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Document 32022R0439

    Regolamento delegato (UE) 2022/439 della Commissione del 20 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che l’autorità competente deve seguire nel valutare la conformità degli enti creditizi e delle imprese d’investimento ai requisiti relativi all’uso del metodo basato sui rating interni (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/7470

    GU L 90 del 18.3.2022, p. 1–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/439/oj

    18.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 90/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/439 DELLA COMMISSIONE

    del 20 ottobre 2021

    che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che l’autorità competente deve seguire nel valutare la conformità degli enti creditizi e delle imprese d’investimento ai requisiti relativi all’uso del metodo basato sui rating interni

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 2, terzo comma, l’articolo 173, paragrafo 3, terzo comma, e l’articolo 180, paragrafo 3, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La disposizione di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 secondo cui l’autorità competente valuta la conformità di un ente ai requisiti per l’utilizzo del metodo basato sui rating interni (IRB) riguarda tutti i requisiti per l’uso del metodo IRB, a prescindere dal loro grado di rilevanza, e riguarda la conformità ai requisiti in ogni momento. Di conseguenza tale disposizione non riguarda soltanto la valutazione della richiesta iniziale di un ente per l’autorizzazione ad utilizzare i sistemi di rating ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, ma anche: la valutazione di eventuali richieste aggiuntive di un ente per l’autorizzazione ad utilizzare i sistemi di rating applicati in base al piano approvato dall’ente per utilizzare sequenzialmente il metodo IRB; la valutazione della richiesta di modifiche sostanziali ai metodi interni che l’ente ha ricevuto l’autorizzazione a utilizzare, conformemente all’articolo 143, paragrafo 3, di tale regolamento e al regolamento delegato della Commissione (UE) n. 529/2014 (2); le modifiche del metodo IRB che richiedono la notifica conformemente all’articolo 143, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 529/2014; il riesame periodico del metodo IRB che l’ente è stato autorizzato a utilizzare, conformemente all’articolo 101, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3); la valutazione delle richieste di autorizzazione a ritornare all’uso di metodi meno sofisticati, conformemente all’articolo 149 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’autorità competente dovrebbe applicare gli stessi criteri a tutti questi aspetti particolari della valutazione della conformità ai requisiti per l’utilizzo del metodo IRB. Le norme che stabiliscono tale metodologia di valutazione dovrebbero pertanto applicarsi a tutti questi casi, al fine di garantire l’armonizzazione delle metodologie di valutazione da parte dell’autorità competente ed evitare il rischio di arbitraggio regolamentare.

    (2)

    La metodologia di valutazione dovrebbe consistere in metodi che le autorità utilizzano, a titolo facoltativo o obbligatorio, e prevedere criteri soggetti alla verifica da parte delle stesse autorità.

    (3)

    Al fine di garantire una valutazione coerente in tutta l’Unione della conformità ai requisiti da rispettare per l’utilizzo del metodo IRB, è necessario che l’autorità competente applichi gli stessi metodi per tale valutazione. È pertanto necessario stabilire una serie di metodi che tutte le autorità competenti debbono applicare. Tuttavia, data la natura della valutazione e la diversità e le peculiarità dei modelli, l’autorità competente dovrebbe altresì esercitare la loro discrezionalità nella vigilanza riguardo all’applicazione di tali metodi in relazione agli specifici modelli in esame. La metodologia di valutazione di cui al presente regolamento dovrebbe specificare i criteri minimi in base ai quali l’autorità competente possa verificare la conformità ai requisiti per l’utilizzo del metodo IRB e stabilire l’obbligo per la stessa autorità competente di verificare qualsiasi altro criterio pertinente. Inoltre, in determinati casi in cui l’autorità competente ha effettuato valutazioni recenti per sistemi di rating simili nella stessa classe di esposizioni, qualora l’autorità competente, dopo aver esercitato la sua discrezionalità, ritenga che tali valutazioni restino sostanzialmente invariate, è opportuno consentire l’utilizzo dei risultati di tali valutazioni, per evitare che l’autorità competente debba ripeterle. Ciò permetterebbe di evitare complessità, oneri inutili e duplicazioni di lavoro.

    (4)

    Se l’autorità competente deve valutare la conformità di un ente ai requisiti per utilizzare il metodo IRB per scopi diversi da quelli riportati nella richiesta iniziale di autorizzazione, essa dovrebbe applicare solo le norme pertinenti per l’ambito della valutazione per tali scopi e dovrebbe in ogni caso utilizzare come punto di partenza le conclusioni delle valutazioni precedenti.

    (5)

    Qualora la valutazione riguardi richieste per l’ottenimento di autorizzazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, si applicano le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 8 dello stesso articolo in relazione alla procedura di adozione della decisione congiunta.

    (6)

    L’autorità competente è tenuta a verificare la conformità degli enti ai requisiti normativi specifici per l’uso del metodo IRB, nonché a valutare la qualità complessiva delle soluzioni, dei sistemi e dei metodi applicati da un ente e a chiedere costanti miglioramenti e adeguamenti alle mutate circostanze al fine di conseguire la costante conformità a tali requisiti. Una siffatta valutazione richiede, in larga misura, che l’autorità competente eserciti la propria discrezionalità. Le norme relative alla metodologia di valutazione dovrebbero, da un lato, consentire all’autorità competente di esercitare la propria discrezionalità effettuando controlli supplementari rispetto a quelli specificati nel presente regolamento, ove necessario, e, dall’altro, garantire l’armonizzazione e la comparabilità delle prassi di vigilanza tra le diverse giurisdizioni. Per gli stessi motivi, l’autorità competente dovrebbe disporre della flessibilità necessaria per applicare il metodo opzionale più appropriato o qualsiasi altro metodo necessario per verificare requisiti particolari, tenendo conto, tra l’altro, della rilevanza dei tipi di esposizioni coperti da ciascun sistema di rating, della complessità dei modelli, delle peculiarità della situazione, della soluzione specifica attuata dall’ente, della qualità degli elementi probatori forniti dall’ente, delle risorse a disposizione delle autorità competenti stesse. Inoltre, per gli stessi motivi, l’autorità competente dovrebbe poter effettuare i test e le verifiche supplementari necessari in caso di dubbi circa il rispetto dei requisiti del metodo IRB conformemente al principio di proporzionalità, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell’attività e della struttura dell’ente.

    (7)

    Al fine di garantire la coerenza e la completezza della valutazione del metodo IRB nel suo complesso, nel caso di successive richieste di autorizzazione sulla base del piano di utilizzo sequenziale approvato di un ente, l’autorità competente dovrebbe basare la propria valutazione perlomeno sulle norme riguardanti la prova dell’utilizzo e dell’esperienza, l’assegnazione a classi o pool, i sistemi di rating e la quantificazione del rischio, poiché tali aspetti della valutazione si riferiscono a ogni singolo sistema di rating del metodo IRB.

    (8)

    Al fine di valutare l’adeguatezza dell’applicazione del metodo IRB, tutti i sistemi di rating e le relative procedure dovrebbero essere verificati nel caso in cui un ente abbia delegato a terzi compiti, attività o funzioni relativi all’elaborazione, all’applicazione e alla validazione dei sistemi di rating o abbia ottenuto un sistema di rating o dati aggregati da fornitori terzi. In particolare, si dovrebbe verificare che siano stati effettuati controlli adeguati presso l’ente e che sia disponibile una documentazione completa. Inoltre, poiché l’organo di amministrazione dell’ente è responsabile in ultima istanza delle procedure delegate e delle prestazioni dei sistemi di rating ottenuti da un fornitore terzo, è opportuno verificare che l’ente abbia una sufficiente capacità di comprensione delle proprie procedure delegate e dei sistemi di rating acquistati. Tutti i compiti, le attività e le funzioni che sono stati delegati e i sistemi di rating ottenuti da fornitori terzi dovrebbero pertanto essere valutati dall’autorità competente in modo analogo ai casi in cui il metodo IRB è stato pienamente sviluppato attraverso processi interni dell’ente.

    (9)

    Al fine di evitare che gli enti completino solo parzialmente l’utilizzo sequenziale del metodo IRB per un periodo di tempo prolungato, l’autorità competente dovrebbe verificare l’adeguatezza del termine per l’applicazione del cosiddetto «piano di introduzione», il rispetto di tale termine e la necessità di apportare modifiche al piano di introduzione. È opportuno verificare che tutte le esposizioni coperte dal piano di introduzione abbiano un termine massimo definito e ragionevole per l’applicazione del metodo IRB.

    (10)

    È importante valutare la solidità della funzione di validazione e quindi l’indipendenza dall’unità di controllo del rischio di credito, la completezza, la frequenza e l’adeguatezza dei metodi e delle procedure e la solidità del processo di segnalazione, al fine di verificare che abbia luogo una valutazione obiettiva dei sistemi di rating e che vi sia un incentivo limitato a dissimulare le carenze e le debolezze del modello. Nel verificare l’esistenza di un adeguato livello di indipendenza della funzione di validazione, l’autorità competente dovrebbe tenere conto delle dimensioni e della complessità dell’ente.

    (11)

    Poiché i sistemi di rating sono il fulcro del metodo IRB e la loro qualità può avere un impatto significativo sul livello dei requisiti di fondi propri, la prestazione dei sistemi di rating dovrebbe essere riesaminata periodicamente. Dato che le stime dei parametri di rischio devono essere sottoposte a revisione almeno una volta l’anno e che i sistemi di rating dovrebbero essere regolarmente valutati dall’autorità competente e dalla funzione di audit interno, e dato che, per svolgere tale compito, è necessario il contributo della funzione di validazione, è opportuno verificare che la validazione delle prestazioni dei sistemi di rating che coprono portafogli rilevanti e test retrospettivi di tutti gli altri sistemi di rating sia effettuata almeno una volta l’anno.

    (12)

    Tutti i settori del metodo IRB devono essere efficacemente coperti dagli audit interni. Occorre tuttavia verificare che le risorse dell’audit interno siano utilizzate in modo efficiente, con particolare attenzione ai settori più a rischio. Una certa flessibilità è importante soprattutto nel caso degli enti che utilizzano numerosi sistemi di rating. Di conseguenza l’autorità competente dovrebbe verificare che siano effettuate verifiche annuali al fine di determinare i settori che richiedono esami più approfonditi nel corso dell’anno.

    (13)

    Al fine di garantire un livello minimo di armonizzazione in relazione all’ambito di applicazione dei sistemi di rating (la cosiddetta «prova dell’utilizzo»), l’autorità competente dovrebbe verificare che i sistemi di rating siano integrati nei pertinenti processi dell’ente nell’ambito dei più ampi processi di gestione del rischio, di approvazione del credito e dei processi decisionali, dell’allocazione interna del capitale e delle funzioni di governo societario. Si tratta di settori di base in cui i processi interni richiedono l’uso di parametri di rischio; pertanto, se vi sono differenze tra i parametri di rischio utilizzati in tali aree e quelli utilizzati ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, è opportuno verificarne la fondatezza.

    (14)

    Per quanto riguarda i requisiti relativi alla prova dell’esperienza, nel valutare se i sistemi di rating utilizzati dall’ente prima della richiesta di utilizzare il metodo IRB fossero «sostanzialmente in linea» con i requisiti IRB, l’autorità competente dovrebbe verificare in particolare che, almeno per tre anni prima dell’utilizzo del metodo IRB, il sistema di rating sia stato utilizzato nei processi di misurazione e gestione interne del rischio dell’ente e che sia stato sottoposto a monitoraggio, validazione interna e audit interno. Tale specificazione della metodologia di valutazione è necessaria per garantire un livello minimo di armonizzazione. L’autorità competente dovrebbe verificare che i sistemi di rating siano stati applicati almeno nelle aree di utilizzo più elementari per garantire che i sistemi di rating siano stati effettivamente utilizzati dall’ente e che il personale e i dirigenti siano abituati a tali parametri e comprendano bene il loro significato e le loro debolezze. Infine il monitoraggio, la validazione e l’audit interno durante il periodo di esperienza dovrebbero dimostrare che i sistemi di rating erano conformi ai requisiti di base del metodo IRB e che sono gradualmente migliorati in quel periodo.

    (15)

    L’indipendenza del processo di assegnazione delle esposizioni a classi o a pool è necessaria per le esposizioni verso imprese, in quanto di norma l’applicazione della valutazione umana è necessaria nel processo. Nel caso delle esposizioni al dettaglio, il processo di assegnazione è solitamente del tutto automatico, basato su informazioni oggettive sul debitore e sulle sue operazioni. La correttezza del processo di assegnazione è garantita da un’applicazione adeguata del sistema di rating nei sistemi e nelle procedure informatici dell’ente. Tuttavia, se sono ammessi scostamenti, nel processo di rating si deve applicare la valutazione umana. Di conseguenza, e dato che i responsabili della creazione o del rinnovo delle esposizioni sono tipicamente inclini ad assegnare rating migliori al fine di aumentare le vendite e i volumi dei crediti, laddove siano utilizzati scostamenti, anche nel caso delle esposizioni al dettaglio, è opportuno verificare che l’assegnazione sia stata approvata da una persona fisica o da un comitato indipendente dalle persone responsabili della creazione o del rinnovo delle esposizioni.

    (16)

    Se i rating hanno più di 12 mesi o se la revisione dell’assegnazione non è stata effettuata in tempo utile secondo la politica dell’ente, l’autorità competente dovrebbe verificare che siano stati effettuate rettifiche prudenti in termini di calcolo delle attività ponderate per il rischio. I motivi sono molteplici. Se il rating è obsoleto o basato su informazioni obsolete, la valutazione del rischio potrebbe non essere accurata. In particolare, se la situazione del debitore si è deteriorata negli ultimi 12 mesi, essa non si rispecchia nel rating e il rischio è sottostimato. Inoltre, secondo la regola generale relativa alla stima dei parametri di rischio, qualora quest’ultima si basi su dati o ipotesi insufficienti, dovrebbe essere adottato un margine di prudenza più ampio. La stessa regola dovrebbe applicarsi al processo di assegnazione delle esposizioni a classi o a pool, vale a dire quando informazioni insufficienti sono state prese in considerazione nel processo di assegnazione, è opportuno adottare maggiore prudenza nel calcolo dei fattori di ponderazione del rischio. Il metodo di applicazione di maggiore prudenza nel calcolo dei fattori di ponderazione del rischio non dovrebbe essere specificato, in quanto l’ente può modificare direttamente il rating, la stima del parametro di rischio o il fattore di ponderazione del rischio. La rettifica dovrebbe essere proporzionale alla durata del periodo durante il quale il rating o le informazioni sottostanti risultano obsoleti.

    (17)

    Gli enti devono documentare le definizioni specifiche di default e di perdita impiegate internamente e garantirne la coerenza con le definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 575/2013. Nel valutare tale coerenza, l’autorità competente dovrebbe verificare che gli enti dispongano di politiche chiare che specificano quando un debitore o una linea di credito è classificata come in stato di default. Tali politiche devono essere coerenti con i principi generali relativi all’individuazione dei default. L’ABE ha adottato orientamenti sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. Tali politiche dovrebbero inoltre essere integrate nei processi e nei sistemi di gestione del rischio degli enti, dal momento che il regolamento (UE) n. 575/2013 prevede in particolare che i rating interni, ossia l’assegnazione a una classe di rating di default, svolgano un ruolo essenziale nella gestione del rischio e in altri processi interni di un ente, che dovrebbero essere anch’essi oggetto di verifica da parte dell’autorità competente.

    (18)

    Le informazioni sulle prestazioni di un debitore e sulle esposizioni in stato di default e non in stato di default costituiscono la base per i processi interni dell’ente, per la quantificazione dei parametri di rischio e per il calcolo dei requisiti di fondi propri. Pertanto, non solo l’identificazione dei debitori in stato di default, ma anche il processo di riclassificazione dei debitori in stato di default che ritornano in bonis devono essere solidi ed efficaci. L’autorità competente dovrebbe verificare che il processo di riclassificazione prudente garantisca che i debitori non siano riclassificati in bonis qualora l’ente preveda che l’esposizione ritornerà probabilmente al default in un breve lasso di tempo.

    (19)

    Al fine di fornire all’autorità competente una panoramica coerente e accurata dei sistemi di rating utilizzati dall’ente nonché un miglioramento dei sistemi di rating nel tempo, è necessario che l’autorità competente valuti la completezza del registro delle versioni attuali e storiche dei sistemi di rating utilizzati dall’ente («registro dei sistemi di rating»). Tenuto conto del fatto che i requisiti della prova dell’esperienza si riferiscono ai tre anni precedenti a decorrere dall’esame di una richiesta di approvazione di un modello interno e che l’autorità competente deve effettuare un riesame globale del modello interno su base regolare, e almeno ogni tre anni, è opportuno che l’autorità competente verifichi che tale registro dei sistemi di rating copra almeno le versioni dei modelli interni utilizzati dall’ente nei tre anni precedenti.

    (20)

    La valutazione umana è applicata in varie fasi dell’elaborazione e dell’utilizzo dei sistemi di rating. Un’applicazione ragionevole della valutazione umana può aumentare la qualità del modello e la precisione delle sue previsioni. Tuttavia, poiché la valutazione umana modifica le stime basate sull’esperienza precedente in modo soggettivo, l’applicazione della valutazione umana dovrebbe essere soggetta a controllo. L’autorità competente dovrebbe pertanto verificare che l’applicazione della valutazione umana sia giustificata dal suo contributo positivo all’accuratezza delle previsioni. Un gran numero di scostamenti dai risultati del modello potrebbe quindi indicare che alcune informazioni importanti non sono state incluse nel sistema di rating. Pertanto, l’autorità competente dovrebbe verificare che il numero di scostamenti e la relativa giustificazione siano regolarmente analizzati dagli enti e che le eventuali debolezze individuate del modello siano adeguatamente affrontate nel riesame del modello stesso.

    (21)

    In tutti i casi, l’autorità competente dovrebbe valutare se l’ente ha adottato un margine di prudenza sufficiente nelle loro stime dei parametri di rischio. Questo margine di prudenza dovrebbe tenere conto di eventuali carenze individuate nei dati o nei metodi utilizzati nella quantificazione del rischio e dell’accresciuta incertezza che potrebbe derivare, ad esempio, dai cambiamenti nelle politiche di prestito o di recupero. Se un ente cessa di soddisfare i requisiti per il metodo IRB, l’autorità competente dovrebbe verificare se soddisfa il requisito della correzione tempestiva dei sistemi di rating. L’applicazione del margine di prudenza non dovrebbe essere utilizzata come alternativa alla correzione dei modelli e alla garanzia della loro piena conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013.

    (22)

    Per quanto riguarda la quantificazione del rischio, è auspicabile che le stime della PD siano relativamente stabili nel tempo al fine di evitare l’eccessiva ciclicità dei requisiti di fondi propri. L’autorità competente dovrebbe verificare che le stime della PD si basino sulla media di lungo periodo dei tassi di default annuali. Inoltre, poiché i fondi propri dovrebbero aiutare gli enti a sopravvivere in un periodo di stress, le stime dei rischi dovrebbero tenere conto del possibile deterioramento delle condizioni economiche anche in tempi di prosperità. Infine, ogniqualvolta vi sia una maggiore incertezza dovuta all’insufficienza dei dati, l’autorità competente dovrebbe verificare che sia stato adottato un ulteriore margine di prudenza. Se la lunghezza delle serie temporali disponibili non comprende la variabilità attesa dei tassi di default, dovrebbero essere adottati metodi appropriati per tenere conto dei dati mancanti.

    (23)

    La stima della LGD si basa sulla LGD media realizzata, ponderata per il numero di default. Se il valore dell’esposizione è un fattore di rischio rilevante, dovrebbe essere considerato tra gli altri fattori di rischio potenziali per la segregazione o la differenziazione del rischio della LGD, al fine di garantire che il parametro sia calcolato per pool o classi di operazione omogenei. L’autorità competente dovrebbe verificare che tale metodo sia applicato in modo adeguato, in quanto garantisce la coerenza con il calcolo del parametro PD e un’applicazione significativa della formula di ponderazione del rischio. Il regolamento (UE) n. 575/2013 distingue il metodo di stima della LGD per le singole esposizioni ai fini degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dalla media delle stime della LGD calcolata a livello di portafoglio. Diversamente dalla stima individuale della LGD, il livello minimo della LGD per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili, applicato a livello di portafoglio complessivo, è definito come LGD media ponderata per l’esposizione. Al fine di garantire livelli adeguati di parametri di rischio per le esposizioni garantite da immobili, l’autorità competente dovrebbe verificare che i livelli minimi della LGD siano applicati correttamente.

    (24)

    Le esposizioni in stato di default che, dopo il ritorno in bonis, sono riclassificate come in stato di default entro un breve periodo di tempo dovrebbero essere trattate come in stato di default a partire dal primo momento in cui si è verificato il default, in quanto la riclassificazione temporanea in stato di default è molto probabilmente effettuata sulla base di informazioni incomplete sulla situazione reale del debitore. Di conseguenza il trattamento di molteplici default come singolo default rappresenta meglio la reale esperienza in merito. L’autorità competente dovrebbe pertanto verificare che, nella stima dei parametri di rischio, molteplici default dello stesso debitore entro un breve periodo di tempo siano trattati come un singolo default. Inoltre, il trattamento dei default molteplici da parte dello stesso debitore come default distinti potrebbe comportare errori significativi nelle stime dei parametri di rischio, in quanto tassi di default più elevati comporterebbero stime più elevate della PD. D’altro canto, la LGD sarebbe sottostimata, in quanto i primi default del debitore sarebbero trattati come «casi di ritorno in bonis» senza alcuna perdita, quando invece l’ente ha effettivamente subito una perdita. Inoltre, a causa del legame tra le stime della PD e della LGD e al fine di garantire una stima realistica delle perdite attese, il trattamento dei default molteplici dovrebbe essere coerente ai fini della stima della PD e della LGD.

    (25)

    La portata delle informazioni a disposizione dell’ente in merito alle esposizioni in stato di default è significativamente diversa da quella relativa alle esposizioni in bonis. In particolare, per le esposizioni in stato di default sono disponibili due ulteriori fattori di rischio, vale a dire il periodo in stato di default e i recuperi effettuati. Pertanto, la stima della LGD effettuata prima del default non è sufficiente, in quanto le stime del rischio dovrebbero tenere conto di tutti i fattori di rischio significativi. Inoltre, per le esposizioni in stato di default è già noto quali fossero le condizioni economiche al momento del default. Inoltre la LGD per le esposizioni in stato di default dovrebbe riflettere la somma delle perdite attese nelle pertinenti circostanze economiche e di eventuali perdite impreviste che potrebbero verificarsi durante il periodo di recupero. L’autorità competente dovrebbe pertanto verificare che la LGD per le esposizioni in stato di default («LGD in default») sia stimata direttamente o come somma della migliore stima della perdita attesa («ELBE») e di una maggiorazione che rifletta la perdita imprevista che potrebbe verificarsi durante il periodo di recupero. Indipendentemente dal metodo applicato, la stima della LGD in stato di default dovrebbe tenere conto delle informazioni sul periodo in stato di default e sui recuperi effettuati fino al momento della stima e considerare una possibile variazione sfavorevole delle condizioni economiche durante la durata prevista del processo di recupero.

    (26)

    Nel caso di enti che utilizzano stime interne della LGD, i requisiti interni per la gestione delle garanzie reali dovrebbero essere generalmente coerenti con i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. L’autorità competente dovrebbe concentrarsi sui requisiti di valutazione delle garanzie reali e di certezza del diritto, in quanto è importante garantire una valutazione regolare e affidabile delle garanzie reali e che la valutazione rifletta il valore di mercato reale alle condizioni di mercato correnti. La frequenza e il carattere della rivalutazione dovrebbero essere adeguati al tipo di garanzia reale, in quanto una valutazione obsoleta o imprecisa potrebbe portare a sottostimare il rischio relativo alle esposizioni creditizie. È inoltre fondamentale fare in modo che la garanzia reale sia efficace sul piano giuridico e applicabile in tutte le giurisdizioni pertinenti. In caso contrario, l’esposizione dovrebbe essere considerata come non garantita. Se tale garanzia reale è riconosciuta nella quantificazione del rischio, può comportare una sottostima del rischio.

    (27)

    L’autorità competente dovrebbe verificare che, ai fini del metodo IRB avanzato, ossia quando sono utilizzate stime interne della LGD, i garanti siano considerati ammissibili quando sono valutati utilizzando un sistema di rating approvato secondo il metodo IRB; possono essere idonei anche altri garanti, a condizione che siano classificati come enti, amministrazioni centrali o banche centrali o soggetti societari che dispongono di una valutazione del merito di credito di un’ECAI e che la garanzia soddisfi i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, che sono applicabili anche al metodo standardizzato.

