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Document 52022AB0011

Parere della Banca Centrale Europea del 24 marzo 2022 su una proposta di modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor (CON/2022/11) 2022/C 233/02

CON/2022/11

GU C 233 del 16.6.2022, p. 14–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 233/14


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 24 marzo 2022

su una proposta di modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor

(CON/2022/11)

(2022/C 233/02)

Introduzione e base giuridica

Il 20 gennaio e il 21 gennaio 2022 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, rispettivamente, una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor (1) (di seguito le «modifiche proposte al CRR»).

La BCE osserva che le modifiche proposte al CRR sono strettamente collegate a un’altra proposta in merito alla quale la BCE ha ricevuto una richiesta di consultazione, vale a dire una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance e che modifica la direttiva 2014/59/UE (2) (di seguito le «modifiche proposte alla CRD»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto le modifiche proposte al CRR contengono disposizioni che incidono sui compiti della BCE in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato, nonché sul contributo del Sistema europeo di banche centrali ad una buona conduzione delle politiche concernenti la stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La BCE accoglie con favore le proposte della Commissione, che attuano le riforme di Basilea III in sospeso nell’Unione, rafforzano il codice unico dell’Unione (3) e migliorano il quadro prudenziale per gli enti creditizi in vari settori.

La BCE sottolinea l’importanza di portare a termine l’attuazione da parte dell’Unione delle riforme di Basilea III in maniera tempestiva, completa e fedele. Tali riforme affrontano le principali carenze presenti nel quadro normativo attuale, individuate tramite precedenti analisi effettuate da organismi europei e internazionali anche in relazione alle banche europee e, pertanto, tali riforme sono essenziali per garantire la solidità del settore bancario europeo.

Un’attuazione tempestiva delle riforme di Basilea III è importante per affrontare rapidamente tali carenze. La BCE incoraggia pertanto gli organi legislativi dell’Unione a concludere il processo legislativo in modo tempestivo e senza periodi di attuazione eccessivamente lunghi. Ciò è importante per garantire che le banche possano resistere a future crisi.

La BCE ritiene inoltre importante attuare pienamente i principi di Basilea III. A tale riguardo, la BCE apprezza il fatto che la proposta della Commissione affronti tutti gli elementi elaborati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e approvati dal gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi della vigilanza nel dicembre 2017.

Infine, la BCE attribuisce grande importanza a un’attuazione fedele delle riforme di Basilea III. Ciò è importante per la stabilità finanziaria e per la credibilità internazionale dell’Unione. Un’attuazione coerente di queste riforme serve ad evidenziare l’impegno dell’Unione a favore della cooperazione finanziaria internazionale, contribuendo in tal modo a sostenere il funzionamento del sistema finanziario mondiale e la fiducia nelle banche dell’Unione. Allo stesso tempo, un’attuazione fedele fornisce la migliore garanzia possibile per un sistema bancario stabile, mentre le deviazioni e le scelte di attuazione proposte lascerebbero sacche di rischio non affrontate in maniera adeguata nel settore bancario. Come spiegato di seguito, tali rischi sorgono principalmente dal proposto trattamento prudenziale delle esposizioni immobiliari, del rischio di credito derivante dalle imprese prive di rating, del rischio di controparte, delle esposizioni in strumenti di capitale e del rischio operativo.

Le seguenti sezioni del parere forniscono valutazioni dettagliate sui principali elementi della proposta e sui rimanenti rischi che potrebbero non essere sufficientemente coperti se l’Unione decidesse di discostarsi dai principi di Basilea III.

È inoltre importante che il quadro prudenziale rimanga adeguato allo scopo colmando le lacune individuate e mantenendosi al passo con l’innovazione. Le nuove definizioni dei concetti chiave di imprese strumentali e enti finanziari proposte dalla Commissione sono accolte con favore, in quanto chiariscono i confini del perimetro normativo. La BCE accoglie inoltre con favore il mandato conferito alla Commissione di riferire in merito a una nuova proposta sul trattamento prudenziale delle cripto-attività.

