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Document 32007D0257
2007/257/EC: Commission Decision of 20 December 2006 on State aid No C 44/05 (ex NN 79/05, ex N 439/04) partially implemented by Poland for Huta Stalowa Wola S.A. (notified under document number C(2006) 6730) (Text with EEA relevance )
2007/257/CE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2006 , relativa all’aiuto di Stato C 44/05 (ex NN 79/05, ex N 439/04) parzialmente eseguito dalla Polonia a favore di Huta Stalowa Wola SA [notificata con il numero C(2006) 6730] (Testo rilevante ai fini del SEE )
2007/257/CE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2006 , relativa all’aiuto di Stato C 44/05 (ex NN 79/05, ex N 439/04) parzialmente eseguito dalla Polonia a favore di Huta Stalowa Wola SA [notificata con il numero C(2006) 6730] (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 112 del 30.4.2007, p. 67–76
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 112/67 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2006
relativa all’aiuto di Stato C 44/05 (ex NN 79/05, ex N 439/04) parzialmente eseguito dalla Polonia a favore di Huta Stalowa Wola SA
[notificata con il numero C(2006) 6730]
(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/257/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni (1) conformemente a detti articoli,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) |
Con lettera dell’8 ottobre 2004 la Polonia ha notificato alla Commissione le misure di aiuto alla ristrutturazione concesse a favore di Huta Stalowa Wola SA (di seguito «HSW SA» o «beneficiario») al fine di ottenere la certezza giuridica che esse fossero state concesse prima dell’adesione della Polonia all’Unione europea e che pertanto non fossero applicabili dopo l’adesione, e che esse non costituissero quindi un aiuto nuovo, che avrebbe dovuto essere esaminato dalla Commissione conformemente all’articolo 88 del trattato CE. Qualora la Commissione avesse constatato che tali misure costituivano un aiuto nuovo, la Polonia ha chiesto che fossero autorizzate come aiuto alla ristrutturazione. |
(2) |
La Commissione ha chiesto alla Polonia di presentare ulteriori informazioni con lettere dell’11 novembre 2004, del 1o marzo 2005, del 27 aprile 2005 e del 26 luglio 2005, alle quali la Polonia ha risposto, rispettivamente, con una lettera del 31 gennaio 2005, protocollata il 2 febbraio 2005; con una lettera del 4 aprile 2005, protocollata l’8 aprile 2005; con una lettera del 7 giugno 2005, protocollata il 9 giugno 2005 e con una lettera del 2 settembre 2005, protocollata il 6 settembre 2005. |
(3) |
Da tale scambio di informazioni è risultato che una parte delle misure notificate era stata eseguita in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Tale aiuto è stato dichiarato pertanto illegale e al caso è stato assegnato un nuovo numero, NN 79/2005. |
(4) |
Con lettera del 23 novembre 2005 la Commissione ha comunicato alla Polonia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura in oggetto. |
(5) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni sull’aiuto. |
(6) |
Le autorità polacche hanno presentato le proprie osservazioni con lettera del 7 marzo 2006, protocollata il 9 marzo 2006. Non sono pervenute osservazioni da terzi. |
2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO
2.1. L’impresa
(7) |
Beneficiario dell’aiuto è HSW SA, società madre del gruppo HSW, con sede in Stalowa Wola, situata nella regione dei Precarpazi. Tale regione è ammissibile all’aiuto di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Nel febbraio 2006 il gruppo era formato da 8 società, di cui la HSW SA possedeva (e quindi controllava) almeno il 51 % delle quote, e da 10 società, in cui possedeva quote in misura inferiore al 51 %. Le società facenti parte del gruppo HSW hanno la funzione di fornitori reciproci di beni e di servizi. Oltre all’azienda madre, le società del gruppo con il maggior capitale sociale sono: la HSW-Zakład Zespołów Napędowych Sp. z o.o. e la HSW-Zakład Zespołów Mechanicznych Sp. z o.o. La quota di vendite della HSW SA alle società del gruppo ammonta al 20-30 % del totale. |
(8) |
La HSW SA è stata fondata nel 1937 e inizialmente produceva cannoni ed acciaio inossidabile. Contrariamente alla controllata HSW-Zakład Metalurgiczny, essa non produce acciaio. Nel 1991 è stata trasformata in società per azioni. Il 76 % delle azioni è ancora in mano allo Stato, il 9 % appartiene ai dipendenti, il resto appartiene ad azionisti sia pubblici che privati, ma nessuno di essi possiede più del 5 % delle azioni. La società produce attrezzature e macchinari per l’edilizia ed anche equipaggiamento militare (cannoni, obici, ecc.). |
(9) |
Nel 2005 la HSW SA impiegava circa 2 400 dipendenti, mentre nel 2002 essi erano ancora 3 173. |
(10) |
Una delle controllate della HSW SA è l’impresa di distribuzione Dressta Sp. z o.o. (in seguito «Dressta»). Dal settembre 2006 essa è interamente controllata dalla HSW SA, ma in precedenza il 51 % delle sue quote apparteneva alla Komatsu American International Company USA (in seguito «KAIC»), impresa concorrente della HSW SA. Nel 1995 la HSW SA ha trasferito alla Dressta per un periodo di 12 anni le licenze e i beni patrimoniali relativi alla vendita dei prodotti della società sui mercati esteri. |
