Il sistema di ingressi/uscite dell’Unione europea

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2017/2226 che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne dell’Unione europea

Regolamento (UE) 2017/2225 che modifica il codice frontiere Schengen per quanto riguarda l’uso del sistema di ingressi/uscite

QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?

Il regolamento (UE) 2017/2226 mira a migliorare l’efficacia e l’efficienza dei controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen creando un sistema centralizzato di ingresso/uscita (EES) per i cittadini non dell’Unione europea (Unione) che attraversano le frontiere esterne dell’Unione per un soggiorno breve fino a 90 giorni nell’arco di un periodo di 180 giorni. Tale periodo è calcolato come periodo unico per tutti i paesi che utilizzano l’EES.

L’EES consisterà in un sistema informatico automatizzato per la registrazione degli ingressi e delle uscite dei viaggiatori provenienti da paesi terzi presso le frontiere esterne. Si applicherà alle persone che hanno bisogno di un visto di soggiorno di breve durata e a quelle provenienti da paesi terzi esenti dall’obbligo del visto.

L’EES sostituirà in generale l’apposizione del timbro sul passaporto e fornirà dati affidabili sull’attraversamento delle frontiere e individuerà effettivamente i soggiornanti fuori termine. Il sistema contribuirà inoltre alla lotta contro il terrorismo e i reati gravi.

Il regolamento (UE) 2017/2226 modifica diverse normative dell’Unione:

Il regolamento (UE) 2017/2225, che modifica il codice frontiere Schengen per quanto riguarda l’uso dell’EES, è un atto legislativo separato.

PUNTI CHIAVE

Oggetto

Il regolamento (UE) 2017/2226 istituisce l’EES, un sistema elettronico comune che:

Il sistema sostituisce l’obbligo di apporre timbri sui passaporti di cittadini di paesi terzi.

Ambito di applicazione

L’EES:

Conservazione e accessibilità dei dati

L’EES conserverà i dati sull’identità e sui documenti di viaggio (nome completo, data di nascita, ecc.), nonché i dati biometrici (impronte digitali e immagini del volto) e la data e il luogo di ingresso e di uscita.

Tali dati saranno:

Al fine di prevenire, rilevare o condurre indagini riguardo a reati di terrorismo o altri reati gravi, apposite autorità preposte all’applicazione della legge e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) possono richiedere di consultare i dati del sistema EES.

Architettura tecnica

Il sistema EES comprende:

eu-LISA, l’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è responsabile dello sviluppo e del funzionamento del sistema, compreso l’adeguamento del VIS per garantire l’interoperabilità tra i sistemi centrali dell’EES e del VIS.

Il regolamento di modifica (UE) 2024/1356 adatta il regolamento (UE) 2017/2226 all’introduzione del controllo dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne dell’Unione. Tra le altre cose, concede alle autorità di controllo l’accesso all’EES per verificare se le persone potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza interna.

Modifica del codice frontiere Schengen

Il regolamento (UE) 2017/2225 modifica il codice frontiere Schengen per quanto riguarda l’uso dell’EES presso le frontiere esterne dell’Unione come segue:

Atti di esecuzione

La Commissione europea ha adottato una serie di atti che rendono esecutivo il regolamento (UE) 2017/2226:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

Il regolamento (UE) 2017/2226 è entrato in vigore il e, con diverse eccezioni, si applicherà a partire dalla data decisa dalla Commissione all’inizio delle operazioni.

Il regolamento (UE) 2017/2225 si applicherà a partire dalla data in cui l’EES avvierà le operazioni, come stabilito dalla Commissione.

La data di avvio delle operazioni dell’EES non è ancora stata fissata.

CONTESTO

Il sistema EES è un’iniziativa prioritaria volta a modernizzare la gestione delle frontiere esterne dell’Unione e alla lotta contro il terrorismo e i reati gravi, accanto ad altre importanti questioni di sicurezza e gestione delle frontiere.

In una fase successiva, verrà reso disponibile uno strumento online, anche sul sito Internet dell’EES, che permetterà ai viaggiatori di verificare per quanto tempo possono rimanere nei paesi europei che utilizzano l’EES. È in fase di sviluppo anche un’applicazione per smartphone che consente ai viaggiatori di pre-registrare diversi dati prima dei controlli alle frontiere.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del , pag. 20).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/2226 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l’uso del sistema di ingressi/uscite (GU L 327 del , pag. 1).

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