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Document 32023R1606

Regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti vitivinicoli nonché norme specifiche relative all’indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la certificazione dei prodotti vitivinicoli importati

C/2023/3257

GU L 198 del 8.8.2023, p. 6–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1606/oj

8.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1606 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2023

che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti vitivinicoli nonché norme specifiche relative all’indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la certificazione dei prodotti vitivinicoli importati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1), in particolare l’articolo 89, l’articolo 109, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 122,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

Nel contesto di tale modifica, le disposizioni degli articoli 6, 10, 12, 14, 15, 20 e 22 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (3) sono state inserite all’articolo 96, paragrafi 5 e 6, all’articolo 97, paragrafo 2, all’articolo 98, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e agli articoli 105, 106 e 106 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

In particolare, l’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/33 non è più utile in quanto stabilisce una procedura specifica per l’approvazione di una modifica dell’Unione di un disciplinare — consentendone l’approvazione senza votazione del comitato in caso di mancata opposizione a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea — che è diventata la procedura standard per la registrazione di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta a norma dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, ma anche per l’approvazione di modifiche dell’Unione del disciplinare a norma dell’articolo 105, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

Per motivi di chiarezza e fruibilità da parte degli operatori, è opportuno sopprimere gli articoli 6, 10, 12, 14, 15, 20 e 22 del regolamento delegato (UE) 2019/33 e modificare i riferimenti a tali articoli.

(5)

A seguito dell’aggiunta di un nuovo paragrafo 3 all’articolo 97 del regolamento (UE) n. 1308/2013 mediante il regolamento (UE) 2021/2117, il precedente paragrafo 3 di tale articolo è diventato il paragrafo 4. A seguito all’aggiunta di nuovi punti, all’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 la lettera a), punto iii), e la lettera b), punto iii), sono diventate rispettivamente la lettera a), punto iv) e la lettera b), punto iv), di tale articolo. I riferimenti all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013 di cui all’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 e i riferimenti all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e all’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/33 dovrebbero essere adeguati di conseguenza.

(6)

L’allegato III, sezione B, punto 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (4) dispone che, per quanto riguarda i vini liquorosi a denominazione di origine protetta «Condado de Huelva», «Málaga» e «Jerez-Xérès-Sherry», il mosto di uve appassite cui è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione, ottenuto dalla varietà di vite Pedro Ximénez, può provenire dalla regione «Montilla-Moriles». Tuttavia l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 stabilisce attualmente che tale deroga si applica solo ai vini liquorosi a denominazione di origine protetta «Málaga» e «Jerez-Xérès-Sherry». Per garantire la coerenza con le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/934 e con il disciplinare dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta «Condado de Huelva», è necessario modificare l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 e chiarire che la deroga relativa alla provenienza del mosto di uve appassite cui è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione si applica anche ai vini liquorosi a denominazione di origine protetta «Condado de Huelva».

(7)

Per tutti i prodotti vitivinicoli che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione e aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10 %, il regolamento (UE) 2021/2117 ha introdotto, all’articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il termine minimo di conservazione quale indicazione obbligatoria. Tuttavia, conformemente alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) applicabili a tutti i prodotti alimentari, è opportuno stabilire che il termine minimo di conservazione, quando è presente sul recipiente, non deve necessariamente figurare nello stesso campo visivo come previsto per le altre indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(8)

Il regolamento (UE) 2021/2117 ha aggiunto anche l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale all’elenco delle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, rispettivamente, lettere b) e l), del regolamento (UE) n. 1169/2011. Modificando l’articolo 122 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il regolamento (UE) 2021/2117 ha inoltre conferito alla Commissione il potere di adottare norme specifiche relative all’indicazione e alla designazione degli ingredienti ai fini dell’applicazione del nuovo requisito di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013. È pertanto opportuno prevedere le norme necessarie per tenere conto delle caratteristiche specifiche dei prodotti vitivinicoli, dei processi specifici e dei tempi di produzione, fornendo nel contempo informazioni complete e accurate ai consumatori. Tali norme dovrebbero applicarsi quando l’elenco degli ingredienti figura sull’etichetta del vino, ma anche quando l’elenco degli ingredienti è fornito per via elettronica mediante indicazione sull’imballaggio o su un’etichetta ad esso apposta, conformemente all’articolo 119, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(9)

