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Document 31994R1873

REGOLAMENTO (CE) N. 1873/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole

GU L 197 del 30.7.1994, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1873/oj

31994R1873

REGOLAMENTO (CE) N. 1873/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 30/07/1994 pag. 0011 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0012
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0012


REGOLAMENTO (CE) N. 1873/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che nel fissare i prezzi dello zucchero occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che per conseguire questi obiettivi è necessario fissare il livello del prezzo indicativo dello zucchero in modo che, tenuto conto in particolare del conseguente livello del prezzo d'intervento, esso assicuri un'equa remunerazione ai produttori di barbabietole o di canne, rispettando nel contempo gli interessi dei consumatori, e mantenga un rapporto equilibrato tra i prezzi dei principali prodotti agricoli;

considerando che, date le caratteristiche del mercato dello zucchero, la commercializzazione presenta rischi relativamente limitati; che, ai fini della fissazione del prezzo d'intervento dello zucchero, la differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento può pertanto essere fissata ad un livello relativamente basso;

considerando che il prezzo di base della barbabietola deve essere stabilito tenendo conto del prezzo d'intervento e delle spese inerenti alla trasformazione e alla consegna delle barbabietole agli zuccherifici, nonché sulla base di una resa che può essere valutata per la Comunità a 130 chilogrammi di zucchero bianco per tonnellata di barbabietole con un tenore di zucchero del 16 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato a 55,07 ecu per 100 chilogrammi.

2. Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 52,33 ecu per 100 chilogrammi per le zone non deficitarie della Comunità.

Articolo 2

Il prezzo di base della barbabietola è fissato a 39,48 ecu per tonnellata alla fase di consegna al centro di raccolta.

Articolo 3

Le barbabietole della qualità tipo presentano le seguenti caratteristiche:

a) qualità sana, leale e mercantile,

b) tenore di zucchero del 16 % al momento della ricezione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 1o agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981 pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 (GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7).(2) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 13.(3) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.(4) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.

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