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Document 32009R0888
Commission Regulation (EC) No 888/2009 of 25 September 2009 concerning the authorisation of Zinc chelate of hydroxy analogue of methionine as a feed additive for chickens for fattening (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 888/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009 , relativo all'autorizzazione del chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 888/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009 , relativo all'autorizzazione del chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 254 del 26.9.2009, p. 71–72
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 12/05/2010; abrogato da 32010R0335
26.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/71 |
REGOLAMENTO (CE) N. 888/2009 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 2009
relativo all'autorizzazione del chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l'autorizzazione del chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina quale additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali». |
(4) |
Dal parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») del 2 aprile 2009 risulta che il chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina non ha influenza sfavorevole sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente se impiegato nell'alimentazione dei polli da ingrasso (2). L'Autorità ha concluso inoltre che tale prodotto, impiegato quale additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso, non presenta altri rischi che possano impedirne l'autorizzazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Secondo il citato parere considerato congiuntamente a quello del 16 aprile 2008 (3), l'impiego del preparato può essere considerato come fonte di zinco disponibile e soddisfa i criteri di additivo alimentare per i polli da ingrasso. L'Autorità raccomanda misure appropriate per garantire la sicurezza degli utilizzatori e non ritiene necessarie prescrizioni particolari relative a un monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, si può autorizzare l'impiego del preparato, come descritto nell'allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi alimentari» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato medesimo.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) The EFSA Journal (2009) 1042, pagg. 1-8.
(3) The EFSA Journal (2008) 694, pagg. 1-16.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell'autorizzazione |
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Tenore dell'elemento (Zn) in mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi |
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3b6.10 |
— |
Chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina |
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Polli da ingrasso |
— |
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150 (in totale) |
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16 ottobre 2019 |
(1) Particolari sui metodi analitici sono disponibili sul sito del laboratorio comunitario di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives