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Document 32020R0527

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/527 della Commissione del 15 aprile 2020 che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India per quanto concerne Jindal Saw Limited a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-301/16

C/2020/2139

GU L 118 del 16.4.2020, p. 14–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/527/oj

16.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 118/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/527 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2020

che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India per quanto concerne Jindal Saw Limited a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-301/16

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

(1)

Il 17 marzo 2016 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 (2) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 (3) («il regolamento controverso»).

1.1.   La sentenza del Tribunale dell’Unione europea

(2)

Jindal Saw Limited («Jindal») e il suo importatore collegato, Jindal Saw Italia SpA (congiuntamente «le ricorrenti»), hanno impugnato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale. Il 10 aprile 2019 il Tribunale si è pronunciato emettendo la propria sentenza nella causa T-301/16 (4) in merito al regolamento controverso («la sentenza»).

(3)

Il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva commesso un errore in merito ai suoi calcoli concernenti la sottoquotazione per quanto riguardava le ricorrenti. Nel caso di specie, da un lato, per quanto riguarda l’industria dell’Unione, la Commissione ha tenuto conto dei prezzi a livello franco fabbrica (5) degli organismi di produzione quando questi ultimi vendevano direttamente ad acquirenti indipendenti, oppure dei prezzi a livello franco fabbrica degli organismi di vendita. Per quanto riguarda invece le vendite di Jindal sul mercato dell’Unione, la Commissione ha utilizzato, come prezzo iniziale per giungere a un prezzo comparabile del prodotto sbarcato nell’UE, il prezzo all’esportazione costruito nel contesto dell’accertamento del margine di dumping (quindi, escludendo i costi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e i profitti degli organismi di vendita collegati di Jindal nell’UE). Secondo il Tribunale, la commercializzazione di prodotti effettuata non già direttamente dal produttore, bensì tramite organismi di vendita collegati, implica l’esistenza di costi e di un margine di profitto propri di tali organismi, di modo che i prezzi praticati da questi ultimi nei confronti degli acquirenti indipendenti sono generalmente superiori ai prezzi praticati dai produttori nelle loro vendite dirette a siffatti acquirenti e non possono quindi essere assimilati a questi ultimi prezzi (6). Pertanto il Tribunale ha ritenuto che nel procedere, per il confronto dei prezzi effettuato nell’ambito del calcolo della sottoquotazione, all’assimilazione tra i prezzi praticati dagli organismi di vendita nei confronti degli acquirenti indipendenti e i prezzi praticati dai produttori nelle loro vendite dirette a siffatti acquirenti, unicamente per quanto riguarda il prodotto simile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha preso in considerazione per tale prodotto un prezzo maggiorato e, di conseguenza, sfavorevole alla Jindal Saw, che effettuava la maggior parte delle sue vendite nell’Unione tramite organismi di vendita (7). Per il Tribunale, si è trattato di un errore nel calcolo della sottoquotazione del prezzo del prodotto in esame, dato che tale calcolo non è stato effettuato confrontando prezzi allo stesso stadio commerciale. Di conseguenza il Tribunale ha constatato un errore in relazione al fatto che la Commissione ha dedotto le spese di vendita e i profitti degli organismi di vendita collegati di Jindal nell’Unione dalle vendite al primo acquirente indipendente, mentre le spese di vendita e i profitti degli organismi di vendita collegati dell’industria dell’Unione non sono stati dedotti dai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione al primo acquirente indipendente. Il Tribunale ha ritenuto che i due prezzi non siano stati raffrontati in maniera simmetrica allo stesso stadio commerciale.

(4)

Di conseguenza il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva violato l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base in vigore al momento dell’inchiesta iniziale (8) («il regolamento antidumping di base»). Dato che la sottoquotazione, così come calcolata nel regolamento controverso, era alla base della conclusione secondo cui il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione era causato dalle importazioni del prodotto in esame, il Tribunale ha ritenuto che potesse essere inficiata anche l’esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, che pure è condizione necessaria per l’istituzione di un dazio antidumping a norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento antidumping di base (9).

(5)

Il Tribunale ha inoltre constatato che non si poteva escludere che, se la sottoquotazione del prezzo fosse stata calcolata correttamente, il margine di pregiudizio dell’industria dell’Unione sarebbe stato stabilito a un livello inferiore a quello del margine di dumping. In tale ipotesi, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, l’importo del dazio antidumping dovrebbe essere ridotto a un’aliquota sufficiente per eliminare detto pregiudizio (10).

(6)

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha annullato il regolamento controverso nella parte in cui riguarda Jindal Saw Limited.

1.2.   Esecuzione della sentenza del Tribunale

(7)

Conformemente all’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), le istituzioni dell’Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza degli organi giurisdizionali dell’Unione europea comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’ambito di un procedimento amministrativo, come l’inchiesta antidumping nel caso di specie, l’esecuzione della sentenza del Tribunale consiste nella sostituzione dell’atto annullato con un nuovo atto, in cui l’illegittimità rilevata dal Tribunale è eliminata (11).

(8)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il procedimento diretto a sostituire un atto annullato può essere ripreso dal punto preciso in cui si è verificata l’illegittimità (12). Ciò implica, in particolare, che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude un procedimento amministrativo, tale annullamento non incide necessariamente sugli atti preparatori, come l’apertura della procedura antidumping. Ad esempio nel caso in cui un regolamento che istituisce misure antidumping definitive venga annullato, la procedura rimane aperta dato che è soltanto l’atto che chiude tale procedura ad essere scomparso dall’ordinamento giuridico dell’Unione (13), salvo nei casi in cui l’illegittimità si sia verificata nella fase di apertura. La ripresa del procedimento amministrativo con la reistituzione di dazi antidumping sulle importazioni effettuate durante il periodo di applicazione del regolamento annullato non può essere considerata contraria alla norma di non retroattività (14).

(9)

Nel caso di specie, il Tribunale ha annullato il regolamento controverso nella parte in cui riguarda Jindal Saw Limited con la motivazione che la Commissione ha commesso un errore nell’accertare l’esistenza di una sottoquotazione significativa. Tale errore potrebbe, potenzialmente, aver inficiato l’analisi del nesso di causalità, nonché il margine di pregiudizio.

(10)

Le risultanze del regolamento controverso che non sono state impugnate o che sono state impugnate ma la cui impugnazione è stata respinta dal Tribunale o non sono state esaminate da quest’ultimo, e che quindi non hanno portato all’annullamento del regolamento controverso, restano pienamente valide (15).

(11)

A seguito della sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019 nella causa T-301/16, la Commissione ha deciso, con la pubblicazione di un avviso («l’avviso di riapertura»), di riaprire parzialmente l’inchiesta antidumping concernente le importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) che ha condotto all’adozione del regolamento controverso e di riprenderla dal punto in cui si è verificata l’irregolarità. La riapertura è stata limitata all’esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda Jindal Saw Limited.

