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Document 32023Q0310(01)

Modifiche delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale

GU L 73 del 10.3.2023, p. 58–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2023/310/oj

10.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 73/58


MODIFICHE DELLE NORME PRATICHE DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE

IL TRIBUNALE,

visto l’articolo 224 del suo regolamento di procedura;

viste le Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale;

 

viste le modifiche al regolamento di procedura adottate dal Tribunale il 30 novembre 2022 (1);

considerato che le nuove norme sull’omissione di dati nei confronti del pubblico, sulle udienze di discussione comune e sulla videoconferenza per le udienze di discussione giustificano l’integrazione e l’adattamento conseguenti di alcuni punti delle norme pratiche di esecuzione;

considerato che è inoltre auspicabile, nell’interesse delle parti e dell’organo giurisdizionale, migliorare la leggibilità delle disposizioni relative alla presentazione formale di un ricorso e dell’indice degli allegati, al fine di ridurre il numero di casi in cui è necessario richiedere una regolarizzazione;

considerato che è necessario chiarire le modalità di svolgimento di alcuni compiti incombenti alla cancelleria, in particolare quelli relativi alla tenuta del registro, alla tenuta del fascicolo e alla consultazione del fascicolo, in particolare alla luce delle modifiche apportate durante il periodo di crisi sanitaria;

considerato che la digitalizzazione dell’iter giudiziario e l’introduzione, nel corso del 2022, della firma elettronica qualificata delle sentenze e delle ordinanze del Tribunale implicano conseguenze di diverso ordine di cui occorre tenere conto, in particolare per quanto riguarda i requisiti relativi al tariffario della cancelleria e all’archiviazione degli originali delle decisioni giudiziarie;

ADOTTA LE PRESENTI MODIFICHE DELLE NORME PRATICHE DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE:

Articolo 1

Le Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (2) sono modificate come segue:

1)

Al punto 1, la parte di frase «, nonché della custodia dei sigilli del Tribunale.» è sostituita da «, nonché della custodia dei sigilli del Tribunale e degli archivi.».

2)

Al punto 10, la frase «Esse sono effettuate nella lingua processuale e contengono le indicazioni necessarie per l’identificazione dell’atto, segnatamente le date di deposito e d’iscrizione, il numero della causa e la natura dell’atto» è sostituita da «Esse sono effettuate nella lingua processuale. Contengono segnatamente le date di deposito e d’iscrizione, il numero della causa e la natura dell’atto.».

3)

Dopo il punto 10, è inserito il seguente testo quale punto 10 bis:

«10 bis.

La data di deposito prevista al precedente punto 10 è, a seconda dei casi, la data di cui all’articolo 5 della decisione del Tribunale dell’11 luglio 2018, la data in cui l’atto è stato ricevuto dalla cancelleria, la data menzionata al precedente punto 7, o la data di cui all’articolo 3, secondo trattino, della decisione del Tribunale del 14 settembre 2016. Nei casi previsti dall’articolo 54, primo comma, dello Statuto, la data di deposito di cui al precedente punto 10 è quella del deposito dell’atto processuale, mediante e-Curia, presso il cancelliere della Corte di giustizia o, se si tratta di un deposito previsto all’articolo 147, paragrafo 6, del regolamento di procedura, quella del deposito dell’atto presso il cancelliere della Corte di giustizia.».

4)

Il testo dei punti 12, 13 e 14 è sostituito da «[Testo soppresso]».

5)

Al punto 20, la parte di frase «A una causa rinviata da parte della Corte di giustizia a seguito di un annullamento o di un riesame viene attribuito il numero» è sostituita da «A una causa rinviata da parte della Corte di giustizia a seguito di un annullamento viene attribuito il numero».

6)

Il testo del punto 21 è sostituito dal testo seguente:

«21.

Il numero d’ordine della causa e le parti sono indicati negli atti processuali, nella corrispondenza relativa alla causa nonché nelle pubblicazioni del Tribunale, nei documenti e nelle informazioni riguardanti la causa ai quali il pubblico ha accesso. In caso di omissione di dati ai sensi degli articoli 66 o 66 bis del regolamento di procedura, l’indicazione delle parti è adattata in modo conseguente.».

