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Document 32004D0100

2004/100/CE: Decisione del Consiglio, del 26 gennaio 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica)

GU L 30 del 4.2.2004, p. 6–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/100(1)/oj

32004D0100

2004/100/CE: Decisione del Consiglio, del 26 gennaio 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica)

Gazzetta ufficiale n. L 030 del 04/02/2004 pag. 0006 - 0014


Decisione del Consiglio

del 26 gennaio 2004

che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica)

(2004/100/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) Il trattato istituisce una cittadinanza dell'Unione, che costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima e la cui promozione avviene nel rispetto del principio di sussidiarietà.

(2) La Comunità e gli Stati membri si prefiggono come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro ogni forma di esclusione.

(3) L'applicazione effettiva ed uniforme del diritto comunitario costituisce una nuova priorità indispensabile ai fini del buon funzionamento del mercato interno. Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sottolineato che uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe basarsi sui principi di trasparenza e controllo democratico, attraverso tra l'altro un dialogo franco con la società civile sugli obiettivi e i fondamenti di questo spazio. L'associazione dei Consigli di Stato e le Corti supreme amministrative dell'Unione europea promuovono lo scambio di idee ed esperienze su tali questioni e coordinano e fanno conoscere ai cittadini i pareri giuridici dei Consigli di Stato in materia di diritto comunitario.

(4) Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 aprile 1988(2) ha ritenuto opportuno che si compia un notevole sforzo per intensificare le relazioni tra i cittadini dei vari Stati membri e che sia giustificato e al tempo stesso auspicabile un contributo specifico delle istituzioni comunitarie allo sviluppo dei gemellaggi fra comuni e città appartenenti a Stati membri diversi.

(5) Il Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000 nella dichiarazione n. 23 riconosce la necessità di migliorare e garantire costantemente la legittimità democratica e la trasparenza dell'Unione e delle sue istituzioni, per avvicinarle ai cittadini degli Stati membri. L'agenda sociale europea adottata a Nizza si fonda su una nuova forma di governance che sottolinea il ruolo essenziale svolto dal dialogo civile ai fini della promozione della cooperazione con la società civile. L'agenda prevede una piena partecipazione delle organizzazioni non governative (ONG), quali la piattaforma delle ONG sociali europee, nello sviluppo delle politiche di inclusione e di pari opportunità per tutti.

(6) La dichiarazione di Laeken, allegata alle conclusioni del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001, afferma che una delle sfide fondamentali cui l'Unione europea deve dare una risposta riguarda come avvicinare i cittadini al progetto europeo e alle istituzioni europee.

(7) Le linee A-321, A-3020, A-3021, A-3024, A-3026, A-3036 e B3-305 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2003 e gli esercizi precedenti si sono dimostrate efficaci ai fini della promozione di un dialogo costante con le organizzazioni della società civile e le municipalità in tema di costruzione europea.

(8) Il Consiglio ribadisce la sua convinzione che è necessario continuare a sostenere i programmi di gemellaggio tra città, dato l'importante ruolo che essi possono svolgere nel promuovere l'identità civica e la reciproca comprensione tra i popoli europei e sottolinea che, nel contesto del programma pluriennale, occorre garantire un bilancio adeguato e la continua promozione dei programmi di gemellaggio tra città, come il Parlamento europeo ha insistito ogni anno nell'ambito della procedura di bilancio. Il Consiglio rileva inoltre che è fondamentale rendere la procedura per le domande di gemellaggio e la gestione dei relativi programmi comprensibili e più vicini ai cittadini.

(9) L'associazione "La nostra Europa" riunisce in un gruppo di studio e di ricerca personalità rappresentative della società europea, del mondo politico, sociale, economico e scientifico ed intende porsi quale punto d'incontro di idee per la promozione di un'Unione europea più unita. Persegue pertanto un obiettivo d'interesse generale europeo.

(10) La Casa Jean-Monnet e la Casa Robert-Schuman sono un luogo d'incontro dei cittadini d'Europa. La loro finalità è quella di far conoscere le prime iniziative e i protagonisti della costruzione europea negli ambienti in cui due dei padri fondatori dell'Europa sono vissuti e hanno lavorato, nonché di informare sull'Europa di oggi e di domani. Questi organismi perseguono pertanto un obiettivo d'interesse generale europeo.

