Controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/821 che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento stabilisce le norme valide in tutta l’Unione europea (Unione) per il controllo delle esportazioni, dell’intermediazione1, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso2.

PUNTI CHIAVE

L’allegato I al regolamento, sulla base di accordi internazionali sul controllo, stila un elenco dei prodotti a duplice uso che richiedono un’autorizzazione di esportazione. L’elenco dei prodotti a duplice uso è oggetto di modifiche periodiche (si veda l’elenco aggiornato nella versione consolidata del regolamento (UE) 2021/821).

Tra essi figurano:

Ulteriori prodotti a duplice uso, compresi i servizi di intermediazione correlati o l’assistenza tecnica, richiedono l’autorizzazione di esportazione, qualora siano destinati, in tutto o in parte:

L’autorizzazione è richiesta per:

Gli Stati membri possono:

Il regolamento prevede cinque tipi di autorizzazione validi nell’intero territorio doganale dell’Unione:

Gli esportatori che richiedono un’autorizzazione, devono:

Le autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica sono concesse dalle autorità nazionali, sono valide nell’intero territorio doganale dell’Unione, e richiedono dettagli relativi a:

Gli Stati membri, quando decidono di conferire o rifiutare una richiesta di autorizzazione, debbono tenere conto di quanto segue:

Gli Stati membri devono:

La Commissione ha le seguenti responsabilità:

Il regolamento istituisce un gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso presieduto dalla Commissione con un rappresentante per ogni Stato membro. Tale gruppo:

La Commissione e gli Stati membri si avvalgono degli scambi di informazioni e migliori pratiche, dello sviluppo delle capacità e del coinvolgimento di paesi terzi per promuovere la convergenza globale sui controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso.

Il regolamento delegato (UE) 2022/699 modifica il regolamento (UE) 2021/821 escludendo la Russia come destinazione dall’ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione, alla luce dell’attacco illegale della Russia all’integrità territoriale, alla sovranità e all’indipendenza dell’Ucraina e delle relative minacce agli interessi di sicurezza essenziali dell’Unione (si veda la sintesi sulle misure restrittive contro la Russia).

Abrogazione

Il regolamento abroga e rivede il regolamento (CE) n. 428/2009 (si veda la sintesi) dal , con l’eccezione delle domande di autorizzazione presentate prima di tale data, come stabilito nell’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/821.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal .

CONTESTO

I beni e la tecnologia a duplice uso soddisfano molte esigenze di carattere civile; tuttavia, si possono altresì impiegare per la difesa, i servizi segreti e l’applicazione della legge.

Il regolamento (UE) 2021/821 prevede un miglioramento complessivo del sistema per il rafforzamento del precedente sistema di controllo delle esportazioni e per rispondere ai rischi per la sicurezza in continua evoluzione e alle tecnologie emergenti.

Esso amplia la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, imponendo obblighi specifici agli esportatori e introducendo controlli volti a prevenire la violazione dei diritti umani da parte di tecnologie di sorveglianza informatica.

Il sistema dell’Unione è allineato alle norme e agli impegni internazionali presi:

TERMINI CHIAVE

  1. Intermediazione. La negoziazione o l’organizzazione di operazioni tra paesi terzi ai fini della vendita o dell’acquisto di prodotti a duplice uso.
  2. Prodotti a duplice uso. Prodotti, inclusi software e tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile che militare.
  3. Esportatore. Qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi ricercatori o partenariati, che spediscono fisicamente, trasmettono digitalmente o trasportano personalmente prodotti a duplice uso.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 206 dell’, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2021/821 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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