2.2. Difficoltà dell’impresa
(11) |
Le difficoltà del beneficiario hanno avuto inizio nel 2002, quando il suo fatturato è calato dai 494,9 milioni di PLN [130,2 milioni di EUR (3) ] del 2000 a 352,6 milioni di PLN (92,7 milioni di EUR), ossia del 29 %. Le esportazioni sono diminuite passando da 505 milioni di PLN (132,8 milioni di EUR) a 279 milioni di PLN (73,4 milioni di EUR). La diminuzione del fatturato sui mercati esteri è stata causata innanzitutto dalla recessione e dal fatto che la Dressta, sotto l’influenza del suo maggior azionista e concorrente della HSW SA, ha ridotto significativamente la vendita dei prodotti di quest’ultima sul mercato nordamericano. |
(12) |
Nel 2002 il beneficiario ha registrato una perdita dall’attività operativa per un ammontare di 44,2 milioni di PLN (11,6 milioni di EUR), dovuta principalmente ad uno sfruttamento insufficiente delle sue capacità produttive. Poiché la maggior parte delle vendite sui mercati esteri avveniva in dollari USA, mentre la maggior parte dei costi dell’azienda veniva indicata in PLN, l’apprezzamento dello zloty ha influito negativamente sul livello delle vendite e sulla redditività del beneficiario. |
(13) |
La HSW SA era gravemente indebitata. L’indebitamento medio negli anni 2000-2002 è stato pari a 169,1 milioni di PLN (44,5 milioni di EUR). |
(14) |
Nemmeno l’attività operativa dell’impresa era redditizia dal momento che le perdite sulle vendite sono aumentate dai 6,4 milioni di PLN (1,68 milioni di EUR) del 2000 a 33,9 milioni di PLN (8,60 milioni di EUR) nel 2002. |
(15) |
Il gruppo di capitale HSW ha registrato una perdita netta di 137,7 milioni di PLN (36,2 milioni di EUR) nel 2002 e una perdita netta di 123,9 milioni di PLN (32,5 milioni di EUR) nel 2003. |
2.3. Ristrutturazione
(16) |
Per far fronte a tali difficoltà, nel 2002 il beneficiario ha elaborato un piano di ristrutturazione per il periodo 2003-2007. Tale piano è stato successivamente modificato nel febbraio 2006. |
(17) |
Una delle misure più importanti previste dal piano di ristrutturazione è il cambiamento della struttura organizzativa del beneficiario. L’idea principale del processo di ristrutturazione della HSW SA era di separare la parte dell’impresa direttamente legata alla produzione dagli impianti da ristrutturare. Per tale motivo lo Stato, azionista di maggioranza della HSW SA, aveva costituito la società indipendente HSW-Trading Sp. z o.o. (in seguito «HSW-Trading»). La HSW-Trading ha ricevuto dallo Stato un apporto di capitale di 40 milioni di PLN (10,5 milioni di EUR). Tale aiuto è stato notificato dalle autorità polacche nel quadro degli aiuti concessi a HSW SA (cfr. tabella 1). |
(18) |
Mentre la HSW-Trading era responsabile della produzione e della vendita di macchinari industriali, della gestione logistica, della gestione della qualità e della fornitura di materiali per la produzione delle macchine, la HSW SA conservava le attività di ricerca e sviluppo, il finanziamento del capitale produttivo, il marketing strategico, la vendita dei pezzi di ricambio, il servizio assistenza e la produzione e la vendita di apparecchiature militari, oltre ad essere responsabile per la ristrutturazione organizzativa. Per poter condurre la propria attività la società HSW-Trading ha preso in affitto dalla HSW SA i beni direttamente legati alla produzione. La manodopera necessaria è stata temporaneamente trasferita alla HSW-Trading. |
(19) |
Tale separazione avrebbe dovuto continuare nel periodo 2004-2005, ossia per l’intero periodo di ristrutturazione della HSW SA. Alla fine del 2006, la HSW-Trading avrebbe dovuto ricongiungersi alla HSW SA. |
(20) |
Conformemente al piano è necessario condurre una rigorosa riorganizzazione del personale. Nel 2007, alla fine del processo di ristrutturazione, la HSW SA intende dare lavoro a 2 100 dipendenti, riducendone il numero che, alla fine del 2002, era di 3 173. |
(21) |
Un altro settore da ristrutturare era l’organizzazione della rete di distribuzione dei macchinari per l’edilizia e delle parti di ricambio sul mercato mondiale, che avrebbe dovuto permettere al beneficiario di accedere a nuovi mercati. |
(22) |
La ristrutturazione della HSW SA comprendeva inoltre la vendita delle sussidiarie e la privatizzazione delle attività del beneficiario legate alla prestazione di servizi. Nel 2006 la HSW SA aveva già venduto la HSW-Zakład Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. per un importo di […] (4) milioni di PLN ([…] milioni di EUR). È stato trovato un investitore privato per due società sussidiarie della HSW-Zakład Metalurgiczny (HSW-Walcownia Blach Sp. z o.o. e HSW-Huta Stali Jakościowych). In totale, con la privatizzazione, la HSW SA ha ottenuto entrate pari a 112,2 milioni di PLN (29,5 milioni di EUR). Per il 2006 si prevede la conclusione della vendita di due sussidiarie: la HSW-Zakład Sprężynownia e la HSW-Tlenownia. |
(23) |