(12)

Successivamente, il 22 luglio 2019, la Commissione ha deciso di sottoporre a registrazione le importazioni di determinati tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India e prodotti da Jindal Saw Limited e ha chiesto alle autorità doganali nazionali di attendere la pubblicazione del pertinente regolamento di esecuzione della Commissione sulla nuova istituzione dei dazi prima di decidere in merito a qualsiasi richiesta di rimborso e sgravio dei dazi antidumping nella misura in cui le importazioni riguardano Jindal Saw Limited (16) («il regolamento relativo alla registrazione»).

(13)

La Commissione ha informato le parti interessate della riapertura dell’inchiesta e le ha invitate a presentare osservazioni.

2.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(14)

La Commissione ha ricevuto osservazioni dall’industria dell’Unione e da due produttori esportatori.

(15)

Jindal ha sostenuto che la Commissione non poteva dare indicazioni alle autorità doganali nazionali di non rimborsare e/o sgravare i dazi riscossi ai sensi del regolamento controverso e ha affermato che la situazione nel caso di specie è diversa da quella della sentenza Deichmann (17). Jindal ha inoltre sostenuto che i dazi non possono essere reistituiti retroattivamente. Secondo la società, il regolamento controverso è stato annullato nella sua interezza, il che significa che era stato rimosso dall’ordinamento giuridico dell’Unione con effetto retroattivo, mentre nella sentenza Deichmann non vi erano elementi «att[i] ad inficiare la validità del regolamento definitivo». Jindal ha affermato inoltre che l’illegittimità riscontrata in merito all’analisi della sottoquotazione dei prezzi ha «invalida[to] tutta l’analisi della Commissione relativa al nesso di causalità». Secondo il parere della società, ciò significa che i dazi nella loro integralità non avrebbero dovuto essere istituiti, né reistituiti, dato che l’intera analisi del pregiudizio e del nesso di causalità era viziata.

(16)

La Commissione ha ricordato che, secondo la giurisprudenza costante, quando la Corte dichiara invalido un regolamento che impone dazi, tali dazi devono essere considerati non legalmente dovuti, ai sensi dell’articolo 236 del codice doganale, e devono essere, in linea di principio, rimborsati dalle autorità doganali nazionali, alle condizioni previste a tal fine (18). Tuttavia la Corte ha altresì dichiarato che la portata precisa di una sentenza d’invalidità della Corte e, pertanto, degli obblighi che ne derivano deve essere determinata, in ciascun caso concreto, tenendo conto non soltanto del dispositivo di tale sentenza, ma anche della motivazione che ne costituisce il sostegno necessario (19). Dopo la divulgazione delle informazioni Jindal ha ribadito tali asserzioni senza fornire ulteriori argomentazioni.

(17)

Nel caso in esame, ai punti da 192 a 195 della sua sentenza, il Tribunale ha messo in discussione il metodo di calcolo della sottoquotazione per quanto riguardava Jindal e il suo impatto sul nesso di causalità, nonché le sue possibili ripercussioni sul margine di pregiudizio attribuito a Jindal. Tuttavia tali elementi non hanno messo in discussione la validità di tutte le altre risultanze esposte nel regolamento controverso e che possono sostenere la validità delle conclusioni definitive della Commissione sul pregiudizio, come ulteriormente precisato nel considerando 24. In ogni caso, anche qualora l’inchiesta riaperta portasse a concludere che i dazi antidumping non devono essere istituiti nuovamente, le autorità doganali avrebbero la possibilità di rimborsare l’intero importo dei dazi riscossi a partire dall’adozione del regolamento controverso.

(18)

Inoltre la Corte di giustizia ha affermato in maniera coerente che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base (20) non impedisce ad eventuali atti di istituire nuovamente dazi antidumping sulle importazioni effettuate durante il periodo di applicazione dei regolamenti dichiarati non validi (21). Di conseguenza, come spiegato al considerando 15 del regolamento relativo alla registrazione, la ripresa del procedimento amministrativo e l’eventuale reistituzione dei dazi non possono essere considerate contrarie alla norma di irretroattività (22). L’affermazione di Jindal secondo la quale i dazi non possono essere reistituiti è stata pertanto respinta.

(19)

Jindal ha sostenuto altresì che, al fine di dare esecuzione alla sentenza della Tribunale, la Commissione deve utilizzare i prezzi reali praticati da Jindal ai suoi primi acquirenti indipendenti. La società ha sottolineato che la Commissione non deve costruire i prezzi delle filiali di vendita dell’industria dell’Unione, sostenendo che ciò sarebbe contrario al punto 187 della sentenza nella quale il Tribunale ha stabilito: «che i prezzi utilizzati per il calcolo della sottoquotazione dovessero essere prezzi negoziati con gli acquirenti indipendenti, ossia prezzi che avevano potuto essere presi in considerazione da questi ultimi al fine di decidere se acquistare i prodotti dell’industria dell’Unione o i prodotti dei produttori esportatori di cui trattasi, e non i prezzi in uno stadio intermedio». A tale proposito, la Commissione ha ritenuto che nella causa Kazchrome (23), ossia nella fonte citata dal Tribunale nella causa Jindal, il Tribunale stesso non era giunto alla conclusione categorica ora tratta da Jindal (ossia ad affermare che, in tutti i casi, quando si effettuano calcoli della sottoquotazione, ciò che conta sono i prezzi reali praticati dagli organismi di vendita collegati del produttore esportatore nell’UE). In effetti, nella causa Kazchrome il Tribunale è stato cauto affermando che «la conclusione che risulta dall’esame di cui sopra riguarda solo la presente fattispecie» (24). La Commissione ritiene che i prezzi cif del prodotto sbarcato presso i porti di sdoganamento possano essere utilizzati nel contesto dell’esame degli effetti delle importazioni sovvenzionate sui prezzi, mediante calcoli specifici della sottoquotazione. È a tale livello che, di norma, le importazioni competono con i prezzi dell’industria dell’Unione, dato che è a tale livello che gli operatori commerciali decidono se procurarsi il prodotto dall’industria dell’Unione o da produttori esportatori. Ai fini dei calcoli della sottoquotazione, cercare di stimare quali siano tali prezzi cif del prodotto sbarcato, nel contesto in cui il produttore esportatore vende attraverso soggetti collegati nell’Unione, non si differenzia da una situazione nella quale la Commissione utilizza direttamente per il raffronto i prezzi cif del prodotto sbarcato dei produttori esportatori che vendono direttamente nell’Unione. Pertanto il riferimento a «prezzi negoziati» tanto nella sentenza relativa alla causa Kazchrome e successivamente in quella nella causa Jindal dovrebbe essere compreso nel suo giusto contesto.

