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Document 22001D0140

Decisione del Comitato Misto SEE n. 140/2001 del 23 novembre 2001 che modifica i protocolli n. 2 e n. 3 dell'accordo SEE, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli

GU L 22 del 24.1.2002, p. 34–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/140(2)/oj

22001D0140

Decisione del Comitato Misto SEE n. 140/2001 del 23 novembre 2001 che modifica i protocolli n. 2 e n. 3 dell'accordo SEE, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 022 del 24/01/2002 pag. 0034 - 0079


Decisione del Comitato Misto SEE

n. 140/2001

del 23 novembre 2001

che modifica i protocolli n. 2 e n. 3 dell'accordo SEE, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 2 dell'accordo elenca i prodotti esclusi dal campo di applicazione dell'accordo a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a) dell'accordo.

(2) Il protocollo 3 dell'accordo elenca i prodotti agricoli trasformati e alcuni altri prodotti a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo.

(3) Il regime di compensazione dei prezzi per i prodotti agricoli trasformati di cui al protocollo n. 3 dell'accordo, mai entrato in vigore, dovrebbe essere sostituito da un regime più semplice basato su accordi bilaterali fra le parti contraenti.

(4) L'elenco di prodotti di cui alla tabella I del protocollo n. 3 dell'accordo dovrebbe essere modificato e comprendere alcuni dei prodotti elencati nel protocollo n. 2 dell'accordo.

(5) Il periodo transitorio di non applicazione del protocollo n. 3 dell'accordo concesso al Liechtenstein dovrebbe essere prorogato al 1o gennaio 2005 dato che le circostanze specifiche che lo giustificano non sono mutate ed è improbabile che mutino nell'immediato futuro.

(6) I protocolli n. 2 e n. 3 dell'accordo dovrebbero essere interamente sostituiti,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo n. 2 dell'accordo è sostituito dall'Allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Il protocollo n. 3 dell'accordo è sostituito dall'Allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1ogennaio 2002, a condizione che tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE(1). In assenza di tali notifiche entro la suddetta data, la decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Bruxelles, 23 novembre 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. Bull

(1) Comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO I

'

PROTOCOLLO 2

SUI PRODOTTI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO A NORMA DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, LETTERA a)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

'

PROTOCOLLO 3

SUI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, LETTERA b) DELL'ACCORDO

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni del presente protocollo, le disposizioni dell'accordo si applicano ai prodotti elencati nelle tabelle I e II.

2. Le disposizioni del presente protocollo non si applicano al Liechtenstein prima del 1o gennaio 2005.

Articolo 2

1. I prodotti elencati nella tabella I sono soggetti ai dazi doganali indicati negli Allegati di detta tabella.

2. Tali dazi doganali sono soggetti a revisioni annuali. Essi possono essere adeguati dal Comitato misto in base all'andamento dei costi dei prodotti agricoli di base fra le parti contraenti e/o in seguito a concessioni reciproche.

Articolo 3

1. Il presente protocollo non impedisce ad una parte contraente di applicare il proprio regime di restituzioni all'esportazione per i beni elencati nella tabella I, considerando l'impatto delle differenze di prezzo fra il mercato mondiale e i mercati delle parti contraenti relativamente ai prodotti agricoli di base.

2. Qualora siano concesse restituzioni alla produzione o sovvenzioni dirette per quanto riguarda i prodotti agricoli di base utilizzati per la fabbricazione dei prodotti esportati, la restituzione all'esportazione viene ridotta proporzionalmente.

Articolo 4

Le parti contraenti si comunicano periodicamente i livelli di restituzione concessi relativamente ai prodotti agricoli di base di cui possono beneficiare i prodotti elencati nella tabella I nonché i cambiamenti connessi in materia di politica agricola, compresi i prezzi istituzionali.

Articolo 5

1. Le parti contraenti non possono riscuotere dazi doganali o tasse di effetto equivalente sulle importazioni o concedere restituzioni sulle esportazioni dei prodotti elencati nella tabella II.

2. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano mutatis mutandis ai prodotti elencati nella tabella II.