La ristrutturazione dei beni prevede la limitazione della capacità produttiva da 1 500 a 1 200 macchinari per l’edilizia all’anno. Si è ritenuto che il complesso dei beni di HSW SA fosse nettamente superiore ai bisogni della società. Poiché la HSW SA prevedeva di concentrarsi sulla produzione di macchinari per l’edilizia, occorreva vendere una gran parte dei beni. La vendita effettiva di questi ultimi nel periodo da gennaio 2003 a dicembre 2005 ha portato a un ricavo di 52,1 milioni di PLN (13,7 milioni di EUR), importo di gran lunga superiore ai risultati attesi, stimati pari a 10,3 milioni di PLN (2,7 milioni di EUR). Sono stati venduti i seguenti beni: terreni per una superficie di circa 248,4 ha (di cui terreni alberati per una superficie di circa 153 ha); immobili per una superficie utile di circa 76 000 m2 e 94 macchine e impianti. |
(24) |
I costi totali della ristrutturazione, compresi i costi sostenuti prima della data dell’adesione, ammontano a 450,3 milioni di PLN (118,5 milioni di EUR) e consistono nelle voci riportate nella tabella 1. Tabella 1: Sommario dei costi della ristrutturazione (in migliaia di PLN)
|
2.4. Misure di aiuto
(25) |
Gli organismi che concedono l’aiuto di Stato sono: il ministero del Tesoro, il ministero per la Ricerca scientifica e l’informatizzazione, gli uffici fiscali, gli enti locali, l’istituto della previdenza sociale (ZUS), il Fondo statale per la riabilitazione dei disabili (PFRON), i comuni cittadini e l’agenzia per lo Sviluppo dell’industria (ARP). |
(26) |
La Polonia ha sostenuto che una parte delle misure prese a favore di HSW SA era legata alla difesa di interessi essenziali per la sicurezza nazionale. Tali risorse ammontavano a circa 19 milioni di PLN (5 milioni di EUR), concessi prima e anche dopo l’adesione della Polonia all’Unione europea. Rifacendosi all’articolo 296 del trattato CE, le autorità polacche sostengono che le disposizioni del trattato non escludono la concessione di misure di aiuto da parte degli Stati membri giudicate da tali Stati necessarie per la tutela di interessi essenziali per la sicurezza nazionale. |
(27) |
Le misure di aiuto più significative concesse prima dell’adesione a favore della parte di HSW SA che non si occupa della produzione militare sono state due prestiti concessi dall’agenzia per lo Sviluppo dell’industria per un ammontare di 75 milioni di PLN (19,7 milioni di EUR). Un’altra importante misura è stata un apporto di capitale effettuato dal ministero del Tesoro a favore della sussidiaria HSW-Trading Sp. z o.o. per un ammontare di 40 milioni di PLN (10,5 milioni di EUR). |
(28) |
Un importo di 27,9 milioni di PLN (7,3 milioni di EUR) è stato corrisposto sotto forma di cancellazione dei debiti in base alla legge modificata del 30 ottobre 2002 relativa agli aiuti di Stato a favore delle imprese di particolare importanza per il mercato del lavoro (cfr. tabella 4 di seguito). La ristrutturazione effettuata sulla base di tale legge è stata supervisionata dal presidente dell’agenzia per lo Sviluppo dell’industria e si è fondata sulla cosiddetta decisione di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, commi 4 e 19, della suddetta legge (di seguito «decisione di ristrutturazione»). La decisione di ristrutturazione che approva il piano di ristrutturazione e permette la ristrutturazione degli oneri tributari e previdenziali è stata emanata il 29 aprile 2005 e modificata il 17 giugno 2005. |
(29) |
Le diverse misure di aiuto che figurano nella versione iniziale notificata alla Commissione sono riportate nella seguente tabella riassuntiva. Tabella 2: Misure pianificate e misure concesse (in migliaia di PLN), secondo la notificazione
|
3. DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO CE
(30) |
La Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale per due ragioni. |
(31) |
Prima di tutto, dubitava che l’aiuto alla ristrutturazione fosse compatibile con il mercato comune. |
(32) |
Essa si chiedeva infatti se le misure previste nel piano di ristrutturazione fossero sufficienti per ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario, dal momento che sembravano concentrarsi solo sull’obiettivo di onorare il debito e coprire i costi operativi. |
(33) |
Inoltre, la Commissione ha messo in dubbio il fatto che fossero state applicate misure compensative sufficienti. Secondo le autorità polacche, HSW SA progettava di ridurre le sue capacità produttive del 20 %, mentre il piano prevedeva un incremento dello sfruttamento di tali capacità dal 27,7 % nel 2002 al 66 % nel 2007. La Commissione dubitava del risultato di tali operazioni. |
(34) |
I dubbi riguardavano anche il fatto di sapere se l’aiuto si limitasse al minimo indispensabile e se il contributo proprio del beneficiario fosse significativo, in quanto la Polonia non aveva effettuato una netta distinzione tra ciò che considerava contributo proprio al processo di ristrutturazione e ciò che veniva finanziato mediante un aiuto di Stato. |
(35) |
La Commissione aveva dei dubbi anche per quanto riguarda il rispetto del principio «una tantum». In realtà, una sussidiaria della HSW SA, la HSW-Zakład Zespołów Mechanicznych, aveva ottenuto, prima dell’adesione della Polonia nell’Unione europea, un aiuto alla ristrutturazione per gli anni 2003-2007; occorreva pertanto dimostrare che tale aiuto non aveva procurato un vantaggio alla società madre HSW SA. Dal canto suo, alla Polonia si chiedeva di garantire alla Commissione che l’aiuto alla ristrutturazione concesso a HSW SA, se autorizzato, non avrebbe procurato vantaggi a HSW-Zakład Zespołów Mechanicznych. |
