazia, della pubblicità e della trasparenza costituiscono interessi pubblici di importanza dominante che prevalgono sui motivi di rifiuto;

f)

nel riconoscere che la relazione di audit interno ha fatto raccomandazioni finalizzate all'attuazione di piani di azione nell'ambito dell'iter amministrativo e legislativo, essa ha tuttavia mancato di constatare che gli interessi della democrazia, della pubblicità e della trasparenza nell'iter amministrativo e legislativo rientrano nel novero delle questioni relative alla partecipazione del cittadino, costituiscono cioè, ai fini della divulgazione, una questione di interesse pubblico prevalente.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


7.2.2009   

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C 32/37


Ricorso proposto il 31 ottobre 2008 — Umbach/Commissione

(Causa T-474/08)

(2009/C 32/73)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dieter C. Umbach (rappresentante: avv. M. Stephani)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della convenuta 2 settembre 2008, n. SG.E.3/MV/psi, D(2008) 6991.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente contesta la decisione della Commissione che gli ha negato un accesso completo ed illimitato a documenti relativi ad un programma TACIS e ad un contratto TACIS, di cui il ricorrente era parte contraente. Il ricorrente afferma che l'accesso ai documenti in questione è determinante per la sua difesa nell'ambito di un ricorso proposto dalla Commissione nei suoi confronti, in seguito alla risoluzione del contratto TACIS, per il rimborso dell'importo corrispostogli.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente adduce, da un lato, la violazione di principi generali del diritto comunitario, in particolare la violazione del principio giuridico di buona amministrazione e del principio giuridico di un equo processo dato che egli, come parte in causa, dovrebbe avere la possibilità di ottenere pieno e libero accesso ai documenti che sono necessari per la sua difesa e per far valere successivamente i propri diritti nei confronti della Commissione.

Dall'altro lato, il ricorrente afferma che il diritto ad un pieno e libero accesso agli atti risulta anche dal regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) in quanto la Commissione, in particolare, avrebbe esercitato scorrettamente sotto il profilo giuridico la discrezionalità ad essa attribuita dagli artt. 4 e 9 del regolamento.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


7.2.2009   

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C 32/38


Ricorso proposto l'11 novembre 2008 — Atlas Transport/UAMI — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

(Causa T-482/08)

(2009/C 32/74)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Atlas Transport GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern e B. Weichhaus)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: A. Hartmann (Leer, Germania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 settembre 2008 (procedimento R 1858/2007-4), e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «Atlas Transport» per trasporti (trasporto di merci) nella classe 39 (marchio comunitario n. 545 681)

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: A. Hartmann

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità del marchio interessato

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 15 del regolamento (CE) n. 40/94 (1) e delle regole 22 e 40 del regolamento (CE) n. 2868/95 (2); è stato applicato un parametro errato alla prova dell'uso serio e le prove fornite sarebbero state valutate in modo errato; erronea applicazione dei principi processuali del diritto ad essere ascoltato ai sensi dell'art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94, dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 73, prima frase del regolamento n. 40/94 ed errato esercizio del potere discrezionale.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).


7.2.2009   

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C 32/38


Ricorso proposto l'11 novembre 2008 — Longevity Health Products/UAMI — Merck (Kids Vits)

(Causa T-484/08)

(2009/C 32/75)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (Nassau, Bahamas) (rappresentante: avv. J. Korab)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Merck KGaA (Darmstadt, Germania)

Conclusioni della ricorrente

dichiarare ricevibile il ricorso della società Longevity Health Products, Inc.,

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 28 agosto 2008 e respingere la domanda di nullità della Merck KGaA diretta contro la domanda di marchio comunitario CTM 003979143 e

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «Kids Vits» per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35 (registrazione comunitaria n. 3 979 143)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Merck KGaA

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchio denominativo «VIDS4KIDS» per prodotti della classe 5 (registrazione n. 3 128 196)

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi confliggenti.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


7.2.2009   

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C 32/39


Impugnazione proposta il 17 novembre 2008 da Philippe Bui Van avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 11 settembre 2008, causa F-51/07, Bui Van/Commissione

(Causa T-491/08 P)