(11) Il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli esercita una funzione di rappresentanza presso l'Unione europea delle organizzazioni dei rifugiati e degli sfollati, promuovendo i principi e le politiche riconducibili agli obiettivi del trattato in tema di asilo e di lotta contro l'esclusione sociale.

(12) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3), di seguito denominato "regolamento finanziario", impone di dotare di atti di base le azioni di sostegno esistenti.

(13) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si sono impegnati, in occasione dell'adozione del regolamento finanziario, a conseguire l'obiettivo dell'entrata in vigore di questo atto di base a decorrere dall'esercizio 2004. La Commissione si è impegnata a tener conto dei commenti di bilancio nel contesto dell'attuazione.

(14) La dichiarazione interistituzionale del 24 novembre 2003 sugli atti di base per le sovvenzioni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione prevede, in via del tutto eccezionale, che si introducano in questo programma alcune clausole transitorie riguardanti il periodo di ammissibilità della spesa.

(15) Tale dichiarazione interistituzionale prevede inoltre l'introduzione di misure transitorie per le sovvenzioni di cui alla parte 2 del programma, per il 2004 e il 2005.

(16) È opportuno prevedere una copertura geografica del presente programma estesa agli Stati aderenti ed eventualmente, per determinate azioni, ai paesi EFTA/SEE e ai paesi candidati all'adesione.

(17) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato nella presente decisione è inserito, per tutta la durata del programma, un importo di riferimento finanziario, ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(4).

(18) Gli eventuali finanziamenti non comunitari mediante risorse statali devono conformarsi agli articoli 87 e 88 del trattato.

(19) Le entità le cui attività non sono compatibili con gli obiettivi dell'Unione europea e degli Stati membri nei settori dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica non possono beneficiare del presente programma.

(20) Il sostegno concesso a titolo della presente decisione dovrebbe essere accordato nel rigoroso rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

DECIDE:

Articolo 1

Obiettivo del programma

1. La presente decisione istituisce un programma d'azione comunitaria finalizzato al sostegno degli organismi operanti nel settore della cittadinanza europea attiva, nonché alla promozione di azioni in tale settore.

Il programma persegue i seguenti obiettivi:

a) promuovere e diffondere i valori e gli obiettivi dell'Unione europea;

b) avvicinare i cittadini all'Unione europea e alle sue istituzioni e incoraggiarli ad avere contatti più frequenti con le sue istituzioni;

c) far partecipare pienamente i cittadini alle riflessioni e ai dibattiti sulla costruzione dell'Unione europea;

d) intensificare i rapporti e gli scambi tra cittadini dei paesi che partecipano al programma, segnatamente mediante i gemellaggi di città;

e) incoraggiare le iniziative degli organismi impegnati nella promozione di una cittadinanza attiva e partecipativa.

2. Le attività sostenute dal presente programma mirano a sostenere il funzionamento e a promuovere le azioni degli organismi che perseguono gli obiettivi del programma conformemente ai principi precisati nell'allegato.

3. Il presente programma è attuato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006.

Articolo 2

Accesso al programma

Possono usufruire di una sovvenzione comunitaria d'azione gli organismi che rispettino le disposizioni di cui all'allegato.

L'azione deve essere conforme ai principi che ispirano l'attività comunitaria nel settore della cittadinanza attiva.

Un organismo, per poter usufruire di una sovvenzione di funzionamento a titolo del programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cittadinanza attiva oppure un obiettivo che si inserisce nel quadro delle attività dell'Unione europea in questo settore, deve rispettare le disposizioni contenute nell'allegato e disporre di una struttura che consenta azioni in grado di produrre un potenziale impatto a livello dell'intera Unione europea.

Articolo 3

Partecipazione degli Stati aderenti, dei paesi EFTA/SEE e dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea

Possono partecipare alle azioni del presente programma gli organismi stabiliti:

a) negli Stati aderenti che hanno firmato il trattato di adesione il 16 aprile 2003;

b) nei paesi EFTA/SEE conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

c) in Romania e in Bulgaria, alle condizioni che saranno stabilite conformemente agli accordi europei, ai loro protocolli addizionali e alle decisioni dei rispettivi consigli di associazione;

d) in Turchia, alle condizioni che saranno stabilite conformemente all'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Turchia ai programmi comunitari(5).