(36) |
Il secondo motivo per avviare il procedimento era che la Commissione dubitava che la separazione della produzione militare finanziata dallo Stato (cannoni) da quella civile dei macchinari per edilizia fosse una misura sufficiente. La Polonia, con lettere del 7 giugno 2005 e del 2 settembre 2005, ha assicurato alla Commissione che erano escluse sovvenzioni incrociate e la Commissione ha preso atto del fatto che la percentuale di aiuto destinata alla produzione militare era modesta rispetto al totale. La Commissione ha chiesto, tuttavia, spiegazioni più dettagliate per quanto riguarda la separazione dei conti. |
4. OSSERVAZIONI DELLA POLONIA
(37) |
Prima di tutto, le autorità polacche hanno contestato l’affermazione della Commissione contenuta nella decisione di avvio del procedimento, secondo cui l’aiuto concesso in base alla legge modificata del 30 ottobre 2002 relativa agli aiuti di Stato a favore delle imprese di particolare importanza per il mercato del lavoro (cfr. tabella 2, punto II) non è stato concesso prima dell’adesione della Polonia nell’Unione europea. Le autorità polacche hanno ribadito quanto precedentemente affermato e cioè il momento determinante per la concessione dell’aiuto di Stato previsto da tale legge è l’accordo dei creditori pubblici del beneficiario (le cosiddette «promesse amministrative») e non la decisione di ristrutturazione presa dal presidente dell’agenzia per lo Sviluppo dell’industria. Dal momento che i creditori pubblici di HSW SA, i cui crediti sono stati ristrutturati in base alla succitata legge, hanno dato il loro accordo prima dell’adesione, le autorità polacche sostengono che tale aiuto è stato concesso prima della data di adesione ed esso, pertanto, non deve essere esaminato dalla Commissione per valutarne la compatibilità con il mercato comune. |
(38) |
In secondo luogo, le autorità polacche hanno segnalato due modifiche rispetto all’aiuto precedentemente notificato. La prima e più importante modifica è consistita nel parziale ritiro dell’aiuto di Stato menzionato nella tabella 2, punto III, e nella sua sostituzione con due misure d’aiuto che, secondo quanto affermato, non costituiscono un aiuto di Stato. La seconda modifica aveva un carattere fattuale ed è consistita nella precisazione degli importi di aiuto delle tre misure di cui alla tabella 3. Nelle tabelle che seguono sono elencate tutte le misure che sono state o saranno concesse a HSW SA per l’intero periodo della ristrutturazione tenuto conto delle modifiche successive alla decisione di avviare il procedimento. Tabella 3: Aiuti concessi prima del 30 aprile 2004 (in migliaia di PLN)
Tabella 4: Aiuto concesso in base alla legge modificata del 30 ottobre 2002 relativa agli aiuti di Stato a favore delle imprese di particolare importanza per il mercato del lavoro (in migliaia di PLN)
Tabella 5: Aiuti concessi dopo il 30 aprile 2004 (in migliaia di PLN)
Tabella 6: Misure concesse e previste (in migliaia di PLN) aggiornate sulla base delle osservazioni presentate dalle autorità polacche dopo l’avvio del procedimento (aggiornamento della tabella 2)
|
(39) |
In relazione alle misure di cui alla tabella 6, punto III, le autorità polacche hanno affermato che le proroghe di pagamento e i pagamenti a rate delle imposte e dei contributi per un importo di 22,1 milioni di PLN (5,8 milioni di EUR) (tabella 2, punto II) devono essere considerati aiuti de minimis. Di tale importo sono già stati concessi 19 milioni di PLN (5,0 milioni di EUR). Il metodo di calcolo degli importi di aiuto utilizzato dalle autorità polacche equipara il tasso percentuale adottato per la proroga dei pagamenti con il tasso di riferimento della Commissione. Quando il tasso percentuale applicato è superiore a quello di riferimento, le autorità polacche ritengono che la misura costituisca un aiuto di Stato. Secondo le autorità polacche è il caso dell’aiuto di cui alla tabella 6, punto IV. |
(40) |
In terzo luogo, per quanto riguarda la redditività dell’impresa, le autorità polacche hanno affermato che la ristrutturazione organizzativa è stata effettuata con successo e che la HSW SA ha ripreso il controllo di HSW-Dressta e sarà pertanto in grado di espandersi sul lucrativo mercato nordamericano. |
(41) |
Per quanto riguarda la limitazione delle distorsioni della concorrenza, le autorità polacche hanno sostenuto che la diminuzione della capacità produttiva da 1 500 a 1 200 macchinari è stata una misura di compensazione valida. Inoltre, hanno ritenuto che anche la vendita delle società controllate da HSW SA rientrasse in tale categoria. |
(42) |
Per quanto riguarda la limitazione dell’aiuto al minimo indispensabile, le autorità polacche hanno fornito una serie di informazioni sugli importi considerati come un contributo proprio. |
(43) |
