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Document 21998A0219(02)

    Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra - Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Scambio di lettere in relazione allo stabilimento delle società - Dichiarazione del governo francese

    GU L 49 del 19.2.1998, p. 3–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017

    Related Council decision

    21998A0219(02)

    Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra - Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Scambio di lettere in relazione allo stabilimento delle società - Dichiarazione del governo francese

    Gazzetta ufficiale n. L 049 del 19/02/1998 pag. 0003 - 0046


    ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

    ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

    IL REGNO DEL BELGIO,

    IL REGNO DI DANIMARCA,

    LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    LA REPUBBLICA ELLENICA,

    IL REGNO DI SPAGNA,

    LA REPUBBLICA FRANCESE,

    L'IRLANDA,

    LA REPUBBLICA ITALIANA,

    IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

    IL REGNO DEI PAESI BASSI,

    LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

    IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

    in appresso denominati «Stati membri», e

    la COMUNITÀ EUROPEA, la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

    in appresso denominate «Comunità»,

    da una parte,

    e l'UCRAINA,

    dall'altra,

    VISTA la volontà delle parti di instaurare strette relazioni grazie ai legami storici che le uniscono,

    CONSIDERATA l'esigenza di sviluppare una cooperazione tra la Comunità, gli Stati membri e l'Ucraina e l'importanza dei loro valori comuni,

    RICONOSCENDO che la Comunità e l'Ucraina desiderano rafforzare detti legami e avviare attività di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, segnatamente dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, dall'altra,

    VISTO l'impegno della Comunità, degli Stati membri e dell'Ucraina a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato,

    VISTO l'impegno delle parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonché la composizione pacifica delle vertenze e a collaborare a tal fine nel quadro delle Nazioni Unite e della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa,

    CONSIDERATO il deciso impegno della Comunità, degli Stati membri e dell'Ucraina per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato «Le sfide del cambiamento»,

    RICONOSCENDO in tale contesto che, sostenendo l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, si contribuirà a tutelare la pace e la stabilità nell'Europa centrale e orientale e nell'intero continente europeo,

    RIBADENDO che la Comunità, gli Stati membri e l'Ucraina si impegnano a rispettare la Carta europea per l'energia e la dichiarazione della Conferenza di Lucerna dell'aprile 1993,

    PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato,

    RITENENDO che la piena applicazione del partenariato sia indissociabile dall'effettivo proseguimento delle riforme politiche, economiche e giuridiche in Ucraina, nonché dall'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione, soprattutto alla luce delle conclusioni della Conferenza CSCE di Bonn,

    DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo al fine di favorire la prosperità e la stabilità nella regione,

    DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse,

    RICONOSCENDO E APPOGGIANDO la volontà dell'Ucraina di avviare una stretta cooperazione con istituzioni europee,

    TENENDO CONTO della disponibilità della Comunità a sviluppare una cooperazione economica e a fornire l'assistenza tecnica necessaria per l'attuazione delle riforme economiche in Ucraina,

    TENENDO PRESENTE che l'accordo favorirà il graduale ravvicinamento tra l'Ucraina e una più vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe nonché la progressiva integrazione dell'Ucraina nel sistema commerciale internazionale aperto,

    CONSIDERATO l'impegno delle parti a liberalizzare gli scambi in base ai principi contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), modificato dall'Uruguay Round,

    CONSAPEVOLI della necessità di migliorare le condizioni per le attività commerciali e gli investimenti, nonché quelle riguardanti lo stabilimento delle società, la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali,

    COMPIACENDOSI E PRENDENDO ATTO dell'importanza delle iniziative prese dall'Ucraina per passare dall'economia centralizzata dei paesi a commercio di Stato a un'economia di mercato,

    PERSUASI che la cooperazione tra le parti secondo le modalità previste dal presente accordo favorirà la transizione verso l'economia di mercato,

    PERSUASI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche e in particolare lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili per la ristrutturazione economica e per la modernizzazione tecnologica,

    DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela ambientale, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le parti in questo settore,

    TENENDO PRESENTE che le parti intendono sviluppare la cooperazione nel settore delle scienze e tecnologie civili, compresa la ricerca spaziale, vista la complementarità delle rispettive attività in materia,

    DESIDEROSI di avviare una cooperazione culturale e di migliorare il flusso delle informazioni,

    CONVENGONO:

    Articolo 1

    È istituito un partenariato tra la Comunità e gli Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono:

    - fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le parti al fine di instaurare strette relazioni politiche,

    - promuovere il commercio, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le parti ai fini di uno sviluppo sostenibile,

    - gettare le basi per una cooperazione reciprocamente vantaggiosa a carattere economico, sociale, finanziario, scientifico e tecnologico civile e culturale,

    - sostenere le iniziative prese dall'Ucraina per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio all'economia di mercato.

    TITOLO I

    PRINCIPI GENERALI

    Articolo 2

    Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo definiti, in particolare, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi dell'economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della Conferenza CSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed estera delle parti e costituiscono un elemento fondamentale del partenariato e del presente accordo.

    Articolo 3

    Le parti ritengono fondamentale, per la futura prosperità e stabilità dell'ex Unione sovietica, che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (in appresso denominati «Stati indipendenti») mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi conformemente ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

    In considerazione di quanto precede, le parti ritengono di dover tenere debitamente conto, nello sviluppare le loro relazioni, del desiderio dell'Ucraina di mantenere vincoli di cooperazione con gli altri Stati indipendenti.

    Articolo 4

    Le parti si impegnano, soprattutto quando il processo di riforma economica in Ucraina sarà ulteriormente progredito, ad esaminare la possibilità di ampliare i titoli pertinenti dell'accordo, segnatamente il titolo III e l'articolo 49, per instaurare fra di esse una zona di libero scambio. Il consiglio di cooperazione può fare alle parti raccomandazioni al riguardo. Agli eventuali ampliamenti si potrà procedere soltanto previo accordo tra le parti conformemente alle rispettive procedure. Le parti si consulteranno nel 1998 per decidere se le circostanze, e in particolare i progressi compiuti dall'Ucraina nell'attuare le riforme economiche orientate verso il mercato e le condizioni economiche prevalenti a quel momento, consentono di avviare negoziati per la creazione della zona di libero scambio.

    Articolo 5

    Le parti si impegnano ad esaminare insieme e a concordare le eventuali modifiche da apportare a qualsiasi parte dell'accordo per le mutate circostanze, in particolare a seguito dell'adesione dell'Ucraina al GATT. Il primo esame avverrà dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo oppure, se questa data è precedente, nel momento in cui l'Ucraina diventerà parte contraente del GATT.

    TITOLO II

    DIALOGO POLITICO

    Articolo 6

    Le parti avviano un regolare dialogo politico, che svilupperanno e intensificheranno in seguito per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunità e l'Ucraina, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico:

    - rafforzerà i vincoli dell'Ucraina con la Comunità, e quindi con tutte le nazioni democratiche. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentirà di intensificare le relazioni politiche;

    - condurrà ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse aumentando così la sicurezza e la stabilità;

    - impegnerà le parti a collaborare per il rafforzamento della stabilità e della sicurezza in Europa, l'osservanza dei principi della democrazia, il rispetto e la tutela dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze; all'occorrenza, saranno previste consultazioni sulle questioni pertinenti.

    Articolo 7

    Si terranno le necessarie consultazioni tra le parti al massimo livello politico.

    A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del consiglio di cooperazione creato a norma dell'articolo 85 e in altre occasioni tra cui, previo mutuo accordo, la troika dell'Unione.

    Articolo 8

    Le parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico mediante opportuni contatti, scambi e consultazioni, segnatamente:

    - organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti dell'Ucraina e della Comunità;

    - avvalendosi pienamente di tutti i canali diplomatici, compresi gli opportuni contatti bilaterali e multilaterali quali le Nazioni Unite, le sessioni della CSCE, ecc.;

    - scambiandosi regolarmente informazioni sulle questioni di reciproco interesse inerenti alla cooperazione politica in Europa;

    - utilizzando qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare e a sviluppare il dialogo politico.

    Articolo 9

    A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito della commissione parlamentare per la cooperazione creata a norma dell'articolo 90.

    TITOLO III

    SCAMBI DI MERCI

    Articolo 10

    1. Le parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita a norma dell'articolo I, paragrafo 1 del GATT.

    2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:

    a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona;

    b) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente al GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo;

    c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero.

    Articolo 11

    1. Le parti convengono che la libertà di transito delle merci è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo.

    A tale riguardo, ciascuna delle parti consente il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra parte.

    2. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT sono applicabili fra le parti.

    3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti concordati tra le parti.

