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Document 22001D0112(01)

    Decisione n. 3/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 15 dicembre 2000, relativa all'adozione di misure finanziarie specifiche intese ad assicurare la continuità di talune attività dell'8° FES prima dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE

    GU L 8 del 12.1.2001, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/30(1)/oj

    22001D0112(01)

    Decisione n. 3/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 15 dicembre 2000, relativa all'adozione di misure finanziarie specifiche intese ad assicurare la continuità di talune attività dell'8° FES prima dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE

    Gazzetta ufficiale n. L 008 del 12/01/2001 pag. 0038 - 0039


    Decisione n. 3/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE

    del 15 dicembre 2000

    relativa all'adozione di misure finanziarie specifiche intese ad assicurare la continuità di talune attività dell'8o FES prima dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE

    (2001/30/CE)

    IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

    vista la quarta convenzione ACP-CE, riveduta dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, in particolare l'articolo 282, paragrafo 5,

    visto l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000,

    considerando quanto segue:

    (1) Con decisione n. 1/2000, il Consiglio dei ministri ACP-CE, del 27 luglio 2000, ha adottato una serie di misure transitorie applicabili dal 2 agosto 2000 fino alla ratifica dell'accordo di partenariato ACP-CE, prevedendo l'applicazione anticipata di talune disposizioni di detto accordo di partenariato, nonché il proseguimento dell'applicazione di alcune delle disposizioni della quarta convenzione di Lomé, riveduta dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995. L'articolo 2 di tale decisione stabilisce che restano applicabili le disposizioni della quarta convenzione di Lomé in merito al potere decisionale del Consiglio dei ministri ACP-CE sull'utilizzazione delle risorse non assegnate del 6o, 7o e 8o FES.

    (2) In seguito alla revisione intermedia dei programmi indicativi nazionali, condotta a norma dell'articolo 282 della convenzione di Lomé, è opportuno assegnare risorse supplementari ai programmi indicativi di taluni paesi e regioni che hanno registrato buoni risultati in termini di assorbimento degli stanziamenti e di qualità di esecuzione dei progetti e hanno impegnato interamente o quasi interamente la loro dotazione iniziale.

    (3) Per permettere il proseguimento di talune attività, con particolare riguardo a quelle riguardanti le istituzioni comuni ACP-CE, è opportuno assegnare risorse supplementari alla cooperazione regionale intra-ACP.

    (4) Per garantire la continuazione del sostegno comunitario ai rifugiati maggiormente a rischio nei paesi in via di sviluppo, è opportuno assegnare risorse supplementari ad operazioni di aiuto ai rifugiati.

    (5) Per permettere il proseguimento delle attività del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) e del centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA), è opportuno stanziare i fondi necessari a coprire il fabbisogno finanziario di questi centri per l'esercizio finanziario 2001,

    DECIDE:

    Articolo 1

    CSI/CTA

    1. È prelevato dalle risorse non assegnate dell'8o FES, a titolo di anticipo sul 9o FES, un importo massimo di:

    - 22 milioni di euro per finanziare il bilancio del CSI nel 2001,

    - 12 milioni di euro per finanziare il bilancio del CTA nel 2001.

    2. Le eventuali rimanenze degli stanziamenti destinati a finanziare il CSI e il CTA, non utilizzate a titolo dell'esercizio 2001, saranno automaticamente riportate all'esercizio 2002.

    Articolo 2

    Dotazioni supplementari destinate ai programmi indicativi

    È prelevato dalle risorse non assegnate dell'8o FES un importo di 125,6 milioni di euro, da aggiungere alle dotazioni iniziali dei programmi indicativi dell'8o FES, per un certo numero di paesi e regioni che hanno registrato buoni risultati e hanno impegnato interamente o quasi interamente le loro dotazioni iniziali. I criteri per l'assegnazione di queste risorse sono i seguenti:

    1) una dotazione pari al 100 % della seconda quota, secondo quanto disposto dall'articolo 282, paragrafo 3, della quarta convenzione di Lomé riveduta;

    2) progetti per i quali sono già stati effettuati studi di fattibilità e che possono essere rapidamente presentati per una domanda di finanziamento.

    Sulla base di tali criteri la Commissione decide la dotazione esatta per ciascun paese o regione.

    Articolo 3

    Intra-ACP

    È prelevato dalle risorse non assegnate dell'8o FES un importo di 265 milioni di euro da utilizzare per la cooperazione regionale intra-ACP. Su tale somma, una dotazione specifica di 100 milioni di euro è destinata allo sviluppo del commercio.

    Articolo 4

    Aiuto ai rifugiati

    È prelevato dalle risorse non assegnate dell'8o FES un importo di 100 milioni di euro da destinare ad operazioni di aiuto ai rifugiati, a norma dell'articolo 72, paragrafo 3, lettera d), e paragrafo 4 dell'accordo di partenariato ACP-CE.

    Articolo 5

    La Commissione è invitata ad adottare le misure necessarie per dar seguito alla presente decisione.

    Articolo 6

    La presente decisione entra in vigore alla data della sua approvazione.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2000.

    Per il Consiglio dei ministri ACP-CE

    Il Presidente

    D. Gillot

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