7)

Il testo dei punti 22 e 23 è sostituito dal testo seguente:

«22.

Il fascicolo di causa contiene gli atti processuali, eventualmente corredati degli allegati, e ogni altro documento preso in considerazione ai fini del giudizio sulla causa, nonché la corrispondenza con le parti e le prove di notifica. Contiene del pari, eventualmente, estratti di verbali relativi alla riunione di sezione, il verbale di riunione con le parti, la relazione d’udienza, il verbale d’udienza di discussione e il verbale d’udienza istruttoria nonché le decisioni adottate e le constatazioni effettuate dalla cancelleria in tale causa.

23.

Ogni documento versato nel fascicolo di causa deve includere il numero di registro previsto al precedente punto 10 e un numero progressivo. Inoltre, gli atti processuali depositati dalle parti e le eventuali copie di tali atti devono contenere la data di deposito e la data di iscrizione nel registro nella lingua processuale.».

8)

Al punto 28, la frase «Il fascicolo chiuso contiene un elenco di tutti i documenti versati in relazione alla causa, con l’indicazione del loro numero, ed una pagina di guardia in cui sono menzionati il numero di ruolo, le parti e la data di chiusura della causa.» è sostituita da «Il fascicolo chiuso contiene un elenco di tutti i documenti versati in relazione alla causa e una constatazione del cancelliere attestante la completezza del fascicolo.».

9)

Il testo del titolo E.2. è sostituito dal seguente:

«E.2.   Consultazione del fascicolo e ottenimento di copie del fascicolo di causa».

10)

Il testo del punto 30 è sostituito dal seguente:

«30.

I rappresentanti delle parti principali possono consultare, negli uffici della cancelleria, il fascicolo di causa, compresi i fascicoli amministrativi prodotti dinanzi al Tribunale».

11)

Il testo dei punti 32 e 33 è sostituito dal seguente:

«32.

Nelle cause riunite, i rappresentanti di tutte le parti godono del diritto di consultazione dei fascicoli delle cause oggetto della riunione, salvo quanto previsto dall’articolo 68, paragrafo 4, del regolamento di procedura. Per contro, tale diritto di consultazione non si applica quando viene organizzata un’udienza di discussione comune ai sensi dell’articolo 106 bis del regolamento di procedura.

33.

La persona che ha presentato una domanda di ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’articolo 147 del regolamento di procedura senza l’assistenza di un avvocato gode del diritto di consultazione del fascicolo relativo al gratuito patrocinio. Nel caso in cui venga nominato un avvocato per rappresentarla, solo tale rappresentante gode del diritto di consultazione di detto fascicolo.».

12)

Dopo il punto 36, è inserito il seguente testo per quanto riguarda i punti 36 bis e 36 ter:

«36 bis.

Su richiesta di parte, il cancelliere rilascia una copia dei documenti del fascicolo di causa, eventualmente, in una versione non riservata, e degli estratti del registro.

36 ter.

Su richiesta di un terzo, il cancelliere rilascia una copia delle sentenze o delle ordinanze, unicamente in quanto tali decisioni non siano già pubblicamente accessibili e non contengano dati riservati, e degli estratti del registro.».

13)

Il testo dei punti contenuti all’interno del titolo F. è sostituito dal seguente:

«37.

Gli originali delle sentenze e delle ordinanze del Tribunale sono sottoscritti mediante firma elettronica qualificata. Gli stessi sono conservati in formato elettronico non alterabile, in ordine cronologico, su un server speciale riservato all’archiviazione a lungo termine. La copia elettronica della versione autentica della sentenza o dell’ordinanza è stampata e inserita nel fascicolo di causa.

38.

[Testo soppresso]

39.

[Testo soppresso]

40.

