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Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.

Accesso a un’Internet aperta e comunicazioni all’interno dell’Unione europea

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Introduce norme per la salvaguardia di un trattamento equo e non discriminatorio del traffico di Internet (neutralità della rete) tra gli Stati membri dell’Unione europea (Unione);
  • stabilisce altresì norme comuni per garantire che ai consumatori non vengano applicati prezzi eccessivi per effettuare comunicazioni interpersonali basate sul numero1 dallo Stato membro dell’operatore nazionale a qualsiasi numero fisso o mobile in un altro Stato membro e fissa tariffe al dettaglio per le comunicazioni intracomunitarie regolamentate2;
  • ha inoltre modificato:

PUNTI CHIAVE

Accesso a un’internet aperta

I fornitori di servizi Internet devono trattare tutto il traffico allo stesso modo quando forniscono servizi di accesso a Internet:

  • senza discriminazioni, restrizioni o interferenze; e
  • a prescindere da:
    • fonte o destinazione;
    • contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi; o
    • applicazioni o servizi utilizzati.

I fornitori possono attuare misure di gestione del traffico ragionevoli; tuttavia, le stesse devono essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e non devono essere basate su considerazioni di ordine commerciale.

Le misure di gestione del traffico non devono controllare i contenuti specifici e non devono essere mantenute oltre il tempo necessario. Sono vietate misure che vadano oltre tale ragionevole gestione del traffico (ad esempio bloccando o limitando), a eccezione di un numero limitato di casi definiti nel regolamento.

Sono consentiti accordi sui servizi che richiedono un livello specifico di qualità, purché non sostituiscano l’accesso a Internet e non riducano la disponibilità o la qualità dei servizi di accesso a Internet. I fornitori di servizi di accesso a Internet devono informare i clienti in merito:

  • alla modalità in cui le pratiche di gestione del traffico e altri servizi potrebbero condizionare la qualità dei servizi di accesso a Internet;
  • alla velocità di Internet normalmente disponibile e alle procedure di reclamo a disposizione in caso di mancata conformità.

Tariffe al dettaglio per comunicazioni intracomunitarie regolamentate

  • A decorrere dal ogni prezzo al dettaglio, IVA esclusa, applicato ai consumatori per le comunicazioni intracomunitarie regolamentate non supera l’importo massimo di 0,19 euro al minuto per le chiamate e di 0,06 euro per SMS.
  • Tuttavia, i fornitori di servizi di comunicazione possono inoltre offrire una tariffa alternativa per le comunicazioni internazionali, che i consumatori hanno la libertà di scegliere, che comprende le comunicazioni intracomunitarie regolamentate, per cui ai consumatori è applicata una tariffa diversa per tali comunicazioni rispetto a quelle a cui sarebbero soggetti senza disporre di una tale scelta. Un esempio di tale pacchetto potrebbe essere una tariffa che include l’importo di 0,30 euro al minuto sia per le chiamate intracomunitarie che per le chiamate verso i paesi non appartenenti allo spazio economico europeo Il fornitore è tenuto a informare i consumatori dei vantaggi persi prima che scelgano la tariffa alternativa.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero. Un servizio di comunicazione interpersonale che si connette o che permette la comunicazione con un numero o i numeri che figurano in piani di numerazione nazionali o internazionali assegnati pubblicamente.
  2. Comunicazioni intracomunitarie regolamentate. qualunque servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero originante dallo Stato membro dell’operatore nazionale del consumatore e terminante in qualsiasi numero fisso e mobile del piano di numerazione nazionale di un altro Stato membro, il cui costo è addebitato interamente o in parte sulla base dell’impiego effettivo.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 310 del , pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2015/2120 sono state incorporate nel testo originale. Questa versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento

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