    (28)

    Nel valutare il processo di assegnazione delle esposizioni alle classi di esposizioni, è opportuno stabilire requisiti specifici per la verifica da parte dell’autorità competente dell’assegnazione delle esposizioni alle esposizioni al dettaglio in ragione del loro trattamento preferenziale in termini di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Alcune classi di esposizioni sono definite sulla base delle caratteristiche dell’operazione e altre sulla base del tipo di debitore; di conseguenza possono esistere esposizioni che soddisfano i criteri di più di una classe di esposizioni. L’autorità competente dovrebbe pertanto verificare che l’ente applichi la corretta sequenza di classificazione al fine di garantire un’assegnazione coerente e inequivocabile delle esposizioni alle classi di esposizioni.

    (29)

    L’autorità competente dovrebbe verificare che i risultati delle prove di stress siano presi in considerazione nei processi di gestione del rischio e del capitale, in quanto l’integrazione dei risultati delle prove di stress nei processi decisionali garantisce che gli scenari e il loro impatto sui requisiti di fondi propri siano sviluppati ed eseguiti in modo ragionato e che gli aspetti prospettici dei requisiti di fondi propri siano presi in considerazione nella gestione dell’ente.

    (30)

    Gli enti che utilizzano stime interne della LGD e dei fattori di conversione dovrebbero calcolare la scadenza effettiva delle esposizioni nel quadro del metodo IRB ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri. Nel caso delle esposizioni rotative, un ente è a rischio per un periodo più lungo della data di rimborso dell’attuale utilizzo del credito, dato che il debitore può riutilizzare importi aggiuntivi. L’autorità competente dovrebbe pertanto verificare che il calcolo della scadenza effettiva delle esposizioni rotative sia basato sulla data di scadenza della linea di credito.

    (31)

    Il calcolo della differenza tra gli importi delle perdite attese, da un lato, e le rettifiche di valore su crediti, le rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri, dall’altro («carenza IRB») dovrebbe essere effettuato a livello aggregato, separatamente per il portafoglio di esposizioni in stato di default e per il portafoglio di esposizioni in bonis. La separazione tra esposizioni in stato di default e esposizioni in bonis è necessaria per garantire che gli importi negativi risultanti dal calcolo effettuato per il portafoglio in stato di default non siano utilizzati per compensare gli importi positivi risultanti dal calcolo effettuato per il portafoglio di esposizioni in bonis. A parte ciò, il calcolo complessivo è in linea con il concetto generale di fondi propri, in base al quale essi dovrebbero essere pienamente disponibili per coprire perdite impreviste in caso di insolvenza dell’ente. Poiché gli importi delle rettifiche di valore sui crediti, delle rettifiche di valore supplementari e di altre riduzioni dei fondi propri inclusi nel calcolo della carenza IRB sono già stati detratti dai fondi propri per coprire le perdite attese («EL»), la parte eccedente della EL totale è pienamente disponibile per coprire le perdite individuate su tutte le esposizioni in stato di default. L’autorità competente dovrebbe pertanto verificare che le rettifiche dei fondi propri basate sulla carenza IRB siano calcolate e applicate correttamente.

    (32)

    Dati inattendibili, inesatti, incompleti o obsoleti possono comportare errori nella stima del rischio e nel calcolo dei requisiti di fondi propri. Inoltre, se utilizzati nei processi di gestione del rischio dell’ente, tali dati possono anche portare a decisioni inadeguate in materia di credito e gestione. Al fine di garantire l’affidabilità e un’elevata qualità dei dati, l’infrastruttura e le procedure relative alla raccolta e alla conservazione dei dati dovrebbero essere ben documentate e contenere una descrizione completa delle caratteristiche e delle fonti dei dati al fine di garantirne il corretto utilizzo nei processi interni e nei processi di calcolo dei requisiti di fondi propri. L’autorità competente dovrebbe pertanto verificare la qualità e la documentazione dei dati utilizzati nel processo di stima dei parametri di rischio, nell’assegnazione delle esposizioni a classi o a pool e nel calcolo dei requisiti di fondi propri.

    (33)

    La qualità dei dati, l’accuratezza della stima del rischio e la correttezza del calcolo dei requisiti di fondi propri dipendono in larga misura dall’affidabilità dei sistemi informatici utilizzati ai fini del metodo IRB. Inoltre la continuità e la coerenza dei processi di gestione del rischio e del calcolo dei requisiti di fondi propri possono essere garantite solo quando i sistemi informatici utilizzati a tali fini sono sicuri e affidabili e l’infrastruttura informatica è sufficientemente solida. È pertanto necessario che l’autorità competente verifichi anche l’affidabilità dei sistemi informatici dell’ente e la solidità dell’infrastruttura informatica.

    (34)

    L’autorità competente dovrebbe verificare che, nella misura del possibile, le osservazioni non sovrapposte dei rendimenti delle esposizioni in strumenti di capitale siano utilizzate sia per l’elaborazione che per la validazione di modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale. Le osservazioni non sovrapposte garantiscono una maggiore qualità delle previsioni, dato che a tutte le osservazioni viene attribuito lo stesso peso e non sono strettamente correlate tra loro.

    (35)

    L’uso del metodo IRB richiede l’approvazione dell’autorità competente e qualsiasi modifica sostanziale di tale metodo deve essere approvata. Di conseguenza l’autorità competente dovrebbe verificare che il processo interno di gestione e, in particolare, il processo interno di approvazione di tali modifiche assicurino che siano applicate solo le modifiche conformi al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) n. 529/2014 e, in tale contesto, che la classificazione delle modifiche sia coerente al fine di evitare l’arbitraggio regolamentare.

    (36)

    Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate, in quanto riguardano tutte aspetti della metodologia di valutazione che l’autorità competente deve applicare nel valutare la conformità di un ente al metodo IRB. Per garantire la coerenza fra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette di avere una visione globale e un accesso unico a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione previste dal regolamento (UE) n. 575/2013.

    (37)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

    (38)

    L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sulle quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO 1

    DISPOSIZIONI GENERALI SULLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

    Articolo 1

    Valutazione della conformità ai requisiti per l’utilizzo del metodo basato sui rating interni

    1.   L’autorità competente applica il presente regolamento per valutare la conformità di un ente ai requisiti per l’utilizzo del metodo basato sui rating interni («metodo IRB») come segue:

    a)

    ai fini della valutazione delle richieste iniziali di autorizzazione a utilizzare il metodo IRB di cui all’articolo 144 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente applica tutte le disposizioni del presente regolamento;

    b)

    ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione ad estendere il metodo IRB conformemente al piano di utilizzo sequenziale approvato di cui all’articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente applica i capi 4, 5, 7 e 8 e qualsiasi altra parte del presente regolamento pertinente a tali richieste;

    c)

    ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione preliminare a effettuare modifiche di cui all’articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente applica tutte le parti del presente regolamento che sono pertinenti a tali modifiche;

    d)

    ai fini della valutazione delle modifiche dei sistemi di rating e dei metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni notificati conformemente all’articolo 143, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente applica tutte le parti del presente regolamento pertinenti a tali modifiche;

    e)

    ai fini del riesame periodico dell’uso del metodo IRB a norma dell’articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità competente applica tutte le parti del presente regolamento che sono pertinenti per tale riesame;

    f)

    ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione per ritornare all’uso di metodi meno sofisticati conformemente all’articolo 149 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente applica gli articoli da 6 a 8 del presente regolamento.

    2.   Oltre ai criteri stabiliti nelle disposizioni del presente regolamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente verifica tutti gli altri criteri pertinenti necessari per valutare la conformità ai requisiti per l’utilizzo del metodo IRB.

    Articolo 2

    Metodi che devono essere applicati dall’autorità competente

    1.   Ai fini della valutazione delle richieste iniziali di autorizzazione a utilizzare il metodo IRB, l’autorità competente applica tutti i metodi obbligatori di cui al presente regolamento. Essa può inoltre applicare altri metodi di cui al presente regolamento conformemente al paragrafo 7 e qualsiasi altro metodo di cui al paragrafo 8.

    2.   Ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione ad estendere il metodo IRB conformemente a un piano di utilizzo sequenziale, l’autorità competente applica tutti i metodi obbligatori di cui ai capi 4, 5, 7 e 8. Essa può inoltre applicare altri metodi di cui al presente regolamento conformemente al paragrafo 7 e qualsiasi altro metodo di cui al paragrafo 8.

    3.   Ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione preliminare ad apportare modifiche al metodo IRB, l’autorità competente esamina i documenti che gli enti devono presentare per quanto riguarda le modifiche conformemente all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 529/2014. Essa può inoltre applicare tutti i metodi di cui al presente regolamento conformemente al paragrafo 7 e qualsiasi altro metodo di cui al paragrafo 8.

    4.   Al fine di valutare le modifiche dei sistemi di rating e dei metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni che sono stati notificati, l’autorità competente esamina i documenti che gli enti sono tenuti a presentare in relazione alle modifiche conformemente all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 529/2014 e può applicare i metodi stabiliti nel presente regolamento conformemente al paragrafo 7 e qualsiasi altro metodo conformemente al paragrafo 8.

    5.   Ai fini del riesame periodico dell’uso del metodo IRB, l’autorità competente può applicare tutti i metodi di cui al presente regolamento conformemente al paragrafo 7 e qualsiasi altro metodo di cui al paragrafo 8.

    6.   Al fine di valutare le richieste per ritornare all’uso di metodi meno sofisticati, l’autorità competente può applicare uno dei metodi di cui al capo 2 del presente regolamento conformemente al paragrafo 7 e qualsiasi altro metodo di cui al paragrafo 8.

    7.   Qualora il presente regolamento preveda l’uso facoltativo di metodi, l’autorità competente può applicare uno qualsiasi dei metodi che sono adeguati e appropriati alla natura, alle dimensioni e al grado di complessità della struttura aziendale e organizzativa dell’ente, tenendo conto degli elementi seguenti:

    a)

    la rilevanza dei tipi di esposizioni coperte dai sistemi di rating;

    b)

    la complessità dei modelli di rating e dei parametri di rischio e la loro applicazione.

    8.   Oltre ai metodi stabiliti nel presente regolamento, l’autorità competente può utilizzarne altri che siano adeguati e appropriati alla natura, alle dimensioni e al grado di complessità della struttura aziendale e organizzativa dell’ente, ove ciò sia necessario per valutare la conformità ai requisiti per l’utilizzo del metodo IRB.

    9.   Nell’applicare i metodi di cui al presente regolamento, l’autorità competente può tener conto dei risultati di valutazioni recenti da essa effettuate o effettuate da altre autorità competenti, qualora tali valutazioni soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

    a)

    la valutazione si basava, in tutto o in parte, sui metodi obbligatori;

    b)

    l’oggetto della valutazione comprendeva un sistema di rating identico o simile nella stessa classe di esposizioni.

    Articolo 3

    Qualità della documentazione

    1.   Al fine di accertare il rispetto da parte dell’ente dell’obbligo di documentazione di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente verifica che la documentazione dei sistemi di rating ai sensi dell’articolo 142, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 («sistemi di rating»):

    a)

    sia sufficientemente dettagliata e precisa da poter essere utilizzata in modo efficace;

    b)

    sia approvata all’appropriato livello direttivo dell’ente;

    c)

    contenga, per ciascun documento, almeno una registrazione del tipo di documento, dell’autore, del revisore, del soggetto che rilascia l’autorizzazione, del proprietario, delle date di elaborazione e di approvazione, del numero di versione e della cronistoria delle modifiche apportate al documento;

    d)

    consenta a terzi di esaminare e confermare il funzionamento dei sistemi di rating e, in particolare, di esaminare e confermare che:

    i)

    la documentazione riguardante la struttura del sistema di rating è sufficientemente dettagliata da consentire a terzi di comprendere la logica alla base di tutti gli aspetti del sistema, comprese le ipotesi, le formule matematiche e, laddove sia coinvolta la valutazione umana, le decisioni e le procedure per l’elaborazione del sistema di rating;

    ii)

    la documentazione del sistema di rating è sufficientemente dettagliata da consentire a terzi di comprendere il funzionamento, i limiti e le ipotesi fondamentali di ciascun modello di rating e di ciascun parametro di rischio e di replicare lo sviluppo del modello;

    iii)

    la documentazione del processo di rating è sufficientemente dettagliata da consentire a terzi di comprendere il metodo di assegnazione delle esposizioni a classi o pool e la loro effettiva assegnazione a classi o pool e di replicare l’assegnazione.

    2.   Ai fini del paragrafo 1 l’autorità competente accerta che l’ente disponga di politiche che definiscano norme specifiche per la documentazione che assicurino:

    a)

    che la documentazione interna sia sufficientemente dettagliata e accurata;

    b)

    che a persone o unità specifiche sia attribuita la responsabilità di garantire che la documentazione sia completa, coerente, accurata, aggiornata, approvata come opportuna e sicura;

    c)

    che l’ente documenti adeguatamente le proprie politiche, procedure e metodologie relative all’applicazione del metodo IRB.

    Articolo 4

    Coinvolgimento di terzi

    1.   Al fine di valutare la conformità al requisito relativo alla solidità e alla corretta applicazione dei sistemi di rating di cui all’articolo 144, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, qualora un ente abbia delegato a terzi compiti, attività o funzioni relativi all’elaborazione, all’applicazione e alla validazione dei suoi sistemi di rating o abbia acquistato un sistema di rating o dati aggregati da terzi, l’autorità competente accerta che tale delega o acquisto non ostacoli l’applicazione del presente regolamento e verifica che:

    a)

    l’alta dirigenza dell’ente, quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2013/36/UE («alta dirigenza»), nonché l’organo di amministrazione dell’ente o il comitato da esso designato partecipino attivamente alla vigilanza e al processo decisionale riguardanti i compiti, le attività o le funzioni delegate a terzi o i sistemi di rating ottenuti da terzi;

    b)

    il personale dell’ente abbia una conoscenza e una comprensione sufficienti dei compiti, delle attività o delle funzioni delegate a terzi, della struttura dei dati e dei sistemi di rating ottenuti da terzi;

    c)

    la continuità delle funzioni o dei processi esternalizzati sia garantita anche mediante un’adeguata pianificazione di emergenza;

    d)

    l’audit interno o un’altra tipologia di controllo dei compiti, delle attività e delle funzioni delegati a terzi non sia limitato o impedito dal coinvolgimento di terzi;

    e)

    l’autorità competente abbia pieno accesso a tutte le informazioni pertinenti.

    2.   Quando una parte terza partecipa ai compiti di elaborazione di un sistema di rating e di stima del rischio per un ente, l’autorità competente accerta che:

    a)

    siano soddisfatte le lettere da a) a e) del paragrafo 1;

    b)

    le attività di validazione relative a tali sistemi di rating e le stime di rischio non siano svolte da detta parte terza;

    c)

    la parte terza fornisca all’ente le informazioni necessarie per lo svolgimento di tali attività di validazione.

    3.   Se, ai fini dell’elaborazione di un sistema di rating e di una stima dei parametri di rischio, l’ente utilizza dati aggregati con altri enti e una parte terza elabora il sistema di rating, quest’ultima può assistere l’ente nelle sue attività di validazione eseguendo i compiti di validazione che richiedono l’accesso ai dati aggregati.

    4.   Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:

    a)

    esame degli accordi con la parte terza e di altri documenti pertinenti che ne specificano i compiti;

    b)

    acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale competente dell’ente o dalla parte terza a cui è delegato l’incarico, l’attività o la funzione, o svolgimento di colloqui con essi;

    c)

    acquisizione di dichiarazioni scritte dall’alta dirigenza o dall’organo di amministrazione dell’ente o dalla parte terza a cui è delegato il compito, l’attività o la funzione, o dal comitato dell’ente designato dall’organo di amministrazione, o svolgimento di colloqui con essi;

    d)

    se del caso, esame di altri documenti pertinenti dell’ente o della parte terza.

    Articolo 5

    Non conformità temporanea ai requisiti del metodo IRB

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 146, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente:

    a)

    verifica se il piano dell’ente per un tempestivo ritorno alla conformità sia sufficiente a correggere la non conformità e se il calendario sia ragionevole, tenendo conto di tutti i seguenti elementi:

    i)

    la rilevanza della non conformità;

    ii)

    la portata delle misure necessarie per ritornare alla conformità;

    iii)

    le risorse a disposizione dell’ente;

    b)

    monitora periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione del piano dell’ente per un tempestivo ritorno alla conformità;

    c)

    verifica la conformità dell’ente ai requisiti pertinenti dopo l’attuazione del piano, applicando le metodologie di valutazione stabilite nel presente regolamento.

    CAPO 2

    METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER I PIANI DI UTILIZZO SEQUENZIALE E PER L’UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE DEL METODO STANDARDIZZATO

    Articolo 6

    Disposizioni generali

    1.   Al fine di valutare la conformità di un ente alle condizioni per l’applicazione del metodo IRB di cui all’articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle condizioni per l’utilizzo parziale permanente di cui all’articolo 150 di tale regolamento, l’autorità competente verifica entrambi i seguenti aspetti:

    a)

    che la copertura iniziale e il piano di utilizzo sequenziale del metodo IRB dell’ente siano adeguati, conformemente all’articolo 7;

    b)

    che le classi di esposizioni, i tipi di esposizioni o le unità operative a cui si applica il metodo standardizzato possano beneficiare di un’esenzione permanente dal metodo IRB.

    2.   Ai fini della verifica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente applica tutti i seguenti metodi:

    a)

    esame del piano dell’ente per l’utilizzo sequenziale del metodo IRB;

    b)

    esame delle pertinenti politiche e procedure interne dell’ente, compresi i metodi di calcolo della quota di esposizioni coperta da utilizzo sequenziale del metodo IRB ed esenzione permanente dal metodo IRB;

    c)

    esame dei ruoli e delle responsabilità delle unità e degli organi di amministrazione coinvolti nell’assegnazione delle singole esposizioni al metodo IRB o al metodo standardizzato;

    d)

    esame dei pertinenti verbali delle riunioni degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente;

    e)

    esame delle pertinenti risultanze della funzione di audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente;

    f)

    esame delle pertinenti relazioni sullo stato di avanzamento degli sforzi compiuti dall’ente per correggere le carenze e attenuare i rischi rilevati nel corso degli audit;

    g)

    acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi.

    3.   Ai fini della verifica richiesta al paragrafo 1, l’autorità competente può:

    a)

    esaminare la documentazione funzionale dei sistemi informatici utilizzati nel processo di assegnazione delle singole esposizioni al metodo IRB o al metodo standardizzato;

    b)

    condurre prove a campione ed esaminare i documenti relativi alle caratteristiche dei debitori e alla creazione e al mantenimento delle esposizioni incluse nel campione;

    c)

    esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.

    Articolo 7

    Utilizzo sequenziale del metodo IRB

    1.   Nel valutare la copertura iniziale e il piano di utilizzo sequenziale del metodo IRB dell’ente conformemente all’articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    il piano di utilizzo sequenziale comprenda almeno i seguenti elementi:

    i)

    la specificazione dell’ambito di applicazione di ciascun sistema di rating, nonché dei tipi di esposizioni valutati utilizzando ciascun modello di rating;

    ii)

    le date previste per l’applicazione del metodo IRB per ciascun tipo di esposizione;

    iii)

    informazioni sui valori delle esposizioni complessive al momento della valutazione e sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente al metodo applicato al momento della valutazione a ciascun tipo di esposizione;

    b)

    il piano di utilizzo sequenziale comprenda tutte le esposizioni dell’ente e, se del caso, della sua impresa madre e tutte le esposizioni delle filiazioni dell’ente, a meno che le esposizioni non siano valutate conformemente all’articolo 8;

    c)

    l’applicazione sia prevista conformemente all’articolo 148, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    d)

    quando l’ente è autorizzato ad utilizzare il metodo IRB per qualsiasi classe di esposizioni, che utilizzi il metodo IRB per le esposizioni in strumenti di capitale, tranne nei casi specificati all’articolo 148, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    e)

    la sequenza e i periodi di tempo di applicazione del metodo IRB siano specificati sulla base delle capacità reali dell’ente, tenuto conto della disponibilità dei dati, dei sistemi di rating e dei periodi di esperienza di cui all’articolo 145 del regolamento (UE) n. 575/2013, e non siano utilizzati in modo selettivo al fine di ridurre i requisiti di fondi propri;

    f)

    la sequenza di applicazione del metodo IRB assicuri che sia data priorità alle esposizioni creditizie relative all’attività principale dell’ente;

    g)

    un termine preciso per l’applicazione del metodo IRB sia fissato per ciascun tipo di esposizione e unità operativa e sia ragionevole in base alla natura e alla portata delle attività dell’ente.

    2.   L’autorità competente stabilisce se il termine di cui al paragrafo 1, lettera g), è ragionevole sulla base di tutti i seguenti elementi:

    a)

    la complessità delle operazioni dell’ente, comprese quelle dell’impresa madre e delle sue filiazioni;

    b)

    il numero di unità operative e linee di business all’interno dell’ente e, se del caso, della sua impresa madre e delle sue filiazioni;

    c)

    il numero e la complessità dei sistemi di rating che devono essere applicati da tutte le entità interessate dal piano di utilizzo sequenziale;

    d)

    i piani per l’applicazione dei sistemi di rating nelle filiazioni situate in paesi terzi in cui sussistono notevoli difficoltà giuridiche o di altro tipo per l’approvazione dei modelli IRB;

    e)

    la disponibilità di serie temporali accurate, adeguate e complete;

    f)

    la capacità operativa dell’ente di sviluppare e applicare i sistemi di rating;

    g)

    la precedente esperienza dell’ente nella gestione di specifici tipi di esposizioni.

    3.   Nel valutare la conformità dell’ente al piano di utilizzo sequenziale del metodo IRB, che è soggetto all’autorizzazione da parte dell’autorità competente conformemente all’articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente può considerare opportune modifiche della sequenza e del periodo di tempo solo se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:

    a)

    vi sono cambiamenti significativi nel contesto imprenditoriale e, in particolare, cambiamenti riguardanti strategie, fusioni e acquisizioni;

    b)

    vi sono cambiamenti significativi nei pertinenti requisiti regolamentari;

    c)

    l’autorità competente, l’audit interno o la funzione di validazione hanno individuato carenze rilevanti nei sistemi di rating;

    d)

    gli elementi di cui al paragrafo 2 sono cambiati in modo significativo o uno qualsiasi di essi non è stato adeguatamente preso in considerazione nel piano di utilizzo sequenziale del metodo IRB approvato.

    Articolo 8

    Condizioni per l’utilizzo parziale permanente

    1.   Nel valutare la conformità dell’ente alle condizioni per l’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato in relazione alle esposizioni di cui all’articolo 150, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    l’ente valuti e tenga in considerazione la disponibilità di dati esterni per le controparti rappresentative;

    b)

    il costo sostenuto dall’ente per l’elaborazione di un sistema di rating per le controparti nella classe di esposizioni pertinente sia valutato tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la natura e la portata delle sue attività;

    c)

    la capacità operativa dell’ente di sviluppare e applicare un sistema di rating sia valutata tenendo in considerazione la natura e la portata delle sue attività.

    2.   Nel valutare la conformità dell’ente alle condizioni per l’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato in relazione alle esposizioni di cui all’articolo 150, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che l’ente abbia verificato e preso in considerazione almeno uno dei seguenti elementi:

    a)

    che le esposizioni, compreso il numero dei portafogli gestiti separatamente e delle linee di business, non sono sufficientemente omogenee da consentire l’elaborazione di un sistema di rating solido e affidabile;

    b)

    che l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente al metodo standardizzato è significativamente superiore all’importo dell’esposizione ponderato per il rischio atteso calcolato conformemente al metodo IRB;

    c)

    che le esposizioni si riferiscono a un’unità operativa o a una linea di business dell’ente di cui è prevista la cessazione;

    d)

    che le esposizioni comprendono portafogli soggetti al consolidamento proporzionale di filiazioni parzialmente controllate, conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013.

    3.   Nel valutare la conformità dell’ente alle condizioni per l’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato, l’autorità competente accerta che l’ente controlli periodicamente la conformità alle disposizioni di cui all’articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013.

