Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2236

Regolamento delegato (UE) 2022/2236 della Commissione del 20 giugno 2022 che modifica gli allegati I, II, IV e V del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per i veicoli prodotti in serie illimitata, i veicoli prodotti in piccole serie, i veicoli totalmente automatizzati prodotti in piccole serie e i veicoli per uso speciale, e per quanto riguarda gli aggiornamenti del software (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/3823

GU L 296 del 16.11.2022, p. 1–176 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2236/oj

16.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 296/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2236 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2022

che modifica gli allegati I, II, IV e V del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per i veicoli prodotti in serie illimitata, i veicoli prodotti in piccole serie, i veicoli totalmente automatizzati prodotti in piccole serie e i veicoli per uso speciale, e per quanto riguarda gli aggiornamenti del software

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 5, paragrafo 3, l’articolo 31, paragrafo 8, e l’articolo 41, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini della certificazione delle emissioni di CO2, come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione (2), è necessario distinguere i rimorchi e i semirimorchi dai rimorchi di collegamento utilizzati nelle combinazioni di sistemi di gestione dell’energia (SGE). Al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi, è opportuno aggiungere nuovi tipi di carrozzeria all’elenco dei veicoli della categoria O di cui all’allegato I, parte C, punto 5, del regolamento (UE) 2018/858.

(2)

La tabella di cui all’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/858 contiene l’elenco delle prescrizioni per l’omologazione UE di veicoli prodotti in serie illimitata, con un elenco degli atti normativi corrispondenti. È necessario tenere conto degli sviluppi tecnologici e normativi aggiornando alcuni dei riferimenti in detta tabella che stabiliscono le prescrizioni per veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. È opportuno introdurre, in particolare, un riferimento al regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Per motivi di chiarezza giuridica e di semplificazione, è altresì opportuno allineare la struttura di tale tabella a quella contenuta nell’allegato II di tale regolamento.

(3)

La tabella di cui all’allegato II, parte I, appendice 1, del regolamento (UE) 2018/858 contiene l’elenco degli atti normativi per l’omologazione UE di veicoli prodotti in piccole serie a norma dell’articolo 41 di tale regolamento. È necessario stabilire le prescrizioni tecniche per l’omologazione UE di tali veicoli per quanto riguarda i sistemi di cui al regolamento (UE) 2019/2144 e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di detto regolamento. È inoltre necessario stabilire le prescrizioni che dovrebbero applicarsi all’omologazione globale UE di un tipo di veicolo per veicoli totalmente automatizzati prodotti in piccole serie in modo da consentire un’introduzione graduale ma rapida della tecnologia in linea con le date di applicazione di cui al regolamento (UE) 2019/2144. Nella fase successiva la Commissione continuerà a lavorare per sviluppare ulteriormente e adottare entro luglio 2024 le necessarie prescrizioni per omologazione globale UE di un tipo di veicolo di veicoli totalmente automatizzati prodotti in serie illimitata.

(4)

Le tabelle di cui all’allegato II, parte III, appendici da 1 a 6, del regolamento (UE) 2018/858 contengono le prescrizioni specifiche per l’omologazione UE di veicoli per uso speciale. Tali prescrizioni dovrebbero essere modificate per tener conto del regolamento (UE) 2019/2144 e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di detto regolamento.

(5)

Nel definire le prescrizioni per i veicoli prodotti in piccole serie o per i veicoli per uso speciale, è necessario tenere conto dei casi in cui le prescrizioni previste per i veicoli prodotti in grandi serie sono incompatibili con l’utilizzo o la progettazione di tali veicoli o se gli oneri supplementari da esse imposti risultino sproporzionati. Per questo motivo è opportuno concedere ai costruttori di veicoli prodotti in piccole serie e di veicoli per uso speciale un lasso di tempo sufficiente per attuare le prescrizioni del presente regolamento. Inoltre tali prescrizioni dovrebbero applicarsi in primo luogo a decorrere dal 7 luglio 2024 per i nuovi tipi di veicoli e dal 7 luglio 2026 per tutti i nuovi veicoli.

(6)

Conformemente all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2144, alcuni dei regolamenti ONU elencati nella tabella di cui all’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/858 dovrebbero applicarsi ai fini dell’omologazione UE. Pertanto non è più necessario riconoscere tali regolamenti ONU come alternativi agli atti normativi elencati nella parte I di tale allegato e, di conseguenza, dovrebbero essere eliminati da detta tabella.

(7)

Sulla base della decisione (UE) 2020/848 del Consiglio (4), la posizione adottata a nome dell’Unione europea nell’ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite era favorevole al regolamento ONU n. 156 — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli aggiornamenti del software e il relativo sistema di gestione [2021/388] (5), allo scopo di applicarlo ai fini dell’omologazione UE. È necessario aggiungere il regolamento ONU n. 156 all’elenco degli atti normativi che stabiliscono le prescrizioni per l’omologazione globale UE di un tipo di veicolo. Poiché l’allegato IV del regolamento (UE) 2018/858 contiene le prescrizioni relative alle disposizioni volte a garantire la conformità della produzione, è opportuno introdurre un riferimento al regolamento ONU n. 156 in tale allegato, nell’ambito delle procedure e delle disposizioni che i costruttori devono mettere in atto per garantire la conformità e la sicurezza degli aggiornamenti del software.

(8)

Con lo sviluppo tecnologico i veicoli a motore stanno diventando sempre più complessi in quanto utilizzano un maggior numero di sistemi elettronici che richiedono aggiornamenti periodici del software. Poiché tali aggiornamenti del software possono incidere sul funzionamento di altri sistemi e funzionalità omologati nei veicoli interessati, è opportuno che i costruttori istituiscano un sistema di gestione degli aggiornamenti del software nell’ambito del loro processo di conformità della produzione. I costruttori dovrebbero disporre di tempo sufficiente per integrare tali sistemi nell’omologazione globale di un tipo di veicolo, in particolare per quanto riguarda, rispettivamente, i nuovi veicoli completi e i nuovi veicoli completati.

(9)

Ai fini dell’omologazione globale UE di un tipo di veicolo per veicoli totalmente automatizzati delle categorie M2, M3, N2 e N3, è necessario stabilire nell’allegato V del regolamento (UE) 2018/858 i limiti quantitativi annuali che dovrebbero applicarsi a tali veicoli.

(10)

È pertanto opportuno modificare gli allegati I, II, IV e V del regolamento (UE) 2018/858 conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2018/858

Il regolamento (UE) 2018/858 è così modificato:

1)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

3)

l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;

4)

l’allegato V è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

1.   A decorrere dal 6 luglio 2022 le autorità nazionali rifiutano di rilasciare l’omologazione globale UE di un tipo di veicolo o l’omologazione nazionale per qualsiasi nuovo tipo di veicolo, qualora il costruttore esegua aggiornamenti del software che incidono sulle caratteristiche omologate di tali veicoli dopo la loro immatricolazione, se tali veicoli non sono conformi al regolamento (UE) 2018/858, come modificato dall’allegato II del presente regolamento, per quanto riguarda gli aggiornamenti del software.

2.   A decorrere dal 6 luglio 2022 le autorità nazionali non rifiutano l’estensione dell’omologazione globale UE di un tipo di veicolo o dell’omologazione nazionale dei veicoli, qualora il costruttore esegua aggiornamenti del software che incidono sulle caratteristiche omologate di tali veicoli dopo la loro immatricolazione, se tali veicoli sono conformi al regolamento (UE) 2018/858, come modificato dall’allegato II del presente regolamento, per quanto riguarda gli aggiornamenti del software.

3.   A decorrere dal 7 luglio 2024 le autorità nazionali considerano, per motivi relativi agli aggiornamenti del software, i certificati di conformità relativi ai nuovi veicoli non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 e vietano l’immatricolazione, l’immissione sul mercato o l’entrata in circolazione dei veicoli, qualora il costruttore esegua aggiornamenti del software che incidono sulle caratteristiche omologate di tali veicoli dopo la loro immatricolazione, se tali veicoli non sono conformi al regolamento (UE) 2018/858, come modificato dall’allegato II del presente regolamento, per quanto riguarda gli aggiornamenti del software.

4.   A decorrere dal 7 luglio 2024 le autorità nazionali rifiutano, per motivi relativi agli aggiornamenti del software, il rilascio dell’omologazione globale UE di un tipo di veicolo o dell’omologazione nazionale per qualsiasi nuovo tipo di veicoli, se tali veicoli non sono conformi al regolamento (UE) 2018/858, come modificato dall’allegato II del presente regolamento, per quanto riguarda gli aggiornamenti del software.

5.   A decorrere dal 7 luglio 2024 le autorità nazionali rifiutano il rilascio dell’omologazione globale UE di un tipo di veicolo per i veicoli prodotti in piccole serie o i veicoli per uso speciale, se tali veicoli non sono conformi al regolamento (UE) 2018/858, come modificato dall’allegato II, punto 2), tabella 1, e punto 4), del presente regolamento.

6.   A decorrere dal 7 luglio 2026 le autorità nazionali ritengono che i certificati di conformità relativi ai nuovi veicoli prodotti in piccole serie o ai veicoli per uso speciale non siano più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 e vietano l’immatricolazione, l’immissione sul mercato e l’entrata in circolazione di tali veicoli, se tali veicoli non sono conformi al regolamento (UE) 2018/858, come modificato dall’allegato II, punto 2), tabella 1, e punto 4), del presente regolamento.

7.   A decorrere dal 7 luglio 2026 le autorità nazionali considerano, per motivi relativi agli aggiornamenti del software, i certificati di conformità relativi ai nuovi veicoli completi non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 e vietano l’immissione sul mercato, l’immatricolazione e l’entrata in circolazione di tali veicoli, se tali veicoli non sono conformi al regolamento (UE) 2018/858, come modificato dall’allegato II del presente regolamento, per quanto riguarda gli aggiornamenti del software.

8.   A decorrere dal 7 luglio 2029 le autorità nazionali considerano, per motivi relativi agli aggiornamenti del software, i certificati di conformità relativi ai nuovi veicoli completati non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 e vietano l’immatricolazione, l’immissione sul mercato e l’entrata in circolazione di tali veicoli, se tali veicoli non sono conformi al regolamento (UE) 2018/858, come modificato dall’allegato II del presente regolamento, per quanto riguarda gli aggiornamenti del software.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione, del 1o agosto 2022, che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prestazioni dei rimorchi pesanti relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante, sul consumo di energia e sull'autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 145).

(3)  Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1).

(4)  Decisione (UE) 2020/848 del Consiglio, del 16 giugno 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in seno al Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali n. 3, 6, 7, 16 e 19, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.3. e le proposte di cinque nuovi regolamenti UNECE concernenti la sicurezza, le emissioni e l’automazione nel settore dei veicoli a motore (GU L 196 del 19.6.2020, pag. 5).

(5)   GU L 82 del 9.3.2021, pag. 60.


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (UE) 2018/858 è così modificato:

1)

nella parte C, punto 5, nella tabella sono aggiunte le voci seguenti:

«5.5.

DF

Semirimorchio di collegamento

Un semirimorchio dotato di una ralla montata nella parte posteriore in modo tale che il semirimorchio di collegamento possa trainare un altro semirimorchio.

5.6.

DG

Rimorchio di collegamento a timone

Un rimorchio a timone dotato di una ralla montata nella parte posteriore in modo tale che il rimorchio di collegamento possa trainare un altro semirimorchio.».

2)

All’appendice 2 viene inserita la seguente riga 32:

«32.

Telone impermeabile sul lato della sponda ribaltabile;».

ALLEGATO II

L’allegato II del regolamento (UE) 2018/858 è così modificato:

1)

La parte I è sostituita dalla seguente:

«PARTE I

Atti normativi per l’omologazione UE di veicoli prodotti in serie illimitata

NOTE ESPLICATIVE

alla tabella per i veicoli prodotti in serie illimitata

X

:

si applica alla categoria di veicoli, all’entità tecnica indipendente o al componente conformemente all’atto normativo indicato.

IF

:

si applica solo se il sistema, l’entità tecnica indipendente o il componente sono montati sul veicolo nella rispettiva categoria di veicoli.

Voce

Oggetto

Atto normativo

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Entità tecnica indipendente

Componente

A

SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D’URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL’ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO

A1

Finiture interne

Regolamento (UE) 2019/2144

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

Sedili e poggiatesta

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

A3

Sedili di autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

A4

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

A5

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

A6

Cicalini delle cinture di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

A7

Dispositivi di separazione

Regolamento (UE) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

A8

Ancoraggi di ritenuta per bambini

Regolamento (UE) 2019/2144

X

IF X

IF X

IF X

IF X

IF X

 

 

 

 

 

 

A9

Sistemi di ritenuta per bambini (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

A10

Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

A11

Protezione antincastro anteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

X

A12

Protezione antincastro posteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A13

Protezione laterale

Regolamento (UE) 2019/2144

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

 

 

A14

Sicurezza dei serbatoi del combustibile (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A15

Sicurezza del gas di petrolio liquefatto (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

A16

Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

A17

Sicurezza dell’idrogeno (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

A18

Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

A19

Sicurezza elettrica in uso (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

A20

Urto frontale parziale (offset)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

A21

Urto frontale su tutta la larghezza

Regolamento (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

A22

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d’urto

Regolamento (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

A23

Airbag sostitutivi

Regolamento (UE) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

A24

Urto della cabina

Regolamento (UE) 2019/2144

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

A25

Urto laterale

Regolamento (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

A26

Urto laterale contro un palo

Regolamento (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

A27

Urto posteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

A28

Sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112

Regolamento (UE) 2015/758

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

B

UTENTI VULNERABILI DELLA STRADA, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ

B1

Protezione di gambe e testa dei pedoni

Regolamento (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

Zona d’urto estesa della testa

Regolamento (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

B3

Sistema di protezione frontale

Regolamento (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

B4

Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti situati davanti al veicolo

Regolamento (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

B5

Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti

Regolamento (UE) 2019/2144

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

X

 

B6

Sistema di informazione degli angoli morti

Regolamento (UE) 2019/2144

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

X

 

B7

Rilevamento in retromarcia

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

B8

Campo visivo anteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

B9

Visione diretta nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

B10

Vetri di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

B11

Sbrinamento/disappannamento

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

B12

Lavacristalli/tergicristalli

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

B13

Dispositivi per la visione indiretta

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

B14

Sistemi di allarme acustico per veicoli

Regolamento (UE) n. 540/2014

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

C

TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO

C1

Sterzo

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

C2

Avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (UE) 2019/2144

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

C3

Sistema di emergenza per il mantenimento della corsia

Regolamento (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C4

Frenatura

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

C5

Ricambi per freni

Regolamento (UE) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

C6

Dispositivo di assistenza alla frenata

Regolamento (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C7

Controllo della stabilità

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

C8

Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

C9

Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri

Regolamento (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C10

Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici

Regolamento (UE) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

C11

Ruote di scorta e sistemi antiforatura (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C12

Pneumatici rigenerati

Regolamento (UE) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

C13

Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri

Regolamento (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C14

Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

 

C15

Montaggio degli pneumatici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

C16

Ruote sostitutive

Regolamento (UE) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

D

STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL’USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI

D1

Segnalatore acustico

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

D2

Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D3

Protezione dall’uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazione e di allarme

Regolamento (UE) 2019/2144

X

IF X

IF X

X

IF X

IF X

 

 

 

 

X

X

D4

Protezione del veicolo dagli attacchi informatici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

D5

Tachimetro

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

D6

Contachilometri

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

D7

Dispositivi di limitazione della velocità

Regolamento (UE) 2019/2144

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

X

D8

Adattamento intelligente della velocità

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

D9

Identificazione di comandi, spie e indicatori

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

D10

Impianti di riscaldamento

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

D11

Dispositivi di segnalazione luminosa

Regolamento (UE) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

D12

Dispositivi di illuminazione della strada

Regolamento (UE) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

D13

Dispositivi catadiottrici

Regolamento (UE) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

D14

Sorgenti luminose

Regolamento (UE) 2019/2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

D15

Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della strada

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

D16

Segnalazione di arresto di emergenza

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

D17

Dispositivi tergifari (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

X

D18

Indicatori di cambio di marcia

Regolamento (UE) 2019/2144

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA

E1

Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

E2

Avviso di disattenzione e stanchezza del conducente

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

E3

Avviso avanzato della distrazione del conducente

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

E4

Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

E5

Registratore di dati di evento

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

E6

Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

E7

Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

E8

Guida in convoglio (platooning) (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

E9

Sistemi che forniscono informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

F

COSTRUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO

F1

Alloggiamento della targa di immatricolazione

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

F2

Retromarcia

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

F3

Serrature e cerniere delle porte

Regolamento (UE) 2019/2144

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

F4

Predellini, maniglie e pedane

Regolamento (UE) 2019/2144

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

F5

Sporgenze esterne

Regolamento (UE) 2019/2144

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6

Sporgenze esterne delle cabine di veicoli commerciali

Regolamento (UE) 2019/2144

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

F7

Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

F8

Dispositivi di traino

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

F9

Parafanghi delle ruote

Regolamento (UE) 2019/2144

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F10

Dispositivi antispruzzo

Regolamento (UE) 2019/2144

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

F11

Masse e dimensioni

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

F12

Dispositivi di accoppiamento meccanico

Regolamento (UE) 2019/2144

IF X

IF X

IF X

IF X

IF X

IF X

X

X

X

X

X

X

F13

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

F14

Caratteristiche generali di costruzione degli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F15

Resistenza della sovrastruttura negli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F16

Infiammabilità degli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

G

PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI

G1

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

G2

Emissioni dallo scarico del veicolo in laboratorio

Regolamento (CE) n. 715/2007

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

G2a

Determinazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell’energia elettrica

Regolamento (CE) n. 715/2007

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

G3

Emissioni dallo scarico del motore in laboratorio

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

G3a

Determinazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo

Regolamento (CE) n. 595/2009

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

G3b

Determinazione di prestazioni di efficienza energetica specifiche del rimorchio

Regolamento (CE) n. 595/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

G4

Emissioni dallo scarico su strada

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

G5

Durata delle emissioni dallo scarico

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

G6

Emissioni dal basamento

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

G7

Emissioni per evaporazione

Regolamento (CE) n. 715/2007

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

G8

Emissioni dallo scarico a bassa temperatura in laboratorio

Regolamento (CE) n. 715/2007

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

G9

Diagnostica di bordo

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

G10

Assenza di impianto di manipolazione

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

G11

Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

G12

Prevenzione delle manomissioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

G13

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

G14

Sistemi di condizionamento dell’aria

Direttiva 2006/40/CE

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

H

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEL VEICOLO E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

H1

Accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

Regolamento (UE) 2018/858, articoli da 61 a 66 e allegato X.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

H2

Aggiornamento del software

Regolamento (UE) 2018/858, allegato IV

Regolamento ONU n. 156

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Le voci e gli oggetti elencati nella tabella di cui sopra si applicano ai fini delle informazioni da fornire in conformità all’allegato II, parte III, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione a decorrere dal 6 dicembre 2022 per le nuove omologazioni globali di un tipo di veicolo e dal 6 dicembre 2024 per le omologazioni vigenti.

La conformità al regolamento (UE) 2019/2144 è obbligatoria; tuttavia non viene rilasciata un’omologazione specifica a norma di tale regolamento, poiché essa rappresenta la combinazione di singole voci.

La conformità alle voci da G2 a G12 è obbligatoria; tuttavia è prevista una sola omologazione a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 o a norma del regolamento (CE) n. 595/2009, a seconda dell’ambito di applicazione.».

2)

L’appendice 1 della parte I è sostituita dal testo seguente:

«Appendice 1

NOTE ESPLICATIVE

alle tabelle per i veicoli prodotti in piccole serie

Si applicano le prescrizioni di cui alla tabella 1 per il “regime I per piccole serie” a condizione che:

il tipo di veicolo non si basi né derivi da un veicolo prodotto in grandi serie, comprese quelle destinate ai mercati dell’UE o di paesi terzi; e

il numero combinato di unità del costruttore, di tutti i tipi di veicoli delle categorie M e N immatricolati, immessi sul mercato o entrati in circolazione annualmente nell’Unione non sia superiore a 1 500.

In tutti gli altri casi si applicano le prescrizioni di cui alla tabella 1 per il “regime II per piccole serie” e alla tabella 2.

X

:

applicazione integrale dell’atto normativo come segue:

a)

deve essere richiesto un certificato di omologazione;

b)

le prove e i controlli devono essere effettuati dal servizio tecnico o dal costruttore alle condizioni stabilite negli articoli da 67 a 81;

c)

il verbale di prova deve essere redatto conformemente all’allegato III;

d)

deve essere garantita la conformità della produzione.

A

:

applicazione dell’atto normativo come segue:

a)

devono essere soddisfatte tutte le prescrizioni dell’atto normativo, salvo diversa indicazione;

b)

non deve essere richiesto un certificato di omologazione;

c)

le prove e i controlli devono essere effettuati dal servizio tecnico o dal costruttore alle condizioni stabilite negli articoli da 67 a 81;

d)

il verbale di prova deve essere redatto conformemente all’allegato III;

e)

deve essere garantita la conformità della produzione.

