L’obiettivo del regolamento (UE) 2024/1263 è garantire un coordinamento efficace delle politiche economiche nazionali al fine di promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili, una crescita sostenibile e inclusiva, così come la resilienza attraverso riforme e investimenti, e prevenire il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi.
A tal fine, il regolamento stabilisce disposizioni relative al contenuto, alla presentazione, alla valutazione e al monitoraggio dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine nel quadro della sorveglianza di bilancio multilaterale da parte del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea.
Il Consiglio e la Commissione, con il coinvolgimento del Parlamento europeo, effettuano una sorveglianza multilaterale sulla base di statistiche indipendenti di alta qualità.
Il semestre comprende:
l’elaborazione e l’attuazione della sorveglianza per quanto concerne:
gli indirizzi di massima per le politiche economiche dell’Unione europea (Unione) e degli Stati membri dell’Unione;
le raccomandazioni specifiche per paese;
le raccomandazioni sulla politica economica della zona euro;
gli orientamenti in materia di occupazione, compresi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e le rispettive raccomandazioni specifiche per paese;
la presentazione, la valutazione e l’approvazione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, nonché il monitoraggio della loro attuazione mediante le relazioni annuali sui progressi compiuti;
la sorveglianza volta a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici.
Gli Stati membri:
tengono debitamente conto delle raccomandazioni del Consiglio, che si basano sulle proposte della Commissione, prima di adottare decisioni economiche, sociali, occupazionali, strutturali e di bilancio aventi una notevole incidenza;
possono ricevere ulteriori raccomandazioni o un avvertimento della Commissione e sanzioni finanziarie se ignorano la raccomandazione e gli orientamenti originali.
Quando uno Stato membro con un debito pubblico superiore al 60 % del suo prodotto interno lordo (PIL) o con un disavanzo pubblico è superiore al 3 % del PIL redige un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, la Commissione trasmette allo Stato membro e al comitato economico e finanziario orientamenti preliminari sotto forma di un percorso di bilancio pluriennale («traiettoria di riferimento»).
La traiettoria di riferimento si basa sul rischio e si adatta alle sfide relative alla sostenibilità dello Stato membro, al fine di garantire che:
il rapporto debito pubblico/PIL:
sia collocato o mantenuto su un plausibile percorso di riduzione o a livelli prudenti al di sotto del 60 % della soglia del PIL entro la fine del periodo di quattro anni («periodo di aggiustamento») senza ulteriori misure di bilancio;
diminuisca di un importo medio annuo minimo pari a un punto percentuale del PIL, quando il rapporto supera il 90 % e 0,5 punti percentuali quando rimanga compreso tra il 60 % e il 90 %;
il disavanzo:
sia portato al di sotto del 3 % del PIL nel corso del periodo di aggiustamento e sia mantenuto al di sotto di tale valore nel medio termine senza ulteriori misure di bilancio;
continui a diminuire fino a quando fornisce un margine in termini strutturali dell’1,5 % del PIL rispetto al valore di riferimento del 3 % del PIL;
lo sforzo di aggiustamento è di norma lineare;
il periodo di aggiustamento può essere esteso da quattro a sette anni se si basa su una serie specifica di impegni di riforma e investimento. In questo caso, lo sforzo nell’arco del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine dovrebbe essere almeno proporzionale allo sforzo totale;
se del caso, è coerente con il percorso correttivo raccomandato nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.
La Commissione:
utilizza una metodologia replicabile, prevedibile e trasparente per determinare se il rapporto debito/PIL di uno Stato membro si mantiene su un percorso di riduzione o rimane a livelli prudenti;
invia al comitato economico e finanziario e agli Stati membri quanto segue prima che presentino il loro piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine:
una traiettoria di riferimento (per gli Stati membri il cui debito pubblico supera il 60 % del PIL o il disavanzo supera il 3 % del PIL) e il corrispondente saldo primario strutturale;
le informazioni tecniche e il corrispondente saldo primario strutturale, se richiesto da uno Stato membro con un debito pubblico inferiore al 60 % del PIL e un disavanzo inferiore al 3 % del PIL;
il sottostante quadro delle proiezioni del debito pubblico a medio termine e i risultati ottenuti;
le sue previsioni e ipotesi macroeconomiche.
Piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine
Gli Stati membri, previa consultazione con le organizzazioni della società civile, le parti sociali, le autorità regionali e le altre parti interessate interessate, presentano al Consiglio e alla Commissione un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, che copre un periodo di quattro o cinque anni a seconda della normale durata della legislatura di tale Stato membro. Prima della presentazione del piano, lo Stato membro tiene un dialogo tecnico con la Commissione.
Il piano:
stabilisce un percorso di bilancio che soddisfi i requisiti di debito e disavanzo dell’Unione;
comprende la traiettoria di riferimento della Commissione (per gli Stati membri con un debito pubblico superiore al 60 % del PIL o un disavanzo superiore al 3 % del PIL);
spiega in che modo lo Stato membro garantirà la realizzazione delle riforme e degli investimenti che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento a un massimo di sette anni, ove applicabile;
spiega in che modo lo Stato membro garantirà la realizzazione delle riforme e degli investimenti in risposta alle principali sfide individuate nel contesto del semestre europeo, e in che modo affronterà le priorità dell’Unione, quali una transizione equa, verde e digitale, la resilienza sociale ed economica, la sicurezza energetica e, se necessario, lo sviluppo di capacità di difesa;
contiene importanti informazioni economiche e di bilancio.
La Commissione esamina il piano nazionale e raccomanda al Consiglio di approvarlo o di richiedere un piano riveduto. Il Consiglio deve spiegare pubblicamente quando il piano non segue la raccomandazione della Commissione (principio «conformità o spiegazione»).
Attuazione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine
Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sui progressi compiuti disponibile al pubblico. La Commissione monitora attentamente se gli Stati membri stanno seguendo il percorso della spesa netta stabilito nel piano e sancito dal Consiglio, nonché l’attuazione delle riforme e degli investimenti che giustificano la proroga del periodo di aggiustamento (se del caso) e l’attuazione delle riforme e degli investimenti di più ampia portata nel contesto del semestre europeo. Gli Stati membri possono chiedere all’istituzione fiscale indipendente di fornire una valutazione della conformità al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio.
fornisce una valutazione ex post dell’attuazione del quadro di governance di bilancio dell’Unione;
fornisce pareri sull’orientamento di bilancio per le economie della zona euro e nazionali;
fornisce consulenza, su richiesta della Commissione o del Consiglio, sull’attuazione del patto di stabilità e crescita;
collabora strettamente con istituzioni di bilancio indipendenti;
formula proposte per la futura evoluzione del quadro di bilancio.
Il Consiglio può consentire deviazioni dal percorso della spesa netta:
per tutti gli Stati membri, in caso di grave congiuntura negativa nella zona euro o nell’Unione nel suo complesso, a condizione che la sostenibilità di bilancio nel medio termine non ne risulti compromessa («clausola di salvaguardia generale»);
per un singolo Stato membro, nel caso in cui circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro abbiano rilevanti ripercussioni sulle sue finanze pubbliche («clausola di salvaguardia nazionale»), a condizione che tale deviazione non comprometta la sostenibilità di bilancio nel medio termine.
Trasparenza e responsabilità
Il Parlamento è coinvolto in modo regolare e strutturato nel semestre europeo in quanto:
riceve i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine;
riceve aggiornamenti regolari da parte dei presidenti del Consiglio e della Commissione sulla sorveglianza multilaterale e una relazione annuale del presidente dell’Eurogruppo;
riceve informazioni economiche e finanziarie ad ampio raggio da parte della Commissione;
è in grado di invitare i presidenti del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione e dell’Eurogruppo a discutere gli sviluppi economici.
Traiettoria di riferimento. Il percorso di bilancio pluriennale che la Commissione fornisce come orientamenti preliminari agli Stati membri in cui il debito pubblico è superiore al 60 % del PIL o in cui il disavanzo pubblico è superiore al 3 % del PIL prima dell’elaborazione dei loro piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263, ).
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione (UE) 2024/2115 della Commissione, del , che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche e abroga la decisione (UE) 2015/1937 (GU L, 2024/2115, ).
Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del , pag. 1).
Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del , pag. 1).
Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306 del , pag. 41).
Le successive modifiche alla direttiva 2011/85/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del , pag. 25).
Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, relativo alle statistiche europee e che abroga il Regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la Decisione 89/382/CEE Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del , pag. 164).
Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del , pag. 6).