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Document 32013R1009
Commission Implementing Regulation (EU) No 1009/2013 of 18 October 2013 fixing the allocation coefficient to be applied to applications for import licences for olive oil lodged from 14 to 15 October 2013 under the Tunisian tariff quota and suspending the issue of import licences for the month of October 2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2013 della Commissione, del 18 ottobre 2013 , recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 14 al 15 ottobre 2013 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese d'ottobre 2013
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2013 della Commissione, del 18 ottobre 2013 , recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 14 al 15 ottobre 2013 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese d'ottobre 2013
GU L 279 del 19.10.2013, p. 65–65
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/65 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1009/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2013
recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 14 al 15 ottobre 2013 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese d'ottobre 2013
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 (3) dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro (4), apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nell'Unione europea, entro un limite previsto per campagna. |
(2) |
L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (5) prevede dei massimali mensili per il rilascio dei titoli di importazione. |
(3) |
In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono state presentate domande presso le autorità competenti per il rilascio di titoli di importazione, per un quantitativo totale superiore al limite previsto all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento per il mese d'ottobre. |
(4) |
È pertanto necessario che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli d'importazione in proporzione alla quantità disponibile. |
(5) |
Poiché per il mese d'ottobre è stato raggiunto il limite, per il suddetto mese non può essere rilasciato alcun titolo di importazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate il 14 e 15 ottobre 2013, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 39,536727 %.
Per il mese d'ottobre 2013 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dal 21 ottobre 2013.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 57.
(4) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.
(5) GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.