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Document 31977R0488
Commission Regulation (EEC) No 488/77 of 10 March 1977 laying down detailed rules for the application of the special measures laid down in respect of the Beneventano variety of tobacco from the 1977, 1978 and 1979 harvests
Regolamento (CEE) n. 488/77 della Commissione, del 10 marzo 1977, recante modalità d' applicazione delle misure speciali previste per i tabacchi della varietà Beneventano dei raccolti 1977, 1978 e 1979
Regolamento (CEE) n. 488/77 della Commissione, del 10 marzo 1977, recante modalità d' applicazione delle misure speciali previste per i tabacchi della varietà Beneventano dei raccolti 1977, 1978 e 1979
GU L 65 del 11.3.1977, p. 20–22
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981
Regolamento (CEE) n. 488/77 della Commissione, del 10 marzo 1977, recante modalità d' applicazione delle misure speciali previste per i tabacchi della varietà Beneventano dei raccolti 1977, 1978 e 1979
Gazzetta ufficiale n. L 065 del 11/03/1977 pag. 0020 - 0022
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0216
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 488/77 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 1977 recante modalità d ' applicazione delle misure speciali previste per i tabacchi della varietà Beneventano dei raccolti 1977 , 1978 e 1979 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 339/77 del Consiglio , del 14 febbraio 1977 , che istituisce nel settore del tabacco misure speciali per i tabacchi della varietà Beneventano ( 1 ) , in particolare l ' articolo 7 , considerando che , onde rispondere agli obiettivi del regolamento ( CEE ) n . 339/77 , occorre precisare le condizioni per la concessione dell ' aiuto di cui all ' articolo 4 dello stesso regolamento ; che a tal fine è opportuno definire le superfici interessate e gli impegni che devono essere assunti dai richiedenti ; considerando che , qualora ci si avvalga della facoltà prevista dall ' articolo 5 di detto regolamento , occorre garantire che le operazioni di riconversione si concretino effettivamente in un beneficio per i coltivatori , segnatamente tramite la fornitura di piantine e la presa in consegna , da parte degli enti e dei trasformatori menzionati nello stesso articolo , del tabacco ottenuto dalla riconversione ; considerando che , per garantire l ' efficacia del regime , e indispensabile precisare le indicazioni che devono figurare nella domande di concessione dell ' aiuto e verificare la loro esattezza ; considerando che occorre accertare prima del versamento dell ' aiuto che le superfici oggetto della domanda siano state effettivamente riconvertite dalla varietà Beneventano ad altre varietà ; che tale accertamento deve dal luogo al rilascio di un attestato con il quale il richiedente possa comprovare l ' effettiva esecuzione delle operazioni richieste ; considerando che il regolamento ( CEE ) n . 339/77 limita , rispetto al raccolto 1975 , i quantitativi di tabacco Beneventano che possono essere ammessi all ' intervento per i raccolti in causa ; che è necessario stabilire le norme di riduzione dei conferimenti applicabili a tutti i venditori ; che a tal fine occorre applicare , secondo necessità , al quantitativo offerto all ' intervento da ciascun venditore un coefficiente di superamento che esprime in percentuali i quantitativi totali offerti all ' intervento eccedenti i quantitativi totali ammissibili ; che i quantitativi del raccolto di riferimento sono costituiti da tabacco in colli ; che , per rendere i quantitativi di tabacco in foglia che possono essere ammessi all ' intervento per i raccolti 1977 , 1978 e 1979 equivalenti ai quantitativi ammissibili di tabacco in colli , occorre applicare loro il coefficiente per perdite di peso utilizzato per la fissazione dei premi ; considerando che , per l ' applicabilità delle disposizioni dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 339/77 , la Commissione deve essere informata delle operazioni di riconversione e dei risultati conseguiti ; che occorre pertanto stabilire le informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione e le date limite per la loro comunicazione ; considerando che è necessario controllare l ' osservanza degli impegni contratti dai beneficiari ; che , fatto salvo il disposto del regolamento ( CE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 3 ) , occorre inoltre prevedere sanzioni per i casi di inadempienza ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' aiuto speciale di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 339/77 è concesso alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento . Articolo 2 Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui all ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 339/77 , ne informano la Commissione e adottano i provvedimenti necessari affinchù gli enti e i trasformatori menzionati in detto articolo assicurino ai tabacchicoltori ; - il versamento del 65 % dell ' aiuto riscosso , al prorata delle superfici riconvertite ; - la fornitura , fra l ' altro , delle piantine di tabacco necessarie per la riconversione delle superfici sotto contratto ; - la presa in consegna totale , alle condizioni normali , del tabacco ottenuto dalla riconversione e prodotto sotto contratto . Articolo 3 1 . Anteriormente al 1° giugno di ciascuna delle annate di raccolta considerate , i tabacchicoltori di cui all ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 339/77 devono presentare domanda scritta all ' autorità competente designata dallo Stato membro nel cui territorio sono stabiliti . 