Articolo 4

Selezione dei beneficiari

1. La concessione di una sovvenzione di funzionamento nel quadro del programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cittadinanza attiva oppure un obiettivo che si inserisce nel quadro delle attività dell'Unione europea in questo settore deve rispettare i criteri globali indicati nell'allegato.

2. La concessione di una sovvenzione per un'azione prevista dal programma deve rispettare i criteri globali indicati nell'allegato. Le azioni sono selezionate mediante un invito a presentare proposte.

Articolo 5

Concessione della sovvenzione

Le sovvenzioni nel quadro delle diverse azioni del programma sono concesse conformemente alle disposizioni stabilite nella pertinente sezione dell'allegato.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del programma per il periodo 2004-2006 è pari a 72 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 7

Monitoraggio e valutazione

Entro il 31 dicembre 2007, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli obiettivi del presente programma. La relazione si fonda, tra l'altro, su una relazione di valutazione esterna che dovrà essere disponibile al più tardi entro la fine del 2006 e che esaminerà come minimo la pertinenza e la coerenza globali del programma, l'efficacia della sua esecuzione (preparazione, selezione, attuazione delle azioni) e l'efficacia globale e individuale delle varie azioni in termini di conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 1 e nell'allegato.

Articolo 8

Disposizioni finali

Per le sovvenzioni assegnate nel 2004, conformemente alle sezioni 1 e 2 dell'allegato, il periodo di ammissibilità della spesa potrà decorrere dal 1o gennaio 2004, purché la spesa non sia anteriore alla data di deposito della domanda di sovvenzione, né alla data di inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario.

Per tali sovvenzioni, le convenzioni di cui all'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento finanziario possono eccezionalmente essere firmate entro il 30 giugno 2004.

Articolo 9

Effetto

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Cowen

(1) Parere reso il 20 novembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU C 122 del 9.5.1988, pag. 38.

(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

(5) GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29.

ALLEGATO

1. Attività sostenute

L'obiettivo generale di cui all'articolo 1 consiste nel sostenere le attività nel settore della cittadinanza europea attiva, promuovendo le azioni e il funzionamento degli organismi operanti in questo settore.

Il sostegno si concretizza in uno dei due tipi di sovvenzione sottoelencati:

- sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese connesse al programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cittadinanza europea o un obiettivo che si inserisce nel quadro delle attività dell'Unione europea in questo settore (parti 1 e 2),

- sovvenzione destinata a cofinanziare un'azione specifica in questo settore (parte 3).

Le azioni degli organismi della società civile e di altre strutture quali le municipalità e le altre organizzazioni attive a livello europeo nel settore della cittadinanza attiva in grado di contribuire al sostegno e all'efficacia dell'attività comunitaria riguardano in particolare:

- le azioni di cooperazione multinazionale a livello europeo,

- gli incontri e i dibattiti tra i cittadini su temi di interesse europeo, quali i valori, gli obiettivi, le competenze, le politiche e le istituzioni dell'Unione europea,

- i progetti di riflessione, istruzione e formazione a carattere non formale,

- le azioni volte a favorire la partecipazione e l'iniziativa dei cittadini,

- gli scambi tra i cittadini e le loro organizzazioni,

- la diffusione di informazioni sull'azione comunitaria,

- le azioni preparatorie, di sostegno e di valutazione delle azioni sovvenzionate.

Le principali attività realizzate dalla piattaforma delle ONG sociali europee sono le seguenti:

- contributo all'elaborazione delle politiche dell'UE su problematiche d'interesse comune per le organizzazioni associate, segnatamente quelle attinenti ai diritti sociali, alle politiche e ai programmi sociali dell'UE e al dialogo civile,

- informazione delle organizzazioni associate in merito all'evoluzione delle politiche comunitarie di loro interesse, agevolazione del processo di dialogo e consultazione tra le organizzazioni associate e le istituzioni dell'UE, nonché diffusione a livello nazionale della conoscenza di tali attività tramite le organizzazioni associate,

- promozione di un dialogo con altri soggetti impegnati su temi di interesse comune (parti sociali, altre organizzazioni europee di ONG, ONG dei paesi candidati, ecc.),

- rafforzamento delle ONG sociali nell'Unione europea e nei paesi candidati, segnatamente attraverso lo scambio di esperienze, pratiche e informazioni tra gli organismi associati alla piattaforma sociale.