In conclusione, nelle loro osservazioni le autorità polacche sostengono che non è stato concesso, né è stato previsto alcun aiuto di Stato dopo l’adesione. Qualora la Commissione non sia di tale parere, esse presenteranno ulteriori argomenti a sostegno della tesi secondo cui l’aiuto di Stato è compatibile con il mercato comune. |
5. VALUTAZIONE DELLE MISURE
5.1. Le competenze della Commissione
(44) |
Dal momento che una parte degli avvenimenti rilevanti ai fini del presente caso si è svolta prima dell’adesione della Polonia all’Unione europea del 1o maggio 2004, la Commissione deve innanzitutto stabilire se essa sia competente ad agire nei confronti delle misure di aiuto di cui sopra. |
(45) |
Le misure di aiuto eseguite prima dell’adesione e che non si applicano dopo tale data non richiedono un esame da parte della Commissione né sulla base delle procedure previste nell’ambito del meccanismo transitorio, disciplinato dalle disposizioni dell’allegato IV, punto 3, del trattato di adesione, né sulla base delle procedure previste dall’articolo 88 del trattato CE. Nessuno di tali trattati, né il trattato di adesione, né il trattato CE, impone alla Commissione di effettuare un controllo di tali misure, né l’autorizza a tale tipo di azioni. |
(46) |
Invece, le misure eseguite dopo l’adesione costituirebbero un aiuto nuovo e rientrerebbero nelle competenze della Commissione in base alla procedura prevista dall’articolo 88 del trattato CE. Il criterio pertinente per la valutazione del momento in cui una determinata misura di aiuto è stata eseguita è l’atto giuridicamente vincolante con cui le autorità nazionali competenti si impegnano a concedere l’aiuto (8). |
(47) |
Un aiuto individuale non è applicabile dopo l’adesione, se l’impegno finanziario dello Stato era noto con esattezza quando è stato concesso l’aiuto. |
(48) |
Sulla base delle informazioni presentate dalla Polonia, la Commissione ha potuto constatare che le misure riportate nella tabella 3 sono state concesse prima dell’adesione e non sono applicabili successivamente. Pertanto, la Commissione non è competente per la valutazione della loro compatibilità con il mercato comune. Esse devono, tuttavia, essere prese in considerazione ai fini della determinazione della compatibilità delle misure che sono state o verranno concesse dopo l’adesione. Tali misure ammontano a 147 milioni di PLN (38 milioni di EUR). |
(49) |
Per quanto riguarda le misure concesse sulla base della legge modificata del 30 ottobre 2002, relativa agli aiuti di Stato alle imprese di particolare importanza per il mercato del lavoro, riportate nella tabella 4, non sono stati chiariti i dubbi della Commissione sul giorno della loro concessione. Le autorità polacche, nelle osservazioni alla decisione di avviare il procedimento di indagine formale, non hanno presentato nuovi elementi su tale punto. Se in base a tale legge è necessario che le singole autorità che concedono l’aiuto diano il loro consenso alla ristrutturazione dei loro crediti, ciò non è sufficiente affinché tale ristrutturazione abbia luogo. L’elemento decisivo del procedimento ai sensi della legge di cui sopra è la decisione di ristrutturazione; tale decisione è stata presa dal presidente dell’agenzia dello Sviluppo industriale il 29 aprile 2005, ossia dopo l’adesione. Pertanto, la Commissione ritiene che le misure siano state concesse dopo l’adesione. Essa è quindi competente per la valutazione della compatibilità delle misure con il mercato comune. È opportuno ricordare che tali misure sono state concesse violando la clausola sospensiva di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE; esse costituiscono pertanto un aiuto illegale di un importo di 27,897 milioni di PLN (7,34 milioni di EUR). |
(50) |
Infine, per quanto riguarda le misure riportate nella tabella 5, qualora esse risultassero un aiuto di Stato, la Commissione è competente per la valutazione della loro compatibilità con il mercato comune perché è evidente che esse sono state prorogate dopo l’adesione. |
5.2. Gli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE
(51) |
L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
(52) |
Le autorità polacche non hanno contestato il fatto che le misure riportate nelle tabelle 3 e 4 costituiscono un aiuto di Stato. |
(53) |
Per quanto riguarda gli aiuti concessi sotto forma di proroghe dei pagamenti dovuti dalla HSW SA a titolo d’imposta e oneri sociali (tabella 5), le autorità polacche hanno fornito informazioni che dimostrano che essi non costituiscono aiuti di Stato perché si tratta di aiuti de minimis cioè il valore dell’elemento di aiuto è pari a zero. Pertanto, le autorità polacche basano la propria argomentazione sul calcolo dell’elemento di aiuto delle singole misure. |
(54) |
La Commissione non può approvare il metodo di calcolo applicato dalle autorità polacche. Le misure in questione sono state infatti concesse ad un’impresa che si trovava in difficoltà. Il rischio legato alla proroga dei pagamenti è superiore a quello che vi sarebbe stato nel caso di una impresa in buone condizioni finanziarie, il che dovrebbe riflettersi negli interessi riscossi. Il tasso di riferimento non può quindi venire usato come punto di riferimento. Un metodo di calcolo che paragoni il tasso percentuale vigente con il tasso di riferimento non è appropriato al caso in esame. Anche per questo la Commissione non può accettare le argomentazioni delle autorità polacche. |