La BCE concorda inoltre con il parere della Commissione, espresso nella relazione della proposta, secondo il quale non è necessario attribuire ulteriori poteri di vigilanza alle autorità competenti affinché possano imporre restrizioni alla distribuzione da parte degli enti creditizi in circostanze eccezionali di gravi perturbazioni a livello economico. Allo stesso tempo, la BCE osserva che, in tali periodi di difficoltà economiche e finanziarie, gli enti creditizi potrebbero non essere disposti a utilizzare le proprie riserve di capitale (4). Guardando al futuro, la BCE è del parere che occorra esaminare ulteriormente l’eliminazione dei disincentivi all’utilizzo delle riserve di capitale.

1.   Introduzione dell’output floor

1.1

L’output floor è un elemento importante delle riforme di Basilea III. Riduce la variabilità ingiustificata delle attività ponderate per il rischio tra gli enti, consolidando in tal modo la parità di condizioni e rafforzando il quadro prudenziale. La BCE accoglie con grande favore il fatto che la Commissione abbia optato per il cosiddetto approccio «single stack» riguardo l’attuazione dell’output floor, in cui le banche dispongono di un solo modo per misurare le proprie attività ponderate per il rischio (5).

1.2

La BCE rileva tuttavia che la proposta prevede anche disposizioni transitorie significative che comportano fattori di ponderazione del rischio inferiori a quelli previsti dalle norme di Basilea in alcuni settori specifici, vale a dire i) le esposizioni inerenti ad immobili residenziali con perdite storiche basse, ii) le esposizioni verso imprese prive di rating e iii) la calibrazione del rischio di controparte relativo alle esposizioni in derivati. La BCE ritiene che tali scostamenti dalle norme di Basilea III non siano giustificati da una prospettiva prudenziale e di stabilità finanziaria e possano lasciare irrisolte le sacche di rischio.

1.3

Il regime transitorio delle esposizioni inerenti ad immobili residenziali («residential real estate, RRE»), in particolare, desta diverse preoccupazioni. Il regime transitorio indebolirebbe la funzione di sostegno dell’output floor in relazione ai crediti per immobili residenziali, un settore potenzialmente in grado di mettere a repentaglio la stabilità finanziaria, come illustrato nelle recenti relazioni del CERS (6) e della BCE (7). L’indebitamento delle famiglie e la sopravvalutazione dell’RRE stanno aumentando in diversi Stati membri dell’Unione, aggiungendosi all’accumulo di vulnerabilità a medio termine e timori per una bolla immobiliare alimentata dal debito. Ciò potrebbe a sua volta far sì che alcune banche detengano fondi propri non commisurati alle potenziali perdite derivanti dal concretizzarsi di tali rischi. Il regime transitorio potrebbe anche comportare un’ulteriore frammentazione all’interno del mercato bancario dell’Unione, nella misura in cui gli enti possano essere soggetti a requisiti patrimoniali diversi per rischi analoghi, a seconda dell’attuazione da parte degli Stati membri. Alla luce di tali preoccupazioni, la BCE ritiene che non dovrebbe esserci un tale trattamento preferenziale delle RRE. Se mantenuto, tale meccanismo dovrebbe avere natura strettamente temporanea e limitata.

