Il regolamento (UE) 2017/2226 mira a migliorare l’efficacia e l’efficienza dei controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen creando un sistema centralizzato di ingresso/uscita (EES) per i cittadini non dell’Unione europea (Unione) che attraversano le frontiere esterne dell’Unione per un soggiorno breve fino a 90 giorni nell’arco di un periodo di 180 giorni. Tale periodo è calcolato come periodo unico per tutti i paesi che utilizzano l’EES.
L’EES consisterà in un sistema informatico automatizzato per la registrazione degli ingressi e delle uscite dei viaggiatori provenienti da paesi terzi presso le frontiere esterne. Si applicherà alle persone che hanno bisogno di un visto di soggiorno di breve durata e a quelle provenienti da paesi terzi esenti dall’obbligo del visto.
L’EES sostituirà in generale l’apposizione del timbro sul passaporto e fornirà dati affidabili sull’attraversamento delle frontiere e individuerà effettivamente i soggiornanti fuori termine. Il sistema contribuirà inoltre alla lotta contro il terrorismo e i reati gravi.
Il regolamento (UE) 2017/2226 modifica diverse normative dell’Unione:
il codice frontiere Schengen, che stabilisce le condizioni, i criteri e le norme dettagliate per l’attraversamento delle frontiere esterne dell’Unione.
Il regolamento (UE) 2017/2225, che modifica il codice frontiere Schengen per quanto riguarda l’uso dell’EES, è un atto legislativo separato.
PUNTI CHIAVE
Oggetto
Il regolamento (UE) 2017/2226 istituisce l’EES, un sistema elettronico comune che:
registra e conserva la data, l’ora e il luogo d’ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere dell’Unione;
calcola automaticamente la durata del soggiorno autorizzato di tali cittadini di paesi terzi e genera segnalazioni destinate agli Stati membri dell’Unione allo scadere del soggiorno autorizzato.
Il sistema sostituisce l’obbligo di apporre timbri sui passaporti di cittadini di paesi terzi.
Ambito di applicazione
L’EES:
si applica ai viaggiatori che attraversano le frontiere esterne dello spazio Schengen e sono soggetti all’obbligo di visto, compresi quelli esenti da tale obbligo e ammessi per un soggiorno di breve durata di un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
registrerà inoltre i dati dei cittadini di paesi terzi ai quali sia stato rifiutato l’ingresso per un soggiorno di breve durata;
sarà operativo presso le frontiere esterne degli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen e presso le frontiere degli Stati membri che, al momento in cui il sistema entrerà in funzione, non avranno ancora applicato integralmente l’acquis di Schengen , ma avranno completato con successo la procedura di valutazione Schengen e ottenuto l’accesso passivo al VIS e l’accesso completo al sistema di informazione Schengen.
Conservazione e accessibilità dei dati
L’EES conserverà i dati sull’identità e sui documenti di viaggio (nome completo, data di nascita, ecc.), nonché i dati biometrici (impronte digitali e immagini del volto) e la data e il luogo di ingresso e di uscita.
Tali dati saranno:
conservati per tre anni nel caso di viaggiatori che rispettano le norme di durata del soggiorno breve e per cinque anni per quelli che hanno superato lo scadere del periodo di soggiorno autorizzato;
accessibili alle autorità di frontiera, alle autorità incaricate del rilascio dei visti e alle autorità responsabili di monitorare se i cittadini di paesi terzi soddisfano le condizioni di ingresso o di soggiorno.
Al fine di prevenire, rilevare o condurre indagini riguardo a reati di terrorismo o altri reati gravi, apposite autorità preposte all’applicazione della legge e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) possono richiedere di consultare i dati del sistema EES.