(2009/C 32/76)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philippe Bui Van (Hettange-Grande, Francia) (rappresentante: avv. P. Nelissen Grade)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 11 settembre 2008, nella causa F-51/07;

annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) 5 marzo 2007, che respinge il reclamo del ricorrente;

annullare la decisione del direttore generale del CCR (Centro comune di ricerca) 4 ottobre 2006, in quanto essa reinquadra il ricorrente nel grado AST 3, secondo scatto, allorché gli era stato inizialmente attribuito il grado AST 4, secondo scatto;

confermare la decisione 28 giugno 2006 che nomina il ricorrente nel grado AST 4, secondo scatto;

indicare all'APN gli effetti dell'annullamento delle decisioni impugnate e, in particolare, l'inquadramento nel grado AST 4, secondo scatto, nonché la retroattività della nomina al grado AST 4, secondo scatto, alla data di assunzione;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 11 settembre 2008, emessa nella causa F-51/07, Bui Van/Commissione, con la quale il TFP ha condannato la convenuta a versare al ricorrente la somma di 1 500 EUR a titolo di risarcimento danni e ha respinto, per la restante parte, il ricorso avente ad oggetto l'annullamento della decisione che reinquadra il ricorrente nel grado AST 3, allorché gli era stato inizialmente attribuito il grado AST 4.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

In primo luogo, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata nella parte in cui considera, pur riconoscendo che la Commissione ha violato i diritti della difesa del ricorrente, che il fatto che il ricorrente non sia stato sentito non influisce sulla regolarità della decisione impugnata della Commissione.

In secondo luogo, in relazione al motivo del ricorrente attinente in primo grado ad un errore manifesto di valutazione e alla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, il TFP avrebbe a torto confermato la decisione amministrativa 4 ottobre 2006, che ha retrocesso il ricorrente dal grado AST 4 al grado AST 3, ritenendo erroneamente che il legittimo affidamento, che il ricorrente fa valere, sull'atto che lo nomina nel grado AST 4 fosse ingiustificato, per il fatto che il ricorrente avrebbe dovuto sapere, a causa di una nota a fondo pagina contenuta nel bando di concorso, che la sua nomina nel grado AST 4 era irregolare e che poteva essergli opposto il nuovo statuto dei funzionari delle Comunità europee applicabile dopo la pubblicazione del bando di concorso. Il ricorrente fa valere che la suddetta nota a fondo pagina non potrebbe modificare le disposizioni dello statuto in vigore al momento della pubblicazione del bando di concorso.

In terzo luogo, il TFP avrebbe erroneamente escluso la violazione del principio della parità di trattamento, mentre l'APN, pur retrocedendo il ricorrente al grado AST 3, avrebbe accolto i reclami presentati da altri tre funzionari che si trovano essenzialmente nella stessa situazione del ricorrente.


7.2.2009   

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C 32/40


Ricorso proposto il 18 novembre 2008 — Wessang/UAMI — Greinwald (star foods)

(Causa T-492/08)

(2009/C 32/77)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Nicolas Wessang (Zimmerbach, Francia) (rappresentante: A. Grolée, avocat)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Greinwald (Kempten, Germania)

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione 17 settembre 2008 della commissione di ricorso dell'UAMI;

accogliere l'opposizione proposta dal sig. Nicolas WESSANG in data 26 settembre 2005 avverso la domanda di registrazione del marchio STAR FOODS + grafica n. 004105615;

rigettare in toto detta domanda di registrazione n. 004105615;

porre a carico della società Greinwald GmbH tute le spese sopportate dal sig. Nicolas WESSANG nel procedimento di opposizione, nell'appello, nonché nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Greinwald GmbH.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «star foods» per prodotti classificati nelle classi 29, 30 e 32 — domanda n. 4 105 615.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Il ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchio figurativo e nominativo comunitario «STAR SNACKS» per prodotti classificati nelle classi 29, 30 e 31.

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell'opposizione.

Motivi dedotti: Sussisterebbe, secondo il ricorrente, un rischio di confusione tra i due marchi in conflitto, in quanto essi sarebbero estremamente simili sotto il profilo sia visivo, che fonetico o concettuale e indicherebbero prodotti simili, se non identici.