L’articolo 119, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1169/2011, stabilisce che, se l’elenco degli ingredienti è fornito per via elettronica, l’indicazione delle sostanze che provocano allergie o intolleranze deve figurare direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta ad esso apposta. Per motivi di coerenza con le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 che già si applicano al vino, è opportuno che in tali casi continui ad applicarsi la deroga di cui all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33 che consente di indicare tali sostanze al di fuori dello stesso campo visivo. Tuttavia, se l’elenco degli ingredienti è indicato sull’imballaggio o su un’etichetta ad esso apposta, esso deve figurare sul recipiente nello stesso campo visivo e anche le sostanze allergeniche devono essere indicate in tale elenco, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011.

(10)

Poiché i prodotti vitivinicoli sono sempre ottenuti da uve, è opportuno consentire l’uso di un unico termine per indicare la materia prima di base nell’elenco degli ingredienti, indipendentemente dal fatto che il vinificatore abbia utilizzato uve fresche o mosto di uve. Infatti l’uso coerente del termine «uve» nell’elenco degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli consente un’informazione armonizzata, comprensibile e chiara per i consumatori.

(11)

Le sostanze autorizzate dal diritto dell’Unione per diversi usi enologici quali l’arricchimento e la dolcificazione, tra cui il saccarosio, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato, sono ingredienti e fanno pertanto parte dell’elenco degli ingredienti. Al fine di facilitare la comprensione dei consumatori e la gestione dei vinificatori dell’elenco delle sostanze a base di mosto di uve, è opportuno consentire l’uso del termine «mosto di uve concentrato» per designare sia il mosto di uve concentrato che il mosto di uve concentrato rettificato.

(12)

Oltre all’indicazione delle uve, delle sostanze per la dolcificazione e l’arricchimento ed eventualmente dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio, l’elenco degli ingredienti deve essere completato con l’indicazione degli additivi utilizzati nella produzione dei prodotti vitivinicoli e dei coadiuvanti tecnologici che possono causare allergie o intolleranze. È opportuno specificare che l’elenco completo dei composti enologici che possono figurare nell’elenco degli ingredienti è quello di cui all’allegato I, parte A, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934, che contiene anche i termini per designarli e i numeri E che possono essere utilizzati in alternativa per indicarli come ingredienti.

(13)

Il vino è un prodotto che rimane attivo dal punto di vista biochimico e le sue caratteristiche intrinseche possono variare, anche di molto, nell’arco della sua vita. Le uve utilizzate per produrre uno stesso vino sono diverse per via di fattori come il grado di maturazione, le circostanze della vendemmia o le condizioni pedologiche e meteorologiche locali. Anche le condizioni esterne durante la vinificazione e l’invecchiamento prima dell’imbottigliamento, in botti o in altri recipienti speciali, influenzano il prodotto finale. Gli additivi sono utilizzati in diverse fasi della produzione, dalla prima fermentazione all’imbottigliamento; per determinate funzioni enologiche, gli additivi più adatti possono variare per via dell’interazione tra le caratteristiche del vino e i fattori esterni e della frequente necessità di assemblare vini diversi. La decisione di utilizzare determinati additivi è spesso presa sul momento dagli enologi responsabili sulla base di un’analisi ad hoc effettuata in fasi diverse della produzione per garantire l’integrità del vino (ad esempio in termini di acidità e freschezza) e la sua stabilità. Molto spesso tale decisione è presa in una fase avanzata del processo, quando le etichette sono già stampate. Inoltre la flessibilità dell’ultimo minuto è spesso necessaria per soddisfare le esigenze del mercato vitivinicolo, a seconda della destinazione finale e degli acquirenti del vino. Ciò vale in particolare per gli additivi che rientrano nelle categorie «regolatori dell’acidità» e «agenti stabilizzanti». In linea con quanto precede, al fine di consentire la flessibilità necessaria per scopi enologici, di etichettatura e commerciali, garantendo nel contempo un’informazione adeguata dei consumatori e tenendo conto della quantità limitata di composti enologici autorizzati, rigorosamente disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2019/934, è opportuno consentire agli operatori di indicare i «regolatori dell’acidità» e gli «agenti stabilizzanti» nell’elenco degli ingredienti utilizzando un massimo di tre ingredienti alternativi, qualora siano simili o reciprocamente sostituibili nella loro funzione, a condizione che almeno uno di tali additivi sia presente nel prodotto finale.