    Articolo 12

    Le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 2 non si applicano, per un periodo transitorio che scadrà il 31 dicembre 1998 o, se precedente, al momento dell'adesione dell'Ucraina al GATT, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dall'Ucraina agli altri Stati indipendenti a decorrere dal giorno che precede l'entrata in vigore dell'accordo.

    Articolo 13

    Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci a cui hanno aderito entrambe le parti, queste ultime si concedono reciprocamente l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia a cui abbiano aderito conformemente alle rispettive legislazioni. Si terrà conto delle condizioni in cui le parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.

    Articolo 14

    Le merci originarie dell'Ucraina e della Comunità vengono importate, rispettivamente, nella Comunità e in Ucraina in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 18, 21 e 22 e l'allegato II del presente accordo nonché le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità.

    Articolo 15

    1. I prodotti del territorio di una parte importati nel territorio dell'altra parte non sono soggetti né direttamente né indirettamente a tasse interne o ad altri oneri interni di nessuna specie, superiori a quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti interni simili.

    2. A questi prodotti viene inoltre concesso un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai prodotti simili di origine nazionale conformemente a tutte le leggi, normative e condizioni specifiche per la vendita interna, la messa in vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione o l'uso di questi prodotti. Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione dei vari oneri relativi al trasporto interno basati esclusivamente sulla gestione economica del mezzo di trasporto e non sulla nazionalità del prodotto.

    Articolo 16

    I seguenti articoli del GATT si applicano, mutatis mutandis, tra le parti:

    1) articolo VII, paragrafi 1, 2, 3 4a, 4b, 4d e 5;

    2) articolo VIII;

    3) articolo IX;

    4) articolo X.

    Articolo 17

    Le merci vengono commercializzate tra le parti ai prezzi di mercato.

    Articolo 18

    1. Se un prodotto viene importato nel territorio di una delle parti in quantitativi talmente aumentati o in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunità o l'Ucraina, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni.

    2. Prima di prendere qualsiasi provvedimento, oppure subito dopo in caso di applicazione del paragrafo 4, la Comunità o l'Ucraina, a seconda dei casi, fornisce al comitato di cooperazione tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

    3. Se, al termine delle consultazioni, le parti non dovessero giungere, entro 30 giorni dalla data in cui è stato adito il comitato di cooperazione, ad un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la parte che ha chiesto le consultazioni può limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate.

    4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le parti possono prendere le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime vengano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure.

    5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le parti contraenti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo.

    Articolo 19

    Il presente titolo, e in particolare l'articolo 18, non pregiudicano né compromettono minimamente l'adozione, ad opera di una delle parti, di misure antidumping o compensative conformemente all'articolo VI del GATT, all'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT, all'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o alla relativa legislazione interna.

    Per quanto riguarda le inchieste antidumping o antisovvenzioni, ciascuna parte accetta di esaminare le richieste dell'altra e di informare le parti interessate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali verrà presa la decisione definitiva. Prima di istituire dazi antidumping o compensativi, ciascuna parte fa il possibile per risolvere il problema in modo costruttivo.

    Articolo 20

    Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprietà intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

    Articolo 21

    Il presente titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli da 50 a 63 della nomenclatura combinata. Questi scambi sono disciplinati da un accordo a parte siglato il 5 maggio 1993 e applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 1993.

    Articolo 22

    1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo, fatta eccezione per l'articolo 14 e, al momento dell'entrata in vigore, per le disposizioni di un accordo sul regime quantitativo applicabile agli scambi di prodotti CECA di acciaio.

    2. È creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunità e dell'Ucraina.

    Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le parti.

    Articolo 23

    Agli scambi di materiali nucleari si applicheranno le disposizioni di un accordo specifico che verrà concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e l'Ucraina.

    TITOLO IV

    DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E GLI INVESTIMENTI

    CAPITOLO I

    CONDIZIONI DI LAVORO

    Articolo 24

    1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini ucraini legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.

    2. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in Ucraina, questo paese si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati sul suo territorio siano oggetto di discriminazioni, rispetto ai suoi cittadini, basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.

    Articolo 25 Coordinamento della previdenza sociale

    Le parti concludono accordi al fine di:

    1) adottare, secondo le condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro, le disposizioni necessarie al coordinamento dei sistemi di previdenza sociale per i lavoratori di nazionalità ucraina legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro. Dette disposizioni devono garantire in particolare che:

    - tutti i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza trascorsi dai lavoratori in questione nei vari Stati membri vengano cumulati ai fini delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità nonché per l'assistenza medica;

    - tutte le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità e quelle in seguito a infortuni sul lavoro o a malattie professionali siano liberamente trasferibili, fatta eccezione per le prestazioni speciali non contributive, al tasso previsto dalla legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori;

    2) adottare, secondo le condizioni e modalità applicabili in Ucraina, le disposizioni necessarie per concedere ai lavoratori di uno Stato membro legalmente impiegati in Ucraina un trattamento simile a quello di cui al secondo trattino del paragrafo 1).

    Articolo 26

    Le misure prese in conformità dell'articolo 25 non pregiudicano i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi bilaterali tra l'Ucraina e gli Stati membri qualora detti accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini dell'Ucraina o degli Stati membri.

    Articolo 27

    Il consiglio di cooperazione studia il modo di effettuare congiuntamente un controllo dell'immigrazione illegale tenendo conto del principio e delle prassi della riammissione.

    Articolo 28

    Il consiglio di cooperazione riflette su come migliorare le condizioni di lavoro per gli uomini d'affari conformemente agli impegni internazionali delle parti, compresi quelli che figurano nel documento della Conferenza CSCE di Bonn.

    Articolo 29

    Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli articoli 24, 27 e 28.

    CAPITOLO II

    CONDIZIONI PER LO STABILIMENTO E L'ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ

    Articolo 30

    1. a) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle società ucraine che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle società dei paesi terzi.

    b) Fatte salve le riserve elencate all'allegato IV, conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle consociate delle società ucraine stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle società comunitarie.

    c) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle filiali delle società ucraine stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle filiali di società dei paesi terzi.

    2. a) Fatte salve le riserve elencate all'allegato V e conformemente alle sue legislazioni e normative, l'Ucraina concede alle società comunitarie che si stabiliscono sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società o, se migliore, alle società dei paesi terzi.

    b) Conformemente alle sue legislazioni e normative, l'Ucraina concede alle consociate e alle filiali di società comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle sue società e filiali oppure, se migliore, alle società o filiali di paesi terzi.

    3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere invocate per eludere la legislazione e le normative di una parte applicabili all'accesso a settori o attività specifici per le consociate di società dell'altra parte stabilite sul territorio della prima.

    Beneficiano del trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 le società stabilite nella Comunità e in Ucraina alla data di entrata in vigore del presente accordo e, per le società stabilite successivamente a questa data, dopo lo stabilimento.

    Articolo 31

    1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 104, le disposizioni dell'articolo 30 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo.

    2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime che implicano una tratta marittima, comprese le attività intermodali, ciascuna parte autorizza le società dell'altra parte ad essere commercialmente presenti sul suo territorio sotto forma di consociate o di filiali applicando, per lo stabilimento e le varie attività, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle consociate e filiali di società di paesi terzi.

    Dette attività comprendono, fra l'altro:

    a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;

    b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, segnatamente il trasporto fluviale, ferroviario e stradale, necessarie per la fornitura di un servizio integrato;

    c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;

    d) la fornitura di informazioni commerciali comprendenti, tra l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);

    e) la conclusione di accordi commerciali, compresa la partecipazione al capitale azionario della società e la nomina del personale locale (oppure, per il personale straniero, in conformità delle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi agenzia marittima stabilita in loco;

    f) le operazioni effettuate a nome delle società, l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.

    Articolo 32

    Ai fini del presente accordo:

    a) per «società comunitaria» o «società ucraina» s'intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o dell'Ucraina che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio della Comunità o dell'Ucraina. Tuttavia, una società costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o dell'Ucraina che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunità o dell'Ucraina viene considerata una società comunitaria o ucraina se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o dell'Ucraina;

    b) per «consociata» di una società s'intende una società controllata di fatto dalla prima;

    c) per «filiale» di una società s'intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere transazioni nell'impresa commerciale che ne costituisce l'estensione;

    d) per «stabilimento» s'intende il diritto per le società comunitarie o ucraine ai sensi della lettera a) di intraprendere attività economiche aprendo consociate o filiali in Ucraina o nella Comunità;

    e) per «attività» s'intendono le attività economiche;

    f) per «attività economiche» s'intendono le attività di natura industriale, commerciale e professionale;

    g) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o dell'Ucraina stabiliti al di fuori della Comunità o dell'Ucraina e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o dell'Ucraina e controllate da cittadini di uno Stato membro o dell'Ucraina, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Ucraina in conformità delle rispettive legislazioni.