7.2.2009   

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C 32/40


Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Ryanair/Commissione

(Causa T-494/08)

(2009/C 32/78)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: avv.ti E. Vahida e I. Metaxas-Maragkidis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, della decisione implicita della Commissione che nega l'accesso ai documenti ai quali la ricorrente ha richiesto l'accesso con domanda 25 giugno 2008 e dichiarare non esistente la decisione della Commissione 9 ottobre 2008 che nega l'accesso ai medesimi documenti;

in subordine, dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, della decisione della Commissione 9 ottobre 2008 che nega l'accesso ai documenti ai quali la ricorrente ha richiesto l'accesso con domanda 25 giugno 2008;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente; e

disporre ogni altro provvedimento che la Corte ritenga opportuno.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione implicita della Commissione che respinge la domanda di accesso ai documenti relativi al procedimento per aiuti di Stato riguardante presunti aiuti di Stato erogati tramite un accordo con l'operatore dell'aeroporto di Aarhus, presentata dalla ricorrente ai sensi del regolamento n. 1049/2001 (1). Tale decisione è stata seguita dalla decisione esplicita in data 9 ottobre 2008. La ricorrente nella presente causa chiede, in subordine, l'annullamento della decisione esplicita.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente fa valere due motivi in diritto.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione di rifiuto della Commissione viola l'art. 4 del regolamento n. 1049/2001. Innanzitutto, afferma che la Commissione ha condotto un esame globale, anziché esaminare singolarmente ciascun documento a cui faceva riferimento la richiesta di accesso. In particolare, la ricorrente deduce che la Commissione non ha stabilito in modo giuridicamente soddisfacente l'esistenza di un rischio specifico, attuale e prevedibile di danneggiare gli interessi tutelati menzionati all'art. 4, nn. 2 e 3 del regolamento. Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha stabilito in modo giuridicamente soddisfacente che la divulgazione parziale dei documenti avrebbe danneggiato la tutela della consulenza legale, lo scopo delle indagini o il procedimento decisionale della Commissione, violando quindi l'art. 4, n. 6, del regolamento, e che non ha applicato adeguatamente il principio di proporzionalità. Infine, la ricorrente denuncia che la Commissione non ha valutato le considerazioni di pubblico interesse riguardanti il diritto di difesa, la trasparenza e l'apertura, su cui si è basata la ricorrente.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il rifiuto di accesso implicito della Commissione e la sua decisione 9 ottobre 2008 violano l'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE e dell'art. 8 del regolamento n. 1049/2001.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


7.2.2009   

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C 32/41


Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Ryanair/Commissione

(Causa T-495/08)

(2009/C 32/79)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: avv.ti E. Vahida e I. Metaxas-Maragkidis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, della decisione implicita della Commissione che nega l'accesso ai documenti ai quali la ricorrente ha richiesto l'accesso con domanda 25 giugno 2008 e dichiarare non esistente la decisione della Commissione 8 ottobre 2008 che nega l'accesso ai medesimi documenti;

in subordine, dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, della decisione della Commissione 8 ottobre 2008 che nega l'accesso ai documenti ai quali la ricorrente ha richiesto l'accesso con domanda 25 giugno 2008;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente; e

disporre ogni altro provvedimento che la Corte ritenga opportuno.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione implicita della Commissione che respinge la domanda di accesso ai documenti relativi al procedimento per aiuti di Stato riguardante presunti aiuti di Stato erogati tramite un accordo con l'operatore dell'aeroporto di Alghero, presentata dalla ricorrente ai sensi del regolamento n. 1049/2001 (1). Tale decisione è stata seguita dalla decisione esplicita in data 8 ottobre 2008. La ricorrente nella presente causa chiede, in alternativa, l'annullamento della decisione esplicita.

I motivi ed i principali argomenti su cui si fonda la richiesta della ricorrente sono identici a quelli dedotti nella causa T-494/08, Ryanair/Commissione.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


7.2.2009   

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C 32/41


Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Ryanair/Commissione

(Causa T-496/08)

(2009/C 32/80)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: avv.ti E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, della decisione implicita della Commissione che nega l'accesso ai documenti ai quali la ricorrente ha richiesto l'accesso con domanda 25 giugno 2008;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente; e

disporre ogni altro provvedimento che la Corte ritenga opportuno.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione implicita della Commissione che respinge la domanda di accesso ai documenti relativi al procedimento per aiuti di Stato riguardante presunti aiuti di Stato erogati tramite un accordo con l'operatore dell'aeroporto di Berlino-Schönefeld, presentata dalla ricorrente ai sensi del regolamento n. 1049/2001 (1).