Le ordinanze recanti rettifica di una sentenza o di un’ordinanza, le sentenze o ordinanze recanti interpretazione di una sentenza o di un’ordinanza, le sentenze rese su opposizione avverso una sentenza contumaciale, le sentenze e le ordinanze rese su opposizione di terzo o su domanda di revocazione, sottoscritte mediante firma elettronica qualificata, sono conservate su un server speciale riservato all’archiviazione a lungo termine insieme e inscindibilmente, da un lato, con la sentenza o l’ordinanza del Tribunale di cui trattasi sottoscritte mediante firma elettronica qualificata e, dall’altro, con un documento contenente indicazioni esplicative firmato dal cancelliere.

40 bis.

Qualora la sentenza o l’ordinanza del Tribunale siano state sottoscritte con firma autografa, la decisione del Tribunale recante rettifica, interpretazione o revocazione, sottoscritta mediante firma elettronica qualificata, è annotata a margine della sentenza o dell’ordinanza di cui trattasi. La copia della versione autentica della decisione sottoscritta mediante firma elettronica qualificata viene stampata e allegata all’originale della sentenza o dell’ordinanza in formato cartaceo.

40 ter.

Qualora una decisione del Tribunale sottoscritta mediante firma elettronica qualificata abbia dato luogo ad una decisione emessa dalla Corte di giustizia su impugnazione, tale decisione è conservata in formato cartaceo insieme e inscindibilmente, da un lato, con la versione della sentenza o dell’ordinanza della Corte di giustizia di cui trattasi come trasmessa alla cancelleria del Tribunale e, dall’altro, con le indicazioni esplicative, sottoscritte dal cancelliere, a margine della decisione del Tribunale.

40 quater.

Le decisioni del Tribunale sottoscritte mediante firma elettronica qualificata che hanno dato luogo a una decisione emessa dalla Corte di giustizia su impugnazione sono conservate su un server speciale riservato all’archiviazione a lungo termine insieme e inscindibilmente, da un lato, con la versione della sentenza o dell’ordinanza della Corte di giustizia di cui trattasi come trasmessa alla cancelleria del Tribunale e, dall’altro, con un documento contenente indicazioni esplicative sottoscritto dal cancelliere.».

14)

Il testo della rubrica G. e il testo del punto 41 sono sostituiti da «[Testo soppresso]».

15)

Il testo dei punti da 45 a 50 è sostituito dal seguente:

«45.

Quando un estratto del registro è rilasciato conformemente all’articolo 37 del regolamento di procedura, il cancelliere riscuote diritti di cancelleria nella misura di EUR 15 per ciascun estratto.

46.

Quando la copia di un documento o un estratto del fascicolo sono rilasciati a una parte, su sua richiesta, conformemente all’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il cancelliere riscuote diritti di cancelleria nella misura di EUR 40 per ciascun documento rilasciato.

47.

Quando una copia conforme di un’ordinanza o di una sentenza è rilasciata a fini di esecuzione ad una parte, su sua richiesta, conformemente all’articolo 38, paragrafo 1, o all’articolo 170 del regolamento di procedura, il cancelliere riscuote diritti di cancelleria nella misura di EUR 50 per ciascuna copia conforme.

48.

Quando una copia di una sentenza o di un’ordinanza è rilasciata conformemente al punto 36 ter a un terzo su sua richiesta, il cancelliere riscuote diritti di cancelleria nella misura di EUR 40 per ciascuna copia.

49.

[Testo soppresso]

50.

Quando una parte o un richiedente l’intervento ha violato in modo reiterato le prescrizioni del regolamento di procedura o delle presenti norme pratiche di esecuzione, il cancelliere riscuote, conformemente all’articolo 139, lettera c), del regolamento di procedura, diritti di cancelleria che non possono eccedere l’importo di EUR 7 000.».

16)

Al punto 51, la parte di frase «, il cancelliere esige tali somme dalla parte che ne deve sopportare l’onere.» è sostituita da «, il cancelliere esige tali somme dal debitore che ne deve sopportare l’onere.».

17)

Al punto 53, la parte di frase «, il cancelliere esige tali somme dalla parte o dal terzo che ne deve sopportare l’onere.» è sostituita da «, il cancelliere esige tali somme dal debitore che ne deve sopportare l’onere».

18)

Il testo del titolo C. e quello dei punti contenuti all’interno di tale titolo sono sostituiti dal seguente:

«C.   Omissione di dati nei confronti del pubblico

71.