    Articolo 33

    1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, ciascuna parte può prendere misure cautelative per tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni dell'accordo esse non vengono utilizzate dalle parti per eludere gli obblighi ivi previsti.

    2. Non ci si avvarrà di alcuna disposizione dell'accordo per chiedere a una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità dei singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

    Articolo 34

    Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera delle parti, delle misure necessarie per impedire l'elusione delle misure concernenti l'accesso dei paesi terzi al loro mercato attraverso le disposizioni del presente accordo.

    Articolo 35

    1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I, una società comunitaria o ucraina stabilita, rispettivamente, sul territorio dell'Ucraina o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio dell'Ucraina e della Comunità, cittadini degli Stati membri della Comunità e dell'Ucraina, purché si tratti di quadri intermedi ai sensi del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

    2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate «organizzazioni» sono «persone trasferite all'interno della società» ai sensi della lettera c) e nelle seguenti categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

    a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

    - dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento;

    - coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;

    - sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;

    b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;

    c) per «persona trasferita all'interno della società» s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra parte.

    Articolo 36

    1. Le parti si adoperano per evitare di prendere misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività delle società dell'altra parte più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo.

    2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 44: le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo.

    3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e conformemente alle disposizioni dell'articolo 51, il governo dell'Ucraina informa la Comunità della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività in Ucraina delle filiali e consociate di società comunitarie più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. La Comunità può chiedere all'Ucraina di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito.

    4. Qualora l'introduzione in Ucraina di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per lo stabilimento di società comunitarie sul suo territorio e per l'attività delle consociate e filiali di società comunitarie stabilite in Ucraina più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto corrispondente, alle consociate e filiali già stabilite in Ucraina al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.

    CAPITOLO III

    SERVIZI TRANSFRONTALIERI TRA LA COMUNITÀ E L'UCRAINA

    Articolo 37

    1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le parti si impegnano a prendere le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di società comunitarie o ucraine stabilite in una parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle parti.

    2. Il consiglio di cooperazione fa raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1.

    Articolo 38

    Le parti collaborano al fine di sviluppare in Ucraina un settore terziario orientato verso il mercato.

    Articolo 39

    1. Le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale.

    a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea applicabile a una delle parti contraenti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoché si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale.

    b) Le parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa.

    2. Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le parti:

    a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunità e l'ex Unione sovietica;

    b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi, salvo circostanze eccezionali in cui ciò sia necessario per offrire alle agenzie marittime di una parte del presente accordo l'effettiva possibilità di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;

    c) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa;

    d) all'entrata in vigore dell'accordo aboliscono tutte le misure unilaterali, nonché gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero introdurre restrizioni o discriminazioni rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale.

    Ogni parte concede, tra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per le navi che battono bandiera dell'altra parte quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

    Dopo un periodo transitorio che non dovrà protrarsi oltre il 1° luglio 1997, ogni parte concede lo stesso trattamento alle navi gestite da cittadini e società dell'altra parte che battono bandiera di un paese terzo.

    3. I cittadini e le società della Comunità che forniscono servizi di trasporto marittimo internazionale sono autorizzati ad effettuare collegamenti internazionali mare-fiume lungo le idrovie dell'Ucraina e viceversa.

    Articolo 40

    Per garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti in funzione delle loro esigenze commerciali, dopo l'entrata in vigore dell'accordo le parti potranno negoziare, a norma dell'articolo 99, accordi specifici sulle condizioni del reciproco accesso al mercato nonché sui servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo.

    CAPITOLO IV

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 41

    1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità.

    2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio delle parti e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dell'autorità ufficiale.

    Articolo 42

    Ai fini del presente titolo, nessuno dei suoi elementi vieta alle parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purché non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle parti da una disposizione specifica dell'accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'articolo 41.

    Articolo 43

    Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV anche le società controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da società ucraine e comunitarie.

    Articolo 44

    A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corrispondenti obblighi dell'accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS), il trattamento concesso da ciascuna parte all'altra in virtù del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non può comunque essere meno favorevole di quello concesso dalla parte in questione a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.

    Articolo 45

    Ai fini dei capitoli II, III e IV non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dall'Ucraina in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica conformemente ai principi dell'articolo V del GATS.

    Articolo 46

    1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali già concessi o che le parti concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali.

    2. Nessun elemento del presente titolo vieta alle parti di adottare o di applicare misure volte a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi ad evitare la doppia imposizione o alla legislazione tributaria nazionale.

    3. Nessun elemento del presente titolo vieta agli Stati membri o all'Ucraina di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

    Articolo 47

    Fatto salvo l'articolo 35, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV autorizza:

    - i cittadini degli Stati membri o dell'Ucraina a entrare o a soggiornare sul territorio dell'Ucraina o della Comunità in qualsiasi veste, segnatamente come azionisti o soci di una società, come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi;

    - le consociate o filiali comunitarie di società ucraine a impiegare cittadini ucraini sul territorio della Comunità;

    - le consociate o filiali ucraine di società comunitarie a impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Comunità;

    - le società ucraine o le consociate o filiali comunitarie di società ucraine a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini ucraini che lavoreranno sotto il controllo di altre persone;

    - le società comunitarie o le filiali o consociate ucraine di società comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.

    TITOLO V

    PAGAMENTI CORRENTI E CAPITALI

    Articolo 48

    1. Le parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunità e dell'Ucraina in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone conformemente al disposto del presente accordo.

    2. Per le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo è garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità del capitolo II del titolo IV, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.

    3. Fatti salvi i paragrafi 2 o 5, dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunità e dell'Ucraina né si rendono più restrittive le intese esistenti.

    4. Le parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunità e l'Ucraina per conseguire gli obiettivi del presente accordo.

    5. A norma delle disposizioni del presente articolo, fintantoché non sarà stata introdotta la piena convertibilità della moneta ucraina ai sensi dell'articolo VIII dell'accordo del Fondo monetario internazionale (FMI) l'Ucraina è autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o la ripresa di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni vengono applicate all'Ucraina per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla posizione dell'Ucraina nei confronti del FMI. Le restrizioni vengono applicate in modo da perturbare il meno possibile il presente accordo. L'Ucraina informa tempestivamente il consiglio di cooperazione dell'introduzione di queste misure e degli eventuali cambiamenti.

    6. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la libera circolazione dei capitali tra la Comunità e l'Ucraina provochi o minacci di provocare gravi difficoltà per la gestione delle politiche valutarie o monetarie della Comunità o dell'Ucraina, ciascuna parte può prendere misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.

    TITOLO VI

    CONCORRENZA, TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE E COOPERAZIONE LEGISLATIVA

    Articolo 49

    1. Le parti decidono di collaborare per neutralizzare o abolire, applicando le rispettive leggi in materia di concorrenza o in altri modi, le restrizioni alla concorrenza tra imprese o quelle dovute a un intervento dello Stato qualora falsino gli scambi tra la Comunità e l'Ucraina.

    2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1:

    2.1. Le parti promulgano e applicano leggi sulle restrizioni di concorrenza nei confronti delle imprese che rientrano nella loro giurisdizione.

    2.2. Le parti evitano di concedere aiuti di Stato che favoriscono determinate imprese, la produzione di beni diversi dai prodotti primari definiti nel GATT o la prestazione di servizi e che falsano o minacciano di falsare la concorrenza in quanto pregiudicano il commercio tra la Comunità e l'Ucraina.

    2.3. Su richiesta di una delle parti, l'altra le fornisce informazioni sui suoi programmi di aiuti di Stato o su casi particolari di auti di Stato. Non vanno fornite le informazioni tutelate da disposizioni legislative delle parti in merito al segreto professionale o commerciale.

    2.4. Nel caso dei monopoli di Stato a carattere commerciale, le parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, non vi saranno discriminazioni fra i loro cittadini per quanto riguarda le condizioni di acquisto o di commercializzazione dei prodotti.

    2.5. Nel caso delle imprese pubbliche o delle imprese cui gli Stati membri o l'Ucraina concedono diritti esclusivi, le parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, non verranno introdotte né mantenute misure che falsino gli scambi tra la Comunità e l'Ucraina in misura contraria agli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esercizio, di diritto o di fatto, delle mansioni particolari assegnate a dette imprese.