B

:

applicazione dell’atto normativo come segue:

come per la nota esplicativa “A”, salvo che le prove e i controlli possono essere effettuati dal costruttore stesso, con il consenso dell’autorità di omologazione.

C

:

applicazione dell’atto normativo come segue:

a)

devono essere soddisfatte le prescrizioni tecniche dell’atto normativo, ma con diverse disposizioni transitorie;

b)

non deve essere richiesto un certificato di omologazione;

c)

le prove e i controlli devono essere effettuati dal servizio tecnico o dal costruttore alle condizioni stabilite negli articoli da 67 a 81;

d)

il verbale di prova deve essere redatto conformemente all’allegato III;

e)

deve essere garantita la conformità della produzione.

IF

:

i sistemi, le entità tecniche indipendenti o i componenti devono soddisfare le prescrizioni se montati sul veicolo.

N.a.

:

non applicabile.

Le disposizioni specifiche di cui alle tabelle 1 e 2 non possono essere miste o combinate.

Tabella 1

Atti normativi per l’omologazione UE dei veicoli guidati manualmente prodotti in piccole serie a norma dell’articolo 41

 

Regime I per piccole serie

Regime II per piccole serie

Voce

Oggetto

Atto normativo

M1

N1

M1

N1

A

SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D’URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL’ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO

A1

Finiture interne

Regolamento (UE) 2019/2144

B

a)

Allestimento interno.

i)

Prescrizioni relative a raggi e protrusione di interruttori, leve e simili, controlli e finiture interne generali. Le prescrizioni dei punti da 5.1 a 5.6 del regolamento ONU n. 21 possono non essere applicate su richiesta del costruttore.

Si applicano le prescrizioni del punto 5.2 del regolamento ONU n. 21, fuorché i punti 5.2.3.1, 5.2.3.2 e 5.2.4.

ii)

Le prove di assorbimento dell’energia sulla parte superiore del cruscotto devono essere effettuate solo se il veicolo non è munito di almeno due airbag anteriori o di due cinture statiche a quattro punti.

iii)

Prove di assorbimento dell’energia sulla parte posteriore dei sedili: non applicabile.

b)

Finestrini, tetti apribili e pareti divisorie interne a comando elettrico. Si applicano tutte le prescrizioni del punto 5.8 del regolamento ONU n. 21.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

B

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A2

Sedili e poggiatesta

Regolamento (UE) 2019/2144

B

a)

Prescrizioni generali.

i)

Specifiche. Si applicano le prescrizioni del punto 5.2 del regolamento ONU n. 17, fuorché il punto 5.2.3 di tale regolamento.

ii)

Prove di resistenza degli schienali dei sedili e dei poggiatesta. Si applicano le prescrizioni del punto 6.2 del regolamento ONU n. 17.

iii)

Prove di regolazione e di sbloccaggio. La prova deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni dell’allegato 7, del regolamento ONU n. 17.

b)

Poggiatesta.

i)

Specifiche. Si applicano le prescrizioni dei punti 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 e 5.12 del regolamento ONU n. 17, fuorché il punto 5.5.2 di tale regolamento.

ii)

Prove di resistenza dei poggiatesta. Deve essere eseguita la prova prescritta al punto 6.4 del regolamento ONU n. 17.

c)

Prescrizioni speciali riguardo alla protezione degli occupanti dallo spostamento dei bagagli. Le prescrizioni dell’allegato 9 del regolamento ONU n. 17 possono non essere applicate su richiesta del costruttore.

B

B

B

A3

Sedili di autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A4

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

B

B

B

B

A5

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

Regolamento (UE) 2019/2144

a)

Componenti X.

b)

Prescrizioni relative all’installazione B.

a)

Componenti X.

b)

Prescrizioni relative all’installazione B.

a)

Componenti X.

b)

Prescrizioni relative all’installazione B.

a)

Componenti X.

b)

Prescrizioni relative all’installazione B.

A6

Cicalini delle cinture di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

B

B

B

B

A7

Dispositivi di separazione

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

A8

Ancoraggi di ritenuta per bambini

Regolamento (UE) 2019/2144

B

IF B

B

IF B

A9

Sistemi di ritenuta per bambini (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

A10

Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

A11

Protezione antincastro anteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A12

Protezione antincastro posteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

B

B

B

B

A13

Protezione laterale

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A14

Sicurezza dei serbatoi del combustibile (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

B

a)

Serbatoi per carburante liquido.

b)

Installazione nel veicolo.

B

a)

Serbatoi per carburante liquido.

b)

Installazione nel veicolo.

B

a)

Serbatoi per carburante liquido.

b)

Installazione nel veicolo.

B

a)

Serbatoi per carburante liquido.

b)

Installazione nel veicolo.

A15

Sicurezza del gas di petrolio liquefatto (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

a)

Componenti X.

b)

Installazione B.

a)

Componenti X.

b)

Installazione B.

a)

Componenti X.

b)

Installazione B.

a)

Componenti X.

b)

Installazione B.

A16

Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

a)

Componenti X.

b)

Installazione B.

a)

Componenti X.

b)

Installazione B.

a)

Componenti X.

b)

Installazione B.

a)

Componenti X.

b)

Installazione B.

A17

Sicurezza dell’idrogeno (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

A18

Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

a)

Componenti X.

b)

Installazione B.

a)

Componenti X.

b)

Installazione B.

a)

Componenti X.

b)

Installazione B.

a)

Componenti X.

b)

Installazione B.

A19

Sicurezza elettrica in uso (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

B

B

B

B

A20

Urto frontale parziale (offset)

Regolamento (UE) 2019/2144

B

Si applica ai veicoli muniti di airbag anteriori. Può invece essere conforme alla categoria A21 Urto frontale su tutta la larghezza, a scelta del costruttore. I veicoli non muniti di airbag devono essere conformi (integralmente) alla categoria A22 Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d’urto.

B

Si applica ai veicoli muniti di airbag anteriori. Può invece essere conforme alla categoria A21 Urto frontale su tutta la larghezza, a scelta del costruttore. I veicoli non muniti di airbag devono essere conformi (integralmente) alla categoria A22 Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d’urto.

I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all’urto frontale parziale (offset) a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell’ambito di una precedente fase dell’omologazione, a prescindere dall’aumento della massa in ordine di marcia, e che i sistemi di ritenuta pertinenti non siano stati modificati in misura tale da comportare una riduzione del livello di sicurezza, come convenuto dal servizio tecnico.

B

B

I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all’urto frontale parziale (offset) a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell’ambito di una precedente fase dell’omologazione, a prescindere dall’aumento della massa in ordine di marcia, e che i sistemi di ritenuta pertinenti non siano stati modificati in misura tale da comportare una riduzione del livello di sicurezza, come convenuto dal servizio tecnico.

A21

Urto frontale su tutta la larghezza

Regolamento (UE) 2019/2144

B

Su base volontaria

B

Su base volontaria

I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all’urto frontale su tutta la larghezza a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell’ambito di una precedente fase dell’omologazione, a prescindere dall’aumento della massa in ordine di marcia, e che i sistemi di ritenuta pertinenti non siano stati modificati in misura tale da comportare una riduzione del livello di sicurezza, come convenuto dal servizio tecnico.

B

B

I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all’urto frontale su tutta la larghezza a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell’ambito di una precedente fase dell’omologazione, a prescindere dall’aumento della massa in ordine di marcia, e che i sistemi di ritenuta pertinenti non siano stati modificati in misura tale da comportare una riduzione del livello di sicurezza, come convenuto dal servizio tecnico.

A22

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d’urto

Regolamento (UE) 2019/2144

B

Si applica ai veicoli che non sono conformi alle categorie A20 Urto frontale parziale (offset) o A21 Urto frontale su tutta la larghezza.

B

Si applica ai veicoli che non sono conformi alle categorie A20 Urto frontale parziale (offset) o A21 Urto frontale su tutta la larghezza.

B

B

A23

Airbag sostitutivi

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

A24

Urto della cabina

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B

La prova A è necessaria per i veicoli con massa massima ammissibile pari o superiore a 1 500  kg se non è stata dimostrata la conformità alle categorie A20 Urto frontale parziale (offset), A21 Urto frontale su tutta la larghezza o A22 Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d’urto.

La prova C è necessaria solo per i veicoli con cabina separata.

I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all’urto della cabina a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell’ambito di una precedente fase dell’omologazione, a prescindere dall’aumento della massa in ordine di marcia.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B

La prova A si considera soddisfatta mediante le categorie A20 Urto frontale parziale (offset), A21 Urto frontale su tutta la larghezza o A22 Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d’urto.

La prova C è necessaria solo per i veicoli con cabina separata.

I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all’urto della cabina a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell’ambito di una precedente fase dell’omologazione, a prescindere dall’aumento della massa in ordine di marcia.

A25

Urto laterale

Regolamento (UE) 2019/2144

B

Prova della sagoma della testa

Il costruttore deve fornire al servizio tecnico informazioni adeguate relative a un possibile urto della testa del manichino di prova contro la struttura del veicolo o la vetratura laterale se questa è costituita da vetro stratificato.

Se risulta che tale urto può avvenire, deve essere effettuata la prova parziale utilizzando la prova della sagoma della testa di cui all’allegato 8, punto 3.1, del regolamento ONU n. 95, e deve essere soddisfatto il criterio di cui al punto 5.2.1.1 del regolamento ONU n. 95.

Con l’accordo del servizio tecnico, in alternativa alla prova di cui al regolamento ONU n. 95 può essere utilizzata la procedura di prova di cui all’allegato 4 del regolamento ONU n. 21.

In alternativa può essere effettuata una prova in scala reale conformemente al regolamento ONU n. 95.

B

Prova della sagoma della testa

Il costruttore deve fornire al servizio tecnico informazioni adeguate relative a un possibile urto della testa del manichino di prova contro la struttura del veicolo o la vetratura laterale se questa è costituita da vetro stratificato.

Se risulta che tale urto può avvenire, deve essere effettuata la prova parziale utilizzando la prova della sagoma della testa di cui all’allegato 8, punto 3.1, del regolamento ONU n. 95, e deve essere soddisfatto il criterio di cui al punto 5.2.1.1 del regolamento ONU n. 95.

Con l’accordo del servizio tecnico, in alternativa alla prova di cui al regolamento ONU n. 95 può essere utilizzata la procedura di prova di cui all’allegato 4 del regolamento ONU n. 21.

In alternativa può essere effettuata una prova in scala reale conformemente al regolamento ONU n. 95.

I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all’urto laterale a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell’ambito di una precedente fase dell’omologazione, a prescindere dall’aumento della massa in ordine di marcia, e che i sistemi di ritenuta pertinenti non siano stati modificati in misura tale da comportare una riduzione del livello di sicurezza, come convenuto dal servizio tecnico.

B

B

I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all’urto laterale a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell’ambito di una precedente fase dell’omologazione, a prescindere dall’aumento della massa in ordine di marcia, e che i sistemi di ritenuta pertinenti non siano stati modificati in misura tale da comportare una riduzione del livello di sicurezza, come convenuto dal servizio tecnico.

A26

Urto laterale contro un palo

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

N.a.

B

B

I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all’urto laterale contro un palo a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell’ambito di una precedente fase dell’omologazione, a prescindere dall’aumento della massa in ordine di marcia, e che i sistemi di ritenuta pertinenti non siano stati modificati in misura tale da comportare una riduzione del livello di sicurezza, come convenuto dal servizio tecnico.

A27

Urto posteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

N.a.

B

B

I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all’urto posteriore a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell’ambito di una precedente fase dell’omologazione, a prescindere dall’aumento della massa in ordine di marcia.

A28

Sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112

Regolamento (UE) 2015/758

N.a.

N.a.

N.a.

N.a.

 

 

 

 

 

 

 

B

UTENTI VULNERABILI DELLA STRADA, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ

B1

Protezione di gambe e testa dei pedoni

Regolamento (UE) 2019/2144

C

Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato: 7 gennaio 2026.

Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2034.

C

Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato: 7 gennaio 2026.

Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2034.

C

Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato: 7 gennaio 2026.

Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2034.

C

Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato: 7 gennaio 2026.

Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2034.

B2

Zona d’urto estesa della testa

Regolamento (UE) 2019/2144

C

Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato: 7 gennaio 2026.

Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2034.

C

Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato: 7 gennaio 2026.

Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2034.

C

Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato: 7 gennaio 2026.

Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2034.

C

Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato: 7 gennaio 2026.

Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2034.

B3

Sistema di protezione frontale

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

B4

Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti situati davanti al veicolo

Regolamento (UE) 2019/2144

IF B

Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026.

Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.

IF B

Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026.

Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.

B

Non richiesti per i veicoli privi di parabrezza, con parabrezza abbattibile o con parabrezza in cui la distanza verticale massima tra il bordo superiore e il bordo inferiore della superficie trasparente non supera i 300 mm (valutati escludendo le zone con fasce parasole con trasparenza inferiore al 70 %, le zone punteggiate, gli spazi con testo, immagini e trasparenti per le linee di visione regolamentari) e in cui il punto R del sedile del conducente non si trova a più di 450 mm dal suolo.

Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026.

Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.

B

Non richiesti per i veicoli privi di parabrezza, con parabrezza abbattibile o con parabrezza in cui la distanza verticale massima tra il bordo superiore e il bordo inferiore della superficie trasparente non supera i 300 mm (valutati escludendo le zone con fasce parasole con trasparenza inferiore al 70 %, le zone punteggiate, gli spazi con testo, immagini e trasparenti per le linee di visione regolamentari) e in cui il punto R del sedile del conducente non si trova a più di 450 mm dal suolo.

Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026.

Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.

B5

Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B6

Sistema di informazione degli angoli morti

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B7

Rilevamento in retromarcia

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

N.a.

B

B

B8

Campo visivo anteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

B

B

Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026.

Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.

B

B

Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026.

Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.

B9

Visione diretta nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B10

Vetri di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

a)

Componenti X.

b)

Installazione B.

a)

Componenti X.

b)

Installazione B.

a)

Componenti X.

b)

Installazione B.

a)

Componenti X.

b)

Installazione B.

B11

Sbrinamento/disappannamento

Regolamento (UE) 2019/2144

B

I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

B

I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

B

I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

B

I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

B12

Lavacristalli/tergicristalli

Regolamento (UE) 2019/2144

B

I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

B

I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

B

I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

B

I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

B13

Dispositivi per la visione indiretta

Regolamento (UE) 2019/2144

a)

Componenti X.

b)

Installazione sul veicolo B.

a)

Componenti X.

b)

Installazione sul veicolo B.

a)

Componenti X.

b)

Installazione sul veicolo B.

a)

Componenti X.

b)

Installazione sul veicolo B.

B14

Sistemi di allarme acustico per veicoli

Regolamento (UE) n. 540/2014

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

C

TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO

C1

Sterzo

Regolamento (UE) 2019/2144

B

B

B

B

C2

Avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

C3

Sistema di emergenza per il mantenimento della corsia

Regolamento (UE) 2019/2144

IF B

IF B

B

Non richiesto per i veicoli privi di parabrezza, con parabrezza abbattibile o con parabrezza in cui la distanza verticale massima tra il bordo superiore e il bordo inferiore della superficie trasparente non supera i 300 mm (valutati escludendo le zone con fasce parasole con trasparenza inferiore al 70 %, le zone punteggiate, gli spazi con testo, immagini e trasparenti per le linee di visione regolamentari) e in cui il punto R del sedile del conducente non si trova a più di 450 mm dal suolo.

B

Non richiesto per i veicoli privi di parabrezza, con parabrezza abbattibile o con parabrezza in cui la distanza verticale massima tra il bordo superiore e il bordo inferiore della superficie trasparente non supera i 300 mm (valutati escludendo le zone con fasce parasole con trasparenza inferiore al 70 %, le zone punteggiate, gli spazi con testo, immagini e trasparenti per le linee di visione regolamentari) e in cui il punto R del sedile del conducente non si trova a più di 450 mm dal suolo.

C4

Frenatura

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

A

A

C5

Ricambi per freni

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

C6

Dispositivo di assistenza alla frenata

Regolamento (UE) 2019/2144

IF B

IF B

B

B

C7

Controllo della stabilità

Regolamento (UE) 2019/2144

IF B

IF B

B

B

C8

Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

C9

Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri

Regolamento (UE) 2019/2144

IF B

IF B

B

Non richiesti per i veicoli privi di parabrezza, con parabrezza abbattibile o con parabrezza in cui la distanza verticale massima tra il bordo superiore e il bordo inferiore della superficie trasparente non supera i 300 mm (valutati escludendo le zone con fasce parasole con trasparenza inferiore al 70 %, le zone punteggiate, gli spazi con testo, immagini e trasparenti per le linee di visione regolamentari) e in cui il punto R del sedile del conducente non si trova a più di 450 mm dal suolo.

B

Non richiesti per i veicoli privi di parabrezza, con parabrezza abbattibile o con parabrezza in cui la distanza verticale massima tra il bordo superiore e il bordo inferiore della superficie trasparente non supera i 300 mm (valutati escludendo le zone con fasce parasole con trasparenza inferiore al 70 %, le zone punteggiate, gli spazi con testo, immagini e trasparenti per le linee di visione regolamentari) e in cui il punto R del sedile del conducente non si trova a più di 450 mm dal suolo.

C10

Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

C11

Ruote di scorta e sistemi antiforatura (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

C12

Pneumatici rigenerati

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

C13

Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

N.a.

B

B

C14

Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

C15

Montaggio degli pneumatici

Regolamento (UE) 2019/2144

B

B

B

B

C16

Ruote sostitutive

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

 

 

 

 

 

 

 

D

STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL’USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI

D1

Segnalatore acustico

Regolamento (UE) 2019/2144

a)

Componenti X.

b)

Installazione sul veicolo B.

a)

Componenti X.

b)

Installazione sul veicolo B.

a)

Componenti X.

b)

Installazione sul veicolo B.

a)

Componenti X.

b)

Installazione sul veicolo B.

D2

Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)

Regolamento (UE) 2019/2144

B

B

B

B

D3

Protezione dall’uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazione e di allarme

Regolamento (UE) 2019/2144

A

Le disposizioni del punto 8.3.1.1.1 del regolamento ONU n. 116 si possono applicare al posto delle disposizioni del punto 8.3.1.1.2. di tale regolamento, indipendentemente dal tipo di gruppo propulsore.

SAV:

a)

Componenti X.

b)

Installazione B.

A

Le disposizioni del punto 8.3.1.1.1 del regolamento ONU n. 116 si possono applicare al posto delle disposizioni del punto 8.3.1.1.2. di tale regolamento, indipendentemente dal tipo di gruppo propulsore.

SAV:

a)

Componenti X.

b)

Installazione B.

A

Le disposizioni del punto 8.3.1.1.1 del regolamento ONU n. 116 si possono applicare al posto delle disposizioni del punto 8.3.1.1.2. di tale regolamento, indipendentemente dal tipo di gruppo propulsore.

SAV:

a)

Componenti X.

b)

Installazione B.

A

Le disposizioni del punto 8.3.1.1.1 del regolamento ONU n. 116 si possono applicare al posto delle disposizioni del punto 8.3.1.1.2 di tale regolamento, indipendentemente dal tipo di gruppo propulsore.

SAV:

a)

Componenti X.

b)

Installazione B.

D4

Protezione del veicolo dagli attacchi informatici

Regolamento (UE) 2019/2144

B

Solo per i veicoli muniti di sistema di mantenimento della corsia, regolatore di velocità adattativo o altri sistemi analoghi.

B

Solo per i veicoli muniti di sistema di mantenimento della corsia, regolatore di velocità adattativo o altri sistemi analoghi.

B

B

D5

Tachimetro

Regolamento (UE) 2019/2144

B

B

B

B

D6

Contachilometri

Regolamento (UE) 2019/2144

B

B

B

B

D7

Dispositivi di limitazione della velocità

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

D8

Adattamento intelligente della velocità

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

N.a.

B

Non richiesto per i veicoli privi di parabrezza, con parabrezza abbattibile o con parabrezza in cui la distanza verticale massima tra il bordo superiore e il bordo inferiore della superficie trasparente non supera i 300 mm (valutati escludendo le zone con fasce parasole con trasparenza inferiore al 70 %, le zone punteggiate, gli spazi con testo, immagini e trasparenti per le linee di visione regolamentari) e in cui il punto R del sedile del conducente non si trova a più di 450 mm dal suolo.

B

Non richiesto per i veicoli privi di parabrezza, con parabrezza abbattibile o con parabrezza in cui la distanza verticale massima tra il bordo superiore e il bordo inferiore della superficie trasparente non supera i 300 mm (valutati escludendo le zone con fasce parasole con trasparenza inferiore al 70 %, le zone punteggiate, gli spazi con testo, immagini e trasparenti per le linee di visione regolamentari) e in cui il punto R del sedile del conducente non si trova a più di 450 mm dal suolo.

D9

Identificazione di comandi, spie e indicatori

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

A

A

D10

Impianti di riscaldamento

Regolamento (UE) 2019/2144

B

B

B

B

D11

Dispositivi di segnalazione luminosa

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D12

Dispositivi di illuminazione della strada

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D13

Dispositivi catadiottrici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D14

Sorgenti luminose

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D15

Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della strada

Regolamento (UE) 2019/2144

B

I nuovi tipi di veicoli devono essere muniti di luci di marcia diurna (DRL).

