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Document 31999R2371
Commission Regulation (EC) No 2371/1999 of 8 November 1999 amending Regulations (EC) No 1599/97 laying down detailed rules for the application of the system of minimum import prices for certain soft fruits originating in Bulgaria, Hungary, Poland, Romania, Slovakia and the Czech Republic and (EC) No 2479/96 laying down detailed rules for the application of the minimum import price system for certain soft fruit originating in Estonia, Latvia and Lithuania and fixing the minimum import prices
Regolamento (CE) n. 2371/1999 della Commissione, dell'8 novembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1599/97 recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca e il regolamento (CE) n. 2479/96 recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa i prezzi minimi all'importazione
Regolamento (CE) n. 2371/1999 della Commissione, dell'8 novembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1599/97 recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca e il regolamento (CE) n. 2479/96 recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa i prezzi minimi all'importazione
GU L 286 del 9.11.1999, p. 8–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 29/02/2000; abrog. impl. da 32000R0538
Regolamento (CE) n. 2371/1999 della Commissione, dell'8 novembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1599/97 recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca e il regolamento (CE) n. 2479/96 recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa i prezzi minimi all'importazione
Gazzetta ufficiale n. L 286 del 09/11/1999 pag. 0008 - 0011
REGOLAMENTO (CE) N. 2371/1999 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 1599/97 recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca e il regolamento (CE) n. 2479/96 recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa i prezzi minimi all'importazione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, viste le decisioni del Consiglio, del 18 maggio 1998, relative alla conclusione dei protocolli di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e, rispettivamente la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente(1), in particolare il rispettivo articolo 2, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) è opportuno adottare le modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione di taluni frutti rossi destinati alla trasformazione, originari delle Repubbliche di Estonia e di Lituania, previsto dai suddetti protocolli. Tale regime è identico al regime applicabile a taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca, le cui modalità di applicazione sono definite dal regolamento (CE) n. 1599/97 della Commissione(2). Per motivi di semplificazione amministrativa appare opportuno inserire le modalità di applicazione dei succitati regimi di importazione in uno stesso regolamento e modificare a tal fine il regolamento (CE) n. 1599/97, estendendone l'applicazione ai prodotti originari delle Repubbliche di Estonia e di Lituania; (2) tale regime di importazione sostituisce il regime previsto dal regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio(3): di conseguenza è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2479/96 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 922/1999(5), così da escludere l'Estonia e la Lituania dal suo campo di applicazione; (3) poiché i protocolli di adeguamento sono entrati in vigore il 1o settembre 1999, come indicato dal Consiglio(6), è opportuno che il presente regolamento acquisti efficacia a decorrere dalla stessa data; (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1599/97 è modificato come segue: 1) il titolo è sostituito dal seguente: "Regolamento (CE) n. 1599/97 della Commissione, del 28 luglio 1997, recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca, della Repubblica ceca, dell'Estonia e della Lituania."; 2) l'allegato è sostituito dall'allegato A del presente regolamento. Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 2479/96 è modificato come segue: 1) il titolo è sostituito dal seguente: "Regolamento (CEE) n. 2479/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Lettonia e che fissa i prezzi minimi all'importazione" 2) gli allegati I e II sono sostituiti dagli allegati B e C del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a partire dal 1o settembre 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l' 8 novembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 321 del 30.11.1998, pag. 1 (per la Lituania) e GU L 29 del 3.2.1999, pag. 9 (per l'Estonia). (2) GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 63. (3) GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 1. (4) GU L 335 del 24.12.1996, pag. 25. (5) GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 47. (6) GU L 224 del 25.8.1999, pag. 9 (per la Lituania) e GU L 248 del 21.9.1999, pag. 36 (per l'Estonia). ALLEGATO A "ALLEGATO PREZZI MINIMI ALL'IMPORTAZIONE >SPAZIO PER TABELLA>" ALLEGATO B "ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA>" ALLEGATO C "ALLEGATO II PREZZI >SPAZIO PER TABELLA>"