    CAPO 3

    METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER LA FUNZIONE DI VALIDAZIONE DELLE STIME INTERNE NONCHÉ DELLA GOVERNANCE INTERNA E DELLA SORVEGLIANZA DI UN ENTE

    SEZIONE 1

    Disposizioni generali

    Articolo 9

    Disposizioni generali

    1.   Per valutare se un ente soddisfi i requisiti inerenti alla governance interna, compresi quelli riguardanti l’alta dirigenza e l’organo di amministrazione, la reportistica interna, il controllo del rischio di credito e l’audit interno, la sorveglianza e la validazione, l’autorità competente accerta quanto segue:

    a)

    la solidità dei dispositivi, dei meccanismi e dei processi di validazione dei sistemi di rating di un ente e l’adeguatezza del personale responsabile dello svolgimento della validazione («funzione di validazione») di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettere c) e f), all’articolo 174, lettera d), e agli articoli 185 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda:

    i)

    l’indipendenza della funzione di validazione, in conformità dell’articolo 10;

    ii)

    la completezza e la frequenza di applicazione del processo di validazione, in conformità dell’articolo 11;

    iii)

    l’adeguatezza dei metodi e delle procedure della funzione di validazione, in conformità dell’articolo 12;

    iv)

    la solidità del processo di segnalazione e del processo atto a dar seguito alle conclusioni, risultanze e raccomandazioni della validazione, in conformità dell’articolo 13;

    b)

    la governance interna e la sorveglianza dell’ente, compresi l’unità di controllo del rischio di credito e l’audit interno dell’ente, di cui agli articoli 189, 190 e 191 del regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda:

    i)

    il ruolo dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione, in conformità dell’articolo 14;

    ii)

    le comunicazioni alla dirigenza, in conformità dell’articolo 15;

    iii)

    l’unità di controllo del rischio di credito, in conformità dell’articolo 16;

    iv)

    l’audit interno, in conformità dell’articolo 17.

    2.   Ai fini della verifica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente applica tutti i seguenti metodi:

    a)

    esame delle politiche e procedure interne dell’ente;

    b)

    esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente;

    c)

    esame dei rapporti relativi ai sistemi di rating, nonché delle conclusioni e decisioni adottate in base a tali rapporti;

    d)

    esame dei rapporti sulle attività di controllo del rischio di credito, sull’audit interno, sulle funzioni di sorveglianza e validazione elaborati dal personale responsabile di ciascuna delle suddette funzioni o da qualsiasi altra funzione di controllo dell’ente, nonché delle conclusioni, risultanze e raccomandazioni di tali funzioni;

    e)

    acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi.

    3.   Per la valutazione della funzione di validazione, oltre ai metodi di cui al paragrafo 2 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:

    a)

    esame dei ruoli e delle responsabilità di tutto il personale che interviene nella funzione di validazione;

    b)

    esame dell’adeguatezza e dell’opportunità del piano di lavoro annuale di validazione;

    c)

    esame dei manuali di validazione utilizzati dalla funzione di validazione;

    d)

    esame del processo di classificazione delle risultanze e delle raccomandazioni pertinenti in funzione della loro rilevanza;

    e)

    esame della coerenza delle conclusioni, delle risultanze e delle raccomandazioni della funzione di validazione;

    f)

    esame del ruolo della funzione di validazione nella procedura di approvazione interna dei sistemi di rating e di tutte le relative modifiche;

    g)

    esame del piano d’azione di ciascuna raccomandazione pertinente, anche in termini di follow-up, approvato dal livello direttivo appropriato.

    4.   Per la valutazione dell’unità di controllo del rischio di credito di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 190 del regolamento (UE) n. 575/2013, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 2 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:

    a)

    esame dei ruoli e delle responsabilità di tutto il personale e dell’alta dirigenza pertinenti dell’unità di controllo del rischio di credito;

    b)

    esame dei rapporti presentati dall’unità di controllo del rischio di credito e dall’alta dirigenza all’organo di amministrazione o a un suo comitato esecutivo.

    5.   Per la valutazione dell’audit interno o di un’altra analoga unità di audit indipendente di cui all’articolo 191 del regolamento (UE) n. 575/2013, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 2 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:

    a)

    esame dei ruoli e delle responsabilità pertinenti di tutto il personale competente che interviene nell’audit interno;

    b)

    esame dell’adeguatezza e dell’opportunità del piano annuale di audit interno;

    c)

    esame dei manuali e dei programmi di lavoro di audit, nonché delle risultanze e delle raccomandazioni formulate nei rapporti di audit;

    d)

    esame del piano d’azione di ciascuna raccomandazione pertinente, anche in termini di follow-up, approvato al livello direttivo appropriato.

    6.   Oltre ai metodi elencati al paragrafo 2, l’autorità competente può esaminare altri documenti pertinenti dell’ente ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1.

    SEZIONE 2

    Metodologia di valutazione della funzione di validazione

    Articolo 10

    Indipendenza della funzione di validazione

    1.   Nel valutare l’indipendenza della funzione di validazione ai fini dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera f), dell’articolo 174, lettera d), e degli articoli 185 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che l’unità responsabile della funzione di validazione o, laddove non esista un’unità separata che si occupi esclusivamente della funzione di validazione, il personale che svolge la funzione di validazione soddisfi quanto segue:

    a)

    la funzione di validazione è indipendente dal personale responsabile a vario titolo della concessione e del rinnovo dei crediti nonché dell’elaborazione o dello sviluppo del modello;

    b)

    il personale che svolge la funzione di validazione è diverso sia dal personale responsabile dell’elaborazione e dello sviluppo del sistema di rating che da quello responsabile della funzione di controllo del rischio di credito;

    c)

    riferisce direttamente all’alta dirigenza.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, se l’unità responsabile della funzione di validazione è separata, dal punto di vista organizzativo, dall’unità di controllo del rischio di credito e ciascuna unità riferisce a membri diversi dell’alta dirigenza, l’autorità competente accerta entrambi gli elementi seguenti:

    a)

    la funzione di validazione dispone di risorse adeguate, compreso personale esperto e qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti;

    b)

    la remunerazione del personale e degli alti dirigenti responsabili per la funzione di validazione non è collegata né allo svolgimento dei compiti inerenti al controllo del rischio di credito, né alla concessione e al rinnovo dei crediti.

    3.   Ai fini del paragrafo 1, se l’unità responsabile della funzione di validazione è separata, dal punto di vista organizzativo, dall’unità di controllo del rischio di credito ed entrambe le unità riferiscono allo stesso membro dell’alta dirigenza, l’autorità competente accerta quanto segue:

    a)

    la funzione di validazione dispone di risorse adeguate, compreso personale esperto e qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti;

    b)

    la remunerazione del personale e degli alti dirigenti responsabili per la funzione di validazione non è collegata né allo svolgimento dei compiti inerenti al controllo del rischio di credito, né alla concessione e al rinnovo dei crediti;

    c)

    è stato predisposto un processo decisionale volto a garantire che le conclusioni, le risultanze e le raccomandazioni della funzione di validazione siano tenute nella debita considerazione dall’alta dirigenza dell’ente;

    d)

    le conclusioni, le risultanze e le raccomandazioni della funzione di validazione non subiscono alcuna indebita influenza;

    e)

    tutte le necessarie misure correttive atte a dar seguito alle conclusioni, risultanze e raccomandazioni della funzione di validazione sono decise e attuate tempestivamente;

    f)

    l’audit interno valuta periodicamente che siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a e).

    4.   Ai fini del paragrafo 1, laddove non esista un’unità separata responsabile della funzione di validazione l’autorità competente accerta quanto segue:

    a)

    la funzione di validazione dispone di risorse adeguate, compreso personale esperto e qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti;

    b)

    la remunerazione del personale e degli alti dirigenti responsabili per la funzione di validazione non è collegata né allo svolgimento dei compiti inerenti al controllo del rischio di credito, né alla concessione e al rinnovo dei crediti;

    c)

    è stato predisposto un processo decisionale volto a garantire che le conclusioni, le risultanze e le raccomandazioni della funzione di validazione siano tenute nella debita considerazione dall’alta dirigenza dell’ente;

    d)

    le conclusioni, le risultanze e le raccomandazioni della funzione di validazione non subiscono alcuna indebita influenza;

    e)

    tutte le necessarie misure correttive atte a dar seguito alle conclusioni, risultanze e raccomandazioni della funzione di validazione sono decise e attuate tempestivamente;

    f)

    l’audit interno valuta periodicamente che siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a e);

    g)

    vi è un’effettiva separazione tra il personale che effettua la funzione di validazione e il personale incaricato degli altri compiti;

    h)

    l’ente non è un ente a rilevanza sistemica a livello globale o un altro ente a rilevanza sistemica ai sensi dell’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.

    5.   Nel valutare l’indipendenza della funzione di validazione, l’autorità competente accerta inoltre se la scelta dell’ente per quanto concerne l’organizzazione della funzione di validazione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sia opportuna in base alla natura e alle dimensioni dell’ente nonché alla complessità dei rischi inerenti al suo modello aziendale.

    Articolo 11

    Completezza e frequenza del processo di validazione

    1.   Nel valutare la completezza della funzione di validazione ai fini dei requisiti di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera f), all’articolo 174, lettera d), e agli articoli 185 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    l’ente abbia definito e documentato un processo di validazione completo per tutti i sistemi di rating;

    b)

    l’ente effettui il processo di validazione di cui alla lettera a) con l’opportuna frequenza.

    2.   Nel valutare la completezza della funzione di validazione di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente accerta che la funzione di validazione:

    a)

    svolga un esame critico di tutti gli aspetti della specificazione dei rating interni e dei parametri di rischio, comprese le procedure per la raccolta e la pulizia dei dati, le scelte riguardanti la metodologia e la struttura del modello, nonché il processo di selezione delle variabili;

    b)

    verifichi che i rating interni e i parametri di rischio siano attuati correttamente nei sistemi informatici e che le definizioni di classe e pool siano applicate in modo omogeneo nei vari dipartimenti e aree geografiche dell’ente;

    c)

    verifichi la performance dei sistemi di rating prendendo in considerazione almeno la differenziazione e la quantificazione del rischio, la stabilità dei rating interni, i parametri di rischio e le specifiche del modello;

    d)

    verifichi tutte le modifiche relative ai rating interni e ai parametri di rischio e la loro rilevanza in conformità del regolamento delegato (UE) n. 529/2014 e accerti che sia dato coerentemente seguito alle sue conclusioni, risultanze e raccomandazioni.

    3.   Nel valutare se la frequenza del processo di validazione di cui al paragrafo 1, lettera b), sia adeguata, l’autorità competente accerta che il processo di validazione abbia cadenza periodica per tutti i sistemi di rating dell’ente, secondo un piano di lavoro annuale, e che:

    a)

    per tutti i sistemi di rating, i processi imposti dall’articolo 185, lettera b), e dall’articolo 188, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 («test retrospettivi») siano effettuati almeno una volta all’anno;

    b)

    per i sistemi di rating che interessano tipi rilevanti di esposizioni, la verifica della performance dei sistemi di rating di cui al paragrafo 2, lettera c), sia effettuata almeno una volta all’anno.

    4.   Se un ente presenta una domanda di autorizzazione ad utilizzare i rating interni e i parametri di rischio di un sistema di rating o se chiede che siano apportate modifiche rilevanti ai rating interni e ai parametri di rischio di un sistema di rating, l’autorità competente accerta che l’ente effettui la validazione di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c) prima che il sistema di rating sia utilizzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri e a fini di gestione del rischio interno.

    Articolo 12

    Adeguatezza dei metodi e delle procedure della funzione di validazione

    Nel valutare l’adeguatezza dei metodi e delle procedure di validazione ai fini dei requisiti di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera f), all’articolo 174, lettera d), e agli articoli 185 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che tali metodi e procedure permettano una valutazione coerente e affidabile della performance dei sistemi interni di rating e di stima del rischio, e che:

    a)

    i metodi e le procedure di validazione siano adatti a valutare l’accuratezza e la coerenza del sistema di rating;

    b)

    i metodi e le procedure di validazione siano adeguati alla natura, al grado di complessità e all’ambito di applicazione dei sistemi di rating dell’ente e alla disponibilità dei dati;

    c)

    i metodi e le procedure di validazione specifichino chiaramente gli obiettivi, le norme e i limiti della validazione, contengano una descrizione di tutti i test di convalida, le serie di dati e i processi di pulizia dei dati, stabiliscano le fonti di dati e i periodi di riferimento e determinino i target fissi e le tolleranze per le metriche definite, sia per la validazione iniziale che per quella periodica;

    d)

    i metodi di validazione impiegati, in particolare i test effettuati, i dati di riferimento utilizzati per la validazione e la relativa pulizia, siano applicati coerentemente nel tempo;

    e)

    i metodi di validazione includano test retrospettivi e i valori di riferimento di cui all’articolo 185, lettera c), e all’articolo 188, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;

    f)

    i metodi di validazione tengano conto del modo in cui i cicli economici e i relativi fattori sistematici di variabilità dei default vengono considerati nei rating interni e nei parametri di rischio, in particolare per quanto riguarda la stima della PD.

    Articolo 13

    Solidità del processo di segnalazione e del processo atto a dar seguito alle conclusioni, risultanze e raccomandazioni della validazione

    Nel valutare la solidità del processo di segnalazione e del processo atto a dar seguito alle conclusioni, risultanze e raccomandazioni della validazione ai fini dei requisiti di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera f), all’articolo 174, lettera d), e agli articoli 185 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    i rapporti di validazione individuino e descrivano i metodi di validazione impiegati, i test effettuati, i dati di riferimento utilizzati e i relativi processi di pulizia dei dati e includano i risultati di tali test, le conclusioni della validazione, le risultanze e le rispettive raccomandazioni;

    b)

    le conclusioni, le risultanze e le raccomandazioni contenute nei rapporti di validazione siano direttamente comunicate all’alta dirigenza e all’organo di amministrazione dell’ente o al comitato esecutivo da questo designato;

    c)

    le conclusioni, le risultanze e le raccomandazioni contenute nei rapporti di validazione siano riprese nelle modifiche e nei miglioramenti apportati all’assetto dei rating interni e delle stime di rischio, anche nelle situazioni descritte all’articolo 185, lettera e), prima frase, e all’articolo 188, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013;

    d)

    il processo decisionale dell’ente avvenga al livello direttivo appropriato.

    SEZIONE 3

    Metodologia di valutazione della governance interna e della sorveglianza

    Articolo 14

    Il ruolo dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione

    Nel valutare il governo societario dell’ente di cui all’articolo 189 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    il processo decisionale dell’ente, la sua gerarchia, i flussi informativi e i livelli di responsabilità siano chiaramente stabiliti nella documentazione interna dell’ente e si rispecchino coerentemente nei verbali dei suoi organi interni;

    b)

    sia l’organo di amministrazione o il comitato esecutivo da questo designato, sia l’alta dirigenza approvino almeno i seguenti aspetti sostanziali dei sistemi di rating:

    i)

    tutte le politiche relative all’elaborazione e all’attuazione dei sistemi di rating e all’applicazione del metodo IRB, comprese le politiche relative a tutti gli aspetti sostanziali dei processi di assegnazione dei rating, di stima dei parametri di rischio e di validazione;

    ii)

    tutte le politiche di gestione del rischio, comprese quelle relative all’infrastruttura informatica e alla pianificazione delle emergenze;

    iii)

    i parametri di rischio di tutti i sistemi di rating impiegati nei processi di gestione interna del rischio e nel calcolo dei requisiti di fondi propri;

    c)

    l’organo di amministrazione o il comitato esecutivo da questo designato istituisca, con decisione formale, un’adeguata struttura organizzativa per la corretta attuazione dei sistemi di rating;

    d)

    l’organo di amministrazione o il comitato esecutivo da questo designato approvi, con decisione formale, la specificazione del livello accettabile di rischio in base al sistema di rating interno dell’ente;

    e)

    l’alta dirigenza abbia una buona conoscenza di tutti i sistemi di rating dell’ente, del loro assetto e funzionamento, dei requisiti per il metodo IRB e del metodo applicato dall’ente per soddisfare tali requisiti;

    f)

    l’alta dirigenza informi l’organo di amministrazione o il comitato esecutivo da questo designato sulle modifiche rilevanti o sulle deroghe dalle politiche stabilite che influiscono in modo sostanziale sul funzionamento dei sistemi di rating dell’ente;

    g)

    l’alta dirigenza sia in grado di assicurare, su base continuativa, il buon funzionamento dei sistemi di rating;

    h)

    l’alta dirigenza adotti le misure necessarie laddove il controllo del rischio di credito, la validazione, l’audit interno o qualsiasi altra funzione di controllo individui carenze dei sistemi di rating.

    Articolo 15

    Comunicazioni alla dirigenza

    Nel valutare l’adeguatezza delle comunicazioni alla dirigenza di cui all’articolo 189 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    tali comunicazioni contemplino almeno le informazioni su tutti gli elementi seguenti:

    i)

    i profili di rischio o le esposizioni dei debitori, per classi;

    ii)

    la migrazione fra le varie classi;

    iii)

    una stima dei parametri di rischio pertinenti per ciascuna classe;

    iv)

    un raffronto dei tassi di default effettivi e, laddove siano usate le stime interne, delle LGD effettive e dei fattori di conversione effettivi a fronte delle previsioni;

    v)

    le ipotesi e i risultati delle prove di stress;

    vi)

    la performance del processo di rating, le aree che necessitano di miglioramenti e lo stato di avanzamento delle azioni in corso per rimediare alle carenze individuate nei sistemi di rating;

    vii)

    i rapporti di validazione;

    b)

    la forma e la frequenza delle comunicazioni alla dirigenza siano commisurate alla rilevanza e alla tipologia delle informazioni nonché al livello gerarchico del destinatario, tenuto conto della struttura organizzativa dell’ente;

    c)

    le comunicazioni alla dirigenza agevolino la sorveglianza, da parte dell’alta dirigenza, del rischio di credito nel portafoglio complessivo delle esposizioni oggetto del metodo IRB;

    d)

    le comunicazioni alla dirigenza siano commisurate alla natura, alle dimensioni e al grado di complessità dell’attività e della struttura organizzativa dell’ente.

    Articolo 16

    Unità di controllo del rischio di credito

    1.   Nel valutare la governance interna e la sorveglianza dell’ente in relazione all’unità di controllo del rischio di credito di cui all’articolo 190 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    l’unità o le unità di controllo del rischio di credito siano separate e indipendenti dal personale responsabile a vario titolo della concessione o del rinnovo dei crediti;

    b)

    l’unità o le unità di controllo del rischio di credito siano funzionali e adeguate ai loro compiti.

    2.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente verifica che:

    a)

    l’unità o le unità di controllo del rischio di credito siano strutture organizzative distinte all’interno dell’ente;

    b)

    la persona o le persone a capo delle unità di controllo del rischio di credito siano alti dirigenti;

    c)

    la funzione di gestione del rischio di credito sia organizzata in base ai principi di cui all’articolo 76, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE;

    d)

    il personale e l’alta dirigenza a cui fanno capo l’unità o le unità di controllo del rischio di credito non siano responsabili della concessione o del rinnovo dei crediti;

    e)

    gli alti dirigenti dell’unità o delle unità di controllo del rischio di credito e delle unità responsabili della concessione o del rinnovo dei crediti riferiscano a membri diversi dell’organo di amministrazione dell’ente o del comitato esecutivo da questo designato;

    f)

    la remunerazione del personale e dell’alta dirigenza responsabili dell’unità o delle unità di controllo del rischio di credito non sia collegata allo svolgimento dei compiti inerenti alla concessione o al rinnovo dei crediti.

    3.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente verifica che:

    a)

    l’unità o le unità di controllo del rischio di credito siano commisurate alla natura, alle dimensioni e al grado di complessità dell’attività e della struttura organizzativa dell’ente e, in particolare, alla complessità dei sistemi di rating e alla loro attuazione;

    b)

    l’unità o le unità di controllo del rischio di credito dispongano di risorse adeguate e di personale esperto e qualificato per lo svolgimento di tutte le attività pertinenti;

    c)

    l’unità o le unità di controllo del rischio di credito siano responsabili dell’elaborazione o selezione, messa in opera, sorveglianza e performance dei sistemi di rating, come prescritto dall’articolo 190, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che tra le competenze dell’unità o delle unità di controllo del rischio di credito rientrino quelle elencate all’articolo 190, paragrafo 2, di detto regolamento;

    d)

    l’unità o le unità di controllo del rischio di credito informano regolarmente l’alta dirigenza in merito alla performance dei sistemi di rating, alle aree che necessitano di miglioramenti e allo stato di avanzamento delle azioni in corso per rimediare alle carenze individuate.

    Articolo 17

    Audit interno

    1.   Nel valutare la governance interna e la sorveglianza dell’ente in relazione all’audit interno oppure a un’altra analoga unità di audit indipendente di cui all’articolo 191 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    l’audit interno o l’altra analoga unità di audit indipendente esaminino almeno una volta all’anno quanto segue:

    i)

    tutti i sistemi di rating dell’ente;

    ii)

    le operazioni della funzione di controllo del rischio di credito;

    iii)

    le operazioni del processo di approvazione del credito;

    iv)

    le operazioni della funzione di validazione interna;

    b)

    l’esame di cui alla lettera a) agevoli la specificazione, nel piano di lavoro annuale, delle aree che richiedono un esame minuzioso della conformità a tutti i requisiti applicabili al metodo IRB, di cui agli articoli da 142 a 191 del regolamento (UE) n. 575/2013;

    c)

    l’audit interno o l’altra analoga unità di audit indipendente siano funzionali e adeguati ai loro compiti.

    2.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera c), l’autorità competente verifica che:

    a)

    l’audit interno o l’altra analoga unità di audit indipendente forniscano informazioni sufficienti all’alta dirigenza e all’organo di amministrazione dell’ente in merito alla conformità dei sistemi di rating a tutti i requisiti applicabili al metodo IRB;

    b)

    l’audit interno o l’altra analoga unità di audit indipendente siano commisurati alla natura, alle dimensioni e al grado di complessità dell’attività e della struttura organizzativa dell’ente e, in particolare, alla complessità dei sistemi di rating e alla loro attuazione;

    c)

    l’audit interno o l’unità analoga di audit indipendente disponga di risorse adeguate e di personale esperto e qualificato per lo svolgimento di tutte le attività pertinenti;

    d)

    l’audit interno o l’altra analoga unità di audit indipendente non intervengano in alcun aspetto del funzionamento dei sistemi di rating sottoposti al loro esame in conformità del paragrafo 1, lettera a);

    e)

    l’audit interno o l’altra analoga unità di audit indipendente siano indipendenti dal personale responsabile a vario titolo della concessione e del rinnovo dei crediti e riferiscano direttamente all’alta dirigenza;

    f)

    la remunerazione del personale e dell’alta dirigenza responsabili della funzione di audit interno non sia collegata allo svolgimento dei compiti inerenti alla concessione o al rinnovo dei crediti.

    CAPO 4

    METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DELL’UTILIZZO E DELLA PROVA DELL’ESPERIENZA

    Articolo 18

    Disposizioni generali

    1.   Per valutare se un ente soddisfi i requisiti inerenti all’utilizzo dei sistemi di rating ai fini dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 145, dell’articolo 171, paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 172, paragrafo 1, lettere a), e c), e paragrafo 2, e dell’articolo 175, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    i rating interni e le stime dei default e delle perdite dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei fondi propri abbiano un ruolo essenziale nella gestione del rischio, nell’autorizzazione dei crediti e nel processo decisionale in conformità dell’articolo 19;

    b)

    i rating interni e le stime dei default e delle perdite dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei fondi propri abbiano un ruolo essenziale nel processo dell’attribuzione interna del capitale in conformità dell’articolo 20;

    c)

    i rating interni e le stime dei default e delle perdite dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei fondi propri abbiano un ruolo essenziale nelle funzioni di governo societario in conformità dell’articolo 21;

    d)

    i dati e le stime utilizzati dall’ente per il calcolo dei fondi propri e quelli impiegati a fini interni siano coerenti e che le eventuali discrepanze siano pienamente documentate e ragionevoli;

    e)

    i sistemi di rating siano sostanzialmente in linea con i requisiti di cui agli articoli da 169 a 191 del regolamento (UE) n. 575/2013 e che siano stati applicati dall’ente almeno tre anni prima dell’uso del metodo IRB, come stabilito all’articolo 145 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità dell’articolo 22.