B

I nuovi tipi di veicoli devono essere muniti di luci di marcia diurna (DRL).

B

I nuovi tipi di veicoli devono essere muniti di luci di marcia diurna (DRL).

B

I nuovi tipi di veicoli devono essere muniti di luci di marcia diurna (DRL).

D16

Segnalazione di arresto di emergenza

Regolamento (UE) 2019/2144

B

Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.

B

Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.

B

B

D17

Dispositivi tergifari (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

IF B

IF B

IF B

IF B

D18

Indicatori di cambio di marcia

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

N.a.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

 

 

 

 

 

 

 

E

CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA

E1

Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

A

A

E2

Avviso di disattenzione e stanchezza del conducente

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

N.a.

B

B

E3

Avviso avanzato della distrazione del conducente

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

E4

Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

IF B

IF B

IF B

IF B

E5

Registratore di dati di evento

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

N.a.

B

B

E6

Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

IF B

Ancora nessuna prescrizione.

IF B

Ancora nessuna prescrizione.

E7

Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

IF B

Ancora nessuna prescrizione.

IF B

Ancora nessuna prescrizione.

E8

Guida in convoglio (platooning) (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

E9

Sistemi che forniscono informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

 

 

 

 

 

 

 

F

COSTRUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO

F1

Alloggiamento della targa di immatricolazione

Regolamento (UE) 2019/2144

B

B

B

B

F2

Retromarcia

Regolamento (UE) 2019/2144

B

Dichiarazione di conformità

B

Dichiarazione di conformità

B

Dichiarazione di conformità

B

Dichiarazione di conformità

F3

Serrature e cerniere delle porte

Regolamento (UE) 2019/2144

B

a)

Prescrizioni generali (punto 5 del regolamento ONU n. 11). Si applicano tutte le prescrizioni.

b)

Prescrizioni per le prestazioni (punto 6 del regolamento ONU n. 11). Si applicano solo le prescrizioni dei punti 6.1.5.4 e 6.3 del regolamento ONU n. 11.

B

a)

Prescrizioni generali (punto 5 del regolamento ONU n. 11). Si applicano tutte le prescrizioni.

b)

Prescrizioni per le prestazioni (punto 6 del regolamento ONU n. 11). Si applicano solo le prescrizioni dei punti 6.1.5.4 e 6.3 del regolamento ONU n. 11.

B

B

F4

Predellini, maniglie e pedane

Regolamento (UE) 2019/2144

B

B

B

B

F5

Sporgenze esterne

Regolamento (UE) 2019/2144

B

a)

Specifiche generali. Si applicano le prescrizioni del punto 5 del regolamento ONU n. 26.

b)

Specifiche particolari. Si applicano le prescrizioni del punto 6 del regolamento ONU n. 26.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

B

a)

Specifiche generali. Si applicano le prescrizioni del punto 5 del regolamento ONU n. 26.

b)

Specifiche particolari. Si applicano le prescrizioni del punto 6 del regolamento ONU n. 26.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F6

Sporgenze esterne delle cabine di veicoli commerciali

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

B

a)

Specifiche generali. Si applicano le prescrizioni del punto 5 del regolamento ONU n. 61.

b)

Specifiche particolari. Si applicano le prescrizioni del punto 6 del regolamento ONU n. 61.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

B

a)

Specifiche generali. Si applicano le prescrizioni del punto 5 del regolamento ONU n. 61.

b)

Specifiche particolari. Si applicano le prescrizioni del punto 6 del regolamento ONU n. 61.

F7

Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (UE) 2019/2144

B

B

B

B

F8

Dispositivi di traino

Regolamento (UE) 2019/2144

B

B

B

B

F9

Parafanghi delle ruote

Regolamento (UE) 2019/2144

B

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

B

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F10

Dispositivi antispruzzo

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

B

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

B

F11

Masse e dimensioni

Regolamento (UE) 2019/2144

B

La prova della capacità di spunto in salita di cui all’allegato XIII, parte 2, sezione B, punto 5, del regolamento (UE) 2021/535 può non essere eseguita su richiesta del costruttore.

B

La prova della capacità di spunto in salita di cui all’allegato XIII, parte 2, sezione B, punto 5, del regolamento (UE) 2021/535 può non essere eseguita su richiesta del costruttore.

B

B

F12

Dispositivi di accoppiamento meccanico

Regolamento (UE) 2019/2144

IF

a)

Componenti X.

b)

Installazione B.

IF

a)

Componenti X.

b)

Installazione B.

IF

a)

Componenti X.

b)

Installazione B.

IF

a)

Componenti X.

b)

Installazione B.

F13

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A

F14

Caratteristiche generali di costruzione degli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F15

Resistenza della sovrastruttura negli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

F16

Infiammabilità degli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

 

 

 

 

 

 

 

G

PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI

G1

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

A

A

A

A

G2

Emissioni dallo scarico del veicolo in laboratorio

Regolamento (CE) n. 715/2007

A

Se il costruttore del veicolo utilizza il motore di un altro costruttore, si accettano i dati del banco di prova del costruttore del motore, a condizione che il sistema di gestione del motore sia identico [cioè che abbia almeno la stessa centralina elettronica (ECU)].

La prova di potenza può essere effettuata su un banco dinamometrico, tenendo conto della perdita di potenza nella trasmissione.

A

Se il costruttore del veicolo utilizza il motore di un altro costruttore, si accettano i dati del banco di prova del costruttore del motore, a condizione che il sistema di gestione del motore sia identico [cioè che abbia almeno la stessa centralina elettronica (ECU)].

La prova di potenza può essere effettuata su un banco dinamometrico, tenendo conto della perdita di potenza nella trasmissione.

A

A

G2a

Determinazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell’energia elettrica

Regolamento (CE) n. 715/2007

A

A

A

A

G3

Emissioni dallo scarico del motore in laboratorio

Regolamento (CE) n. 595/2009

A

Se il costruttore del veicolo utilizza il motore di un altro costruttore, si accettano i dati del banco di prova del costruttore del motore, a condizione che il sistema di gestione del motore sia identico [cioè che abbia almeno la stessa centralina elettronica (ECU)].

La prova di potenza può essere effettuata su un banco dinamometrico, tenendo conto della perdita di potenza nella trasmissione.

A

Se il costruttore del veicolo utilizza il motore di un altro costruttore, si accettano i dati del banco di prova del costruttore del motore, a condizione che il sistema di gestione del motore sia identico [cioè che abbia almeno la stessa centralina elettronica (ECU)].

La prova di potenza può essere effettuata su un banco dinamometrico, tenendo conto della perdita di potenza nella trasmissione.

A

A

G3a

Determinazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo

Regolamento (CE) n. 595/2009

A

A

A

A

G3b

Determinazione di prestazioni di efficienza energetica specifiche del rimorchio

Regolamento (CE) n. 595/2009

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G4

Emissioni dallo scarico su strada

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

A

A

A

A

G5

Durata delle emissioni dallo scarico

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

A

A

A

A

G6

Emissioni dal basamento

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

A

A

A

A

G7

Emissioni per evaporazione

Regolamento (CE) n. 715/2007

A

A

A

A

G8

Emissioni dallo scarico a bassa temperatura in laboratorio

Regolamento (CE) n. 715/2007

A

A

A

A

G9

Diagnostica di bordo

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

Il veicolo deve essere munito di un sistema OBD che deve essere progettato, costruito e montato in modo tale da consentirgli di individuare i tipi di deterioramento o malfunzionamento per l’intero ciclo di vita del veicolo e di registrare almeno i guasti del sistema di gestione del motore.

L’interfaccia OBD deve essere in grado di comunicare con strumenti diagnostici comunemente disponibili.

Il veicolo deve essere munito di un sistema OBD che deve essere progettato, costruito e montato in modo tale da consentirgli di individuare i tipi di deterioramento o malfunzionamento per l’intero ciclo di vita del veicolo e di registrare almeno i guasti del sistema di gestione del motore.

L’interfaccia OBD deve essere in grado di comunicare con strumenti diagnostici comunemente disponibili.

A

A

G10

Assenza di impianto di manipolazione

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

A

A

A

A

G11

Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

A

A

A

A

G12

Prevenzione delle manomissioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

A

A

A

A

G13

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

N.a.

Si applica tuttavia l’allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.

N.a.

Si applica tuttavia l’allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.

N.a.

Si applica tuttavia l’allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.

N.a.

Si applica tuttavia l’allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.

G14

Sistemi di condizionamento dell’aria

Direttiva 2006/40/CE

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

 

H

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEL VEICOLO E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

H1

Accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

Regolamento (UE) 2018/858, articoli da 61 a 66 e allegato X

X

X

X

X

H2

Aggiornamento del software

Regolamento (UE) 2018/858

Regolamento ONU n. 156

X

X

X

X


Tabella 2

Atti normativi per l’omologazione UE di veicoli totalmente automatizzati [definiti all’articolo 3, paragrafo 22, del regolamento (UE) 2019/2144] prodotti in piccole serie a norma dell’articolo 41

Voce

Oggetto

Atto normativo (l’ambito di applicazione dell’atto normativo rimane invariato)

Veicoli totalmente automatizzati delle categorie N1, N2 e N3 senza sedile del conducente e senza occupanti

Veicoli totalmente automatizzati delle categorie N1, N2, N3, M1, M2, M3 senza sedile del conducente, con occupanti

Veicoli dual mode: veicoli con sedile del conducente, progettati e costruiti per essere guidati dal conducente nella “modalità di guida manuale” e per essere azionati dal sistema di guida automatizzata (automated driving system, ADS) senza supervisione del conducente nella “modalità di guida totalmente automatizzata”.

Disposizioni specifiche da applicare in caso di utilizzo della lettera A (ossia l’omologazione non è possibile ai sensi dell’atto normativo perché non include ancora prescrizioni specifiche per i veicoli totalmente automatizzati).

Non si applica alcuna disposizione se la categoria di veicoli non rientra nell’ambito di applicazione dell’atto normativo di base.

A

SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D’URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL’ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO

A1

Finiture interne

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A

X per la modalità di guida manuale.

A per la modalità di guida totalmente automatizzata.

Tutti i finestrini, i tetti apribili e le pareti divisorie destinati agli occupanti devono essere muniti di un dispositivo di inversione automatica che renda superfluo un interruttore controllato dal conducente.

Per i veicoli bidirezionali (ossia i veicoli con parte posteriore/anteriore non distinguibile e che possono essere guidati in entrambe le direzioni), le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall’autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l’uso bidirezionale.

A2

Sedili e poggiatesta

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

X

A (per i veicoli bidirezionali).

X

Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall’autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l’uso bidirezionale.

A3

Sedili di autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

X

A (per i veicoli bidirezionali).

X

Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall’autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l’uso bidirezionale.

A4

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

A

X

Per i veicoli privi di sedile del conducente qualsiasi sedile della prima fila di sedili deve essere considerato un sedile anteriore del passeggero. I punti 5.1.6.2.1 e 5.1.6.2.2 del regolamento ONU n. 14 non si applicano.

A5

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

A

X

Per i veicoli privi di sedile del conducente qualsiasi sedile della prima fila di sedili deve essere considerato un sedile anteriore del passeggero.

A6

Cicalini delle cinture di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

A

X

Per i veicoli privi di sedile del conducente qualsiasi sedile della prima fila di sedili deve essere considerato un sedile anteriore del passeggero.

Il segnale dei cicalini delle cinture di sicurezza deve essere trasmesso al sistema di guida automatizzata (ADS) e all’operatore per interventi da remoto (se del caso) come definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362.

A7

Dispositivi di separazione

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

 

A8

Ancoraggi di ritenuta per bambini

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

X

X

 

A9

Sistemi di ritenuta per bambini (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

X

X

 

A10

Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

X

X

 

A11

Protezione antincastro anteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

X

A (per i veicoli bidirezionali).

X

A (per i veicoli bidirezionali).

X

Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall’autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l’uso bidirezionale.

A12

Protezione antincastro posteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

X

A (per i veicoli bidirezionali).

X

A (per i veicoli bidirezionali).

X

Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall’autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l’uso bidirezionale.

A13

Protezione laterale

Regolamento (UE) 2019/2144

X

A (per i veicoli bidirezionali).

X

A (per i veicoli bidirezionali).

X

Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall’autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l’uso bidirezionale.

A14

Sicurezza dei serbatoi del combustibile (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

 

A15

Sicurezza del gas di petrolio liquefatto (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

L’indicazione richiesta di malfunzionamento o di guasto deve essere sostituita da un segnale trasmesso al sistema di guida automatizzata e all’operatore per interventi da remoto (se del caso).

A16

Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

 

A17

Sicurezza dell’idrogeno (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

 

A18

Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

 

A19

Sicurezza elettrica in uso (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

Le prescrizioni relative al vano passeggeri non si applicano ai veicoli N senza passeggeri.

Il segnale di allarme deve essere inviato all’ADS e all’operatore per interventi da remoto (se del caso).

A20

Urto frontale parziale (offset)

Regolamento (UE) 2019/2144

Non applicabile.

A

N.a. per i veicoli a velocità inferiore a 30 km/h.

X

Il punto “R” del conducente deve essere considerato il punto “R” del passeggero nella posizione più avanzata.

Se il veicolo non ha uno sterzo o una pedaliera non si deve tenere conto della loro posizione.

Se il veicolo non ha un sedile del conducente e/o un sedile di un secondo conducente queste posizioni non devono essere sottoposte a prova.

Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall’autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l’uso bidirezionale.

A21

Urto frontale su tutta la larghezza

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

A

N.a. per i veicoli a velocità inferiore a 30 km/h.

X

Il punto “R” del conducente deve essere considerato il punto “R” del passeggero nella posizione più avanzata.

Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall’autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l’uso bidirezionale.

A22

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d’urto

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

N.a.

X

 

A23

Airbag sostitutivi

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

 

A24

Urto della cabina

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

X

A (per i veicoli bidirezionali).

X

Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall’autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l’uso bidirezionale.

A25

Urto laterale

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

A

N.a. per i veicoli a velocità inferiore a 30 km/h.

X

La prova di collisione sarà eseguita sul lato o sui lati secondo quanto concordato tra il costruttore e l’autorità di omologazione.

Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall’autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l’uso bidirezionale.

A26

Urto laterale contro un palo

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

A

N.a. per i veicoli a velocità inferiore a 30 km/h.

X

Il punto “R” del sedile del conducente deve essere considerato il punto “R” del sedile del passeggero nella posizione più avanzata.

La prova dinamica di urto laterale contro un palo sarà eseguita sul lato o sui lati secondo quanto concordato tra il costruttore e l’autorità di omologazione.

Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall’autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l’uso bidirezionale.

A27

Urto posteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

X

A (per i veicoli bidirezionali).

X

Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall’autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l’uso bidirezionale.

A28

Sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112

Regolamento (UE) 2015/758

N.a.

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

Per la modalità di guida totalmente automatizzata l’ADS provvede alla funzionalità.

 

 

 

 

 

 

 

B

UTENTI VULNERABILI DELLA STRADA, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ

B1

Protezione di gambe e testa dei pedoni

Regolamento (UE) 2019/2144

X

A (per i veicoli bidirezionali).

X

A (per i veicoli bidirezionali).

X

Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall’autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l’uso bidirezionale.

B2

Zona d’urto estesa della testa

Regolamento (UE) 2019/2144

X

A (per i veicoli bidirezionali).

X

A (per i veicoli bidirezionali).

X

Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall’autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l’uso bidirezionale.

B3

Sistema di protezione frontale

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

 

B4

Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti situati davanti al veicolo

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

(funzionalità che sarà gestita dell’ADS).

N.a.

(funzionalità che sarà gestita dell’ADS).

X (per la modalità di guida manuale).

N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

(funzionalità che sarà gestita dell’ADS).

 

B5

Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

(funzionalità che sarà gestita dell’ADS).

N.a.

(funzionalità che sarà gestita dell’ADS).

X (per la modalità di guida manuale).

N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

(funzionalità che sarà gestita dell’ADS).

 

B6

Sistema di informazione degli angoli morti

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

(funzionalità che sarà gestita dell’ADS).

N.a.

(funzionalità gestita dall’ADS).

X (per la modalità di guida manuale).

N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

(funzionalità gestita dall’ADS).

 

B7

Rilevamento in retromarcia

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a. (funzionalità gestita dall’ADS).

N.a. (funzionalità gestita dall’ADS).

X (per la modalità di guida manuale).

N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

(funzionalità che sarà gestita dell’ADS).

 

B8

Campo visivo anteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

N.a.

X (per la modalità di guida manuale).

N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

(funzionalità gestita dall’ADS).

 

B9

Visione diretta nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

(funzionalità gestita dall’ADS).

N.a.

(funzionalità gestita dall’ADS).

X (per la modalità di guida manuale).

N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

 

B10

Vetri di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

A

X

Il punto 4.1.3 dell’allegato 24 non è applicabile (nessun punto R disponibile in relazione al parabrezza).

Qualsiasi vetro anteriore esterno rivolto in avanti deve essere considerato un parabrezza.

Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall’autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l’uso bidirezionale.

B11

Sbrinamento/disappannamento

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

N.a.

X (per la modalità di guida manuale).

N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

(funzionalità gestita dall’ADS).

 

B12

Lavacristalli/tergicristalli

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

N.a.

X (per la modalità di guida manuale).

N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

 

B13

Dispositivi per la visione indiretta

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

(funzionalità gestita dall’ADS).

N.a.

(funzionalità gestita dall’ADS).

X (per la modalità di guida manuale).

N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

 

B14

Sistemi di allarme acustico per veicoli

Regolamento (UE) n. 540/2014

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

C

TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO

C1

Sterzo

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

Si applicano le prescrizioni di base per il meccanismo dello sterzo (meccanico), tuttavia:

le prescrizioni applicabili al comando dello sterzo (ad esempio forze sterzanti massime) non sono applicabili;

le disposizioni relative ai guasti e le prestazioni di cui al punto 5.3 non sono pertinenti se non vi è conducente, ma la notifica di guasto dovrebbe essere comunicata (digitalmente) all’ADS e all’operatore per interventi da remoto (se del caso).

devono essere rispettate le disposizioni dell’allegato 6 relativo ai sistemi elettronici complessi e può rientrare nel principio di sicurezza dell’ADS.

L’ADS deve provvedere ai compiti assegnati al conducente e al sistema di assistenza alla sterzatura.

C2

Avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

(funzionalità gestita dall’ADS).

N.a.

(funzionalità gestita dall’ADS).

X (per la modalità di guida manuale).

N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

(funzionalità gestita dall’ADS).

 

C3

Sistema di emergenza per il mantenimento della corsia

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

(funzionalità gestita dall’ADS).

N.a.

(funzionalità gestita dall’ADS).

X (per la modalità di guida manuale).

N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

 

C4

Frenatura

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità totalmente automatizzata).

Attivazione dei freni gestiti dall’ADS in sostituzione del conducente e dei sistemi di assistenza del conducente.

Ogni veicolo deve essere munito, se del caso, di:

un sistema di frenatura di servizio;

un sistema di frenatura di soccorso;

un sistema di frenatura di stazionamento;

un sistema di frenatura di rallentamento. (Per le categorie di veicoli contemplate dal regolamento ONU n. 13).

Tutti gli allegati del regolamento ONU n. 13, salvo l’allegato 5 (Prescrizioni supplementari applicabili a taluni veicoli specificati nell’ADR) devono rimanere applicabili.

Tutte le prestazioni generate da forza muscolare (ad esempio il freno di soccorso) devono essere sostituite da fonti alternative. (Operazione affidata all’ADS - necessità di una modalità di prova specifica). Deve essere disciplinata la questione dei guasti (il ricorso al conducente non può essere un’alternativa).

Tutte le spie, gli indicatori, gli avvisi e le informazioni di cui al regolamento ONU n. 13 o n. 13-H (a seconda della categoria del veicolo) devono essere inviati all’ADS e all’operatore per interventi da remoto (se del caso).

Se il regolamento ONU n. 13 prescrive più di un comando (ad esempio al punto 5.2.1.2.1), questo deve essere sostituito da due fonti di alimentazione indipendenti. Ad esempio, il freno di servizio e il freno di stazionamento devono essere attivati da attuatori con riserve di energia, attuatori e logica separati.

Il principio di sicurezza dell’ADS si applica ai sistemi elettronici del sistema di frenatura (comprese le interfacce e le interazioni con qualsiasi altro sistema elettronico interessato del veicolo).

L’ADS provvede ai compiti assegnati al conducente e ai sistemi di assistenza alla frenata del conducente.

C5

Ricambi per freni

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

 

C6

Dispositivo di assistenza alla frenata

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a. (funzionalità gestita dall’ADS).

N.a. (funzionalità gestita dall’ADS).

X (per la modalità di guida manuale).

N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

(funzionalità gestita dall’ADS).

 

C7

Controllo della stabilità

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a. (funzionalità gestita dall’ADS).

N.a. (funzionalità gestita dall’ADS).

X (per la modalità di guida manuale).