1.4

Inoltre, la BCE nutre preoccupazioni anche riguardo le disposizioni transitorie relative alle imprese prive di rating. In base ai principi di Basilea, l’erogazione di prestiti a tali imprese comporta un fattore di ponderazione del rischio più elevato, che riflette la maggiore incertezza circa la loro effettiva rischiosità. La riduzione del fattore di ponderazione del rischio sulla base delle stime del rischio proprie di una banca indebolisce la finalità dell’output floor, che è quella di proteggere dalla sottostima dei rischi da parte dei modelli propri degli enti, in quanto gli enti potrebbero basarsi sulle proprie stime della probabilità di default («PD») per attribuire un fattore di ponderazione del rischio inferiore alle imprese. La Commissione propone di subordinare l’applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 65 % ad una probabilità di inadempimento stimata a un anno, che potrebbe raggiungere lo 0,5 %. La BCE ritiene che tale margine sia troppo ampio, in quanto potrebbe coprire le imprese con un profilo di rischio elevato. Tenuto conto dei rischi connessi, la BCE ritiene pertanto che tale eccezione non debba essere prevista per le imprese prive di rating. Se mantenuto, tale meccanismo dovrebbe avere natura strettamente temporanea e limitata. Infine, la BCE sostiene pienamente gli sforzi volti ad aumentare la copertura dei rating tra le imprese europee nel medio e lungo termine, il che potrebbe fornire in aggiunta un importante contributo al progetto dell’Unione dei mercati dei capitali.

1.5

La BCE mette in guardia da qualsiasi modifica del trattamento del rischio di controparte legato alle esposizioni in derivati nel contesto dell’output floor, sia essa temporanea o permanente. La BCE teme che qualsiasi modifica nella calibrazione del metodo standardizzato per la misurazione delle esposizioni al rischio di controparte («SA-CCR») lasci scoperti alcuni rischi prudenziali e induca a una sottostima dell’importo dell’esposizione per il rischio di controparte.

1.6

Per quanto riguarda il livello di applicazione dell’output floor, la Commissione ha proposto di applicarlo al massimo livello di consolidamento. All’interno dei gruppi bancari, ciò è accompagnato da un meccanismo di ridistribuzione dell’impatto sostenuto al massimo livello di consolidamento tra l’impresa madre e le filiazioni (8). Questo meccanismo consente ai gruppi bancari dell’Unione che sono vincolati dall’output floor di assegnare il capitale all’interno del gruppo in modo più efficace rispetto ad una domanda a livello individuale, pur rispecchiando la rispettiva rischiosità della presenza del gruppo in ciascuno Stato membro. Tuttavia, l’introduzione di requisiti specifici per gli output floor a livello subconsolidato degli Stati membri può comunque incentivare i gruppi bancari a riorganizzare le attività in modo da ridurre al minimo l’impatto di output floor su singole parti del gruppo tramite modalità che potrebbero essere potenzialmente disallineate con le strutture organizzative consolidate o con una sana gestione del rischio. Inoltre, ciò bloccherebbe più capitale a livello locale, in contrasto con l’obiettivo di consentire la libera circolazione dei capitali fra i gruppi bancari europei, che costituisce un importante presupposto per l’integrazione finanziaria. Un’opzione alternativa consisterebbe nell’applicare l’output floor sia al più alto livello consolidato nell’Unione che al livello subconsolidato degli Stati membri, senza il meccanismo di distribuzione. Ciò semplificherebbe già il quadro di riferimento per le banche rispetto alla proposta della Commissione e garantirebbe un’adeguata capitalizzazione in ciascuno Stato membro, pur vincolando anche il capitale a tale livello subconsolidato. Una seconda opzione consisterebbe nell’applicare l’output floor solo al massimo livello di consolidamento, unitamente all’obbligo per le banche e le autorità competenti di garantire che la capitalizzazione dei soggetti autonomi sia adeguata (9). Tale approccio non solo sarebbe più semplice e ridurrebbe la frammentazione del settore bancario europeo, ma rifletterebbe debitamente anche il fatto che l’output floor sia stato calibrato per ridurre l’indebita variabilità delle attività ponderate per il rischio a livello di gruppo bancario, piuttosto che a livello di ciascuna entità. La BCE ritiene che quest’ultimo approccio sia preferibile.

1.7

Infine, la BCE osserva che la proposta CRD contiene disposizioni sulle interazioni tra l’output floor, i requisiti di vigilanza e le riserve di capitale macroprudenziali. Tali questioni saranno affrontate nel parere separato sulle modifiche proposte alla CRD (10).