(14)

L’articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2019/33 stabilisce i termini da utilizzare per l’etichettatura di talune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1169/2011 per quanto riguarda i solfiti, le uova e i prodotti a base di uova, il latte e i prodotti a base di latte. Per motivi di coerenza e tenendo conto del fatto che sono noti ai consumatori, tali termini dovrebbero continuare a essere utilizzati anche nell’elenco degli ingredienti quando esso figura sull’imballaggio o su un’etichetta.

(15)

Alcuni additivi utilizzati come gas di imballaggio (anidride carbonica, argo e azoto) hanno come obiettivo principale la rimozione dell’ossigeno durante l’imbottigliamento dei prodotti vitivinicoli, ma non entrano a far parte del prodotto consumato. Inoltre è una specificità del mercato vitivinicolo anche il fatto che tali gas siano talvolta decisi ad hoc al momento dell’imbottigliamento, dopo che sono state prodotte le etichette, in funzione di fattori commerciali quali il mercato di destinazione, i mezzi di trasporto o le esigenze degli acquirenti. Appare pertanto opportuno consentire agli operatori di sostituire l’elenco dei gas di imballaggio con un’indicazione specifica che ne descriva la funzione utilizzando la dicitura «Imbottigliato in atmosfera protettiva» o «Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva».

(16)

Alcune pratiche enologiche per l’elaborazione dei vini spumanti consistono nell’aggiunta di uno «sciroppo zuccherino» alla partita (cuvée) per provocare la fermentazione secondaria e nell’aggiunta di uno «sciroppo di dosaggio» per conferire a tali vini le loro caratteristiche organolettiche specifiche. Tutti i possibili componenti dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio sono disciplinati nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/934 e comprendono saccarosio, mosto di uve, mosto di uve concentrato e/o vino; questi però non sono utilizzati per l’addolcimento o l’arricchimento. Date le loro funzioni enologiche molto specifiche, la semplice indicazione dei singoli componenti dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio insieme agli altri ingredienti potrebbe indurre in errore i consumatori, a meno che non siano raggruppati sotto i termini specifici pertinenti. È pertanto opportuno consentire l’utilizzo dei termini «sciroppo zuccherino» e «sciroppo di dosaggio» nell’elenco degli ingredienti, da soli o accompagnati da un elenco dei loro componenti effettivi.

(17)

Alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/33 specifiche per il Regno Unito, come l’articolo 45, paragrafo 3, o l’articolo 51, quarto comma, sono diventate obsolete in quanto tale paese non è più uno Stato membro dell’Unione. Di conseguenza tali disposizioni dovrebbero essere soppresse.

(18)

A norma dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/33, il rivestimento di lamina del fermaglio della bottiglia di vino spumante è generalmente riservato ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico in quanto loro caratteristica distintiva obbligatoria. L’uso della lamina dovrebbe pertanto continuare a essere riservato in quanto caratteristica distintiva di tali vini, con le eccezioni di cui all’articolo 57, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Tuttavia, i produttori e gli imbottigliatori dovrebbero essere autorizzati a fare a meno della lamina per motivi operativi quali risparmi sui costi, la prevenzione dei rifiuti o il miglioramento della commercializzazione, a condizione che sia garantito che l’apertura o la manipolazione involontarie del fermaglio non comportino rischi per la sicurezza del prodotto.

(19)

L’allegato III, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/33, che definisce le condizioni d’uso dei termini di cui all’articolo 52, paragrafo 1, di tale regolamento per i prodotti diversi da quelli elencati nella parte A, dovrebbe essere modificato per chiarire ulteriormente tali condizioni d’uso.