    2.6. Le parti possono prolungare di comune accordo il periodo di cui ai paragrafi 2.4 e 2.5.

    3. Su richiesta della Comunità o dell'Ucraina, possono tenersi consultazioni in seno al comitato di cooperazione sulle restrizioni o sulle distorsioni di concorrenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e sull'applicazione delle relative norme, compatibilmente con le limitazioni imposte dalle leggi sulla riservatezza delle informazioni e sul segreto professionale. Dette consultazioni possono riguardare anche problemi di interpretazione dei paragrafi 1 e 2.

    4. Le parti esperte nell'applicazione delle regole di concorrenza sono disposte a fornire alle altre, su richiesta e compatibilmente con le risorse disponibili, l'assistenza tecnica necessaria per elaborare e applicare dette regole.

    5. Le suddette disposizioni non pregiudicano il diritto delle parti di applicare misure adeguate, segnatamente quelle di cui all'articolo 19, per ovviare alle distorsioni negli scambi di beni e servizi.

    Articolo 50

    1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato III, l'Ucraina continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunità, prevedendo anche strumenti efficaci a tale scopo.

    2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, l'Ucraina aderirà alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato III di cui sono parti gli Stati membri o che vengono applicati de facto dagli Stati membri secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.

    Articolo 51

    1. Le parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura dell'Ucraina a quella della Comunità è fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le parti. L'Ucraina cercherà pertanto di rendere la sua legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunità.

    2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estende ai settori seguenti: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, appalti pubblici, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti.

    3. La Comunità fornisce all'Ucraina l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, in particolare mediante:

    - scambi di esperti;

    - la tempestiva comunicazione delle informazioni, segnatamente in materia normativa;

    - l'organizzazione di seminari;

    - attività di formazione;

    - un aiuto per la traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti.

    TITOLO VII

    COOPERAZIONE ECONOMICA

    Articolo 52

    1. La Comunità e l'Ucraina avviano una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonché lo sviluppo sostenibile dell'Ucraina. La cooperazione rafforzerà e svilupperà i vincoli economici a vantaggio di entrambe le parti.

    2. Le politiche e le altre misure nel settore contribuiranno all'attuazione delle riforme economiche e sociali e alla ristrutturazione del sistema economico dell'Ucraina, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; si terrà conto anche delle considerazioni ambientali.

    3. La cooperazione si concentrerà nei seguenti settori: cooperazione industriale, promozione e tutela degli investimenti, appalti pubblici, norme e valutazione della conformità, settore minerario e materie prime, scienza e tecnologia, istruzione e formazione, agricoltura e settore agroindustriale, energia, settore nucleare civile, ambiente, trasporti, ricerca spaziale, telecomunicazioni, servizi finanziari, riciclaggio del denaro sporco, politica monetaria, sviluppo regionale, cooperazione sociale, turismo, piccole e medie imprese, informazione e comunicazione, tutela dei consumatori, dogane, cooperazione statistica, economia e lotta contro la droga.

    4. Si rivolgerà particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti e i paesi limitrofi ai fini di uno sviluppo armonioso nella regione.

    5. Se del caso, la Comunità potrà fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorità concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunità all'Ucraina e delle procedure stabilite per il coordinamento e l'attuazione.

    6. Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per lo sviluppo della cooperazione nei settori di cui al paragrafo 3.

    Articolo 53 Cooperazione industriale

    1. Si cercherà in particolare di promuovere:

    - i contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti, ad esempio per il trasferimento della tecnologia e del know how;

    - la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dall'Ucraina per ristrutturare e migliorare il livello tecnico dell'industria;

    - il miglioramento della gestione;

    - la definizione di norme e prassi commerciali adeguate, anche per la commercializzazione dei prodotti;

    - la tutela dell'ambiente;

    - l'adeguamento della struttura produttiva industriale ai criteri di un'economia di mercato progredita;

    - la riconversione dell'apparato militare-industriale.

    2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.

    Articolo 54 Promozione e tutela degli investimenti

    1. Conformemente ai poteri e alle competenze della Comunità e degli Stati membri, si avvierà una cooperazione tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti nazionali e stranieri, agevolando in particolare la tutela degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimento.

    2. La cooperazione si prefiggerà in particolare:

    - la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e l'Ucraina di accordi per la promozione e la tutela degli investimenti;

    - la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e l'Ucraina di accordi per evitare la doppia imposizione;

    - la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti stranieri nell'economia ucraina;

    - l'adozione di leggi e condizioni stabili e appropriate per le attività commerciali e gli scambi di informazioni sulle leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti;

    - gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.

    Articolo 55 Commesse pubbliche

    Le parti collaborano per favorire la trasparenza e il rispetto delle regole di concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti per beni e servizi, in particolare mediante bandi di gara.

    Articolo 56 Cooperazione in materia di norme e di valutazione della conformità

    1. Le parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di qualità. Le diverse azioni in questo campo agevoleranno il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformità oltre a migliorare la qualità dei prodotti ucraini.

    2. A tal fine, le parti cercano di:

    - promuovere una cooperazione appropriata con le organizzazioni e le istituzioni specializzate;

    - favorire il ricorso alle normative tecniche della Comunità e l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di valutazione della conformità;

    - mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in materia di qualità.

    Articolo 57 Prodotti minerari e materie prime

    1. Le parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime.

    2. La cooperazione riguarderà principalmente:

    - gli scambi di informazioni sull'andamento del settore dei prodotti minerari e dei metalli non ferrosi;

    - la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione;

    - le questioni commerciali;

    - l'elaborazione di leggi e altre misure per la tutela ambientale;

    - la formazione;

    - la sicurezza nell'industria mineraria.

    Articolo 58 Cooperazione scientifica e tecnologica

    1. Le parti promuovono la cooperazione per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).

    2. La cooperazione scientifica e tecnologica si basa su:

    - scambi di informazioni scientifiche e tecniche;

    - attività comuni di ricerca e sviluppo;

    - attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le parti impegnati nella ricerca e nello sviluppo.

    Le attività di istruzione e/o formazione previste si conformeranno alle disposizioni dell'articolo 59.

    Le parti possono avviare di comune accordo altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica.

    Nello svolgere le attività di cooperazione, si rivolge particolare attenzione alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che partecipano o che hanno partecipato alla ricerca sulla e alla produzione di armi di distruzione di massa.

    3. La cooperazione prevista al presente articolo si svolgerà in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

    Articolo 59 Istruzione e formazione

    1. Le parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali in Ucraina, sia nel settore pubblico che in quello privato.

    2. La cooperazione si prefigge in particolare:

    - l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione dell'Ucraina, anche per quanto riguarda la certificazione e i diplomi degli istituti superiori d'insegnamento;

    - la formazione dei quadri e dei funzionari dei settori pubblico e privato in settori prioritari da stabilire;

    - la cooperazione tra centri d'istruzione nonché tra detti centri e le imprese;

    - la mobilità degli insegnanti, laureati, amministrativi, giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere;

    - la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati;

    - l'insegnamento delle lingue comunitarie;

    - la formazione postlaurea degli interpreti;

    - la formazione dei giornalisti;

    - la formazione degli insegnanti.

    3. Ciascuna parte può eventualmente partecipare, secondo le sue procedure, ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione; se del caso, si stabiliranno quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione dell'Ucraina al programma TEMPUS della Comunità.

    Articolo 60 Agricoltura e settore agroindustriale

    La cooperazione nel settore si prefigge il proseguimento della riforma agraria, l'ammodernamento, la privatizzazione e la ristrutturazione dell'agricoltura, dell'agroindustria e del terziario in Ucraina, lo sviluppo dei mercati interno ed estero per i prodotti ucraini, tutelando anche l'ambiente e tenendo conto dell'esigenza di regolarizzare l'approvvigionamento alimentare. Le parti cercheranno inoltre di ravvicinare progressivamente le norme ucraine alle norme tecniche comunitarie in materia di prodotti alimentari industriali e agricoli, comprese le norme sanitarie e fitosanitarie.

    Articolo 61 Energia

    1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea per l'energia, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei.

    2. La cooperazione riguarda, fra l'altro:

    - l'impatto ambientale della produzione, della fornitura e del consumo di energia, onde prevenire o limitare al massimo i danni ambientali;

    - il miglioramento della qualità e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, anche diversificando i fornitori, secondo modalità economicamente e ambientalmente valide;

    - la definizione di una politica energetica;

    - il miglioramento della gestione e della regolamentazione del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato;

    - l'introduzione di tutte le condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo necessarie per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico;

    - la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia;

    - l'ammodernamento, lo sviluppo e la diversificazione delle infrastrutture energetiche;

    - il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia;

    - la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico.