(55) |
Secondo la pratica costante della Commissione e la giurisprudenza della Corte (9), l’elemento di aiuto nel caso di imprese che sono in difficoltà può essere pari all’importo nominale. Il valore delle misure di aiuto menzionate nella tabella 5 ammonta a 38,480 milioni di PLN (10 milioni di EUR). |
(56) |
La Commissione conclude che le misure di aiuto menzionate nelle tabelle 4 e 5 sono finanziate con risorse statali. Esse favoriscono una singola impresa, concedendole un vantaggio che essa non troverebbe sul mercato e hanno pertanto un carattere selettivo. La HSW SA si occupa della produzione di macchinari per la costruzione, che sono oggetto di scambi commerciali intensi sul territorio dell’UE. Tali misure costituiscono pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE ed il loro valore ammonta a 66,377 milioni di PLN (17,467 milioni di EUR). |
5.3. Compatibilità dell’aiuto con il mercato comune: deroga ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE
(57) |
Nel presente caso non si applicano le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE. Per quanto riguarda le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, considerando che lo scopo principale dell’aiuto è il ripristino della redditività a lungo termine dell’impresa in difficoltà, si può applicare soltanto la deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, che autorizza gli aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo di talune attività economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. |
5.3.1. Base giuridica applicabile
(58) |
La Commissione valuta le misure che costituiscono un nuovo aiuto ed il piano di ristrutturazione nel suo complesso alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Gli attuali orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (10) («orientamenti del 2004») sono entrati in vigore il 10 ottobre 2004. Per le misure di aiuto che sono state notificate prima di tale data, si applicano i precedenti orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (11) («orientamenti del 1999»). Conformemente al punto 104 degli orientamenti del 2004 «La Commissione esaminerà la compatibilità con il mercato comune di qualsiasi aiuto per il salvataggio o la ristrutturazione che sia stato concesso senza l’autorizzazione della Commissione e pertanto in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sulla base dei presenti orientamenti, qualora l’aiuto, o una parte di esso, sia stata concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.» |
(59) |
Nel presente caso, le misure descritte nella tabella 2 sono state notificate l’8 ottobre 2004 (due giorni prima dell’entrata in vigore degli orientamenti del 2004). Tuttavia, con lettera del 7 marzo 2006, le autorità polacche hanno informato la Commissione sulle misure supplementari di aiuto concesse illegalmente a favore di HSW SA. Tutte le misure descritte nella tabella 6 righe III e IV sono state concesse dopo il dicembre 2004, ossia dopo il 1o ottobre 2004, data di pubblicazione degli orientamenti del 2004. La Commissione constata, pertanto, che nel presente caso devono essere applicati gli orientamenti del 2004, sia alle misure notificate che a quelle non notificate, poiché tutte le misure riguardano lo stesso piano di ristrutturazione. |
(60) |
Come è ricordato nella decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale, per valutare il nuovo aiuto alla ristrutturazione per quanto concerne la sua compatibilità con il mercato comune occorre esaminare complessivamente l’operazione. Al fine di accertare se la realizzazione del piano porterà al ripristino della redditività, di verificare se l’aiuto si limiti al minimo indispensabile e di stabilire quali siano le opportune misure compensative bisogna esaminare tutte le misure di aiuto e non solamente il nuovo aiuto. |
5.3.2. Ammissibilità dell’impresa
(61) |
Per tutti i motivi già illustrati nella decisione di avviare il procedimento (cfr. segnatamente il punto 85 e segg.), l’impresa è un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 9 e segg. degli orientamenti del 2004 ed è pertanto ammissibile a un aiuto alla ristrutturazione. |
5.3.3. Ripristino della redditività
(62) |
Gli orientamenti prevedono che «il piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più limitata possibile, deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. […] Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il risultato delle misure di risanamento interne contenute nel piano di ristrutturazione […]». |
(63) |
Il primo problema fondamentale di HSW SA era il suo elevato indebitamento. La Commissione ritiene che la ristrutturazione finanziaria sia stata quasi completata. |
(64) |
