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Document 31979D0053

    79/53/CEE: Decisione della Commissione, del 12 dicembre 1978, che ammette al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l' apparecchio scientifico designato "Genrad high performance frequency synthesizer"

    GU L 13 del 19.1.1979, p. 68–68 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/12/1980; abrogato da 31980D1353

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1979/53/oj

    31979D0053

    79/53/CEE: Decisione della Commissione, del 12 dicembre 1978, che ammette al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l' apparecchio scientifico designato "Genrad high performance frequency synthesizer"

    Gazzetta ufficiale n. L 013 del 19/01/1979 pag. 0068 - 0068
    edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 7 pag. 0048


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    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 12 dicembre 1978

    che ammette al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l ' apparecchio scientifico designato « Genrad high perfomance frequency synthesizer »

    ( 79/53/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 1798/75 del Consiglio , del 10 luglio 1975 , relativo all ' importazione in franchigia dai dazi della tariffa comune degli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale ( 1 ) ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 3195/75 della Commissione del 2 dicembre 1975 , che determina le disposizioni d ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 ( 2 ) , in particolare gli articoli 4 e 5 ,

    considerando che , con lettera del 14 giugno 1978 , il governo britannico ha chiesto alla Commissione di mettere in atto la procedura prevista agli articoli 4 e 5 del regolamento ( CEE ) n . 3195/75 allo scopo di determinare se l ' apparecchio designato « Genrad high performance frequency synthesizer » deve essere considerato o no come un apparecchio scientifico e , in caso di risposta affermativa , se apparecchi di valore scientifico equivalente sono attualmente fabbricati nella Comunità ;

    considerando che , in conformità alle disposizioni dell ' articolo 4 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 3195/75 , un gruppo d ' esperti , composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri , si è riunito il 6 ottobre 1978 nell ' ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare caso particolare ;

    considerando che da tale esame risulta che l ' apparecchio in questione è un sintetizzatore di frequenza utilizzato per azionare un sistema di piccole variazioni di velocità delle onde ultrasoniche in solidi cristallini ;

    considerando che le sue caratteristiche e l ' uso al quale è destinato ne fanno un apparecchio specialmente adatto alla ricerca scientifica pura ; che di conseguenza esso deve essere considerato come un apparecchio scientifico ;

    considerando che dalle informazioni raccolte dagli Stati membri risulta che apparecchi di valore scientifico equivalente all ' apparecchio anzidetto e suscettibili di essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

    Articolo 1

    1 . L ' apparecchio designato « Genrad high performance frequency synthesizer » deve essere considerato come un apparecchio scientifico .

    2 . sono soddisfatte le condizioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera b , del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 del Consiglio , del 10 luglio 1975 , per l ' ammissione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune dell ' apparecchio scientifico di cui al paragrafo 1 .

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

    Fatto a Bruxelles , il 12 dicembre 1978 .

    Per la Commissione

    Ètienne DAVIGNON

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 184 del 15 . 7 . 1975 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 316 del 6 . 12 . 1975 , pag . 17 .

    COMMISSIONE

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 5 dicembre 1978

    che completa la decisione 77/373/CEE che esclude dal beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l ' apparecchio scientifico designato « Precision Lock-in-Amplifier » PAR , modello 124 A , con « Plug-in-Amplifier » PAR , modello 116

    ( 79/20/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 1798/75 del Consiglio , del 10 luglio 1975 , relativo all ' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale ( 1 ) ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 3195/75 della Commissione , del 2 dicembre 1975 , che determina le disposizioni d ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 4 ,

    considerando che con decisione del 13 maggio 1977 ( 3 ) , la Commissione ha escluso dal beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l ' apparecchio scientifico designato « Precision Lock-in-Amplifier » PAR , modello 124 A , con « Plug-in-Amplifier » PAR modello 116 , a motivo del fatto che apparecchi di valore scientifico equivalente a detto apparecchio e suscettibili di essere utilizzati allo stesso scopo erano fabbricati nella Comunità ;

    considerando che oltre all ' utilizzazione nel campo della ricerca del potere di assorbimento delle superfici in NI , ZNO o in monocristalli alogenuri alcalini attraverso la spettroscopia elletronica di Auger , di cui alla decisione anzidetta , l ' apparecchio in questione può essere adibito ad altre utilizzazioni ; specialmente quando esso è munito di equipaggiamenti diversi da quelli previsti nella decisione di cui sopra ;

    considerando che , con lettera del 9 maggio 1978 , il governo tedesco ha chiesto alla Commissione di mettere in atto la procedura prevista agli articoli 4 e 5 del regolamento ( CEE ) n . 3195/75 allo scopo di determinare se l ' apparecchio designato PAR Lock-in-Amplifier , modello 124 a munito di un preamplificatore , modello 117 e di un trasformatore , modello 190 , debba essere considerato o meno come un apparecchio scientifico e , in caso di riposta affermativa , se attualmente e in conformità alla decisione del 13 maggio 1977 succitata , nella Comunità sono fabbricati apparecchi di valore scientifico equivalente all ' apparecchio di cui sopra , tenendo conto delle sue utilizzazioni particolari rese possibili dalla combinazione d apparecchi di cui è equipaggiato ;

    considerando che , conformità alle disposizioni dell ' articolo 4 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 3195/75 , un gruppo d ' esperti , composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri , si è riunito il 6 ottobre 1978 nell ' ambito del comitato delle franchigie allo scopo di esaminare questo caso particolare ;

    considerando che l ' apparecchio in questione è un rivelatore di precisione che grazie agli apparecchi du cui è equipaggiato può essere utilizzato in particolare nella determinazione di fononi acustici mediante contatti superconduttori che sfruttano l ' effetto tunnel e mediante metodi ottici ;

    considerando che le caratteristiche e l ' utilizzazione a cui detto apparecchio è adibito ne fanno un apparecchio specialmente atto alla ricerca scientifica pura ; che di conseguenza esso deve essere considerato come un apparecchio scientifico ;

    considerando tuttavia che sulla delle informazioni raccolte gli Stati membri apparecchi di valore scientifico equivalente a detto apparecchio e suscettibili d ' essere utilizzati allo stesso scopo sono attualmente fabbricati nella Comunità , dalla società « Brookdeal Electronica Ltd » , Doncaster House , Doncaster Road , Bracknell , Berks ./ Regno Unito ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

    Articolo 1

    1 . L ' apparecchio designato « PAR Lock-in-Amplifier , modello 124 A » munito di un preamplificatore , modello 117 e di un trasformatore , modello 190 , deve essere considerato come un apparecchio scientifico .

    2 . Non sono soddisfatte le condizioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 del Consiglio , del 10 luglio 1975 , per l ' ammissione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune dell ' apparecchio scientifico di cui al paragrafo 1 .

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

    Fatto a Bruxelles , il 5 dicembre 1978 .

    Per la Commissione

    Ètienne DAVIGNON

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 184 del 15 . 7 . 1975 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 316 del 6 . 12 . 1975 , pag . 17 .

    ( 3 ) GU n . L 140 dell ' 8 . 6 . 1977 , pag . 27 .

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