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Document 22003D0140
Decision of the EEA Joint Committee No 140/2003 of 7 November 2003 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
GU L 41 del 12.2.2004, p. 9–10
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In force
Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2003, del 7 novembre 2003, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 041 del 12/02/2004 pag. 0009 - 0010
Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2003 del 7 novembre 2003 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo "l'accordo"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2003 del 26 settembre 2003(1). (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/100/CE della Commissione, del 13 febbraio 2003, che fissa requisiti minimi per l'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili(2). (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/181/CE della Commissione, del 13 marzo 2003, che modifica la decisione 2002/657/CE per quanto concerne la fissazione dei limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) per certi residui negli alimenti di origine animale(3). (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 650/2003 della Commissione, del 10 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'importazione di ovini e caprini vivi(4). (5) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein, DECIDE: Articolo 1 Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue: 1) Al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 viene aggiunto il seguente trattino: "- 32003 R 0650: Regolamento (CE) n. 650/2003 della Commissione del 10 aprile 2003 (GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 15)." 2) Al punto 19 (decisione 2002/657/CE della Commissione) della parte 7.2 viene aggiunto il testo seguente: ", modificata da: - 32003 D 0181: Decisione 2003/181/CE della Commissione del 13 marzo 2003 (GU L 71 del 15.3.2003, pag. 17)." 3) Dopo il punto 19 (decisione 2002/657/CE della Commissione) della parte 7.2 viene inserito il punto seguente: "20. 32003 D 0100: decisione 2003/100/CE della Commissione, del 13 febbraio 2003, che fissa requisiti minimi per l'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 41)." Articolo 2 I testi delle decisioni 2003/100/CE, 2003/181/CE e del regolamento (CE) n. 650/2003 nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articlo 103, paragrafo 1, dell'accordo(5) siano pervenute al Comitato misto SEE. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2003. Per il Comitato misto SEE Il presidente S. A. S. Prinz Nikolaus von Liechtenstein (1) GU L 331 del 18.12.2003, pag. 8. (2) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 41. (3) GU L 71 del 15.3.2003, pag. 17. (4) GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 15. (5) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.