N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

(funzionalità gestita dall’ADS).

 

C8

Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a. (funzionalità gestita dall’ADS).

N.a. (funzionalità gestita dall’ADS).

X (per la modalità di guida manuale).

N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

(funzionalità gestita dall’ADS).

 

C9

Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a. (funzionalità gestita dall’ADS).

N.a. (funzionalità gestita dall’ADS).

X per la modalità di guida manuale.

Non applicabili per la modalità di guida totalmente automatizzata (funzionalità gestita dall’ADS).

 

C10

Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

 

C11

Ruote di scorta e sistemi antiforatura (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità totalmente automatizzata).

Nel caso di veicoli dotati di sistema di allarme marcia a piatto, il segnale di allarme e il segnale di malfunzionamento del sistema di allarme marcia a piatto devono essere sostituiti da segnali trasmessi all’ADS e all’operatore per interventi da remoto (se del caso).

C12

Pneumatici rigenerati

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

 

C13

Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

Il segnale di allarme deve essere inviato all’ADS e all’operatore per interventi da remoto (se del caso).

C14

Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

Il segnale di allarme deve essere inviato all’ADS e all’operatore per interventi da remoto (se del caso).

C15

Montaggio degli pneumatici

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

X

L’etichetta di avvertimento della velocità massima (nel veicolo) non deve essere richiesta. L’ADS non deve superare la velocità massima ammessa per gli pneumatici prescritti dal costruttore del veicolo.

C16

Ruote sostitutive

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

D

STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL’USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI

D1

Segnalatore acustico

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

 

D2

Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

Modalità di prova necessaria.

Oltre alle prescrizioni relative alle prove di compatibilità elettromagnetica di cui agli allegati da 4 a 22 del regolamento ONU n. 10, prima e durante le prove iniziali di compatibilità elettromagnetica deve essere seguita la procedura indicata di seguito.

1.

Quando un veicolo totalmente automatizzato con un ADS è sottoposto alla prova di compatibilità elettromagnetica, le funzioni dell’ADS dovrebbero essere attivate e funzionare anche in modalità attiva. È tuttavia possibile osservare alcune limitazioni nel caso d’uso. Pertanto, prima di eseguire la prova di compatibilità elettromagnetica, l’autorità di omologazione deve essere consultata in merito al programma di prove per concordare la proposta relativa ai criteri di riuscita/fallimento presentata dal laboratorio per le prove di compatibilità elettromagnetica conformemente al punto 6.1.2 del regolamento ONU n. 10.

Prima dell’inizio delle prove, il servizio tecnico e il costruttore devono provvedere a pianificarle precisando almeno le loro modalità, la funzione o le funzioni stimolate e osservate, il criterio o i criteri di riuscita/fallimento e le emissioni da analizzare.

2.

Il costruttore del veicolo o dell’unità elettrica/elettronica (UEE) deve fornire le informazioni di cui all’allegato 2 A o 2B del regolamento ONU n. 10. Il laboratorio per le prove di compatibilità elettromagnetica deve metterle a disposizione in allegato al verbale di prova.

3.

Nel caso si ricorra a un intervento da remoto che possa incidere sul comportamento del veicolo, l’intervento da remoto dovrebbe rientrare nel piano di prove di compatibilità elettromagnetica.

4.

Qualora, durante la prova iniziale, sia necessario montare blocchi di ferrite o fogli di alluminio su diversi elementi per superare le prove di compatibilità elettromagnetica, ciò dimostra che il modello di compatibilità elettromagnetica era inefficace e potenzialmente soggetto a variazioni.

Pertanto le prove iniziali non possono mai essere utilizzate per un’ulteriore revisione o estensione relativa ad altri veicoli o per aggiungere/modificare UEE (unità elettroniche) al veicolo/alle unità sottoposte alla prova.

D3

Protezione dall’uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazione e di allarme

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

 

D4

Protezione del veicolo dagli attacchi informatici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

 

D5

Tachimetro

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

Le prescrizioni non si applicano, salvo che il segnale di velocità deve essere inviato all’ADS.

D6

Contachilometri

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

Il segnale del contachilometri deve essere inviato all’ADS.

D7

Dispositivi di limitazione della velocità

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

X (per la modalità di guida manuale).

A per la modalità di guida totalmente automatizzata.

Modalità di prova necessaria. La gestione e la limitazione della velocità devono essere garantite dall’ADS.

D8

Adattamento intelligente della velocità

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

N.a.

X (per la modalità di guida manuale).

N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata)

(funzionalità gestita dall’ADS).

 

D9

Identificazione di comandi, spie e indicatori

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

N.a.

X (per la modalità di guida manuale).

N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

 

D10

Impianti di riscaldamento

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

In caso di surriscaldamento di una o più parti dell’impianto di riscaldamento dell’abitacolo, la temperatura delle parti non deve superare 110 °C (70 °C per M2 e 80 °C per M3).

L’attivazione e la regolazione dell’impianto di riscaldamento possono essere gestite dall’ADS e/o dai passeggeri o dall’operatore per interventi da remoto (se del caso).

D11

Dispositivi di segnalazione luminosa

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

 

D12

Dispositivi di illuminazione della strada

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

 

D13

Dispositivi catadiottrici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

 

D14

Sorgenti luminose

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

 

D15

Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della strada

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

Le prescrizioni devono rimanere invariate, ma in caso di malfunzionamento le informazioni devono essere inviate all’ADS e all’operatore per interventi da remoto (se del caso).

L’attivazione delle luci è gestita dall’ADS.

Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni, salvo che ciò non sia incompatibile con l’uso concordato con l’autorità di omologazione.

D16

Segnalazione di arresto di emergenza

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

 

D17

Dispositivi tergifari (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

Il comando del tergifari deve essere gestito dall’ADS.

D18

Indicatori di cambio di marcia

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

N.a.

X (per la modalità di guida manuale).

N.a. (per la modalità totalmente automatizzata).

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

 

 

 

 

 

 

 

E

CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA

E1

Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

N.a.

X (per la modalità di guida manuale).

N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

 

E2

Avviso di disattenzione e stanchezza del conducente

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

N.a.

X (per la modalità di guida manuale).

N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

 

E3

Avviso avanzato della distrazione del conducente

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

 

E4

Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

N.a.

X

 

E5

Registratore di dati di evento

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

A per la modalità di guida totalmente automatizzata.

X per la modalità di guida manuale.

I dati specifici relativi all’ADS sono disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362.

E6

Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

Disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362.

E7

Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

Disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362..

E8

Guida in convoglio (platooning) (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

E9

Sistemi che forniscono informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

Disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2022/1362.

 

 

 

 

 

 

 

F

COSTRUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO

F1

Alloggiamento della targa di immatricolazione

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni, salvo che ciò non sia incompatibile con l’uso concordato con l’autorità di omologazione.

F2

Retromarcia

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

L’ADS deve inoltre essere sottoposto a prova di manovrabilità (retromarcia). L’ADS deve provvedere ai compiti assegnati al conducente (ad esempio attivazione della retromarcia).

F3

Serrature e cerniere delle porte

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

Il segnale visivo del sistema di segnalazione della chiusura delle porte deve essere sostituito da un segnale trasmesso all’ADS e all’operatore per interventi da remoto (se del caso).

La dotazione delle porte laterali munite di dispositivi di blocco deve essere a discrezione del costruttore.

I comandi principali delle porte, normalmente accessibili al conducente, dovrebbero essere accessibili da un posto a sedere principale (se del caso) o essere adiacenti a ciascuna porta.

L’ADS deve garantire che il veicolo possa muoversi solo se le porte sono chiuse.

F4

Predellini, maniglie e pedane

Regolamento (UE) 2019/2144

A

X

X

Le prescrizioni di accesso al veicolo non si applicano in assenza di cabina del veicolo.

F5

Sporgenze esterne

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A

A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

I sensori montati sul veicolo dotato di ADS che sono necessari per eseguire l’attività di guida dinamica possono essere esclusi in modo analogo ai dispositivi per i sistemi a telecamera/a monitor se soddisfano le prescrizioni generali relative ai dispositivi a telecamera/a monitor di cui al punto 6.2.2.1 del regolamento ONU n. 46.

Il punto “R” del conducente citato deve essere considerato il punto “R” del passeggero nella posizione più avanzata in caso di assenza di sedile del conducente.

Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall’autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l’uso bidirezionale.

F6

Sporgenze esterne delle cabine di veicoli commerciali

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

A

I sensori montati sul veicolo dotato di ADS che sono necessari per eseguire l’attività di guida dinamica possono essere esclusi in modo analogo ai dispositivi per i sistemi a telecamera/a monitor se soddisfano le prescrizioni generali relative ai dispositivi a telecamera/a monitor di cui al punto 6.2.2.1 del regolamento ONU n. 46.

Il punto “R” del conducente citato deve essere considerato il punto “R” del passeggero nella posizione più avanzata in caso di assenza di sedile del conducente.

Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall’autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l’uso bidirezionale.

F7

Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (UE) 2019/2144

X

A (per i veicoli bidirezionali).

X

A (per i veicoli bidirezionali).

X

Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall’autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l’uso bidirezionale.

F8

Dispositivi di traino

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

 

F9

Parafanghi delle ruote

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità totalmente automatizzata).

Pienamente applicabile.

Per i veicoli bidirezionali le prescrizioni devono essere soddisfatte in entrambe le direzioni. Sono consentite prescrizioni alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello ritenuto soddisfacente dall’autorità di omologazione se la conformità a tutte le prescrizioni in entrambe le direzioni è incompatibile con l’uso bidirezionale.

F10

Dispositivi antispruzzo

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

 

F11

Masse e dimensioni

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A.

A (per la modalità totalmente automatizzata).

X (per la modalità di guida manuale).

La massa in ordine di marcia deve escludere la massa del conducente se a bordo non è presente un operatore.

I sensori dell’ADS superiori a due metri non sono inclusi nelle dimensioni massime conformemente alle disposizioni dell’allegato XIII del regolamento (UE) 2021/535.

F12

Dispositivi di accoppiamento meccanico

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

L’indicazione al conducente che il dispositivo di accoppiamento meccanico è bloccato/sbloccato deve essere comunicata all’ADS e all’operatore per interventi da remoto (se del caso).

F13

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

I veicoli totalmente automatizzati destinati al trasporto di merci pericolose non possono essere omologati.

F14

Caratteristiche generali di costruzione degli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità totalmente automatizzata).

Gli autobus senza tetto e i filobus non rientrano nell’ambito di applicazione.

In generale, il principio di sicurezza dell’ADS deve comprendere i compiti normalmente previsti per il conducente di cui al regolamento ONU n. 107.

Non si applicano le prescrizioni di cui ai punti 7.2.2.1.1, 7.2.2.1.2 e 7.2.2.1.3 di cui all’allegato 3 del regolamento UNECE n. 107.

Tutte le informazioni richieste normalmente visualizzate o notificate al conducente o le informazioni ai passeggeri in caso di emergenza devono essere trasferite all’ADS, all’operatore a bordo e all’operatore per interventi da remoto (ad esempio sistema antincendio).

L’ADS deve provvedere alle porte a comando elettrico.

L’ADS deve provvedere alla reazione al fuoco nell’ambito del principio di sicurezza dell’ADS (ad esempio manovra di emergenza e trasferimento in condizioni di sicurezza), alle porte sbloccate automaticamente quando ciò avviene in sicurezza.

In caso di emergenza, l’ADS deve provvedere al sistema di illuminazione di emergenza nell’ambito del principio di sicurezza dell’ADS. Una volta attivato, il sistema di illuminazione di emergenza deve rimanere attivo per almeno 30 minuti. Questa funzione attiva deve essere visualizzata anche dall’operatore per interventi da remoto che può disattivare il sistema di illuminazione di emergenza.

Durante il funzionamento dell’ADS, il sistema di abbassamento deve essere azionato automaticamente per raggiungere l’altezza richiesta. Anche il sistema di prevenzione deve rientrare nel principio di sicurezza dell’ADS per evitare che i piedi/le gambe dei passeggeri che salgono sul veicolo rimangano bloccati sotto il veicolo durante il processo di abbassamento.

F15

Resistenza della sovrastruttura negli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

X

X

 

F16

Infiammabilità degli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

G

PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI

G1

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

A

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

Modalità di prova necessaria. Il costruttore deve definire le modalità di esecuzione della prova conformemente alla giustificazione tecnica di concerto con il servizio tecnico. Per l’omologazione deve essere preso in considerazione il valore massimo misurato in modalità manuale e/o autonoma.

I veicoli con livelli sonori complessivi conformi alle prescrizioni di cui al punto 6.2.8 del regolamento UNECE n. 138(1) con un margine di +3 dB (A) non è necessario che siano dotati di un sistema di allarme acustico per veicoli (Acoustic Vehicle Alerting System, AVAS). Le prescrizioni di cui al punto 6.2.8 di detto regolamento per le bande in terzi d’ottava e le prescrizioni di cui al punto 6.2.3 del medesimo regolamento per la variazione di frequenza di cui al punto 2.4 dello stesso regolamento (“variazione di frequenza”) non si applicano a tali veicoli per determinare la necessità di un AVAS indipendentemente dal fatto che i veicoli siano guidati in modalità manuale o autonoma durante la prova.

Il punto R del sedile del conducente deve essere considerato il punto R più basso dei sedili del passeggero della prima fila.

Procedura di prova utilizzata/disposizione speciale da registrare nel verbale di prova.

G2

Emissioni dallo scarico del veicolo in laboratorio

Regolamento (CE) n. 715/2007

A

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

Il costruttore deve definire una modalità di prova per consentire la prova su un banco dinamometrico e comunicare il metodo alle autorità di omologazione competenti.

Il sistema d’allerta e di persuasione del conducente richiesto deve essere sostituito da segnali trasmessi al sistema di guida automatizzata e all’operatore per interventi da remoto (se del caso). Il momento in cui sarà attivato il sistema di persuasione deve essere chiaramente indicato all’operatore per interventi da remoto.

G2a

Determinazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell’energia elettrica

Regolamento (CE) n. 715/2007

A

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità di guida totalmente automatizzata).

Il costruttore deve definire una modalità di prova per consentire la prova su un banco dinamometrico e comunicare il metodo alle autorità di omologazione competenti.

G3

Emissioni dallo scarico del motore in laboratorio

Regolamento (CE) n. 595/2009

A

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità di guida automatizzata).

Il sistema d’allerta e di persuasione del conducente richiesto deve essere sostituito da segnali trasmessi al sistema di guida automatizzata e all’operatore per interventi da remoto (se del caso). Il momento in cui sarà attivato il sistema di persuasione deve essere chiaramente indicato all’operatore per interventi da remoto.

G3a

Determinazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo

Regolamento (CE) n. 595/2009

A

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità di guida automatizzata).

Il costruttore deve definire una modalità di prova per effettuare la procedura di prova di verifica e comunicare il metodo alle autorità di omologazione competenti.

G3b

Determinazione di prestazioni di efficienza energetica specifiche del rimorchio

Regolamento (CE) n. 595/2009

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G4

Emissioni dallo scarico su strada

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

A

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità di guida automatizzata).

Il costruttore deve definire una modalità di prova per consentire la prova su strada e comunicare il metodo alle autorità di omologazione competenti.

Il sistema d’allerta e di persuasione del conducente richiesto deve essere sostituito da segnali trasmessi al sistema di guida automatizzata e all’operatore per interventi da remoto (se del caso). Il momento in cui sarà attivato il sistema di persuasione deve essere chiaramente indicato all’operatore per interventi da remoto.

G5

Durata delle emissioni dallo scarico

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

A

A

X (per la modalità di guida manuale).

Il costruttore deve definire una modalità di prova per consentire la prova su strada e comunicare il metodo alle autorità di omologazione competenti.

G6

Emissioni dal basamento

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

X

X

 

G7

Emissioni per evaporazione

Regolamento (CE) n. 715/2007

X

X

X

 

G8

Emissioni dallo scarico a bassa temperatura in laboratorio

Regolamento (CE) n. 715/2007

A

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità di guida automatizzata).

Il costruttore deve definire una modalità di prova per consentire la prova su un banco dinamometrico e comunicare il metodo alle autorità di omologazione competenti.

Il sistema d’allerta e di persuasione del conducente richiesto deve essere sostituito da segnali trasmessi al sistema di guida automatizzata e all’operatore per interventi da remoto (se del caso). Il momento in cui sarà attivato il sistema di persuasione deve essere chiaramente indicato all’operatore per interventi da remoto.

G9

Diagnostica di bordo

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

A

A

X (per la modalità di guida manuale).

A (per la modalità di guida automatizzata).

La spia di guasto (Malfunction Indicator Light, MIL) richiesta deve essere sostituita da un segnale trasmesso al sistema di guida automatizzata e all’operatore per interventi da remoto (se del caso).

G10

Assenza di impianto di manipolazione

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

X

X

 

G11

Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

X

X

 

G12

Prevenzione delle manomissioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

X

X

 

G13

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

X

X

X

 

G14

Sistemi di condizionamento dell’aria

Direttiva 2006/40/CE

N.a.

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

H

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEL VEICOLO E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

H1

Accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

Regolamento (UE) 2018/858, articoli da 61 a 66 e allegato X

X

X

X

 

H2

Aggiornamento del software

Regolamento (UE) 2018/858

Regolamento ONU n. 156

X

X

X

 

»;

3)

la parte II è così modificata:

a)

Dopo il secondo paragrafo, sotto il titolo, è aggiunto il seguente paragrafo:

«Le prescrizioni relative all’installazione stabilite in una direttiva o in un regolamento nella tabella della parte I si applicano anche ai componenti e alle entità tecniche indipendenti omologati a norma dei regolamenti ONU elencati nella seguente tabella.».

b)

La tabella è sostituita dalla seguente:

«Voce

Oggetto

Regolamento ONU

Serie di modifiche

B14

Sistema di allarme acustico per veicoli

138

01

G1

Livello sonoro

51

59

03

01

G13

Riciclabilità (*1)

133

00

4)

La parte III e le relative appendici da 1 a 6 sono sostituite dalle seguenti:

«PARTE III

Elenco degli atti normativi che fissano le prescrizioni per l’omologazione UE dei veicoli per uso speciale

NOTE ESPLICATIVE

alle tabelle delle appendici da 1 a 6

X

:

la conformità all’atto normativo è necessaria a seconda della categoria di veicolo per la quale si chiede l’omologazione. Devono essere tenute in considerazione eventuali disposizioni specifiche indicate in aggiunta alla presente nota esplicativa.

G

:

nel caso di omologazioni in più fasi, deve essere accettata la conformità all’atto normativo ai sensi del quale il veicolo di base (per esempio il cui telaio è stato usato per costruire il veicolo per uso speciale) è stato omologato. In tal caso, i sistemi del veicolo, le caratteristiche, le parti, gli accessori, i componenti e le entità tecniche indipendenti degli stessi che sono stati modificati o aggiunti dal costruttore possono essere valutati in base alle prescrizioni del veicolo di base. Devono essere tenute in considerazione eventuali disposizioni specifiche indicate in aggiunta alla presente nota esplicativa.

A

:

l’autorità di omologazione può accettare di concedere deroghe, totali o parziali, a condizione che il costruttore fornisca al servizio tecnico la prova, da questo giudicata sufficiente, che il veicolo non può soddisfare tutte le prescrizioni in virtù del suo uso speciale. Il costruttore deve tuttavia adoperarsi per soddisfare i requisiti nella misura più ampia possibile, tenendo conto della proporzionalità. Tali deroghe devono essere descritte nella parte 2 del certificato di omologazione UE del veicolo e nella sezione “Osservazioni” del certificato di conformità. Devono essere tenute in considerazione eventuali disposizioni specifiche indicate in aggiunta alla presente nota esplicativa.

Appendice 1

Autocaravan — Ambulanze — Autofunebri

Voce

Oggetto

Atto normativo

M1 ≤ 2 500  kg

M1 > 2 500  kg

M2

M3

A

SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D’URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL’ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO

A1

Finiture interne

Regolamento (UE) 2019/2144

G

L’applicazione è limitata all’abitacolo davanti al piano trasversale che attraversa la linea di riferimento del tronco della macchina H 3D collocata sul sedile più arretrato destinato all’uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche, nonché alle rispettive zone di riferimento di ciascun posto a sedere destinato all’uso normale definito nell’atto normativo, quando il tipo di veicolo è soggetto alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicolo M1. Non si applica al vano delle ambulanze adibito al trasporto del paziente.

Prescrizioni aggiuntive per i nuovi tipi di ambulanze: il vano delle ambulanze adibito al trasporto del paziente deve soddisfare le prescrizioni della norma EN 1789:2020 relative ai veicoli medici e alla loro attrezzatura — autoambulanze, ad eccezione della sezione 6.5, relativa all’elenco delle attrezzature. La prova di conformità deve essere fornita mediante un verbale di prova del servizio tecnico e può basarsi su una valutazione effettuata da subappaltatori o affiliate del servizio tecnico a norma delle disposizioni dell’articolo 71. Se è previsto uno spazio per sedie a rotelle, si applicano anche le prescrizioni per i veicoli con accesso per sedie a rotelle (codice SH) relative ai sistemi di blocco delle sedie a rotelle e di ritenuta dei loro occupanti.