(20)

Jindal ha inoltre sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto rettificare altre carenze ed altri errori di calcolo, emersi dopo l’adozione del regolamento controverso. Come spiegato dalla Commissione nell’avviso di riapertura, le risultanze esposte nel regolamento controverso che non sono state impugnate o che sono state impugnate ma la cui impugnazione è stata respinta dalla sentenza del Tribunale o non esaminate da quest’ultimo, e che quindi non hanno portato all’annullamento del regolamento controverso, restano pienamente valide (25). La Commissione non è pertanto tenuta a trattare asserzioni su questioni estranee a quelle che il Tribunale ha ritenuto illegittime.

(21)

L’altro produttore esportatore, Electrosteel Castings Ltd. («ECL»), ha sostenuto che la Commissione, qualora essa constati che le importazioni effettuate da Jindal non hanno causato un pregiudizio all’industria dell’Unione, dovrebbe valutare nuovamente se le misure nei confronti delle importazioni effettuate da ECL debbano essere mantenute. Tale produttore ha sostenuto altresì che la Commissione, nel caso in cui rettifichi i margini riguardanti Jindal, dovrebbe rettificare anche i suoi margini. All’atto della divulgazione delle informazioni ECL, con il sostegno del governo dell’India, ha ribadito tali asserzioni e sostenuto che il ricalcolo dei margini era una conseguenza necessaria della riapertura della procedura e che la Commissione avrebbe quindi dovuto procedere d’ufficio in tal senso.

(22)

In merito alla prima affermazione di ECL, la Commissione ha osservato che, come indicato nel considerando 24, nel caso in esame la Commissione non era tenuta a ricalcolare il margine di sottoquotazione di detta società. In ogni caso, anche in seguito al nuovo calcolo della sottoquotazione di Jindal, applicando il metodo descritto nella sezione 3.2, la Commissione ha constatato che esisteva comunque un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio causato all’industria dell’Unione, come indicato nella sezione 3.4. Di conseguenza tale affermazione è diventata irrilevante. La Commissione ha respinto anche la seconda affermazione di ECL, in quanto un eventuale ricalcolo dei margini attribuiti a ECL esula dall’ambito della presente procedura. Pur ammesso e non concesso quanto asserito da ECL, ovvero che il margine di sottoquotazione di tale società fosse della stessa portata del margine accertato per Jindal con l’applicazione del metodo descritto nella sezione 3.2, la Commissione ha osservato che sarebbe comunque presente una sottoquotazione, per quanto di minore entità, per tutte le importazioni dall’India. Tale livello di sottoquotazione, date le circostanze specifiche del mercato del prodotto in esame, sarebbe abbastanza significativo da portare alla risultanza che le importazioni dall’India costituivano una causa reale e sostanziale del pregiudizio riscontrato. La Commissione ha esaminato ulteriormente tale argomento nella sezione 3.4.

(23)

L’industria dell’Unione ha sostenuto che nella sua analisi del pregiudizio la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che le importazioni hanno l’effetto di deprimere i prezzi dell’industria dell’Unione. Dopo la divulgazione delle informazioni ECL ha invece sostenuto che tale analisi esula dall’ambito della procedura riaperta e non avrebbe dovuto aver luogo. La Commissione ha ritenuto l’analisi della depressione dei prezzi parte integrante dell’analisi della causalità, che il Tribunale aveva dichiarato possibilmente inficiata nel suo esame. La Commissione ha pertanto analizzato la depressione dei prezzi come illustrato nella sezione 3.3.

3.   RIESAME DELLA SOTTOQUOTAZIONE/DEPRESSIONE DEI PREZZI DETERMINATA DALLE IMPORTAZIONI IN ESAME E DEL MARGINE DI PREGIUDIZIO PER QUANTO RIGUARDA JINDAL SAW LIMITED

3.1.   L’impatto delle vendite di Jindal sull’accertamento del pregiudizio

(24)

La Commissione ha ricordato che nel periodo dell’inchiesta le importazioni provenienti da Jindal rappresentavano soltanto il 20 % delle importazioni totali dall’India. Tutte le altre importazioni non sono interessate dalla sentenza del Tribunale. In altre parole, anche eliminando le importazioni di Jindal dalla valutazione degli effetti sui prezzi, rimarrebbero inalterate le risultanze in merito all’esistenza di una sottoquotazione significativa (26) in relazione a una parte molto significativa delle importazioni in esame. A tale proposito, la Commissione ha ricordato che tanto la considerazione degli effetti sui prezzi quanto l’accertamento del fatto che le importazioni in esame hanno arrecato un pregiudizio all’industria interna dell’Unione si riferiscono alle importazioni dal paese o dai paesi interessati nel complesso (piuttosto che in riferimento a ciascun produttore esportatore) (27). Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che la revisione dei calcoli della sottoquotazione condotta da Jindal non abbia inficiato la conclusione secondo la quale, nel complesso, le importazioni indiane avevano determinato una significativa sottoquotazione. Pertanto l’errore riscontrato dal Tribunale non ha avuto ripercussioni significative sulle risultanze generali dell’inchiesta iniziale. In questo senso, tutte le risultanze concernenti il pregiudizio stabilite nell’inchiesta iniziale sono integrate e confermate nel presente documento.

3.2.   Accertamento della sottoquotazione in relazione a Jindal

(25)

Anche se, come indicato al considerando 24, la Commissione ha ritenuto che le ripercussioni dell’errore riscontrato dal Tribunale non inficino le risultanze della stessa in relazione alla sottoquotazione e al pregiudizio, la Commissione ha esaminato più in dettaglio se vi sarebbe comunque una sottoquotazione per quanto concerne Jindal, anche tenendo conto delle condizioni di mercato specifiche nel caso di specie.

(26)

Il Tribunale ha affermato che l’obbligo di procedere a un esame obiettivo dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping, sancito dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, impone di procedere a un equo confronto tra il prezzo del prodotto in esame e il prezzo del prodotto simile dell’industria dell’Unione in vendite effettuate nel territorio di quest’ultima. Al fine di garantire il carattere equo di tale confronto, i prezzi devono essere confrontati allo stesso stadio commerciale (cfr. punto 176 della sentenza nella causa T-301/16).

(27)

Nel caso in esame, vi sono numerose importanti caratteristiche specifiche del mercato in relazione al prodotto in esame, che sono descritte in appresso.

3.2.1.   Il prodotto e le società interessate

(28)

Il prodotto in esame è costituito da tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) («tubi di ghisa duttile»), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), originari dell’India, attualmente classificato ai codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 (codici TARIC 7303001010 e 7303009010).

(29)

La Commissione ha ricordato che due dei tre gruppi di società che fabbricano il prodotto in esame hanno collaborato in veste di industria dell’Unione e rappresentano circa il 96 % della produzione totale. Il gruppo SG PAM Group («SG PAM») vendeva ad acquirenti indipendenti nell’Unione tramite le sue tre società di produzione situate in Francia, Germania e Spagna, nonché tramite numerose filiali di vendita situate in diversi Stati membri (28). Il secondo gruppo di produttori dell’Unione, Duktus Rohrsysteme GmbH, effettuava vendite a partire dalla sua società di produzione tedesca e tramite una filiale di vendita (29). Jindal invece vendeva il prodotto in esame nell’Unione tramite tre filiali di vendita situate in Italia, in Spagna e nel Regno Unito (30).

