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Document 32007R0782

    Regolamento (CE) n. 782/2007 della Commissione, del 3 luglio 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 634/2006 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai cavoli cappucci e verzotti

    GU L 174 del 4.7.2007, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2009; abrog. impl. da 32008R1221

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/782/oj

    4.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 174/7


    REGOLAMENTO (CE) N. 782/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 3 luglio 2007

    recante modifica del regolamento (CE) n. 634/2006 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai cavoli cappucci e verzotti

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le disposizioni relative alle indicazioni esterne della norma di commercializzazione per i cavoli cappucci e verzotti stabilita dal regolamento (CE) n. 634/2006 della Commissione (2) prevedono l’indicazione obbligatoria del numero di pezzi sui colli.

    (2)

    Per agevolare gli scambi commerciali e tenuto conto del fatto che i cavoli cappucci e verzotti sono generalmente venduti al peso e non al pezzo, occorre sopprimere tale obbligo.

    (3)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 634/2006.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Al punto 6.1.D dell’allegato del regolamento (CE) n. 634/2006 è soppresso il secondo trattino.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

    (2)  GU L 112 del 26.4.2006, pag. 3.


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