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Document 32022R1265
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1265 of 20 July 2022 establishing measures to prevent the introduction into and the spread within the Union territory of Rose Rosette Virus
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1265 della Commissione del 20 luglio 2022 che stabilisce misure per evitare l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione del virus Rose Rosette
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1265 della Commissione del 20 luglio 2022 che stabilisce misure per evitare l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione del virus Rose Rosette
C/2022/5045
GU L 192 del 21.7.2022, p. 14–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2024
21.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 192/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1265 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2022
che stabilisce misure per evitare l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione del virus Rose Rosette
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il virus Rosa Rosette («l’organismo nocivo specificato») e il suo vettore Phyllocoptes fructiphilus non sono attualmente elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione nell’allegato II, né come organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2). La presenza dell’organismo nocivo specificato e del suo vettore non è mai stata riscontrata nel territorio dell’Unione. |
(2) |
Un’analisi del rischio fitosanitario effettuata dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) (3) nel 2018 ha dimostrato che l’organismo nocivo specificato e i suoi effetti dannosi potrebbero essere di notevole rilevanza fitosanitaria per il territorio dell’Unione, in particolare per la produzione di tutti i tipi di rose. |
(3) |
Data la notevole rilevanza fitosanitaria dell’organismo nocivo specificato per il territorio dell’Unione, è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2019/1739 della Commissione (4), che stabilisce requisiti per l’introduzione nell’Unione di vegetali, ad eccezione delle sementi, di Rosa spp. («i vegetali specificati») originari di paesi terzi in cui è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato (Canada, India e Stati Uniti), nonché per i controlli ufficiali da effettuare al momento della loro introduzione nell’Unione. Tale decisione di esecuzione prevede un divieto di introduzione dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione, la presentazione immediata di informazioni sulla sospetta presenza nell’Unione dell’organismo nocivo specificato e del suo vettore specificato e norme per le indagini per rilevare la loro presenza nel territorio dell’Unione. |
(4) |
Dall’adozione di tale decisione di esecuzione non sono state segnalate intercettazioni dei vegetali specificati infetti durante la loro introduzione o il loro spostamento nel territorio dell’Unione. Tuttavia l’organismo nocivo specificato ha continuato a diffondersi in Canada, India e Stati Uniti. |
(5) |
Le conclusioni dell’analisi dell’EPPO restano tuttora valide. Da detta analisi è emerso che la probabilità di ingresso e di insediamento dell’organismo nocivo specificato, l’entità della sua diffusione e del suo impatto nell’Unione e il rischio fitosanitario per il territorio dell’Unione sono considerati elevati. |
(6) |
Inoltre le problematiche fitosanitarie indicate nell’analisi dell’EPPO sono aumentate dall’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1739, in quanto i vegetali specificati sono importati nell’Unione in volumi sempre più elevati da paesi terzi in cui la presenza dell’organismo nocivo specificato si sta espandendo. |
(7) |
La Commissione conclude che l’organismo nocivo specificato soddisfa i criteri di cui all’allegato I, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2016/2031. |
(8) |
Sulla base di tali fatti si stima che vi sia un pericolo imminente relativo all’ingresso e alla diffusione nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo specificato, a meno che non siano mantenute le misure di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1739, che si applicano fino al 31 luglio 2022 e che si sono dimostrate efficaci per evitare l’ingresso nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo specificato. |
(9) |
Tali misure dovrebbero pertanto essere previste nel presente regolamento, che dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o agosto 2022, al fine di garantire una protezione continua del territorio dell’Unione dall’organismo nocivo specificato. |
(10) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 31 luglio 2024. Tale periodo di applicazione è necessario per una valutazione completa del rischio, al fine di determinare lo status dell’organismo nocivo specificato. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) |
«organismo nocivo specificato»: il virus Rose Rosette; |
b) |
«vegetali specificati»: i vegetali, ad eccezione delle sementi, di Rosa spp. originari del Canada, dell’India o degli Stati Uniti; |
c) |
«vettore specificato»: Phyllocoptes fructiphilus. |
Articolo 2
Divieto relativo all’organismo nocivo specificato
Nel territorio dell’Unione non sono consentiti l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio dell’organismo nocivo specificato.
Articolo 3
Informazioni sulla sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato o del suo vettore specificato
Gli Stati membri assicurano che qualsiasi persona nel territorio dell’Unione in possesso di vegetali che possono essere stati colpiti dall’organismo nocivo specificato o dal suo vettore sia immediatamente informata della presenza o della sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato o del suo vettore, delle possibili conseguenze e rischi e delle relative misure da adottare.
Articolo 4
Indagini
Le autorità competenti effettuano sul loro territorio indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato e del vettore specificato sulle piante ospiti.
Le suddette indagini comprendono campionamenti e prove e si basano su solidi principi scientifici e tecnici per quanto riguarda la possibilità di rilevare l’organismo nocivo specificato e il vettore specificato.
Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate nell’anno civile precedente.
Articolo 5
Requisiti per l’introduzione nel territorio dell’Unione dei vegetali specificati
1. I vegetali specificati sono introdotti nel territorio dell’Unione solo se sono accompagnati da un certificato fitosanitario che includa, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», una dichiarazione ufficiale contenente una delle seguenti diciture:
a) |
che i vegetali specificati sono stati prodotti in una zona indenne dall’organismo nocivo specificato, registrati e controllati dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo di origine, con l’indicazione del nome della zona alla rubrica «Luogo di origine»; |
b) |
nel caso dei vegetali specificati destinati alla piantagione, che:
|
c) |
nel caso dei vegetali specificati diversi dai vegetali destinati alla piantagione, che:
|
d) |
nel caso dei vegetali specificati in coltura tissutale non originari di una zona indenne dall’organismo nocivo specificato, che sono stati prodotti da piante madri sottoposte a prove e risultate indenni dall’organismo nocivo specificato. |
2. I vegetali specificati sono introdotti nel territorio dell’Unione solo se manipolati, imballati e trasportati in modo da impedire infestazioni da parte del vettore specificato.
Articolo 6
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).
(3) EPPO (2018) Analisi del rischio fitosanitario per il virus Rose Rosette e il suo vettore Phyllocoptes fructiphilus; EPPO, Parigi; disponibile all’indirizzo https://gd.eppo.int/taxon/RRV000/documents
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1739 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che stabilisce misure d’emergenza per evitare l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus Rose Rosette (GU L 265 del 18.10.2019, pag. 12).