Assunzione delle prove in materia civile e commerciale

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 2020/1783 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Mira a migliorare l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari semplificando e razionalizzando i meccanismi di cooperazione per l’assunzione di prove nei procedimenti transfrontalieri.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento si applica in materia civile e commerciale nei casi in cui l’autorità giudiziaria1 («autorità giudiziaria richiedente») richiede che l’autorità giudiziaria di un altro paese dell’Unione («autorità giudiziaria richiesta») assuma le prove o intenda assumerle direttamente.

Le richieste intese a ottenere prove sono:

Un’autorità giudiziaria richiesta di assumere prove:

Un’autorità giudiziaria che intende acquisire le prove direttamente in un altro paese dell’Unione:

In generale, un’autorità giudiziaria a cui è stato chiesto di assumere prove non può chiedere il rimborso all’autorità giudiziaria richiedente per tasse o spese, ma può farlo per coprire:

I paesi dell’Unione:

La Commissione:

Il regolamento non si applica in Danimarca.

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2020/1783 abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1206/2001 (si veda la sintesi).

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Si applica dal .

Il regolamento (UE) 2020/1783 rivede e sostituisce il regolamento (CE) n. 1206/2001 (e successivi emendamenti), in particolare tramite l’uso della digitalizzazione e della tecnologia moderna per accelerare i processi e ridurre i costi e i ritardi per i cittadini e le imprese.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

  1. Autorità giudiziaria: autorità nazionale che può assumere prove (non solo gli organi giudiziari).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione) (GU L 405 del , pag. 1).

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