Architettura tecnica
Il sistema EES comprende:
un sistema centrale, che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati biometrici e alfanumerici (un insieme di lettere e numeri);
un’interfaccia uniforme nazionale in ciascun paese partecipante;
un canale di comunicazione sicuro tra i sistemi centrali dell’EES e del VIS;
un’infrastruttura di comunicazione sicura e criptata tra il sistema centrale dell’EES e le interfacce uniformi nazionali (interfacce identiche per tutti gli Stati membri collegano le proprie infrastrutture di frontiera al sistema centrale dell’EES);
un archivio di dati al fine di ottenere relazioni e dati statistici personalizzabili;
un servizio web al fine di consentire ai cittadini di paesi terzi di verificare i giorni rimanenti al proprio soggiorno autorizzato.
eu-LISA, l’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è responsabile dello sviluppo e del funzionamento del sistema, compreso l’adeguamento del VIS per garantire l’interoperabilità tra i sistemi centrali dell’EES e del VIS.
Il regolamento di modifica (UE) 2024/1356 adatta il regolamento (UE) 2017/2226 all’introduzione del controllo dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne dell’Unione. Tra le altre cose, concede alle autorità di controllo l’accesso all’EES per verificare se le persone potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza interna.
Modifica del codice frontiere Schengen
Il regolamento (UE) 2017/2225 modifica il codice frontiere Schengen per quanto riguarda l’uso dell’EES presso le frontiere esterne dell’Unione come segue:
l’ingresso e l’uscita dei cittadini di paesi terzi vengono registrati direttamente nell’EES;
ove espressamente previsto dalla sua normativa nazionale, uno Stato membro può continuare ad apporre timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi qualora siano titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per un soggiorno di lunga durata emesso dallo stesso Stato membro;
i cittadini di paesi terzi devono fornire dati biometrici per creare il proprio fascicolo EES individuale o per effettuare verifiche di frontiera;
vengono verificate l’identità e la nazionalità di cittadini di paesi terzi, così come l’autenticità e la validità del rispettivo documento di viaggio per l’attraversamento delle frontiere;
gli Stati membri possono istituire programmi nazionali di facilitazione dell’ingresso su base volontaria per cittadini di paesi terzi sottoposti a controlli preventivi;
gli Stati membri possono decidere se e in quale misura utilizzare tecnologie quali i sistemi self-service per i cittadini di paesi terzi per il pre-inserimento o l’aggiornamento dei dati nell’EES, nei varchi automatici e nei sistemi di controllo di frontiera automatizzati, fintanto che sia garantito un appropriato livello di sicurezza, che il loro uso sia sottoposto a vigilanza e che le guardie di frontiera abbiano accesso ai risultati di tali verifiche di frontiera.
La Commissione europea ha adottato una serie di atti che rendono esecutivo il regolamento (UE) 2017/2226:
la decisione (UE) 2018/1547 che stabilisce le specifiche per il collegamento dei punti di accesso centrale al sistema EES e una soluzione tecnica per agevolare la raccolta da parte degli Stati membri dei dati necessari per l’elaborazione di statistiche sull’accesso ai dati dell’EES a fini di contrasto;
la decisione (UE) 2018/1548 che stabilisce misure per la creazione dell’elenco delle persone identificate come soggiornanti fuoritermine nel sistema EES e la procedura per mettere tale elenco a disposizione degli Stati membri;
la decisione (UE) 2019/326 che stabilisce le misure relative all’inserimento dei dati nel sistema EES;
la decisione (UE) 2019/327 che stabilisce le misure relative all’accesso ai dati nel sistema EES;
la decisione (UE) 2019/328 che stabilisce le misure relative alla conservazione delle registrazioni e al relativo accesso all’interno del sistema EES;
la decisione (UE) 2019/329 che stabilisce le specifiche per la qualità, la risoluzione e l’uso delle impronte digitali e dell’immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell’identificazione nel sistema EES;
la decisione (UE) 2022/1337 che stabilisce il modello per fornire informazioni ai cittadini di paesi terzi sul trattamento dei dati personali nel sistema EES;
il regolamento (UE) 2022/1409 relativo alle condizioni per il funzionamento del servizio web previsto dal regolamento (UE) 2017/2226, nonché alle misure per il suo sviluppo e la sua realizzazione tecnica del servizio web;
la decisione (UE) 2023/2601 che stabilisce le norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata degli elenchi delle autorità nazionali competenti che hanno accesso all’EES e al VIS.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?