    2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:

    a)

    esame delle politiche e procedure interne dell’ente;

    b)

    esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente che intervengono nella governance della gestione del rischio di credito;

    c)

    esame dell’attribuzione dei poteri di prendere decisioni di credito, dei manuali di gestione del credito e dei regimi di commercial channel;

    d)

    esame dell’analisi effettuata dall’ente in merito alle autorizzazioni dei crediti e ai dati relativi alle richieste di credito respinte, compresi tutti gli elementi seguenti:

    i)

    decisioni di credito che si discostano dalla politica di credito dell’ente («deroghe»),

    ii)

    situazioni in cui la valutazione umana produce uno scostamento dai parametri immessi o dai risultati dei sistemi di rating («scostamenti») e relative giustificazioni,

    iii)

    esposizioni prive di rating e motivazioni dei rating mancanti,

    iv)

    decisioni manuali e valori di soglia;

    e)

    esame delle politiche di ristrutturazione del credito dell’ente;

    f)

    esame della segnalazione periodica documentata del rischio di credito;

    g)

    esame della documentazione relativa al calcolo del capitale interno dell’ente e dell’allocazione del capitale interno per tipi di rischio, filiazioni e portafogli;

    h)

    esame delle risultanze dell’audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente;

    i)

    esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell’ente volte a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit;

    j)

    acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi.

    3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può inoltre applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:

    a)

    esame della documentazione dei sistemi di allarme rapido;

    b)

    esame della metodologia per le rettifiche di valore su crediti e dell’analisi documentale della sua congruenza con il calcolo dei requisiti di fondi propri;

    c)

    esame dell’analisi documentale della redditività dell'ente corretta per il rischio;

    d)

    esame delle politiche dell’ente in materia di quantificazione del rischio;

    e)

    esame delle procedure di riscossione e recupero dei debiti;

    f)

    esame dei manuali di pianificazione e dei rapporti sull’iscrizione a bilancio del costo del rischio;

    g)

    esame della politica di remunerazione e dei verbali del comitato per le remunerazioni;

    h)

    esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.

    Articolo 19

    Prova dell’utilizzo nella gestione del rischio, nel processo decisionale e di autorizzazione dei crediti

    1.   Nel valutare se i rating interni e le stime dei default e delle perdite dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri abbiano un ruolo essenziale nella gestione del rischio, nel processo decisionale e nell’autorizzazione dei crediti dell’ente, come prescritto dall’articolo 144, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, in relazione all’attribuzione a classi o pool in conformità dell’articolo 171, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, di detto regolamento, in relazione all’assegnazione delle esposizioni in conformità dell’articolo 172, paragrafo 1, lettere da a) a c), di detto regolamento e in relazione alla documentazione dei sistemi di rating in conformità dell’articolo 175, paragrafo 3, di detto regolamento, l’autorità competente accerta che:

    a)

    il numero delle esposizioni prive di rating e dei rating obsoleti non sia significativo;

    b)

    tali rating interni e stime dei default e delle perdite abbiano una funzione importante, in particolare:

    i)

    nelle decisioni in merito all’approvazione, al rigetto, alla ristrutturazione e al rinnovo di una linea di credito;

    ii)

    nella definizione delle politiche creditizie, influendo sui limiti massimi di esposizione, sulle tecniche di attenuazione e sui supporti di credito prescritti, oppure su altri aspetti del profilo generale del rischio di credito dell’ente;

    iii)

    nello svolgimento del processo di sorveglianza dei debitori e delle esposizioni.

    2.   Qualora gli enti utilizzino rating interni e stime dei default e delle perdite in una delle aree indicate di seguito, l’autorità competente valuta il modo in cui detto utilizzo contribuisce alla funzione essenziale di tali rating e stime nei processi di gestione del rischio e decisionali dell’ente e nell’autorizzazione dei crediti di cui al paragrafo 1:

    a)

    la quantificazione del rischio per ogni linea di credito o debitore;

    b)

    i sistemi di allarme rapido impiegati per la gestione del rischio di credito;

    c)

    la determinazione e l’attuazione delle politiche e dei processi di riscossione e recupero;

    d)

    il calcolo delle rettifiche di valore su crediti, se in linea con la disciplina contabile applicabile;

    e)

    nell’ambito del processo di concessione del credito, la ripartizione o la delega di competenza dall’organo di amministrazione ai comitati interni, all’alta dirigenza e al personale.

    Articolo 20

    Prova dell’utilizzo nell’attribuzione interna del capitale

    1.   Nel valutare se i rating interni e le stime dei default e delle perdite dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri abbiano un ruolo essenziale nell’attribuzione interna del capitale dell’ente di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta se tali rating e stime abbiano una funzione importante:

    a)

    nella valutazione dell’importo di capitale interno che l’ente considera adeguato a coprire la natura e il livello del rischio al quale è o potrebbe essere esposto, secondo quanto previsto all’articolo 73 della direttiva 2013/36/UE;

    b)

    nell’allocazione del capitale interno per tipi di rischio, filiazioni e portafogli.

    2.   Qualora gli enti prendano in considerazione i rating interni e le stime dei default e delle perdite allo scopo di calcolare, per motivi di bilancio, il costo del rischio sostenuto dall’ente, l’autorità competente valuta il modo in cui il fatto di prendere in considerazione i suddetti elementi contribuisce alla loro funzione essenziale nell’attribuzione interna del capitale dell’ente.

    Articolo 21

    Prova dell’utilizzo nelle funzioni di governo societario

    1.   Nel valutare se i rating interni e le stime dei default e delle perdite dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri abbiano un ruolo essenziale nelle funzioni di governo societario dell’ente di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta se tali rating e stime abbiano una funzione importante:

    a)

    nelle comunicazioni alla dirigenza;

    b)

    nella sorveglianza del rischio di credito a livello di portafoglio.

    2.   Qualora gli enti prendano in considerazione i rating interni e le stime dei default e delle perdite in una delle aree indicate di seguito, l’autorità competente valuta il modo in cui il fatto di prendere in considerazione i suddetti elementi contribuisce al loro ruolo essenziale nelle funzioni di governo societario dell’ente di cui al paragrafo 1:

    a)

    la pianificazione dell’audit interno;

    b)

    la definizione delle politiche di remunerazione.

    Articolo 22

    Prova dell’esperienza

    1.   Nel valutare se i sistemi di rating siano sostanzialmente in linea con i requisiti di cui agli articoli da 169 a 191 del regolamento (UE) n. 575/2013 e che siano stati applicati dall’ente almeno tre anni prima dell’uso del metodo IRB per il calcolo dei requisiti di fondi propri, come stabilito all’articolo 145 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    tali sistemi di rating siano stati utilizzati nei processi di gestione del rischio, decisionali e di autorizzazione dei crediti dell’ente di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b);

    b)

    il funzionamento effettivo dei sistemi di rating sia adeguatamente documentato per i tre anni in questione, in particolare per quanto riguarda i rispettivi rapporti di sorveglianza, validazione e audit.

    2.   Al fine di valutare una richiesta di autorizzazione ad estendere il metodo IRB in conformità del piano di utilizzo sequenziale, il paragrafo 1 si applica anche ai casi in cui l’estensione riguarda esposizioni sostanzialmente diverse da quelle attualmente rientranti nell’ambito di applicazione, cosicché l’esperienza dell’ente non può ragionevolmente essere ritenuta sufficiente a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 145, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione alle esposizioni aggiuntive, come stabilito all’articolo 145, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

    CAPO 5

    METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE ESPOSIZIONI A CLASSI O POOL

    Articolo 23

    Disposizioni generali

    1.   Al fine di valutare l’osservanza da parte di un ente dei requisiti relativi all’assegnazione dei debitori o delle esposizioni a classi o pool, di cui agli articoli 169, 171, 172 e 173 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente verifica entrambi gli elementi seguenti:

    a)

    l’adeguatezza delle definizioni, dei processi e dei criteri utilizzati dall’ente per stabilire o rivedere l’assegnazione delle esposizioni a classi o pool, compreso il trattamento degli scostamenti, in conformità dell’articolo 24;

    b)

    l’integrità del processo di assegnazione di cui all’articolo 173 del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa l’indipendenza del processo di assegnazione e degli esami dell’assegnazione, in conformità dell’articolo 25.

    2.   Ai fini della verifica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente applica tutti i seguenti metodi:

    a)

    esame delle politiche e procedure interne dell’ente;

    b)

    esame dei ruoli e delle competenze delle unità responsabili della concessione e del rinnovo dei crediti e di quelle responsabili dell’assegnazione delle esposizioni a classi o pool;

    c)

    esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente;

    d)

    esame dei rapporti interni dell’ente riguardanti la performance del processo di assegnazione;

    e)

    esame delle risultanze dell’audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente;

    f)

    esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell’ente volte a correggere le carenze del processo di assegnazione o di revisione e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit;

    g)

    acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi;

    h)

    esame dei criteri applicati dal personale incaricato della valutazione umana dell’assegnazione delle esposizioni a classi o pool.

    3.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può inoltre applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:

    a)

    esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici;

    b)

    svolgimento di prove a campione ed esame della documentazione relativa alle caratteristiche del debitore e alla creazione e al mantenimento delle esposizioni;

    c)

    esecuzione di prove proprie sui dati dell’ente o richiesta all’ente di eseguire prove specifiche;

    d)

    esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.

    Articolo 24

    Definizioni, processi e criteri dell’assegnazione

    1.   Nel valutare l’adeguatezza delle definizioni, dei processi e dei criteri utilizzati dall’ente per stabilire o rivedere l’assegnazione delle esposizioni a classi o pool in conformità con gli articoli 169, 171, 172 e 173 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    siano stati predisposti procedure e meccanismi adeguati per garantire coerenza nell’assegnazione dei debitori o delle operazioni al sistema di rating appropriato;

    b)

    siano stati predisposti procedure e meccanismi adeguati per garantire che ciascuna esposizione detenuta dall’ente sia assegnata a una classe o a un pool conformemente al sistema di rating;

    c)

    per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali e per le esposizioni in strumenti di capitale per le quali un ente si avvalga del metodo PD/LGD di cui all’articolo 155, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, siano stati predisposti procedure e meccanismi adeguati per garantire che tutte le esposizioni verso lo stesso debitore siano assegnate alla medesima classe del debitore, comprese le esposizioni riguardanti linee di attività, unità organizzative, localizzazioni geografiche, soggetti giuridici all’interno del gruppo e sistemi informatici diversi, e per garantire la corretta applicazione della deroga dal requisito di prevedere una scala di rating del debitore che rifletta esclusivamente la quantificazione del rischio di default del debitore per le esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all’articolo 170, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché della deroga dall’obbligo di assegnare esposizioni distinte verso lo stesso debitore alla medesima classe del debitore di cui all’articolo 172, paragrafo 1, lettera e), di detto regolamento;

    d)

    le definizioni e i criteri utilizzati per l’assegnazione siano sufficientemente dettagliati da assicurare un’interpretazione comune da parte del personale addetto e l’assegnazione coerente a classi o pool in tutte le linee di attività, le unità organizzative e le localizzazioni geografiche e in tutti i soggetti giuridici all’interno del gruppo, indipendentemente dal sistema informatico in uso;

    e)

    siano stati predisposti procedure e meccanismi adeguati per ottenere tutte le informazioni pertinenti relative ai debitori e alle operazioni;

    f)

    siano prese in considerazione tutte le informazioni pertinenti, attuali e più aggiornate;

    g)

    nel caso delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali e per le esposizioni in strumenti di capitale per le quali un ente si avvalga del metodo PD/LGD, siano prese in considerazione sia le informazioni finanziarie che quelle non finanziarie;

    h)

    qualora le informazioni necessarie all’assegnazione delle esposizioni a classi o pool manchino o non siano aggiornate, l’ente abbia stabilito tolleranze per le metriche definite e abbia adottato regole per tenere conto della situazione in modo opportuno e prudente;

    i)

    i bilanci risalenti a più di 24 mesi siano considerati obsoleti e trattati in modo prudente;

    j)

    l’assegnazione a classi o pool rientri nel processo di autorizzazione dei crediti, in conformità dell’articolo 19;

    k)

    i criteri per l’assegnazione a classi o pool siano coerenti con le regole dell’ente per la concessione di crediti e le politiche per il trattamento di operazioni e debitori problematici.

    2.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente valuta le situazioni in cui si fa ricorso al giudizio umano per discostarsi dai parametri immessi o dai risultati del sistema di rating in conformità dell’articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Essa accerta che:

    a)

    siano state predisposte politiche documentate che stabiliscano le motivazioni e la portata massima degli scostamenti e che specifichino in quali fasi del processo di assegnazione sono consentiti gli scostamenti;

    b)

    gli scostamenti siano sufficientemente giustificati in riferimento alle motivazioni stabilite dalle politiche di cui alla lettera a) e che tale giustificazione sia documentata;

    c)

    l’ente svolga un’analisi periodica della performance delle esposizioni per le quali vi sia stato uno scostamento, compresa un’analisi degli scostamenti effettuati da ciascun membro del personale che applica gli scostamenti, e che i risultati di tale analisi siano presi in considerazione nel processo decisionale al livello direttivo appropriato;

    d)

    l’ente raccolga informazioni complete sugli scostamenti, incluse le informazioni prima e dopo gli scostamenti, verifichi periodicamente il numero e le giustificazioni degli scostamenti e ne analizzi gli effetti sulla performance del modello;

    e)

    il numero e le giustificazioni degli scostamenti non siano indice di carenze significative del modello di rating.

    3.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente verifica che le definizioni, i processi e i criteri dell’assegnazione conseguano quanto segue:

    a)

    sono individuati i gruppi di clienti connessi, quali definiti dal regolamento (UE) n. 575/2013;

    b)

    nell’assegnare un debitore a una classe, sono prese in considerazione le informazioni sui rating e sui default di altri soggetti pertinenti all’interno del gruppo di clienti connessi in modo tale che le classi di rating di ciascun soggetto del gruppo ne riflettano la situazione distinta e le relazioni con gli altri soggetti del gruppo;

    c)

    i casi in cui i debitori sono assegnati a una classe superiore rispetto ai soggetti madre sono documentati e giustificati.

    Articolo 25

    Integrità del processo di assegnazione

    1.   Nel valutare l’indipendenza del processo di assegnazione in conformità dell’articolo 173 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    il personale e i dirigenti responsabili dell’approvazione finale dell’assegnazione o dell’esame dell’assegnazione delle esposizioni a classi o pool non partecipino alla concessione o al rinnovo dei crediti né ne siano responsabili;

    b)

    gli alti dirigenti delle unità responsabili dell’approvazione finale dell’assegnazione o dell’esame dell’assegnazione delle esposizioni a classi o pool e gli alti dirigenti delle unità responsabili della concessione o del rinnovo dei crediti riferiscano a membri diversi dell’organo di amministrazione o del competente comitato esecutivo dell’ente;

    c)

    la remunerazione del personale e dei dirigenti responsabili dell’approvazione finale dell’assegnazione o dell’esame dell’assegnazione delle esposizioni a classi o pool non sia collegata allo svolgimento dei compiti inerenti alla concessione o al rinnovo dei crediti;

    d)

    le stesse prassi di cui alle lettere a), b) e c) si applichino agli scostamenti nella classe delle esposizioni al dettaglio.

    2.   Nel valutare l’adeguatezza e la frequenza del processo di assegnazione di cui all’articolo 173 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    politiche adeguate e dettagliate specifichino la frequenza dell’esame e i criteri su cui si basa la necessità di esami più frequenti in considerazione del rischio maggiore dei debitori o delle esposizioni problematiche, e che tali politiche siano applicate coerentemente nel tempo;

    b)

    l’assegnazione sia esaminata entro un termine massimo di dodici mesi dalla sua approvazione e che eventuali aggiustamenti di cui sia emersa la necessità durante l’esame siano effettuati entro tale termine;

    c)

    l’assegnazione sia esaminata quando emergano nuove informazioni significative sul debitore o sull’esposizione e che eventuali aggiustamenti di cui sia emersa la necessità durante l’esame siano effettuati senza indebito ritardo;

    d)

    l’ente abbia definito criteri e processi per valutare la rilevanza delle nuove informazioni e la conseguente necessità di una nuova assegnazione, e che tali criteri e processi siano applicati coerentemente;

    e)

    per l’esame dell’assegnazione siano utilizzate le informazioni più recenti;

    f)

    se, per motivi pratici, l’assegnazione non è stata esaminata secondo quanto stabilito alle lettere da a) a e), siano state predisposte adeguate politiche di individuazione, sorveglianza e rimedio e che siano adottate misure volte a garantire la conformità alle lettere da a) a e);

    g)

    l’alta dirigenza sia informata regolarmente in merito agli esami dell’assegnazione delle esposizioni a classi o pool e di eventuali ritardi degli esami dell’assegnazione di cui alla lettera f);

    h)

    siano state predisposte politiche adeguate che permettano di ottenere efficacemente e di aggiornare regolarmente le informazioni pertinenti, e che ciò sia opportunamente ripreso nei termini dei contratti con i debitori.

    3.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 2, l’autorità competente valuta il valore e il numero delle esposizioni che non sono state esaminate in conformità del paragrafo 2, lettere da a) a e), e accerta che tali esposizioni siano trattate in modo prudente al momento di calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. La valutazione e la verifica sono effettuate separatamente per ciascun sistema di rating e per ciascun parametro di rischio.

    CAPO 6

    METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DEFAULT

    Articolo 26

    Disposizioni generali

    1.   Per valutare se l’ente individui tutte le situazioni che devono essere considerate default in conformità dell’articolo 178, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione (5), l’autorità competente accerta quanto segue:

    a)

    la specificazione dettagliata e l’applicazione pratica delle soglie di attivazione per l’individuazione del default di un debitore, in conformità dell’articolo 27;

    b)

    la solidità e l’efficacia del processo impiegato dall’ente per l’individuazione del default di un debitore, in conformità dell’articolo 28;

    c)

    le soglie di attivazione e il processo impiegati dall’ente per la riclassificazione di un debitore in default in uno stato di non default, in conformità dell’articolo 29.

    2.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:

    a)

    esame dei criteri interni, delle politiche e delle procedure dell’ente per stabilire se sia intervenuto un default («definizione di default») e per trattare le esposizioni in stato di default;

    b)

    esame dei ruoli e delle competenze delle unità e degli organi di amministrazione che intervengono nell’individuazione del default di un debitore e nella gestione delle esposizioni in stato di default;

    c)

    esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente;

    d)

    esame delle risultanze dell’audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente;

    e)

    esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell’ente volte a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit;

    f)

    acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi;

    g)

    esame dei criteri applicati dal personale incaricato della classificazione manuale dello stato di default di un debitore o di un’esposizione e del ritorno a uno stato di non default.

    3.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può inoltre applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:

    a)

    esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici impiegati nel processo di individuazione del default di un debitore;

    b)

    svolgimento di prove a campione ed esame della documentazione relativa alle caratteristiche del debitore e alla creazione e al mantenimento delle esposizioni;

    c)

    esecuzione di prove proprie sui dati dell’ente o richiesta all’ente di eseguire prove specifiche;

    d)

    esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.

    Articolo 27

    Soglie di attivazione per l’individuazione del default di un debitore

    1.   Nel valutare la specificazione dettagliata e l’applicazione pratica, da parte dell’ente, delle soglie di attivazione per l’individuazione del default di un debitore e la loro conformità all’articolo 178, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2018/171, l’autorità competente accerta che:

    a)

    sia stata predisposta una politica adeguata in materia di conteggio dei giorni di arretrato, in particolare per quanto riguarda il riscadenzamento delle linee e la concessione di proroghe, modifiche, rinvii o rinnovi, nonché la compensazione dei conti esistenti;

    b)

    la definizione di default applicata dall’ente comprenda almeno tutte le soglie di attivazione del default di cui all’articolo 178, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    c)

    qualora un ente utilizzi più definizioni di default all’interno dei suoi soggetti giuridici, l’ambito di applicazione di ciascuna definizione di default sia chiaramente specificato e che le differenze tra le definizioni siano giustificate.

    2.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente valuta se la definizione di default sia applicata in pratica e sia sufficientemente dettagliata da essere applicata coerentemente da tutti i membri del personale per tutti i tipi di esposizioni, e se tutti i seguenti potenziali indicatori dell’improbabile adempimento siano sufficientemente specificati:

    a)

    stato di sofferenza o incaglio;

    b)

    eventi che costituiscono specifiche rettifiche di valore su crediti derivanti da un significativo scadimento del merito di credito;

    c)

    cessioni del credito che costituiscono una perdita economica significativa;

    d)

    eventi che costituiscono una ristrutturazione onerosa;

    e)

    eventi che costituiscono una protezione analoga a quella del fallimento;

    f)

    altri indicatori dell’improbabile adempimento.

    3.   L’autorità competente accerta che le politiche e procedure garantiscano che i debitori non siano classificati in stato di non default se si applica una qualsiasi delle soglie di attivazione del default.

    Articolo 28

    Solidità ed efficacia del processo di individuazione del default di un debitore

    1.   Nel valutare la solidità e l’efficacia del processo di individuazione del default di un debitore in conformità dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    siano stati predisposti procedure e meccanismi adeguati per garantire che tutti i default siano identificati tempestivamente, in particolare che la raccolta e l’aggiornamento delle informazioni rilevanti siano efficaci e avvengano con sufficiente frequenza;

    b)

    quando l’individuazione del default di un debitore si fonda su processi automatici, vengano effettuate prove per accertare che i default siano correttamente identificati dal sistema informativo;

    c)

    ai fini dell’individuazione del default di un debitore sulla base della valutazione umana, i criteri per la valutazione dei debitori e le soglie di attivazione del default siano definiti nella documentazione interna in modo sufficientemente dettagliato, tale da garantire la coerenza nell’identificazione dei default da parte di tutti i membri del personale coinvolti in tale identificazione;

    d)

    quando l’ente applica la definizione di default a livello di debitore, esistano procedure e meccanismi adeguati per garantire che, non appena è stato individuato il default di un debitore, tutte le esposizioni verso tale debitore siano registrate come in stato di default in tutti i pertinenti sistemi, linee di business e localizzazioni geografiche all’interno dell’ente e delle sue filiazioni nonché, se del caso, all’interno della sua impresa madre e delle relative filiazioni;

    e)

    in caso di ritardo nell’attribuzione dello stato di default a tutte le esposizioni verso un debitore di cui alla lettera d) a seguito del default di una o più esposizioni del debitore, tale ritardo non dia luogo a errori o incongruenze nella gestione del rischio, nelle informative sui rischi, nei calcoli dei requisiti di fondi propri o nell’uso dei dati a fini di quantificazione del rischio.

    2.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente valuta l’applicazione della soglia di rilevanza definita a norma dell’articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 nella definizione del default e la coerenza di tale soglia di rilevanza con la soglia di rilevanza di un’obbligazione creditizia in arretrato fissata dall’autorità competente in conformità del regolamento delegato (UE) 2018/171, e accerta che:

    a)

    esistano procedure e meccanismi adeguati per garantire che lo stato di default sia attribuito in conformità dell’articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla base della valutazione di cui all’articolo 178, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento e sia conforme alla soglia di rilevanza pertinente per un’obbligazione creditizia in arretrato definita dall’autorità competente in conformità del regolamento delegato (UE) 2018/171;

    b)

    il processo di conteggio dei giorni di arretrato sia coerente con gli obblighi contrattuali o giuridici del debitore, tenga sufficientemente conto dei pagamenti parziali e sia applicato in modo coerente.

    3.   Nel caso delle esposizioni al dettaglio, oltre all’accertamento stabilito al paragrafo 1 e alla valutazione stabilita al paragrafo 2, l’autorità competente accerta che:

    a)

    l’ente abbia una chiara politica di applicazione della definizione di default per le esposizioni al dettaglio, a livello del debitore o a livello della singola linea di credito;

    b)

    la politica di cui alla lettera a) sia allineata alla gestione del rischio dell’ente e applicata in modo coerente;

    c)

    quando l’ente applica la definizione di default a livello della singola linea di credito:

    i)

    esistano procedure e meccanismi adeguati per garantire che, non appena una linea di credito sia stata individuata come linea in stato di default, tale linea di credito sia contrassegnata come in stato di default in tutti i pertinenti sistemi all’interno dell’ente;

    ii)

    quando si verifica un ritardo nell’attribuzione dello stato di default di una linea di credito in tutti i pertinenti sistemi di cui al punto i), tale ritardo non dia luogo a errori o incongruenze nella gestione del rischio, nelle informative sui rischi, nei calcoli dei requisiti di fondi propri o nell’uso dei dati a fini di quantificazione del rischio.

    Articolo 29

    Riclassificazione in bonis

    1.   Nel valutare la solidità delle soglie di attivazione e del processo di riclassificazione di un debitore in default come debitore regolare in conformità dell’articolo 178, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    le soglie di riclassificazione siano determinate per ciascuna soglia di attivazione del default e siano chiaramente specificati l’individuazione e il trattamento dei crediti soggetti a ristrutturazione onerosa;

    b)

    la riclassificazione sia possibile solo dopo che abbiano cessato di applicarsi tutte le soglie di attivazione del default e siano soddisfatte tutte le condizioni pertinenti per la riclassificazione;

    c)

    le soglie e il processo di riclassificazione siano determinati in modo prudente, in particolare che assicurino che la riclassificazione come regolare non venga effettuata quando l’ente prevede che l’obbligazione creditizia non venga adempiuta integralmente senza che l’ente ricorra ad azioni quali l’escussione delle garanzie.