2.   Quadro per il rischio di credito — metodo standardizzato

2.1

La BCE accoglie con favore le proposte di attuazione del nuovo metodo standardizzato per il rischio di credito, in quanto renderà gli enti che non dipendono da modelli interni più resilienti e i loro requisiti patrimoniali maggiormente sensibili al rischio. Tuttavia, la BCE rileva con preoccupazione che la proposta contiene anche diversi nuovi scostamenti dai principi di Basilea III, in particolare per quanto riguarda i) le esposizioni da finanziamenti specializzati, ii) le esposizioni in strumenti di capitale, iii) le esposizioni al dettaglio e iv) la metodologia per la valutazione delle garanzie per le esposizioni garantite da beni immobili. Sono state inoltre mantenute alcuni scostamenti esistenti (ad esempio per le piccole e medie imprese (PMI) e per le infrastrutture) che dovrebbero essere riesaminati dai colegislatori. La BCE ritiene che tali scostamenti possano ridurre nel complesso la coerenza e la sicurezza del nuovo approccio standardizzato e lasciare scoperti alcuni rischi. Ciò potrebbe, a sua volta, lasciare le banche prive di capitale disponibile sufficiente nel caso in cui i rischi si materializzino in questi segmenti di mercato. Più specificamente, lo schema di regolamentazione di Basilea III è stato calibrato in modo da riflettere la rischiosità delle esposizioni da finanziamenti specializzati e qualunque cambiamento, come la creazione di una nuova categoria per il finanziamento di attività materiali a destinazione specifica di elevata qualità o le modifiche ai criteri per il finanziamento di progetti di elevata qualità, potrebbe lasciare rischi scoperti, in particolare durante la fase preoperativa dei progetti, riducendo così la protezione delle banche. Inoltre, i fattori di ponderazione del rischio standardizzati non dovrebbero basarsi sul solo giudizio degli enti senza l’approvazione del modello per stabilire se il finanziamento di attività materiali a destinazione specifica possa soddisfare criteri di «alta qualità» simili al metodo di assegnazione basato sui rating interni (IRB).

2.2

Le esposizioni in strumenti di capitale sono intrinsecamente più rischiose perché sono per definizione subordinate a tutti gli altri crediti in caso di default. Le proposte di Basilea III tengono conto di ciò imponendo requisiti patrimoniali più elevati per le esposizioni in strumenti di capitale. La BCE pertanto teme gli scostamenti da questo solido principio in una serie di settori, in quanto potrebbe esporre le banche a maggiori rischi nel loro bilancio. Ciò vale in particolare per i) le esposizioni in strumenti di capitale verso altri membri dello stesso gruppo, comprese le partecipazioni in soggetti del settore finanziario che le banche sono autorizzate a non dedurre dai fondi propri, ii) i sistemi di tutela istituzionale e iii) le esposizioni in strumenti di capitale a lungo termine che durano già da sei anni o più, le quali hanno anche un impatto sull’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio a livello consolidato. Ciò non solo bloccherebbe gli attuali fattori di ponderazione del rischio molto bassi che non riflettono la rischiosità intrinseca delle esposizioni in strumenti di capitale, ma prolungherebbe anche l’assenza di un’adeguata capacità di assorbimento delle perdite all’interno del gruppo. Inoltre, iv) la BCE ritiene che la minore ponderazione del rischio per le esposizioni in strumenti di capitale nel quadro di programmi legislativi dovrebbe essere applicabile se accompagnata dal requisito di Basilea di restrizioni agli investimenti (11) di cui si può tenere conto anche in una valutazione approfondita di tali programmi. Inoltre, v) la disposizione transitoria applicabile alle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB crea vantaggi indebiti in quanto le banche possono applicare fattori di ponderazione del rischio non solo inferiori a quelli attualmente applicabili, ma anche temporaneamente inferiori a quelli che saranno infine richiesti. La BCE suggerisce pertanto di evitare questo straordinario calo transitorio dei requisiti di fondi propri per le esposizioni in strumenti di capitale degli enti con l’autorizzazione per il metodo IRB al di sotto del livello che sarà permanentemente richiesto in futuro (12).