Il regolamento (UE) 2017/2226 è entrato in vigore il e, con diverse eccezioni, si applicherà a partire dalla data decisa dalla Commissione all’inizio delle operazioni.
Il regolamento (UE) 2017/2225 si applicherà a partire dalla data in cui l’EES avvierà le operazioni, come stabilito dalla Commissione.
La data di avvio delle operazioni dell’EES non è ancora stata fissata.
CONTESTO
Il sistema EES è un’iniziativa prioritaria volta a modernizzare la gestione delle frontiere esterne dell’Unione e alla lotta contro il terrorismo e i reati gravi, accanto ad altre importanti questioni di sicurezza e gestione delle frontiere.
In una fase successiva, verrà reso disponibile uno strumento online, anche sul sito Internet dell’EES, che permetterà ai viaggiatori di verificare per quanto tempo possono rimanere nei paesi europei che utilizzano l’EES. È in fase di sviluppo anche un’applicazione per smartphone che consente ai viaggiatori di pre-registrare diversi dati prima dei controlli alle frontiere.
Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del , pag. 20).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/2226 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l’uso del sistema di ingressi/uscite (GU L 327 del , pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356 del ).
Regolamento (UE) 2023/2667 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (GU L, 2023/2667 del ).
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2601 della Commissione, del , che stabilisce le norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata degli elenchi delle autorità nazionali competenti che hanno accesso al sistema di ingressi/uscite e al sistema di informazione visti (GU L, 2023/2601 del ).
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1409 della Commissione, del , relativo alle norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e alle norme per la protezione dei dati e la sicurezza applicabili al servizio web, nonché alle misure per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del servizio web, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224 (GU L 216 del , pag. 3).
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1337 della Commissione, del , che stabilisce il modello per fornire informazioni ai cittadini di paesi terzi sul trattamento dei dati personali nel sistema di ingressi/uscite (GU L 201 dell’, pag. 48).
Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’Unione nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del , pag. 27).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/326 della Commissione, del , che stabilisce le misure relative all’inserimento dei dati nel sistema di ingressi/uscite (EES) (GU L 57 del , pag. 5).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/327 della Commissione, del , che stabilisce le misure relative all’accesso ai dati nel sistema di ingressi/uscite (EES) (GU L 57 del , pag. 10).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/328 della Commissione, del , che stabilisce le misure relative alla conservazione delle registrazioni e al relativo accesso all’interno del sistema di ingressi/uscite (EES) (GU L 57 del , pag. 14).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/329 della Commissione, del , che stabilisce le specifiche per la qualità, la risoluzione e l’uso delle impronte digitali e dell’immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell’identificazione nel sistema di ingressi/uscite (EES) (GU L 57 del , pag. 18).
Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del , pag. 99).
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1547 della Commissione, del , che stabilisce le specifiche per il collegamento dei punti di accesso centrale al sistema di ingressi/uscite (EES) e una soluzione tecnica per agevolare la raccolta da parte degli Stati membri dei dati necessari per l’elaborazione di statistiche sull’accesso ai dati dell’EES a fini di contrasto (GU L 259 del , pag. 35).
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1548 della Commissione, del , che stabilisce misure per la creazione dell’elenco delle persone identificate come soggiornanti fuori termine nel sistema di ingressi/uscite e la procedura per mettere tale elenco a disposizione degli Stati membri (GU L 259 del , pag. 39).
Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) (GU L 77 del , pag. 1).
Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del , pag. 60).
Acquis di Schengen — Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del , pag. 19).