    Articolo 62 Cooperazione nel settore nucleare civile

    1. Compatibilmente con i poteri e con le competenze della Comunità e degli Stati membri, la cooperazione nel settore nucleare civile avviene mediante accordi specifici riguardanti, ad esempio, gli scambi di materiali nucleari, la sicurezza e la termofusione nucleare in conformità delle procedure giuridiche di entrambe le parti.

    2. Le parti cooperano, anche nei consessi internazionali, per risolvere i problemi causati dal disastro di Cernobil. Sono previsti in particolare:

    - uno studio congiunto dei problemi scientifici connessi all'incidente di Cernobil;

    - la lotta contro la contaminazione radioattiva dell'aria, del suolo e dell'acqua;

    - il monitoraggio e il controllo delle condizioni radioattive dell'ambiente;

    - la gestione delle emergenze nucleari e radioattive;

    - la decontaminazione delle terre radioattive e la gestione delle scorie nucleari;

    - i problemi medici dovuti all'impatto degli incidenti nucleari sulle condizioni di salute della popolazione;

    - la soluzione del problema di sicurezza della quarta centrale distrutta a Cernobil;

    - gli aspetti economici e amministrativi delle iniziative prese per rimediare alla catastrofe;

    - la formazione per prevenire gli incidenti nucleari e attenuarne le conseguenze;

    - gli aspetti scientifici e tecnici delle iniziative prese per ovviare completamente alle conseguenze del disastro di Cernobil;

    - altri settori decisi dalle parti di comune accordo.

    Articolo 63 Ambiente

    1. Basandosi sulla Carta europea per l'energia e sulla dichiarazione della conferenza di Lucerna del 1993, le parti intensificano e rafforzano la cooperazione in materia di ambiente e di salute delle persone.

    2. La cooperazione cerca di combattere il degrado ambientale mediante i seguenti interventi:

    - efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e di valutazione ambientale; un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente;

    - lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transnazionale dell'aria e dell'acqua;

    - ripristino ecologico;

    - produzione e impiego efficaci, sostenibili ed ecologici dell'energia; sicurezza degli impianti industriali;

    - classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici;

    - qualità dell'acqua;

    - riduzione, riciclaggio e corretto smaltimento dei rifiuti, applicazione della convenzione di Basilea;

    - impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento da prodotti chimici;

    - protezione delle foreste;

    - salvaguardia della biodiversità, zone protette; uso e gestione sostenibili delle risorse biologiche;

    - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

    - uso degli strumenti economici e fiscali;

    - mutamenti climatici globali;

    - educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente;

    - applicazione della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transnazionale.

    3. Sono previsti in particolare:

    - la preparazione alle catastrofi e alle altre situazioni di emergenza;

    - scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie pulite e l'uso senza rischi e nel rispetto dell'ambiente delle biotecnologie;

    - attività comuni di ricerca;

    - il miglioramento delle leggi avvicinandole alle norme comunitarie;

    - la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro dell'Agenzia europea per l'energia, e internazionale;

    - l'elaborazione di strategie, segnatamente per quanto concerne gli aspetti globali e climatici nonché ai fini di uno sviluppo sostenibile;

    - studi sull'impatto ambientale.

    Articolo 64 Trasporti

    Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti.

    Scopo della cooperazione è ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto dell'Ucraina migliorando e garantendo, all'occorrenza, le compatibilità dei sistemi di trasporto per arrivare a un sistema più globale.

    La cooperazione comprende:

    - l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale;

    - la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, fluviali, stradali, portuali e aeroportuali e della navigazione aerea, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti;

    - la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale;

    - la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo;

    - la preparazione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'applicazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti.

    Articolo 65 Ricerca spaziale

    Compatibilmente con le rispettive competenze della Comunità, degli Stati membri e dell'Agenzia spaziale europea, le parti favoriscono, se del caso, la cooperazione per la ricerca, lo sviluppo e le applicazioni commerciali nel settore spaziale civile, rivolgendo particolare attenzione alle iniziative che sfruttano appieno la complementarità delle rispettive attività spaziali.

    Articolo 66 Servizi postali e telecomunicazioni

    Compatibilmente con i rispettivi poteri e con le rispettive competenze, le parti ampliano e rafforzano la cooperazione al fine di:

    - definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei servizi postali;

    - definire i principi di una politica tariffaria e della commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali;

    - favorire i progetti e gli investimenti in questi settori;

    - migliorare l'efficienza e la qualità delle telecomunicazioni e dei servizi postali, anche liberalizzando le attività dei sottosettori;

    - applicare le tecnologie più avanzate in materia di telecomunicazioni, segnatamente per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi;

    - gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione;

    - definire una base regolamentare adeguata per i servizi delle poste e telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza;

    - impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.

    Articolo 67 Servizi finanziari

    La cooperazione dovrà agevolare l'inserimento dell'Ucraina nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. Si fornirà assistenza tecnica per:

    - lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonché di un mercato comune delle risorse creditizie, l'inserimento dell'Ucraina nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati;

    - lo sviluppo di un sistema tributario e delle relative istituzioni in Ucraina, gli scambi di esperienze e la formazione del personale;

    - lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle società comunitarie alla creazione di joint venture nel settore ucraino delle assicurazioni, nonché lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione;

    - la cooperazione contribuirà in particolare a sviluppare relazioni tra l'Ucraina e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari.

    Articolo 68 Riciclaggio del denaro

    1. Le parti riconoscono la necessità di adoperarsi e di collaborare per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attività illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare.

    2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione Finanziaria (FATF).

    Articolo 69 Politica monetaria

    Su richiesta delle autorità ucraine, la Comunità offre l'assistenza tecnica necessaria per aiutare l'Ucraina a creare e consolidare il suo sistema monetario, ad introdurre una nuova unità monetaria convertibile a termine e ad adeguare gradatamente le sue politiche a quelle del sistema monetario europeo. Sono previsti anche scambi informali di opinioni sui principi e sul funzionamento del sistema monetario europeo.

    Articolo 70 Sviluppo regionale

    1. Le parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

    2. A tal fine, esse favoriscono gli scambi di informazioni tra le autorità nazionali, regionali e locali sulla politica regionale e territoriale e sui metodi di elaborazione delle politiche regionali, insistendo in particolare sullo sviluppo delle zone svantaggiate.

    Esse incoraggiano inoltre i contatti diretti tra le rispettive regioni e organizzazioni pubbliche incaricate di programmare lo sviluppo regionale per consentire loro di scambiare metodi e mezzi atti ad incentivare lo sviluppo regionale.

    Articolo 71 Cooperazione sociale

    1. Le parti collaborano al fine di migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

    La cooperazione prevede quanto segue:

    - sensibilizzazione e formazione in materia di sanità e di sicurezza, insistendo sui settori di attività ad alto rischio;

    - elaborazione e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere;

    - prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici;

    - ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonché sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

    2. A livello occupazionale, si fornisce assistenza tecnica per:

    - ottimizzare il mercato del lavoro;

    - modernizzare i servizi di collocamento e di consulenza;

    - pianificare e gestire i programmi di ristrutturazione;

    - favorire lo sviluppo dell'occupazione locale;

    - scambiare informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria.

    3. Le parti privilegiano la cooperazione in materia di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia in Ucraina.

    Dette riforme dovranno introdurre in Ucraina metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprenderanno tutte le forme di previdenza sociale.

    Articolo 72 Turismo

    Le parti intensificano e sviluppano la cooperazione al fine di:

    - agevolare il turismo;

    - favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali;

    - aumentare gli scambi di informazioni;

    - trasferire il know how;

    - valutare le possibilità di avviare operazioni congiunte;

    - impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.

    Articolo 73 Piccole e medie imprese

    1. Le parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) e le relative associazioni nonché la cooperazione tra piccole e medie imprese della Comunità e dell'Ucraina.

    2. È prevista un'assistenza tecnica nei seguenti settori:

    - definizione di un quadro legislativo per le PMI;

    - creazione di un'infrastruttura appropriata (agenzia di sostegno alle PMI, comunicazioni, assistenza per la creazione di un fondo a favore delle PMI);

    - sviluppo delle tecnologie.

    Articolo 74 Informazione e comunicazione

    Le parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media, e un efficace scambio di informazioni. Si privilegeranno i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità e l'Ucraina compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle rispettive basi di dati nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

    Articolo 75 Tutela dei consumatori

    PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 298A0219(02).1

    Le parti collaborano strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. Sono previste le seguenti iniziative: consulenze per la riforma legislativa e istituzionale, creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, segnatamente per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, attività di formazione per i funzionari dell'amministrazione e per le altre persone che rappresentano gli interessi dei consumatori, sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, maggiore compatibilità delle politiche di tutela dei consumatori.