2.3

La BCE ritiene che la minore ponderazione del rischio per le esposizioni al dettaglio dovrebbe essere limitata alle persone fisiche con esposizioni totali inferiori a 1 milione di euro, che dovrebbero essere determinate tenendo conto del denaro già dovuto dai clienti e anche delle linee di credito non utilizzate. Inoltre, la necessaria correzione dei requisiti di fondi propri per le linee di credito incondizionatamente revocabili non dovrebbe essere ulteriormente ritardata.

2.4

La proposta della Commissione formula inoltre alcune modifiche alle metodologie di rivalutazione degli immobili, che non sarebbero in linea con i principi di Basilea. La BCE ritiene che tali rivalutazioni debbano essere condotte su una base solida, al fine di riflettere debitamente le variazioni nella valutazione delle garanzie immobiliari. L’applicazione di metodi statistici per la valutazione degli immobili (invece di fare affidamento su un perito indipendente qualificato) potrebbe trasmettere un senso di sicurezza inesatto. Ciò potrebbe portare a una sopravvalutazione strutturale del valore effettivo non solo dei singoli immobili ma dell’intero portafoglio soggetto alla rivalutazione, il che a sua volta riduce la resilienza delle banche contro il surriscaldamento dei mercati immobiliari. Inoltre, l’aumento del valore degli immobili sulla base dei valori medi passati potrebbe consentire alle banche di continuare a fare affidamento in modo imprudente su un aumento dei valori immobiliari che potrebbe non essere sostenibile. Ciò vale, ad esempio, in modo abbastanza chiaro, nell’attuale contesto di crescente sopravvalutazione. Tali modifiche aggraverebbero gli effetti ingiustificati del meccanismo transitorio relativo ai prestiti ipotecari a basso rischio nel contesto dell’output floor (come indicato al paragrafo 1.3) e potrebbero aumentare ulteriormente le vulnerabilità delle banche nei mercati immobiliari.

2.5

Lo schema di regolamentazione di Basilea III ha ricalibrato il trattamento delle specificità degli investimenti nelle PMI e nelle infrastrutture mediante l’applicazione di fattori di ponderazione del rischio calibrati empiricamente sui dati nei vari enti. La BCE ritiene pertanto che l’UE debba aderire alla calibrazione riveduta.

3.   Rischio operativo

3.1

La BCE accoglie con favore la decisione della Commissione di applicare il nuovo metodo standardizzato per il rischio operativo conformemente allo schema di regolamentazione di Basilea III, che mira ad aumentare la comparabilità e la semplicità del calcolo dei requisiti di fondi propri.

3.2

Pur riconoscendo che lo schema di regolamentazione di Basilea III offre la possibilità di non tenere conto delle perdite storiche per il calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi operativi, la BCE si rammarica che la Commissione non abbia optato per la rilevazione di tali perdite. La BCE ritiene che tenere conto delle evidenze storiche sulle perdite di un ente comporterebbe una maggiore sensibilità al rischio e una maggiore copertura delle perdite dei requisiti patrimoniali, affrontando la divergenza dei profili di rischio degli enti su questioni altamente sensibili quali il rischio di condotta, il riciclaggio di denaro o gli incidenti informatici, e fornirebbe maggiori incentivi per gli enti a migliorare la loro gestione del rischio operativo. La BCE favorirebbe pertanto un’attuazione in cui l’internal loss multiplier sia determinato dalle perdite storiche subite dall’ente e gradualmente introdotto.

