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Document 62022CN0511

    Causa C-511/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 29 luglio 2022 — AQ / trendtours Touristik GmbH

    GU C 441 del 21.11.2022, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 441/4


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 29 luglio 2022 — AQ / trendtours Touristik GmbH

    (Causa C-511/22)

    (2022/C 441/08)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landgericht Frankfurt am Main

    Parti

    Ricorrente in primo grado e in appello: AQ

    Convenuta in primo grado e in appello: trendtours Touristik GmbH

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 12, paragrafo 2, prima frase, della direttiva (UE) 2015/2302 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva sui pacchetti turistici»), debba essere interpretato nel senso che, oltre alla fattispecie di cui al rispettivo paragrafo 1, è ivi previsto un ulteriore diritto di risoluzione, i cui effetti giuridici vengono prodotti nel solo caso in cui il viaggiatore lo faccia valere nella sua dichiarazione di risoluzione.

    2)

    Se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici debba essere interpretato nel senso che l’obbligo di corrispondere spese di risoluzione non viene meno nel caso in cui il viaggiatore, nella sua dichiarazione di risolvere il contratto di pacchetto turistico, non menzioni alcun motivo oppure indichi un motivo che non presenta alcun nesso con una circostanza inevitabile e straordinaria.


    (1)  GU 2015, L 326, pag. 1.


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