Congelamento e confisca dei beni

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2018/1805 — relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

QUAL È L’OBIETTIVO DEL PRESENTE REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2018/1805 mira a facilitare il recupero transfrontaliero dei proventi da reato e a condurre a congelamenti e confische più efficienti di fondi di provenienza illecita nell’Unione.

Il regolamento fa parte del piano d’azione sviluppato dalla Commissione europea per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo. Esso contribuisce a completare l’Unione della sicurezza garantendo che i criminali siano privati dei loro beni.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Questo regolamento stabilisce le regole secondo le quali un paese dell’UE riconosce ed esegue nel suo territorio ordini di congelamento1 e di confisca2 emessi da un altro paese dell’Unione nel contesto di procedimenti penali.

Caratteristiche

Il regolamento ha le seguenti caratteristiche essenziali.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal .

CONTESTO

Il regolamento integra la legislazione già in vigore in termini di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale all’interno dell’Unione, tra cui:

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Ordine di congelamento. Una decisione emessa o convalidata da un organismo emittente al fine di impedire la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o la cessione di beni che l’organismo desiderava confiscare.
  2. Ordine di confisca. Una sanzione o misura finale imposta da un’autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per un reato, che consiste nel privare definitivamente di un bene una persona o una società.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU L 303 del , pag. 1).

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