3.2.2.   Specificità del mercato dei tubi di ghisa duttile nell’Unione

a)    Canali di vendita/tipi di acquirenti

(30)

I tubi di ghisa duttile sono utilizzati principalmente per il trasporto di acqua e lo smaltimento di acque reflue. Di conseguenza, le società che si occupano di approvvigionamento idrico e trattamento delle acque rappresentano, in definitiva, la maggior parte della domanda per il prodotto in esame. Tali società utilizzano tubi di ghisa duttile nel contesto di grandi progetti infrastrutturali e i loro acquisti sono soggetti, direttamente o indirettamente, ad appalti pubblici attraverso gare di appalto pubbliche. Come indicato nella denuncia (31), i tubi di ghisa duttile sono venduti direttamente ad appaltatori o società di fornitura di servizi idrici (ovvero vendite ad utenti) o, indirettamente, tramite strutture commerciali (ovvero vendite a distributori). Anche se gran parte dei tubi di ghisa duttile viene venduta innanzitutto alle società edili, tali società partecipano alle gare di appalto concernenti le società che si occupano di approvvigionamento idrico e trattamento delle acque, di conseguenza, la pressione sui prezzi determinata da tali gare è, in definitiva, quasi sempre presente. Pertanto la maggior parte delle vendite di tubi di ghisa duttile sul mercato dell’Unione è direttamente o indirettamente collegata a gare di appalto in vari Stati membri.

(31)

SG PAM vendeva circa il 75 % della propria produzione ad utenti e il restante 25 % a distributori non collegati. Duktus aveva una struttura di vendita diversa poiché vendeva principalmente a distributori indipendenti (quasi il 90 % delle vendite). Tuttavia, dato che le vendite di Duktus rappresentavano soltanto una piccola parte delle vendite dell’industria dell’Unione, la Commissione ha confermato che non meno del 65 % delle vendite dell’industria dell’Unione riguardava direttamente utenti.

(32)

Jindal presentava una struttura di vendita agli acquirenti analoga a quella dell’industria dell’Unione, dato che vendeva oltre il 70 % ad utenti e circa il 30 % a distributori indipendenti.

(33)

Pertanto la Commissione ha concluso che Jindal e l’industria dell’Unione vendevano il prodotto in esame a tipi analoghi di acquirenti in proporzioni analoghe.

b)    Confronto tra vendite dirette realizzate dai produttori e vendite tramite filiali di vendita

(34)

SG PAM presentava una struttura di vendita territoriale i cui organismi di vendita erano concentrati sui mercati locali nei quali erano presenti. Ciò valeva tanto per i produttori di SG PAM quanto per le sue filiali di vendita. Ad esempio, SG PAM Francia era l’unica società del gruppo SG PAM a vendere direttamente ad utenti finali in Francia. Anche se un certo tipo di prodotto era fabbricato da SG PAM Germania o Spagna, tale tipo di prodotto era inizialmente rivenduto internamente a SG PAM Francia e soltanto successivamente veniva venduto all’utente finale da quest’ultima. Analogamente, SG PAM Belgio era l’unico organismo di vendita in Belgio [e in Lussemburgo]; SG PAM UK operava nel Regno Unito [e in Irlanda]; SG PAM Italia operava soltanto in Italia e così via. In altre parole, le tre società produttrici non vendevano direttamente ad utenti nei mercati nei quali erano presenti altre società produttrici o una filiale di vendita. Questa struttura riflette il fatto che il mercato è trainato da gare di appalto organizzate da comuni/società di servizi pubblici negli Stati membri e, di conseguenza, è necessaria un’adeguata rappresentanza commerciale in ciascun mercato

(35)

Duktus disponeva altresì di una struttura di vendita localizzata dato che vendeva oltre il 50 % della propria produzione nel proprio mercato interno, ossia in Germania. Tale società disponeva di un’unica filiale di vendita, Duktus Repubblica ceca («Duktus CZ»), che vendeva esclusivamente in Cechia e in Slovacchia. Le vendite di Duktus CZ erano relativamente ridotte attestandosi al 10 % circa di tutte le vendite di Duktus. Jindal registrava soltanto vendite minime (meno dell’1 %) in questi due mercati.

(36)

La Commissione ha effettuato un’analisi dettagliata dei prezzi per SG PAM con l’obiettivo di stabilire gli andamenti dei prezzi delle vendite dirette dallo stabilimento produttivo e delle vendite indirette attraverso le sue filiali di vendita. SG PAM è di gran lunga il maggiore produttore dell’Unione e rappresenta l’80 % delle vendite nell’Unione dei produttori dell’Unione che hanno collaborato e il 90 % della produzione (32). La Commissione ha confrontato i prezzi di vendita dei 10 tipi di prodotti maggiormente venduti (33) per le tre società di produzione di SG PAM e le sue due maggiori filiali di vendita che vendevano volumi analoghi. Dal confronto sono emerse varianze notevoli dei prezzi di un singolo tipo di prodotto. In particolare, le filiali di vendita presentavano spesso prezzi inferiori rispetto a quelli relativi alle vendite dei produttori, ma era vero anche il contrario. Ciò potrebbe essere spiegato considerando che, come spiegato in precedenza, il mercato del prodotto in esame sembra essere influenzato dal ricorso a gare di appalto. A seconda del mercato geografico, il prezzo del tipo di prodotto in esame poteva variare. Per quanto riguarda i mercati geografici, la Commissione ha osservato che in linea di principio veniva utilizzato un solo canale di vendita sul rispettivo mercato geografico, come descritto al considerando 34. Di conseguenza non era possibile effettuare alcun raffronto degli andamenti dei prezzi, sullo stesso mercato geografico per volumi rappresentativi, tra le vendite delle società di produzione e quelle realizzate attraverso organismi di vendita nazionali.

(37)

Di conseguenza la Commissione ha concluso che la vendita diretta da parte del produttore o la vendita tramite gli organismi di vendita del produttore non hanno inciso in maniera evidente sul livello dei prezzi di tali vendite all’acquirente. In particolare, non è stato riscontrato che le vendite effettuate tramite un organismo collegato abbiano determinato prezzi più elevati rispetto a quelli delle vendite effettuate direttamente dal produttore, in ragione della pressione sui prezzi determinata dalle gare d’appalto e del fatto che il livello diverso dei prezzi dipendeva dalla posizione geografica. Anche se l’industria dell’Unione ha registrato vendite finali realizzate dalle sue società produttrici sui suoi mercati nazionali, tali vendite erano destinate allo stesso tipo di acquirenti delle vendite realizzate dalle sue filiali di vendita negli altri Stati membri. Di conseguenza sulla base di questa analisi dettagliata dei prezzi praticati dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, la Commissione ha ritenuto opportuno trattare le vendite dirette e le vendite indirette tramite filiali di vendita come effettuate allo stesso stadio commerciale.