3.3

La BCE osserva che le autorità di vigilanza sono tenute già da ora a prendere in considerazione la qualità della gestione del rischio, compresa la cronologia delle perdite, nel definire il profilo di rischio e i requisiti patrimoniali nell’ambito del processo di processo di revisione e valutazione prudenziale («Supervisory Examination and Review Process, SREP»). A tale riguardo, l’utilità dell’obbligo restrittivo proposto per le autorità di vigilanza di monitorare almeno ogni tre anni la qualità della raccolta delle perdite storiche da parte degli enti dovrebbe essere valutata alla luce dell’utilizzo finale di tali perdite storiche nello schema di regolamentazione, anche in considerazione del fatto che la qualità dei dati è solo una delle numerose considerazioni fondamentali per la gestione del rischio operativo.

4.   Rischio di mercato

4.1

Nel suo parere dell’8 novembre 2017 sulle modifiche al quadro dell’Unione per i requisiti patrimoniali degli enti creditizi e delle imprese di investimento (13) (14), la BCE ha richiesto una fase di attuazione sufficientemente lunga per i principi di Basilea sul rischio di mercato risultanti dalla revisione complessiva del portafoglio di negoziazione, tenendo conto anche di ulteriori modifiche ai principi di Basilea. Poiché le norme concordate a livello internazionale sono state ormai finalizzate, la BCE accoglie con favore la proposta della Commissione di trasformare l’attuale obbligo di segnalazione in requisiti di fondi propri.

4.2

La BCE osserva che la proposta consente alla Commissione di modificare la calibrazione dei requisiti patrimoniali nell’ambito del nuovo quadro di riferimento per il rischio di mercato, nonché di posticipare di altri due anni l’attuazione di tale quadro. Ciò potrebbe consentire la riduzione dei requisiti patrimoniali, discostandosi quindi dai principi di Basilea III. La BCE è favorevole a limitare tali poteri nell’ambito della presente proposta. La BCE ritiene importante che tali norme siano applicate in modo coerente a livello internazionale e richiede un’attuazione fedele di tali norme concordate a livello internazionale entro il 2025. Ciò sarebbe importante per fornire chiarezza agli enti e garantire la solidità del codice unico dell’Unione, evitando al contempo implicazioni negative per i piani di attuazione interni degli enti e per il processo di applicazione e approvazione dei modelli interni. Nonostante quanto precede, si potrebbe considerare la possibilità di disporre di una relazione della Commissione sull’attuazione del riesame complessivo del portafoglio di negoziazione in altre giurisdizioni nel 2025, la quale potrebbe servire come base per i legislatori dell’Unione per preparare eventuali misure supplementari al fine di garantire condizioni di parità su scala mondiale.

4.3

La BCE accoglie con favore la chiarezza offerta dalla proposta della Commissione sulla frequenza minima applicabile nel metodo «look-through» quando gli organismi di investimento collettivo sono inclusi nei modelli interni. Al contempo, la BCE teme che tale trattamento possa comportare la mancata inclusione di alcuni rischi nel modello interno e suggerisce pertanto di aggiungere un requisito distinto per individuare, misurare e monitorare i rischi rilevanti nel caso in cui non sia utilizzato un approccio look-through giornaliero.

5.   Rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA)

5.1

La BCE rileva con preoccupazione che la proposta della Commissione non riesamina le esenzioni esistenti adottate dall’Unione e ricorda che tali esenzioni sono state valutate come un’inosservanza rilevante nel precedente programma di valutazione della coerenza normativa del Comitato di Basilea nel 2014 (15). La BCE ritiene che tali deviazioni non siano giustificate da un punto di vista prudenziale e lascino gli enti esposti a rischi non garantiti dalle loro operazioni in derivati con controparti esentate (16).