    2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente accerta che le politiche e le procedure dell’ente non permettano di riclassificare un debitore in default come debitore regolare semplicemente in conseguenza di modifiche dei termini o delle condizioni delle obbligazioni creditizie, a meno che l’ente abbia constatato che tali modifiche consentono di non giudicare più improbabile che il debitore adempia integralmente.

    3.   L’autorità competente verifica l’analisi su cui l’ente ha fondato i propri criteri di riclassificazione. Essa accerta che l’analisi tenga conto della storia di default precedente dell’ente e della percentuale dei debitori in stato di default che, dopo essere stati riclassificati come debitori regolari, ritornano in default in breve tempo.

    CAPO 7

    METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL’ASSETTO, DEI PARTICOLARI OPERATIVI E DELLA DOCUMENTAZIONE DEI SISTEMI DI RATING

    SEZIONE 1

    Disposizioni generali

    Articolo 30

    Disposizioni generali

    1.   Al fine di valutare l’osservanza da parte di un ente dei requisiti in materia di assetto, gestione e documentazione dei sistemi di rating, di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente verifica tutti i seguenti aspetti:

    a)

    l’adeguatezza della documentazione relativa alla logica, all’assetto e ai particolari operativi dei sistemi di rating, come stabilito all’articolo 175 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli 31 e 32;

    b)

    l’adeguatezza della struttura dei sistemi di rating, di cui all’articolo 170 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli da 33 a 36;

    c)

    l’applicazione da parte dell’ente dei requisiti specifici relativi ai modelli statistici o altri metodi automatici, di cui all’articolo 174 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli da 37 a 40.

    2.   Ai fini della verifica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente applica tutti i seguenti metodi:

    a)

    esame delle pertinenti politiche interne dell’ente;

    b)

    esame della documentazione tecnica dell’ente relativa alla metodologia e al processo di elaborazione dei sistemi di rating;

    c)

    esame dei manuali, delle metodologie e dei processi di sviluppo su cui si fondano i sistemi di rating;

    d)

    esame dei verbali degli organi interni dell’ente responsabili dell’approvazione dei sistemi di rating, organo di amministrazione compreso, o delle commissioni da esso designate;

    e)

    esame dei rapporti sulla performance dei sistemi di rating e delle raccomandazioni dell’unità di controllo del rischio di credito, della funzione di validazione, della funzione di audit interno o di ogni altra funzione di controllo dell’ente;

    f)

    esame delle relazioni sullo stato di avanzamento dell’azione dell’ente volta a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante la sorveglianza, le validazioni e i pertinenti audit;

    g)

    acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi.

    3.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:

    a)

    richiesta e analisi dei dati utilizzati nel processo di sviluppo dei sistemi di rating;

    b)

    esecuzione di stime proprie o riproduzione di quelle effettuate dall’ente durante l’elaborazione e la sorveglianza dei sistemi di rating utilizzando i dati forniti dall’ente;

    c)

    richiesta all’ente di ulteriore documentazione o di fornire un’analisi relativa alla scelta della metodologia di elaborazione del sistema di rating nonché informazioni sui risultati conseguiti;

    d)

    esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici relativa all’ambito della valutazione dell’assetto, dei particolari operativi e della documentazione dei sistemi di rating;

    e)

    esecuzione di prove in base ai dati dell’ente o richiesta all’ente di eseguire le prove proposte dall’autorità competente;

    f)

    esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.

    SEZIONE 2

    Metodologia di valutazione della documentazione relativa alla logica, all’assetto e ai particolari operativi dei sistemi di rating

    Articolo 31

    Completezza della documentazione dei sistemi di rating

    1.   Nel valutare la completezza della documentazione relativa all’assetto, ai particolari operativi e alla logica dei sistemi di rating di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera e), come stabilito all’articolo 175 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che la documentazione sia completa e comprenda i seguenti aspetti:

    a)

    l’adeguatezza del sistema di rating e dei modelli utilizzati all’interno di esso tenuto conto delle caratteristiche del portafoglio;

    b)

    una descrizione delle fonti di dati e delle pratiche di pulizia dei dati;

    c)

    le definizioni di default e di perdita;

    d)

    le scelte metodologiche;

    e)

    le specifiche tecniche dei modelli;

    f)

    le carenze e i limiti dei modelli e gli eventuali fattori che possono attenuarli;

    g)

    i risultati delle prove di applicazione dei modelli nei sistemi informatici, in particolare se l’applicazione è avvenuta con successo e senza errori;

    h)

    un’autovalutazione dell’osservanza dei requisiti normativi inerenti al metodo basato sui rating interni di cui agli articoli da 169 a 191 del regolamento (UE) n. 575/2013.

    2.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente verifica che:

    a)

    la documentazione illustri chiaramente lo scopo del sistema di rating e dei modelli;

    b)

    la documentazione comprenda una descrizione dell’ambito di applicazione del sistema di rating e di quello dei modelli utilizzati all’interno di esso, ossia una specificazione del tipo di esposizione coperto da ciascun modello all’interno del sistema di rating, sia in termini qualitativi che quantitativi, del tipo di risultanze di ciascun modello e dell’uso fatto delle risultanze;

    c)

    la documentazione comprenda una spiegazione delle modalità secondo le quali le informazioni acquisite mediante il sistema di rating e i risultati dei modelli sono presi in considerazione ai fini della gestione del rischio, del processo decisionale e dell’autorizzazione dei crediti, di cui all’articolo 19.

    3.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente verifica che la documentazione comprenda:

    a)

    informazioni dettagliate su tutti i dati utilizzati per l’elaborazione del modello, compresa una definizione precisa del contenuto, della fonte, del formato e della codifica del modello e, ove applicabile, sui dati esclusi dallo stesso;

    b)

    le eventuali procedure di pulizia dei dati, comprese le procedure per l’esclusione di dati, il rilevamento e il trattamento dei valori anomali e gli adeguamenti dei dati, nonché una giustificazione esplicita del loro utilizzo e una valutazione del loro impatto.

    4.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera c), l’autorità competente verifica se le definizioni di default e di perdita utilizzate nell’elaborazione del modello sono adeguatamente documentate, in particolare quando ai fini delle specifiche del modello vengono utilizzate definizioni di default diverse da quelle utilizzate dall’ente in conformità dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.

    5.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera d), l’autorità competente verifica che la documentazione comprenda:

    a)

    i particolari sull’assetto, la teoria, le ipotesi e la logica su cui si basa il modello;

    b)

    le descrizioni particolareggiate riguardanti le metodologie del modello e le relative motivazioni, le tecniche statistiche e approssimazioni e, se del caso, la logica e i particolari dei metodi di segmentazione, le risultanze dei processi statistici e la diagnostica e la misurazione della capacità previsionale dei modelli;

    c)

    il ruolo degli esperti delle pertinenti aree di business nell’elaborazione del sistema e dei modelli di rating, compresa la descrizione particolareggiata del processo di consultazione degli esperti delle pertinenti aree di business nell’elaborazione del sistema e dei modelli di rating, nonché delle risultanze e delle motivazioni presentate da detti esperti delle pertinenti aree di business;

    d)

    la spiegazione di come il modello statistico e la valutazione umana vengono combinati per ricavare le risultanze finali del modello;

    e)

    la spiegazione di come l’ente tiene conto della qualità insoddisfacente dei dati, della mancanza di pool omogenei di esposizioni, di variazioni dei processi aziendali, del contesto economico o giuridico e di altri fattori relativi alla qualità dei dati che possono incidere sulla performance del sistema o del modello di rating;

    f)

    la descrizione delle analisi eseguite ai fini dei modelli statistici o di altri metodi automatici, secondo il caso:

    i)

    l’analisi univariata delle variabili considerate e dei rispettivi criteri di selezione delle variabili;

    ii)

    l’analisi multivariata delle variabili considerate e dei rispettivi criteri di selezione delle variabili;

    iii)

    la procedura di elaborazione del modello finale, tra cui:

    la selezione finale delle variabili;

    le rettifiche che sulla base della valutazione umana sono apportate alle variabili risultanti dall’analisi multivariata;

    le trasformazioni delle variabili;

    l’attribuzione di fattori di ponderazione alle variabili;

    il metodo di composizione delle componenti del modello, in particolare quando concorrono componenti qualitative e quantitative.

    6.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera e), l’autorità competente verifica che la documentazione comprenda:

    a)

    le specifiche tecniche della struttura del modello finale, comprese le specifiche finali del modello, le componenti dei parametri di immissione, compresi tipo e formato delle variabili selezionate, le ponderazioni applicate alle variabili e alle componenti delle risultanze, compresi tipo e formato dei dati in uscita;

    b)

    i riferimenti ai codici e agli strumenti informatici utilizzati nei linguaggi e programmi informatici che consentono a terzi di riprodurre i risultati finali.

    Ai fini della lettera b), i terzi possono essere il venditore nel caso di modelli del venditore.

    7.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera f), l’autorità competente verifica che la documentazione comprenda la descrizione delle carenze e dei limiti del modello, la valutazione se siano o no state rispettate le ipotesi di fondo del modello e l’anticipazione delle situazioni in cui il modello potrebbe dare risultati al di sotto delle aspettative o diventare inadeguato, nonché la valutazione della rilevanza delle debolezze del modello e gli eventuali fattori che possono attenuarle.

    8.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera g), l’autorità competente verifica che:

    a)

    la documentazione specifichi il processo da seguire quando un modello nuovo o modificato è applicato nell’ambiente di produzione;

    b)

    la documentazione comprenda i risultati delle prove di applicazione dei modelli di rating nei sistemi informatici, tra cui la conferma che il modello di rating applicato nel sistema di produzione è identico a quello descritto nella documentazione e funziona come previsto.

    9.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera h), l’autorità competente verifica che l’autovalutazione da parte dell’ente della conformità ai requisiti normativi per il metodo IRB sia effettuata separatamente per ciascun sistema di rating e sia rivista dall’audit interno o da un’altra unità di audit indipendente comparabile.

    Articolo 32

    Registro dei sistemi di rating

    1.   Nel valutare il sistema di documentazione e le procedure di raccolta e conservazione delle informazioni sui sistemi di rating di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera e), e all’articolo 175 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che l’ente abbia attuato e aggiorni un registro di tutte le versioni attuali e passate dei sistemi di rating almeno degli ultimi tre anni («registro dei sistemi di rating»).

    2.   Ai fini del paragrafo 1 l’autorità competente accerta che le procedure di tenuta del registro dei sistemi di rating includano, per ciascuna versione, la registrazione delle seguenti informazioni:

    a)

    l’ambito di applicazione del sistema di rating, specificando quale tipo di esposizione deve essere valutato da ciascun modello di rating;

    b)

    i dirigenti responsabili dell’approvazione e la data di approvazione interna, la data di comunicazione all’autorità competente, la data di approvazione da parte dell’autorità competente, se del caso, e la data di attuazione della versione;

    c)

    una breve descrizione delle eventuali modifiche rispetto alla versione precedente inclusa nel registro, compresa una descrizione degli aspetti del sistema di rating che sono stati modificati e un riferimento alla documentazione del modello;

    d)

    la categoria di modifica attribuita in conformità del regolamento delegato (UE) n. 529/2014 e un riferimento ai criteri per l’assegnazione a una categoria di modifica.

    SEZIONE 3

    Metodologia di valutazione della struttura dei sistemi di rating

    Articolo 33

    Fattori di rischio e criteri di rating

    1.   Nel valutare i fattori di rischio e i criteri di rating utilizzati nel sistema di rating ai fini dell’articolo 170, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta tutti gli aspetti seguenti:

    a)

    il processo di selezione dei pertinenti fattori di rischio e criteri di rating, compresa la definizione dei fattori di rischio potenziali, i criteri di selezione dei fattori di rischio e le decisioni prese riguardo ai pertinenti fattori di rischio;

    b)

    la coerenza dei fattori di rischio e dei criteri di rating selezionati e il loro contributo alla valutazione del rischio rispetto alle previsioni degli utenti commerciali del sistema di rating;

    c)

    la coerenza dei fattori di rischio e dei criteri di rating selezionati sulla base di metodi statistici con le evidenze statistiche sulla differenziazione del rischio associate a ciascuna classe o a ciascun pool.

    2.   I fattori di rischio potenziali e i criteri di rating da analizzare in conformità del paragrafo 1, lettera a), comprendono i seguenti elementi, qualora disponibili per il tipo di esposizione:

    a)

    le caratteristiche di rischio del debitore, tra cui:

    i)

    per le esposizioni verso imprese ed enti: documenti di bilancio, informazioni qualitative, rischio del settore, rischio paese, sostegno da parte del soggetto madre;

    ii)

    per le esposizioni al dettaglio: documenti di bilancio o informazioni sul reddito personale, informazioni qualitative, informazioni comportamentali, informazioni socio-demografiche;

    b)

    le caratteristiche di rischio dell’operazione, tra cui tipo di prodotto, tipo di garanzia reale, rango, indice di copertura del finanziamento;

    c)

    informazioni sulla morosità: informazioni interne o informazioni desunte da fonti esterne, quali agenzie di recupero crediti.

    Articolo 34

    Distribuzione dei debitori e delle esposizioni nelle classi o nei pool

    1.   Nel valutare la distribuzione dei debitori e delle esposizioni all’interno delle classi o dei pool di ciascun sistema di rating ai fini dell’articolo 170, paragrafo 1, lettere b), d) e f), paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    il numero di classi e pool di rating sia sufficiente per garantire un’appropriata differenziazione del rischio e la quantificazione delle caratteristiche di perdita a livello di classe o di pool, e che:

    i)

    per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché per le esposizioni da finanziamenti specializzati, la scala di rating del debitore abbia almeno il numero di classi stabilito rispettivamente all’articolo 170, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    ii)

    per i crediti commerciali acquistati classificati come esposizioni al dettaglio, che il raggruppamento rispecchi le prassi di sottoscrizione del cedente e l’eterogeneità della sua clientela;

    b)

    la concentrazione del numero di esposizioni o di debitori non sia eccessiva in nessuna classe o pool, a meno che tale distribuzione non sia giustificata da evidenze empiriche comprovanti l’omogeneità del rischio di tali esposizioni o debitori;

    c)

    per le esposizioni al dettaglio, le classi o i pool di rating e quelli relativi alle operazioni abbiano un numero sufficiente di esposizioni o di debitori in una determinata classe o un determinato pool, a meno che tale distribuzione non sia giustificata da evidenze empiriche comprovanti che il raggruppamento di tali esposizioni o debitori è adeguato, oppure che per singoli debitori o singole esposizioni sono usate le stime dirette dei parametri di rischio di cui all’articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    d)

    per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, quando sono disponibili dati sufficienti, le classi o i pool di rating e quelli relativi alle operazioni non abbiano un numero troppo esiguo di esposizioni o di debitori in una determinata classe o un determinato pool, a meno che la distribuzione delle esposizioni o dei debitori non sia giustificata da evidenze empiriche comprovanti che il raggruppamento di tali esposizioni o debitori è adeguato, oppure che per singoli debitori o singole esposizioni sono usate le stime dirette dei parametri di rischio di cui all’articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

    2.   Oltre all’accertamento stabilito al paragrafo 1, l’autorità competente valuta, se del caso, i criteri applicati dall’ente nel determinare:

    a)

    il numero complessivo massimo e minimo di classi o pool;

    b)

    la percentuale di esposizioni e di debitori attribuita a ciascuna classe o a ciascun pool.

    3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l’autorità competente tiene conto delle distribuzioni attuali e passate osservate del numero di esposizioni e di debitori e dei valori delle esposizioni, compresa la migrazione delle esposizioni e dei debitori tra classi o pool diversi.

    Articolo 35

    Differenziazione del rischio

    1.   Nel valutare la differenziazione del rischio di ciascun sistema di rating ai fini dell’articolo 170, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni al dettaglio, l’autorità competente accerta tutti gli aspetti seguenti:

    a)

    che gli strumenti utilizzati per valutare la differenziazione del rischio siano solidi e adeguati in considerazione dei dati disponibili e che l’adeguata differenziazione del rischio sia dimostrata dalla registrazione delle serie temporali dei tassi effettivi di default o di perdita per classi o pool in diverse condizioni economiche;

    b)

    che la performance attesa del sistema di rating per quanto riguarda la differenziazione del rischio sia definita dall’ente mediante inequivocabili target fissi e tolleranze per le metriche e gli strumenti definiti, nonché azioni volte a correggere le deviazioni da tali target o tolleranze; che per lo sviluppo iniziale e la performance in corso possano essere definiti target e tolleranze distinti;

    c)

    che i target e le tolleranze per le metriche e gli strumenti definiti nonché i meccanismi applicati per conseguire tali obiettivi e tolleranze assicurino una sufficiente differenziazione del rischio.

    2.   L’autorità competente applica altresì il paragrafo 1 alla valutazione della differenziazione del rischio per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio a norma dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, se è disponibile una quantità sufficiente di dati a tal fine.

    Articolo 36

    Omogeneità

    1.   Nel valutare l’omogeneità dei debitori o delle esposizioni assegnati alla stessa classe o allo stesso pool ai fini dell’articolo 170, paragrafo 1, e dell’articolo 170, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente valuta la similarità delle caratteristiche di perdita dei debitori e delle operazioni inseriti in ciascuna classe o ciascun pool in relazione a tutti i seguenti fattori:

    a)

    rating interni;

    b)

    stime della PD;

    c)

    se del caso, stime interne della LGD;

    d)

    se del caso, stime interne dei fattori di conversione;

    e)

    se del caso, stime interne delle perdite totali.

    Per le esposizioni al dettaglio l’autorità competente valuta tali fattori per ciascun sistema di rating. Per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio l’autorità competente li valuta solo per i sistemi di rating per i quali è disponibile una quantità sufficiente di dati.

    2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente valuta l’intervallo dei valori e le distribuzioni delle caratteristiche di perdita dei debitori e delle operazioni inseriti in ciascuna classe o ciascun pool.

    SEZIONE 4

    Metodologia di valutazione dei requisiti specifici relativi ai modelli statistici o altri metodi automatici

    Articolo 37

    Requisiti in materia di dati

    1.   Nel valutare il processo per vagliare i dati immessi nel modello in conformità dell’articolo 174, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta:

    a)

    l’affidabilità e la qualità delle fonti informative interne ed esterne e la gamma di dati ottenuti da tali fonti, nonché il periodo di tempo coperto dalle fonti;

    b)

    il processo di fusione dei dati, quando il modello è alimentato con dati provenienti da una molteplicità di fonti;

    c)

    la logica e la portata delle esclusioni di dati ripartite per motivo di esclusione, utilizzando statistiche sulla percentuale di dati totali interessata da ciascuna esclusione qualora taluni dati siano stati esclusi dal campione per l’elaborazione del modello;

    d)

    le procedure in caso di dati erronei o mancanti e per il trattamento dei valori anomali e dei dati categoriali e che in caso di variazione del tipo di categorizzazione questa non determini una qualità dei dati inferiori o discontinuità strutturali nei dati;

    e)

    i processi di trasformazione dei dati, compresa la standardizzazione e altre trasformazioni funzionali, e l’adeguatezza di tali trasformazioni in considerazione del rischio di eccessiva specializzazione del modello.

    2.   Nel valutare la rappresentatività dei dati impiegati per costruire il modello di cui all’articolo 174, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta:

    a)

    la comparabilità delle caratteristiche di rischio dei debitori o delle operazioni rispecchiate nei dati impiegati per costruire il modello con quelle delle esposizioni contemplate da un particolare modello di rating;

    b)

    la comparabilità degli attuali requisiti per la sottoscrizione e il recupero con quelli applicati al momento al quale si riferisce la serie di dati di riferimento utilizzata per la modellizzazione;

    c)

    la coerenza nel tempo della definizione di default nei dati utilizzati per la modellizzazione, e accerta:

    i)

    che siano stati effettuati aggiustamenti per conseguire la coerenza con la definizione di default vigente, qualora la definizione di default sia stata modificata durante il periodo di osservazione;

    ii)

    che l’ente abbia adottato misure adeguate per garantire la rappresentatività dei dati, qualora l’ente operi in più giurisdizioni aventi definizioni di default diverse;

    iii)

    che la definizione di default utilizzata ai fini delle specifiche del modello non abbia un impatto negativo sulla struttura e la performance del modello di rating qualora tale definizione differisca dalla definizione di default stabilita all’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013;

    d)

    quando per lo sviluppo del modello sono utilizzati dati esterni o dati aggregati tra enti, la pertinenza e l’adeguatezza di tali dati per le esposizioni, i prodotti e il profilo di rischio dell’ente.

    Articolo 38

    Assetto del modello

    Nel valutare l’assetto del modello di rating ai fini dell’articolo 174, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta:

    a)

    l’adeguatezza del modello in considerazione della sua applicazione specifica;

    b)

    l’analisi, da parte dell’ente, di ipotesi alternative o di metodi alternativi a quelli scelti nel modello;

    c)

    la metodologia applicata dall’ente per lo sviluppo del modello;

    d)

    che il personale competente dell’ente comprenda appieno le capacità e i limiti del modello, in particolare che la documentazione del modello dell’ente:

    i)

    descriva quali delle limitazioni del modello sono correlate ai dati immessi, a ipotesi incerte, alla componente di elaborazione dati del modello e se le risultanze del modello siano ottenute manualmente o nel sistema informatico;

    ii)

    identifichi le situazioni in cui è possibile che il modello dia risultati al di sotto delle aspettative o diventi inadeguato e contenga una valutazione della rilevanza delle debolezze del modello e dei fattori che possono attenuarle.

    Articolo 39

    Valutazione umana

    Nel valutare se il modello statistico o un altro metodo automatico sia combinato con la valutazione umana in conformità dell’articolo 174, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 e se la valutazione umana sia applicata in modo proporzionato e adeguato nello sviluppo del modello di rating e nel processo di assegnazione delle esposizioni a classi o a pool, l’autorità competente accerta che:

    a)

    le modalità di applicazione della valutazione umana siano giustificate e pienamente documentate e che l’impatto della valutazione umana sul sistema di rating sia valutato, se possibile anche tramite una misurazione del contributo marginale della valutazione umana alla performance del sistema di rating;

    b)

    si tenga conto di tutte le informazioni rilevanti non considerate nel modello e sia applicato un adeguato livello di cautela;

    c)

    quando il processo di assegnazione delle esposizioni a classi o a pool in un sistema di rating richiede l’applicazione della valutazione umana sotto forma di dati soggettivi utilizzati come input o quando le politiche in materia di credito permettono di discostarsi dai parametri immessi o dai risultati del modello, si applichino tutte le seguenti circostanze:

    i)

    il manuale per gli utenti del modello definisce chiaramente i dati utilizzati come input e le situazioni in cui tali dati possono essere rettificati in base alla valutazione umana;

    ii)

    le situazioni in cui i dati utilizzati come input del modello sono stati effettivamente rettificati sono limitate;

    iii)

    il manuale per gli utenti del modello definisce chiaramente le situazioni in cui è permesso discostarsi dai parametri immessi o dai risultati dei modelli di rating e le procedure per discostarsi dai parametri immessi o dai risultati dei modelli;

    iv)

    tutti i dati riguardanti l’applicazione della valutazione umana e le situazioni di scostamento dai parametri immessi o dai risultati dei modelli di rating sono conservati e analizzati periodicamente dall’unità di controllo del rischio di credito o dalla funzione di validazione al fine di accertarne l’impatto sul modello di rating;

    d)

    l’applicazione della valutazione umana sia gestita in modo appropriato e proporzionata al tipo di esposizione per ciascun sistema di rating.