G

L’applicazione è limitata all’abitacolo davanti al piano trasversale che attraversa la linea di riferimento del tronco della macchina H 3D collocata sul sedile più arretrato destinato all’uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche, nonché alle rispettive zone di riferimento di ciascun posto a sedere destinato all’uso normale definito nell’atto normativo, quando il tipo di veicolo è soggetto alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicolo M1. Non si applica al vano delle ambulanze adibito al trasporto del paziente.

Prescrizioni aggiuntive per i nuovi tipi di ambulanze: il vano delle ambulanze adibito al trasporto del paziente deve soddisfare le prescrizioni della norma EN 1789:2020 relative ai veicoli medici e alla loro attrezzatura — autoambulanze, ad eccezione della sezione 6.5, relativa all’elenco delle attrezzature. La prova di conformità deve essere fornita mediante un verbale di prova del servizio tecnico e può basarsi su una valutazione effettuata da subappaltatori o affiliate del servizio tecnico a norma delle disposizioni dell’articolo 71. Se è previsto uno spazio per sedie a rotelle, si applicano anche le prescrizioni per i veicoli con accesso per sedie a rotelle (codice SH) relative ai sistemi di blocco delle sedie a rotelle e di ritenuta dei loro occupanti.

N.a. per il vano adibito al trasporto di passeggeri o pazienti.

Prescrizioni aggiuntive per i nuovi tipi di ambulanze: il vano delle ambulanze adibito al trasporto del paziente deve soddisfare le prescrizioni della norma EN 1789:2020 relative ai veicoli medici e alla loro attrezzatura — autoambulanze, ad eccezione della sezione 6.5, relativa all’elenco delle attrezzature. La prova di conformità deve essere fornita mediante un verbale di prova del servizio tecnico e può basarsi su una valutazione effettuata da subappaltatori o affiliate del servizio tecnico a norma delle disposizioni dell’articolo 71. Se è previsto uno spazio per sedie a rotelle, si applicano anche le prescrizioni per i veicoli con accesso per sedie a rotelle (codice SH) relative ai sistemi di blocco delle sedie a rotelle e di ritenuta dei loro occupanti.

N.a. al vano adibito al trasporto di passeggeri o pazienti.

Prescrizioni aggiuntive per i nuovi tipi di ambulanze: il vano delle ambulanze adibito al trasporto del paziente deve soddisfare le prescrizioni della norma EN 1789:2020 relative ai veicoli medici e alla loro attrezzatura — autoambulanze, ad eccezione della sezione 6.5, relativa all’elenco delle attrezzature. La prova di conformità deve essere fornita mediante un verbale di prova del servizio tecnico e può basarsi su una valutazione effettuata da subappaltatori o affiliate del servizio tecnico a norma delle disposizioni dell’articolo 71. Se è previsto uno spazio per sedie a rotelle, si applicano anche le prescrizioni per i veicoli con accesso per sedie a rotelle (codice SH) relative ai sistemi di blocco delle sedie a rotelle e di ritenuta dei loro occupanti.

A2

Sedili e poggiatesta

Regolamento (UE) 2019/2144

G

L’applicazione è limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.

Le prescrizioni relative alla dissipazione di energia e ai raggi sono controllate in conformità ai punti 5.2.3/5.2.4.2 e 5.2.4 del regolamento ONU n. 17 quando il tipo di veicolo è soggetto alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicoli M1.

Non si applicano le prescrizioni relative ai sistemi di ritenzione dei bagagli di cui all’allegato 9, punto 1, lettera c), del regolamento ONU n. 17.

G

L’applicazione è limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.

Le prescrizioni relative alla dissipazione di energia e ai raggi sono controllate in conformità ai punti 5.2.3/5.2.4.2 e 5.2.4 del regolamento ONU n. 17 quando il tipo di veicolo è soggetto alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicoli M1.

Non si applicano le prescrizioni relative ai sistemi di ritenzione dei bagagli di cui all’allegato 9, punto 1, lettera c), del regolamento ONU n. 17.

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.

A3

Sedili di autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.

A4

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

G

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I posti a sedere posteriori devono essere muniti almeno di ancoraggi per le cinture addominali.

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I posti a sedere posteriori devono essere muniti almeno di ancoraggi per le cinture addominali.

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I posti a sedere posteriori devono essere muniti almeno di ancoraggi per le cinture addominali.

A5

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

G

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I posti a sedere posteriori devono essere muniti almeno delle cinture di sicurezza addominali.

G

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I posti a sedere posteriori devono essere muniti almeno delle cinture di sicurezza addominali.

G

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I posti a sedere posteriori devono essere muniti almeno delle cinture di sicurezza addominali.

A6

Cicalini delle cinture di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Non richiesti per i sedili posteriori.

X

Non richiesti per i sedili posteriori.

X

Non richiesti per i sedili posteriori.

X

Non richiesti per i sedili posteriori.

A7

Dispositivi di separazione

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

A8

Ancoraggi di ritenuta per bambini

Regolamento (UE) 2019/2144

G

Non è richiesto l’ISOFIX sulle ambulanze e sui carri funebri

G

Non è richiesto l’ISOFIX sulle ambulanze e sui carri funebri

IF

IF

A9

Sistemi di ritenuta per bambini (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

A10

Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

A11

Protezione antincastro anteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A12

Protezione antincastro posteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

A13

Protezione laterale

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A14

Sicurezza dei serbatoi del combustibile (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e il riposizionamento della parte interna del serbatoio originale, purché siano soddisfatte le prescrizioni relative all’installazione.

X

È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e il riposizionamento della parte interna del serbatoio originale, purché siano soddisfatte le prescrizioni relative all’installazione.

X

È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e il riposizionamento della parte interna del serbatoio originale, purché siano soddisfatte le prescrizioni relative all’installazione.

X

È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e il riposizionamento della parte interna del serbatoio originale, purché siano soddisfatte le prescrizioni relative all’installazione.

A15

Sicurezza del gas di petrolio liquefatto (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

G

G

X

A16

Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

G

G

X

A17

Sicurezza dell’idrogeno (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

G

G

X

A18

Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

A19

Sicurezza elettrica in uso (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

G

X

X

A20

Urto frontale parziale (offset)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

G

I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all’urto frontale parziale (offset) a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato, a prescindere dall’aumento della massa in ordine di marcia, nell’ambito di una precedente fase dell’omologazione e che i sistemi di ritenuta pertinenti non siano stati modificati in misura tale da comportare una riduzione del livello di sicurezza, come convenuto dal servizio tecnico.

I veicoli completati sulla base di una configurazione incompleta del telaio coperto omologata sono esenti dalla prova d’urto su scala reale. Si deve tuttavia dimostrare al servizio tecnico che non vi è alcun rischio inaccettabile di guasto dell’integrità del sistema di alimentazione o rischio inaccettabile di contatto diretto con parti sotto tensione di sistemi di propulsione ad alta tensione a seguito di un urto frontale.

È possibile usare metodi di prova virtuali in conformità all’allegato VIII del regolamento (UE) 2018/858.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A21

Urto frontale su tutta la larghezza

Regolamento (UE) 2019/2144

G

G

I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all’urto frontale su tutta la larghezza a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato, a prescindere dall’aumento della massa in ordine di marcia, nell’ambito di una precedente fase dell’omologazione e che i sistemi di ritenuta pertinenti non siano stati modificati in misura tale da comportare una riduzione del livello di sicurezza, come convenuto dal servizio tecnico.

I veicoli completati sulla base di una configurazione incompleta del telaio coperto omologata sono esenti dalla prova d’urto su scala reale. Si deve tuttavia dimostrare al servizio tecnico che non vi è alcun rischio inaccettabile di guasto dell’integrità del sistema di alimentazione o rischio inaccettabile di contatto diretto con parti sotto tensione di sistemi di propulsione ad alta tensione a seguito di un urto frontale.

È possibile usare metodi di prova virtuali in conformità all’allegato VIII del regolamento (UE) 2018/858.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A22

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d’urto

Regolamento (UE) 2019/2144

X

G

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A23

Airbag sostitutivi

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

A24

Urto della cabina

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A25

Urto laterale

Regolamento (UE) 2019/2144

X

G

I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all’urto laterale a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato, a prescindere dall’aumento della massa in ordine di marcia, nell’ambito di una precedente fase dell’omologazione.

I veicoli completati sulla base di una configurazione incompleta del telaio coperto omologata sono esenti dalla prova d’urto su scala reale. Si deve tuttavia dimostrare al servizio tecnico che non vi è alcun rischio inaccettabile di guasto dell’integrità del sistema di alimentazione o rischio inaccettabile di contatto diretto con parti sotto tensione di sistemi di propulsione ad alta tensione a seguito di un urto laterale.

È possibile usare metodi di prova virtuali in conformità all’allegato VIII del regolamento (UE) 2018/858.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A26

Urto laterale contro un palo

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A27

Urto posteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

X

G

I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all’urto posteriore a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell’ambito di una precedente fase dell’omologazione, a prescindere dall’aumento della massa in ordine di marcia.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A28

Sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112

Regolamento (UE) 2015/758

G

G

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

B

UTENTI VULNERABILI DELLA STRADA, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ

B1

Protezione di gambe e testa dei pedoni

Regolamento (UE) 2019/2144

X

G

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B2

Zona d’urto estesa della testa

Regolamento (UE) 2019/2144

X

G

Non si terrà conto delle modifiche apportate alle finiture interne direttamente dietro il parabrezza.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B3

Sistema di protezione frontale

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

B4

Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti situati davanti al veicolo

Regolamento (UE) 2019/2144

X

G

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

B5

Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

X

X

B6

Sistema di informazione degli angoli morti

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

X

X

B7

Rilevamento in retromarcia

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

B8

Campo visivo anteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

X

G

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B9

Visione diretta nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

B10

Vetri di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Per tutti i vetri diversi dal parabrezza e dai finestrini laterali situati davanti ai punti oculari del conducente, il materiale può essere costituito da vetri di sicurezza o da vetri di plastica rigida.

X

Per tutti i vetri diversi dal parabrezza e dai finestrini laterali situati davanti ai punti oculari del conducente, il materiale può essere costituito da vetri di sicurezza o da vetri di plastica rigida.

X

Per tutti i vetri diversi dal parabrezza e dai finestrini laterali situati davanti ai punti oculari del conducente, il materiale può essere costituito da vetri di sicurezza o da vetri di plastica rigida.

X

Per tutti i vetri diversi dal parabrezza e dai finestrini laterali situati davanti ai punti oculari del conducente, il materiale può essere costituito da vetri di sicurezza o da vetri di plastica rigida.

B11

Sbrinamento/disappannamento

Regolamento (UE) 2019/2144

G

G

X

I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

X

I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

B12

Lavacristalli/tergicristalli

Regolamento (UE) 2019/2144

G

G

X

I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

X

I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

B13

Dispositivi per la visione indiretta

Regolamento (UE) 2019/2144

X

G

G

G

B14

Sistemi di allarme acustico per veicoli

Regolamento (UE) n. 540/2014

X

X

X

X

C

TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO

C1

Sterzo

Regolamento (UE) 2019/2144

X

G

G

G

C2

Avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

N.a.

N.a.

C3

Sistema di emergenza per il mantenimento della corsia

Regolamento (UE) 2019/2144

X

G

Può essere un sistema di avviso di deviazione dalla corsia C2 nel caso in cui fosse applicabile al veicolo di base.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

C4

Frenatura

Regolamento (UE) 2019/2144

G

G

G

G

C5

Ricambi per freni

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

C6

Dispositivo di assistenza alla frenata

Regolamento (UE) 2019/2144

X

G

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

C7

Controllo della stabilità

Regolamento (UE) 2019/2144

X

G

Nel caso di modifiche al sistema di controllo della stabilità, anche nell’ambito di una precedente fase dell’omologazione, che possono incidere sul funzionamento del sistema di controllo della stabilità del veicolo di base, si deve dimostrare che il veicolo non è stato reso insicuro o instabile. Ciò deve essere dimostrato da prove, ad esempio, effettuando manovre rapide di cambio corsia in ciascuna direzione a 80 km/h tali da indurre l’intervento del sistema di controllo della stabilità. Questi interventi devono essere opportunamente controllati e servire a migliorare la stabilità del veicolo in tali condizioni di guida rispetto alla stabilità del veicolo con un sistema di controllo della stabilità disattivato. Tutte le prove sono oggetto di un accordo tra il costruttore e il servizio tecnico.

N.a.

N.a.

C8

Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

N.a.

N.a.

C9

Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri

Regolamento (UE) 2019/2144

X

G

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

C10

Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

G

G

G

C11

Ruote di scorta e sistemi antiforatura (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

C12

Pneumatici rigenerati

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

C13

Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri

Regolamento (UE) 2019/2144

X

G

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

C14

Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

X

X

C15

Montaggio degli pneumatici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

G

G

G

C16

Ruote sostitutive

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

D

STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL’USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI

D1

Segnalatore acustico

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D2

Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D3

Protezione dall’uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazione e di allarme

Regolamento (UE) 2019/2144

X

G

IF G

IF G

D4

Protezione del veicolo dagli attacchi informatici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D5

Tachimetro

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D6

Contachilometri

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D7

Dispositivi di limitazione della velocità

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

X

X

D8

Adattamento intelligente della velocità

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D9

Identificazione di comandi, spie e indicatori

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D10

Impianti di riscaldamento

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D11

Dispositivi di segnalazione luminosa

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D12

Dispositivi di illuminazione della strada

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D13

Dispositivi catadiottrici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D14

Sorgenti luminose

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

D15

Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della strada

Regolamento (UE) 2019/2144

A

Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

A + G per la cabina.

A per le altre parti.

Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

A + G per la cabina.

A per le altre parti.

Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

A + G per la cabina.

A per le altre parti.

Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

D16

Segnalazione di arresto di emergenza

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.

X

Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.

D17

Dispositivi tergifari (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

IF

IF

IF

IF

D18

Indicatori di cambio di marcia

Regolamento (UE) 2019/2144

G

G

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

E

CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA

E1

Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

E2

Avviso di disattenzione e stanchezza del conducente

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

E3

Avviso avanzato della distrazione del conducente

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

E4

Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

IF

IF

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

E5

Registratore di dati di evento

Regolamento (UE) 2019/2144

X

G

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

E6

Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

IF

IF

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

E7

Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

IF

IF

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

E8

Guida in convoglio (platooning) (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

E9

Sistemi che forniscono informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

 

 

 

 

 

 

 

F

COSTRUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO

F1

Alloggiamento della targa di immatricolazione

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

F2

Retromarcia

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

F3

Serrature e cerniere delle porte

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Applicazione limitata alle porte che permettono l’accesso a sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche e se la distanza tra il punto R del sedile e il piano mediano della superficie della porta, misurata perpendicolarmente al piano mediano longitudinale del veicolo, non supera 500 mm.

G

Applicazione limitata alle porte che permettono l’accesso a sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche e se la distanza tra il punto R del sedile e il piano mediano della superficie della porta, misurata perpendicolarmente al piano mediano longitudinale del veicolo, non supera 500 mm.

I veicoli completati sulla base di una configurazione incompleta del telaio coperto omologata sono esenti dalle prescrizioni generali e relative alle prestazioni.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F4

Predellini, maniglie e pedane

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F5

Sporgenze esterne

Regolamento (UE) 2019/2144

G per la cabina.

A per le altre parti.

Le prescrizioni in materia di sporgenza dei finestrini aperti non si applicano al vano abitabile.

G per la cabina.

A per le altre parti.

Le prescrizioni in materia di sporgenza dei finestrini aperti non si applicano al vano abitabile.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F6

Sporgenze esterne delle cabine di veicoli commerciali

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F7

Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

F8

Dispositivi di traino

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Richiesti solo per la parte anteriore, da sottoporre a prova se montati sulla parte posteriore.

X

Richiesti solo per la parte anteriore, da sottoporre a prova se montati sulla parte posteriore.

X

Richiesti solo per la parte anteriore, da sottoporre a prova se montati sulla parte posteriore.

X

Richiesti solo per la parte anteriore, da sottoporre a prova se montati sulla parte posteriore.

F9

Parafanghi delle ruote

Regolamento (UE) 2019/2144

G

G

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F10

Dispositivi antispruzzo

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F11

Masse e dimensioni

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

F12

Dispositivi di accoppiamento meccanico

Regolamento (UE) 2019/2144

IF X

IF G

IF G

IF G

F13

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F14

Caratteristiche generali di costruzione degli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A

A

F15

Resistenza della sovrastruttura negli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A

A

F16

Infiammabilità degli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G per la cabina.

X per le altre parti

G

PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI

G1

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

X

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

G

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

G

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

G

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

G2

Emissioni dallo scarico del veicolo in laboratorio

Regolamento (CE) n. 715/2007

G

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

Nel caso delle ambulanze, l’omologazione UE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se il peso di riferimento è cambiato.

Autocaravan e autofunebri.

In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall’omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto). La massa di riferimento del veicolo convertito può essere superiore a 2 840  kg.

G

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

Nel caso delle ambulanze, l’omologazione UE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se il peso di riferimento è cambiato.

Autocaravan e autofunebri.

In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall’omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto). La massa di riferimento del veicolo convertito può essere superiore a 2 840  kg.

G

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

Nel caso delle ambulanze, l’omologazione UE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se il peso di riferimento è cambiato.

Autocaravan e autofunebri.

In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall’omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto). La massa di riferimento del veicolo convertito può essere superiore a 2 840  kg.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G2a

Determinazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell’energia elettrica

Regolamento (CE) n. 715/2007

G

In caso di omologazione in più fasi, il nuovo valore di CO2 deve essere calcolato conformemente al metodo dell’interpolazione delle emissioni di CO2 utilizzando i dati pertinenti derivanti dal veicolo completato. In alternativa, il nuovo valore di CO2 deve essere calcolato sulla base dei parametri del veicolo completato di cui all’allegato B7, punto 3.2.4, del regolamento ONU n. 154 e utilizzando lo strumento della matrice di resistenza all’avanzamento fornito dal costruttore del veicolo di base. Qualora lo strumento non sia disponibile o l’interpolazione del CO2 non sia possibile, deve essere utilizzato il valore CO2 del veicolo High risultante dal veicolo di base, su richiesta del costruttore responsabile della conversione e previo consenso dell’autorità di omologazione.

G

In caso di omologazione in più fasi, il nuovo valore di CO2 deve essere calcolato conformemente al metodo dell’interpolazione delle emissioni di CO2 utilizzando i dati pertinenti derivanti dal veicolo completato. In alternativa, il nuovo valore di CO2 deve essere calcolato sulla base dei parametri del veicolo completato di cui all’allegato B7, punto 3.2.4, del regolamento ONU n. 154 e utilizzando lo strumento della matrice di resistenza all’avanzamento fornito dal costruttore del veicolo di base. Qualora lo strumento non sia disponibile o l’interpolazione del CO2 non sia possibile, deve essere utilizzato il valore CO2 del veicolo High risultante dal veicolo di base, su richiesta del costruttore responsabile della conversione e previo consenso dell’autorità di omologazione.

G

In caso di omologazione in più fasi, il nuovo valore di CO2 deve essere calcolato conformemente al metodo dell’interpolazione delle emissioni di CO2 utilizzando i dati pertinenti derivanti dal veicolo completato. In alternativa, il nuovo valore di CO2 deve essere calcolato sulla base dei parametri del veicolo completato di cui all’allegato B7, punto 3.2.4, del regolamento ONU n. 154 e utilizzando lo strumento della matrice di resistenza all’avanzamento fornito dal costruttore del veicolo di base. Qualora lo strumento non sia disponibile o l’interpolazione del CO2 non sia possibile, deve essere utilizzato il valore CO2 del veicolo High risultante dal veicolo di base, su richiesta del costruttore responsabile della conversione e previo consenso dell’autorità di omologazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G3

Emissioni dallo scarico del motore in laboratorio

Regolamento (CE) n. 595/2009

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

G

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

G

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

G3a

Determinazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo

Regolamento (CE) n. 595/2009

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G3b

Determinazione di prestazioni di efficienza energetica specifiche del rimorchio

Regolamento (CE) n. 595/2009

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G4

Emissioni dallo scarico su strada

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

G

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

Nel caso delle ambulanze, l’omologazione UE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se il peso di riferimento è cambiato.

Autocaravan e autofunebri.

In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall’omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto). La massa di riferimento del veicolo convertito può essere superiore a 2 840  kg.

G

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

Nel caso delle ambulanze, l’omologazione UE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se il peso di riferimento è cambiato.

Autocaravan e autofunebri.

In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall’omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto). La massa di riferimento del veicolo convertito può essere superiore a 2 840  kg.

G

G

G5

Durata delle emissioni dallo scarico

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

G

G

G

G

G6

Emissioni dal basamento

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

G

G

G

G

G7

Emissioni per evaporazione

Regolamento (CE) n. 715/2007

G

G

G

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G8

Emissioni dallo scarico a bassa temperatura in laboratorio

Regolamento (CE) n. 715/2007

G

G

G

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G9

Diagnostica di bordo

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

G

G

G

G

G10

Assenza di impianto di manipolazione

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

G

G

G

G

G11

Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

G

G

G

G

G12

Prevenzione delle manomissioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

G

G

G

G

G13

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

N.a.

