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Regolamento (UE) 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta
I fornitori di servizi Internet devono trattare tutto il traffico allo stesso modo quando forniscono servizi di accesso a Internet:
I fornitori possono attuare misure di gestione del traffico ragionevoli; tuttavia, le stesse devono essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e non devono essere basate su considerazioni di ordine commerciale.
Le misure di gestione del traffico non devono controllare i contenuti specifici e non devono essere mantenute oltre il tempo necessario. Sono vietate misure che vadano oltre tale ragionevole gestione del traffico (ad esempio bloccando o limitando), a eccezione di un numero limitato di casi definiti nel regolamento.
Sono consentiti accordi sui servizi che richiedono un livello specifico di qualità, purché non sostituiscano l’accesso a Internet e non riducano la disponibilità o la qualità dei servizi di accesso a Internet. I fornitori di servizi di accesso a Internet devono informare i clienti in merito:
Il regolamento è in vigore dal .
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 310 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2015/2120 sono state incorporate nel testo originale. Questa versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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