[Testo soppresso]

72.

La domanda di omissione di dati depositata ai sensi dell’articolo 66 o dell’articolo 66 bis del regolamento di procedura deve essere presentata con separata istanza. La stessa deve indicare con precisione il dato o i dati cui si riferisce la domanda. La domanda di omissione di dati prevista all’articolo 66 bis del regolamento di procedura deve essere motivata.

73.

Al fine di preservare l’efficacia dell’omissione dei dati sui quali vertono gli articoli 66 e 66 bis del regolamento di procedura, occorre che la domanda di omissione dei dati sia presentata sin dal deposito dell’atto processuale che contiene i dati di cui trattasi. L’effetto utile dell’omissione dei dati è infatti compromesso se i dati sono già stati diffusi su Internet.».

19)

Il testo del titolo D. e quello dei punti contenuti all’interno di tale titolo sono sostituiti da «[Testo soppresso]».

20)

Al punto 81, la parte di frase «(d) con una numerazione ininterrotta e in ordine crescente per ciascuna pagina» è sostituita da «(d) con una paginazione ininterrotta (ad esempio: pagine da 1 a 50).».

21)

Dopo il punto 81, è inserito il seguente testo come punto 81 bis:

«81 bis.

Una nota a piè pagina ha principalmente lo scopo di contenere riferimenti ai documenti citati nell’atto processuale. Essa non è, per contro, diretta a sviluppare i motivi o gli argomenti dedotti».

22)

Al punto 82, la frase «L’indice degli allegati deve figurare alla fine dell’atto processuale» è sostituita da «L’indice degli allegati deve figurare alla fine dell’atto processuale con o senza paginazione.».

23)

Il testo del punto 83 è sostituito dal seguente:

«83.

L’indice degli allegati deve contenere per ciascun allegato:

a)

il numero dell’allegato (utilizzando una lettera e un numero, ad esempio: A.1, A.2, ... per gli allegati all’atto di ricorso; B.1, B.2, ... per gli allegati al controricorso o alla comparsa di risposta; C.1, C.2, ... per gli allegati alla replica; D.1, D.2, ... per gli allegati alla controreplica);

b)

una breve descrizione dell’allegato (ad esempio: «lettera» con indicazione della data, dell’autore e del destinatario);

c)

l’indicazione dell’inizio e della fine di ciascun allegato secondo la paginazione continua degli allegati (ad esempio: pagine da 43 a 49 degli allegati);

d)

l’indicazione del numero di paragrafo in cui è menzionato per la prima volta l’allegato e che giustifica la produzione del medesimo.».

24)

Il testo dei punti da 85 a 87 è sostituito dal seguente:

«85.

Possono essere allegati a un atto processuale soltanto i documenti menzionati nel testo dell’atto processuale medesimo, inclusi nell’indice degli allegati e necessari per provare o illustrare il contenuto dello stesso.

86.

Gli allegati a un atto processuale devono essere presentati in modo da agevolare la consultazione elettronica da parte del Tribunale e da evitare qualsiasi possibilità di confusione. Pertanto, è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:

a)

ciascun allegato deve essere numerato conformemente al precedente punto 83, lettera a);

b)

si raccomanda di far precedere ogni allegato da una pagina di guardia specifica;

c)

la paginazione degli allegati a un atto processuale è ininterrotta (ad esempio: da 1 a 152) a partire dalla prima pagina del primo allegato (non dell’indice degli allegati), comprese le pagine di guardia e gli eventuali allegati agli allegati;

d)

gli allegati devono essere facilmente leggibili.

87.

Ogni riferimento ad un allegato prodotto deve includere l’indicazione del suo numero, quale figura nell’indice degli allegati, e l’indicazione dell’atto processuale con cui l’allegato è prodotto (ad esempio: allegato A.1 all’atto di ricorso).».

25)

Il testo dei punti da 92 a 94 è sostituito dal seguente:

«92.