I motivi ed i principali argomenti su cui si fonda il ricorso della ricorrente sono simili a quelli dedotti nella causa T-494/08, Ryanair/Commissione.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


7.2.2009   

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C 32/42


Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Ryanair/Commissione

(Causa T-497/08)

(2009/C 32/81)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: avv.ti E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, della decisione implicita della Commissione che nega l'accesso ai documenti ai quali la ricorrente ha richiesto l'accesso con domanda 25 giugno 2008;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente; e

disporre ogni altro provvedimento che la Corte ritenga opportuno.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione implicita della Commissione che respinge la domanda di accesso ai documenti relativi al procedimento per aiuti di Stato riguardante presunti aiuti di Stato erogati tramite un accordo con l'operatore dell'aeroporto di Francoforte Hahn, presentata dalla ricorrente ai sensi del regolamento n. 1049/2001 (1).

I motivi ed i principali argomenti su cui si fonda la richiesta della ricorrente sono simili a quelli dedotti nella causa T-494/08, Ryanair/Commissione.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


7.2.2009   

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C 32/42


Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Ryanair/Commissione

(Causa T-498/08)

(2009/C 32/82)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: avv.ti E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, della decisione implicita della Commissione che nega l'accesso ai documenti ai quali la ricorrente ha richiesto l'accesso con domanda 25 giugno 2008;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente; e

disporre ogni altro provvedimento che la Corte ritenga opportuno.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione implicita della Commissione che respinge la domanda di accesso ai documenti relativi al procedimento per aiuti di Stato riguardante presunti aiuti di Stato erogati tramite un accordo con l'operatore dell'aeroporto di Lubecca Blankensee, presentata dalla ricorrente ai sensi del regolamento n. 1049/2001 (1).

I motivi ed i principali argomenti su cui si fonda la richiesta della ricorrente sono simili a quelli dedotti nella causa T-494/08, Ryanair/Commissione.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


7.2.2009   

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Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Ryanair/Commissione

(Causa T-499/08)

(2009/C 32/83)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: avv.ti E. Vahida e I. Metaxas-Maragkidis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, della decisione implicita della Commissione che nega l'accesso ai documenti ai quali la ricorrente ha richiesto l'accesso con domanda 25 giugno 2008 e dichiarare non esistente la decisione della Commissione 23 ottobre 2008 che nega l'accesso ai medesimi documenti;

in subordine, dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, della decisione della Commissione 23 ottobre 2008 che nega l'accesso ai documenti ai quali la ricorrente ha richiesto l'accesso con domanda 25 giugno 2008;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente; e

disporre ogni altro provvedimento che la Corte ritenga opportuno.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione implicita della Commissione che respinge la domanda di accesso ai documenti relativi al procedimento per aiuti di Stato riguardante presunti aiuti di Stato erogati tramite un accordo con l'operatore dell'aeroporto di Pau, presentata dalla ricorrente ai sensi del regolamento n. 1049/2001 (1). Tale decisione è stata seguita dalla decisione esplicita in data 23 ottobre 2008. La ricorrente nella presente causa chiede, in subordine, l'annullamento della decisione esplicita.

I motivi ed i principali argomenti su cui si fonda la richiesta della ricorrente sono identici a quelli dedotti nella causa T-494/08, Ryanair/Commissione.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


7.2.2009   

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C 32/43


Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Ryanair/Commissione

(Causa T-500/08)

(2009/C 32/84)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: avv.ti E. Vahida e I. Metaxas-Maragkidis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, della decisione implicita della Commissione che nega l'accesso ai documenti ai quali la ricorrente ha richiesto l'accesso con domanda 25 giugno 2008 e dichiarare non esistente la decisione della Commissione 31 ottobre 2008 che nega l'accesso ai medesimi documenti;

in subordine, dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, della decisione della Commissione 31 ottobre 2008 che nega l'accesso ai documenti ai quali la ricorrente ha richiesto l'accesso con domanda 25 giugno 2008;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente; e

disporre ogni altro provvedimento che la Corte ritenga opportuno.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione implicita della Commissione che respinge la domanda di accesso ai documenti relativi al procedimento per aiuti di Stato riguardante presunti aiuti di Stato erogati tramite un accordo con l'operatore dell'aeroporto di Tampere-Pirkkala, presentata dalla ricorrente ai sensi del regolamento n. 1049/2001 (1). Tale decisione è stata seguita dalla decisione esplicita in data 31 ottobre 2008. La ricorrente nella presente causa chiede, in subordine, l'annullamento della decisione esplicita.

