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Document 31989R3848

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3848/89 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2601/69 che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per i mandarini, i mandarini satsuma, le clementine e talune varietà di arance

    GU L 374 del 22.12.1989, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/11/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3848/oj

    31989R3848

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3848/89 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2601/69 che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per i mandarini, i mandarini satsuma, le clementine e talune varietà di arance

    Gazzetta ufficiale n. L 374 del 22/12/1989 pag. 0006 - 0006


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3848/89 DEL CONSIGLIO

    del 18 dicembre 1989

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 2601/69 che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per i mandarini, i mandarini satsuma, le clementine e talune varietà di arance

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2601/69 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1123/89 (4), prevede un regime di compensazione finanziaria inteso a favorire la trasformazione dei mandarini, dei satsuma, delle clementine e delle arance, nel quadro di contratti che garantiscono, a un prezzo minimo di acquisto per il produttore, il regolare approvvigionamento delle industrie di trasformazione;

    considerando che i prezzi della materia prima comunitaria sono superiori ai prezzi nei paesi terzi; che è opportuno garantire la competitività della materia prima comunitaria, qualunque sia l'evoluzione dei prezzi nei paesi terzi;

    considerando che l'attuale situazione del mercato rende necessario migliorare al più presto la competitività del prodotto comunitario; che è quindi opportuno prevedere che per la campagna 1989/1990 l'importo della compensazione finanzaria possa essere modificato nel corso della campagna,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2601/69 è sostituito dal testo seguente:

    « Per le arance, la compensazione finanzaria non può superare la differenza fra il prezzo minimo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori. »

    Articolo 2

    Per la campagna 1989/1990 l'importo della compensazione finanzaria fissato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione può essere modificato nel corso della campagna per tener conto dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2601/69, nella misura in cui una tale modifica non conduca ad una riduzione della compensazione finanzaria.

    Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 (5).

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna 1989/1990.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1989.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. MELLICK

    (1) GU n. C 282 dell'8. 11. 1989, pag. 13.

    (2) Parere reso il 15 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

    (4) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 25.

    (5) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

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