Il cancelliere rifiuta di iscrivere nel registro e di versare nel fascicolo di causa, integralmente o parzialmente, gli atti processuali e, eventualmente, i documenti non previsti dal regolamento di procedura. In caso di dubbio, si rivolge al presidente affinché si statuisca.

93.

Ad eccezione dei casi espressamente previsti dal regolamento di procedura, e fatto salvo l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento di procedura e il successivo punto 100, il cancelliere rifiuta di iscrivere nel registro e di versare nel fascicolo di causa gli atti processuali o i documenti redatti in una lingua diversa dalla lingua processuale.

94.

Quando una parte contesta il rifiuto da parte del cancelliere di iscrivere nel registro e di versare nel fascicolo di causa, integralmente o parzialmente, un atto processuale o un documento, il cancelliere sottopone la questione al presidente affinché si decida se l’atto o il documento di cui trattasi debba essere accettato.».

26)

Il testo dei punti 98 e 99 è sostituito da «[Testo soppresso]».

27)

Al punto 101, la frase «La mancata regolarizzazione può comportare che il ricorso sia respinto in quanto irricevibile, conformemente all’articolo 78, paragrafo 6, all’articolo 177, paragrafo 6, e all’articolo 194, paragrafo 5, del regolamento di procedura.» è sostituita da «La mancata regolarizzazione può comportare che il ricorso sia respinto in quanto irricevibile, conformemente all’articolo 78, paragrafo 6, e all’articolo 177, paragrafo 6, del regolamento di procedura.».

28)

Dopo il punto 104, è inserito il seguente testo quale punto 104 bis:

«104 bis.

L’indice degli allegati e l’eventuale indice delle materie non sono presi in considerazione per determinare il numero massimo di pagine di una memoria.».

29)

Il testo del titolo «A.1. Ricorsi diretti» è sostituito da «A.1. Ricorsi diretti (diversi da quelli relativi alle cause in materia di proprietà intellettuale)».

30)

Il testo del titolo «B.1. Ricorsi diretti» è sostituito da «B.1. Ricorsi diretti (diversi da quelli relativi alle cause in materia di proprietà intellettuale)».

31)

Al punto 116, la parte di frase «devono essere prodotti i documenti di cui all’articolo 51, paragrafi 2 e 3,» è sostituita da «devono essere prodotti, se del caso, i documenti di cui all’articolo 51, paragrafi 2 e 3,».

32)

Il testo del punto 117 è sostituito da «[Testo soppresso]».

33)

Al punto 119, il testo che figura dopo l’ultimo trattino «– sia trasmessa mediante posta elettronica, come semplice file elettronico creato con un programma di trattamento testi, all’indirizzo GC.Registry@curia.europa.eu, con indicazione della causa cui si riferisce.» è sostituito da «– sia trasmessa mediante e-Curia al momento del deposito del ricorso, con indicazione della causa cui si riferisce.».

34)

Il testo del punto 122 è sostituito dal seguente:

«Al fine di agevolare la preparazione dell’atto di ricorso sul piano formale, i rappresentanti delle parti possono consultare utilmente il documento «Promemoria – Atto di ricorso» e il modello indicativo di atto di ricorso disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea.».

35)

Al punto 127, la parte di frase «I precedenti punti 116 e 117 si applicano» è sostituita da «Il punto 116 si applica».

36)

Al punto 134, la parte di frase «I precedenti punti da 113 a 115, 117 e da 120 a 122» è sostituita da «I precedenti punti da 113 a 115 e da 120 a 122».

37)

Al punto 138, la parte di frase «I precedenti punti 117, 125 e 126» è sostituita da «I precedenti punti 125 e 126».

38)

Il testo del punto 144 è sostituito dal seguente:

«144.

Le parti sono convocate all’udienza di discussione a cura della cancelleria almeno un mese prima dello svolgimento di quest’ultima, fatte salve le situazioni in cui le circostanze giustificano una convocazione entro un termine più breve. Quando il Tribunale decide di organizzare un’udienza di discussione comune a più cause ai sensi dell’articolo 106 bis del regolamento di procedura, la convocazione all’udienza deve specificare, tra l’altro, le cause interessate da tale udienza.».

