Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali: informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN)

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/816 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN)

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

La normativa si applica al trattamento delle informazioni sull’identità di cittadini di paesi terzi con precedenti condanne1 in uno degli Stati membri, allo scopo di stabilire quale Stato membro abbia emesso la condanna. Si applica altresì a cittadini dell’Unione europea che possiedono anche la cittadinanza di un paese terzo. Le informazioni sulla condanna stessa possono essere ottenute esclusivamente dallo Stato membro che ha pronunciato la condanna.

L’architettura tecnica di ECRIS-TCN consta di:

Un atto di esecuzione, la decisione di esecuzione (UE) 2022/2470 della Commissione, stabilisce le misure necessarie per lo sviluppo tecnico e l’attuazione di ECRIS-TCN. Stabilisce le specifiche per il trattamento dei dati alfanumerici e delle impronte digitali, la qualità dei dati, l’inserimento dei dati, l’accesso e la ricerca di ECRIS-TCN, la conservazione e l’accesso ai registri e la fornitura di statistiche, insieme ai requisiti di prestazione e disponibilità di ECRIS-TCN.

Le autorità centrali2 nazionali devono creare un registro di dati in ECRIS-TCN quanto più rapidamente possibile per ciascun cittadino di paese terzo condannato. Ciò comprende:

Le autorità centrali nazionali possono impiegare ECRIS-TCN per l’individuazione dello Stato membro in possesso di informazioni sul casellario giudiziale di un cittadino di un paese terzo allo scopo di ottenere in seguito informazioni relative alle condanne precedenti di una persona fisica mediante ECRIS, quando ciò è richiesto ai fini di un procedimento penale contro la suddetta persona o per:

EPPO, Eurojust ed Europol:

I paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono chiedere a Eurojust informazioni relative a quale Stato membro possieda il casellario giudiziale di un cittadino di paese terzo interessato, solo ai fini di un procedimento penale. In caso di riscontro positivo, se lo Stato membro in questione fornisce il proprio consenso, Eurojust ne comunica il nome al paese terzo o all’organizzazione internazionale affinché possano richiedere gli estratti del casellario giudiziale.

I dati:

eu-LISA è responsabile:

Gli Stati membri sono responsabili:

Una persona o uno Stato membro che abbia subito danni per un comportamento incompatibile con il presente regolamento può ottenere un risarcimento:

I cittadini di paesi terzi possono contattare un’autorità centrale di uno Stato membro per richiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione nonché la limitazione del loro impiego.

L’uso improprio dei dati inseriti in ECRIS-TCN è oggetto di sanzioni o di misure disciplinari.

Il Garante europeo della protezione dei dati verifica le attività di trattamento dei dati personali da parte di eu-LISA e ogni tre anni produce un audit per il Parlamento, il Consiglio e la Commissione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Condanna. Qualunque decisione definitiva di una giurisdizione penale nei confronti di una persona fisica riportata nel casellario giudiziale.
  2. Autorità centrale. Un’autorità nazionale del casellario giudiziale nominata in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/315/GAI.
  3. Riscontro positivo. La corrispondenza tra le informazioni sull’identità registrate nel sistema centrale e le informazioni usate per interrogare il sistema.
  4. Attuazione di riferimento ECRIS. Software sviluppato dalla Commissione e reso disponibile agli Stati membri per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziali attraverso ECRIS.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del , pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/816 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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