    Articolo 76 Dogane

    1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealtà delle prassi commerciali, nonché a ravvicinare il sistema doganale ucraino a quello della Comunità.

    2. Sono previsti in particolare:

    - scambi di informazioni;

    - il miglioramento dei metodi di lavoro;

    - l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico;

    - il collegamento tra i sistemi di transito della Comunità e dell'Ucraina;

    - la semplificazione dei controlli e delle formalità per i trasporti di merci;

    - il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane;

    - l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.

    3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare all'articolo 79, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle parti per le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.

    Articolo 77 Cooperazione statistica

    La cooperazione nel settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Ucraina.

    In particolare, le parti cooperano al fine di:

    - adeguare il sistema statistico ucraino ai metodi, alle norme e alle classificazioni internazionali;

    - scambiare informazioni statistiche;

    - fornire le informazioni statistiche macro e microeconomiche necessarie per attuare e gestire le riforme economiche.

    La Comunità fornisce all'Ucraina l'assistenza tecnica necessaria.

    Articolo 78 Economia

    Le parti agevolano il processo di riforma economica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tale fine, esse si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici.

    La Comunità fornisce assistenza tecnica per:

    - aiutare l'Ucraina ad attuare le riforme economiche, anche offrendo consulenze specialistiche;

    - favorire la cooperazione tra gli economisti onde accelerare il trasferimento del know how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere a una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

    Articolo 79 Droga

    Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti cooperano per aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, anche destinando i precursori a usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei diversi settori connessi alla droga.

    TITOLO VIII

    COOPERAZIONE CULTURALE

    Articolo 80

    Le parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si potranno estendere all'Ucraina i programmi di cooperazione culturale della Comunità o di uno o più Stati membri nonché sviluppare altre attività di reciproco interesse.

    TITOLO IX

    COOPERAZIONE FINANZIARIA

    Articolo 81

    Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 82, 83 e 84, l'Ucraina beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunità sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica intesi ad accelerare la trasformazione economica del paese.

    Articolo 82

    Detta assistenza finanziaria è disciplinata nel quadro del pertinente regolamento comunitario del Consiglio riguardante il TACIS.

    Articolo 83

    Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria vengono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorità concordate tra le parti in funzione delle esigenze dell'Ucraina, della capacità di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le parti ne informano il consiglio di cooperazione.

    Articolo 84

    Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinché i contributi comunitari per l'assistenza tecnica siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il PSNU e il FMI.

    TITOLO X

    DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

    Articolo 85

    È istituito un consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. Il consiglio di cooperazione può formulare opportune raccomandazioni con l'accordo di entrambe le parti.

    Articolo 86

    1. Il consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da membri del governo dell'Ucraina dall'altro.

    2. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

    3. Il consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un membro del governo dell'Ucraina.

    Articolo 87

    1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di cooperazione è assistito da un comitato di cooperazione composto da rappresentanti di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da rappresentanti del governo dell'Ucraina, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il comitato di cooperazione è presieduto a turno dalla Comunità e dall'Ucraina.

    Il regolamento interno del consiglio di cooperazione stabilisce le funzioni del comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del consiglio di cooperazione e le modalità del suo funzionamento.

    2. Il consiglio di cooperazione può delegare taluni suoi poteri al comitato di cooperazione, che assicura la continuità tra le riunioni del consiglio di cooperazione.

    Articolo 88

    Il consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.

    Articolo 89

    Nell'esaminare le questioni sollevate da una disposizione del presente accordo che si riferisca a un articolo del GATT, il consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo del GATT delle parti contraenti del GATT.

    Articolo 90

    È istituito un comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento ucraino e del Parlamento europeo. Il comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.

    Articolo 91

    1. Il comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri dei Parlamenti europeo e ucraino.

    2. Il comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

    3. Il comitato parlamentare di cooperazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento ucraino, conformemente al regolamento interno.

    Articolo 92

    Il comitato parlamentare di cooperazione può chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'esecuzione del presente accordo al consiglio di cooperazione, che gli fornisce dette informazioni.

    Il comitato parlamentare di cooperazione viene informato delle raccomandazioni del consiglio di cooperazione.

    Il comitato parlamentare di cooperazione può presentare raccomandazioni al consiglio di cooperazione.

    Articolo 93

    1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

    2. Nei limiti dei rispettivi poteri, le parti:

    - incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la composizione delle controversie che possono derivare da transazioni commerciali o di cooperazione tra operatori economici della Comunità e dell'Ucraina;

    - decidono che, se una vertenza viene sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle parti può scegliere liberamente il proprio arbitro, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle parti e indipendentemente dalla nazionalità, e che il terzo arbitro o l'arbitro unico può essere cittadino di un paese terzo;

    - raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti;

    - incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'applicazione dei lodi arbitrali stranieri firmata il 10 giugno 1958 a New York.

    Articolo 94

    Nessun elemento dell'accordo impedisce a una delle parti di prendere le misure:

    a) che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

    b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militari;

    c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale;

    d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo del duplice uso dei beni e delle tecnologie industriali.

    Articolo 95

    1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

    - le misure applicate dall'Ucraina nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese;

    - le misure applicate dalla Comunità nei confronti dell'Ucraina non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini ucraini o tra società o imprese ucraine.

    2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

    Articolo 96

    1. Ciascuna parte può adire il consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

    2. Il consiglio di cooperazione può comporre la vertenza mediante una raccomandazione.

    3. Qualora non sia possibile comporre la vertenza conformemente al paragrafo 2, ciascuna parte può notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri vengono considerati un'unica parte in causa.

    Il consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore.

    Le raccomandazioni del conciliatore vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le parti.

    Articolo 97

    Le parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e su altri aspetti delle loro relazioni.

    Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli articoli 18, 19, 96 e 102.

    Articolo 98

    Il trattamento riservato all'Ucraina a nome del presente accordo non può comunque essere più favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.

    Articolo 99

    Ai fini del presente accordo, per «parti» s'intende l'Ucraina, da un lato, e la Comunità, gli Stati membri o la Comunità e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.

    Articolo 100

    Nella misura in cui le questioni contemplate dal presente accordo rientrano nel trattato e nei protocolli della Carta europea per l'energia, a decorrere dall'entrata in vigore i suddetti trattati e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni.

    Articolo 101

    Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni. Esso può essere automaticamente rinnovato di anno in anno a condizione che nessuna delle parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra parte sei mesi prima della scadenza.

    Articolo 102

    1. Le parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi.

    2. Se una delle parti ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dall'accordo essa può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le parti.

    Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento dell'accordo. Se l'altra parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al consiglio di cooperazione.

    Articolo 103

    Gli allegati I, II, III, IV e V, con la relativa appendice, e il protocollo sono parte integrante del presente accordo.

    Articolo 104

    Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, esso non pregiudica i diritti loro garantiti dagli accordi in vigore tra uno o più Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fatti salvi gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.

    Articolo 105

    Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio dell'Ucraina.

    Articolo 106

    Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

    Articolo 107

    L'originale dell'accordo, le cui versioni in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e ucraina fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

    Articolo 108

    Il presente accordo è approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure.

    L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti comunicano al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma.

    A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra l'Ucraina e la Comunità, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.

    Articolo 109

    Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti vengano applicate nel 1994 mediante un accordo intermedio tra la Comunità e l'Ucraina, le parti contraenti decidono che, nella fattispecie, per «data di entrata in vigore dell'accordo» s'intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale.

    Hecho en Luxemburgo, el catorce de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

    Udfærdiget i Luxembourg den fjortende juni nitten hundrede og fire og halvfems.

    Geschehen zu Luxemburg am vierzehnten Juni neunzehnhundertvierundneunzig.

    ¸ãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï, óôéò äåêáôÝóóåñéò Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá.

    Done at Luxembourg on the fourteenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-four.

    Fait à Luxembourg, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

    Fatto a Lussemburgo, addì quattordici giugno millenovecentonovantaquattro.

    Gedaan te Luxemburg, de veertiende juni negentienhonderd vierennegentig.

    Feito em Luxemburgo, em catorze de Junho de mil novecentos e noventa e quatro.

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Pour le Royaume de Belgique

    Voor het Koninkrijk België

    Für das Königreich Belgien

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    På Kongeriget Danmarks vegne

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Für die Bundesrepublik Deutschland

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Por el Reino de España

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Pour la République française

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Thar cheann Na hÉireann

    For Ireland

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Per la Repubblica italiana

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Pour le Grand-duché de Luxembourg

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Pela República Portuguesa

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Por las Comunidades Europeas

    For de Europæiske Fællesskaber

    Für die Europäischen Gemeinschaften

    Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò

    For the European Communities

    Pour les Communautés européennes

    Per le Comunità europee

    Voor de Europese Gemeenschappen

    Pelas Comunidades Europeias

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    ALLEGATO I

    ELENCO INDICATIVO DEI VANTAGGI CONCESSI DALL'UCRAINA AGLI STATI INDIPENDENTI A NORMA DELL'ARTICOLO 12

    1. Armenia, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakistan, Lituania, Moldavia, Turkmenistan e Russia:

    Non vengono applicati dazi all'importazione.