    Articolo 40

    Performance del modello

    Nel valutare la capacità previsionale del modello a norma dell’articolo 174, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che le regole interne dell’ente:

    a)

    illustrino le ipotesi e la teoria alla base delle metriche scelte dall’ente ai fini della valutazione della performance del modello;

    b)

    specifichino l’applicazione delle metriche, indichino se l’utilizzo di ciascuna metrica è obbligatorio o discrezionale e quando deve essere utilizzata e garantiscano che le metriche siano utilizzate in modo coerente;

    c)

    specifichino le condizioni di applicabilità, le soglie accettabili e gli scostamenti accettati per le metriche nonché stabiliscano se e, in caso affermativo, in che modo gli errori statistici relativi ai valori di tali metriche sono presi in considerazione nel processo di valutazione e, qualora siano calcolate più metriche, stabiliscano i metodi per aggregare diversi risultati di prova in un’unica valutazione;

    d)

    determinino un processo atto a garantire che gli eventi di deterioramento della performance del modello che comportano il superamento delle soglie di cui alla lettera c) siano comunicati ai membri appropriati dell’alta dirigenza responsabili e che i dirigenti responsabili dell’adozione della decisione finale in merito all’attuazione delle necessarie modifiche del modello forniscano orientamenti chiari su come sono considerati i risultati delle metriche.

    CAPO 8

    METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER LA QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO

    SEZIONE 1

    Disposizioni generali

    Articolo 41

    Disposizioni generali

    1.   Per valutare l’osservanza da parte di un ente dei requisiti in materia di quantificazione dei parametri di rischio, ai fini dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta il soddisfacimento da parte dell’ente:

    a)

    dei requisiti generali per il processo di stima stabiliti all’articolo 179 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli 42, 43 e 44;

    b)

    dei requisiti specifici per la stima della PD stabiliti all’articolo 180 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli 45 e 46;

    c)

    dei requisiti specifici per le stime interne della LGD stabiliti all’articolo 181 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli da 47 a 52;

    d)

    dei requisiti specifici per le stime interne dei fattori di conversione stabiliti all’articolo 182 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli da 53 a 56;

    e)

    dei requisiti per valutare l’effetto delle garanzie personali e dei derivati su crediti stabiliti all’articolo 183 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità dell’articolo 57;

    f)

    dei requisiti per i crediti commerciali acquistati stabiliti all’articolo 184 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità dell’articolo 58.

    2.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente applica tutti i seguenti metodi:

    a)

    esame delle pertinenti politiche interne dell’ente;

    b)

    esame della documentazione tecnica dell’ente relativa alla metodologia e al processo di stima;

    c)

    esame critico dei manuali, delle metodologie e dei processi di stima dei parametri di rischio;

    d)

    esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compresi l’organo di amministrazione, del comitato sui modelli o di altri comitati dell’ente;

    e)

    esame dei rapporti sulla performance dei parametri di rischio e delle raccomandazioni formulate dall’unità di controllo del rischio di credito, dalla funzione di validazione, dalla funzione di audit interno o di ogni altra funzione di controllo dell’ente;

    f)

    valutazione delle relazioni sullo stato di avanzamento dell’azione dell’ente volta a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit, le validazioni e la sorveglianza pertinenti;

    g)

    acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale competente e dall’alta dirigenza dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi.

    3.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può inoltre applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:

    a)

    richiesta di ulteriore documentazione o analisi a sostegno delle scelte metodologiche dell’ente e dei risultati ottenuti;

    b)

    esecuzione di proprie stime interne dei parametri di rischio o riproduzione di quelle effettuate dall’ente, utilizzando i dati forniti dall’ente;

    c)

    richiesta e analisi dei dati utilizzati nel processo di stima;

    d)

    esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici che sono pertinenti ai fini della valutazione;

    e)

    esecuzione di prove proprie dell’autorità competente in base ai dati dell’ente o richiesta all’ente di eseguire le prove proposte dall’autorità competente;

    f)

    esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.

    SEZIONE 2

    Metodologia di valutazione dei requisiti generali per la quantificazione dei parametri di rischio

    Articolo 42

    Requisiti in materia di dati

    1.   Nel valutare l’osservanza dei requisiti generali per il processo di stima di cui all’articolo 179 del regolamento (UE) n. 575/2013, i dati utilizzati per la quantificazione dei parametri di rischio e la qualità di tali dati, l’autorità competente accerta:

    a)

    la completezza dei dati quantitativi e qualitativi e delle altre informazioni in relazione ai metodi utilizzati per la quantificazione dei parametri di rischio, al fine di garantire che siano utilizzate tutta la pertinente esperienza storica e tutte le evidenze empiriche;

    b)

    la disponibilità dei dati quantitativi che forniscono una disaggregazione delle esperienze di perdita in base ai fattori che determinano i rispettivi parametri di rischio, di cui all’articolo 179, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

    c)

    la rappresentatività dei dati utilizzati per stimare i parametri di rischio per taluni tipi di esposizione;

    d)

    l’adeguatezza del numero delle esposizioni incluse nel campione e la durata del periodo storico di osservazione di cui agli articoli 45, 47 e 53, utilizzati per la quantificazione al fine di garantire che le stime dell’ente siano accurate e solide;

    e)

    la giustificazione e la documentazione di tutte le operazioni di pulizia dei dati, comprese le eventuali osservazioni escluse dalla stima e la conferma che tali esclusioni non distorcono la quantificazione del rischio; per le stime della PD, in particolare, la giustificazione e la documentazione dell’impatto della pulizia dei dati sul tasso di default medio di lungo periodo;

    f)

    la coerenza tra le serie di dati utilizzate per la stima dei parametri di rischio, in particolare in relazione alla definizione di default, al trattamento dei default, compresi i molteplici default di cui all’articolo 46, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 49, e alla composizione del campione.

    2.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera c), l’autorità competente valuta la rappresentatività dei dati utilizzati per stimare i parametri di rischio per taluni tipi di esposizione valutando:

    a)

    la struttura delle esposizioni coperte da ciascun modello di rating e le diverse caratteristiche di rischio dei debitori o delle operazioni, e se il portafoglio corrente è, nella misura richiesta, comparabile ai portafogli che costituiscono la serie di dati di riferimento;

    b)

    la comparabilità dei requisiti vigenti per la sottoscrizione e il recupero con quelli applicati alla data della serie di dati di riferimento;

    c)

    la coerenza della definizione di default nel periodo di osservazione:

    i)

    quando la definizione di default è stata modificata durante il periodo di osservazione, la descrizione degli aggiustamenti effettuati per conseguire il prescritto livello di coerenza con la definizione di default vigente;

    ii)

    quando le definizioni di default vigenti nelle varie giurisdizioni in cui opera l’ente differiscono tra loro, l’adeguatezza delle misure e della cautela adottate dall’ente;

    d)

    quando per la quantificazione dei parametri di rischio sono utilizzati dati esterni o dati aggregati tra enti, la pertinenza e l’adeguatezza di tali dati per le esposizioni, i prodotti e il profilo di rischio dell’ente nonché la definizione di default;

    e)

    quando i dati esterni o aggregati non sono coerenti con la definizione interna di default dell’ente, la descrizione degli aggiustamenti apportati dall’ente ai dati esterni o aggregati per conseguire il prescritto livello di coerenza con la definizione interna di default.

    3.   Nel valutare la qualità dei dati aggregati tra enti che vengono utilizzati per quantificare i parametri di rischio, l’autorità competente applica la metodologia di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 oltre ad accertare l’osservanza dei requisiti stabiliti all’articolo 179, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

    Articolo 43

    Revisione delle stime

    Nel valutare la revisione da parte dell’ente delle stime dei parametri di rischio di cui all’articolo 179, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    il processo e il piano annuale di revisione delle stime prevedano la revisione puntuale di tutte le stime;

    b)

    siano stati individuati i criteri per l’individuazione delle situazioni che attivano una revisione più frequente;

    c)

    le metodologie e i dati utilizzati per la stima dei parametri di rischio integrino i cambiamenti intervenuti nel processo di sottoscrizione e nella composizione dei portafogli;

    d)

    le metodologie e i dati utilizzati per la stima della LGD integrino i cambiamenti intervenuti nel processo di recupero, nei tipi di recupero e nella durata del processo di recupero;

    e)

    le metodologie e i dati utilizzati per la stima del fattore di conversione integrino i cambiamenti intervenuti nel processo di sorveglianza del margine non utilizzato;

    f)

    la serie di dati utilizzata per la stima dei parametri di rischio comprenda i dati rilevanti dell’ultimo periodo di osservazione, aggiornati almeno con cadenza annuale;

    g)

    i progressi tecnologici e le altre informazioni pertinenti siano integrati nelle stime dei parametri di rischio.

    Articolo 44

    Margine di cautela

    1.   L’autorità competente valuta se nei valori dei parametri di rischio utilizzati nel calcolo dei requisiti patrimoniali è incluso l’adeguato margine di cautela di cui all’articolo 179, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, nei seguenti casi:

    a)

    qualora i metodi e i dati non offrano sufficiente certezza circa le stime dei parametri di rischio, compreso il caso di elevato margine di errore;

    b)

    qualora l’unità di controllo del rischio di credito, la funzione di validazione, la funzione di audit interno o ogni altra funzione di controllo dell’ente abbia individuato carenze rilevanti nei metodi, nelle informazioni e nei dati;

    c)

    in caso di modifiche rilevanti dei requisiti delle politiche di sottoscrizione o di recupero oppure di variazioni della propensione al rischio dell’ente.

    2.   L’autorità competente valuta se gli enti non utilizzino il margine di cautela in sostituzione delle eventuali azioni correttive applicate dall’ente a norma dell’articolo 146 del regolamento (UE) n. 575/2013.

    SEZIONE 3

    Metodologia di valutazione dei requisiti specifici per la stima della PD

    Articolo 45

    Durata del periodo storico di osservazione

    Nel valutare la durata del periodo storico di osservazione di cui all’articolo 180, paragrafo 1, lettera h), e all’articolo 180, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto delle condizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/72 della Commissione per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni di autorizzazione della deroga in materia di dati (6), e il calcolo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale sulla base dei dati sui default desunti dalla propria esperienza, di cui all’articolo 180, paragrafo 1, lettera e), l’autorità competente accerta:

    a)

    che la durata del periodo storico di osservazione copra almeno la durata minima prescritta dall’articolo 180, paragrafo 1, lettera h), e dall’articolo 180, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, dal regolamento delegato (UE) 2017/72;

    b)

    qualora il periodo storico di osservazione disponibile sia più lungo del periodo minimo prescritto dall’articolo 180, paragrafo 1, lettera h), o dall’articolo 180, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 per una fonte di dati e i dati ottenuti da detta fonte sono pertinenti, che le informazioni relative a tale periodo più lungo siano utilizzate per stimare la media di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale;

    c)

    per le esposizioni al dettaglio, che l’eventuale prassi dell’ente di non attribuire uguale importanza a tutti i dati storici considerati sia giustificata da una migliore previsione dei tassi di default e che l’applicazione di una ponderazione zero o di una ponderazione molto bassa a un dato periodo sia giustificata adeguatamente o determini stime più prudenti;

    d)

    che vi sia coerenza tra i requisiti per la sottoscrizione e i sistemi di rating in essere e che al momento della generazione dei dati interni di default siano stati utilizzati requisiti di sottoscrizione comparabili o che le modifiche dei requisiti di sottoscrizione e dei sistemi di rating siano state affrontate applicando il margine di cautela di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c);

    e)

    per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, che la definizione di debitori che sono ad elevata leva finanziaria e di debitori le cui attività sono principalmente attività negoziate, di cui all’articolo 180, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché l’individuazione dei periodi di accentuata volatilità per tali debitori, di cui alla stessa disposizione, siano adeguate.

    Articolo 46

    Metodo di stima della PD

    1.   Nel valutare il metodo di stima della PD, di cui all’articolo 180 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che il tasso di default relativo a un orizzonte temporale annuale per ciascuna classe o ciascun pool sia calcolato in modo coerente con le caratteristiche del tasso annuale di default ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 78, del regolamento (UE) n. 575/2013, e accerta che:

    a)

    il denominatore del tasso di default relativo a un orizzonte temporale annuale includa i debitori o le esposizioni che, all’inizio di un periodo di un anno, non sono in stato di default e sono classificati in tale classe o pool di rating;

    b)

    il numeratore del tasso di default relativo a un orizzonte temporale annuale includa quei debitori o quelle esposizioni di cui alla lettera a) che sono entrati in stato di default durante il periodo di un anno in questione; i molteplici default per lo stesso debitore o la stessa esposizione osservati durante il periodo di un anno in relazione al tasso di default siano considerati un default unico di cui all’articolo 49, lettera b), verificatosi alla data del primo di tali molteplici default.

    2.   L’autorità competente accerta che il metodo di stima della PD per classe o pool di debitori sia fondato sulla media di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale.

    A tal fine essa accerta che il periodo utilizzato dall’ente per stimare la media di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale sia rappresentativo del probabile intervallo di variabilità dei tassi di default per il tipo di esposizione in questione.

    3.   Quando i dati osservati utilizzati per la stima della PD non sono rappresentativi del probabile intervallo di variabilità dei tassi di default per un tipo di esposizione, l’autorità competente accerta che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

    a)

    l’ente utilizza un metodo alternativo appropriato per stimare la media dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale su un periodo che è rappresentativo del probabile intervallo di variabilità dei tassi di default per il tipo di esposizione in questione;

    b)

    è applicato un margine di cautela appropriato quando, dopo l’applicazione di un metodo appropriato di cui alla lettera a), la stima delle medie dei tassi di default risulta essere inaffidabile o presentare altre limitazioni.

    4.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente verifica che tutti gli elementi seguenti siano appropriati per il tipo di esposizione:

    a)

    forma funzionale e strutturale del metodo di stima;

    b)

    ipotesi su cui si fonda il metodo di stima;

    c)

    ciclicità del metodo di stima;

    d)

    durata del periodo storico di osservazione utilizzato in conformità dell’articolo 45;

    e)

    margine di cautela applicato in conformità dell’articolo 44;

    f)

    valutazione umana;

    g)

    quando applicabile, scelta dei fattori di rischio.

    5.   Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, qualora i debitori siano ad elevata leva finanziaria o le attività del debitore siano principalmente attività negoziate di cui all’articolo 180, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che la PD rifletta la performance delle attività sottostanti in periodi di accentuata volatilità, di cui alla stessa disposizione.

    6.   Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, qualora l’ente si avvalga di una scala di rating di un’ECAI, l’autorità competente accerta l’analisi effettuata dall’ente riguardo all’osservanza dei requisiti stabiliti all’articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 e controlla che tale analisi affronti la questione di stabilire se i tipi di esposizione valutati dall’ECAI siano rappresentativi dei tipi di esposizione dell’ente e dell’orizzonte temporale per la valutazione del merito di credito da parte dell’ECAI.

    7.   Per le esposizioni al dettaglio, qualora l’ente ricavi le stime della PD o della LGD da una stima delle perdite totali nonché da una stima appropriata della PD o della LGD, di cui all’articolo 180, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta l’analisi effettuata dall’ente riguardo all’osservanza di tutti i criteri pertinenti in materia di stima della PD e della LGD stabiliti agli articoli da 178 a 184 del regolamento (UE) n. 575/2013.

    8.   Per le esposizioni al dettaglio, l’autorità competente accerta che l’ente analizzi periodicamente e tenga conto delle previste modifiche della PD lungo la durata delle esposizioni creditizie («seasoning effect») di cui all’articolo 180, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013.

    9.   Nella valutazione dei modelli statistici per la stima della PD, l’autorità competente applica, oltre ai metodi di cui ai paragrafi da 1 a 8, la metodologia di valutazione dei requisiti specifici relativi ai modelli statistici o altri metodi automatici stabiliti agli articoli da 37 a 40.

    SEZIONE 4

    Metodologia di valutazione dei requisiti specifici per le stime interne della LGD

    Articolo 47

    Durata del periodo storico di osservazione

    Nel valutare la durata del periodo considerato per la stima della LGD ai fini dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera j), e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) 2017/72 («periodo storico di osservazione»), l’autorità competente accerta:

    a)

    che la durata del periodo storico di osservazione copra almeno la durata minima prescritta dall’articolo 181, paragrafo 1, lettera j), e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, dal regolamento delegato (UE) 2017/72;

    b)

    quando il periodo storico di osservazione disponibile per una fonte di dati è più lungo del periodo minimo a norma dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera j), e dell’articolo 181, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e i dati ottenuti da detta fonte sono rilevanti per la stima della LGD, che vengano utilizzate le informazioni relative a tale periodo più lungo;

    c)

    per le esposizioni al dettaglio, che l’eventuale prassi dell’ente di non attribuire uguale importanza a tutti i dati storici considerati sia giustificata da una migliore previsione dei tassi di perdita e che l’applicazione di una ponderazione zero o di una ponderazione molto bassa a un dato periodo sia giustificata adeguatamente o determini stime più prudenti.

    Articolo 48

    Metodo di stima della LGD

    Nel valutare il metodo di stima interna della LGD di cui all’articolo 181 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    l’ente valuti la LGD per classe o pool omogenei;

    b)

    la LGD effettiva media per classe o pool di operazioni sia calcolata utilizzando la media ponderata del numero di default;

    c)

    siano utilizzati tutti i default osservati nell’ambito delle fonti di dati, in particolare che i processi di recupero incompleti siano presi in considerazione in modo prudente ai fini della stima della LGD, e che la scelta del periodo di risoluzione e le metodologie di stima dei costi aggiuntivi e dei recuperi dopo e, ove necessario, durante tale periodo siano pertinenti;

    d)

    le stime della LGD delle esposizioni garantite non siano basate unicamente sul presunto valore di mercato della garanzia e che tengano conto delle entrate effettive da liquidazioni passate e del rischio che un ente non possa disporre della garanzia e liquidarla;

    e)

    le stime della LGD delle esposizioni garantite tengano conto delle potenziali diminuzioni del valore della garanzia nel periodo intercorrente tra la stima della LGD e il recupero;

    f)

    il grado di dipendenza fra il rischio del debitore e il rischio della garanzia reale nonché il costo di liquidazione della garanzia reale siano presi in considerazione in modo prudente;

    g)

    le eventuali indennità di mora non riscosse, contabilizzate al conto economico dell’ente, siano aggiunte alla misura dell’esposizione o della perdita dell’ente;

    h)

    la possibilità di utilizzi futuri del credito dopo il default sia presa in considerazione adeguatamente;

    i)

    tutti gli aspetti che seguono siano adeguati per il tipo di esposizione al quale sono applicati:

    i)

    forma funzionale e strutturale del metodo di stima,

    ii)

    ipotesi su cui si fonda il metodo di stima,

    iii)

    metodo di stima di un effetto recessivo,

    iv)

    lunghezza delle serie di dati utilizzate,

    v)

    margine di cautela,

    vi)

    ricorso alla valutazione umana,

    vii)

    quando applicabile, scelta dei fattori di rischio.

    Articolo 49

    Trattamento della molteplicità di default

    Ai fini del trattamento del debitore che più volte incorre in situazioni di default e successivo recupero in un arco di tempo circoscritto stabilito dall’ente («molteplici default»), l’autorità competente valuta l’adeguatezza dei metodi seguiti dall’ente e accerta che:

    a)

    siano stabilite condizioni esplicite prima che una data linea sia considerata ritornata in bonis;

    b)

    i molteplici default rilevati nell’arco di tempo stabilito dall’ente siano considerati un default unico ai fini della stima della LGD, ponendo come data di default la data del primo default osservato e come recupero dal default il processo intrapreso da tale data alla fine del processo di recupero successivo all’ultimo default rilevato in detto arco di tempo;

    c)

    l’arco di tempo nel quale i molteplici default sono considerati un default unico sia stabilito in base alle politiche interne dell’ente e all’analisi dei default desunti dall’esperienza dell’ente;

    d)

    il trattamento riservato ai default impiegati per stimare la PD e i fattori di conversione sia coerente con quello riservato ai default impiegati per stimare la LGD.

    Articolo 50

    Impiego di stime della LGD adatte per una fase recessiva

    Nell’appurare se è soddisfatto il requisito di impiegare stime della LGD adatte per una fase recessiva previsto all’articolo 181, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    l’ente impieghi stime della LGD adatte per una fase recessiva quando queste sono più prudenti della media di lungo periodo;

    b)

    l’ente fornisca sia le medie di lungo periodo sia le stime della LGD adatte per una fase recessiva a giustificazione delle proprie scelte;

    c)

    l’ente applichi una procedura rigorosa e correttamente documentata per rilevare la presenza di una fase recessiva e valutarne gli effetti sui tassi di recupero, e per produrre stime della LGD adatte per una fase recessiva;

    d)

    l’ente ricomprenda nelle stime della LGD le eventuali dipendenze avverse individuate tra, da un lato, gli indicatori economici selezionati e, dall’altro, i tassi di recupero.

    Articolo 51

    Stima di LGD, ELBE e UL per le esposizioni in stato di default

    1.   Nel valutare i requisiti applicabili alle stime della LGD per le esposizioni in stato di default e alla migliore stima della perdita attesa (ELBE) di cui all’articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che l’ente segua uno dei metodi seguenti e valuta il metodo seguito dall’ente:

    a)

    stima diretta della LGD per le esposizioni in stato di default («LGD in default») e stima diretta dell’ELBE;

    b)

    stima diretta dell’ELBE e stima della LGD in default come somma dell’ELBE e una sua maggiorazione intesa a rispecchiare la perdita inattesa conseguente alle esposizioni in stato di default che potrebbero verificarsi nel periodo di recupero.

    2.   Ai fini della valutazione del metodo seguito dall’ente prevista al paragrafo 1, l’autorità competente accerta che:

    a)

    i metodi di stima della LGD in default, risulti essa dalla stima diretta o dalla maggiorazione dell’ELBE, tengano conto delle ulteriori perdite inattese che potrebbero verificarsi nel periodo di recupero e, in particolare, dell’eventualità di un’evoluzione sfavorevole delle condizioni economiche nel corso della prevista durata del processo di recupero;

    b)

    i metodi di stima della LGD in default, risulti essa dalla stima diretta o dalla maggiorazione dell’ELBE, e di stima dell’ELBE tengano conto delle informazioni sul tempo trascorso in stato di default e sui recuperi realizzati;

    c)

    quando l’ente impiega la stima diretta della LGD in default, i metodi di stima siano conformi ai requisiti di cui agli articoli 47, 48 e 49;

    d)

    la stima della LGD in default sia superiore all’ELBE ovvero che, quando la LGD in default è uguale all’ELBE, per le singole esposizioni tali casi siano limitati e l’ente li giustifichi adeguatamente;

    e)

    i metodi di stima dell’ELBE tengano conto di tutte le informazioni disponibili al momento e, in particolare, considerino le circostanze economiche correnti;

    f)

    quando le rettifiche di valore su crediti specifiche superano le stime dell’ELBE, le differenze tra le due siano analizzate e giustificate adeguatamente;

    g)

    i metodi di stima della LGD in default, risulti essa dalla stima diretta o dalla maggiorazione dell’ELBE, e di stima dell’ELBE siano documentati chiaramente.

    Articolo 52

    Requisiti per gestione delle garanzie reali, certezza del diritto e gestione del rischio

    Nell’appurare se, come previsto dall’articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente ha stabilito, relativamente alla gestione delle garanzie reali, alla certezza del diritto e alla gestione del rischio, requisiti interni in linea generale coerenti con i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 3, del medesimo regolamento, l’autorità competente accerta che almeno le politiche e le procedure dell’ente relative ai requisiti interni per la valutazione delle garanzie reali e la certezza del diritto siano perfettamente coerenti con i requisiti di detto capo 4, sezione 3.

    SEZIONE 5

    Metodologia di valutazione dei requisiti specifici per le stime interne dei fattori di conversione

    Articolo 53

    Durata del periodo storico di osservazione

    Nel valutare la durata del periodo considerato per la stima dei fattori di conversione di cui all’articolo 182, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2017/72 («periodo storico di osservazione»), l’autorità competente accerta che:

    a)

    la durata del periodo storico di osservazione copra almeno la durata minima prescritta dall’articolo 182, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, dal regolamento delegato (UE) 2017/72;

    b)

    quando il periodo di osservazione disponibile per una data fonte di dati ha durata maggiore della durata minima prescritta dall’articolo 182, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e i dati ottenuti da detta fonte sono utili per la stima dei fattori di conversione, siano considerate le informazioni per tale durata maggiore;

    c)

    per le esposizioni al dettaglio, l’eventuale prassi dell’ente di non attribuire uguale importanza a tutti i dati storici considerati sia giustificata da una migliore previsione degli utilizzi di impegni e l’eventuale applicazione di una ponderazione zero o di una ponderazione molto bassa a un dato periodo sia giustificata adeguatamente o determini stime più prudenti.

