Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.
Dokuments 32023R0103
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/103 of 12 January 2023 amending Implementing Regulations (EU) No 1242/2014 and (EU) No 1243/2014 as regards technical specifications and rules for the presentation of cumulative data on operations and information to be sent by Member States
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/103 della Commissione del 12 gennaio 2023 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 per quanto riguarda le specifiche tecniche e le disposizioni per la presentazione dei dati cumulativi sugli interventi e le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/103 della Commissione del 12 gennaio 2023 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 per quanto riguarda le specifiche tecniche e le disposizioni per la presentazione dei dati cumulativi sugli interventi e le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri
C/2023/37
GU L 12 del 13.1.2023., 3./6. lpp.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spēkā
13.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 12/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/103 DELLA COMMISSIONE
del 12 gennaio 2023
che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 per quanto riguarda le specifiche tecniche e le disposizioni per la presentazione dei dati cumulativi sugli interventi e le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 2, e l’articolo 107, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca prevede misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze dell’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione militare sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (di seguito «misure specifiche»). |
(2) |
Al fine di consentire un monitoraggio e una comunicazione affidabili degli interventi relativi alle misure specifiche, è opportuno apportare adeguamenti alle specifiche tecniche e alle disposizioni per la presentazione dei dati cumulativi sugli interventi e le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1242/2014 (2) e (UE) n. 1243/2014 della Commissione (3). |
(3) |
Poiché il termine per la presentazione dei dati cumulativi sugli interventi, entro il 31 marzo di ogni anno, a norma dell’articolo 97, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 è già scaduto per il 2022, gli Stati membri dovrebbero trasmettere tali informazioni nel formato modificato solo a partire dal 2023, in modo da garantire una comunicazione coerente e armonizzata. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014. |
(5) |
Al fine di garantire che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per comunicare i dati cumulativi sugli interventi relativi alle misure specifiche entro il termine del 31 marzo 2023, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 11).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 39).
ALLEGATO I
Nella tabella dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014, alla voce 25, il testo della seconda colonna («Contenuto del campo») è sostituito dal seguente:
«Misure di attenuazione della pandemia di COVID-19 o volte ad attenuare le conseguenze dell’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura».
ALLEGATO II
All’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014, la parte F è sostituita dalla seguente:
«PARTE F
Attenuazione della pandemia di COVID-19 e attenuazione degli effetti della perturbazione del mercato causata dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e delle conseguenze di tale aggressione sulle attività di pesca
Campo |
Contenuto del campo |
Osservazioni |
Dati necessari e sinergie |
25 |
Misure di attenuazione della pandemia di COVID-19 o volte ad attenuare le conseguenze dell’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura |
Codice 0 = non connesso alla pandemia di Covid-19 o a misure volte ad attenuare le conseguenze dell’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura Codice 1 = connesso alla pandemia di Covid-19 Codice 2 = connesso alle misure volte ad attenuare le conseguenze dell’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura |
Specifico FEAMP». |