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Document 32017R0719
Council Regulation (EU) 2017/719 of 7 April 2017 amending Regulation (EU) 2015/2192 on the allocation of the fishing opportunities under the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania for a period of four years
Regolamento (UE) 2017/719 del Consiglio, del 7 aprile 2017, che modifica il regolamento (UE) 2015/2192 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni
Regolamento (UE) 2017/719 del Consiglio, del 7 aprile 2017, che modifica il regolamento (UE) 2015/2192 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni
GU L 106 del 22.4.2017, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 106/8 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/719 DEL CONSIGLIO
del 7 aprile 2017
che modifica il regolamento (UE) 2015/2192 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1801/2006 relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (1) («accordo di partenariato»). |
(2) |
Il 24 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2016/870 (2) relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato per un periodo di quattro anni a decorrere dal 16 novembre 2015 («protocollo»). |
(3) |
Il regolamento (UE) 2015/2192 del Consiglio (3) ripartisce tra gli Stati membri le possibilità di pesca fissate dal protocollo. |
(4) |
Nel suo parere scientifico, il comitato scientifico congiunto indipendente istituito ai sensi dell'articolo 4 del protocollo ha individuato un'eccedenza di nasello e ha preso atto del parere scientifico del 2014 dell'«IMROP» (Istituto mauritano per la ricerca oceanografica e alieutica) che conferma un'eccedenza di calamaro e seppia. |
(5) |
Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del protocollo la commissione mista istituita a norma dell'articolo 10 dell'accordo di partenariato ha deciso, nella sua riunione a Nouakchott del 15 e 16 novembre 2016, di modificare il protocollo mediante l'introduzione di nuove possibilità di pesca, nei limiti dell'eccedenza disponibile, per i pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca del nasello come specie bersaglio primaria e del calamaro e della seppia come specie bersaglio secondarie. |
(6) |
È opportuno ripartire le nuove possibilità di pesca tra gli Stati membri per il restante periodo di applicazione del protocollo. |
(7) |
Poiché l'introduzione di nuove possibilità di pesca incide sulle attività economiche e sulla pianificazione delle campagne di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. |
(8) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/2192, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2192 è aggiunta la lettera seguente:
«h) |
categoria 2 bis — Pescherecci da traino (congelatori) per la pesca del nasello:
Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo sei navi alla volta di questa categoria.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2017
Per il Consiglio
Il presidente
L. GRECH
(1) GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 1.
(2) Decisione (UE) 2016/870 del Consiglio, del 24 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (GU L 145 del 2.6.2016, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2015/2192 del Consiglio, del 10 novembre 2015, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (GU L 315 dell'1.12.2015, pag. 72).