    Articolo 54

    Metodo di stima dei fattori di conversione

    Nel valutare il metodo di stima dei fattori di conversione di cui all’articolo 182 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    l’ente valuti le stime dei fattori di conversione per classe o pool;

    b)

    i fattori di conversione medi effettivi per classe o pool siano calcolati utilizzando la media ponderata dei default;

    c)

    tutti i default osservati nell’ambito delle fonti di dati siano considerati per la stima dei fattori di conversione;

    d)

    sia considerata la possibilità di ulteriori utilizzi in un’ottica di prudenza, eccezion fatta per le esposizioni al dettaglio quando incluse nelle stime della LGD;

    e)

    la stima dei fattori di conversione rispecchi le politiche e le strategie dell’ente in relazione alla sorveglianza sui conti, limiti compresi, e al trattamento dei pagamenti;

    f)

    tutti gli elementi che seguono siano adeguati al tipo di esposizioni alle quali si applicano:

    i)

    forma funzionale e strutturale del metodo di stima;

    ii)

    ipotesi su cui si fonda il metodo di stima;

    iii)

    quando applicabile, metodo di stima degli effetti di una fase recessiva;

    iv)

    durata del periodo storico di osservazione in conformità dell’articolo 53;

    v)

    margine di cautela applicato in conformità dell’articolo 44;

    vi)

    valutazione umana;

    vii)

    quando applicabile, scelta dei fattori di rischio.

    Articolo 55

    Impiego di stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva

    Nell’appurare se è soddisfatto il requisito di impiegare stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva previsto all’articolo 182, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    l’ente impieghi stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva quando queste sono più prudenti della media di lungo periodo;

    b)

    l’ente fornisca sia le medie di lungo periodo sia le stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva a giustificazione delle proprie scelte;

    c)

    l’ente applichi una procedura rigorosa e correttamente documentata per rilevare la presenza di una fase recessiva e valutarne gli effetti sugli utilizzi dei limiti di credito e per produrre stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva;

    d)

    l’ente ricomprenda nelle stime dei fattori di conversione le eventuali dipendenze avverse individuate tra, da un lato, gli indicatori economici selezionati e, dall’altro, gli utilizzi dei limiti di credito.

    Articolo 56

    Requisiti per le politiche e strategie in relazione alla sorveglianza sui conti e al trattamento dei pagamenti

    Per appurare la conformità ai requisiti relativi alla stima dei fattori di conversione di cui all’articolo 182, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che l’ente abbia predisposto politiche e strategie in relazione alla sorveglianza sui conti e al trattamento dei pagamenti e disponga di adeguati sistemi e procedure per sorvegliare quotidianamente gli importi dei crediti.

    SEZIONE 6

    Metodologia di valutazione dell’effetto delle garanzie personali e dei derivati su crediti

    Articolo 57

    Ammissibilità dei garanti e delle garanzie

    Nell’appurare la conformità ai requisiti applicabili alla valutazione dell’effetto che le garanzie personali e i derivati su crediti producono sui parametri di rischio di cui all’articolo 183 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    l’ente disponga di criteri chiaramente definiti per individuare le situazioni in cui le stime della PD o della LGD devono essere rettificate per inglobarvi gli effetti di attenuazione delle garanzie, e li applichi coerentemente nel tempo;

    b)

    se per rettificare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dev’essere usata la PD del fornitore della protezione in conformità dell’articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli effetti di attenuazione delle garanzie non siano inclusi nelle stime della LGD o della PD del debitore;

    c)

    l’ente disponga di criteri chiaramente definiti per il riconoscimento dei garanti e delle garanzie ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, in particolare mediante stime interne della LGD o della PD;

    d)

    l’ente documenti i criteri applicati alla rettifica delle stime interne della LGD o della PD per inglobarvi gli effetti delle garanzie;

    e)

    nelle stime interne della LGD o della PD l’ente riconosca soltanto le garanzie conformi ai criteri seguenti:

    i)

    quando l’ente valuta internamente il garante mediante un sistema di rating che l’autorità competente ha già approvato ai fini del metodo IRB, la garanzia soddisfa i requisiti di cui all’articolo 183, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

    ii)

    quando l’ente è autorizzato ad applicare il metodo standardizzato a norma degli articoli 148 e 150 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni verso soggetti quali il garante, sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

    classificazione del garante in una classe di esposizioni in conformità dell’articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013 come ente, amministrazione centrale, banca centrale o società che dispone di una valutazione del merito di credito di un’ECAI;

    conformità della garanzia ai requisiti di cui agli articoli da 213 a 216 del regolamento (UE) n. 575/2013;

    f)

    l’ente soddisfi i requisiti stabiliti alle lettere a) ed e) anche per i derivati su crediti single-name.

    SEZIONE 7

    Metodologia di valutazione dei requisiti per i crediti commerciali acquistati

    Articolo 58

    Stime dei parametri di rischio per i crediti verso imprese acquistati

    1.   Nel valutare l’adeguatezza delle stime della PD e della LGD per i crediti verso imprese acquistati, quando l’ente ricava la PD o la LGD per i crediti verso imprese acquistati da una stima della EL in conformità dell’articolo 160, paragrafo 2, e dell’articolo 161, paragrafo 1, lettere e) e f), e da una stima appropriata della PD o della LGD, l’autorità competente accerta che:

    a)

    l’EL sia stimata sulla base della media di lungo periodo dei tassi di perdita totali a un anno o con altro metodo adatto;

    b)

    la procedura per stimare la perdita totale sia conforme al concetto di LGD di cui all’articolo 181, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

    c)

    l’ente sia in grado di scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime dell’EL;

    d)

    per i crediti verso imprese acquistati cui si applica l’articolo 153, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano considerati dati esterni e interni sufficienti.

    2.   Nel valutare l’adeguatezza delle stime della PD e della LGD per i crediti verso imprese acquistati nelle situazioni non menzionate al paragrafo 1, l’autorità competente:

    a)

    valuta dette stime in conformità degli articoli da 42 a 52;

    b)

    accerta il soddisfacimento dei requisiti previsti all’articolo 184 del regolamento (UE) n. 575/2013.

    CAPO 9

    METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE ESPOSIZIONI NELLE DIVERSE CLASSI

    Articolo 59

    Disposizioni generali

    1.   Per appurare se l’ente assolve l’obbligo di classificare ogni esposizione in un’unica classe di esposizioni coerentemente nel tempo stabilito all’articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente valuta gli elementi seguenti:

    a)

    metodologia di classificazione seguita dall’ente e relativa applicazione a norma dell’articolo 60;

    b)

    sequenza di classificazione delle esposizioni nelle diverse classi a norma dell’articolo 61;

    c)

    se l’ente ha tenuto conto o no delle specifiche considerazioni relative alla classe delle esposizioni al dettaglio in conformità dell’articolo 62.

    2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:

    a)

    esame delle politiche e procedure interne e metodologia di classificazione seguite dall’ente;

    b)

    esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente;

    c)

    esame delle risultanze dell’audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente;

    d)

    esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell’ente volte a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit;

    e)

    acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi;

    f)

    esame dei criteri applicati dal personale incaricato della classificazione manuale delle esposizioni nelle diverse classi.

    3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può inoltre applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:

    a)

    svolgimento di prove a campione ed esame della documentazione relativa alle caratteristiche del debitore e alla creazione e al mantenimento delle esposizioni;

    b)

    esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici;

    c)

    raffronto dei dati dell’ente con i dati in disponibilità pubblica, compresi i dati registrati nella banca dati tenuta dall’ABE a norma dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella banca dati tenuta dall’autorità competente;

    d)

    verifica della conformità dell’ente alle disposizioni della decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione (7); relativa all’equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013;

    e)

    esecuzione di prove in base ai dati dell’ente o richiesta all’ente di eseguire le prove proposte dall’autorità competente;

    f)

    esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.

    Articolo 60

    Metodologia di classificazione e relativa applicazione

    1.   Nell’appurare la metodologia di classificazione applicata dall’ente in conformità dell’articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    la metodologia sia pienamente documentata e soddisfi tutti i requisiti di cui all’articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013;

    b)

    la metodologia rispecchi la sequenza di classificazione prevista all’articolo 61;

    c)

    la metodologia comprenda un elenco dei regimi di regolamentazione e di vigilanza dei paesi terzi considerati equivalenti a quelli applicati nell’Unione a norma della decisione di esecuzione 2014/908/UE cui richiamano l’articolo 107, paragrafo 4, l’articolo 114, paragrafo 7, l’articolo 115, paragrafo 4, e l’articolo 116, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, quando tale equivalenza è necessaria per la classificazione dell’esposizione in una classe specifica.

    2.   Ai fini della valutazione della metodologia di classificazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente accerta che:

    a)

    le procedure che disciplinano l’immissione e la trasformazione dei dati nei sistemi informatici siano sufficientemente rigorose da garantire la corretta classificazione di ciascuna esposizione in una classe di esposizioni;

    b)

    siano messi a disposizione del personale incaricato della classificazione delle esposizioni criteri sufficientemente dettagliati da garantire coerenza nel classificare;

    c)

    la classificazione tra le esposizioni in strumenti di capitale, tra gli elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione e tra le esposizioni distinte come esposizioni da finanziamenti specializzati a norma dell’articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 sia effettuata da personale a conoscenza dei termini e delle condizioni e dei dettagli dell’operazione da cui deriva la distinzione di tali esposizioni;

    d)

    la classificazione sia basata sui dati più recenti disponibili.

    3.   Per le esposizioni verso OIC l’autorità competente accerta che l’ente si adoperi a classificare le esposizioni sottostanti nelle opportune classi di esposizioni in conformità dell’articolo 152 del regolamento (UE) n. 575/2013.

    Articolo 61

    Sequenza di classificazione

    Nell’appurare se l’ente classifica le esposizioni nelle diverse classi in conformità dell’articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che la classificazione rispetti la sequenza seguente:

    a)

    in primo luogo, le esposizioni ammissibili alla classificazione tra le esposizioni in strumenti di capitale, tra gli elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione e tra le altre attività diverse dai crediti sono classificate in tali classi in conformità dell’articolo 147, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) n. 575/2013;

    b)

    in secondo luogo, le esposizioni che non sono classificate in conformità della lettera a) e che sono ammissibili alla classificazione tra le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, esposizioni verso enti, esposizioni verso imprese o esposizioni al dettaglio sono classificate in tali classi in conformità dell’articolo 147, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013;

    c)

    in terzo luogo, tutte le obbligazioni creditorie non classificate in conformità delle lettere a) o b) sono classificate nella classe delle esposizioni verso imprese in conformità dell’articolo 147, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.

    Articolo 62

    Requisiti specifici per le esposizioni al dettaglio

    1.   Nel valutare la classificazione delle esposizioni nella classe delle esposizioni al dettaglio in conformità dell’articolo 147, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    l’ente distingua fra esposizioni verso persone fisiche ed esposizioni verso PMI in base a criteri chiari e coerentemente;

    b)

    ai fini dell’accertamento del rispetto del limite previsto all’articolo 147, paragrafo 5, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente abbia predisposto procedure e meccanismi adeguati per:

    i)

    l’individuazione dei gruppi di clienti connessi e l’aggregazione delle esposizioni che ciascun ente e la relativa impresa madre o le relative filiazioni detengono nei confronti di tale gruppo di clienti connessi;

    ii)

    la valutazione dei casi di superamento del limite;

    iii)

    la riclassificazione senza indugio nella classe delle esposizioni verso imprese dell’esposizione verso una PMI per la quale il limite è superato.

    2.   Nell’accertare che le esposizioni al dettaglio non siano gestite semplicemente su base individuale come esposizioni rientranti nella classe delle esposizioni verso imprese ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente considera almeno le seguenti componenti del processo creditizio:

    a)

    attività di commercializzazione e vendita;

    b)

    tipo di prodotto;

    c)

    processo di valutazione;

    d)

    sistema di rating;

    e)

    processo di decisione del credito;

    f)

    metodi di attenuazione del rischio di credito;

    g)

    procedure di sorveglianza;

    h)

    procedura di riscossione e recupero.

    3.   Nel determinare se sono soddisfatti i criteri stabiliti all’articolo 147, paragrafo 5, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente valuta se le esposizioni sono classificate coerentemente con le linee di business dell’ente e il modo in cui tali esposizioni sono gestite.

    4.   L’autorità competente accerta che l’ente classifichi ciascuna esposizione al dettaglio in un’unica categoria di esposizioni alla quale si applica il pertinente coefficiente di correlazione in conformità dell’articolo 154, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013:

    a)

    per appurare la conformità all’articolo 154, paragrafo 4, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    i)

    la volatilità dei tassi di perdita per il portafoglio delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate sia bassa rispetto al relativo livello medio dei tassi di perdita, valutando il raffronto operato dall’ente della volatilità dei tassi di perdita per il portafoglio delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate rispetto ad altre esposizioni al dettaglio o ad altri valori di riferimento;

    ii)

    la gestione del rischio del portafoglio delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate sia coerente con le caratteristiche di rischio sottostanti, tassi di perdita compresi;

    b)

    per appurare la conformità all’articolo 154, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che, quando nelle stime interne della LGD sono considerate le garanzie reali immobiliari in conformità dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, sia assegnato per tutte le esposizioni il coefficiente di correlazione previsto all’articolo 154, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

    CAPO 10

    METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI STRESS UTILIZZATA PER VALUTARE L’ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

    Articolo 63

    Disposizioni generali

    1.   Per valutare la solidità della prova di stress utilizzata dall’ente ai fini della valutazione dell’adeguatezza patrimoniale in conformità dell’articolo 177 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta quanto segue:

    a)

    adeguatezza dei metodi seguiti per l’elaborazione delle prove di stress, in conformità dell’articolo 64;

    b)

    rigore dell’organizzazione del processo delle prove di stress, in conformità dell’articolo 65;

    c)

    integrazione delle prove di stress nei processi di gestione del rischio e del capitale, in conformità dell’articolo 66.

    2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:

    a)

    esame delle politiche, dei metodi e delle procedure interni seguiti dall’ente per l’elaborazione e l’esecuzione della prova di stress;

    b)

    esame dell’esito della prova di stress condotta dall’ente;

    c)

    esame dei ruoli e delle competenze delle unità e degli organi di amministrazione che intervengono nell’elaborazione, nell’approvazione e nell’esecuzione della prova di stress;

    d)

    esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente;

    e)

    esame delle risultanze dell’audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente;

    f)

    esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell’ente volte a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit;

    g)

    acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi.

    3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente può applicare anche qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:

    a)

    esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici impiegati per la prova di stress;

    b)

    richiesta all’ente di effettuare il calcolo della prova di stress sulla base di ipotesi alternative;

    c)

    per determinati tipi di esposizioni, calcolo autonomo dell’esito della prova di stress in base ai dati dell’ente;

    d)

    esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.

    Articolo 64

    Adeguatezza dei metodi di elaborazione delle prove di stress

    1.   Nel valutare l’adeguatezza dei metodi di elaborazione delle prove di stress seguiti dall’ente ai fini della valutazione dell’adeguatezza patrimoniale in conformità dell’articolo 177 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    le prove siano significative, ragionevolmente prudenti e in grado di rilevare gli effetti sui requisiti di capitale complessivi per il rischio di credito in situazioni di recessione grave ma plausibile;

    b)

    le prove riguardino almeno tutti i portafogli IRB rilevanti;

    c)

    i metodi siano per quanto opportuno coerenti con quelli seguiti dall’ente per le prove di stress sull’allocazione del capitale interno;

    d)

    la documentazione della metodologia delle prove di stress, compresa l’immissione dei dati interni ed esterni e il contributo del parere degli esperti, sia sufficientemente dettagliata da consentire ai terzi di comprendere la logica degli scenari scelti e di replicare la prova di stress.

    2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente accerta che le prove di stress includano almeno i passaggi seguenti:

    a)

    selezione degli scenari, comprensivi di situazioni di recessione grave ma plausibile, e adeguamento, in conformità dell’articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, dello scenario che prevede il deterioramento della qualità creditizia dei fornitori di protezione;

    b)

    valutazione dell’impatto degli scenari selezionati sui parametri di rischio dell’ente, sulla migrazione di rating, sulle perdite attese e sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito;

    c)

    valutazione dell’adeguatezza dei requisiti di fondi propri.

    3.   Nel valutare l’adeguatezza degli scenari di cui al paragrafo 2, lettera a), l’autorità competente accerta la solidità delle metodologie seguenti:

    a)

    metodologia di individuazione di un gruppo di fattori economici;

    b)

    metodologia di costruzione di scenari di stress, comprese gravità, durata e probabilità;

    c)

    metodologia di proiezione dell’impatto di ciascuno scenario sui pertinenti parametri di rischio.

    Articolo 65

    Organizzazione del processo delle prove di stress

    Nel valutare il rigore dell’organizzazione del processo delle prove di stress applicato dall’ente ai fini della valutazione dell’adeguatezza patrimoniale in conformità dell’articolo 177 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    la prova di stress sia effettuata periodicamente, almeno una volta l’anno;

    b)

    siano stabiliti chiaramente i ruoli e le competenze della o delle unità incaricate dell’elaborazione e dell’esecuzione della prova di stress;

    c)

    l’esito della prove di stress sia approvato a un livello direttivo adeguato e l’alta dirigenza ne sia informata tempestivamente;

    d)

    l’infrastruttura informatica supporti efficacemente l’esecuzione delle prove di stress.

    Articolo 66

    Integrazione delle prove di stress nei processi di gestione del rischio e del capitale

    Nel valutare l’integrazione delle prove di stress nei processi di gestione del rischio e del capitale applicati dall’ente ai fini dell’articolo 177 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    l’ente tenga conto dell’esito delle prove di stress nel processo decisionale, in particolare in termini di gestione del rischio e del capitale;

    b)

    l’ente tenga conto dell’esito delle prove di stress nel processo di gestione del capitale e individui gli eventi potenziali o i cambiamenti futuri nelle condizioni economiche atti a influire sui requisiti patrimoniali.

    CAPO 11

    METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER IL CALCOLO DEI REQUISITI DI FONDI PROPRI

    Articolo 67

    Disposizioni generali

    1.   Per valutare se l’ente calcola i requisiti di fondi propri applicando i parametri di rischio per le diverse classi di esposizioni in conformità dell’articolo 110, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera g), e degli articoli da 151 a 168 del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è in grado di effettuare le segnalazioni imposte dall’articolo 430 del medesimo regolamento, l’autorità competente accerta quanto segue:

    a)

    affidabilità del sistema impiegato per il calcolo dei requisiti di fondi propri, in conformità dell’articolo 68;

    b)

    qualità dei dati, in conformità dell’articolo 69;

    c)

    correttezza di applicazione della metodologia e delle procedure per le diverse classi di esposizioni, in conformità dell’articolo 70;

    d)

    organizzazione del processo di calcolo dei requisiti di fondi propri, in conformità dell’articolo 71.

    2.   Per i gruppi, ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente considera la struttura del gruppo bancario e i ruoli e le responsabilità costituiti dell’ente impresa madre e delle sue filiazioni.

    3.   Ai fini dell’accertamento di cui ai paragrafi 1 e 2 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:

    a)

    esame delle politiche e procedure interne dell’ente quanto al processo di calcolo dei requisiti di fondi propri, compresi fonti dei dati, metodi di calcolo e controlli applicati;

    b)

    esame dei ruoli e delle competenze dei diversi organi interni e unità che intervengono nel processo di calcolo dei requisiti di fondi propri;

    c)

    esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente;

    d)

    esame della documentazione delle prove del sistema di calcolo, compresi gli scenari contemplati dalle prove e i relativi esiti e approvazioni;

    e)

    esame dei rapporti di controllo, compresi i risultati della riconciliazione dei dati provenienti da fonti diverse;

    f)

    esame delle risultanze dell’audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente;

    g)

    esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell’ente volte a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit;

    h)

    acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi.

    4.   Ai fini della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 l’autorità competente può applicare anche qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:

    a)

    esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici impiegati per il calcolo dei requisiti di fondi propri;

    b)

    richiesta all’ente di calcolare in tempo reale i requisiti di fondi propri per determinati tipi di esposizioni;

    c)

    verifica a campione del calcolo dei requisiti di fondi propri in base ai dati dell’ente per determinati tipi di esposizioni;

    d)

    esecuzione di prove in base ai dati dell’ente o richiesta all’ente di eseguire le prove proposte dall’autorità competente;

    e)

    esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.

    Articolo 68

    Affidabilità del sistema impiegato per il calcolo dei requisiti di fondi propri

    Nell’appurare l’affidabilità del sistema impiegato dall’ente per calcolare i requisiti di fondi propri di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, oltre ai requisiti imposti dagli articoli da 72 a 75 in termini di metodologia di valutazione per la conservazione dei dati, l’autorità competente accerta che:

    a)

    l’ente effettui verifiche complete per appurare che il calcolo dei requisiti di fondi propri è conforme agli articoli da 151 a 168 del regolamento (UE) n. 575/2013;

    b)

    le verifiche siano affidabili e, in particolare, i calcoli effettuati nel sistema impiegato per i requisiti di fondi propri siano congruenti con i calcoli effettuati con uno strumento di calcolo alternativo;

    c)

    le verifiche effettuate dall’ente avvengano con una frequenza sufficiente e siano eseguite almeno all’attivazione degli algoritmi per il calcolo dei requisiti di fondi propri e ad ogni modifica del sistema.

    Articolo 69

    Qualità dei dati

    1.   Nel valutare la qualità dei dati impiegati per il calcolo dei requisiti di fondi propri di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, oltre ai requisiti imposti dall’articolo 73 l’autorità competente accerta i meccanismi e le procedure applicati dall’ente per individuare i valori delle esposizioni con tutte le caratteristiche rilevanti, compresi i dati relativi ai parametri di rischio e alle tecniche di attenuazione del rischio di credito. L’autorità competente accerta che:

    a)

    i parametri di rischio siano completi, anche quando i parametri mancanti sono sostituiti da valori predefiniti, e che, quando operata, tale sostituzione sia prudente, giustificata e documentata;

    b)

    l’intervallo dei valori parametrali sia conforme ai valori regolamentari e minimi indicati agli articoli da 160 a 164 del regolamento (UE) n. 575/2013;

    c)

    i dati impiegati per il calcolo dei requisiti di fondi propri siano coerenti con i dati impiegati in altri processi interni;

    d)

    i parametri di rischio siano applicati in funzione delle caratteristiche dell’esposizione e, in particolare, che la LGD assegnata sia precisa e sia coerente al tipo di esposizione e alla garanzia reale utilizzata per coprirla in conformità dell’articolo 164 e dell’articolo 230, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    e)

    il calcolo del valore dell’esposizione sia corretto e, in particolare, che gli accordi di compensazione e la classificazione degli elementi fuori bilancio siano utilizzati in conformità dell’articolo 166 del regolamento (UE) n. 575/2013;

    f)

    quando per le esposizioni in strumenti di capitale è applicato il metodo PD/LGD, la classificazione delle esposizioni e l’applicazione dei parametri di rischio siano corrette in conformità dell’articolo 165 del regolamento (UE) n. 575/2013.

    2.   Nell’appurare la congruenza dei dati impiegati per il calcolo dei requisiti di fondi propri con i dati impiegati a fini interni in conformità degli articoli da 18 a 22 relativi alla metodologia di valutazione della prova dell’utilizzo e della prova dell’esperienza, l’autorità competente accerta che:

    a)

    siano stati predisposti meccanismi di controllo e di riconciliazione atti a garantire che i valori dei parametri di rischio impiegati nel calcolo dei requisiti di fondi propri siano coerenti con il valore dei parametri impiegati a fini interni;

    b)

    siano stati predisposti meccanismi di verifica e di riconciliazione atti a garantire che il valore delle esposizioni per cui sono calcolati i requisiti di fondi propri sia coerente con i dati contabili;

    c)

    il calcolo dei requisiti di fondi propri per tutte le esposizioni incluse nel libro mastro dell’ente sia completo e la ripartizione tra esposizioni secondo il metodo IRB e secondo il metodo standardizzato rispetti gli articoli 148 e 150 del regolamento (UE) n. 575/2013.