Le principali attività realizzate dal Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli sono le seguenti:

- funzione di rappresentanza delle organizzazioni dei rifugiati, dei richiedenti asilo e degli sfollati presso l'Unione europea,

- funzione di coordinamento delle posizioni degli organismi associati nei confronti dell'Unione europea,

- trasmissione di informazioni sui rifugiati, richiedenti asilo e sugli sfollati alle istituzioni europee,

- trasmissione di informazioni provenienti dall'Unione europea ai consigli nazionali dei rifugiati e alle organizzazioni non governative,

- contributi allo scambio di informazioni e buone pratiche,

- azioni finalizzate al dibattito e alla riflessione sui rifugiati, sui richiedenti asilo e sugli sfollati in Europa, nonché sull'azione dell'Unione europea a favore di questi soggetti,

- sensibilizzazione dell'opinione pubblica europea mediante la rete delle organizzazioni associate,

- azioni volte a favorire la partecipazione e l'iniziativa dei rifugiati, dei richiedenti asilo e degli sfollati.

L'associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea persegue l'obiettivo di agevolare il coordinamento e far conoscere ai cittadini i pareri giuridici dei Consigli di Stato e le Corti supreme amministrative in materia di diritto comunitario e favorire la condivisione delle tecniche di recepimento e attuazione del diritto europeo a livello nazionale.

Sono oggetto di questo programma anche le azioni della Commissione connesse alla creazione, alla promozione e alla gestione dei "laboratori di idee" che operano settore della cittadinanza attiva e dell'integrazione europea, nonché l'organizzazione di manifestazioni connesse a tali azioni.

2. Realizzazione delle attività sostenute

2.1. Le attività svolte dagli organismi che possono beneficiare di una sovvenzione comunitaria in virtù del programma fanno capo a uno dei moduli descritti di seguito.

2.1.1. Parte 1: programma di lavoro permanente dei seguenti organismi, che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cittadinanza europea attiva:

- Associazione "La nostra Europa"

- Casa Jean-Monnet

- Casa Robert-Schuman

- Piattaforma delle ONG sociali europee

- Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli (ECRE)

- Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea.

2.1.2. Parte 2: programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cittadinanza europea attiva oppure un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.

Rientra in questa azione:

- un organismo senza scopo di lucro che sviluppa le sue attività a favore dei cittadini attivi in questi stessi organismi,

- una rete europea con effetti moltiplicatori costituita da organismi senza scopo di lucro attivi negli Stati che partecipano al programma e impegnati nella promozione di principi e politiche riconducibili agli obiettivi propri di questo settore,

- un organismo che persegue un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea nel settore della cittadinanza attiva.

Una sovvenzione annuale di funzionamento può essere concessa a sostegno della realizzazione del programma di lavoro permanente di un siffatto organismo.

2.1.3. Parte 3:

a) azioni nel settore della cittadinanza europea attiva realizzate in particolare dalle organizzazioni non governative, dalle associazioni e federazioni d'interesse europeo o dalle organizzazioni sindacali interprofessionali. In deroga all'articolo 114 del regolamento finanziario, le organizzazioni sindacali interprofessionali che partecipano al dialogo sociale europeo sono ammesse a usufruire dei finanziamenti previsti dal presente modulo anche laddove esse non siano dotate di personalità giuridica;

b) azioni a favore dei gemellaggi fra città avviati dalle amministrazioni comunali, dagli enti e dagli organismi locali e regionali, dalle amministrazioni locali e regionali e dalle loro organizzazioni.

2.2. In funzione della qualità e della quantità delle richieste di sostegno finanziario, al momento dell'assegnazione delle risorse del programma si terrà conto degli orientamenti di seguito indicati:

- le risorse da impegnare nel quadro della parte 3, lettera a), non sono inferiori al 20 % del bilancio annuale disponibile per il presente programma,

- le risorse da impegnare nel quadro della parte 3, lettera b), non sono inferiori al 40 % del bilancio annuale disponibile per il presente programma.