I motivi ed i principali argomenti su cui si fonda la richiesta della ricorrente sono identici a quelli dedotti nella causa T-494/08, Ryanair/Commissione.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


7.2.2009   

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C 32/44


Ricorso proposto il 7 novembre 2008 — Ryanair/Commissione

(Causa T-509/08)

(2009/C 32/85)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: avv.ti E. Vahida e I. Metaxas-Maragkidis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, della decisione implicita della Commissione che nega l'accesso ai documenti ai quali la ricorrente ha richiesto l'accesso con domanda 20 giugno 2008 e dichiarare non esistente la decisione della Commissione 26 settembre 2008 che nega l'accesso ai medesimi documenti;

in subordine, dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, della decisione della Commissione 26 settembre 2008 che nega l'accesso ai documenti ai quali la ricorrente ha richiesto l'accesso con domanda 20 giugno 2008;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente; e

disporre ogni altro provvedimento che la Corte ritenga opportuno.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione implicita della Commissione che respinge la sua domanda di accesso ai documenti relativi al procedimento per aiuti di Stato riguardante presunti aiuti di Stato erogati tramite un accordo con l'operatore dell'aeroporto di Bratislava, presentata dalla ricorrente ai sensi del regolamento n. 1049/2001 (1). Tale decisione è stata seguita dalla decisione esplicita in data 26 settembre 2008. La ricorrente nella presente causa chiede, in subordine, l'annullamento della decisione esplicita.

I motivi ed i principali argomenti su cui si fonda la richiesta della ricorrente sono identici a quelli dedotti nella causa T-494/08, Ryanair/Commissione.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


7.2.2009   

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C 32/44


Ricorso proposto il 27 novembre 2008 — Unity OSG FZE/Consiglio e EUPOL Afghanistan

(Causa T-511/08)

(2009/C 32/86)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Unity OSG FZE (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: avv.ti C. Bryant e J. McEwen)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan («EUPOL Afghanistan»)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan («EUPOL Afghanistan») di respingere l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito di un contratto per la prestazione di servizi di vigilanza e di stretta protezione in Afghanistan e di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente, quale è stata comunicata alla ricorrente con lettera 23 novembre 2008;

condannare i convenuti alle spese, ai sensi dell'articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Il 19 dicembre 2007, la ricorrente ha stipulato un contratto con la missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (1) («EUPOL Afghanistan») per la prestazione di servizi di sicurezza. Nel settembre del 2008, la EUPOL Afghanistan ha emanato un bando di gara riguardante la fornitura di servizi di vigilanza e di stretta protezione, pubblicato (2) sul sito web della Commissione europea nell'ambito del programma «EuropeAid» e in conformità delle disposizioni del titolo V, capo I, del regolamento finanziario n. 1605/2002 (3) («il regolamento finanziario») e delle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario contenute nel regolamento della Commissione n. 2342/2002 (4).

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della EUPOL Afghanistan 23 novembre 2008, con la quale la ricorrente è stata informata che la sua offerta non era stata accolta e che l'appalto sarebbe stato aggiudicato alla Armor Group per i seguenti motivi:

In primo luogo, la ricorrente lamenta che i convenuti hanno violato i principi di parità di trattamento e di non discriminazione di cui all'art. 89, n. 1, del regolamento finanziario.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che le condizioni applicabili ai contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli offerenti durante la procedura d'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 99 del regolamento finanziario e degli artt. 120, n. 2, lett. d), e 148 delle norme di attuazione, sono state violate.

In terzo luogo, la ricorrente considera che l'obbligo di pubblicizzare una gara d'appalto innanzitutto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prima di essere resa nota altrove, in base all'art. 121 delle norme di attuazione, è stato violato. Secondo la ricorrente tale requisito è stato violato, in quanto la gara d'appalto è stata pubblicizzata prima sul sito web di EuropAid anziché sulla Gazzetta ufficiale.

In quarto luogo, la ricorrente afferma che l'obbligo di rispettare i termini minimi, secondo la procedura ristretta accelerata di cui all'art. 142, n. 1, del regolamento finanziario, è stato violato.

