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Document 32018R1506

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 della Commissione, del 10 ottobre 2018, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia

C/2018/6522

GU L 255 del 11.10.2018, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1506/oj

11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1506 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2018

relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017 l'Italia ha confermato e notificato 43 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5 e H7. Le specie interessate sono anatre, tacchini, faraone nonché pulcini, polli, pollastre e galline ovaiole della specie Gallus domesticus.

(2)

L'Italia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (2).

(3)

In particolare, l'Italia ha adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e ha istituito zone di protezione e sorveglianza («zone regolamentate») a norma delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/697 (3), (UE) 2017/155 (4), (UE) 2017/247 (5) (UE) 2017/263 (6), (UE) 2017/417 (7), (UE) 2017/554 (8), (UE) 2017/696 (9), (UE) 2017/780 (10), (UE) 2017/977 (11), (UE) 2017/1397 (12), (UE) 2017/1415 (13), (UE) 2017/1484 (14), (UE) 2017/1519 (15) (UE) e 2017/1593 (16) della Commissione.

(4)

L'Italia ha comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria applicate per contenere e sradicare la malattia si sono ripercosse su un numero assai ampio di operatori, i quali hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(5)

Il 9 marzo 2018 la Commissione ha ricevuto dalle autorità italiane una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i focolai confermati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017. Il 1o giugno 2018, il 14 giugno 2018, il 22 giugno 2018 e l'11 luglio 2018 le autorità italiane hanno chiarito e documentato la loro richiesta.

(6)

In seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria di cui al terzo considerando sono stati prolungati i periodi di fermo, è stata proibita l'immissione di volatili e ristretta la movimentazione in tutti gli allevamenti di tutti i tipi di pollame nelle zone regolamentate istituite a seguito dell'insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5 e H7. Queste misure hanno interessato le seguenti specie: anatre, tacchini, faraone nonché pulcini, polli, pollastre e galline ovaiole della specie Gallus domesticus. Ne è risultata una perdita di produzione di uova da cova, uova da consumo e pollame nei suddetti allevamenti. È pertanto opportuno compensare le perdite legate alle uova distrutte, trasformate e declassate nonché agli animali non prodotti, al prolungamento della durata di allevamento o all'eliminazione di capi.

(7)

A norma dell'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dall'Italia per le misure eccezionali di sostegno del mercato. I quantitativi massimi ammissibili al finanziamento per ciascuna misura eccezionale di sostegno del mercato dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta esaminata la richiesta ricevuta dall'Italia in relazione ai focolai confermati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017.

(8)

Per evitare rischi di sovracompensazione, l'importo forfettario della partecipazione finanziaria dovrebbe basarsi su studi tecnici ed economici o su una documentazione contabile ed essere fissato a un livello adeguato per ciascun capo e prodotto secondo le categorie.

(9)

Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite incorse non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o da assicurazioni e la partecipazione finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata agli animali e ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.

(10)

La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate allo stretto necessario a tal fine. In particolare, tali misure dovrebbero applicarsi solo alla produzione di pollame e uova negli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate e solo per la durata delle misure veterinarie e di polizia sanitaria stabilite nella pertinente legislazione dell'Unione e dell'Italia in ordine ai 43 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità confermati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017 e alle rispettive zone regolamentate.

(11)

Per garantire flessibilità nell'eventualità in cui il numero di animali o di uova ammissibili alla compensazione differisca dalle soglie massime, basate su stime, stabilite nel presente regolamento, le compensazioni possono essere modificate entro certi limiti, purché sia rispettato l'importo massimo delle spese cofinanziate dall'Unione.

(12)

Ai fini di una sana gestione finanziaria di queste misure eccezionali di sostegno del mercato, solo i pagamenti che l'Italia versa ai beneficiari entro il 30 settembre 2019 sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (18) non dovrebbe essere applicabile.

(13)

Ai fini dell'ammissibilità e correttezza dei pagamenti, l'Italia dovrebbe procedere a controlli ex ante.

(14)

Per consentire all'Unione di procedere al controllo finanziario, l'Italia dovrebbe comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

(15)

Per assicurare l'immediata attuazione da parte dell'Italia delle misure stabilite nel presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dall'Italia per sostenere il mercato delle uova da cova, delle uova da consumo e delle carni di pollame gravemente colpito dai 43 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5 e H7 rilevati e notificati dall'Italia tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017.

Articolo 2

Le spese incorse dall'Italia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo:

a)

per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella legislazione dell'Unione e in quella italiana di cui all'allegato e relative al periodo di cui all'articolo 1; nonché

b)

per le imprese avicole che sono state soggette alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e sono ubicate nelle zone indicate nella legislazione dell'Unione e dell'Italia di cui all'allegato («zone regolamentate»); nonché

c)

se sono state versate ai beneficiari dall'Italia entro il 30 settembre 2019. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014; nonché

d)

se l'animale o prodotto, per il periodo di cui alla lettera a), non ha beneficiato di alcuna compensazione tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.

