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Document 32021D1438

Decisione (UE) 2021/1438 della Banca centrale europea del 3 agosto 2021 che modifica la decisione (UE) 2017/935 sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (BCE/2021/34)

GU L 314 del 6.9.2021, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1438/oj

6.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/3


DECISIONE (UE) 2021/1438 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 agosto 2021

che modifica la decisione (UE) 2017/935 sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (BCE/2021/34)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e),

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (2), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2017/935 della Banca centrale europea (BCE/2016/42) (3) precisa i criteri per la delega dei poteri decisionali ai capi delle unità operative della Banca centrale europea (BCE) per l’adozione di decisioni in materia di professionalità e onorabilità e sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità. L’esperienza maturata con l’applicazione di tale decisione ha evidenziato la necessità di apportare alcuni chiarimenti e modifiche tecniche, in particolare per ragioni di coerenza e di certezza nell'applicazione di tali criteri.

(2)

La procedura di delega dei poteri decisionali dovrebbe essere chiarita in relazione alle decisioni in materia di professionalità e onorabilità nel caso in cui i capi delle unità operative nutrano dubbi riguardo all'interconnessione tra una tale decisione e una o più altre decisioni che richiedono l’approvazione da parte dell’autorità di vigilanza. Ciò può verificarsi qualora l'esito della pertinente valutazione prudenziale incida direttamente su una o più di tali altre decisioni e, pertanto, sia opportuno che le decisioni siano prese in considerazione simultaneamente dallo stesso decisore al fine di evitare esiti contrastanti. Tuttavia, il presente chiarimento relativo alla procedura per la delega dei poteri decisionali non dovrebbe interferire con la possibilità di adottare una decisione separata relativa alla nomina di alcuni componenti dell’organo di amministrazione laddove uno o più criteri per la delega non siano soddisfatti.

(3)

Il 24 giugno 2020 il Consiglio direttivo ha deciso di instaurare una cooperazione stretta tra la BCE e la Repubblica di Bulgaria (4) e tra la BCE e la Repubblica di Croazia (5). L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che, al fine di assolvere determinati compiti in relazione agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro con il quale è stata instaurata una cooperazione stretta ai sensi di tale articolo, la BCE può impartire istruzioni all’autorità nazionale competente dello Stato membro interessato. È pertanto opportuno includere tali istruzioni tra gli atti che la BCE può adottare mediante delega ai capi delle unità operative in virtù delle pertinenti disposizioni della decisione (UE) 2017/935 (BCE/2016/42).

(4)

Una decisione in materia di professionalità e onorabilità non è adottata mediante decisione delegata, ma è invece adottata con procedura di non obiezione nel caso in cui la complessità della valutazione lo richieda. È opportuno chiarire che, inoltre, possono verificarsi casi in cui la delicatezza della questione, in termini di impatto sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento del Meccanismo di vigilanza unico, può richiedere che la decisione in materia di professionalità e onorabilità sia adottata con procedura di non obiezione anziché mediante decisione delegata.

(5)

L’ambito delle decisioni in materia di professionalità e onorabilità che sono delegate dovrebbe essere esteso per includervi: (a) le decisioni che autorizzano la nomina di amministratori non esecutivi aggiuntivi, nel significato di cui all’articolo 91, paragrafo 6, della direttiva 2016/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6); (b) le decisioni che stabiliscono se i direttori di filiale come definiti in conformità alla normativa applicabile, soddisfino i requisiti di professionalità e onorabilità; e (c) le decisioni che stabiliscono se le persone alle quali l’organo di amministrazione delega, in tutto o in parte, la funzione esecutiva, indipendentemente dal fatto che le persone siano state proposte o siano state nominate quali membri formali dell’organo o degli organi di gestione dell’ente ai sensi della normativa nazionale, soddisfino i requisiti di professionalità e onorabilità. Tale estensione dell’ambito delle decisioni in materia di professionalità e onorabilità che sono delegate è opportuna, in quanto le verifiche alla base di tali decisioni sono simili per natura alle verifiche effettuate in relazione alle ordinarie decisioni in materia di professionalità e onorabilità.

(6)

Inoltre, l’ambito delle decisioni in materia di professionalità e onorabilità che sono delegate dovrebbe essere esteso alle decisioni riguardanti le conferme qualora la BCE non abbia sollevato eccezioni alla nomina precedente e non si siano verificati nuovi fatti rilevanti dall’ultima verifica che incidano su uno o più criteri di valutazione.