In quinto luogo, la ricorrente lamenta che i convenuti non hanno rispettato il requisito previsto dall'art. 158, lett. a), delle norme di attuazione, per un periodo sospensivo intercorrente tra la decisione sull'aggiudicazione dell'appalto e la firma del contratto. Inoltre, la ricorrente osserva che i convenuti non hanno fornito una motivazione sufficiente, conformemente all'art. 253 CE.


(1)  Istituita il 30 maggio 2007, ai sensi dell'azione comune 2007/369/PESC del Consiglio (GU 2007, L 139, pag. 33).

(2)  Il bando è stato pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale 7 ottobre 2008, 2008/S 194-255613.

(3)  GU 2002, L 248, pag. 1.

(4)  GU 2002, L 357, pag. 1.


7.2.2009   

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C 32/45


Ricorso proposto il 28 novembre 2008 — Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat/UAMI — Mary Quant (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

(Causa T-522/08)

(2009/C 32/87)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. R. Bercovitz Álvarez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mary Quant Ltd (Birmingham, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Annullare i punti 1 e 3 della decisione impugnata e sostituire quest'ultima con altra decisione in cui si consenta la registrazione del marchio comunitario n. 3.291.234 per tutti i prodotti richiesti appartenenti alla classe 3 della Nomenclatura (ivi inclusi «saponi, profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per i capelli») e condannare la MARY QUANT Cosmetics Japan Ltd. alle spese del procedimento di opposizione, e

condannare il convenuto e ogni altro interveniente alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che riproduce un fiore rosa con centro giallo, su sfondo verde chiaro recante la dicitura AGATHA RUIZ DE LA PRADA (domanda di registrazione n. 3.291.234), per prodotti appartenenti alle classi 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27 e 28.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: MARY QUANT Cosmetics Japan Ltd.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo che riproduce un fiore nero, con centro dello stesso colore delimitato da un cerchio bianco: marchi britannici, per prodotti appartenenti alle classi 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 e 26, e marchio comunitario per prodotti appartenenti alle classi 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25 e 26.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso.

Motivi dedotti: Erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.


7.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/46


Ricorso proposto il 1o dicembre 2008 — Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat/UAMI — Mary Quant Cosmetics Japan (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

(Causa T-523/08)

(2009/C 32/88)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat (Madrid, Spagna) (rappresentante: R. Bercovitz Álvarez, abogado)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mary Quant Cosmetics Japan, Ltd (Tokio, Giappone)

Conclusioni della ricorrente

annullare i punti 1 e 3 della decisione impugnata e sostituirli con una diversa decisione che conceda la registrazione del marchio comunitario n. 3.291.234 per tutti i prodotti richiesti alla registrazione che sono contemplati nella classe 3 della classificazione di Nizza (ove sono inclusi: «saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli»), condannare alle spese del procedimento di opposizione la MARY QUANT Cosmetics Japan Ltd., e

condannare alle spese del presente procedimento la convenuta, nonché chiunque intervenga suo sostegno.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo che rappresenta un fiore rosa magenta con centro giallo, sopra uno sfondo verde chiaro recante la menzione AGATHA RUIZ DE LA PRADA (numero di registrazione: 3.291.234) per prodotti, tra l'altro, delle classi 3, 5, 14 e 21

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: MARY QUANT Cosmetics Japan Ltd.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchio figurativo che rappresenta un fiore nero con un centro dello stesso colore recante un contorno bianco: marchi inglesi, per prodotti delle classi 3 e 5, nonché marchio comunitario per prodotti delle classi 3 e 21.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso.

Motivi dedotti: illegittima applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario.


7.2.2009   

IT

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C 32/46


Ricorso presentato il 4 dicembre 2008 — Commissione/TMT Pragma

(Causa T-527/08)

(2009/C 32/89)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Moretto avvocato, A.M. Rouchaud-Joët, agente e F. Mirza, agente)

Convenuta: TMT Pragma Srl (Roma, Italia)

Conclusioni della ricorrente

Condannare la Convenuta a rimborsare alla Commissione la somma di 30 700,23 Euro, dovuta a titolo principale, maggiorata degli interesse di mora al tasso legale spagnolo, a far data dal 29 agosto 2004 e sino ad integrale pagamento del debito;

Condannare la Convenuta alle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

L'oggetto del presente ricorso è la richiesta di condanna della Convenuta al rimborso di una somma pari a 30 700,23 Euro, maggiorata degli interessi di mora, somma che rappresenta una parte del contributo versato dalla ricorrente in esecuzione del contratto n. UR-96-SC.1105, stipulato nell'ambito del IV programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. Il contratto, concluso con altri centri europei di ricerca, prevedeva la realizzazione di un progetto, denominato «integrated urban transport concepts and market orientated urban transport systems/on demand urnan transport systems — INTRAMUROS».