3.2.3.   Conclusione generale e margine di sottoquotazione di Jindal

(38)

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ha riscontrato che il settore dei tubi di ghisa duttile presenta diverse specificità, circostanza questa che le ha consentito di considerare le vendite dell’industria dell’Unione e quelle di Jindal come effettuate allo stesso stadio commerciale:

tanto l’industria dell’Unione quanto Jindal presentavano una quota analoga di vendite dirette ad utenti e vendite indirette tramite strutture commerciali/distributori (rispettivamente pari a circa il 70 % e il 30 %);

come regola generale, le vendite dirette ad acquirenti indipendenti dei produttori dell’Unione non hanno seguito un andamento dei prezzi diverso da quello delle vendite effettuate tramite le loro filiali di vendita;

il mercato è trainato dalle gare di appalto e di conseguenza vi è quasi sempre una significativa pressione sui prezzi. I costi aggiuntivi comportati dall’esistenza di organismi di vendita collegati tanto per i produttori esportatori quanto per l’industria dell’Unione potrebbero non essere stati sempre trasferiti agli acquirenti indipendenti finali, come dimostrato dal fatto che non è stata registrata alcuna differenza evidente negli andamenti dei prezzi per le vendite dirette e indirette.

(39)

Viste le risultanze del Tribunale nella causa T-301/16 e in particolare le dichiarazioni di cui al punto 184 della sentenza illustrate al considerando 3, la Commissione non ha reperito elementi di prova attestanti il fatto che i costi aggiuntivi e i margini di profitto degli organismi di vendita dei produttori dell’Unione abbiano in generale determinato prezzi più elevati per gli acquirenti indipendenti per le ragioni spiegate nei considerando 36 e 37. In taluni casi le particolarità del mercato mostrano che non sempre i costi generati da organismi di vendita intermedi e i profitti possono riflettersi automaticamente sul prezzo, come nel caso di specie, come implicitamente riconosciuto altresì dal Tribunale tramite l’aggiunta della parola «generalmente».

(40)

Tuttavia, al fine di ottemperare alla sentenza e in particolare a quanto affermato dal Tribunale al punto 184 della sentenza, la Commissione ha esaminato la possibile esistenza di una sottoquotazione anche mediante il confronto dei prezzi praticati al primo acquirente indipendente a livello di organismi di vendita, indipendentemente dal fatto che si tratti di vendite dirette delle società di produzione o di vendite della filiale di vendita. Tale attività è stata svolta fatte salve le risultanze di cui sopra.

(41)

La Commissione ha quindi utilizzato i prezzi di vendita finali praticati nei confronti del primo acquirente indipendente nell’Unione da entrambe le parti (industria dell’Unione e Jindal) adeguati per tenere conto di determinate voci da detrarre. Se del caso, la Commissione ha adeguato tale prezzo finale praticato nei confronti del primo acquirente indipendente per tener conto delle spese di trasporto, di assicurazione, di movimentazione, di carico, di imballaggio, di credito, nonché delle spese di garanzia e delle commissioni tra la società che effettua le vendite e l’acquirente indipendente. Ciò ha determinato un margine di sottoquotazione del 3,1 %.

(42)

Di conseguenza, il riesame della situazione specifica relativa a Jindal ha dimostrato che i prezzi di vendita di quest’ultima erano inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, sebbene a un livello inferiore rispetto a quello stabilito nell’inchiesta iniziale. Come spiegato di seguito, tale sottoquotazione può essere considerata significativa in una situazione di mercato nella quale la sensibilità ai prezzi è importante.

3.3.   Depressione dei prezzi

(43)

In ogni caso, anche se il margine riveduto di sottoquotazione di Jindal dovesse essere considerato marginale o inadeguato, la Commissione ha ritenuto che le importazioni in esame eserciterebbero comunque effetti negativi sui prezzi per quanto concerne le vendite dell’Unione.

(44)

Le importazioni oggetto di dumping possono avere un impatto significativo sul mercato soprattutto quando i prodotti sono omogenei e quando la sensibilità ai prezzi è importante. I tubi di ghisa duttile sono un tipo di prodotto con elevata sensibilità ai prezzi e per tale tipo di prodotto anche una differenza di prezzo ridotta può incidere in maniera notevole sul mercato.

(45)

I tubi in ghisa duttile sono un prodotto definito da norme tecniche. Di conseguenza, per il medesimo tipo di prodotto, la differenza in termini di qualità è relativamente esigua, il che rende i prezzi un fattore estremamente importante nelle decisioni di acquisto. Inoltre il canale principale di vendita sono le gare di appalto dirette e indirette, nelle quali la logica dell’aggiudicazione all’offerta più bassa è estremamente marcata. Tale logica si applica alle partecipazioni dirette a gare di appalto da parte dei produttori e delle loro filiali di vendita, ma anche alla partecipazione indiretta ossia ai casi in cui tali soggetti forniscono prodotti ad altre società che partecipano a gare di appalto. Tali società sono, in genere, società edili che partecipano a gare di appalto organizzate dalle amministrazioni aggiudicatrici (consigli comunali, società di approvvigionamento idrico ecc.). Tali gare d’appalto comprendono tanto la fornitura quanto l’installazione dei tubi. Dato che di norma le gare di appalto sono aperte a tutti gli offerenti, tutte le società erano soggette alla pressione che le spingeva a ridurre i loro prezzi per allinearsi con l’offerente che offriva il prezzo più basso al fine di aggiudicarsi un contratto.

(46)

In tali circostanze specifiche, i prezzi del prodotto in esame sono stati depressi dalle rapidamente crescenti importazioni oggetto di dumping provenienti dall’India, come indicato nel considerando 51, e la sola sottoquotazione dei prezzi non rifletteva pienamente l’impatto negativo delle importazioni oggetto di dumping sul prezzo dell’industria dell’Unione. Come spiegato nel regolamento controverso (34), mentre le vendite e la quota di mercato indiane sono aumentate in modo sostanziale durante il periodo dell’inchiesta, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ha subito un calo molto maggiore di quello del consumo e l’industria dell’Unione ha visto le sue vendite ridursi dell’11 % e la sua quota di mercato del 4 %. La continua pressione esercitata dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping (35) non ha consentito all’industria dell’Unione di adeguare i propri prezzi di vendita.

(47)

Di conseguenza la Commissione ha concluso che, anche se l’esistenza della sottoquotazione dovesse essere contestata, vi sarebbe una depressione dei prezzi esercitata dalle importazioni in esame nel caso di specie.