    Non vengono applicati dazi all'esportazione per le merci fornite nel quadro di accordi di sdoganamento e interstatali entro i volumi ivi stabiliti.

    Non viene applicata l'IVA né alle esportazioni né alle importazioni.

    Non vengono applicate accise alle esportazioni.

    Tutti gli Stati indipendenti: I contingenti di esportazione per i prodotti forniti nel quadro di accordi commerciali e di cooperazione tra Stati vengono aperti come quelli per le forniture destinate allo Stato.

    2. Armenia, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakistan, Lituania, Moldavia e Turkmenistan: i pagamenti possono essere effettuati in rubli

    Russia: I pagamenti possono essere effettuati in rubli o in karbovanet (cuponi)

    Tutti gli Stati indipendenti: Sistema speciale per le operazioni non commerciali, compresi i relativi pagamenti.

    3. Tutti gli Stati indipendenti: Sistema speciale per i pagamenti correnti

    4. Tutti gli Stati indipendenti: Sistema speciale di prezzi per gli scambi di alcune materie prime e prodotti semilavorati

    5. Tutti gli Stati indipendenti: Speciali condizioni di transito

    6. Tutti gli Stati indipendenti: Speciali procedure doganali.

    ALLEGATO II

    MISURE ECCEZIONALI IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 14

    1. L'Ucraina può prendere misure eccezionali in deroga alle disposizioni dell'articolo 14 sotto forma di restrizioni quantitative su base non discriminatoria.

    2. Dette misure possono riguardare unicamente le industrie nascenti o determinati settori in fase di ristrutturazione oppure in gravi difficoltà, segnatamente quando tali difficoltà siano fonte di considerevoli problemi sociali.

    3. Il valore totale delle importazioni dei prodotti oggetto di queste misure non può superare il 15 % delle importazioni totali dalla Comunità effettuate nell'anno che precede l'introduzione di restrizioni quantitative e per il quale sono disponibili statistiche.

    4. Dette misure possono essere applicate solo per un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 1998, a meno che le parti decidano diversamente oppure, se questa data è precedente, fino al momento in cui l'Ucraina non diventerà parte contraente del GATT.

    5. L'Ucraina informa il consiglio di cooperazione in merito a tutte le misure che intende prendere a norma del presente allegato; su richiesta della Comunità, prima dell'adozione si tengono consultazioni in seno al consiglio di cooperazione su tali misure e sui settori cui si applicano.

    ALLEGATO III

    CONVENZIONI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE A NORMA DELL'ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2

    1. Il paragrafo 2 dell'articolo 50 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali:

    - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);

    - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);

    - Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);

    - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);

    - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);

    - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (Ginevra, 1978).

    2. L'Ucraina farà il possibile per aderire quanto prima all'Atto del 1991 della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV).

    3. Il consiglio di cooperazione può raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo 50. In caso di problemi di proprietà intellettuale, industriale o commerciale che abbiano un'incidenza sulle attività commerciali, su richiesta di una delle parti si tengono urgentemente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

    4. Le parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

    - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);

    - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);

    - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).

    5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina concede alle società e ai cittadini della Comunità, per il riconoscimento e la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali.

    6. Le disposizioni del punto 5 non si applicano ai vantaggi concessi dall'Ucraina a un paese terzo, su base reciproca, o a un altro paese dell'ex URSS.

    ALLEGATO IV

    RISERVE COMUNITARIE A NORMA DELL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 1, LETTERA b)

    Settore minerario

    In alcuni Stati membri, può essere necessaria una concessione per consentire a società non CE di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attività estrattive.

    Pesca

    Salvo diverse disposizioni, l'accesso alle e l'uso delle risorse biologiche e delle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro e che sono registrati nel territorio comunitario.

    Acquisto di beni immobili

    In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili da parte di società non CE è soggetto a restrizioni.

    Servizi audiovisivi compresa la radio

    Può essere riservato il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, di opere audiovisive che rispondano a determinati criteri di origine.

    Servizi di telecomunicazione compresi i servizi mobili e satellite

    Servizi riservati

    In alcuni Stati membri l'accesso al mercato per i servizi e le infrastrutture complementari è soggetto a restrizioni.

    Servizi professionali

    Questi servizi sono riservati alle persone fisiche degli Stati membri, che possono costituire società a determinate condizioni.

    Agricoltura

    Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle società non CE che intendono dedicarsi ad attività agricole. Per l'acquisto di vigneti, le società non CE devono procedere ad una notifica o, a seconda dei casi, ottenere un'autorizzazione.

    Agenzie di stampa

    In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle società radiotelevisive è limitata.

    ALLEGATO V

    RISERVE DELL'UCRAINA IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 2, LETTERA a)

    L'applicazione delle riserve di cui al presente allegato non deve comunque dar luogo a un trattamento meno favorevole di quello concesso alle società dei paesi terzi.

    1. Servizi finanziari (definiti nell'appendice)

    1.1. Servizi bancari e servizi finanziari connessi

    Per un periodo transitorio non superiore a cinque anni dalla data della firma del presente accordo l'Ucraina può continuare ad applicare allo stabilimento sul suo territorio di consociate e filiali di società comunitarie le disposizioni delle sue leggi riguardanti:

    - il sistema di regolazione e controllo della valuta,

    - le banche e le attività bancarie,

    - le garanzie collaterali,

    - le azioni e le borse valori,

    - i documenti relativi alla privatizzazione (distribuzione e vendita dei buoni di privatizzazione).

    Durante il suddetto periodo transitorio, non vengono introdotte nuove norme o misure che accentuino la discriminazione subita dalle consociate e dalle filiali di società comunitarie rispetto alle società ucraine.

    1.2. Assicurazioni (definite nell'appendice)

    Entro cinque anni dalla firma del presente accordo l'Ucraina crea le condizioni necessarie per lo stabilimento delle società di assicurazione comunitarie e delle società di assicurazione miste a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a).

    Durante il suddetto periodo transitorio non vengono introdotte nuove norme o misure che accentuino la discriminazione subita dalle consociate e dalle filiali di società comunitarie rispetto alle società ucraine.

    Durante il periodo transitorio, le attività assicurative in determinati settori saranno vietate agli stranieri, limitate o soggette a particolari requisiti.

    2. Altri settori

    Intermediazione immobiliare, compresi i terreni

    Proprietà e sfruttamento delle risorse naturali

    Sfruttamento del sottosuolo e delle risorse naturali, anche minerarie. Acquisto e vendita delle risorse naturali

    Pesca

    L'accesso alle e l'uso delle risorse biologiche e delle zone di pesca situate nelle acque territoriali e nella zona economica esclusiva dell'Ucraina sono soggetti a restrizioni.

    Caccia

    La caccia è soggetta a restrizioni in conformità della legislazione ucraina.

    Agricoltura

    Acquisto e vendita dei terreni agricoli e delle foreste.

    Locazione delle proprietà di Stato

    Per la locazione delle proprietà dello Stato può essere richiesto il pagamento in moneta liberamente convertibile.

    Telecomunicazioni

    Può essere richiesta un'autorizzazione per lo stabilimento delle società controllate da stranieri.

    Società di comunicazione

    La partecipazione straniera alle attività dei mass media può essere limitata.

    Alcune attività professionali

    Le attività professionali in determinati settori sono riservate ai cittadini ucraini o soggette a speciali condizioni (medicina, istruzione, servizi giuridici diversi dalle consulenze commerciali con aspetti giuridici).

    Edifici e monumenti storici

    Appendice all'allegato V

    Servizi finanziari - Definizioni

    Per servizio finanziario s'intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle parti. Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attività:

    A. Assicurazioni e servizi connessi

    1. Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):

    i) sulla vita,

    ii) generale.

    2. Riassicurazione e retrocessione.

    3. Intermediazione assicurativa, come i servizi di brokeraggio e di agenzia.

    4. Servizi connessi alle assicurazioni quali le consulenze, i servizi attuariali, la valutazione dei rischi e la liquidazione dei risarcimenti.