5.2

La BCE riconosce tuttavia gli sforzi compiuti dalla Commissione per affrontare le questioni derivanti dalle coperture aperte relative al CVA di controparti esentate dall’Unione, consentendo agli enti di includere volontariamente tali controparti nel CVA (17) normativo e stabilendo nuovi obblighi di segnalazione per le controparti esentate dall’Unione. Sebbene quest’ultima attività possa contribuire a promuovere migliori pratiche di gestione del rischio da parte degli enti, non migliorerà la loro situazione prudenziale né incoraggerà alcuna disciplina di mercato. Per conseguire quest’ultimo obiettivo, dovrebbe essere attuato un obbligo di informativa. Qualora gli organi legislativi dell’Unione decidessero di mantenere le esenzioni esistenti, tali proposte contribuirebbero ad attenuare in qualche misura gli effetti negativi di tali esenzioni, sebbene non riducano sostanzialmente i rischi che tali esposizioni comportano per i bilanci delle banche.

6.   Metodo IRB

6.1

La BCE accoglie con favore le modifiche proposte al metodo basato sui modelli interni per il rischio di credito (IRB), in linea con il pacchetto finale di Basilea III (18), in quanto ritenute necessarie per mantenere la sensibilità al rischio riducendo al contempo in modo significativo la possibilità di un’indebita variabilità dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio (risk-weighted exposure amount, RWEA). La BCE sostiene la proposta di precludere i) l’uso del metodo IRB avanzato (A-IRB) per le esposizioni verso grandi imprese, le esposizioni verso enti creditizi e imprese di investimento e verso enti finanziari trattati come imprese e ii) l’uso del metodo IRB per le esposizioni in strumenti di capitale. Analogamente, la BCE sostiene l’attuazione di input floor sui parametri di rischio, che garantiranno un livello minimo di prudenza nei parametri del modello, riducendo al contempo la variabilità RWEA indebita.

6.2

Inoltre, la BCE sostiene gli ulteriori chiarimenti e miglioramenti relativi alla stima della PD, della perdita in caso di inadempimento (LGD) e dei fattori di conversione del credito (CCF).

6.3

Tuttavia, la BCE desidera evidenziare alcune incongruenze all’interno della proposta, che possono ostacolare la corretta attuazione generale dei requisiti. In particolare, al fine di ridurre il rischio di errata interpretazione, la BCE raccomanda di allineare ulteriormente, in diversi articoli del CRR modificato, i termini utilizzati per individuare le dimensioni delle imprese obbligate, quali «fatturato», «ricavi» e «vendite» (19).

6.4

Inoltre, occorre garantire la coerenza tra la definizione di default e la stima e l’attuazione dei parametri di rischio. In particolare, per quanto riguarda l’applicazione del metodo IRB a livello di classe di esposizioni, come introdotto dall’articolo 148 modificato, la BCE desidera sottolineare che, per le esposizioni al dettaglio, tale modifica crea la possibilità di utilizzare il metodo IRB per almeno una delle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, nuova lettera d), punti i), ii), iii) e iv). Allo stesso tempo, per le esposizioni al dettaglio, la BCE osserva che l’attuale articolo 178, paragrafo 1, consente agli enti di applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito piuttosto che in relazione al totale delle obbligazioni del debitore. A tale riguardo, quando la definizione di default per le esposizioni al dettaglio è definita al livello del debitore, la BCE raccomanda di limitare la possibilità di utilizzare il metodo IRB per tutte le classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punti i), ii), iii) e iv), o per nessuna di esse, fatta salva la possibilità di chiedere un uso parziale permanente alle condizioni specificate all’articolo 150.

6.5

Inoltre, per quanto riguarda i nuovi requisiti per le stime delle PD, la BCE ritiene che un’ulteriore specificazione dell’orizzonte temporale per l’assegnazione dei rating, come proposto dalle norme definitive di Basilea III, garantirebbe un’adeguata differenziazione del rischio nonostante le condizioni economiche sfavorevoli e aumenterebbe la comparabilità delle attività ponderate per il rischio tra gli enti. Inoltre, nella proposta sono state introdotte alcune differenze tra i requisiti per le stime della PD per le esposizioni al dettaglio e i requisiti per le stime della PD per le esposizioni verso imprese ed enti, il che può ostacolare una corretta interpretazione da parte degli enti. In tale contesto, la BCE raccomanda di razionalizzare ulteriormente i requisiti in relazione a tali tipi di esposizioni.

