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Document 32019R0612
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/612 of 9 April 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/612 della Commissione, del 9 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/612 della Commissione, del 9 aprile 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
C/2019/2892
GU L 105 del 16.4.2019, p. 5–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 105/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/612 DELLA COMMISSIONE
del 9 aprile 2019
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
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6304 92 00 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6304 e 6304 92 00 . L'articolo non è destinato essenzialmente al divertimento dei bambini poiché non può essere spostato e non è una tenda da gioco [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 9503 , lettera D), primo paragrafo, punto xxiii]. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive (instabilità, struttura, finestre alte, necessità di fissaggio mediante viti), l'articolo ha funzioni decorative e non è destinato ad essere utilizzato come giocattolo. È pertanto esclusa la classificazione come «altro giocattolo» della voce 9503 . Si tratta di un articolo in tessuto per l'arredamento della stanza di un bambino (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 6304 ). Esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 6304 92 00 come altro manufatto per l'arredamento, non rientrante tra quelli della voce 9404 , di cotone, diverso da quelli a maglia. |
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6304 92 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6304 e 6304 92 00 . L'articolo non è destinato essenzialmente al divertimento dei bambini poiché copre lo spazio sotto il letto [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 9503 , lettera D), primo paragrafo]. È pertanto esclusa la classificazione come «altro giocattolo» della voce 9503 . Si tratta di un articolo in tessuto per l'arredamento della stanza di un bambino (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 6304 ). Esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 6304 92 00 come altro manufatto per l'arredamento, non rientrante tra quelli della voce 9404 , di cotone, diverso da quelli a maglia. |
Articolo 1
Articolo 2
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(*1) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.