Articolo 6

Su richiesta di una parte contraente il presente protocollo può essere riesaminato dal Comitato misto SEE. Tale riesame può comportare modifiche alle tabelle I e II per quanto riguarda i prodotti contemplati e i dazi applicabili.

Articolo 7

1. Le parti contraenti notificano al Comitato misto SEE le modalità di applicazione adottate per l'applicazione del presente protocollo.

2. Ciascuna parte contraente può in qualsiasi momento chiedere una discussione in seno al Comitato misto SEE sul funzionamento del presente protocollo.

TABELLA I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO I DELLA TABELLA I

Regime di importazione comunitario

1. I seguenti importi di base saranno utilizzati per il calcolo delle componenti agricole e dei dazi supplementari:

- Cereali (grano tenero, grano duro, segale, orzo e granturco): 7,583 EUR/100 kg

- Riso semigreggio a grani lunghi: 25,610 EUR/100 kg

- Latte intero in polvere: 126,488 EUR/100 kg

- Latte scremato in polvere: 115,236 EUR/100 kg

- Burro: 183,912 EUR/100 kg

- Zucchero: 40,640 EUR/100 kg

- Melassi: 0,34 EUR/100 kg

2. La quantità de minimis al di sotto della quale non si applica il dazio per amido/glucosio e saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio è pari al 5 %.

3. Le fasce di quantità di riferimento e le quantità convenute di materie prime agricole da prendere in considerazione, nonché le composizioni standard utilizzate per il calcolo dei dazi doganali, sono riportate nell'Appendice.

4. I dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella in appresso sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

5. La parte ad valorem dei dazi doganali è pari allo 0 % per i seguenti prodotti:

Da 0403 10 51 a 0403 10 59

Da 0403 10 91 a 0403 10 99

Da 0403 90 71 a 0403 90 79

Da 0403 90 91 a 0403 90 99

0710 40 00

0711 90 30

1704 10

Da 1704 90 30 a 1704 90 99

Da 1806 10 20 a 1806 10 90

Da 1806 20 10 a 1806 20 50

1806 20 80

1806 20 95

1806 31 00

1806 32

Da 1806 90 11 a 1806 90 50

1806 90 60 10

1806 90 70 10

1806 90 90 11

1806 90 90 19

1901 10 00

1901 20 00

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 99

1902 11 00

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

1903 00 00

1904

1905

2001 90 30

2001 90 40

2004 10 91

2004 90 10

2005 20 10

2005 80 00

2008 99 85

2008 99 91

2101 12 98 91

2101 20 98 90

2101 30 19

2101 30 99

2105 00

2106 10 80

Da 2106 90 98 23 a 2106 90 90 29

Da 2106 90 98 43 a 2106 90 98 49

Da 2202 90 91 a 2202 90 99

3302 10 29

3505 10 10

3505 10 90

3505 20

3809 10.

6. La parte ad valorem dei dazi doganali è pari al 5,8 % per i seguenti prodotti:

1806 20 70

1806 90 60 90

1806 90 70 90

1806 90 90 91

1806 90 90 99

da 2106 90 98 33 a 2106 90 98 39

2905 44

3824 60.

7. La parte ad valorem dei dazi doganali è pari al 7,8 % per il seguente prodotto:

2905 43 00.

8. I codici tariffari indicati nel presente Allegato fanno riferimento ai codici applicabili a livello comunitario al 1 luglio 2001. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente Allegato.

Appendice

Quantità e composizioni di cui al paragrafo 3

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II DELLA TABELLA I

Regime di importazione islandese

1.

>SPAZIO PER TABELLA>

2. I codici tariffari indicati nel presente Allegato fanno riferimento ai codici applicabili in Islanda al 1 luglio 2001. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente Allegato.

3.

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Il regime temporaneo di cui al paragrafo 3 sarà riesaminato dalle parti contraenti entro la fine del 2007.

ALLEGATO III DELLA TABELLA I

Regime di importazione norvegese

1. Per il calcolo dei dazi relativi ai prodotti agricoli trasformati saranno utilizzate le seguenti aliquote di riferimento (NKR/kg) delle materie prime agricole, ad esclusione di quanto previsto al paragrafo 6:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. I codici tariffari indicati nel presente Allegato fanno riferimento ai codici applicabili in Norvegia al 1 luglio 2001. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente Allegato.