3. Selezione dei beneficiari

3.1. Agli organismi operanti nel settore della cittadinanza europea attiva che svolgono attività della parte 1, può essere direttamente concessa una sovvenzione di funzionamento previa approvazione di un piano di lavoro e un bilancio appropriati.

3.2. La Commissione pubblica opportuni inviti a presentare proposte per assegnare le sovvenzioni a titolo della parte 2 del presente programma.

Nel 2004 e 2005, tuttavia, in deroga al primo comma, le sovvenzioni possono essere assegnate alle organizzazioni citate nell'appendice.

Si applicano comunque tutte le norme del regolamento finanziario, le sue norme di attuazione e l'atto di base.

Al momento della pubblicazione di un invito, possono essere indicate eventuali priorità circa i temi e i tipi di attività riconducibili all'obiettivo generale del programma e circa l'eventuale durata pluriennale delle attività.

3.3. Gli organismi beneficiari di una sovvenzione in quanto svolgono un'azione rientrante nella parte 3, sono selezionati in base ad inviti a presentare proposte. La Commissione assicura che tali inviti siano rispettosi degli utenti e non costituiscano un onere burocratico insormontabile. Gli inviti a presentare proposte sono, se del caso, organizzati in due fasi, nella prima si richiede di presentare soltanto una breve documentazione, strettamente necessaria per la valutazione della proposta. Per quanto concerne le organizzazioni sindacali interprofessionali che partecipano al dialogo sociale europeo, l'invito a presentare proposte può svolgersi sotto forma di licitazione privata.

4. Criteri per la valutazione delle richieste di sovvenzione

Le richieste di sovvenzione sono valutate in rapporto alle seguenti caratteristiche:

- rispondenza agli obiettivi del programma,

- qualità delle attività previste,

- possibile effetto moltiplicatore di tali attività sui cittadini,

- impatto geografico delle attività svolte,

- coinvolgimento dei cittadini nelle strutture degli organismi interessati,

- proporzionalità costi/benefici dell'attività proposta(1).

5. Finanziamento e spese ammissibili

5.1. Nel quadro della parte 1, le spese ammissibili degli organismi interessati comprendono sia le spese di funzionamento sia quelle necessarie alla realizzazione delle loro azioni.

5.2. Le sovvenzioni concesse a questi organismi non possono finanziare la totalità delle spese ammissibili di questi organismi per l'anno civile per il quale le sovvenzioni sono assegnate: almeno il 10 % del bilancio degli organismi in questione deve essere cofinanziato da fonti diverse da quelle comunitarie. Questo cofinanziamento può essere parzialmente fornito in natura, purché il valore attribuito a tale contributo non ecceda il costo realmente sostenuto e giustificato mediante documenti contabili, né il costo generalmente accettato sul mercato considerato.

5.3. In applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario, è fatta deroga al principio di degressività per le sovvenzioni di funzionamento assegnate a tali organismi, tenuto conto della loro natura di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo.

5.4. Nel quadro della parte 2, sono prese in considerazione per determinare la sovvenzione di funzionamento solo le spese di funzionamento necessarie al corretto svolgimento delle normali attività dell'organismo selezionato, in particolare le spese per il personale, le spese generali (affitti, spese immobiliari, attrezzature, forniture d'ufficio, telecomunicazioni, spese postali, ecc.), le spese per le riunioni interne e le spese di pubblicazione, d'informazione e di diffusione, nonché le spese direttamente connesse alle attività dell'organismo.

5.5. Una sovvenzione di funzionamento assegnata nel quadro della parte 2 non può finanziare la totalità delle spese ammissibili dell'organismo per l'anno civile per il quale la sovvenzione è assegnata. Gli organismi interessati da questa parte devono ottenere da fonti diverse da quelle comunitarie cofinanziamenti d'importo pari ad almeno il 20 % dei loro bilanci. Questo cofinanziamento può essere parzialmente fornito in natura, purché il valore attribuito a tale contributo non ecceda il costo realmente sostenuto e giustificato mediante documenti contabili, né il costo generalmente accettato sul mercato considerato.