39)

Dopo il punto 147, è inserito il seguente testo quale punto 147 bis:

«147 bis.

Quando il Tribunale decide di organizzare un’udienza di discussione comune a più cause ai sensi dell’articolo 106 bis del regolamento di procedura, la relazione d’udienza sommaria redatta nella lingua processuale in ciascuna causa interessata viene notificata a tutte le altre parti convocate a tale udienza.».

40)

Dopo il punto 152, è inserito il seguente testo quale punto 152 bis:

«152 bis.

Se una parte intende chiedere una deroga al regime linguistico ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, lettere c) o d), del regolamento di procedura che preveda l’uso, nel corso dell’udienza di discussione, di una lingua diversa dalla lingua processuale, la sua domanda deve essere presentata tempestivamente dopo la convocazione.».

41)

Al punto 162, la parte di frase «Ciascuna parte principale ha a disposizione 15 minuti e ciascuna parte interveniente ha a disposizione 10 minuti per le proprie difese orali (nelle cause riunite, ciascuna parte principale ha a disposizione 15 minuti per ogni causa e ciascuna parte interveniente ha a disposizione 10 minuti per ogni causa),» è sostituita da «Ciascuna parte principale ha a disposizione 15 minuti e ciascuna parte interveniente ha a disposizione 10 minuti per le proprie difese orali (nel corso di un’udienza nelle cause riunite o nel corso di un’udienza comune, ciascuna parte principale ha a disposizione 15 minuti per ogni causa e ciascuna parte interveniente ha a disposizione 10 minuti per ogni causa),».

42)

Il testo del punto 165 è sostituito dal seguente:

«165.

Quando più parti devono sostenere la stessa tesi dinanzi al Tribunale (ipotesi degli interventi, delle cause riunite o delle cause che presentino analogie tali da giustificare la tenuta di un’udienza di discussione comune), i loro rappresentanti sono invitati a concertarsi prima dell’udienza di discussione, onde evitare ripetizioni nelle difese orali. I rappresentanti delle parti interessate devono tuttavia assicurarsi di prendere posizione solo per le parti che rappresentano e garantire il rispetto dell’articolo 84 del regolamento di procedura, che stabilisce le condizioni in cui un motivo nuovo può essere dedotto dinanzi al Tribunale in corso di causa.».

43)

Il testo del punto 167 è sostituito dal seguente:

«167.

Conformemente all’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura, in via eccezionale, le parti principali possono ancora produrre prove nel corso dell’udienza di discussione. In una simile situazione, si raccomanda di munirsi di un numero sufficiente di esemplari (anche, se del caso, in una versione non riservata nei confronti delle parti intervenienti). Le altre parti sono ascoltate in merito all’ammissibilità e al contenuto delle stesse.».

44)

Dopo il punto 167, viene inserito un nuovo titolo:

«C bis.   Partecipazione a un’udienza mediante videoconferenza

C bis. 1.   Richiesta di utilizzo della videoconferenza

167 bis.

Se il rappresentante di una parte è impossibilitato a partecipare fisicamente a un’udienza di discussione a cui sia stato convocato per motivi di salute (ad esempio, un impedimento di natura medica individuale o derivante da restrizioni agli spostamenti a causa di un’epidemia), per motivi di sicurezza o per altri seri motivi (ad esempio, uno sciopero nel settore del trasporto aereo), il rappresentante della parte interessata deve depositare, con separata istanza, una domanda motivata volta a consentirgli di partecipare all’udienza di discussione mediante videoconferenza.

167 ter.

Affinché la domanda possa essere utilmente presa in esame dal Tribunale, deve essere presentata non appena si venga a conoscenza del motivo dell’impedimento e deve contenere:

in modo preciso e circostanziato la natura dell’impedimento invocato;

le coordinate di una persona di contatto con cui potranno, all’occorrenza, essere effettuati test tecnici e d’interpretazione prima dell’udienza;

se del caso, il numero d’ordine dell’ultima causa nell’ambito della quale il rappresentante ha partecipato a un’udienza mediante videoconferenza dinanzi al Tribunale o alla Corte di giustizia.

