Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR)

SINTESI DI:

Regolamento (Unione) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento aggiorna la normativa precedente dell’Unione europea (Unione) sui mercati degli strumenti finanziari1 per garantire che essi:

Esso riguarda:

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La normativa si applica a:

Trasparenza

Le regole di trasparenza:

Regole sulle operazioni

Le regole sulle operazioni prescrivono quanto segue.

La negoziazione in derivati deve rispettare le regole seguenti.

Le controparti centrali devono compensare le operazioni finanziarie in modo trasparente e non-discriminatorio.

L’ESMA:

L’ESMA, l’Autorità bancaria europea e le autorità nazionali collaborano strettamente e hanno il potere di bloccare o ridurre temporaneamente l’uso di strumenti finanziari considerati una minaccia per gli investitori o per il sistema finanziario.

Legislazione di modifica

Il regolamento di modifica (Unione) 2019/2175 rafforza i poteri, la governance e il finanziamento di tutte le autorità di vigilanza europee a seguito di un riesame intrapreso nel 2017, che ha concluso che la vigilanza di alcune attività ed entità di particolare importanza per l’intera Unione o con un grado significativo di attività transfrontaliera dovrebbe essere effettuata dalle autorità di vigilanza europee anziché dalle autorità nazionali competenti. Per quanto riguarda più specificamente il regolamento (Unione) n. 600/2014, esso realizza quanto segue.

Al fine di rafforzare la resilienza operativa digitale del settore finanziario dell’Unione, il regolamento di modifica (Unione) 2022/2554 (si veda la sintesi), l’atto sulla resilienza operativa digitale dell’Unione (noto come DORA), stabilisce i requisiti per la resilienza delle reti e dei sistemi informativi delle imprese operanti nel settore finanziario e i soggetti critici di terzi che forniscono loro servizi connessi alle TIC in un quadro di vigilanza. Crea un quadro normativo sulla resilienza operativa digitale per cui tutte le imprese che operano nel settore finanziario devono assicurarsi di poter resistere, rispondere e riprendersi da tutti i tipi di perturbazioni e minacce legate alle TIC.

Atti di esecuzione e atti delegati

La Commissione ha adottato una serie di atti di esecuzione e atti delegati:

Atti di esecuzione

Atti delegati

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

  1. Strumento finanziario. Un bene, o prova della titolarità di un bene, o un accordo contrattuale tra due parti per ricevere o consegnare un altro strumento finanziario.
  2. Strumento derivato. Uno strumento finanziario il cui valore si basa sulla variazione di valore di una merce sottostante.
  3. Compensazione. Il processo usato per gestire i rischi di posizioni aperte controllando la disponibilità dei valori mobiliari, dei contanti o di entrambi.
  4. Valori di riferimento. Qualsiasi tassa, indice o cifra pubblicata, determinata mediante una formula o sul valore di un bene sottostante.
  5. Sede di negoziazione. Una sede ufficiale, quali sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione o mercati regolamentati, in cui i titoli vengono scambiati.
  6. Internalizzatore sistematico. Un’impresa di investimento che su base organizzata, frequente, sistematica e sostanziale negozia per conto proprio al di fuori di un mercato regolamentato.
  7. Sistema multilaterale di negoziazione. Un sistema multilaterale, gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato, che consente l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alle disposizioni del titolo II della direttiva MiFID II.
  8. Sistema organizzato di negoziazione. Un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione, che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi, prodotti finanziari strutturati, quote di emissione o derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alle disposizioni del titolo II della MIFID II.
  9. Controparte centrale. Un’entità che svolge la funzione di intermediaria tra le parti di scambio e che assorbe una parte del rischio di liquidazione.
  10. Dispositivo di pubblicazione autorizzato. Un sistema che richiede alle imprese che eseguono le operazioni di pubblicare le segnalazioni delle operazioni attraverso un organismo che assicura il consolidamento e la pubblicazione tempestiva e sicura di tali dati.
  11. Fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione. Una persona autorizzata ai sensi della MiFID II a fornire il servizio di raccolta delle informazioni relative alle negoziazioni per gli strumenti finanziari presso mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione e dispositivi di pubblicazione autorizzati e il servizio di consolidamento delle suddette informazioni in un flusso elettronico di dati attualizzati in continuo, in grado di fornire informazioni in tempo reale sui prezzi e sul volume per ciascuno strumento finanziario.
  12. Meccanismo di segnalazione autorizzato. Una piattaforma che segnala le informazioni sulle operazioni per conto delle imprese attraverso il sistema multilaterale di negoziazione o il mercato regolamentato all’interno del quale è stata eseguita l’operazione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (Unione) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (Unione) n. 648/2012 (GU L 173 del , pag. 84).

Le successive modifiche al regolamento (Unione) n. 600/2014 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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