5.6. In conformità dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la sovvenzione di funzionamento così assegnata ha, in caso di rinnovo, carattere decrescente. Tale degressività è applicata a decorrere dal terzo anno in misura del 2,5 % l'anno. Per rispettare questa norma che si applica ferma restando la norma del cofinanziamento citata sopra, la percentuale del cofinanziamento comunitario corrispondente alla sovvenzione concessa a titolo di un determinato esercizio è inferiore di almeno 2,5 punti alla percentuale del cofinanziamento comunitario concesso a titolo dell'esercizio precedente.

5.7. Le sovvenzioni previste nel quadro della parte 3 possono essere concesse mediante l'applicazione di tariffe forfettarie per le spese di organizzazione e di viaggio.

6. Gestione del programma

In base a un'analisi costi/efficacia, la Commissione può decidere di affidare la totalità o una parte dei compiti di gestione del programma a un'agenzia esecutiva, nel rispetto dell'articolo 55 del regolamento finanziario; può anche ricorrere ad esperti e sostenere qualsiasi altra spesa di assistenza tecnica e amministrativa, che non preveda funzioni pubbliche, subappaltata nel quadro di contratti di servizio ad hoc. La Commissione può inoltre finanziare studi e organizzare riunioni di esperti in grado di agevolare l'attuazione del programma, e intraprendere azioni d'informazione, di pubblicazione e di diffusione direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo del programma.

La Commissione procede a periodici scambi di opinioni con i rappresentanti dei beneficiari attuali e potenziali del programma d'azione.

7. Riconoscimento del finanziamento

Tutte le istituzioni, associazioni o attività che ricevono una sovvenzione dal presente programma hanno l'obbligo di riconoscere il sostegno ricevuto dall'Unione europea. La Commissione elabora a tal fine orientamenti dettagliati in materia di visibilità.

8. Diffusione dei risultati

Per agevolare la diffusione dei risultati, sarà disponibile gratuitamente, per via elettronica, il maggior numero possibile di prodotti finanziati dal presente programma.

9. Controlli e audit

9.1. Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i giustificativi delle spese effettuate nel corso dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, in particolare il rendiconto certificato, per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione è tenuto ad assicurare che, laddove necessario, i giustificativi detenuti dai partner o dai membri siano messi a disposizione della Commissione.

9.2. La Commissione ha il diritto di effettuare, direttamente tramite i suoi agenti oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, un audit dell'utilizzo della sovvenzione. Questi audit possono essere effettuati durante tutta la durata della convenzione e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo della sovvenzione. I risultati di questi audit potranno eventualmente condurre a decisioni di recupero della Commissione.

9.3. Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione godono di accesso adeguato, in particolare agli uffici del beneficiario, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per condurre a termine gli audit.

9.4. La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dispongono dei medesimi diritti della Commissione, in particolare in materia di accesso.

9.5. Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco nel quadro del presente programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio(2). Se necessario, indagini sono svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio(3).

(1) È responsabilità dei beneficiari applicare un quadro di monitoraggio e di valutazione adeguato.

(2) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(3) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

Appendice

- Segretariato internazionale dell'Unione dei federalisti europei,

- Consiglio dei comuni e delle regioni europee,

- Euro Cittadino Azione Servizio,

- Istituto europeo di studi avanzati in materia di gestione,

- Centro per gli studi europei di Strasburgo,

- Collegio d'Europa di Amburgo,

- Un'anima per l'Europa,

- Processi giusti all'estero,

- Scuola di Leadership interculturale,

- Centro europeo ebraico per l'informazione,

- Accademia europea per le scienze e le arti,

- Collegio europeo di traduttori di Straelen,

- Festival d'Europa, 9 maggio,

- Associazione europea dei rappresentanti territoriali,

- Associazione Incontro per l'amicizia tra i popoli,

- Istituto per gli affari europei (Dublino),

- Centro per le organizzazioni europee senza scopo di lucro,

- Istituto per le politiche europee (Berlino),

- Istituto europeo di relazioni internazionali,

- Accademia europea dell'ambiente urbano di Berlino,

- Associazione transeuropea di studi politici (TEPSA),

- Centro europeo di studi politici (CEPS),

- Centro di politica europea,

- Amici d'Europa,

- Movimento europeo internazionale.

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