    Articolo 70

    Correttezza di applicazione della metodologia e delle procedure per le diverse classi di esposizioni

    Nell’appurare se la metodologia e le procedure di calcolo dei requisiti di fondi propri di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono applicate correttamente per le diverse classi di esposizioni, l’autorità competente accerta che:

    a)

    la formula del fattore di ponderazione del rischio sia applicata correttamente in conformità degli articoli 153 e 154 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenuto conto della classificazione delle esposizioni nelle diverse classi di esposizioni;

    b)

    il coefficiente di correlazione sia calcolato in base alle caratteristiche delle esposizioni, in particolare che l’applicazione del parametro del fatturato totale si basi sulle informazioni finanziarie consolidate;

    c)

    quando l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio subisce un adeguamento in conformità dell’articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’aggiustamento si basi su tutte le considerazioni seguenti:

    i)

    correttezza dell’applicazione delle informazioni sulla PD del fornitore della protezione;

    ii)

    stima della PD del fornitore della protezione in base al sistema di rating approvato dall’autorità competente nell’ambito del metodo IRB;

    d)

    correttezza del calcolo del parametro della durata, verificando in particolare che:

    i)

    sia impiegata la data di scadenza della linea per calcolare il parametro della durata in conformità dell’articolo 162, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013;

    ii)

    quando il parametro della durata è inferiore a un anno, questo poggi su una motivazione e una documentazione adeguate ai fini dell’articolo 162, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    e)

    i livelli minimi della LGD media ponderata per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali e immobili non residenziali che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali di cui all’articolo 164, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano calcolati aggregando tutte le esposizioni al dettaglio garantite rispettivamente da immobili residenziali e da immobili non residenziali e che, se la LGD media ponderata per l’esposizione a livello aggregato risulta inferiore ai rispettivi minimi, l’ente applichi gli opportuni aggiustamenti coerentemente nel tempo;

    f)

    l’applicazione di metodi diversi per differenti portafogli di strumenti di capitale nei casi in cui l’ente stesso applica metodi diversi ai fini della gestione interna del rischio in conformità dell’articolo 155 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia corretta, verificando in particolare che la scelta del metodo:

    i)

    non porti a sottostimare i requisiti di fondi propri;

    ii)

    sia applicata coerentemente, anche nel tempo;

    iii)

    sia giustificata da pratiche di gestione interna del rischio;

    g)

    quando è seguito il metodo della ponderazione semplice in conformità dell’articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’applicazione dei fattori di ponderazione del rischio sia corretta, in particolare che il fattore di ponderazione del rischio del 190 % sia applicato soltanto a portafogli sufficientemente diversificati, se l’ente ha dimostrato che la diversificazione del portafoglio ha permesso una sensibile riduzione del rischio rispetto a quello che presentano le singole esposizioni del portafoglio;

    h)

    il calcolo della differenza tra gli importi delle perdite attese e le rettifiche di valore su crediti, le rettifiche di valore supplementari e le altre riduzioni dei fondi propri in conformità dell’articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia corretto, verificando in particolare che:

    i)

    il calcolo sia eseguito separatamente per il portafoglio delle esposizioni in stato di default e per il portafoglio delle esposizioni che non sono in stato di default;

    ii)

    quando il calcolo effettuato per il portafoglio in stato di default produce un importo negativo, questo non vada a compensare gli importi positivi risultanti dal calcolo effettuato per il portafoglio delle esposizioni non in stato di default;

    iii)

    il calcolo sia effettuato al lordo degli effetti fiscali;

    i)

    siano applicati correttamente i diversi metodi di trattamento delle esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC, verificando in particolare che:

    i)

    l’ente distingua correttamente tra le esposizioni in OIC cui si applica il metodo look-through di cui all’articolo 152, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e le altre esposizioni in OIC;

    ii)

    le esposizioni in OIC trattate in conformità dell’articolo 152, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfino i criteri di ammissibilità previsti all’articolo 132, paragrafo 3, del medesimo regolamento;

    iii)

    quando l’ente segue il metodo di cui all’articolo 152, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il calcolo degli importi medi delle esposizioni ponderati per il rischio:

    la correttezza del calcolo sia confermata da un revisore esterno;

    siano applicati correttamente i fattori di moltiplicazione previsti all’articolo 152, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 575/2013;

    quando l’ente affida a terzi il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, il terzo soddisfi i requisiti imposti dall’articolo 152, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

    Articolo 71

    Organizzazione del processo di calcolo dei requisiti di fondi propri

    Nell’appurare la solidità del processo di calcolo dei requisiti di fondi propri di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    sia stabilita chiaramente la ripartizione delle competenze della o delle unità incaricate del controllo e della gestione del processo di calcolo, in particolare la ripartizione delle competenze dei controlli specifici da eseguire in ciascun passaggio del processo di calcolo;

    b)

    le procedure previste, procedure di riserva comprese, assicurino che i requisiti di fondi propri siano calcolati in conformità dell’articolo 430 del regolamento (UE) n. 575/2013;

    c)

    tutti i dati immessi, compresi i valori dei parametri di rischio e le versioni precedenti del sistema, siano memorizzati per consentire la ripetizione del calcolo dei requisiti di fondi propri;

    d)

    il risultato del calcolo sia approvato a un livello direttivo adeguato e l’alta dirigenza sia informata degli eventuali errori o imprecisioni commessi nel calcolo e delle misure da adottare.

    CAPO 12

    METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI

    Articolo 72

    Disposizioni generali

    1.   Nel valutare il soddisfacimento dei requisiti di conservazione dei dati di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 176 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente valuta quanto segue:

    a)

    qualità dei dati interni, esterni o aggregati, compreso il processo di gestione della qualità dei dati, in conformità dell’articolo 73;

    b)

    documentazione e comunicazione dei dati, in conformità dell’articolo 74;

    c)

    infrastruttura informatica, in conformità dell’articolo 75.

    2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:

    a)

    esame delle politiche, dei metodi e delle procedure di gestione della qualità dei dati d’interesse per i dati impiegati nel metodo IRB;

    b)

    esame dei rapporti sulla qualità dei dati, con le relative conclusioni, risultanze e raccomandazioni;

    c)

    esame delle politiche in materia di infrastrutture informatiche e delle procedure di gestione dei sistemi informatici, comprese le politiche di pianificazione per le emergenze, che rivestono interesse per i sistemi informatici utilizzati ai fini del metodo IRB;

    d)

    esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente;

    e)

    esame delle risultanze dell’audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente;

    f)

    esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell’ente volte a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit;

    g)

    acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi.

    3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può inoltre applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:

    a)

    esecuzione di prove in base ai dati dell’ente o richiesta all’ente di eseguire le prove proposte dall’autorità competente;

    b)

    esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.

    Articolo 73

    Qualità dei dati

    1.   Nell’appurare la qualità dei dati interni, esterni o aggregati necessari per supportare efficacemente il processo di misurazione e gestione del rischio di credito in conformità dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 176 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta quanto segue:

    a)

    completezza dei valori negli attributi che li richiedono;

    b)

    precisione dei dati, appurando che siano sostanzialmente esenti da errori;

    c)

    coerenza dei dati, rendendo possibile il raffronto di una data serie di dati tra diverse fonti di dati dell’ente;

    d)

    tempestività dei valori dei dati, appurando che siano aggiornati;

    e)

    unicità dei dati, appurando che non vi siano duplicazioni dei dati aggregati a causa di filtri o altre trasformazioni dei dati sorgente;

    f)

    validità dei dati, appurando che poggino su un sistema di classificazione adeguato, sufficientemente rigoroso da imporre l’accettazione;

    g)

    tracciabilità dei dati, garantendone l’agevole tracciamento in termini di cronologia, elaborazione e ubicazione.

    2.   Nel valutare il processo di gestione della qualità dei dati l’autorità competente accerta che:

    a)

    vigano:

    i)

    norme sulla qualità dei dati adeguate che stabiliscono le finalità e la portata generale del processo di gestione della qualità dei dati;

    ii)

    politiche, norme e procedure adeguate per la raccolta, l’archiviazione, la migrazione, l’attualizzazione e l’uso dei dati;

    iii)

    una pratica di aggiornamento e miglioramento costanti del processo di gestione della qualità dei dati;

    iv)

    un insieme di criteri e procedure per appurare la conformità alle norme sulla qualità dei dati, in particolare i criteri generali e il processo da seguire per la riconciliazione dei dati tra i sistemi e al loro interno, anche relativamente ai dati contabili e ai dati basati sui rating interni;

    v)

    processi adeguati per valutare e migliorare costantemente la qualità dei dati all’interno, anche in termini di processo di formulazione di raccomandazioni interne per superare i problemi che si presentano nei settori in cui occorrono miglioramenti, processo di attuazione di tali raccomandazioni secondo priorità attribuite in base alla rilevanza di ciascuna e, in particolare, processo atto a colmare le discrepanze rilevanti emerse nel processo di riconciliazione dei dati;

    b)

    il processo di raccolta dei dati sia sufficientemente indipendente dal processo di gestione della qualità dei dati, se del caso garantendo anche la separazione della struttura organizzativa e del personale.

    Articolo 74

    Documentazione e comunicazione dei dati

    1.   Nel valutare la documentazione dei dati necessari per supportare efficacemente il processo di misurazione e gestione del rischio di credito in conformità dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 176 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente valuta quanto segue:

    a)

    specificazione dell’insieme di banche dati, in particolare:

    i)

    mappa complessiva delle banche dati usate nei sistemi di calcolo impiegati ai fini del metodo IRB;

    ii)

    fonti dei dati;

    iii)

    processi di estrazione e trasformazione dei dati e relativi criteri applicati;

    iv)

    specifiche funzionali delle banche dati, in termini di dimensioni, data di costruzione, dizionari di dati che spiegano il contenuto dei campi e dei diversi valori inseriti nei campi con una definizione chiara delle diverse unità di dati;

    v)

    specifiche tecniche delle banche dati, in termini di tipo di banca dati, tabelle, sistema di gestione della banca dati e architettura della banca dati e di modelli di dati presenti in qualsiasi notazione standard della modellizzazione dei dati;

    vi)

    flussi di lavoro e procedure per la raccolta e l’archiviazione dei dati;

    b)

    politica di gestione dei dati e ripartizione delle competenze, profili degli utenti e proprietari dei dati compresi;

    c)

    trasparenza, accessibilità e coerenza dei controlli attuati nel quadro di gestione dei dati.

    2.   Nel valutare la comunicazione dei dati l’autorità competente accerta in particolare che:

    a)

    siano indicati l’ambito coperto dai rapporti o dagli esami, le risultanze e, se del caso, le raccomandazioni sull’intervento necessario per colmare le carenze o lacune riscontrate;

    b)

    i dati siano comunicati all’alta dirigenza e all’organo di amministrazione dell’ente con l’opportuna frequenza e il destinatario occupi una posizione di livello consono all’assetto organizzativo dell’ente e al tipo e alla rilevanza delle informazioni;

    c)

    la comunicazione dei dati avvenga con cadenza periodica ma anche ad hoc se del caso;

    d)

    la comunicazione dei dati dimostri in modo adeguato che alle raccomandazioni è dato seguito sufficiente e che l’ente le attua correttamente.

    Articolo 75

    Infrastruttura informatica

    1.   Nel valutare l’architettura dei sistemi informatici d’interesse per i sistemi di rating dell’ente e per l’applicazione del metodo IRB in conformità dell’articolo 144 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente valuta quanto segue:

    a)

    architettura dei sistemi informatici, comprese tutte le applicazioni e le relative interfacce e interazioni;

    b)

    diagramma di flusso dei dati che mostra la mappa delle applicazioni fondamentali, delle banche dati e dei componenti informatici usati nell’applicazione del metodo IRB e attinenti ai sistemi di rating;

    c)

    designazione dei proprietari dei sistemi informatici;

    d)

    capacità, scalabilità e efficienza dei sistemi informatici;

    e)

    manuali dei sistemi informatici e delle banche dati.

    2.   Nel valutare la solidità e i diversi aspetti della sicurezza dell’infrastruttura informatica d’interesse per i sistemi di rating dell’ente e per l’applicazione del metodo IRB, l’autorità competente accerta che:

    a)

    l’infrastruttura informatica sia in grado di supportare tempestivamente, automaticamente e con flessibilità i processi ordinari e straordinari dell’ente;

    b)

    siano trattati adeguatamente il rischio di interruzione delle capacità dell’infrastruttura informatica («guasti»), il rischio di perdita di dati e il rischio di valutazioni errate («difetti»);

    c)

    l’infrastruttura informatica sia protetta adeguatamente contro il furto, la frode, la manipolazione o il sabotaggio dei dati o sistemi da parte di malintenzionati che operano dall’interno o dall’esterno.

    3.   Nell’appurare il rigore dell’infrastruttura informatica d’interesse per i sistemi di rating dell’ente e per l’applicazione del metodo IRB, l’autorità competente accerta che:

    a)

    siano applicate e testate periodicamente le procedure per fare copie di riserva di sistemi informatici, dati e documentazione;

    b)

    siano attivati piani d’azione per la continuità dei sistemi informatici critici;

    c)

    siano state predisposte e siano testate periodicamente le procedure di ripristino dei sistemi informatici in caso di guasto;

    d)

    gli utenti dei sistemi informatici siano gestiti secondo le politiche e procedure applicabili dell’ente;

    e)

    siano attivate tracce di audit per la continuità dei sistemi informatici critici;

    f)

    le modifiche dei sistemi informatici siano gestite in modo adeguato e monitorate in tutti i sistemi informatici.

    4.   Nell’appurare se l’infrastruttura informatica d’interesse per i sistemi di rating dell’ente e per l’applicazione del metodo IRB è esaminata periodicamente e ad hoc in determinate situazioni, l’autorità competente accerta che:

    a)

    dalla sorveglianza periodica e dagli esami ad hoc scaturiscano raccomandazioni sull’intervento necessario per colmare le eventuali carenze o lacune riscontrate;

    b)

    le risultanze e le raccomandazioni di cui alla lettera a) siano comunicate all’alta dirigenza e all’organo di amministrazione dell’ente;

    c)

    sia dimostrato in modo adeguato che l’ente risponde correttamente alle raccomandazioni e correttamente le attua.

    CAPO 13

    METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI MODELLI INTERNI PER LE ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE

    Articolo 76

    Disposizioni generali

    1.   Nell’appurare se l’ente è in grado di elaborare e validare il modello interno per le esposizioni in strumenti di capitale e di assegnare ciascuna esposizione all’ambito di applicazione del metodo dei modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale, come prescritto dall’articolo 144, paragrafo 1, lettere f) e h), e dagli articoli 186, 187 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente valuta quanto segue:

    a)

    adeguatezza dei dati impiegati, in conformità dell’articolo 77;

    b)

    adeguatezza dei modelli, in conformità dell’articolo 78;

    c)

    esaustività del programma di prove di stress, in conformità dell’articolo 79;

    d)

    integrità del modello e del processo di modellizzazione, in conformità dell’articolo 80;

    e)

    adeguatezza dell’assegnazione delle esposizioni al metodo dei modelli interni, in conformità dell’articolo 81;

    f)

    adeguatezza della funzione di validazione, in conformità dell’articolo 82.

    2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:

    a)

    esame delle politiche e procedure interne dell’ente;

    b)

    esame della documentazione tecnica dell’ente relativa alla metodologia e al processo di elaborazione del modello interno per le esposizioni in strumenti di capitale;

    c)

    esame critico dei manuali, metodologie e processi di elaborazione;

    d)

    esame dei ruoli e delle competenze delle diverse unità e dei diversi organi interni che intervengono nell’elaborazione, nella validazione e nell’applicazione del modello interno per le esposizioni in strumenti di capitale;

    e)

    esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente;

    f)

    esame dei rapporti sulla performance dei modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale e delle raccomandazioni dell’unità di controllo del rischio di credito, della funzione di validazione, della funzione di audit interno o di altra funzione di controllo dell’ente;

    g)

    esame delle relazioni sullo stato di avanzamento dell’azione dell’ente volta a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante le operazioni di sorveglianza, validazione e audit;

    h)

    acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi.

    3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente può applicare anche qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:

    a)

    richiesta e analisi dei dati utilizzati nel processo di elaborazione dei modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale;

    b)

    esecuzione di stime proprie o riproduzione delle stime del valore a rischio effettuate dall’ente utilizzando i dati forniti dall’ente;

    c)

    richiesta di ulteriore documentazione o analisi a sostegno delle scelte metodologiche operate e dei risultati ottenuti;

    d)

    esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici impiegati per il calcolo del valore a rischio;

    e)

    esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.

    Articolo 77

    Adeguatezza dei dati

    Nel valutare l’adeguatezza dei dati impiegati per rappresentare le effettive distribuzioni dei rendimenti per le esposizioni in strumenti di capitale in conformità dell’articolo 186 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    i dati rispecchino il profilo di rischio delle specifiche esposizioni in strumenti di capitale dell’ente;

    b)

    i dati siano sufficienti a fornire stime statisticamente attendibili delle perdite oppure abbiano subito un opportuno aggiustamento al fine di garantire che le risultanze del modello siano adeguatamente realistiche e prudenti;

    c)

    i dati impiegati provengano da fonti esterne o, quando sono impiegati dati interni, siano verificati in modo indipendente da una competente funzione di controllo dell’ente;

    d)

    i dati abbraccino il periodo più lungo disponibile, così da fornire una stima prudente delle perdite potenziali sull’arco del relativo ciclo economico o di mercato di lungo periodo, e includano in particolare il periodo di notevole stress finanziario pertinente per il portafoglio dell’ente;

    e)

    quando sono impiegati dati trimestrali derivanti dalla conversione da periodi più brevi, la procedura di conversione sia sorretta dall’evidenza empirica tramite un metodo ben strutturato e documentato e sia applicata in modo prudente e coerentemente nel tempo;

    f)

    sia scelto il periodo più lungo che consente la stima del 99 percentile senza sovrapposizione di osservazioni.

    Articolo 78

    Adeguatezza dei modelli

    Nel valutare l’adeguatezza dei modelli usati per stimare le distribuzioni dei rendimenti ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri in conformità dell’articolo 186 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    il modello sia adeguato al profilo di rischio e alla complessità del portafoglio di strumenti di capitale dell’ente e, quando l’ente detiene cospicue posizioni i cui valori hanno per natura un andamento marcatamente non lineare, tenga conto di questa situazione in modo adeguato;

    b)

    l’associazione di singole posizioni a variabili proxy, a indici di mercato e a fattori di rischio sia plausibile, intuitiva e concettualmente solida;

    c)

    i fattori di rischio selezionati siano appropriati e rilevino efficacemente sia il rischio generale che quello specifico;

    d)

    il modello spieghi adeguatamente la variazione storica dei prezzi;

    e)

    il modello colga la portata e la dinamica di potenziali concentrazioni.

    Articolo 79

    Esaustività del programma di prove di stress

    1.   Nell’appurare l’esaustività del programma di prove di stress imposto dall’articolo 186, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che l’ente sia in grado di fornire stime delle perdite in scenari avversi alternativi e che tali scenari siano diversi da quelli usati dal modello interno ma comunque plausibili.

    2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente accerta che:

    a)

    gli scenari avversi alternativi siano d’interesse per le specifiche posizioni dell’ente, rispecchino perdite significative per l’ente e colgano effetti non rilevati dai risultati del modello;

    b)

    i risultati del modello negli scenari avversi alternativi siano usati nella gestione effettiva del rischio per il portafoglio di strumenti di capitale e siano comunicati periodicamente all’alta dirigenza;

    c)

    gli scenari avversi alternativi siano esaminati e aggiornati periodicamente.

    Articolo 80

    Integrità del modello e del processo di modellizzazione

    1.   Nell’appurare l’integrità del modello e del processo di modellizzazione imposta dall’articolo 187 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:

    a)

    il modello interno sia perfettamente integrato nella gestione degli strumenti di capitale non compresi nel portafoglio di negoziazione, nei sistemi informativi per la dirigenza dell’ente e nell’infrastruttura per la gestione del rischio dell’ente e sia usato per sorvegliare i limiti di investimento e i rischi inerenti alle esposizioni in strumenti di capitale;

    b)

    l’unità di modellizzazione abbia competenza e sia indipendente dall’unità a cui compete la gestione dei singoli investimenti.

    2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente accerta che:

    a)

    l’organo di amministrazione e l’alta dirigenza dell’ente intervengano attivamente nel processo di controllo dei rischi, nel senso che abbiano approvato limiti di investimento basati, tra l’altro, sui risultati del modello interno;

    b)

    i rapporti elaborati dall’unità di controllo del rischio siano verificati da persone che occupano una posizione dirigenziale che conferisce l’autorità necessaria per attuare sia riduzioni delle posizioni sia una riduzione dell’esposizione complessiva al rischio dell’ente;

    c)

    siano stati predisposti piani d’azione nelle situazioni di crisi di mercato che interessano attività cui si applica il modello, con descrizione degli eventi che ne determinano l’attivazione e degli interventi previsti.

    3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente accerta che:

    a)

    il personale e l’alta dirigenza responsabili dell’unità di modellizzazione non svolgano compiti inerenti alla gestione dei singoli investimenti;

    b)

    gli alti dirigenti delle unità di modellizzazione e delle unità cui compete la gestione dei singoli investimenti siano inseriti in linee gerarchiche diverse a livello di organo di amministrazione dell’ente o di commissione da questo designata;

    c)

    la retribuzione del personale e dell’alta dirigenza responsabili dell’unità di modellizzazione non sia collegata allo svolgimento dei compiti inerenti alla gestione dei singoli investimenti.

    Articolo 81

    Adeguatezza dell’assegnazione delle esposizioni al metodo dei modelli interni

    Nel valutare l’adeguatezza dell’assegnazione di ciascuna esposizione nell’ambito di applicazione di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale al metodo dei modelli interni in conformità dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente valuta le definizioni, i processi e i criteri per stabilire o rivedere l’assegnazione.

    Articolo 82

    Adeguatezza della funzione di validazione

    Nel valutare l’adeguatezza della funzione di validazione a fronte dei requisiti stabiliti all’articolo 144, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente applica gli articoli da 10 a 13 e accerta che:

    a)

    l’ente raffronti il primo percentile dei rendimenti effettivi degli strumenti di capitale con le stime modellizzate a cadenza almeno trimestrale;

    b)

    il raffronto di cui alla lettera a) poggi su un periodo di osservazione di almeno un anno e su un orizzonte temporale che consenta di calcolare il primo percentile senza sovrapposizione di osservazioni;

    c)

    quando la percentuale di osservazioni che restano al di sotto del primo percentile stimato dei rendimenti degli strumenti di capitale è superiore all’1 %, la situazione sia giustificata adeguatamente e l’ente adotti le opportune misure correttive.

    CAPO 14

    METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER LA GESTIONE DELLE MODIFICHE DEI SISTEMI DI RATING

    Articolo 83

    Disposizioni generali

    1.   Per appurare se l’ente adempie agli obblighi inerenti alla gestione e alla documentazione delle modifiche apportate ai sistemi di rating o a un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni, ovvero ai rispettivi ambiti di applicazione, in conformità dell’articolo 143, paragrafi 3 e 4, e dell’articolo 175, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che la politica dell’ente («politica in materia di modifiche») sia stata applicata correttamente e soddisfi i requisiti imposti dagli articoli da 2 a 5, dall’articolo 8 e dall’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 529/2014.

    2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente applica tutti i metodi seguenti:

    a)

    esame della politica dell’ente in materia di modifiche;

    b)

    esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, del comitato sui modelli o di altri comitati;

    c)

    esame dei rapporti sulla gestione delle modifiche dei sistemi di rating e delle raccomandazioni dell’unità di controllo del rischio di credito, della funzione di validazione, della funzione di audit interno o di altra funzione di controllo dell’ente;

    d)

    esame delle relazioni sullo stato di avanzamento dell’azione dell’ente volta a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante le operazioni di sorveglianza, validazione e audit;

    e)

    acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale competente e dall’alta dirigenza dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi.

    3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l’autorità competente può esaminare anche altri documenti d’interesse dell’ente.

    Articolo 84

    Ambito della politica in materia di modifiche

    Nel valutare la politica dell’ente in materia di modifiche l’autorità competente accerta che essa risponda ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, che soddisfi i criteri stabiliti agli articoli da 1 a 5, all’articolo 8 e all’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 529/2014 e che preveda l’applicazione concreta di tali requisiti e criteri, tenuto conto degli elementi seguenti:

    a)

    responsabilità, linee gerarchiche e procedure per l’approvazione interna delle modifiche, in considerazione delle caratteristiche organizzative dell’ente e delle specificità del metodo;

    b)

    definizioni, metodi e, se del caso, metriche per la classificazione delle modifiche;

    c)

    procedure di individuazione, sorveglianza, notifica e richiesta di autorizzazione all’autorità competente in relazione alle modifiche;

    d)

    procedure di attuazione delle modifiche, documentazione compresa.

    CAPO 15

    DISPOSIZIONE FINALE

    Articolo 85

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36).

    (3)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

    (5)  Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (GU L 32 del 6.2.2018, pag. 1).

    (6)  Regolamento delegato (UE) 2017/72 della Commissione, del 23 settembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni di autorizzazione della deroga in materia di dati (GU L 10 del 14.1.2017, pag. 1).

    (7)  Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all’equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155).


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