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Document 31983R2291

    Regolamento (CEE) n. 2291/83 della Commissione del 10 agosto 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti 47 (codice 0470), originari del Perù, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio

    GU L 220 del 11.8.1983, p. 25–26 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/2291/oj

    31983R2291

    Regolamento (CEE) n. 2291/83 della Commissione del 10 agosto 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti 47 (codice 0470), originari del Perù, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 220 del 11/08/1983 pag. 0025 - 0026


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2291/83 DELLA COMMISSIONE

    del 10 agosto 1983

    che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti 47 (codice 0470), originari del Perù, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

    considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

    considerando che per i filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti 47 (codice 0470), il massimale è fissato a 17 tonnellate; che alla data dell'8 agosto 1983 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari del Perù, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

    considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Perù,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A partire dal 14 agosto 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Perù:

    1.2.3.4.5 // // // // // // Codice // Categoria // Voce della tariffa doganale comune // Codice Nimexe (1983) // Designazione delle merci // // // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // // // // // // 0470 // 47 // 53.06 // // Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto: // // // 53.06 A // // Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto: // // // // 53.06-21; 25; 31; 35; 51; 55; 71; 75 53.06-11; 15 // Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto // // // // //

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1983.

    Per la Commissione

    Étienne DAVIGNON

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 92.

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