Mira a migliorare l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari semplificando e razionalizzando i meccanismi di cooperazione per l’assunzione di prove nei procedimenti transfrontalieri.
PUNTI CHIAVE
Il regolamento si applica in materia civile e commerciale nei casi in cui l’autorità giudiziaria1 («autorità giudiziaria richiedente») richiede che l’autorità giudiziaria di un altro paese dell’Unione («autorità giudiziaria richiesta») assuma le prove o intenda assumerle direttamente.
Le richieste intese a ottenere prove sono:
utilizzate solo in procedimenti giudiziari già in corso o in corso di esame;
presentate in una delle lingue ufficiali dell’Unione, utilizzando un modulo standard contenente tutte le indicazioni necessarie;
dichiarate come ricevute entro 7 giorni dall’autorità giudiziaria
Trattate con scadenze diverse se la richiesta è incompleta o se l’autorità giudiziaria richiesta non ha la giurisdizione necessaria.
Un’autorità giudiziaria richiesta di assumere prove:
agisce senza indugio e, al più tardi, entro 90 giorni;
può utilizzare la videoconferenza o la teleconferenza se le viene richiesto dall’autorità giudiziaria richiedente e se il diritto nazionale lo consente;
consente alle parti e ai loro rappresentanti, compresi quelli dell’autorità giudiziaria richiedente, di assistere all’assunzione delle prove se la legge dello Stato membri dell’autorità giudiziaria richiedente lo prevede;
può rifiutare la richiesta se:
la persona che deve essere esaminata invoca il diritto o l’obbligo di astenersi dal testimoniare,
se la richiesta non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento o non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario,
l’autorità giudiziaria richiedente non fornisce le eventuali informazioni aggiuntive richieste o non costituisce il deposito entro le scadenze necessarie.
Un’autorità giudiziaria che intende acquisire le prove direttamente in un altro paese dell’Unione:
contatta l’organismo centrale o l’autorità competente del paese che entro 30 giorni accoglie o rifiuta la richiesta e può allegare condizioni e assegnare una determinata autorità giudiziaria;
Può utilizzare la videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza per interrogare la persona interessata.
In generale, un’autorità giudiziaria a cui è stato chiesto di assumere prove non può chiedere il rimborso all’autorità giudiziaria richiedente per tasse o spese, ma può farlo per coprire:
i compensi di periti e interpreti, compresa la costituzione di un deposito o di un anticipo sui probabili costi relativi;
le spese relative alla videoconferenza o teleconferenza.
I paesi dell’Unione:
designano un organo centrale incaricato di:
fornire informazioni alle autorità giudiziarie,
ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere,
trasmettere, in casi eccezionali, una richiesta estera all’autorità giudiziaria competente;
fornire alla Commissione europea le informazioni pratiche, quali i dettagli degli organi centrali e delle autorità competenti;
sostengono i costi dell’installazione, del funzionamento e della manutenzione dei sistemi informatici nazionali utilizzati.
La Commissione:
elabora e aggiorna periodicamente un manuale contenente le informazioni comunicate dalle autorità nazionali;
è responsabile della creazione, della manutenzione, dello sviluppo e del finanziamento del software che gli Stati membri possono utilizzare in luogo del loro sistema informatico nazionale;
istituisce, entro il , un programma dettagliato per monitorarne gli esiti, i risultati e l’impatto del regolamento;
Il regolamento (UE) 2020/1783 abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1206/2001 (si veda la sintesi).
DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?
Si applica dal .
Il regolamento (UE) 2020/1783 rivede e sostituisce il regolamento (CE) n. 1206/2001 (e successivi emendamenti), in particolare tramite l’uso della digitalizzazione e della tecnologia moderna per accelerare i processi e ridurre i costi e i ritardi per i cittadini e le imprese.
CONTESTO
I procedimenti giudiziari civili riguardano questioni quali contratti, proprietà, successioni e diritto di famiglia e societario. Alla fine del 2018, circa 3,4 milioni di procedimenti giudiziari civili e commerciali hanno coinvolto più di un paese dell’Unione.
Autorità giudiziaria: autorità nazionale che può assumere prove (non solo gli organi giudiziari).
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione) (GU L 405 del , pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (CE) del Consiglio n. 1206/2001, del , relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del , pag. 1).
Le successive modifiche al Regolamento (CE) n. 1206/2001 sono state integrate nel documento di base. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.