167 quater.

Qualsiasi richiesta di utilizzo della videoconferenza deve essere notificata alle altre parti in causa.

167 quinquies.

La parte che ha presentato la richiesta di utilizzo della videoconferenza e le altre parti in causa sono informate dalla cancelleria riguardo alla decisione adottata dal presidente di sezione in merito alla richiesta.

167 sexies.

Se tale decisione è favorevole, la persona di contatto, di cui il rappresentante avrà precedentemente fornito le coordinate nella sua richiesta, sarà contattata dai servizi tecnici della Corte di giustizia dell’Unione europea per organizzare il più celermente possibile test tecnici e d’interpretazione a cui il rappresentante dovrà imperativamente sottoporsi.

167 septies.

Se i test si rivelano risolutivi, l’udienza di discussione può essere effettivamente organizzata mediante videoconferenza e le parti ne sono informate. Se i test non si rivelano risolutivi, le parti sono informate delle conseguenze per quanto attiene al mantenimento o al differimento dell’udienza.

C bis. 2.   Condizioni tecniche

167 octies.

L’utilizzo della videoconferenza per le udienze di discussione richiede un’elevata qualità del suono e dell’immagine e una perfetta stabilità della connessione, che vengono valutate durante il test preliminare alla tenuta dell’udienza. Pertanto, devono essere soddisfatti i seguenti prerequisiti tecnici:

sono consentite solo le connessioni che utilizzano i protocolli di chiamata H.323 e SIP. H.323 e SIP sono protocolli utilizzati specificamente per la creazione di chiamate mediante videoconferenza e garantiscono una stabilità e una sicurezza ottimali delle connessioni;

non è consentito l’uso di una piattaforma software o di qualsiasi altro sistema di riunione basato esclusivamente su un’applicazione informatica;

non sono consentite connessioni tramite dispositivi mobili del tipo laptop, tablet o smartphone.

167 nonies.

Quando il rappresentante partecipa all’udienza in videoconferenza, può utilizzare solo la lingua in cui è autorizzato a svolgere le difese orali ai sensi del regolamento di procedura e, fatte salve evoluzioni future, può avere accesso solo all’interpretazione verso tale lingua.

C bis. 3.   Raccomandazioni pratiche rivolte ai rappresentanti che svolgono le difese orali mediante videoconferenza

167 decies.

Le raccomandazioni pratiche rivolte ai rappresentanti che svolgono le difese orali mediante videoconferenza sono disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea.».

45)

Al punto 168, la parte di frase «per posta elettronica (interpret@curia.europa.eu)» è sostituita da «per posta elettronica (interpretation@curia.europa.eu)».

46)

Dopo il punto 172, è inserito il seguente testo quale punto 172 bis:

«172 bis.

Quando è organizzata un’udienza di discussione comune a più cause ai sensi dell’articolo 106 bis del regolamento di procedura, un verbale dal contenuto identico per tutte le cause di cui trattasi viene inserito nel fascicolo di ciascuna causa nella lingua processuale della causa stessa.».

47)

Dopo il punto 184, è inserito il seguente testo quale punto 184 bis:

«184 bis.

Una parte interveniente non può depositare una domanda di trattamento riservato nei confronti delle altre parti nel procedimento.».

48)

Il testo del punto 225 è sostituito dal seguente:

«225.

La domanda di sospensione dell’esecuzione o relativa ad altri provvedimenti provvisori deve indicare, in primo luogo, l’oggetto della controversia e, in modo chiaro e conciso, i motivi di fatto e di diritto sui quali è basato il ricorso principale e che fanno apparire, a prima vista, la fondatezza di quest’ultimo (fumus boni iuris). In secondo luogo, la stessa deve indicare con precisione il provvedimento o i provvedimenti richiesti. In terzo luogo, essa deve indicare in modo motivato e documentato le circostanze che comprovano l’urgenza.».

49)

Dopo il punto 225, è inserito il seguente testo quale punto 225 bis:

«225 bis.