Nella decisione relativa all’avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione ha espresso dei dubbi circa il fatto che la ristrutturazione fosse principalmente finanziaria (e non industriale) e ha osservato che non è stata prestata una sufficientemente attenzione agli aspetti della ristrutturazione industriale. Le osservazioni presentate dalle autorità polacche a seguito della decisione contengono prove sufficienti del fatto che uno dei problemi più gravi a cui doveva far fronte l’impresa era effettivamente una struttura organizzativa obsoleta. Tale problema è stato risolto separando le attività dell’impresa direttamente legate alla produzione (HSW-Trading) dalle parti destinate alla vendita. Proprio questo è stato il motivo della creazione temporanea da parte della HSW SA della società indipendente HSW-Trading. |
(65) |
La vendita delle quote delle società controllate e la separazione e la vendita di alcune attività di prestazione di servizi sono state pianificate come uno degli elementi principali della ristrutturazione. Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale la Commissione ha espresso dei dubbi sul fatto che i piani di vendita fossero realistici. In effetti però la HSW SA ha ottenuto dalle vendite il quadruplo degli introiti previsti. |
(66) |
Un altro fattore chiave per il successo della ristrutturazione era la situazione per quanto riguarda la proprietà dell’impresa commerciale Dressta. Ostacolo al pieno accesso al mercato nordamericano era il fatto che KAIC, uno dei concorrenti di HSW S.A, avesse una quota di controllo nella società Dressta. Tale problema è stato risolto perché HSW SA ha riacquistato il controllo sulla società e il concorrente non ha potuto continuare a bloccarne l’espansione sul mercato nordamericano. In effetti, la Commissione osserva che il mercato nordamericano, e principalmente gli Stati Uniti, costituisce il principale sbocco per le vendite, sia per quanto riguarda la capacità di assorbimento che per le dimensioni. L’incremento delle vendite su tale mercato rappresenta un’opportunità molto interessante per HSW SA, tanto più che HSW SA comincerà ad utilizzare il marchio Dressta, ben noto sul mercato. |
(67) |
La ristrutturazione del personale, il cui obiettivo era la riduzione del numero dei dipendenti di più di 1 000 unità, costituisce una misura reale e credibile per la riduzione dei costi. |
(68) |
HSW SA ha ottenuto per la prima volta dei profitti nel 2005. Alla fine del periodo di ristrutturazione (2007) è atteso un calo del profitto, considerati gli alti costi della ristrutturazione ed il valore eccezionalmente elevato dei profitti realizzati nel 2005, dovuto alla vendita dei beni di quell’anno. Cionondimeno, ci si attende dal 2007 un miglioramento del risultato netto ed il suo raddoppio nel 2012. Sembra che alla fine del periodo di ristrutturazione il problema della liquidità sarà risolto. |
(69) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che i suoi dubbi, sul fatto che il piano di ristrutturazione avrebbe portato al ripristino della redditività, siano stati sciolti. |
5.3.4. Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza
(70) |
Secondo le autorità polacche, HSW SA prevede di ridurre le proprie capacità produttive da 1 500 macchinari per la costruzione all’anno a 1 200, ossia del 20 %. La Commissione giudica tale diminuzione della capacità produttiva insufficiente, in quanto anche così l’impresa prevede di sfruttare solamente il 66 % delle proprie capacità produttive alla fine del periodo di ristrutturazione, cioè nel 2007. La Commissione non ha ricevuto dalla Polonia informazioni, in base alle quali risultasse che, prima dell’inizio della ristrutturazione, l’impresa vendeva effettivamente più di 1 200 di tali macchinari. |
(71) |
Le autorità polacche sostengono altresì che il beneficiario ha venduto alcune imprese di produzione redditizie, riducendo in tal modo la propria attività e le proprie capacità di produzione. Almeno due grandi società controllate che sono state vendute (HSW-Walcownia Blach Sp. z o.o. e HSW-Huta Stali Jakościowych) realizzavano dei profitti e sono state vendute con profitto. Nel 2005 il fatturato congiunto di tali due controllate ammontava a 460 milioni di PLN (121 milioni di EUR) ed il personale era di 1 000 dipendenti, mentre il fatturato a titolo dell’attività di base del gruppo HSW (HSW SA e HSW-Trading) era di 430 milioni di PLN (113,1 milioni di EUR) e il personale era di 2 400 dipendenti. Entrambe le società controllate vendute si occupavano della produzione di prodotti finiti in acciaio. Al momento della vendita, secondo la valutazione presentata alla Commissione, entrambe le controllate realizzavano dei profitti che facevano presupporre che il rendimento delle vendite sarebbe stato del 6 %. Entrambe costituivano una parte importante del gruppo HSW, perché conducevano un’attività redditizia e godevano di buone prospettive sul mercato. |
(72) |
Pertanto, la Commissione ritiene che la vendita di tali controllate possa essere ritenuta una misura compensativa e non solo un’azione necessaria per il ripristino della redditività di HSW S.A. |
5.3.5. Limitazione dell’aiuto al minimo
(73) |
Le autorità polacche hanno presentato una serie di informazioni dettagliate sugli importi considerati come il contributo proprio del beneficiario ai costi della ristrutturazione. |
(74) |