(20)

Essendo indicazioni obbligatorie, l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale diventano parte integrante della «descrizione del prodotto» nei documenti di accompagnamento di cui all’articolo 10, conformemente ai requisiti per l’utilizzo di documenti di accompagnamento riguardo alla descrizione del prodotti di cui all’allegato V, sezione A, del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (6) a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni pertinenti e si applicano sia al vino trasportato sfuso sia ai prodotti vitivinicoli imballati ed etichettati. D’altro canto, al fine di garantire che i vini importati nell’Unione siano etichettati conformemente alle norme dell’Unione, è opportuno modificare le prescrizioni per il documento VI-1 e gli estratti VI-2 di cui all’allegato VII di tale regolamento delegato per garantire che l’elenco degli ingredienti sia parte integrante della descrizione del prodotto importato.

(21)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2019/33 e (UE) 2018/273.

(22)

A norma dell’articolo 6, quinto comma, del regolamento (UE) 2021/2117, l’obbligo di elencare gli ingredienti e di indicare il termine minimo di conservazione dei prodotti vitivinicoli parzialmente dealcolizzati e dealcolizzati con un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 10 % vol si applica a decorrere dall’8 dicembre 2023. Di conseguenza, le modifiche relative a tali obblighi dovrebbero applicarsi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/33

Il regolamento delegato (UE) 2019/33 è così modificato:

1)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata

1.   In deroga all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e purché lo preveda il disciplinare di produzione, un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere vinificato:

a)

in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata di cui trattasi, oppure

b)

in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in un’unità amministrativa limitrofa, in conformità alle disposizioni nazionali, oppure

c)

se si tratta di denominazioni di origine o di indicazioni geografiche transfrontaliere, o se vige un accordo sulle misure di controllo tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.

2.   In deroga all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1308/2013, e purché lo preveda il disciplinare di produzione, un prodotto può essere vinificato in vino spumante a denominazione di origine protetta o in vino frizzante a denominazione di origine protetta al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata se tale pratica era in uso anteriormente al 1o marzo 1986.

3.   In deroga all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda i vini liquorosi a denominazione di origine protetta “Condado de Huelva”, “Málaga” e «Jerez-Xérès-Sherry”, il mosto ottenuto da uve appassite cui è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione, ottenuto dalla varietà di vite Pedro Ximénez, può provenire dalla regione “Montilla-Moriles”.»

;

2)

l’articolo 6 è soppresso;

3)

l’articolo 10 è soppresso;

4)

all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera c), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

la registrazione del nome proposto comprometterebbe i diritti del titolare di un marchio ovvero di un utente di un nome interamente omonimo o di un nome composto contenente un termine identico al nome da registrare, oppure l’esistenza di nomi parzialmente omonimi o di altri nomi simili al nome da registrare riferiti a prodotti vitivinicoli che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.»;

5)

l’articolo 12 è soppresso;

6)

all’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

di nomi parzialmente omonimi o di altri nomi simili al nome da registrare riferiti a prodotti vitivinicoli che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.»;

7)

l’articolo 14 è soppresso;

8)

l’articolo 15 è soppresso;

9)

all’articolo 17, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La domanda di modifica ordinaria presenta una descrizione delle modifiche ordinarie e una sintesi dei motivi che le rendono necessarie e dimostra che le modifiche proposte sono da considerarsi ordinarie a norma dell’articolo 105, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.»;

10)

l’articolo 20 è soppresso;

11)

l’articolo 22 è soppresso;

12)

all’articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1, le indicazioni obbligatorie seguenti possono figurare fuori del campo visivo di cui al medesimo paragrafo:

a)

le sostanze o i prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1169/2011, se l’elenco degli ingredienti è fornito per via elettronica;

b)

l’indicazione dell’importatore;

c)

il numero di lotto; e

d)

il termine minimo di conservazione.»

;

13)

all’articolo 45, il paragrafo 3 è soppresso;

14)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 48 bis

Elenco degli ingredienti

1.   Il termine “uve” può essere utilizzato per sostituire l’indicazione delle uve e/o dei mosti di uve utilizzati come materie prime per la produzione di prodotti vitivinicoli.