A sostegno delle sue pretensioni la ricorrente fa valere che dalla verifica contabile condotta nel giugno 2000 è emerso che talune spese di personale, le spese di viaggio e di soggiorno e per materiale di consumo e informatico, non erano giustificate e non potevano quindi essere imputate al progetto.

Con nota di addebito del 14 luglio 2004, la Commissione ha intimato alla Convenuta il rimborso dell'importo in questione, con gli eventuali interessi di mora, in caso di mancato pagamento.


7.2.2009   

IT

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C 32/47


Ricorso proposto il 2 dicembre 2008 — Diputación Foral de Álava/Commissione

(Causa T-529/08)

(2009/C 32/90)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Territorio Histórico de Álava, Diputación Foral de Álava (rappresentanti: avv.ti I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare il provvedimento della Direzione generale della concorrenza della Commissione europea 2 ottobre 2008, D/53778 [COMP/H4/NM/ed D(2008) 247], in quanto dispone che il recupero degli interessi cui si riferiscono le decisioni 11 luglio 2001, 2002/820/CE e 2002/892/CE (pratica 2007/2215) debba effettuarsi applicando l'interesse composto, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Oggetto del presente procedimento è l'impugnazione della decisione con la quale la convenuta, nel procedimento di esecuzione delle decisioni 11 luglio 2001, relative al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di Álava sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti (decisione 2002/820/CE) e al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione in Álava (decisione 2002/892/CE) (1), ritiene che il tipo di interesse applicabile per il recupero sia quello composto.

Secondo la ricorrente la decisione in parola costituisce una chiara alterazione de facto delle citate decisioni 11 luglio 2001, che, a sua volta, presuppone un manifesto abuso di potere e un'applicazione contraria al principio di buona amministrazione. A tal proposito si pone in evidenza che l'applicazione di un tipo di interesse composto è stata introdotta per la prima volta nella normativa comunitaria dall'art. 11, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 794, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140, pag. 1). Orbene, detta disposizione non è applicabile ratione temporis alle decisioni 11 luglio 2001.

La modifica del contenuto concreto delle decisioni in questione, per quanto riguarda il tipo di interesse applicabile, operato dalla Commissione presuppone, di per sé, una violazione del principio di parità di trattamento, che deriva dalla circostanza che le autorità incaricate dell'esecuzione delle decisioni 11 luglio 2001, così come le imprese interessate, sono state poste in una posizione diversa da quella delle autorità competenti degli Stati membri (e delle imprese) interessate dalle decisioni di recupero di aiuti contemporanee o anteriori al luglio 2001, cui non è stata imposta l'applicazione di un tipo di interesse composto nel procedimento di recupero degli aiuti.

Infine, la ricorrente sostiene che, con la richiesta di interessi composti, la Commissione impone una sanzione non prevista dal diritto comunitario.


(1)  Entrambe le decisioni sono state impugnante dinanzi al Tribunale di primo grado (causa T-227/01, Diputación Foral de Álava e Gobierno Vasco/Commissione e causa T-230/01, Diputación Foral e Gobierno Vasco, ancora sub iudice).


7.2.2009   

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C 32/47


Ricorso proposto il 2 dicembre 2008 — Diputación Foral de Guipúzcoa/Commissione

(Causa T-530/08)

(2009/C 32/91)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa (rappresentanti: avv.ti I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare il provvedimento della Direzione generale della concorrenza della Commissione europea 2 ottobre 2008, D/53778 [COMP/H4/NM/ed D(2008) 247], in quanto dispone che il recupero degli interessi cui si riferiscono le decisioni 11 luglio 2001, 2002/540/CE e 2002/806/CE (pratica 2007/2215) debba effettuarsi applicando l'interesse composto, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti dedotti sono identici a quelli della causa T-529/08, Diputación Foral de Álava/Commissione.