Prima di tutto, l’impresa prevede di ottenere dei crediti bancari per un ammontare di 46,9 milioni di PLN (12 milioni di EUR). Le autorità polacche hanno fornito le prove che HSW SA sarà in condizione di ottenere tale finanziamento sul mercato perché negli anni 2003-2005 essa ha già beneficiato, in misura limitata, di un finanziamento privato di 31,9 milioni di PLN (8,4 milioni di EUR). Esse sostengono altresì che il beneficiario sarà in grado di trovare un finanziamento di mercato al termine del periodo di ristrutturazione. |
(75) |
In secondo luogo, dalla vendita delle controllate HSW SA ha ricavato 112,2 milioni di PLN (29,5 milioni di EUR). |
(76) |
Infine, il beneficiario ha venduto beni per un valore di 52,1 milioni di PLN (13,7 milioni di EUR). |
(77) |
In conclusione, per quanto riguarda le fonti di finanziamento della ristrutturazione, va detto che 243,1 milioni di PLN (64 milioni di EUR) possono essere considerati come un contributo proprio alla ristrutturazione proveniente da risorse proprie del beneficiario o da fonti esterne i cui finanziamenti non costituiscono un aiuto di Stato. Il costo totale della ristrutturazione, tenuto conto dei costi sostenuti prima dell’adesione, ammonta a 450,3 milioni di PLN (118,5 milioni di EUR). Pertanto, il contributo proprio di HSW SA al costo totale della ristrutturazione rappresenta il 54 %. |
(78) |
Gli orientamenti del 2004 stabiliscono che il contributo minimo ai costi di ristrutturazione deve essere del 50 %. La Commissione ritiene pertanto che il livello del contributo proprio è in questo caso significativo e che, alla luce delle informazioni presentate, l’aiuto si limita al minimo indispensabile. |
5.3.6. Principio dell’«una tantum»
(79) |
Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione osservava che la società HSW-Zakład Zespołów Mechanicznych aveva beneficiato di un aiuto alla ristrutturazione, concessole prima dell’adesione per gli anni 2003-2007. Da una parte, bisognava dimostrare che tale aiuto non aveva attribuito un vantaggio alla società madre. Dall’altra, è stato chiesto alla Polonia di confermare che, qualora la Commissione avesse autorizzato l’aiuto alla ristrutturazione di HSW SA, tale aiuto non sarebbe andato a beneficio di HSW-Zakład Zespołów Mechanicznych. |
(80) |
Le autorità polacche hanno assicurato alla Commissione che le relazioni tra HSW-Zakład Zespołów Mechanicznych e HSW SA si basano sulle regole del mercato (anche per quanto riguarda le modalità di pagamento e di approvvigionamento) e che le imprese, in quanto soggetti di diritto autonomi, hanno una contabilità separata. L’unico motivo per il quale HSW SA ha scelto HSW-Zakład Zespołów Mechanicznych come fornitore di materiali era la sua vicinanza geografica. |
5.3.7. Separazione tra la produzione speciale per scopi militari finanziata dallo Stato e la produzione civile
(81) |
Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale la Commissione ha espresso dubbi circa il sufficiente grado di separazione della produzione per scopi militari (cannoni) da quella civile di macchinari per l’edilizia, al fine di evitare sovvenzioni incrociate in tali due settori di attività. Le autorità polacche hanno assicurato alla Commissione che l’attuale sistema di registrazione dei costi permette una chiara separazione di tali due tipi di attività. |
6. CONCLUSIONE
(82) |
La Commissione conclude che l’aiuto di Stato, in parte illegale ed in parte notificato, è compatibile con il mercato comune, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli aiuti di Stato che sono o saranno concessi a HSW S.A per un importo di 66,377 milioni di PLN, — di cui alcuni eseguiti, in parte o del tutto, dalla Polonia in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ed altri non eseguiti ancora dalla Polonia — sono compatibili con il mercato comune.
Articolo 2
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU C 34 del 10.2.2006, pag. 5.
(2) Cfr. nota 1.
(3) Tutti gli importi indicati dalle autorità polacche in zloty (PLN) sono stati convertiti a scopo informativo in euro (EUR) utilizzando il tasso di cambio del 17 novembre 2006 secondo cui 1 EUR = 3,8019 PLN.
(4) Informazione riservata.
(5) Le autorità polacche non hanno comunicato informazioni sull’equivalente sovvenzione dell’aiuto. L’importo dell’aiuto è stato calcolato tenendo conto del fatto che il 30,84 % delle imposte ristrutturate sulla base della legge modificata del 30 ottobre 2002, relativa agli aiuti di Stato a favore delle imprese di particolare importanza per il mercato del lavoro, sarà restituito ai creditori mediante introiti derivanti dalla vendita dei beni del beneficiario secondo la procedura stabilita da tale legge. Tale tasso del 30,84 % è stato fissato nella decisione sulla ristrutturazione modificata il 17 giugno 2005. L’importo cancellato ammonta quindi al 69,16 % dei debiti totali. L’equivalente sovvenzione ammonta al 100 % dei debiti cancellati.
(6) Concesse dopo il dicembre 2004.
(7) Concesse nel 2005.
(8) Sentenza del Tribunale di primo grado, del 14 gennaio 2004, nella causa T-109/01, Fleuren Compost/Commissione, paragrafo 74.
(9) Cfr. le cause C 30/98 Wildauer Kubelwelle (GU L 287 del 13.12.2000) e Lautex Weberei und Veredelung (GU L 42 del 20.7.1999).
(10) GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.
(11) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.