Si applica tuttavia l’allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.

N.a.

Si applica tuttavia l’allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G14

Sistemi di condizionamento dell’aria

Direttiva 2006/40/CE

G

G

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

H

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEL VEICOLO E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

H1

Accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

Regolamento (UE) 2018/858, articoli da 61 a 66 e allegato X

X

X

X

X

H2

Aggiornamento del software

Regolamento (UE) 2018/858

Regolamento ONU n. 156

X

X

X

X

Appendice 2

Veicoli blindati

Voce

Oggetto

Atto normativo

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

A

SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D’URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL’ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO

A1

Finiture interne

Regolamento (UE) 2019/2144

A

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A2

Sedili e poggiatesta

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A3

Sedili di autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A4

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

A

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A5

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

A

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A6

Cicalini delle cinture di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

A

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A7

Dispositivi di separazione

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

A8

Ancoraggi di ritenuta per bambini

Regolamento (UE) 2019/2144

A

IF

IF

IF

IF

IF

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A9

Sistemi di ritenuta per bambini (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

A10

Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

A11

Protezione antincastro anteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A12

Protezione antincastro posteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

A

A

X

X

X

X

A13

Protezione laterale

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

X

X

A14

Sicurezza dei serbatoi del combustibile (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A15

Sicurezza del gas di petrolio liquefatto (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

A

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A16

Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

A

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A17

Sicurezza dell’idrogeno (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

A

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A18

Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A19

Sicurezza elettrica in uso (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A20

Urto frontale parziale (offset)

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A21

Urto frontale su tutta la larghezza

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A22

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d’urto

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A23

Airbag sostitutivi

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

A24

Urto della cabina

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

N.a.

N.a.

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A25

Urto laterale

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A26

Urto laterale contro un palo

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A27

Urto posteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A28

Sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112

Regolamento (UE) 2015/758

G

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

B

UTENTI VULNERABILI DELLA STRADA, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ

B1

Protezione di gambe e testa dei pedoni

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B2

Zona d’urto estesa della testa

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B3

Sistema di protezione frontale

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

B4

Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti situati davanti al veicolo

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

N.a.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

B5

Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A

Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

A

Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A

Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

A

Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B6

Sistema di informazione degli angoli morti

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A

Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

A

Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A

Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

A

Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B7

Rilevamento in retromarcia

Regolamento (UE) 2019/2144

A

Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

A

Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

A

Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

A

Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

A

Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

A

Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B8

Campo visivo anteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

G

Il fattore di trasmissione della luce è di almeno 60 % e l’angolo morto corrispondente al montante “A” non è superiore a 10°.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G

Il fattore di trasmissione della luce è di almeno 60 % e l’angolo morto corrispondente al montante “A” non è superiore a 10°.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B9

Visione diretta nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B10

Vetri di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

N.a.

N.a.

N.a.

N.a.

N.a.

N.a.

N.a.

N.a.

N.a.

B11

Sbrinamento/disappannamento

Regolamento (UE) 2019/2144

A

X

I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

X

I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

X

I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

X

I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

X

I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B12

Lavacristalli/tergicristalli

Regolamento (UE) 2019/2144

A

X

I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

X

I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

X

I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

X

I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

X

I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

B13

Dispositivi per la visione indiretta

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

A

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

B14

Sistemi di allarme acustico per veicoli

Regolamento (UE) n. 540/2014

X

X

X

X

X

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

C

TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO

C1

Sterzo

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C2

Avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

N.a.

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

N.a.

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

C3

Sistema di emergenza per il mantenimento della corsia

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

C4

Frenatura

Regolamento (UE) 2019/2144

G

G

G

G

G

G

X

X

X

X

C5

Ricambi per freni

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

C6

Dispositivo di assistenza alla frenata

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

C7

Controllo della stabilità

Regolamento (UE) 2019/2144

X

N.a.

N.a.

X

N.a.

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

X

X

C8

Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

N.a.

N.a.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

N.a.

N.a.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

C9

Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

N.a.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

C10

Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C11

Ruote di scorta e sistemi antiforatura (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

A

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

C12

Pneumatici rigenerati

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

C13

Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

C14

Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

N.a.

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

N.a.

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

N.a.

N.a.

C15

Montaggio degli pneumatici

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C16

Ruote sostitutive

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

D

STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL’USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI

D1

Segnalatore acustico

Regolamento (UE) 2019/2144

A

Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme d’emergenza.

A

Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme d’emergenza.

A

Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme d’emergenza.

A

Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme d’emergenza.

A

Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme d’emergenza.

A

Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme d’emergenza.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

D2

Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D3

Protezione dall’uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazione e di allarme

Regolamento (UE) 2019/2144

X

IF G

IF G

X

IF G

IF G

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

D4

Protezione del veicolo dagli attacchi informatici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

D5

Tachimetro

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

D6

Contachilometri

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

D7

Dispositivi di limitazione della velocità

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

X

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

X

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

D8

Adattamento intelligente della velocità

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

N.a.

N.a.

N.a.

N.a.

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

D9

Identificazione di comandi, spie e indicatori

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

D10

Impianti di riscaldamento

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D11

Dispositivi di segnalazione luminosa

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D12

Dispositivi di illuminazione della strada

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D13

Dispositivi catadiottrici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D14

Sorgenti luminose

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D15

Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della strada

Regolamento (UE) 2019/2144

A

Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

A

Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

A

Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

A

Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

A

Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

A

Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

A

Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

A

Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

A

Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

A

Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

D16

Segnalazione di arresto di emergenza

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.

X

Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.

X

X

Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.

X

Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

D17

Dispositivi tergifari (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

IF

IF

IF

IF

IF

IF

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

D18

Indicatori di cambio di marcia

Regolamento (UE) 2019/2144

G

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

E

CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA

E1

Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

A

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

E2

Avviso di disattenzione e stanchezza del conducente

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

A

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

E3

Avviso avanzato della distrazione del conducente

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

E4

Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

IF

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

IF

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

E5

Registratore di dati di evento

Regolamento (UE) 2019/2144

A

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

A

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

E6

Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

IF

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

E7

Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

IF

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

E8

Guida in convoglio (platooning) (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

E9

Sistemi che forniscono informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F

COSTRUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO

F1

Alloggiamento della targa di immatricolazione

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F2

Retromarcia

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

F3

Serrature e cerniere delle porte

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F4

Predellini, maniglie e pedane

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

X

X

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F5

Sporgenze esterne

Regolamento (UE) 2019/2144

A

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F6

Sporgenze esterne delle cabine di veicoli commerciali

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A

A

A

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F7

Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F8

Dispositivi di traino

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

A

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F9

Parafanghi delle ruote

Regolamento (UE) 2019/2144

G

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F10

Dispositivi antispruzzo

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

X

X

X

X

X

X

X

F11

Masse e dimensioni

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F12

Dispositivi di accoppiamento meccanico

Regolamento (UE) 2019/2144

IF X

IF X

IF X

IF X

IF X

IF X

X

X

X

X

F13

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

X

X

X

X

X

X

X

F14

Caratteristiche generali di costruzione degli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A

A

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F15

Resistenza della sovrastruttura negli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A

A

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

F16

Infiammabilità degli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G

PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI

G1

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

X

X

X

X

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G2

Emissioni dallo scarico del veicolo in laboratorio

Regolamento (CE) n. 715/2007

X

Su richiesta del costruttore, il regolamento (CE) n. 715/2007 si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 840  kg.

L’autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.

X

Su richiesta del costruttore, il regolamento (CE) n. 715/2007 si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 840  kg.

L’autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

X

Su richiesta del costruttore, il regolamento (CE) n. 715/2007 si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 840  kg.

L’autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.

X

Su richiesta del costruttore, il regolamento (CE) n. 715/2007 si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 840  kg.

L’autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G2a

Determinazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell’energia elettrica

Regolamento (CE) n. 715/2007

X

Su richiesta del costruttore, il regolamento (CE) n. 715/2007 si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 840  kg.

L’autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.

X

Su richiesta del costruttore, il regolamento (CE) n. 715/2007 si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 840  kg.

L’autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

X

Su richiesta del costruttore, il regolamento (CE) n. 715/2007 si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 840  kg.

L’autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.

X

Su richiesta del costruttore, il regolamento (CE) n. 715/2007 si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 840  kg.

L’autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G3

Emissioni dallo scarico del motore in laboratorio

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

X

X

X

X

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G3a

Determinazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo

Regolamento (CE) n. 595/2009

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G3b

Determinazione di prestazioni di efficienza energetica specifiche del rimorchio

Regolamento (CE) n. 595/2009

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G4

Emissioni dallo scarico su strada

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

X

X

X

X

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G5

Durata delle emissioni dallo scarico

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

X

X

X

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G6

Emissioni dal basamento

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

X

X

X

X

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G7

Emissioni per evaporazione

Regolamento (CE) n. 715/2007

X

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

X

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G8

Emissioni dallo scarico a bassa temperatura in laboratorio

Regolamento (CE) n. 715/2007

X

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

X

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G9

Diagnostica di bordo

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

X

X

X

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G10

Assenza di impianto di manipolazione

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

X

X

X

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G11

Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

X

X

X

X

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G12

Prevenzione delle manomissioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

X

X

X

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G13

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

N.a.

Si applica tuttavia l’allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

N.a.

Si applica tuttavia l’allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G14

Sistemi di condizionamento dell’aria

Direttiva 2006/40/CE

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

H

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEL VEICOLO E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

H1

Accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

Regolamento (UE) 2018/858, articoli da 61 a 66 e allegato X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

H2

Aggiornamento del software

Regolamento (UE) 2018/858

Regolamento ONU n. 156

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Appendice 3

Veicoli con accesso per sedie a rotelle

Voce

Oggetto

Atto normativo

M1

A

SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D’URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL’ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO

A1

Finiture interne

Regolamento (UE) 2019/2144

G

La nota G può essere applicata alle finiture interne del veicolo che non sono particolarmente interessate dalla modifica; tuttavia, qualsiasi finitura interna del veicolo aggiunta o modificata deve essere conforme alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicoli M1.

L’applicazione è limitata all’abitacolo davanti al piano trasversale che attraversa la linea di riferimento del tronco della macchina del punto H 3D collocata sul sedile più arretrato destinato all’uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche, nonché alle rispettive zone di riferimento di ciascun posto a sedere destinato all’uso normale definito nell’atto normativo, quando il tipo di veicolo è soggetto alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicolo M1.

A2

Sedili e poggiatesta

Regolamento (UE) 2019/2144

G

La nota G può essere applicata ai sedili e poggiatesta del veicolo che non sono particolarmente interessati dalla modifica; tuttavia, qualsiasi finitura dei sedili o dei poggiatesta aggiunta o modificata deve essere conforme alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicoli M1.

Le prescrizioni per la dissipazione di energia e i raggi relative ai sedili e ai poggiatesta sono controllate in conformità ai punti 5.2.3/5.2.4.2 e 5.2.4 del regolamento ONU n. 17 quando il tipo di veicolo è soggetto alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicoli M1.

Il piano longitudinale della posizione di marcia prevista della sedia a rotelle deve essere parallelo al piano longitudinale del veicolo.

È necessario informare il proprietario del veicolo che, per resistere alle forze esercitate dal sistema di ancoraggio nelle diverse condizioni di guida, si consiglia una sedia a rotelle con una struttura che soddisfi le parti pertinenti della norma ISO 7176-19:2008/Amd 1:2015 (o revisioni successive).

I sedili del veicolo possono essere opportunamente adattati senza ulteriori prove, se si è in grado di fornire al servizio tecnico la prova, da questo giudicata sufficiente, che i loro ancoraggi, i loro meccanismi e i relativi poggiatesta garantiscono un livello adeguato di prestazioni.

Non si applicano le prescrizioni relative ai sistemi di ritenzione dei bagagli di cui all’allegato 9, punto 1, lettera c), del regolamento ONU n. 17.

A3

Sedili di autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A4

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Ciascun alloggiamento per sedie a rotelle deve essere munito di ancoraggi ai quali vanno fissati un dispositivo di blocco della sedia a rotelle e un sistema di ritenuta dell’occupante (WTORS) e deve essere conforme alle disposizioni supplementari per sottoporre a prova il dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e il sistema di ritenuta degli occupanti indicate di seguito.

1.

Definizioni

1.1.

Il modello di sedia a rotelle (surrogate wheelchair = SWC) è una sedia a rotelle di prova rigida e riutilizzabile quale definita nella sezione 3 della norma internazionale ISO 10542-1:2012.

1.2.

Il punto P è una rappresentazione della posizione dell’anca dell’occupante della sedia a rotelle seduto nell’SWC, come definito nella parte 3 della norma internazionale ISO 10542-1:2012. Su richiesta del costruttore, può essere utilizzato un modello di sedia a rotelle più pesante, purché abbia le stesse caratteristiche dimensionali e la stessa posizione del baricentro della versione prescritta. Gli pneumatici possono essere sostituiti con versioni piene o riempite con schiuma poliuretanica delle stesse dimensioni.

1.3.

Per “WTORS” si intende un dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e un sistema di ritenuta degli occupanti.

2.

Prescrizioni generali

2.1.

Ciascun alloggiamento per sedie a rotelle deve essere munito di ancoraggi ai quali possono essere fissati un dispositivo di blocco della sedia a rotelle e un sistema di ritenuta dell’occupante (WTORS).

2.2.

Gli ancoraggi inferiori della cintura dell’occupante della sedia a rotelle devono essere situati a norma del regolamento ONU n. 14, punto 5.4.2.2, relativo al punto P sull’SWC posto nella posizione di marcia designata dal costruttore. L’ancoraggio o gli ancoraggi superiori effettivi devono essere situati almeno 1 100  mm al di sopra del piano orizzontale passante per i punti di contatto tra le ruote posteriori dell’SWC e il pavimento del veicolo. Tale condizione deve essere soddisfatta anche dopo la prova effettuata conformemente al punto 3 o 4 seguente.

Si applica il punto 3 o il punto 4.

3.

Prove statiche a bordo del veicolo

3.1.

Ancoraggi del sistema di ritenuta dell’occupante della sedia a rotelle

3.1.1.

Gli ancoraggi del sistema di ritenuta dell’occupante della sedia a rotelle devono resistere alle forze statiche prescritte per tali ancoraggi nel regolamento ONU n. 14 contemporaneamente alle forze statiche applicate agli ancoraggi del dispositivo di blocco della sedia a rotelle, come specificato al punto 3.2.

3.2.

Ancoraggi del dispositivo di blocco della sedia a rotelle

Gli ancoraggi del dispositivo di blocco della sedia a rotelle devono resistere alle seguenti forze, per almeno 0,2 secondi, applicate attraverso l’SWC (o un modello di sedia a rotelle adatto, il cui interasse, la cui altezza della seduta e i cui punti di fissaggio del dispositivo di blocco siano conformi alle specifiche dell’SWC), ad una altezza di 300 ± 100 mm dalla superficie su cui poggia l’SWC:

3.2.1.

nel caso di una sedia a rotelle rivolta in avanti, a una forza simultanea, coincidente con la forza applicata agli ancoraggi del sistema di ritenuta dell’occupante, di 24,5 kN; e

3.2.2

a una seconda prova in cui si applichi una forza statica di 8,2 kN orientata verso la parte posteriore del veicolo.

3.2.3.

Nel caso di una sedia a rotelle rivolta all’indietro, a una forza simultanea, coincidente con la forza applicata agli ancoraggi del sistema di ritenuta dell’occupante, di 8,2 kN e

3.2.4

a una seconda prova in cui si applichi una forza statica di 24,5 kN orientata verso la parte anteriore del veicolo.

4.

Prove dinamiche a bordo del veicolo

4.1.

L’assemblaggio completo del WTORS deve essere sottoposto a una prova dinamica a bordo del veicolo, conformemente ai punti 5.2.2 e 5.2.3 e all’allegato A della norma internazionale ISO 10542-1:2012, in cui tutti i componenti/ancoraggi siano testati contemporaneamente, utilizzando una scocca nuda o una struttura rappresentativa del veicolo.

A5

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Ciascun alloggiamento per sedie a rotelle deve essere munito di una cintura di ritenuta degli occupanti che soddisfi le disposizioni supplementari per sottoporre a prova il dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e il sistema di ritenuta degli occupanti indicate di seguito.

Se, in seguito a conversione, i punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza devono essere spostati al di fuori dei limiti di tolleranza di cui al punto 7.7.1 del regolamento ONU n. 16, il servizio tecnico deve controllare se tale alterazione implica o meno un peggioramento. In caso di peggioramento, deve essere eseguita la prova di cui al punto 7.7.1 del regolamento ONU n. 16. La prova può essere eseguita utilizzando componenti che non sono stati sottoposti alla prova di condizionamento prescritta nel regolamento ONU n. 16.

1.

Definizioni

1.1.

Il modello di sedia a rotelle (surrogate wheelchair = SWC) è una sedia a rotelle di prova rigida e riutilizzabile quale definita nella sezione 3 della norma internazionale ISO 10542-1:2012.

1.2.

Il punto P è una rappresentazione della posizione dell’anca dell’occupante della sedia a rotelle seduto nell’SWC, come definito nella parte 3 della norma internazionale ISO 10542-1:2012. Su richiesta del costruttore, può essere utilizzato un modello di sedia a rotelle più pesante, purché abbia le stesse caratteristiche dimensionali e la stessa posizione del baricentro della versione prescritta. Gli pneumatici possono essere sostituiti con versioni piene o riempite con schiuma poliuretanica delle stesse dimensioni.

1.3.

Per “WTORS” si intende un dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e un sistema di ritenuta degli occupanti.

2.

Prescrizioni generali

2.1.

È necessario verificare la cintura dell’occupante del WTORS per garantirne la conformità al regolamento ONU n. 16, punti da 8.2.2 a 8.2.2.4 e da 8.3.1 a 8.3.4.

Si applica il punto 3 o il punto 4.

3.

Prove statiche a bordo del veicolo

3.1.

Componenti del sistema

3.1.1.

Se gli ancoraggi WTORS sono stati testati staticamente nel veicolo, tutti i componenti del WTORS devono rispettare le prescrizioni pertinenti della norma internazionale ISO 10542-1:2012. Tuttavia la prova dinamica di cui all’allegato A e ai punti 5.2.2 e 5.2.3 della norma internazionale ISO 10542-1:2012 deve essere effettuata sul WTORS completo utilizzando la geometria degli ancoraggi del veicolo anziché la geometria della prova specificata nell’allegato A della norma internazionale ISO 10542-1:2012. Tale prova può essere effettuata sulla struttura del veicolo oppure su un modello di struttura rappresentativo della geometria degli ancoraggi del WTORS del veicolo. La posizione di ciascun ancoraggio usato per la prova deve rientrare nella tolleranza prevista al punto 7.7.1 del regolamento ONU n. 16 della sua posizione reale rispetto al punto P.

3.1.2.

Se il sistema di ritenuta dell’occupante del WTORS è omologato in conformità al regolamento ONU n. 16, esso deve essere sottoposto alla prova dinamica nell’ambito del WTORS completo di cui al punto 3.1.1, ma le prescrizioni dei punti 5.1, 5.3 e 5.4 della norma internazionale ISO 10542-1:2012 si considerano soddisfatte.

4.

Prove dinamiche a bordo del veicolo

4.1.

Se gli ancoraggi WTORS sono stati testati dinamicamente nel veicolo, tutte le parti componenti del WTORS devono rispettare le prescrizioni pertinenti della norma internazionale ISO 10542-1:2012, punti 5.1, 5.3 e 5.4. Tali prescrizioni si considerano soddisfatte rispetto al sistema di ritenuta dell’occupante, se esso è omologato in conformità al regolamento ONU n. 16.

A6

Cicalini delle cinture di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

A7

Dispositivi di separazione

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

A8

Ancoraggi di ritenuta per bambini

Regolamento (UE) 2019/2144

IF

Non è necessario specificare il numero minimo di ancoraggi dei seggiolini per bambini ISOFIX. Nel caso di un’omologazione in più fasi in cui la conversione abbia interessato un sistema di ancoraggio ISOFIX, il sistema deve essere nuovamente sottoposto a prova o gli ancoraggi devono essere resi inutilizzabili. In quest’ultimo caso le etichette ISOFIX devono essere rimosse e si devono fornire le opportune informazioni nel manuale del proprietario del veicolo per il veicolo completato.

A9

Sistemi di ritenuta per bambini (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

A10

Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

A11

Protezione antincastro anteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A12

Protezione antincastro posteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

X

A13

Protezione laterale

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A14

Sicurezza dei serbatoi del combustibile (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

È ammissibile modificare senza ulteriori prove il percorso e la lunghezza del condotto di alimentazione, delle tubazioni del carburante e dei suoi vapori, nonché il riposizionamento del serbatoio originale e dei dispositivi di controllo delle evaporazioni forniti dal costruttore del veicolo di base, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni relative all’installazione di cui ai punti 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.11 del regolamento ONU n. 34 e che il servizio tecnico accerti, mediante ispezione visiva, che le prescrizioni essenziali di cui al punto 5.10 di tale regolamento siano soddisfatte. In caso di riposizionamento del serbatoio di plastica originale, non sono necessarie ulteriori prove conformemente all’allegato 5 del regolamento ONU n. 34.