Ai sensi dell’articolo 156, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento di procedura, la domanda di provvedimenti provvisori deve contenere tutte le prove e offerte di prova disponibili, destinate a giustificare la concessione dei provvedimenti provvisori. Pertanto, il giudice del procedimento sommario deve disporre di indicazioni concrete e precise, supportate da prove documentali dettagliate e, se del caso, certificate, o da offerte di prova che dimostrino la situazione in cui si trova la parte che chiede i provvedimenti provvisori e consentano di valutare le conseguenze che potrebbero verosimilmente derivare dalla mancata adozione dei provvedimenti richiesti.».

50)

Il testo del punto 227 è sostituito dal seguente:

«227.

Affinché una domanda di provvedimenti provvisori possa essere trattata con urgenza, essa, in via di principio, non deve eccedere le 25 pagine, tenendo conto della materia di cui trattasi e delle circostanze della causa.».

51)

L’allegato 1 è così modificato:

a)

nella formulazione introduttiva, la parte di frase «conformemente all’articolo 78, paragrafo 6, all’articolo 177, paragrafo 6, e all’articolo 194, paragrafo 5, del regolamento di procedura.» è sostituita da «conformemente all’articolo 78, paragrafo 6, e all’articolo 177, paragrafo 6, del regolamento di procedura.»;

b)

la rubricazione della prima colonna «Ricorsi diretti» è sostituita da «Ricorsi diretti (diversi da quelli relativi alle cause in materia di proprietà intellettuale)»;

c)

il testo di cui alla lettera a) della prima e della seconda colonna è sostituito dal seguente:

«a)

produzione del certificato (previsto all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento di procedura), a meno che un siffatto documento non sia già stato depositato ai fini dell’apertura di un conto di accesso a e-Curia (articolo 51, paragrafo 2, del regolamento di procedura)»;

d)

alla lettera b), la parte di frase contenuta nella prima e seconda colonna «prova recente dell’esistenza» è sostituita da «prova dell’esistenza»;

e)

alla lettera g), la parte di frase contenuta nella seconda colonna «e degli indirizzi da queste indicati ai fini delle notifiche» è sostituita da «e degli indirizzi da queste indicati ai fini delle notifiche, se le circostanze lo giustificano».

52)

L’allegato 2 è così modificato:

a)

alla lettera a), la parte di frase «[articolo 21, primo comma, dello Statuto; articolo 76, lettera a), articolo 177, paragrafo 1, lettera a), e articolo 194, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di procedura]» è sostituita da «[articolo 21, primo comma, dello Statuto; articolo 76, lettera a), e articolo 177, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di procedura]»;

b)

alla lettera b), la parte di frase «[articolo 76, lettera b), articolo 177, paragrafo 1, lettera b), e articolo 194, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura]» è sostituita da «[articolo 76, lettera b), e articolo 177, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura]»;

c)

alla lettera h), la parte di frase «[punto 86, lettera d), delle presenti norme pratiche di esecuzione]» è sostituita da «[punto 86, lettera c), delle presenti norme pratiche di esecuzione]».

53)

L’allegato 3 è così modificato:

a)

il testo contenuto al punto a) è sostituito dal testo seguente: «produzione del certificato previsto all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento di procedura per qualunque altro avvocato supplementare a meno che tale documento non sia già stato depositato ai fini dell’apertura di un conto di accesso a e-Curia (articolo 51, paragrafo 2, del regolamento di procedura)»;

b)

al punto c), la parte di frase «(articolo 46, paragrafo 2, del regolamento di procedura; punto 99 delle presenti norme pratiche di esecuzione)» è sostituita da «(articolo 46, paragrafo 2, del regolamento di procedura)».

Articolo 2

Le presenti modifiche delle Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esse entrano in vigore il 1o aprile 2023.

Fatto a Lussemburgo, il 1o febbraio 2023

Il cancelliere

E. COULON

Il presidente

M. VAN DER WOUDE


(1)  GU L 44 del 14.2.2023, pag. 8.

(2)  GU L 152 del 18.6.2015, pag. 1, come modificate (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 78, GU L 294 del 21.11.2018, pag. 23, rett. GU L 296 del 22.11.2018, pag. 40).


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