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Document 31992D0014

    92/14/CEE: Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1991, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio allo scopo di compilare un elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi

    GU L 8 del 14.1.1992, p. 12–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; abrog. impl. da 32010D0477

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/14/oj

    31992D0014

    92/14/CEE: Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1991, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio allo scopo di compilare un elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi

    Gazzetta ufficiale n. L 008 del 14/01/1992 pag. 0012 - 0016
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 40 pag. 0052
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 40 pag. 0052


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1991 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio allo scopo di compilare un elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi (92/14/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 12,

    considerando che, con la decisione 79/542/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla decisione 91/361/CEE della Commissione (3), il Consiglio ha stabilito l'elenco dei paesi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali della specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

    considerando che è opportuno modificare la decisione da ultimo citata per tener conto delle importazione di equidi in provenienza dai paesi terzi, ferme restando le condizioni stabilite dalla decisione 89/15/CEE della Commissione (4), modificata da ultimo dalla decisione 91/487/CEE (5);

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 79/542/CEE è modificata come segue:

    1) Il titolo è sostituito dal seguente:

    « Decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina ed equina, di carni fresche e di prodotti a base di carne ».

    2) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

    « 3. a) Gli Stati membri importano animali vivi della specie equina dai paesi terzi figuranti nella parte I della colonna speciale dell'allegato riservata agli equidi.

    b) Gli Stati membri autorizzano, in via temporanea, l'entrata nella Comunità di cavalli registrati o la reintroduzione nella Comunità, dopo un'esportazione temporanea, di cavalli registrati provenienti dai paesi terzi o da parte dei paesi terzi figuranti nella parte II della colonna speciale dell'allegato riservata agli equidi.

    c) Fatto salvo l'articolo 19 della direttiva 90/426/CEE e fino a quando saranno adottate disposizioni specifiche a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 della stessa direttiva, gli Stati membri non importano equidi provenienti dai seguenti paesi:

    - Brasile

    - Colombia

    - Costarica

    - Egitto

    - Ecuador

    - Marocco

    - Perù

    - Sudafrica

    - Turchia

    - URSS

    - Venezuela. »

    3) L'allegato della decisione 79/542/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 1992.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1991. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42. (2) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15. (3) GU n. L 195 del 18. 7. 1991, pag. 43. (4) GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 11. (5) GU n. L 260 del 17. 9. 1991, pag. 15.

    ALLEGATO

    Paesi Carni fresche e prodotti a base di carne Carni fresche Animali vivi Osservazioni Animali domestici Animali selvatici Carni fresche Prodotti a base di carne B O/C S S/P F/P B S Albania × × × Argentina × × × × × (3) Australia × × × × × × × Austria × × × × × × × Belize × × (3) Botswana × × × × (1) (2) (3) Brasile × × × (3) Bulgaria × × × × × × × Canada × × × × × × × Cile × × × × (1) (3) Cina (Repubblica popolare) × × × (1) (3) Colombia × × (3) Costarica × × (3) Cuba × × (3) Cipro × × × × × × Cecoslovacchia × × × × × × × El Salvador × × × (3) Etiopia (3) Finlandia × × × × × × × Groenlandia × × × × (1) (3) Guatemala × × (3) Honduras × × (3) Ungheria × × × × × × × Hong Kong (3) Islanda × × × × × × × India (3) Israele × (3) Kenia (3) Madagascar × × × (3) Malta × × × × × (3) Maurizio (3) Messico × × (3) Marocco × (3) Namibia × × × × (1) (2) (3) Nuova Zelanda × × × × × × × Norvegia × × × × × × × Nicaragua × × (3) Panama × × (3) Paraguay × × × (3) Polonia × × × × × × × Romania × × × × × × × Sudafrica × × × × × (1) (2) (3) Singapore (3) Swaziland × × × (1) (2) (3) Svezia × × × × × × × Svizzera × × × × × × × Tailandia (3) Turchia × (3) Tunisia (3) USA × × × × × × × Uruguay × × × (3) URSS × × × × × × × (1) (3) Iugoslavia × × × × × × × Zimbabwe × (3) B: bovini (compreso il bufalo) O/C: ovini/caprini S: suini S/P: solipedi F/P: fissipedi ×: autorizzato

    Osservazioni:

    (1) Escluse le carni di suini selvatici.

    (2) Escluse le carni non disossate e le frattaglie di fissipidi selvatici.

    (3) Nonostante le restrizioni figuranti nell'elenco, è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne sottoposti a un trattamento termico in un contenitore ermeticamente chiuso fino a un valore Fo 3.

    COLONNA SPECIALE RISERVATA AGLI EQUIDI

    PARTE I Paesi Equidi Algeria × Argentina × Australia × Austria × Brasile × (1) Bulgaria × Canada × Cile × Colombia × (1) Cipro × Cecoslovacchia × Finlandia × Groenlandia × Ungheria × Islanda × Israele × Malta × Maurizio × Messico × Marocco × (1) Norvegia × Nuova Zelanda × Paraguay × Polonia × Romania × Sudafrica × (1) Svezia × Svizzera × Tunisia × Stati Uniti d'America × Uruguay × URSS × (1) PARTE II Paesi Cavalli registrati Bahrein × Barbados × Bermuda × Bolivia × Costa Rica × (1) Cuba × Ecuador × (1) Egitto × (1) Emirati Arabi × Hong Kong × Giamaica × Giappone × Giordania × Kuwait × Libia × Oman × Perù × (1) Turchia × (1) Venezuela × (1)

    (1) Fino a quando saranno adottate disposizioni specifiche a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE, gli Stati membri non importano equidi provenienti da questo paese.

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