A15

Sicurezza del gas di petrolio liquefatto (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

G

A16

Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

G

A17

Sicurezza dell’idrogeno (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

G

A18

Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

A19

Sicurezza elettrica in uso (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

G

A20

Urto frontale parziale (offset)

Regolamento (UE) 2019/2144

G

In alternativa, una prova adeguata di rigidità alla torsione, in cui si applichi al veicolo una coppia il più vicino possibile ai punti di montaggio delle molle, con tutte le porte, i portelloni e il cofano aperti, deve dimostrare che la rigidità torsionale corrisponde a ± 75 % di quella della carrozzeria del veicolo non modificata della fase precedente. Deve essere inoltre eseguita una prova di rigidità alla flessione con il veicolo in piano, in cui tutte le porte laterali e posteriori e i portelloni devono aprirsi normalmente quando il veicolo è caricato alla massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico.

A21

Urto frontale su tutta la larghezza

Regolamento (UE) 2019/2144

G

In alternativa, una prova adeguata di rigidità alla torsione, in cui si applichi al veicolo una coppia il più vicino possibile ai punti di montaggio delle molle, con tutte le porte, i portelloni e il cofano aperti, deve dimostrare che la rigidità torsionale corrisponde a ± 75 % di quella della carrozzeria del veicolo non modificata della fase precedente. Deve essere inoltre eseguita una prova di rigidità alla flessione con il veicolo in piano, in cui tutte le porte laterali e posteriori e i portelloni devono aprirsi normalmente quando il veicolo è caricato alla massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico.

A22

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d’urto

Regolamento (UE) 2019/2144

G

N.a. in caso di sistemi sterzanti modificati per conducenti con esigenze specifiche.

A23

Airbag sostitutivi

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

A24

Urto della cabina

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A25

Urto laterale

Regolamento (UE) 2019/2144

G

In alternativa, una prova adeguata di rigidità alla torsione, in cui si applichi al veicolo una coppia il più vicino possibile ai punti di montaggio delle molle, con tutte le porte, i portelloni e il cofano aperti, deve dimostrare che la rigidità torsionale corrisponde a ± 75 % di quella della carrozzeria del veicolo non modificata della fase precedente. Deve essere inoltre eseguita una prova di rigidità alla flessione con il veicolo in piano, in cui tutte le porte laterali e posteriori e i portelloni devono aprirsi normalmente quando il veicolo è caricato alla massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico.

A26

Urto laterale contro un palo

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

A27

Urto posteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

A28

Sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112

Regolamento (UE) 2015/758

G

B

UTENTI VULNERABILI DELLA STRADA, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ

B1

Protezione di gambe e testa dei pedoni

Regolamento (UE) 2019/2144

G

B2

Zona d’urto estesa della testa

Regolamento (UE) 2019/2144

G

Non si terrà conto delle modifiche apportate alle finiture interne direttamente dietro il parabrezza.

B3

Sistema di protezione frontale

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

B4

Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti situati davanti al veicolo

Regolamento (UE) 2019/2144

G

N.a. in caso di sistemi di frenata modificati per conducenti con esigenze specifiche.

B5

Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B6

Sistema di informazione degli angoli morti

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B7

Rilevamento in retromarcia

Regolamento (UE) 2019/2144

A

Eventuale deroga parziale se le attrezzature per passeggeri con esigenze specifiche impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

B8

Campo visivo anteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

G

B9

Visione diretta nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B10

Vetri di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

G

B11

Sbrinamento/disappannamento

Regolamento (UE) 2019/2144

G

B12

Lavacristalli/tergicristalli

Regolamento (UE) 2019/2144

G

B13

Dispositivi per la visione indiretta

Regolamento (UE) 2019/2144

X

B14

Sistemi di allarme acustico per veicoli

Regolamento (UE) n. 540/2014

X

C

TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO

 

C1

Sterzo

Regolamento (UE) 2019/2144

G

C2

Avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

C3

Sistema di emergenza per il mantenimento della corsia

Regolamento (UE) 2019/2144

G

N.a. in caso di sistemi sterzanti modificati per conducenti con esigenze specifiche o in caso di sistema di frenata modificato se il sistema di emergenza di mantenimento della corsia del veicolo di base agisce invece sul sistema di frenata.

C4

Frenatura

Regolamento (UE) 2019/2144

G

C5

Ricambi per freni

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

C6

Dispositivo di assistenza alla frenata

Regolamento (UE) 2019/2144

G

N.a. in caso di sistemi di frenata modificati per conducenti con esigenze specifiche.

C7

Controllo della stabilità

Regolamento (UE) 2019/2144

G

Nel caso di modifiche al sistema di controllo della stabilità, anche nell’ambito di una precedente fase dell’omologazione, che possono incidere sul funzionamento del sistema di controllo della stabilità del veicolo di base, si deve dimostrare che il veicolo non è stato reso insicuro o instabile. Ciò deve essere dimostrato da prove, ad esempio, effettuando manovre rapide di cambio corsia in ciascuna direzione a 80 km/h tali da indurre l’intervento del sistema di controllo della stabilità. Questi interventi devono essere opportunamente controllati e servire a migliorare la stabilità del veicolo in tali condizioni di guida rispetto alla stabilità del veicolo con, ove possibile, un sistema di controllo della stabilità disattivato. Tutte le prove sono oggetto di un accordo tra il costruttore e il servizio tecnico.

C8

Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

C9

Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri

Regolamento (UE) 2019/2144

G

N.a. in caso di sistemi di frenata modificati per conducenti con esigenze specifiche.

C10

Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

C11

Ruote di scorta e sistemi antiforatura (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

C12

Pneumatici rigenerati

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

C13

Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri

Regolamento (UE) 2019/2144

G

C14

Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

C15

Montaggio degli pneumatici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

C16

Ruote sostitutive

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

D

STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL’USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI

D1

Segnalatore acustico

Regolamento (UE) 2019/2144

X

D2

Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

D3

Protezione dall’uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazione e di allarme

Regolamento (UE) 2019/2144

X

D4

Protezione del veicolo dagli attacchi informatici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

D5

Tachimetro

Regolamento (UE) 2019/2144

X

D6

Contachilometri

Regolamento (UE) 2019/2144

X

D7

Dispositivi di limitazione della velocità

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

D8

Adattamento intelligente della velocità

Regolamento (UE) 2019/2144

A

Eventuale deroga parziale se le attrezzature per passeggeri con esigenze specifiche impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

D9

Identificazione di comandi, spie e indicatori

Regolamento (UE) 2019/2144

X

D10

Impianti di riscaldamento

Regolamento (UE) 2019/2144

X

D11

Dispositivi di segnalazione luminosa

Regolamento (UE) 2019/2144

X

D12

Dispositivi di illuminazione della strada

Regolamento (UE) 2019/2144

X

D13

Dispositivi catadiottrici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

D14

Sorgenti luminose

Regolamento (UE) 2019/2144

X

D15

Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della strada

Regolamento (UE) 2019/2144

X

D16

Segnalazione di arresto di emergenza

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.

D17

Dispositivi tergifari (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

IF

D18

Indicatori di cambio di marcia

Regolamento (UE) 2019/2144

G

E

CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA

E1

Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock

Regolamento (UE) 2019/2144

A

E2

Avviso di disattenzione e stanchezza del conducente

Regolamento (UE) 2019/2144

A

Eventuale deroga parziale se le attrezzature per passeggeri con esigenze specifiche impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

E3

Avviso avanzato della distrazione del conducente

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

E4

Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

IF

E5

Registratore di dati di evento

Regolamento (UE) 2019/2144

A

Eventuale deroga parziale se le attrezzature per passeggeri con esigenze specifiche impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

E6

Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

IF

E7

Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

IF

E8

Guida in convoglio (platooning) (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

E9

Sistemi che forniscono informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

F

COSTRUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO

F1

Alloggiamento della targa di immatricolazione

Regolamento (UE) 2019/2144

X

F2

Retromarcia

Regolamento (UE) 2019/2144

X

F3

Serrature e cerniere delle porte

Regolamento (UE) 2019/2144

X

F4

Predellini, maniglie e pedane

Regolamento (UE) 2019/2144

X

F5

Sporgenze esterne

Regolamento (UE) 2019/2144

G

Gli eventuali dispositivi di salita e di discesa sono considerati solo nella posizione ripiegata.

F6

Sporgenze esterne delle cabine di veicoli commerciali

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F7

Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (UE) 2019/2144

X

F8

Dispositivi di traino

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Richiesti solo per la parte anteriore, da sottoporre a prova se montati sulla parte posteriore.

F9

Parafanghi delle ruote

Regolamento (UE) 2019/2144

G

F10

Dispositivi antispruzzo

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F11

Masse e dimensioni

Regolamento (UE) 2019/2144

X

A fini di calcolo, la massa della sedia a rotelle compreso il suo occupante è considerata pari a 160 kg. La massa è concentrata nel punto P del modello di sedia a rotelle nella posizione di marcia dichiarata dal costruttore.

È consentito limitare temporaneamente il numero complessivo di passeggeri e l’uso dei normali posti a sedere in conseguenza del trasporto effettivo di sedie a rotelle e relativi utilizzatori. In tal caso, i normali posti a sedere interessati devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato. Ciò deve essere riportato nella parte 2 del certificato di omologazione UE e nella sezione “Osservazioni” del certificato di conformità in modo da consentire l’inclusione di tali informazioni nei documenti di immatricolazione che si trovano a bordo del veicolo. Nel manuale del proprietario del veicolo completato deve inoltre essere spiegato quanto segue: il significato di eventuali pittogrammi utilizzati per contrassegnare i posti a sedere interessati, nonché una descrizione più dettagliata delle limitazioni specifiche, se necessario.

F12

Dispositivi di accoppiamento meccanico

Regolamento (UE) 2019/2144

IF X

F13

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F14

Caratteristiche generali di costruzione degli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F15

Resistenza della sovrastruttura negli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

F16

Infiammabilità degli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G

PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI

G1

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

G

Eventuali modifiche della lunghezza del sistema di scarico sono ammissibili senza la necessità di condurre ulteriori prove, a condizione che la contropressione allo scarico rimanga simile.

G2

Emissioni dallo scarico del veicolo in laboratorio

Regolamento (CE) n. 715/2007

G

È ammissibile modificare il sistema di scarico, senza ulteriori prove delle emissioni allo scarico, purché i dispositivi di controllo delle emissioni, compresi gli eventuali filtri antiparticolato, non siano interessati.

In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall’omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto). In tal caso è accettabile che la massa di riferimento del veicolo convertito sia superiore a 2 840  kg.

G2a

Determinazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell’energia elettrica

Regolamento (CE) n. 715/2007

G

È ammissibile modificare il sistema di scarico, senza ulteriori prove del consumo di CO2/carburante, purché i dispositivi di controllo delle emissioni, compresi gli eventuali filtri antiparticolato, non siano interessati.

In caso di omologazione in più fasi, il nuovo valore di CO2 deve essere calcolato conformemente al metodo dell’interpolazione delle emissioni di CO2 utilizzando i dati pertinenti derivanti dal veicolo completato. In alternativa, il nuovo valore di CO2 deve essere calcolato sulla base dei parametri del veicolo completato di cui all’allegato B7, punto 3.2.4, del regolamento ONU n. 154 e utilizzando lo strumento della matrice di resistenza all’avanzamento fornito dal costruttore del veicolo di base. Qualora lo strumento non sia disponibile o l’interpolazione del CO2 non sia possibile, deve essere utilizzato il valore CO2 del veicolo High risultante dal veicolo di base, su richiesta del costruttore responsabile della conversione e previo consenso dell’autorità di omologazione.

G3

Emissioni dallo scarico del motore in laboratorio

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

È ammissibile modificare il sistema di scarico, senza ulteriori prove delle emissioni allo scarico e del consumo di CO2/carburante, purché i dispositivi di controllo delle emissioni, compresi gli eventuali filtri antiparticolato, non siano interessati. Non sono necessarie ulteriori prove di evaporazione sul veicolo modificato, purché i dispositivi di controllo delle evaporazioni non subiscano modifiche rispetto a quelli montati dal costruttore del veicolo originale (completo o incompleto).

G3a

Determinazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo

Regolamento (CE) n. 595/2009

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G3b

Determinazione di prestazioni di efficienza energetica specifiche del rimorchio

Regolamento (CE) n. 595/2009

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G4

Emissioni dallo scarico su strada

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

G

In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall’omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto). In tal caso è accettabile che la massa di riferimento del veicolo convertito sia superiore a 2 840  kg.

G5

Durata delle emissioni dallo scarico

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

G

G6

Emissioni dal basamento

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

G

G7

Emissioni per evaporazione

Regolamento (CE) n. 715/2007

G

Non sono necessarie ulteriori prove di evaporazione sul veicolo modificato, purché i dispositivi di controllo delle evaporazioni non subiscano modifiche rispetto a quelli montati dal costruttore del veicolo originale (completo o incompleto).

G8

Emissioni dallo scarico a bassa temperatura in laboratorio

Regolamento (CE) n. 715/2007

G

G9

Diagnostica di bordo

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

G

G10

Assenza di impianto di manipolazione

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

G

G11

Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

G

G12

Prevenzione delle manomissioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

G

G13

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

N.a.

Si applica tuttavia l’allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.

G14

Sistemi di condizionamento dell’aria

Direttiva 2006/40/CE

G

H

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEL VEICOLO E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

H1

Accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

Regolamento (UE) 2018/858, articoli da 61 a 66 e allegato X

X

H2

Aggiornamento del software

Regolamento (UE) 2018/858, allegato IV

Regolamento ONU n. 156

X

Appendice 4

Altri veicoli per uso speciale

(inclusi gruppo speciale, veicoli predisposti per attrezzature intercambiabili e caravan)

Voce

Oggetto

Atto normativo

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

A

SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D’URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL’ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO

A1

Finiture interne

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A2

Sedili e poggiatesta

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A3

Sedili di autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A4

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A5

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A6

Cicalini delle cinture di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A7

Dispositivi di separazione

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

A8

Ancoraggi di ritenuta per bambini

Regolamento (UE) 2019/2144

IF

IF

IF

IF

IF

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A9

Sistemi di ritenuta per bambini (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

A10

Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

A11

Protezione antincastro anteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A12

Protezione antincastro posteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

A

A

A

X

X

X

X

A13

Protezione laterale

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

X

X

A14

Sicurezza dei serbatoi del combustibile (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e il riposizionamento della parte interna del serbatoio originale, purché siano soddisfatte le prescrizioni relative all’installazione.

X

È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e il riposizionamento della parte interna del serbatoio originale, purché siano soddisfatte le prescrizioni relative all’installazione.

X

È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e il riposizionamento della parte interna del serbatoio originale, purché siano soddisfatte le prescrizioni relative all’installazione.

X

È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e il riposizionamento della parte interna del serbatoio originale, purché siano soddisfatte le prescrizioni relative all’installazione.

X

È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e il riposizionamento della parte interna del serbatoio originale, purché siano soddisfatte le prescrizioni relative all’installazione.

X

X

X

X

A15

Sicurezza del gas di petrolio liquefatto (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

G

X

G

G

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A16

Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

G

X

G

G

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A17

Sicurezza dell’idrogeno (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

G

X

G

G

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A18

Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A19

Sicurezza elettrica in uso (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

G

X

G

G

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A20

Urto frontale parziale (offset)

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G

I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all’urto frontale parziale (offset) a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell’ambito di una precedente fase dell’omologazione, a prescindere dall’aumento della massa in ordine di marcia.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A21

Urto frontale su tutta la larghezza

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G

I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all’urto frontale su tutta la larghezza a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell’ambito di una precedente fase dell’omologazione, a prescindere dall’aumento della massa in ordine di marcia.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A22

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d’urto

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A23

Airbag sostitutivi

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

A24

Urto della cabina

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A + G

I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all’urto della cabina a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell’ambito di una precedente fase dell’omologazione, a prescindere dall’aumento della massa in ordine di marcia.

A

A

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A25

Urto laterale

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G

I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all’urto laterale a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell’ambito di una precedente fase dell’omologazione, a prescindere dall’aumento della massa in ordine di marcia.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A26

Urto laterale contro un palo

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A + G

I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all’urto laterale contro un palo a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell’ambito di una precedente fase dell’omologazione, a prescindere dall’aumento della massa in ordine di marcia.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A27

Urto posteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A + G

I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all’urto posteriore a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell’ambito di una precedente fase dell’omologazione, a prescindere dall’aumento della massa in ordine di marcia.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A28

Sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112

Regolamento (UE) 2015/758

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

B

UTENTI VULNERABILI DELLA STRADA, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ

B1

Protezione di gambe e testa dei pedoni

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B2

Zona d’urto estesa della testa

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B3

Sistema di protezione frontale

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

B4

Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti situati davanti al veicolo

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A

Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

B5

Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A

Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

A

Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B6

Sistema di informazione degli angoli morti

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B7

Rilevamento in retromarcia

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

A

Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte posteriore del veicolo impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

A

Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte posteriore del veicolo impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

A

Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte posteriore del veicolo impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B8

Campo visivo anteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A

Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B9

Visione diretta nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B10

Vetri di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Per tutti i vetri diversi dal parabrezza e dai finestrini laterali situati davanti ai punti oculari del conducente il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.

X

Per tutti i vetri diversi dal parabrezza e dai finestrini laterali situati davanti ai punti oculari del conducente il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.

X

Per tutti i vetri diversi dal parabrezza e dai finestrini laterali situati davanti ai punti oculari del conducente il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.

X

Per tutti i vetri diversi dal parabrezza e dai finestrini laterali situati davanti ai punti oculari del conducente il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.

X

Per tutti i vetri diversi dal parabrezza e dai finestrini laterali situati davanti ai punti oculari del conducente il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.

X

Il materiale delle vetrature può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.

X

Il materiale delle vetrature può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.

X

Il materiale delle vetrature può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.

X

Il materiale delle vetrature può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.

B11

Sbrinamento/disappannamento

Regolamento (UE) 2019/2144

X

I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

X

I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

X

I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

X

I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

X

I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B12

Lavacristalli/tergicristalli

Regolamento (UE) 2019/2144

X

I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

X

I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

X

I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

X

I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

X

I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

B13

Dispositivi per la visione indiretta

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

B14

Sistemi di allarme acustico per veicoli

Regolamento (UE) n. 540/2014

X

X

X

X

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

C

TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO

C1

Sterzo

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C2

Avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

N.a.

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

C3

Sistema di emergenza per il mantenimento della corsia

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A

Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

C4

Frenatura

Regolamento (UE) 2019/2144

G

G

G

G

Il sistema di frenatura antibloccaggio non è obbligatorio per i veicoli con trasmissione idrostatica.

G

Il sistema di frenatura antibloccaggio non è obbligatorio per i veicoli con trasmissione idrostatica.

X

X

X

X

C5

Ricambi per freni

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

C6

Dispositivo di assistenza alla frenata

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

C7

Controllo della stabilità

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

N.a.

N.a.

N.a.

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

X

X

C8

Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

N.a.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

N.a.

N.a.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

C9

Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A

Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

C10

Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C11

Ruote di scorta e sistemi antiforatura (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

C12

Pneumatici rigenerati

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

C13

Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

C14

Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

X

X

C15

Montaggio degli pneumatici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C16

Ruote sostitutive

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

D

STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL’USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI

D1

Segnalatore acustico

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

D2

Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D3

Protezione dall’uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazione e di allarme

Regolamento (UE) 2019/2144

IF G

IF G

X

IF G

IF G

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

D4

Protezione del veicolo dagli attacchi informatici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

D5

Tachimetro

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

D6

Contachilometri

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

D7

Dispositivi di limitazione della velocità

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

X

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

D8

Adattamento intelligente della velocità

Regolamento (UE) 2019/2144

A

Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

A

Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

A

Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

A

Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

A

Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

D9

Identificazione di comandi, spie e indicatori

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

D10

Impianti di riscaldamento

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D11

Dispositivi di segnalazione luminosa

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D12

Dispositivi di illuminazione della strada

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D13

Dispositivi catadiottrici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D14

Sorgenti luminose

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D15

Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della strada

Regolamento (UE) 2019/2144

A

Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

A

Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

A

Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

A

Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

A

Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

A

Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

A

Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

A

Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

A

Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

D16

Segnalazione di arresto di emergenza

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.

X

Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.

X

Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.

X

Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.