3.4.   Nesso di causalità

(48)

La Commissione ha inoltre esaminato se esista comunque un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio in considerazione del margine riveduto di sottoquotazione per Jindal e/o delle risultanze alternative in merito alla depressione dei prezzi. A tale proposito, la Commissione ha ricordato che le importazioni di Jindal rappresentavano circa il 20 % delle importazioni oggetto di dumping. La Commissione ha anche appurato che il minore margine di sottoquotazione, ottenuto dalla ripetizione del calcolo, delle vendite di Jindal non modificava il fatto che anche tutte le altre importazioni dall’India avvenivano a condizioni di sottoquotazione rispetto ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, come indicato al considerando 22, e su tali importazioni non incidevano le conclusioni del Tribunale. Il margine di sottoquotazione di Jindal così come riveduto, unitamente al notevole margine di sottoquotazione riscontrato per la maggior parte delle importazioni indiane nel corso dell’inchiesta originaria, conferma la risultanza originaria cui era giunta la Commissione in merito all’esistenza di un pregiudizio notevole e del nesso di causalità nel caso di specie.

(49)

La Commissione ha quindi effettuato un’analisi globale del nesso di causalità tra il pregiudizio riscontrato e tutte le importazioni oggetto di dumping provenienti dall’India, tenendo anche conto delle risultanze alternative in merito alla depressione dei prezzi.

(50)

La Commissione ha riscontrato che la redditività delle vendite effettuate dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti era molto bassa. La pressione concorrenziale delle importazioni oggetto di dumping ha impedito all’industria dell’Unione di aumentare in misura sufficiente i propri prezzi per migliorare la propria situazione finanziaria. La bassa redditività dimostra che le importazioni oggetto di dumping hanno depresso i prezzi dell’industria dell’Unione e impedito a quest’ultima di aumentarli al fine di raggiungere livelli di redditività sostenibili.

(51)

Inoltre, come indicato nel regolamento controverso (considerando 79 e 80), il volume delle importazioni oggetto di dumping è aumentato in modo significativo malgrado la contrazione del mercato. Le importazioni oggetto di dumping sono aumentate di oltre il 10 % durante il periodo in esame. A tale proposito, l’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento antidumping di base afferma che anche il solo volume delle importazioni oggetto di dumping può essere responsabile del pregiudizio notevole arrecato all’industria dell’Unione.

(52)

La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che, sebbene il margine di sottoquotazione di Jindal, una volta ricalcolato, sia minore, le importazioni complessive avvenivano a condizioni di sottoquotazione rispetto alle vendite dell’industria dell’Unione. Sussiste quindi un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping complessive provenienti dall’India e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Inoltre anche qualora le risultanze di sottoquotazione rispetto alle importazioni in esame potessero essere messe in discussione, la Commissione ha concluso che le importazioni indiane hanno causato una significativa depressione dei prezzi, di conseguenza, restano confermate le risultanze originarie in materia di pregiudizio/nesso di causalità.

3.5.   Margine di pregiudizio

(53)

Al punto 194 della propria sentenza nella causa T-301/16 il Tribunale ha riscontrato che se la Commissione avesse calcolato correttamente la sottoquotazione del prezzo, non si poteva escludere che il margine di pregiudizio all’industria dell’Unione avrebbe potuto essere stabilito a un livello inferiore a quello del margine di dumping.

(54)

Innanzitutto la Commissione osserva che le norme sull’accertamento del margine di pregiudizio applicabili al momento della conclusione dell’inchiesta che ha portato alle misure sono state modificate dal regolamento (UE) 2016/1036. Le nuove norme richiedono di calcolare un margine di pregiudizio soltanto in circostanze eccezionali.

(55)

In secondo luogo, la Commissione ha ricordato che l’analisi della sottoquotazione e l’accertamento del margine di pregiudizio perseguono obiettivi diversi. L’analisi della sottoquotazione mira ad accertare se le importazioni in esame incidono sui prezzi dell’industria dell’Unione. Le risultanze sulla sottoquotazione sono uno degli elementi che la Commissione considera nell’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità. Al contrario, la finalità dell’accertamento di un margine di pregiudizio è quella di esaminare se un dazio inferiore al margine di dumping accertato sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio. A differenza dell’accertamento del pregiudizio e degli obblighi dettagliati di cui all’articolo 3 del regolamento antidumping di base, il legislatore non ha fissato una serie completa di norme su come la Commissione dovrebbe stimare tale livello di dazio. All’epoca, l’articolo 9 del regolamento antidumping in vigore prevedeva semplicemente che «[l]’importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato ma dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione». Nel caso in questione la Commissione stava calcolando un prezzo sufficiente a coprire il costo di produzione dell’industria dell’Unione, addizionato di un ragionevole importo di profitto (il cosiddetto «prezzo non pregiudizievole»). Tale prezzo è stato confrontato con quello all’importazione. Tale differenza di prezzo è stata espressa in percentuale rispetto al prezzo cif del prodotto importato in modo da poter confrontare tale percentuale o margine con l’importo del dumping riscontrato (espresso anch’esso in prezzi cif). In effetti, tanto in base al margine di pregiudizio quanto in base al margine di dumping, il dazio sarà sempre applicato al prezzo cif dei prodotti importati quando tali prodotti vengono sdoganati attraverso le dogane nell’Unione.

(56)

Inoltre la metodologia e i dati utilizzati nel contesto della sottoquotazione sono diversi da quelli impiegati nei calcoli della sottovalutazione. Il margine di sottoquotazione viene calcolato per tipo di prodotto («NCP») come la differenza tra i prezzi effettivi all’importazione del produttore esportatore e i prezzi effettivi dei produttori dell’Unione, espressa in percentuale rispetto al prezzo dell’industria dell’Unione. Il margine di sottoquotazione ponderato complessivo viene quindi calcolato come la differenza tra i prezzi effettivi all’importazione del produttore esportatore e i prezzi effettivi dei produttori dell’Unione, espressa in percentuale rispetto al «fatturato teorico» del produttore esportatore, ossia l’importo che il produttore esportatore avrebbe ricavato qualora avesse venduto i quantitativi importati allo stesso prezzo dei produttori dell’Unione. Al contrario, il margine di pregiudizio viene calcolato (anche per NCP) come la differenza tra il prezzo non pregiudizievole dell’industria dell’Unione e il prezzo effettivo all’importazione, espressa in percentuale rispetto al valore cif effettivo del produttore esportatore (ossia confrontando il fatturato effettivo con quello teorico).

(57)

Di conseguenza, un errore nell’accertamento dell’esistenza e dell’entità della sottoquotazione per un determinato produttore esportatore non incide necessariamente in maniera automatica sull’accertamento del margine di pregiudizio per tale produttore esportatore.

(58)

In ogni caso, alla luce del punto 194 della sentenza del Tribunale, la Commissione ha riesaminato il margine di pregiudizio di Jindal.