    B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (escluse le assicurazioni)

    1. Accettazione dei depositi e degli altri fondi rimborsabili da parte del pubblico.

    2. Prestiti di tutti i tipi, compreso il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle transazioni commerciali.

    3. Leasing finanziario.

    4. Tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, i travellers' cheques e le tratte bancarie.

    5. Fideiussioni e impegni.

    6. Compravendita, per proprio conto o per conto di clienti, sul mercato valutario, sul mercato terziario o altrove, di:

    a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

    b) valuta estera;

    c) operazioni derivate tra cui contratti a termine e a premio;

    d) strumenti relativi ai tassi di cambio e di interesse, compresi gli swap, gli accordi su quotazioni per operazioni a termine, ecc.;

    e) titoli trasferibili;

    f) altri strumenti e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso.

    7. Partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli, compresa la sottoscrizione e il collocamento come agente (pubblicamente o privatamente) e la prestazione dei servizi connessi.

    8. Intermediazione di credito.

    9. Gestione delle attività finanziarie, come liquidità e portafoglio, tutte le forme di gestione degli investimenti collettivi, gestione del fondo pensioni, depositi e fondi fiduciari.

    10. Liquidazione e compensazione delle attività finanziarie tra cui i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili.

    11. Comunicazione e trasferimento di tutte le informazioni finanziarie, elaborazione dei dati finanziari e fornitura del software corrispondente da parte degli operatori che prestano altri servizi finanziari.

    12. Consulenza e altri servizi finanziari connessi per tutte le attività elencate ai paragrafi 1-11, comprese le informazioni commerciali e le analisi dei crediti, la ricerca e la consulenza sugli investimenti e sulla gestione di portafoglio, le consulenze in materia di acquisti nonché di ristrutturazione e strategia aziendale.

    Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attività:

    a) le attività svolte dalle banche centrali o da altri enti pubblici per attuare politiche monetarie o dei cambi;

    b) le attività svolte dalle banche centrali, dagli enti o dai dipartimenti governativi o da enti pubblici per conto o con la garanzia del governo, escluse quelle svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con detti enti pubblici;

    c) le attività che rientrano nel sistema ufficiale della previdenza sociale o nei programmi di pensionamento dello Stato, escluse le attività svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con enti pubblici o con istituzioni private.

    PROTOCOLLO relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

    Articolo 1 Definizioni

    Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

    a) «legislazione doganale»: le disposizioni, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti;

    b) «dazi doganali»: tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle parti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti;

    c) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

    d) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

    e) «infrazione»: ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

    Articolo 2 Campo di applicazione

    1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

    2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

    Articolo 3 Assistenza su richiesta

    1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

    2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

    3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:

    a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;

    b) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale;

    c) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.

    Articolo 4 Assistenza spontanea

    Le parti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

    - operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare le altre parti;

    - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

    - merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale.

    Articolo 5 Consegna/Notifica

    Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per

    - consegnare tutti i documenti e

    - notificare tutte le decisioni

    che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

    Articolo 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza

    1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

    2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

    a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;

    b) la misura richiesta;

    c) l'oggetto e il motivo della domanda;

    d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

    e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

    f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

    3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

    4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

    Articolo 7 Adempimento delle domande

    1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

    2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte interpellata.

    3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

    4. I funzionari di una parte, d'intesa con l'altra parte, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

    Articolo 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

    1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

    2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

    Articolo 9 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

    1. Le parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

    a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, o

    b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali, ovvero

    c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

    2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

    3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

    Articolo 10 Obbligo di osservare la riservatezza

    1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

    2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe indebitamente lesa. Su richiesta, la parte che riceve i dati informa la parte che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti.

    3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, se necessario per procedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorità giudiziarie. Le altre persone o autorità possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.

    4. La parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza prima di trasferirle. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed è tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione.

    5. Fatti salvi i casi di preminente interesse pubblico, la persona interessata può, su richiesta, ottenere informazioni sui dati archiviati e sull'obiettivo di tale archiviazione.

    Articolo 11 Uso delle informazioni

    1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le parti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.

    2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.

    3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

    Articolo 12 Esperti e testimoni

    Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giuridizione di un'altra parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

    Articolo 13 Spese di assistenza

    Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

    Articolo 14 Esecuzione

    1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali dell'Ucraina, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

    2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

    Articolo 15 Complementarità

    1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza doganale reciproca concessa ai sensi di detti accordi.

    2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

    ATTO FINALE

    I plenipotenziari

    del REGNO DEL BELGIO,

    del REGNO DI DANIMARCA,

    della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    della REPUBBLICA ELLENICA,

    del REGNO DI SPAGNA,

    della REPUBBLICA FRANCESE,

    dell'IRLANDA,

    della REPUBBLICA ITALIANA,

    del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

    del REGNO DEI PAESI BASSI,

    della REPUBBLICA PORTOGHESE,

    del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

    in appresso denominati «Stati membri», e

    la COMUNITÀ EUROPEA, la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

    in appresso denominate «Comunità», da una parte,

    e i plenipotenziari dell'UCRAINA,

    dall'altra,

    riuniti a Lussemburgo addì quattordici giugno millenovecentonovantaquattro per la firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina dall'altra, in appresso denominato «accordo di partenariato e di cooperazione»,

    HANNO ADOTTATO IL TESTO SEGUENTE:

    l'accordo di partenariato e di cooperazione e il protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale.

    I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari dell'Ucraina hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente atto finale:

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 18 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 19 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 30 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 31 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa al concetto di «controllo» di cui all'articolo 32, punto b) e all'articolo 43

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 50 dell'accordo

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 102 dell'accordo

    I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari dell'Ucraina hanno inoltre preso atto della seguente dichiarazione unilaterale acclusa al presente atto finale:

    Dichiarazione del governo francese sull'applicazione dell'accordo ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità europea.

    I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari dell'Ucraina hanno preso atto dello scambio di lettere indicato in appresso, accluso al presente atto finale:

    Scambio di lettere tra la Comunità e l'Ucraina relativo allo stabilimento delle società.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 18

    La Comunità e l'Ucraina dichiarano che il testo della clausola di salvaguardia non concede il trattamento GATT in materia.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 19

    Rimane inteso che le disposizioni dell'articolo 19 non sono intese a né hanno l'effetto di rallentare, ostacolare o impedire le procedure previste dalle rispettive legislazioni delle parti in materia di inchieste antidumping e antisovvenzioni.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 30

    Fatte salve le riserve elencate negli allegati IV e V e le disposizioni degli articoli 44 e 47, le parti decidono che l'espressione «in conformità delle rispettive legislazioni e normative» di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 30 significa che ciascuna parte può regolamentare lo stabilimento e l'attività delle società sul suo territorio, purché detti regolamenti non introducano, per lo stabilimento e l'attività delle società dell'altra parte, altre riserve da cui derivi un trattamento meno favorevole di quello concesso alle loro società o alle consociate o filiali di società di paesi terzi.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 31

    La presenza commerciale di società di trasporto fluviale di una parte nel territorio dell'altra è disciplinata dalla legislazione applicabile negli Stati membri o in Ucraina, fintantoché non si saranno previste disposizioni più favorevoli in materia e a condizione che tale presenza non sia disciplinata da altri strumenti legislativi vincolanti per le parti.

    Rimane inteso che la presenza commerciale assumerà la forma di consociate o filiali ai sensi dell'articolo 32.

    La traduzione ucraina dell'espressione «legislazione applicabile» sarà «>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    ».

    Dichiarazione comune relativa al concetto di «controllo» di cui all'articolo 32, lettera b) e all'articolo 43

    1. Le parti confermano che la questione del controllo dipenderà dalle circostanze oggettive del caso specifico.

    2. Ad esempio, una società verrà considerata «controllata» da un'altra società, e quindi una sua consociata, se:

    - l'altra società detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto o se

    - l'altra società ha il diritto di nominare o licenziare la maggior parte degli amministratori, dei dirigenti o dei supervisori ed è al tempo stesso un'azionista o un membro della consociata.

    3. Le parti concordano nel ritenere non esaurienti i criteri del punto 2.

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 50

    Le parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e delle informazioni riservate sul know how.

    Le parti dichiarano che l'espressione «proprietà intellettuale, industriale e commerciale» avrà la seguente traduzione in lingua ucraina «>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    ».

    Dichiarazione comune relativa all'articolo 102

    Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le parti decidono che per «casi di particolare emergenza» di cui all'articolo 102 dell'accordo s'intendono i casi di grave violazione dell'accordo ad opera di una delle parti. Una grave violazione dell'accordo consiste:

    a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali della legislazione internazionale o

    b) nella violazione degli elementi di base dell'accordo di cui all'articolo 2.

    Dichiarazione del governo francese

    La Repubblica francese fa notare che l'accordo di partenariato e cooperazione con l'Ucraina non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità europea in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea.

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