2 . Qualora ci si avvalga della facoltà prevista dall ' articolo 5 di detto regolamento , la domanda è presentata dagli enti e dai trasformatori menzionati nello stesso articolo . Articolo 4 La domanda per la concessione dell ' aiuto speciale deve recare fra l ' altro : 1 . il nome e l ' indirizzo del richiedente ; 2 . l ' indicazione : a ) della superficie coltivata a Beneventano nel 1976 che figura nei contratti di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 1726/70 della Commissione , del 25 agosto 1970 , che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia ( 4 ) ; b ) della superficie riconvertita verso altre varietà per il raccolto o i raccolti precedenti ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 339/77 ; c ) della superficie per la quale l ' aiuto è richiesto per il raccolto in causa ; d ) delle varietà sostitutive ; e ) dell ' impegno di non ripiantare , per un periodo di 5 anni a decorrere dal raccolto in causa , tabacco della varietà Beneventano sulle superfici corrispondenti a quelle oggetto della domanda ; f ) qualora ci si avvalga della facoltà prevista dall ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 339/77 , la domanda deve recare inoltre ; aa ) l ' elenco dei tabacchicoltori a nome dei quali essa è presentata e , per ciascuno di essi , le indicazioni di cui alle lettere a ) , b ) , c ) , d ) ed e ) ; bb ) copia dei contratti di produzione di cui all ' articolo 5 del regolamento ( CE ) n . 339/77 conclusi tra il trasformatore richiedente e detti tabacchicoltori ; cc ) il numero di piantine , per varietà , fornite dal richiedente agli stessi tabacchicoltori ; dd ) l ' impegno di versare a ciascuno dei tabacchicoltori , al prorata delle superfici riconvertite , una somma uguale al 65 % dell ' aiuto riscosso . Articolo 5 1 . Dopo ricevimento della domanda e anteriormente al 1° agosto dell ' anno in causa , l ' autorità competente procede alla verifica delle indicazioni menzionate all ' articolo 4 , paragrafo 2 , ed accerta che sulle superfici oggetto della domanda il numero di piantine di ciascuna varietà corrisponda , in normali condizioni di coltivazione , alle forniture dichiarate . 2 . Dopo tali controlli e dopo aver registrato gli impegni di cui all ' articolo 4 , firmati dal richiedente , l ' autorità competente constata la ricevibilità della domande e rilascia , entro 30 giorni e anteriormente al 31 agosto dell ' anno in causa , un attestato per le superfici di beneficiare dell ' aiuto . Articolo 6 L ' importo dell ' aiuto è versato al richiedente al più tardi 3 mesi dopo il rilascio dell ' attestato di cui all ' articolo 5 , paragrafo 2 . Articolo 7 Qualora ci si avvalga della facoltà di cui all ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 339/77 , il richiedente versa entro un mese dal versamento dell ' aiuto a ciascuno dei tabacchicoltori in nome dei quali ha chiesto l ' aiuto , al prorata delle superfici riconvertite , una somma pari al 65 % dell ' aiuto riscosso e trasmette all ' organismo competente la prova dell ' avvenuto versamento al tabacchicoltore . Articolo 8 1 . I quantitativi totali della varietà Beneventano che possono essere ammessi all ' intervento per i raccolti 1977 , 1978 e 1979 ammontano rispettivamente al 75 % , al 60 % e al 35 % dei quantitativi totali di tabacco in colli di detta varietà offerti all ' intervento per il raccolto 1975 . 2 . Il quantitativo ammissibile per venditore è fissato applicando all ' occorrenza al quantitativo da questi offerto all ' intervento un coefficiente di superamento . Tale coefficiente esprime in percentuale i quantitativi totali offerti all ' intervento eccedenti i quantitativi totali ammissibili . 3 . Le quantità di tabacco presentate all ' intervento in foglia sono convertite in quantità di tabacco in colli applicando il coefficiente 1,149 . Articolo 9 Durante il periodo di esecuzione delle operazioni di riconversione , gli Stati membri interessati comunicano ogni anno alla Commissione : 1 . anteriormente al 1° agosto : - le superfici per le quali è stato chiesto l ' aiuto e le varietà sostitutive ; 2 . anteriormente al 31 dicembre : a ) le superfici per le quali è stato concesso l ' aiuto - per varietà . - per beneficiario ; b ) le previsioni per queste stesse superfici relative ai quantitativi di tabacco che verranno raccolti , ed eventualmente i quantitativi effettivamente raccolti - per varietà ; c ) a decorrere dal 1978 , le previsioni relative ai quantitativi che verranno presi in consegna dall ' organismo d ' intervento , ed eventualmente i quantitativi effettivamente presi in consegna per i raccolti precedenti - per varietà Articolo 10 Gli Stati membri interessati controllano se gli impegni di cui all ' articolo 4 sono stati assolti . Essi informano la Commissione dei risultati del controllo entro e non oltre il 1° luglio 1984 . Articolo 11 1 . Fatto salvo l ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 , gli Stati membri adottano , conformemente alle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative nazionali , le misure necessarie per recuperare le somme pagate , qualora gli impegni di cui all ' articolo 4 non siano assolti . Essi informano la Commissione delle misure adottate e in particolare comunicano periodicamente la situazione delle relative procedure amministrative e giudiziarie . 2 . Le somme recuperate sono versate agli organismi o servizi pagatori e da questi detratte dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia . 3 . Le somme da recuperare possono essere maggiorate di un interesse . Articolo 12 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 10 marzo 1977 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 48 del 19 . 2 . 1977 , pag . 4 . ( 2 ) GU n . L 94 del 29 . 4 . 1970 , pag . 13 . ( 3 ) GU n . L 295 del 30 . 12 . 1972 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 191 del 27 . 8 . 1970 , pag . 1 .