(59)

In circostanze normali, il prezzo non pregiudizievole dell’industria dell’Unione si basa sul costo di produzione per tipo di prodotto, comprese le spese generali, amministrative e di vendita, più un utile ragionevole e stabilito a livello franco fabbrica. Tuttavia, in questo caso specifico, la Commissione non disponeva di informazioni sufficientemente dettagliate e verificate sui costi di produzione per NCP, necessarie per calcolare il margine di pregiudizio come sopra descritto. La Commissione disponeva, però, di informazioni anche sui costi di vendita e sui profitti degli organismi di vendita dei produttori dell’Unione. Date le circostanze particolari del caso di specie, in particolare le numerose varianze nei tipi di prodotti e nelle norme tecniche specifiche/nelle specifiche derivanti dai capitolati delle gare di appalto, il prezzo non pregiudizievole si basava in via eccezionale sul prezzo di vendita finale per tipo di prodotto, adeguato per tenere conto di determinate voci da detrarre come descritto al considerando 41, dal quale è stato sottratto l’utile effettivo e al quale è stato quindi aggiunto un utile ragionevole. Date queste circostanze speciali, al fine di ottemperare alla sentenza, è stato eccezionalmente considerato adeguato confrontare tale prezzo con il prezzo finale di vendita di Jindal in modo simmetrico, ossia a livello dei suoi importatori collegati, anche qui con adeguamenti soltanto per tenere conto di determinate voci da detrarre come descritto al considerando 41, ma includendo le SGAV ed eventuali profitti.

(60)

Il margine di pregiudizio ricalcolato è stato quindi fissato al 9,0 %.

(61)

Dopo la divulgazione delle informazioni, la società SG PAM ha contestato l’accertamento del margine di pregiudizio a tale livello. In primo luogo, essa ha sostenuto che la Commissione ha ecceduto nell’adeguarsi alle conclusioni del Tribunale ripetendo il calcolo del margine di pregiudizio: a giudizio della società il Tribunale non aveva riscontrato alcun errore nel calcolo del margine di pregiudizio. In secondo luogo, SG PAM ha affermato che il margine di pregiudizio proposto non avrebbe eliminato il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione, dato che l’aliquota del dazio reistituito sarebbe stata comparabile a quella per ECL. Sulla base delle proprie informazioni di mercato, SG PAM ha sostenuto che tale livello del dazio non ha influito né sui volumi né sui prezzi di ECL e che di conseguenza SG PAM non ha potuto conseguire un livello di prezzi non pregiudizievole né migliorare la propria redditività. La Commissione è stata quindi esortata a non applicare la regola del dazio inferiore, oppure a impiegare un metodo di calcolo diverso per accertare il margine di pregiudizio.

(62)

Per quanto riguarda la prima asserzione, la Commissione ha ricordato, come menzionato al considerando 5, che il Tribunale ha esplicitamente indicato alla Commissione di verificare se il ricalcolo del margine di sottoquotazione potesse riflettersi anche sul livello definitivo del dazio, data la possibilità che cambiasse il margine di pregiudizio.

(63)

Sulla seconda questione, la Commissione richiama il quadro giuridico. A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping allora vigente, l’«importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato ma dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione». A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento antisovvenzioni vigente all’epoca dell’inchiesta, l’«importo del dazio compensativo non deve superare l’importo delle sovvenzioni compensabili accertato e dovrebbe essere inferiore a tale importo, qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria».

(64)

La presente inchiesta antidumping riaperta è stata svolta parallelamente ad un’inchiesta antisovvenzioni nella quale l’importo della sovvenzione, ricalcolato, è stato fissato al 6 %. Dato che il margine di dumping di Jindal, indicato come il 19 %, non è stato toccato dalla sentenza del Tribunale, i margini di sovvenzione e di dumping aggregati sono superiori al margine di pregiudizio ricalcolato.

(65)

In considerazione del quadro giuridico prima ricordato, i dazi aggregati antisovvenzioni e antidumping non possono, in conformità alla regola del dazio inferiore, essere superiori al margine di pregiudizio. Di conseguenza la Commissione istituirà il dazio antidumping definitivo soltanto come integrazione del dazio compensativo definitivo, fino a concorrenza del livello di eliminazione del pregiudizio pertinente.

(66)

Nell’inchiesta originaria la Commissione aveva stabilito un prezzo non pregiudizievole per l’industria dell’Unione, come descritto al considerando 59. Tale prezzo è stato confrontato con il prezzo all’importazione e la differenza è stata espressa come percentuale (il «margine di pregiudizio»). L’industria dell’Unione non aveva all’epoca espresso obiezioni sulla correttezza giuridica di tale metodo ai fini dell’eliminazione del pregiudizio a quel tempo accertato. La legalità di tale metodo non può essere attaccata da considerazioni in merito all’efficacia delle misure alla luce di eventi asseritamente verificatisi in seguito. Non vi è motivo di discostarsi da tale metodo ora che si procede a definire l’aliquota del dazio senza ripetere gli errori che il Tribunale ha riscontrato in merito alla sottoquotazione e che hanno avuto ripercussioni anche sul margine di pregiudizio.

(67)

Alla luce di tali considerazioni la Commissione ha respinto le asserzioni riportate.

4.   MISURE DEFINITIVE

(68)

Sulla base delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio e al nesso di causalità nella presente inchiesta antidumping riaperta, è opportuno istituire nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India e prodotti da Jindal Saw Limited.

(69)

L’inchiesta è stata condotta parallelamente all’inchiesta antisovvenzioni riaperta relativa alla medesima società e al medesimo prodotto, nel contesto della quale la Commissione ha stabilito un importo di sovvenzione inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio. La Commissione ha pertanto istituito dazi compensativi a livello dell’importo definitivo della sovvenzione constatata. Dato che i margini di sovvenzione e di dumping aggregati sono superiori al margine di pregiudizio ora accertato, le aliquote aggregate dei dazi compensativi e antidumping non possono, in conformità alla regola del dazio inferiore, essere superiori al margine di pregiudizio. Di conseguenza la Commissione istituirà il dazio antidumping definitivo soltanto a titolo di integrazione del dazio compensativo definitivo, fino al livello di eliminazione del pregiudizio pertinente.

(70)

Su questa base, l’aliquota di tali dazi da istituire nuovamente è fissata come segue:

Nome della società

Importo della sovvenzione

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Aliquota del dazio compensativo

Aliquota del dazio antidumping

Dazi totali

Jindal Saw Limited

6,0 %

19,0 %

9,0 %

6,0 %

3,0 %

9,0 %

(71)

Il livello riveduto dei dazi antidumping si applica senza alcuna interruzione temporale dall’entrata in vigore del regolamento controverso (ossia dal 19 marzo 2016 in poi). Le autorità doganali sono incaricate di riscuotere l’importo adeguato sulle importazioni relative a Jindal Saw Limited e di rimborsare l’eventuale eccedenza riscossa finora conformemente alla normativa doganale applicabile.