(7)

Al fine di semplificare i criteri applicati per determinare se una decisione in materia di professionalità e onorabilità sia delegata e per allineare l'attuale regime di delega con altri regimi di delega, è opportuno aggiungere una definizione di «decisione negativa». Per analoghe ragioni di allineamento con altri regimi di delega, è opportuno sopprimere il requisito applicabile nel caso di decisione in materia di professionalità e onorabilità da adottare mediante delega, secondo cui l’autorità nazionale competente interessata presenta alla BCE un progetto di decisione delegata entro i 20 giorni precedenti allo scadere del termine per l’adozione della decisione in materia di professionalità e onorabilità ai sensi della normativa applicabile.

(8)

Nei casi in cui uno o più fatti correlati a un procedimento penale o amministrativo siano presentati alla BCE in relazione a una decisione in materia di professionalità e onorabilità, è opportuno chiarire il criterio applicato per stabilire se tale decisione sia adottata mediante delega, per concentrarsi sui procedimenti che hanno un impatto sull’idoneità della persona nominata.

(9)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2017/935 (BCE/2016/42),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

1.   L’articolo 1 è modificato come segue:

a)

il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

per “decisione in materia di professionalità e onorabilità” si intende una decisione della BCE i) che stabilisce se un individuo è in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità; o ii) che autorizza un membro di un organo di amministrazione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE;»;

b)

il punto 10) è sostituito dal seguente:

«10)

per “membro” si intende uno o più dei seguenti soggetti: i) un membro di un organo di amministrazione, di cui sia proposta la nomina o designato; ii) se del caso, un membro del personale che rivesta ruoli chiave (key function holder), di cui sia proposta la nomina o designato, come definito in conformità alla normativa applicabile; iii) un direttore di filiale, di cui sia proposta la nomina o designato, come definito in conformità alla normativa applicabile; e iv) una persona alla quale l’organo di amministrazione delega, in tutto o in parte, la funzione esecutiva, indipendentemente dal fatto che ne sia stata proposta la nomina o sia stata designata quale membro formale dell'organo o degli organi direttivi dell'ente ai sensi della normativa nazionale;»;

c)

il punto 14) è sostituito dal seguente:

«14)

per “Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità” si intende un documento così intitolato e le versioni successive dello stesso, incluso qualsiasi altro documento contenente principi guida per la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità destinato a sostituirlo o integrarla in futuro, adottato e di volta in volta modificato con procedura di non obiezione e pubblicato sul sito Internet della BCE;»;

d)

è aggiunto il seguente punto 16):

«16)

per “decisione negativa” si intende una decisione che non concede, integralmente o parzialmente, l'autorizzazione richiesta dal soggetto vigilato significativo o dal membro. Una decisione con disposizioni accessorie come condizioni o obblighi è considerata una decisione negativa salvo che tali disposizioni accessorie a) assicurino che il soggetto vigilato soddisfi i requisiti imposti dal pertinente diritto dell'Unione di cui all’articolo 4 e siano state convenute per iscritto, o b) si limitino a ribadire uno o più dei requisiti esistenti che l'ente deve soddisfare ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, o richiedano informazioni in merito all'integrazione di uno o più di tali requisiti;»;

e)

è aggiunto il seguente punto 17):

«17)

per “Guida della BCE sulle opzioni e le discrezionalità disponibili nel diritto dell'Unione” si intende un documento così intitolato e le versioni successive dello stesso e incluso qualsiasi altro documento contenente i principi guida sulle opzioni e le discrezionalità disponibili nel diritto dell'Unione destinato a sostituirlo o integrarlo in futuro, adottato e di volta in volta modificato con procedura di non obiezione e pubblicato sul sito Internet della BCE.»;

f)

è aggiunto il seguente punto 18):

«18)

per “delicatezza” si intende una caratteristica o un fattore che può avere un impatto negativo sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi: a) il soggetto vigilato interessato è stato in precedenza o è al momento oggetto di severe misure di vigilanza, quali misure di intervento precoce; b) il progetto di decisione, una volta adottato, costituirà un nuovo precedente che potrebbe vincolare la BCE in futuro; c) il progetto di decisione, una volta adottato può attirare l’attenzione negativa dei mezzi di informazione o del pubblico; o d) un’autorità nazionale competente che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE comunica alla BCE il proprio disaccordo in merito al progetto di decisione proposto.»;

2.   all'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo 3:

2.«3.   La delega di poteri decisionali ai sensi del paragrafo 1 si applica:

a)

all'adozione delle decisioni di vigilanza da parte della BCE;

b)

all'adozione da parte della BCE di istruzioni impartite, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, alle autorità nazionali competenti con le quali la BCE ha instaurato una cooperazione stretta.»;