3. La quantità de minimis al di sotto della quale non si applica il dazio per farina, amido e/o glucosio è pari al 5 %.

4. La quantità de minimis, al di sotto della quale non si applica il dazio per altre materie prime (carne, formaggio, uova e bacche (lamponi surgelati, ribes neri surgelati e fragole surgelate)), è pari al 3 %. Per il calcolo del dazio, le bacche fresche sono assimilate a quelle congelate sulla base di un rapporto di conversione di uno a uno.

5. Le fasce di quantità di riferimento e le quantità convenute di materie prime agricole da prendere in considerazione, nonché le composizioni standard utilizzate per il calcolo dei dazi doganali, sono riportate nell'Appendice.

6.

>SPAZIO PER TABELLA>

7. I dazi doganali che si applicano ai prodotti elencati nella seguente tabella sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

8.

>SPAZIO PER TABELLA>

9. Il dazio per i prodotti classificati nei codici norvegesi 0403.1020, 0403.1030 e 0403.9002 (prodotti compresi nella voce 0403 contenenti frutta, frutta a guscio e bacche) viene calcolato in base alla composizione standard più 0,42 NOK/kg.

10. Il dazio per i prodotti classificati nei codici norvegesi 1901.2091 (miscele per dolci in recipienti di contenuto netto non inferiore a 2 kg, per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria compresi nella voce 1905) e 1901.2092 (paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria compresi nella voce 1905) viene calcolato in base alla composizione standard più 0,37 NOK/kg.

11. Il dazio per i prodotti classificati nel codice norvegese 1901.2099 (miscele per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria compresi nella voce 1905, diverse dalle miscele per dolci) viene calcolato in base al sistema della matrice più 0,37 NOK/kg, ad esclusione dei prodotti privi di glutine destinati alle persone affette da malattia celiaca, per i quali il dazio è pari a 0,37 NOK/kg.

12. Il dazio per i prodotti classificati nel codice norvegese 1901.9090 (prodotti compresi nella voce 1901, ad esclusione delle preparazioni per l'alimentazione dei bambini condizionate per la vendita al minuto, delle miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria compresi nella voce 1905 e degli estratti di malto) viene calcolato in base al sistema della matrice più 0,37 NOK/kg.

13. Il dazio per i prodotti classificati nei codici norvegesi 1902.1100 e 1902.1900 (paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate) viene calcolato in base alla composizione standard più 0,14 NOK/kg.

14. Il dazio per i prodotti classificati nel codice norvegese 1902.4000 (cuscus) viene calcolato in base alla composizione standard più 0,05 NOK/kg.

15. Il dazio per i prodotti classificati nel codice norvegese 1903.0000 (tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili) viene calcolato in base alla composizione standard più 0,11 NOK/kg.

16. Il dazio per i prodotti classificati nel codice norvegese 1905.1000 (pane croccante detto "Knäckebrot") viene calcolato in base alla composizione standard più 0,85 NOK/kg.

17. Il dazio per i prodotti classificati nel codice norvegese ex 2104.2000 (preparazioni alimentari composte omogeneizzate, non per l'alimentazione dei bambini) viene calcolato in base al sistema della matrice più 1,02 NOK/kg, mentre il dazio per i prodotti classificati nel codice norvegese ex 2104.2000 (preparazioni alimentari composte omogeneizzate, per l'alimentazione dei bambini) viene calcolato in base al sistema della matrice più 0,40 NOK/kg.

18. Il dazio per i prodotti classificati nel codice norvegese 2105.0010 (gelati, anche contenenti cacao) viene calcolato in base alla composizione standard più 0,37 NOK/kg.

19. Il dazio per i prodotti classificati nel codice norvegese 2105.0020 (gelati contenenti materie grasse commestibili) viene calcolato in base alla composizione standard più 0,94 NOK/kg.

APPENDICE

Quantità e composizioni di cui al paragrafo 5

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

TABELLA II

>SPAZIO PER TABELLA>

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