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Document 31990R1741
Commission Regulation (EEC) No 1741/90 of 26 June 1990 amending Regulation (EEC) No 903/90 laying down detailed rules for application of the arrangements applicable to imports of certain poultrymeat products originating in the African, Caribbean and Pacific States (ACP) or in the overseas countries and territories (OCT)
Regolamento (CEE) n. 1741/90 della Commissione del 26 giugno 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 903/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)
Regolamento (CEE) n. 1741/90 della Commissione del 26 giugno 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 903/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)
GU L 161 del 27.6.1990, p. 32–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1999
Regolamento (CEE) n. 1741/90 della Commissione del 26 giugno 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 903/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)
Gazzetta ufficiale n. L 161 del 27/06/1990 pag. 0032 - 0033
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1741/90 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 903/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1), in particolare l'articolo 27, visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 (3), in particolare l'articolo 15, considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 ha istituito, fra l'altro e nel limite di un contingente, un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti del settore del pollame; che il regolamento (CEE) n. 903/90 della Commissione (4) ha stabilito le modalità di applicazione relative al suddetto regolamento per quanto riguarda i prodotti del settore del pollame, onde consentire la gestione dei contingenti considerati; che le modalità adottate sono complementari alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90 (6); considerando che è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 903/90 alla luce dell'esperienza pratica acquisita in sede di attuazione del regime speciale previsto dal regolamento (CEE) n. 715/90 per quanto riguarda in particolare lo scaglionamento del volume di contingenti, il quantitativo per domanda di titolo e il periodo di validità dei titoli d'importazione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 903/90 è modificato come segue: 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 2 Il volume del contingente complessivo di 200 t di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90 e il volume del contingente complessivo di 250 t di cui all'articolo 6, paragrafo 2 dello stesso regolamento sono scaglionati, nel corso dell'anno, come segue: - 50 % nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 30 giugno, - 50 % nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre. » 2) All'articolo 3, paragrafo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente testo: « c) la domanda di titolo deve riguardare almeno 1 t e al massimo il 100 % del quantitativo disponibile del contingente del trimestre per cui è stata presentata; ». 3) All'articolo 4, paragrafi 1, 2, 4 e 5, terzo comma, il termine « trimestre » è sostituito dal termine « semestre ». 4) All'articolo 5 i testi del primo e del secondo comma sono sostituiti dal testo seguente: « In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 180 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85. (2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77. (3) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29. (4) GU n. L 93 del 10. 4. 1990, pag. 20. (5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (6) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.