3.   l’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Ambito della delega

3.1.   Una decisione in materia di professionalità e onorabilità non può essere adottata con decisione delegata se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

a)

il soggetto vigilato interessato è uno dei seguenti:

i)

il soggetto vigilato al massimo livello di consolidamento di un gruppo vigilato significativo all'interno degli Stati membri partecipanti;

ii)

l'ente creditizio con il valore totale delle attività più elevato in un gruppo vigilato significativo se tale soggetto è diverso da quello di cui punto i);

iii)

un soggetto vigilato significativo che non fa parte di un gruppo vigilato significativo;

b)

la decisione è una decisione negativa;

c)

la BCE viene informata di una delle seguenti circostanze:

i)

il membro è attualmente sottoposto a procedimento penale dinanzi a un’autorità giudiziaria o ha subito una condanna per un illecito penale in primo grado o in via definitiva; o

ii)

nei confronti del membro sono state condotte o sono in corso indagini o risultano pendenti o irrogate azioni esecutive o sanzioni amministrative per violazione di disposizioni legislative o regolamentari in materia di servizi finanziari;

a meno che la circostanza pertinente non incida sulla onorabilità del membro, sulla base di una valutazione in conformità ai criteri precisati nella Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità in particolare per quanto riguarda la natura dell’accusa o dell’imputazione, la gravità della sanzione e il tempo trascorso (almeno cinque anni a decorrere dall’irrogazione di una sanzione o misura);

d)

la complessità della valutazione o la delicatezza della questione richiede che la decisione in materia di professionalità e onorabilità sia adottata con procedura di non obiezione.

2.   In deroga al paragrafo 1, una decisione in materia di professionalità e onorabilità è adottata mediante decisione delegata qualora riguardi la conferma della stessa persona per la stessa carica nello stesso soggetto vigilato, la BCE non abbia sollevato obiezioni alla nomina precedente e non si siano verificati nuovi fatti rilevanti dall'ultima valutazione che incidano su uno o più criteri di valutazione.

3.   Qualora, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, una decisione in materia di professionalità e onorabilità non possa essere adottata con decisione delegata, essa è adottata in conformità alla normativa applicabile e con procedura di non obiezione.

4.   I capi delle unità operative sottopongono al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo, ai fini dell'adozione con procedura di non obiezione, una decisione in materia di professionalità e onorabilità che soddisfi i criteri per l'adozione delle decisioni delegate di cui al presente articolo, se la valutazione prudenziale di tale decisione in materia di professionalità e onorabilità ha un impatto diretto sulla valutazione prudenziale di un'altra decisione che deve essere adottata con procedura di non obiezione.»;

5.   Nonostante il paragrafo 4, qualora la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità riguardi più di un membro di un organo di amministrazione e ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non sia possibile adottare una decisione delegata riguardo a uno o più di essi, la verifica dà luogo a due decisioni in materia di onorabilità e professionalità. Una decisione è adottata con procedura di non obiezione mentre l’altra è adottata mediante delega.»;

4.   L’articolo 4 è modificato come segue:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   La verifica dei requisiti in materia di professionalità e onorabilità dei membri è effettuata in conformità alla normativa applicabile tenendo conto della Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (capitoli sui criteri di valutazione e sulle autorizzazioni relative alla professionalità e onorabilità) che comprende, se del caso, i seguenti criteri:»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2.   La valutazione dell'autorizzazione concessa a un membro dell'organo di amministrazione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo è effettuata conformemente alla normativa applicabile che recepisce l'articolo 91, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE e tenendo conto dei criteri contenuti nella Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (sezione relativa alla disponibilità di tempo) e nella Guida della BCE sulle opzioni e le discrezionalità disponibili nel diritto dell'Unione.».

Articolo 2

Disposizione transitoria

Le disposizioni della decisione (UE) 2017/935 (BCE/2016/42) continuano ad applicarsi, senza modifiche, nei casi in cui un’autorità nazionale competente abbia presentato alla BCE una proposta di decisione relativa ai requisiti di professionalità e onorabilità prima dell’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 agosto 2021.

La Presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 141 del 1.6.2017, pag. 14.

(3)  Decisione (UE) 2017/935 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (BCE/2016/42) (GU L 141 del 1.6.2017, pag. 21).

(4)  Decisione (UE) 2020/1015 della Banca centrale europea del 24 giugno 2020 sull’instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea e la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) (BCE/2020/30) (GU L 224I del 13.7.2020, pag. 1)

(5)  Decisione (UE) 2020/1016 della Banca centrale europea del 24 giugno 2020 sull’instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea e la Hrvatska narodna banka (BCE/2020/31) (GU L 224I del 13.7.2020, pag. 4).

(6)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


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