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Document 32004R1836

    Regolamento (CE) n. 1836/2004 della Commissione, del 21 ottobre 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004

    GU L 321 del 22.10.2004, p. 37–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1836/oj

    22.10.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 321/37


    REGOLAMENTO (CE) N. 1836/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 21 ottobre 2004

    che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,

    visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 4,

    visto il regolamento (CE) n. 1565/2004 della Commissione, del 3 settembre 2004, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'avena in Finlandia e in Svezia per la campagna 2004/2005 (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania e della Svizzera, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1565/2004.

    (2)

    Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, è opportuno fissare una restituzione massima.

    (3)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per le offerte comunicate dal 15 al 21 ottobre 2004, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 29,99 EUR/t.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 22 ottobre 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2004.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

    (2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

    (3)  GU L 285 del 4.9.2004, pag. 3.


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