7.2.2009   

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C 32/48


Ricorso proposto il 2 dicembre 2008 — Diputación Foral de Vizcaya/Commissione

(Causa T-531/08)

(2009/C 32/92)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya (rappresentanti: avv.ti I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare il provvedimento della Direzione generale della concorrenza della Commissione europea 2 ottobre 2008, D/53778 [COMP/H4/NM/ed D(2008) 247], in quanto dispone che il recupero degli interessi cui si riferiscono le decisioni 11 luglio 2001, 2003/27/CE e 2002/806/CE (pratica 2007/2215) debba effettuarsi applicando l'interesse composto, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti dedotti sono identici a quelli della causa T-529/08, Diputación Foral de Álava/Commissione.


7.2.2009   

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C 32/48


Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008 — Stichting IEA Secretariaat Nederland e a./Commissione

(Causa T-56/08) (1)

(2009/C 32/93)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 107 del 26 aprile 2008.


7.2.2009   

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C 32/48


Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 dicembre 2008 — British Sky Broadcasting Group/UAMI — Vortex (SKY)

(Causa T-66/08) (1)

(2009/C 32/94)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 116 del 9.5.2008.


Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

7.2.2009   

IT

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C 32/49


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 11 dicembre 2008 — Schell/Commissione

(Causa F-83/06) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Punti di priorità - DGE dell'art. 45 dello Statuto)

(2009/C 32/95)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Arno Schell (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e M. Velardo, agenti)

Oggetto

Funzione pubblica — L'annullamento, in via principale, degli elenchi dei funzionari promossi a titolo degli esercizi di promozione 2004 e 2005, nella parte in cui tali elenchi non contengono il nome del ricorrente e, in subordine, dell'attribuzione dei punti di promozione, per quanto riguarda il ricorrente, nell'ambito degli esercizi citati

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 237 del 30.9.2006, pag. 18.


7.2.2009   

IT

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C 32/49


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 11 dicembre 2008 — Bouis e a./Commissione

(Causa F-113/06) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione cosiddetta di «seconda filiera» - Esercizio di promozione 2005 - Assegnazione dei punti di priorità - Disposizioni transitorie - DGE dell'art. 45 dello Statuto - Parità di trattamento - Ricevibilità)

(2009/C 32/96)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Didier Bouis (Overijse, Belgio) e a. (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Joris e D. Martin, agenti)

Oggetto

Funzione pubblica — In primo luogo, annullamento della decisione della Commissione di non iscrivere i ricorrenti né nell'elenco di merito, né nell'elenco dei promossi al grado A*13 con l'esercizio di promozione 2005; in secondo luogo, annullamento delle decisioni di assegnare loro punti di priorità transitori, in quanto questi ultimi sono limitati ad un punto per anzianità nel grado; in terzo luogo, annullamento delle decisioni di non accordare loro altri punti di priorità

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 281 del 18.11.2006, pag. 49.


7.2.2009   

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C 32/50


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 11 dicembre 2008 — Buckingham e altri/Commissione

(Causa F-116/06) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione cd. di seconda serie (deuxième filière) - Esercizio di promozione 2005 - Attribuzione di punti di priorità - Disposizioni transitorie - DGE dell'art. 45 dello Statuto - Parità di trattamento - Ricevibilità)

(2009/C 32/97)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Anne Buckingham (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoest)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e Katarzyna Herrmann, agenti)

Oggetto

Funzione pubblica — L'annullamento della decisione della Commissione 23 novembre 2005, pubblicata nelle informazioni amministrative n. 85-2005, nella parte in cui non concede ai ricorrenti, funzionari di grado A*12, alcun punto di priorità in riconoscimento del lavoro compiuto nell'interesse dell'istituzione a titolo dell'esercizio 2004

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 294 del 2.12.2006, pag. 66.


7.2.2009   

IT

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C 32/50


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 11 dicembre 2008 — Reali/Commissione

(Causa F-136/06) (1)

(Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Assunzione - Inquadramento nel grado - Esperienza professionale - Diploma - Equivalenza)

(2009/C 32/98)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Enzo Reali (Firenze, Italia) (rappresentante: S. A. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e M. Velardo, agenti)

Oggetto

Funzione pubblica — Annullamento della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) 30 agosto 2006, che respinge il reclamo con cui il ricorrente, agente contrattuale, intende ottenere il proprio reinquadramento dal grado 14 al grado 16 del gruppo di funzioni IV, grazie al valore da attribuire al suo diploma di «Laurea in Scienze agrarie» nel calcolo dell'esperienza professionale

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007, pag. 38.