Articolo 3

1.   Il livello massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione è di 11,1 milioni di EUR, ripartiti come segue:

a)

per la perdita di produzione di pollame ubicato nella zona regolamentata, si applicano i seguenti importi forfettari:

i)

0,11 EUR per uovo da cova di cui al codice NC 0407 11 00, distrutto, fino a un massimo di 2 320 318 uova;

ii)

0,07895 EUR per uovo da cova di cui al codice NC 0407 11 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 2 935 380 uova;

iii)

0,057 EUR per uovo da cova di cui al codice NC 0407 11 00, declassato in alimento per animali da compagnia, fino a un massimo di 190 000 uova;

iv)

0,019 EUR per uovo proveniente da allevamento in gabbia di cui al codice NC 0407 11 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 5 788 593 uova;

v)

0,02375 EUR per uovo proveniente da allevamento a terra di cui al codice NC 0407 11 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 37 903 308 uova;

vi)

0,085 EUR alla settimana per tacchina da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 1 342 757 capi;

vii)

0,129 EUR alla settimana per tacchino maschio da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 2 397 112 capi;

viii)

0,045 EUR alla settimana per faraona da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 50, fino a un massimo di 194 548 capi;

ix)

0,045 EUR alla settimana per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 27 626 088 capi;

x)

0,12385 EUR alla settimana per anatra da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 41 302 capi;

xi)

0,085 EUR alla settimana per gallina ovaiola allevata in gabbia di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 176 000 capi;

xii)

0,1065 EUR alla settimana per gallina ovaiola allevata a terra di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 932 625 capi;

xiii)

0,04 EUR alla settimana per pollastra allevata a terra di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 414 900 capi;

b)

per le perdite connesse a un prolungamento della durata di allevamento dovuto al divieto di trasferimenti nelle zone regolamentate si applicano i seguenti importi forfettari per capo:

i)

0,115 EUR alla settimana per pollastra standard di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 400 553 capi;

ii)

0,0995 EUR alla settimana per pollo standard di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 754 942 capi;

iii)

0,0995 EUR alla settimana per faraona di cui al codice NC 0105 99 50, fino a un massimo di 1 277 capi;

iv)

0,46 EUR alla settimana per tacchino standard di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 12 662 capi;

v)

8,46 EUR alla settimana per tacchino di dimensioni fuori standard di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 12 662 capi;

vi)

0,2618 EUR alla settimana per anatra da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 7 700 capi;

c)

per l'eliminazione del pollame nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti importi forfettari per capo:

i)

0,5183 EUR per tacchina di cui al codice NC 0105 12 00, fino a un massimo di 144 580 capi;

ii)

1,03 EUR per tacchino maschio di cui al codice NC 0105 12 00, fino a un massimo di 186 080 capi;

iii)

0,18375 EUR per pollo di cui al codice NC 0105 11 19, fino a un massimo di 37 000 capi;

iv)

0,20875 EUR per pollo rurale di cui al codice NC 0105 11 19, fino a un massimo di 779 519 capi;

d)

per la perdita di produzione di riproduttori ubicati nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti importi forfettari per capo:

i)

0,1815 EUR per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 853 692 capi;

ii)

1,2225 EUR per tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 48 050 capi.

2.   Laddove il numero di animali o di uova ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di capi o uova per voce di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l'ammontare derivante dall'applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 10 % del livello massimo delle spese cofinanziate dall'Unione, di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

L'Italia procede a controlli amministrativi e materiali a norma degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

In particolare, l'Italia verifica:

a)

l'ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno;

b)

per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell'effettiva perdita di produzione;

c)

che i richiedenti ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco.

Nei casi in cui l'ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni.

Articolo 5

L'Italia comunica alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/697 della Commissione, del 4 maggio 2016, riguardante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N7 in Italia (GU L 120 del 5.5.2016, pag. 35).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/155 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 23 del 28.1.2017, pag. 25).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/263 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 39 del 16.2.2017, pag. 6).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).

(8)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).

(9)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 12.4.2017, pag. 80).

(10)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 30).

(11)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 155).

(12)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1397 della Commissione, del 27 luglio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 197 del 28.7.2017, pag. 13).

(13)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1415 della Commissione, del 3 agosto 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 203 del 4.8.2017, pag. 9).

(14)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1484 della Commissione, del 17 agosto 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 214 del 18.8.2017, pag. 28).

(15)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1519 della Commissione, del 1o settembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 228 del 2.9.2017, pag. 1).

(16)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1593 della Commissione, del 20 settembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 243 del 21.9.2017, pag. 14).

(17)  Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

(18)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

(19)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).


ALLEGATO

Zone regolamentate e periodi cui si riferisce l'articolo 2

Parti dell'Italia e periodi stabiliti secondo la direttiva 2005/94/CE di cui alla legislazione seguente:

Decisione di esecuzione (UE) 2016/697 della Commissione, del 4 maggio 2016, riguardante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N7 in Italia (GU L 120 del 5.5.2016, pag. 35).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/155 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 23 del 28.1.2017, pag. 25).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/263 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 39 del 16.2.2017, pag. 6).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 30).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 155).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1397 della Commissione, del 27 luglio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 197 del 28.7.2017, pag. 13).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1415 della Commissione, del 3 agosto 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 203 del 4.8.2017, pag. 9).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1484 della Commissione, del 17 agosto 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 214 del 18.8.2017, pag. 28).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1519 della Commissione, del 1o settembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 228 del 2.9.2017, pag. 1).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1593 della Commissione, del 20 settembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 243 del 21.9.2017, pag. 14).

Decreti del ministero della Salute che dichiarano lo stato d'infezione a seguito dei focolai d'influenza aviaria altamente patogeni confermati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017.


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