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Document 22001D0112(01)
2001/30/EC: Decision No 3/2000 of the ACP-EC Council of Ministers of 15 December 2000 on the adoption of specific financial measures to ensure the continuity of certain activities of the 8th EDF before the entry into force of the ACP-EC Partnership Agreement
Decisione n. 3/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 15 dicembre 2000, relativa all'adozione di misure finanziarie specifiche intese ad assicurare la continuità di talune attività dell'8° FES prima dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE
Decisione n. 3/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 15 dicembre 2000, relativa all'adozione di misure finanziarie specifiche intese ad assicurare la continuità di talune attività dell'8° FES prima dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE
GU L 8 del 12.1.2001, p. 38–39
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Decisione n. 3/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 15 dicembre 2000, relativa all'adozione di misure finanziarie specifiche intese ad assicurare la continuità di talune attività dell'8° FES prima dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE
Gazzetta ufficiale n. L 008 del 12/01/2001 pag. 0038 - 0039
Decisione n. 3/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 15 dicembre 2000 relativa all'adozione di misure finanziarie specifiche intese ad assicurare la continuità di talune attività dell'8o FES prima dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE (2001/30/CE) IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE, vista la quarta convenzione ACP-CE, riveduta dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, in particolare l'articolo 282, paragrafo 5, visto l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, considerando quanto segue: (1) Con decisione n. 1/2000, il Consiglio dei ministri ACP-CE, del 27 luglio 2000, ha adottato una serie di misure transitorie applicabili dal 2 agosto 2000 fino alla ratifica dell'accordo di partenariato ACP-CE, prevedendo l'applicazione anticipata di talune disposizioni di detto accordo di partenariato, nonché il proseguimento dell'applicazione di alcune delle disposizioni della quarta convenzione di Lomé, riveduta dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995. L'articolo 2 di tale decisione stabilisce che restano applicabili le disposizioni della quarta convenzione di Lomé in merito al potere decisionale del Consiglio dei ministri ACP-CE sull'utilizzazione delle risorse non assegnate del 6o, 7o e 8o FES. (2) In seguito alla revisione intermedia dei programmi indicativi nazionali, condotta a norma dell'articolo 282 della convenzione di Lomé, è opportuno assegnare risorse supplementari ai programmi indicativi di taluni paesi e regioni che hanno registrato buoni risultati in termini di assorbimento degli stanziamenti e di qualità di esecuzione dei progetti e hanno impegnato interamente o quasi interamente la loro dotazione iniziale. (3) Per permettere il proseguimento di talune attività, con particolare riguardo a quelle riguardanti le istituzioni comuni ACP-CE, è opportuno assegnare risorse supplementari alla cooperazione regionale intra-ACP. (4) Per garantire la continuazione del sostegno comunitario ai rifugiati maggiormente a rischio nei paesi in via di sviluppo, è opportuno assegnare risorse supplementari ad operazioni di aiuto ai rifugiati. (5) Per permettere il proseguimento delle attività del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) e del centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA), è opportuno stanziare i fondi necessari a coprire il fabbisogno finanziario di questi centri per l'esercizio finanziario 2001, DECIDE: Articolo 1 CSI/CTA 1. È prelevato dalle risorse non assegnate dell'8o FES, a titolo di anticipo sul 9o FES, un importo massimo di: - 22 milioni di euro per finanziare il bilancio del CSI nel 2001, - 12 milioni di euro per finanziare il bilancio del CTA nel 2001. 2. Le eventuali rimanenze degli stanziamenti destinati a finanziare il CSI e il CTA, non utilizzate a titolo dell'esercizio 2001, saranno automaticamente riportate all'esercizio 2002. Articolo 2 Dotazioni supplementari destinate ai programmi indicativi È prelevato dalle risorse non assegnate dell'8o FES un importo di 125,6 milioni di euro, da aggiungere alle dotazioni iniziali dei programmi indicativi dell'8o FES, per un certo numero di paesi e regioni che hanno registrato buoni risultati e hanno impegnato interamente o quasi interamente le loro dotazioni iniziali. I criteri per l'assegnazione di queste risorse sono i seguenti: 1) una dotazione pari al 100 % della seconda quota, secondo quanto disposto dall'articolo 282, paragrafo 3, della quarta convenzione di Lomé riveduta; 2) progetti per i quali sono già stati effettuati studi di fattibilità e che possono essere rapidamente presentati per una domanda di finanziamento. Sulla base di tali criteri la Commissione decide la dotazione esatta per ciascun paese o regione. Articolo 3 Intra-ACP È prelevato dalle risorse non assegnate dell'8o FES un importo di 265 milioni di euro da utilizzare per la cooperazione regionale intra-ACP. Su tale somma, una dotazione specifica di 100 milioni di euro è destinata allo sviluppo del commercio. Articolo 4 Aiuto ai rifugiati È prelevato dalle risorse non assegnate dell'8o FES un importo di 100 milioni di euro da destinare ad operazioni di aiuto ai rifugiati, a norma dell'articolo 72, paragrafo 3, lettera d), e paragrafo 4 dell'accordo di partenariato ACP-CE. Articolo 5 La Commissione è invitata ad adottare le misure necessarie per dar seguito alla presente decisione. Articolo 6 La presente decisione entra in vigore alla data della sua approvazione. Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2000. Per il Consiglio dei ministri ACP-CE Il Presidente D. Gillot