(72)

In considerazione dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (36), qualora occorra rimborsare un importo a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, gli interessi da corrispondere corrispondono al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(73)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 (codici TARIC 7303001010 e 7303009010), originari dell’India e fabbricati da Jindal Saw Limited, a decorrere dal 19 marzo 2016.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato da Jindal Saw Limited è pari al 3 % (codice TARIC aggiuntivo C054).

Articolo 2

Qualsiasi dazio antidumping definitivo versato da Jindal Saw Limited a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione in eccesso rispetto al dazio antidumping definitivo istituito a norma dell’articolo 1 è rimborsato o sgravato.

Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile. Qualsiasi rimborso avvenuto a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-301/16 Jindal Saw è recuperato dalle autorità che hanno effettuato tale rimborso fino a concorrenza dell’importo di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1 è riscosso anche sulle importazioni registrate conformemente all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1250, che sottopone a registrazione determinate importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India a seguito della riapertura dell’inchiesta ai fini dell’esecuzione delle sentenze del 10 aprile 2019 relative alle cause T-300/16 e T-301/16, per quanto riguarda i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/387 e (UE) 2016/388 che istituiscono un dazio compensativo definitivo e un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India.

Articolo 4

Le autorità doganali sono invitate a interrompere la registrazione delle importazioni, istituita a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1250, che è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 53).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 della Commissione, dell’11 agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 4).

(4)  Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 10 aprile 2019, Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA/Commissione europea, T-301/16, ECLI:EU:T:2019:234.

(5)  Con «livello franco fabbrica» si intende che i costi di trasporto sono stati detratti ove giustificato.

(6)  Sentenza del Tribunale nella causa T-301/16, punto 184.

(7)  Ibidem, punto 185.

(8)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) [sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036].

(9)  Sentenza del Tribunale nella causa T-301/16, punto 193.

(10)  Ibidem, punto 194.

(11)  Sentenza della Corte del 26 aprile 1988, Asteris AE e a. e Repubblica ellenica/Commissione, cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, ECLI:EU:C:1988:199, punti 27 e 28.

(12)  Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 novembre 1998, Spagna/Commissione, C-415/96, ECLI:EU:C:1998:533, punto 31; sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 ottobre 2000, Industrie des Poudres Spheriques/Consiglio, C-458/98 P, ECLI:EU:C:2000:531, punti da 80 a 85; sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) del 9 luglio 2008, Alitalia/Commissione, T-301/01, ECLI:EU:T:2008:262, punti 99 e 142; sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 maggio 2011, Région Nord-Pas de Calais/Commissione, cause riunite T-267/08 e T-279/08, ECLI:EU:T:2011:209, punto 83.

(13)  Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 novembre 1998, Spagna/Commissione, C-415/96, ECLI:EU:C:1998:533, punto 31; sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 ottobre 2000, Industrie des Poudres Spheriques/Consiglio, C-458/98 P, ECLI:EU:C:2000:531, punti da 80 a 85.

(14)  Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2018, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punto 79; e sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 giugno 2019, C & J Clark International Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, punto 58.

(15)  Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, punti da 333 a 342.

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1250 della Commissione, del 22 luglio 2019, che sottopone a registrazione determinate importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India a seguito della riapertura dell’inchiesta ai fini dell’esecuzione delle sentenze del 10 aprile 2019, relative alle cause T-300/16 e T-301/16, per quanto riguarda i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/387 e (UE) 2016/388 che istituiscono un dazio compensativo definitivo e un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India (GU L 195 del 23.7.2019, pag. 13).

(17)  Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2018, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187.

(18)  A tal fine cfr. sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2018, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, e le sentenze ivi citate al punto 62, ossia: sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale, C-351/04, ECLI:EU:C:2007:547, punti da 66 a 69; e sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 2017, Wortmann, C-365/15, ECLI:EU:C:2017:19, punto 34.

(19)  Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2018, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punto 63 e giurisprudenza ivi citata.

(20)  Regolamento (UE) 2016/1036.

(21)  Sentenza della Corte del 15 marzo 2018, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punti 77 e 78 e sentenza della Corte del 19 giugno 2019, C & J Clark International Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, punto 57.

(22)  Sentenza della Corte del 15 marzo 2018, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, punto 79, e sentenza della Corte del 19 giugno 2019, C & J Clark International Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, punto 58.

(23)  Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 30 novembre 2011, Transnational Company«Kazchrome»AO e ENRC Marketing/Consiglio e Commissione, T-107/08, ECLI:EU:T:2011:704.

(24)  Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 30 novembre 2011, Transnational Company«Kazchrome»AO e ENRC Marketing/Consiglio e Commissione, T-107/08, ECLI:EU:T:2011:704, punto 68.

(25)  Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, punti da 333 a 342.

(26)  Cfr. considerando 93 e 126 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India («il regolamento controverso»).

(27)  A tale fine, cfr. sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2019, Stemcor London, T-749/16, ECLI:EU:T:2019:310, punto 84, («[L]a Corte ha dichiarato che il pregiudizio subìto da un’industria stabilita nell’Unione a seguito di importazioni effettuate a prezzi di dumping doveva essere valutato globalmente, senza che fosse necessario, né del resto possibile, determinare in che misura tale pregiudizio fosse imputabile a ciascuna delle società responsabili»).

(28)  Per semplificare l’inchiesta, la Commissione ha campionato le sei maggiori filiali di vendita di SG PAM.

(29)  Duktus vendeva anche tramite una filiale di vendita nella Repubblica ceca, ma date le sue ridotte dimensioni, i dati corrispondenti non sono stati verificati.

(30)  Tutte e tre le filiali di Jindal sono state verificate. Jindal registrava inoltre meno del 3 % delle vendite dell’Unione direttamente dall’India verso le isole remote di Riunione e Mayotte, che sono considerate parte del territorio doganale dell’UE.

(31)  Versione consolidata della denuncia presentata il 10 novembre 2014, consultabile dalle parti interessate, pag. 6.

(32)  La percentuale superiore per la produzione è spiegata dal fatto che SG PAM esportava più di Duktus.

(33)  Tali 10 tipi di prodotti rappresentavano oltre il 30 % di tutte le vendite di SG PAM. Dato che i tipi di prodotto presentavano una bassa incidenza sulle vendite (il tipo di prodotto più venduto rappresentava soltanto il 6 % di tutte le vendite, mentre il decimo soltanto il 2,7 %), la Commissione ha considerato rappresentativi i primi 10 tipi.

(34)  Cfr. considerando 80 e 99 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India.

(35)  Il fatto che le importazioni indiane siano state effettuate a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati per le vendite dell’Unione può essere osservato nelle tabelle di cui ai considerando 82 (prezzi delle importazioni indiane) e 106 (prezzo medio unitario nell’Unione) del regolamento controverso.

(36)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


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