X

Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

D17

Dispositivi tergifari (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

IF

IF

IF

IF

IF

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

D18

Indicatori di cambio di marcia

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

E

CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA

E1

Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

E2

Avviso di disattenzione e stanchezza del conducente

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

E3

Avviso avanzato della distrazione del conducente

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

E4

Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

IF

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

E5

Registratore di dati di evento

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

A

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

E6

Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

E7

Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

E8

Guida in convoglio (platooning) (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

E9

Sistemi che forniscono informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Ancora nessuna prescrizione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F

COSTRUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO

F1

Alloggiamento della targa di immatricolazione

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F2

Retromarcia

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

F3

Serrature e cerniere delle porte

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

X

Applicazione limitata alle porte che permettono l’accesso a sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche e se la distanza tra il punto R del sedile e il piano mediano della superficie della porta, misurata perpendicolarmente al piano mediano longitudinale del veicolo, non supera 500 mm.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F4

Predellini, maniglie e pedane

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

B

B

B

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F5

Sporgenze esterne

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F6

Sporgenze esterne delle cabine di veicoli commerciali

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

X

X

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F7

Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F8

Dispositivi di traino

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

A

A

A

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F9

Parafanghi delle ruote

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F10

Dispositivi antispruzzo

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

X

X

X

X

X

X

X

F11

Masse e dimensioni

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F12

Dispositivi di accoppiamento meccanico

Regolamento (UE) 2019/2144

IF X

IF X

IF X

IF X

IF X

X

X

X

X

F13

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

X

X

X

X

X

X

X

F14

Caratteristiche generali di costruzione degli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F15

Resistenza della sovrastruttura negli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

F16

Infiammabilità degli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G

PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI

G1

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

G

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

G

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

G

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

G

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

G

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G2

Emissioni dallo scarico del veicolo in laboratorio

Regolamento (CE) n. 715/2007

X

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

X

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.

X

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G2a

Determinazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell’energia elettrica

Regolamento (CE) n. 715/2007

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G3

Emissioni dallo scarico del motore in laboratorio

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

X

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

X

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.

X

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.

X

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G3a

Determinazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo

Regolamento (CE) n. 595/2009

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G3b

Determinazione di prestazioni di efficienza energetica specifiche del rimorchio

Regolamento (CE) n. 595/2009

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G4

Emissioni dallo scarico su strada

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

X

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

X

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.

X

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.

X

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G5

Durata delle emissioni dallo scarico

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

X

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

X

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

X

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

X

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l’ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G6

Emissioni dal basamento

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

X

X

X

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G7

Emissioni per evaporazione

Regolamento (CE) n. 715/2007

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

X

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G8

Emissioni dallo scarico a bassa temperatura in laboratorio

Regolamento (CE) n. 715/2007

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

X

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G9

Diagnostica di bordo

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

X

X

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G10

Assenza di impianto di manipolazione

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

X

X

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G11

Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

X

X

X

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G12

Prevenzione delle manomissioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

X

X

X

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G13

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

N.a.

Si applica tuttavia l’allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G14

Sistemi di condizionamento dell’aria

Direttiva 2006/40/CE

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

H

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEL VEICOLO E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

H1

Accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

Regolamento (UE) 2018/858, articoli da 61 a 66 e allegato X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

H2

Aggiornamento del software

Regolamento (UE) 2018/858, allegato IV

Regolamento ONU n. 156

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Appendice 5

Gru mobili

Voce

Oggetto

Atto normativo

N3

A

SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D’URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL’ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO

A1

Finiture interne

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A2

Sedili e poggiatesta

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.

A3

Sedili di autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A4

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

A5

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

A6

Cicalini delle cinture di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

X

A7

Dispositivi di separazione

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

A8

Ancoraggi di ritenuta per bambini

Regolamento (UE) 2019/2144

IF B

A9

Sistemi di ritenuta per bambini (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

A10

Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

A11

Protezione antincastro anteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

A

Non richiesta per i veicoli conformi alle disposizioni dell’allegato I, parte A, punto 4.3, lettera b), punti ii) e iii), e punto 4.3, lettera c).

A12

Protezione antincastro posteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A13

Protezione laterale

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A14

Sicurezza dei serbatoi del combustibile (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A15

Sicurezza del gas di petrolio liquefatto (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

A16

Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

A17

Sicurezza dell’idrogeno (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

A18

Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

A19

Sicurezza elettrica in uso (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

A20

Urto frontale parziale (offset)

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A21

Urto frontale su tutta la larghezza

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A22

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d’urto

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A23

Airbag sostitutivi

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

A24

Urto della cabina

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A25

Urto laterale

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A26

Urto laterale contro un palo

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A27

Urto posteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A28

Sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112

Regolamento (UE) 2015/758

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

B

UTENTI VULNERABILI DELLA STRADA, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ

B1

Protezione di gambe e testa dei pedoni

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B2

Zona d’urto estesa della testa

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B3

Sistema di protezione frontale

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

B4

Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti situati davanti al veicolo

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

B5

Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti

Regolamento (UE) 2019/2144

A

B6

Sistema di informazione degli angoli morti

Regolamento (UE) 2019/2144

A

B7

Rilevamento in retromarcia

Regolamento (UE) 2019/2144

A

B8

Campo visivo anteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B9

Visione diretta nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

B10

Vetri di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Per tutti i vetri diversi dal parabrezza e dai finestrini laterali situati davanti ai punti oculari del conducente, il materiale può essere costituito da vetri di sicurezza o da vetri di plastica rigida.

B11

Sbrinamento/disappannamento

Regolamento (UE) 2019/2144

X

I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

B12

Lavacristalli/tergicristalli

Regolamento (UE) 2019/2144

X

I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

B13

Dispositivi per la visione indiretta

Regolamento (UE) 2019/2144

X

B14

Sistemi di allarme acustico per veicoli

Regolamento (UE) n. 540/2014

X

C

TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO

C1

Sterzo

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Sterzatura del carrello ammessa

C2

Avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

C3

Sistema di emergenza per il mantenimento della corsia

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

C4

Frenatura

Regolamento (UE) 2019/2144

G

Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. I veicoli aventi fino a quattro assi devono essere conformi a tutte le prescrizioni stabilite negli atti normativi pertinenti. Sono ammesse deroghe per i veicoli con più di quattro assi, purché:

a)

siano giustificate dalla particolare costruzione del veicolo; e

b)

siano soddisfatte tutte le prescrizioni in materia di efficienza di frenatura di stazionamento, di servizio e di soccorso di cui all’atto normativo pertinente.

Il sistema di frenatura antibloccaggio non è obbligatorio per i veicoli con trasmissione idrostatica.

C5

Ricambi per freni

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

C6

Dispositivo di assistenza alla frenata

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

C7

Controllo della stabilità

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

C8

Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

C9

Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

C10

Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

C11

Ruote di scorta e sistemi antiforatura (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

C12

Pneumatici rigenerati

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

C13

Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

C14

Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

C15

Montaggio degli pneumatici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

C16

Ruote sostitutive

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

D

STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL’USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI

D1

Segnalatore acustico

Regolamento (UE) 2019/2144

X

D2

Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

D3

Protezione dall’uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazione e di allarme

Regolamento (UE) 2019/2144

IF G

D4

Protezione del veicolo dagli attacchi informatici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

N.a. in caso di veicolo completo

D5

Tachimetro

Regolamento (UE) 2019/2144

X

D6

Contachilometri

Regolamento (UE) 2019/2144

X

D7

Dispositivi di limitazione della velocità

Regolamento (UE) 2019/2144

X

D8

Adattamento intelligente della velocità

Regolamento (UE) 2019/2144

A

Da applicare solo nel caso di un veicolo di base cabinato e n.a. in tutti gli altri casi.

D9

Identificazione di comandi, spie e indicatori

Regolamento (UE) 2019/2144

X

D10

Impianti di riscaldamento

Regolamento (UE) 2019/2144

X

D11

Dispositivi di segnalazione luminosa

Regolamento (UE) 2019/2144

X

D12

Dispositivi di illuminazione della strada

Regolamento (UE) 2019/2144

X

D13

Dispositivi catadiottrici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

D14

Sorgenti luminose

Regolamento (UE) 2019/2144

X

D15

Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della strada

Regolamento (UE) 2019/2144

A

Purché siano montati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori.

D16

Segnalazione di arresto di emergenza

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.

D17

Dispositivi tergifari (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

IF

D18

Indicatori di cambio di marcia

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

E

CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA

E1

Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock

Regolamento (UE) 2019/2144

A

Da applicare solo nel caso di un veicolo di base cabinato e n.a. in tutti gli altri casi.

E2

Avviso di disattenzione e stanchezza del conducente

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

E3

Avviso avanzato della distrazione del conducente

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

E4

Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

E5

Registratore di dati di evento

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

E6

Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

E7

Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

E8

Guida in convoglio (platooning) (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

E9

Sistemi che forniscono informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

F

COSTRUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO

F1

Alloggiamento della targa di immatricolazione

Regolamento (UE) 2019/2144

X

F2

Retromarcia

Regolamento (UE) 2019/2144

X

F3

Serrature e cerniere delle porte

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F4

Predellini, maniglie e pedane

Regolamento (UE) 2019/2144

A

F5

Sporgenze esterne

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F6

Sporgenze esterne delle cabine di veicoli commerciali

Regolamento (UE) 2019/2144

A

F7

Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (UE) 2019/2144

X

F8

Dispositivi di traino

Regolamento (UE) 2019/2144

A

F9

Parafanghi delle ruote

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F10

Dispositivi antispruzzo

Regolamento (UE) 2019/2144

A

Non richiesti per i veicoli conformi alle disposizioni dell’allegato I, parte A, punto 4.3, lettera b), punti ii) e iii), e punto 4.3, lettera c).

F11

Masse e dimensioni

Regolamento (UE) 2019/2144

A

F12

Dispositivi di accoppiamento meccanico

Regolamento (UE) 2019/2144

IF X

F13

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

F14

Caratteristiche generali di costruzione degli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F15

Resistenza della sovrastruttura negli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

F16

Infiammabilità degli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G

PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI

G1

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

G

Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. Il veicolo può essere sottoposto a prova conformemente alla direttiva 70/157/CEE, al regolamento ONU n. 51.02 o al regolamento (CE) n. 540/2014. Si applicano i valori limite seguenti, indipendentemente dalle condizioni del veicolo, quali il tipo di motore, il tipo di cambio e le eventuali sottoclassificazioni:

a)

81 dB(A) per veicoli con motore di potenza inferiore a 75 kW;

b)

83 dB(A) per veicoli con motore di potenza pari o superiore a 75 kW ma inferiore a 150 kW;

c)

84 dB(A) per veicoli con motore di potenza pari o superiore a 150 kW.

G2

Emissioni dallo scarico del veicolo in laboratorio

Regolamento (CE) n. 715/2007

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G2a

Determinazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell’energia elettrica

Regolamento (CE) n. 715/2007

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G3

Emissioni dallo scarico del motore in laboratorio

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

In alternativa, può applicarsi il regolamento (UE) 2016/1628.

G3a

Determinazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo

Regolamento (CE) n. 595/2009

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G3b

Determinazione di prestazioni di efficienza energetica specifiche del rimorchio

Regolamento (CE) n. 595/2009

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G4

Emissioni dallo scarico su strada

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

In alternativa, può applicarsi il regolamento (UE) 2016/1628.

G5

Durata delle emissioni dallo scarico

Regolamento (CE) n. 595/2009

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G6

Emissioni dal basamento

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

In alternativa, può applicarsi il regolamento (UE) 2016/1628.

G7

Emissioni per evaporazione

Regolamento (CE) n. 715/2007

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G8

Emissioni dallo scarico a bassa temperatura in laboratorio

Regolamento (CE) n. 715/2007

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G9

Diagnostica di bordo

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

In alternativa, può applicarsi il regolamento (UE) 2016/1628.

G10

Assenza di impianto di manipolazione

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

In alternativa, può applicarsi il regolamento (UE) 2016/1628.

G11

Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

In alternativa, può applicarsi il regolamento (UE) 2016/1628.

G12

Prevenzione delle manomissioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

In alternativa, può applicarsi il regolamento (UE) 2016/1628.

G13

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G14

Sistemi di condizionamento dell’aria

Direttiva 2006/40/CE

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

H

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEL VEICOLO E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

H1

Accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

Regolamento (UE) 2018/858, articoli da 61 a 66 e allegato X

X

H2

Aggiornamento del software

Regolamento (UE) 2018/858, allegato IV

Regolamento ONU n. 156

X

Appendice 6

Veicoli per trasporto eccezionale

Voce

Oggetto

Atti normativi

N3

O4

A

SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D’URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL’ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO

A1

Finiture interne

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A2

Sedili e poggiatesta

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A3

Sedili di autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A4

Ancoraggi delle cinture di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A5

Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A6

Cicalini delle cinture di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A7

Dispositivi di separazione

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

A8

Ancoraggi di ritenuta per bambini

Regolamento (UE) 2019/2144

IF B

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

A9

Sistemi di ritenuta per bambini (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

A10

Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

A11

Protezione antincastro anteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

A

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A12

Protezione antincastro posteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

A13

Protezione laterale

Regolamento (UE) 2019/2144

X

A

A14

Sicurezza dei serbatoi del combustibile (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

A15

Sicurezza del gas di petrolio liquefatto (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A16

Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A17

Sicurezza dell’idrogeno (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A18

Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A19

Sicurezza elettrica in uso (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A20

Urto frontale parziale (offset)

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A21

Urto frontale su tutta la larghezza

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A22

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d’urto

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A23

Airbag sostitutivi

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

A24

Urto della cabina

Regolamento (UE) 2019/2144

A

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A25

Urto laterale

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A26

Urto laterale contro un palo

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A27

Urto posteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

A28

Sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112

Regolamento (UE) 2015/758

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

B

UTENTI VULNERABILI DELLA STRADA, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ

B1

Protezione di gambe e testa dei pedoni

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B2

Zona d’urto estesa della testa

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B3

Sistema di protezione frontale

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

B4

Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti situati davanti al veicolo

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

B5

Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B6

Sistema di informazione degli angoli morti

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B7

Rilevamento in retromarcia

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B8

Campo visivo anteriore

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B9

Visione diretta nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B10

Vetri di sicurezza

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

Il materiale delle vetrature può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.

B11

Sbrinamento/disappannamento

Regolamento (UE) 2019/2144

X

I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

B12

Lavacristalli/tergicristalli

Regolamento (UE) 2019/2144

X

I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

B13

Dispositivi per la visione indiretta

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

B14

Sistemi di allarme acustico per veicoli

Regolamento (UE) n. 540/2014

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

C

TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO

C1

Sterzo

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Sterzatura del carrello ammessa

X

C2

Avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

C3

Sistema di emergenza per il mantenimento della corsia

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

C4

Frenatura

Regolamento (UE) 2019/2144

G

Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. I veicoli aventi fino a 4 assi devono essere conformi a tutte le prescrizioni stabilite negli atti normativi pertinenti. Sono ammesse deroghe per i veicoli con più di 4 assi, purché:

a)

siano giustificate dalla particolare costruzione del veicolo; e

b)

siano soddisfatte tutte le prescrizioni in materia di efficienza di frenatura di stazionamento, di servizio e di soccorso di cui all’atto normativo pertinente.

Il sistema di frenatura antibloccaggio non è obbligatorio per i veicoli con trasmissione idrostatica.

X

C5

Ricambi per freni

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

C6

Dispositivo di assistenza alla frenata

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

C7

Controllo della stabilità

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

X

C8

Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

N.a.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

C9

Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

C10

Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

Gli pneumatici devono essere omologati conformemente alle prescrizioni del regolamento ONU n. 117, anche se la velocità nominale del veicolo è inferiore a 80 km/h.

C11

Ruote di scorta e sistemi antiforatura (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

C12

Pneumatici rigenerati

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

C13

Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

C14

Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

C15

Montaggio degli pneumatici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

Gli pneumatici devono essere omologati conformemente alle prescrizioni del regolamento ONU n. 54, anche se la velocità nominale del veicolo è inferiore a 80 km/h. La capacità di carico può essere regolata in relazione alla velocità nominale massima del rimorchio, d’accordo con il fabbricante degli pneumatici.

C16

Ruote sostitutive

Regolamento (UE) 2019/2144

Equipaggiamento.

Equipaggiamento.

D

STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL’USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI

D1

Segnalatore acustico

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

D2

Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

D3

Protezione dall’uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazione e di allarme

Regolamento (UE) 2019/2144

IF G

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

D4

Protezione del veicolo dagli attacchi informatici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

D5

Tachimetro

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

D6

Contachilometri

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

D7

Dispositivi di limitazione della velocità

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

D8

Adattamento intelligente della velocità

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

D9

Identificazione di comandi, spie e indicatori

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

D10

Impianti di riscaldamento

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

D11

Dispositivi di segnalazione luminosa

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

D12

Dispositivi di illuminazione della strada

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

D13

Dispositivi catadiottrici

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

D14

Sorgenti luminose

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

D15

Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della strada

Regolamento (UE) 2019/2144

X

A

Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

D16

Segnalazione di arresto di emergenza

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

D17

Dispositivi tergifari (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

IF

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

D18

Indicatori di cambio di marcia

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

E

CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA

E1

Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

E2

Avviso di disattenzione e stanchezza del conducente

Regolamento (UE) 2019/2144

A

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

E3

Avviso avanzato della distrazione del conducente

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

E4

Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

E5

Registratore di dati di evento

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

E6

Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

E7

Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

E8

Guida in convoglio (platooning) (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

E9

Sistemi che forniscono informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada (in caso di veicoli automatizzati)

Regolamento (UE) 2019/2144

Ancora nessuna prescrizione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F

COSTRUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO

F1

Alloggiamento della targa di immatricolazione

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

F2

Retromarcia

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

F3

Serrature e cerniere delle porte

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F4

Predellini, maniglie e pedane

Regolamento (UE) 2019/2144

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F5

Sporgenze esterne

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F6

Sporgenze esterne delle cabine di veicoli commerciali

Regolamento (UE) 2019/2144

A

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F7

Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

F8

Dispositivi di traino

Regolamento (UE) 2019/2144

A

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F9

Parafanghi delle ruote

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F10

Dispositivi antispruzzo

Regolamento (UE) 2019/2144

X

A

F11

Masse e dimensioni

Regolamento (UE) 2019/2144

A

A

F12

Dispositivi di accoppiamento meccanico

Regolamento (UE) 2019/2144

IF X

X

F13

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose (IF)

Regolamento (UE) 2019/2144

X

X

F14

Caratteristiche generali di costruzione degli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

F15

Resistenza della sovrastruttura negli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

F16

Infiammabilità degli autobus

Regolamento (UE) 2019/2144

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G

PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI

G1

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

G

Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. Il veicolo può essere sottoposto a prova conformemente alla direttiva 70/157/CEE, al regolamento ONU n. 51.02 o al regolamento (CE) n. 540/2014. Si applicano i valori limite seguenti, indipendentemente dalle condizioni del veicolo, quali il tipo di motore, il tipo di cambio e le eventuali sottoclassificazioni:

a)

81 dB(A) per veicoli con motore di potenza inferiore a 75 kW;

b)

83 dB(A) per veicoli con motore di potenza pari o superiore a 75 kW ma inferiore a 150 kW;

c)

84 dB(A) per veicoli con motore di potenza pari o superiore a 150 kW.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G2

Emissioni dallo scarico del veicolo in laboratorio

Regolamento (CE) n. 715/2007

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G2a

Determinazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell’energia elettrica

Regolamento (CE) n. 715/2007

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G3

Emissioni dallo scarico del motore in laboratorio

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G3a

Determinazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo

Regolamento (CE) n. 595/2009

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G3b

Determinazione di prestazioni di efficienza energetica specifiche del rimorchio

Regolamento (CE) n. 595/2009

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G4

Emissioni dallo scarico su strada

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G5

Durata delle emissioni dallo scarico

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G6

Emissioni dal basamento

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G7

Emissioni per evaporazione

Regolamento (CE) n. 715/2007

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G8

Emissioni dallo scarico a bassa temperatura in laboratorio

Regolamento (CE) n. 715/2007

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G9

Diagnostica di bordo

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G10

Assenza di impianto di manipolazione

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G11

Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

G12

Prevenzione delle manomissioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

X

In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G13

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

Non rientrante nell’ambito di applicazione.

G14

Sistemi di condizionamento dell’aria

Direttiva 2006/40/CE

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

Non rientranti nell’ambito di applicazione.

H

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEL VEICOLO E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

H1

Accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

Regolamento (UE) 2018/858, articoli da 61 a 66 e allegato X

X

X

H2

Aggiornamento del software

Regolamento (UE) 2018/858, allegato IV

Regolamento ONU n. 156

X

X

»

(*1)  Si applicano le prescrizioni di cui all’allegato I della direttiva 2005/64/CE. ».


ALLEGATO III

All’allegato IV del regolamento (UE) 2018/858 è aggiunto il seguente punto 5:

«5.   Disposizioni relative all’aggiornamento del software

Il sistema di gestione degli aggiornamenti del software del costruttore e il tipo di veicolo completo devono essere conformi alle prescrizioni di cui al regolamento ONU n. 156.».


ALLEGATO IV

Nel punto 1 dell’allegato V del regolamento (UE) 2018/858, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Categoria

Unità

M1

1 500

M2, M3

0 fino alla data di applicazione degli atti delegati di cui all’articolo 41, paragrafo 5.

Per i veicoli totalmente automatizzati prodotti in piccole serie:

1 500  dal 6 dicembre 2022.

N1

1 500

N2, N3

0 fino alla data di applicazione degli atti delegati di cui all’articolo 41, paragrafo 5.

Per i veicoli totalmente automatizzati prodotti in piccole serie:

1 500  dal 6 dicembre 2022.

O1, O2

0

O3, O4

0».


Top