2.   Il termine “mosto di uve concentrato” può essere utilizzato per sostituire l’indicazione “mosto di uve concentrato” e/o “mosto di uve concentrato rettificato” utilizzati per la produzione di prodotti vitivinicoli.

3.   Le categorie di composti enologici, i nomi e i numeri E che devono essere utilizzati nell’elenco degli ingredienti figurano nell’allegato I, parte A, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934.

4.   Fatto salvo l’articolo 41, paragrafo 1, del presente regolamento, i termini da utilizzare per indicare nell’elenco degli ingredienti i composti enologici che provocano allergie o intolleranze sono quelli che figurano nell’allegato I, parte A, tabella 2, colonna 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934.

5.   Gli additivi appartenenti alle categorie “regolatori dell’acidità” e “agenti stabilizzanti” che sono simili o reciprocamente sostituibili possono essere indicati nell’elenco degli ingredienti utilizzando l’espressione “contiene... e/o” seguita da un massimo di tre additivi, se almeno uno di essi è presente nel prodotto finale.

6.   L’indicazione degli additivi che rientrano nella categoria “gas di imballaggio” nell’elenco degli ingredienti può essere sostituita dall’indicazione specifica “Imbottigliato in atmosfera protettiva” o “Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva”.

7.   L’aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio ai prodotti vitivinicoli può essere indicata dalle indicazioni specifiche “sciroppo zuccherino” e “sciroppo di dosaggio”, da sole o accompagnate tra parentesi da un elenco dei loro componenti di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/934.»

;

15)

all’articolo 51, il quarto comma è soppresso;

16)

all’articolo 57, paragrafo 1, è aggiunto il seguente terzo comma:

«In deroga al primo comma, lettera a), i produttori di vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico possono decidere di non rivestire il fermaglio con una lamina.»;

17)

all’articolo 58, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l’uso delle indicazioni e le norme di presentazione di cui agli articoli 49, 50, 52, 53 e 55 e all’articolo 57, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento e all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione (*1), oppure vietarli o riservarli ai prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ottenuti nel loro territorio, mediante l’inserimento di condizioni più rigorose di quelle stabilite dal presente capo nel disciplinare di produzione dei prodotti vitivinicoli di cui trattasi.»

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 46)."

;

18)

nell’allegato III, parte B, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Termini

Condizioni di impiego

сухо, seco, suché, tør, trocken, kuiv, ξηρός, dry, sec, secco, asciutto, sausais, sausas, száraz, droog, wytrawne, seco, sec, suho, kuiva, torrt

Se il tenore di zucchero non è superiore:

a 4 g/l oppure

a 9 g/l purché il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 2 grammi al tenore di zucchero residuo.

полусухо, semiseco, polosuché, halvtør, halbtrocken, poolkuiv, ημίξηρος, medium dry, demi-sec, abboccato, pussausais, pusiau sausas, félszáraz, halfdroog, półwytrawne, meio seco, adamado, demisec, polsuho, puolikuiva, halvtorrt, polusuho

Se il tenore di zucchero è superiore al limite massimo di cui sopra ma non supera:

12 g/l oppure

18 g/l purché il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 10 grammi al tenore di zucchero residuo.

полусладко, semidulce, polosladké, halvsød, lieblich, poolmagus, ημίγλυκος, medium, medium sweet, moelleux, amabile, pussaldais, pusiau saldus, félédes, halfzoet, półsłodkie, meio doce, demidulce, polsladko, puolimakea, halvsött, poluslatko

Se il tenore di zuccheri è superiore al massimo fissato nella seconda riga della presente tabella, ma non supera i 45 g/l.

сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea, sött, slatko

Se il tenore di zucchero è almeno pari a 45 g/l.».

Articolo 2

Modifica del regolamento delegato (UE) 2018/273

Nell’allegato VII, parte III, punto C, del regolamento delegato (UE) 2018/273, al contenuto della casella 6 è aggiunto il trattino seguente: (casella 5 per l’estratto VI-2) Descrizione del prodotto importato:

«—

elenco degli ingredienti.».

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punti 12 e 14, e l’articolo 2 si applicano a decorrere dall’8 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).


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