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Document 31990R1741

    Regolamento (CEE) n. 1741/90 della Commissione del 26 giugno 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 903/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

    GU L 161 del 27.6.1990, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1741/oj

    31990R1741

    Regolamento (CEE) n. 1741/90 della Commissione del 26 giugno 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 903/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

    Gazzetta ufficiale n. L 161 del 27/06/1990 pag. 0032 - 0033


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1741/90 DELLA COMMISSIONE

    del 26 giugno 1990

    che modifica il regolamento (CEE) n. 903/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1), in particolare l'articolo 27,

    visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 (3), in particolare l'articolo 15,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 ha istituito, fra l'altro e nel limite di un contingente, un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti del settore del pollame; che il regolamento (CEE) n. 903/90 della Commissione (4) ha stabilito le modalità di applicazione relative al suddetto regolamento per quanto riguarda i prodotti del settore del pollame, onde consentire la gestione dei contingenti considerati; che le modalità adottate sono complementari alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90 (6);

    considerando che è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 903/90 alla luce dell'esperienza pratica acquisita in sede di attuazione del regime speciale previsto dal regolamento (CEE) n. 715/90 per quanto riguarda in particolare lo scaglionamento del volume di contingenti, il quantitativo per domanda di titolo e il periodo di validità dei titoli d'importazione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 903/90 è modificato come segue:

    1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 2

    Il volume del contingente complessivo di 200 t di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90 e il volume del contingente complessivo di 250 t di cui all'articolo 6, paragrafo 2 dello stesso regolamento sono scaglionati, nel corso dell'anno, come segue:

    - 50 % nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 30 giugno,

    - 50 % nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre. »

    2) All'articolo 3, paragrafo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente testo:

    « c) la domanda di titolo deve riguardare almeno 1 t e al massimo il 100 % del quantitativo disponibile del contingente del trimestre per cui è stata presentata; ».

    3) All'articolo 4, paragrafi 1, 2, 4 e 5, terzo comma, il termine « trimestre » è sostituito dal termine « semestre ».

    4) All'articolo 5 i testi del primo e del secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:

    « In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 180 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo. »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1990.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1990.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

    (2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

    (3) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

    (4) GU n. L 93 del 10. 4. 1990, pag. 20.

    (5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

    (6) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.

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