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Document 31986D0616

86/616/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un addendum al programma relativo ai settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, dei fiori e delle piante ornamentali presentato dal governo della Repubblica federale di Germania per il Land Renania-Palatinato (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

GU L 361 del 20.12.1986, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/616/oj

31986D0616

86/616/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un addendum al programma relativo ai settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, dei fiori e delle piante ornamentali presentato dal governo della Repubblica federale di Germania per il Land Renania-Palatinato (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 361 del 20/12/1986 pag. 0037


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1986

recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un addendum al programma relativo ai settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, dei fiori e delle piante ornamentali presentato dal governo della Repubblica federale di Germania per il Land Renania-Palatinato

(Il testo in lingua tedesca è il solo facenta fede)

(86/616/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che, in data 18 aprile 1986, il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato un addendum al programma approvato dalla decisione 80/169/CEE della Commissione (3), relativo al settore degli ortofrutticoli nel Land Renania-Palatinato e, il 28 agosto 1986, ha fornito informazioni supplementari;

considerando che l'addendum al programma prevede la razionalizzazione e lo sviluppo della raccolta, del magazzinaggio, del trattamento e del condizionamento degli ortofrutticoli freschi, dei fiori e delle piante ornamentali, nonché della trasformazione degli ortofrutticoli esclusi i succhi di frutta e di ortaggi, al fine di potenziare la competitività del settore e valorizzarne i prodotti; che esso costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che l'addendum non può essere approvato per quanto riguarda i prodotti non compresi nell'allegato II del trattato;

considerando che i dati relativi agli impianti di raccolta contenuti nel programma non sono sufficienti, al momento attuale, per motivare una decisione favorevole della Commissione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che l'addendum al programma reca un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 dello stesso regolamento possono essere conseguiti nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati ad eccezione dei succhi di frutta e di ortaggi, nonché in quello dei fiori e delle piante ornamentali; che il termine fissato per l'esecuzione dell'addendum non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'addendum al programma relativo al settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati, esclusi i succhi di frutta e di ortaggi, nonché al settore dei fiori e delle piante ornamentali, notificato dal governo della Repubblica federale di Germania il 18 aprile 1986 e completato il 28 agosto 1986 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato, salvo per quanto riguarda gli investimenti relativi ad impianti di raccolta e a prodotti non compresi nell'allegato II del trattato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4.

(3) GU n. L 36 del 13. 2. 1980, pag. 27.

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