Il regolamento sull’infrastruttura Gigabit (GIA) stabilisce un quadro globale per supportare una diffusione più rapida ed efficiente in termini di costi di reti ad altissima capacità (VHCN), note anche come reti Gigabit, in tutta l’Unione europea (Unione).
Promuovendo la condivisione e la trasparenza transettoriali delle infrastrutture fisiche esistenti, il miglioramento del coordinamento e della trasparenza sulle opere di genio civile e la razionalizzazione e la digitalizzazione dei processi amministrativi, il regolamento si prefigge il conseguimento di una connettività digitale di alta qualità in ogni regione, incentivando un’economia digitale competitiva e inclusiva.
PUNTI CHIAVE
Accesso alle infrastrutture fisiche esistenti e coordinamento delle opere di genio civile
Vengono istituiti sportelli unici per gli operatori di rete e gli enti pubblici al fine di mettere a disposizione informazioni minime su:
le infrastrutture fisiche esistenti, compresa l’ubicazione georeferenziata, la tipologia e l’utilizzo delle stesse;
le opere di genio civile.
Gli enti pubblici e gli operatori di rete devono soddisfare richieste ragionevoli da parte degli operatori per l’installazione di VHCN o di risorse correlate, tra cui:
ispezioni in loco di elementi specifici della loro infrastruttura fisica;
l’accesso alla propria infrastruttura a condizioni eque e ragionevoli, compreso il prezzo; inoltre, gli enti pubblici che possiedono o controllano l’infrastruttura fisica applicheranno condizioni non discriminatorie;
il coordinamento delle opere di genio civile per l’installazione di VHCN, a condizione che comportino costi o ritardi aggiuntivi non recuperabili.
L’accesso a tali informazioni può essere rifiutato, ad esempio, per ragioni di inadeguatezza tecnica, sicurezza, sicurezza nazionale o mancanza di spazio.
Le persone giuridiche coinvolte nella gestione dei terreni e i locatari o i titolari di diritti diversi dalla proprietà devono negoziare l’accesso al terreno in buona fede, riflettendo le condizioni di mercato.
Permessi e diritti di passaggio
Gli Stati membri devono adoperarsi al meglio al fine di facilitare la diffusione della VHCN garantendo norme e procedure coerenti per la concessione dei permessi e dei diritti di passaggio in tutto il territorio nazionale.
Gli operatori hanno il diritto di presentare richieste di permessi o diritti di passaggio per via elettronica e di recuperare informazioni sullo stato di una domanda tramite gli sportelli unici.
I permessi devono essere rilasciati o rifiutati entro quattro mesi; le estensioni di tale termine sono limitate.
Nel caso di opere di riparazione e manutenzione di portata limitata e di installazione su piccola scala di opere di genio civile, gli operatori beneficeranno di un regime senza permessi.
Come opzione standard, in assenza di una decisione dell’autorità competente entro il termine applicabile, il permesso sarà considerato concesso. Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione qualora gli operatori abbiano il diritto di richiedere un indennizzo o di contestare ritardi dinanzi ai tribunali e/o agli organismi di controllo, se le scadenze stabilite non vengono osservate. Inoltre, deve essere introdotto un meccanismo di conciliazione obbligatorio come fase intermedia per garantire un monitoraggio tempestivo.
Infrastrutture interne agli edifici e fibra
A partire da febbraio del 2026, tutti i nuovi edifici e quelli in fase di profonda ristrutturazione devono essere dotati di un’infrastruttura fisica interna predisposta per la fibra e di cablaggi interni in fibra e, nel caso dei condomini, di punti di accesso.
Gli Stati membri devono adottare le norme pertinenti per le infrastrutture interne agli edifici predisposte per la fibra entro il novembre del 2025.
I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno il diritto di accedere alle infrastrutture fisiche interne agli edifici esistenti se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente dal punto di vista economico.
Le richieste di accesso devono essere soddisfatte secondo condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.
Gli edifici dotati di un’infrastruttura predisposta per la fibra possono ricevere un’etichetta di «predisposizione alla fibra».
Digitalizzazione e trasparenza
Gli sportelli unici devono mettere a disposizione strumenti digitali adeguati per consentire l’esercizio online di tutti i diritti e il rispetto di tutti gli obblighi stabiliti nel regolamento.
Gli Stati membri devono istituire un unico punto di accesso digitale nazionale per garantire un accesso senza soluzione di continuità agli sportelli digitalizzati.
Soluzione delle controversie
Gli organismi nazionali di risoluzione delle controversie devono essere istituiti per risolvere le controversie relative all’accesso all’infrastruttura, al coordinamento delle opere di genio civile e all’accesso all’infrastruttura fisica interna agli edifici.
Le controversie devono essere risolte entro scadenze precise e le decisioni devono essere pubblicate nel rispetto della riservatezza.
Monitoraggio, sanzioni e riesame
Gli Stati membri devono designare organismi competenti per svolgere i compiti previsti dal regolamento, garantendo che tali organismi siano indipendenti e dispongano di risorse adeguate.
I compiti e le responsabilità di tali organismi devono essere pubblicati tramite uno sportello unico.
Gli Stati membri devono stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del regolamento, garantendo che siano efficaci, proporzionate e dissuasive.
Entro il , gli Stati membri devono stabilire degli indicatori su cui presentare regolarmente una relazione alla Commissione europea.
La Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea sull’attuazione del regolamento entro maggio 2028, compresa una valutazione dei progressi compiuti verso il raggiungimento dei suoi obiettivi.
Comunicazioni intracomunitarie:
Il GIA modifica il regolamento (UE) 2015/2120 (si veda la sintesi) in relazione alle comunicazioni intracomunitarie (chiamate e SMS dallo Stato membro di origine a un altro Stato membro). Le nuove norme contenute nell’articolo 17 del GIA garantiscono una protezione continua dei consumatori vulnerabili dal rischio di prezzi potenzialmente eccessivi per tali servizi fino al 2032 e prevedono una graduale eliminazione dei sovrapprezzi per le comunicazioni intracomuntiarie entro il 2029, nonché un meccanismo orientato al mercato per l’eliminazione su base volontaria a partire dal 2025.
Abrogazione
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2015/2120 (si veda la sintesi). Il GIA abroga la direttiva 2014/61/UE (si veda la sintesi). Le disposizioni della direttiva restano applicabili fino all’applicazione delle corrispondenti disposizioni del GIA.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento si applica a partire dal , mentre alcune norme sono applicabili a partire da febbraio e maggio 2026, come specificato nell’articolo 19. Le modifiche al regolamento (UE) 2015/2120 relative alle comunicazioni intracomunitarie si applicano dal .
Regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga la direttiva 2014/61/UE (regolamento sull’infrastruttura Gigabit) (GU L 2024/1309 dell’).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2024/1309 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del , pag. 4).
Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del , pag. 36).
Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 310 del , pag. 1).
Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del , pag. 1).