7.   Informative e comunicazione di terzo pilastro

7.1

La BCE accoglie con favore l’obiettivo del nuovo polo integrato gestito dall’Autorità bancaria europea (ABE) per l’informativa di terzo pilastro da parte degli enti creditizi, che mira a ridurre l’onere per gli enti creditizi e ad agevolare l’uso dell’informativa di terzo pilastro da parte di tutte le parti interessate. Le autorità di vigilanza trarrebbero vantaggio da un centro di informazione centralizzato in quanto faciliterebbe il ruolo di queste ultime nel garantire la qualità delle informazioni di terzo pilastro. Tuttavia, la BCE osserva che la proposta applica approcci diversi in relazione alla informativa quantitativa al pubblico degli enti piccoli e non complessi (SNIC) e degli enti di maggiori dimensioni. Per gli SNIC, l’ABE utilizzerà le segnalazioni a fini di vigilanza per compilare la corrispondente informativa quantitativa al pubblico sulla base di una mappatura predefinita. Per gli enti di maggiori dimensioni sarebbe necessario sviluppare un nuovo processo di segnalazione per l’informativa, che porterebbe a una doppia segnalazione dei punti di dati, in quanto i requisiti in materia di dati di terzo pilastro si sovrappongono alle segnalazioni a fini di vigilanza. L’ABE riceverà quindi i nuovi modelli «in formato elettronico» e dovrà pubblicarli lo stesso giorno in cui li riceve. La BCE ritiene che il metodo degli SNIC per l’informativa quantitativa potrebbe essere applicato a tutte le istituzioni, indipendentemente dalle loro dimensioni e complessità, al fine di ridurre l’onere di segnalazione di tutte le istituzioni. La BCE osserva inoltre che il calendario per la pubblicazione da parte dell’ABE delle informazioni di terzo pilastro sul polo centralizzato non consente di effettuare una riconciliazione tra le segnalazioni di vigilanza e le informazioni di divulgazione di terzo pilastro, il che potrebbe comportare un carico di lavoro supplementare per le autorità di vigilanza e confusione per gli investitori e gli altri utenti delle informazioni di terzo pilastro. Secondo la stessa logica, per garantire coerenza, la politica in materia di ritrasmissioni all’ABE di cui all’articolo 434 bis modificato non dovrebbe limitarsi all’informativa al pubblico, ma dovrebbe riguardare anche le segnalazioni a fini di vigilanza.

7.2

Inoltre, le informazioni qualitative ed alcune informazioni quantitative (20) non possono essere estratte dalle segnalazioni a fini di vigilanza sulla base della mappatura predefinita. La questione riguarda sia le SNIC che gli altri enti. È pertanto opportuno chiarire la procedura di presentazione di tali informazioni all’ABE. Inoltre, la BCE prevede potenziali difficoltà per l’ABE nell’aggregare e confrontare le informazioni qualitative, a causa della loro natura non strutturata.

7.3

La BCE osserva che le modifiche alla CRD proposte prevedono una modifica dell’articolo 106 della CRD al fine di conferire alle autorità competenti il potere di imporre agli enti non SNIC di presentare le informazioni di divulgazione all’ABE per la loro pubblicazione su un sito web centralizzato dell’ABE. Tale emendamento alla CRD diverrebbe superfluo se il testo del CRR fosse modificato nella direzione proposta al paragrafo 7.1.

8.   Rischi ambientali, sociali e di governance

8.1

Una migliore integrazione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) nel quadro prudenziale è fondamentale per aumentare la resilienza del settore bancario. Le osservazioni dettagliate della BCE sulle proposte relative ai rischi ESG saranno fornite nel suo parere sulle modifiche proposte alla CRD (21). In particolare, per quanto riguarda le modifiche proposte al CRR, la BCE accoglie con favore la proposta della Commissione di introdurre definizioni armonizzate dei rischi e dei valori ESG, l’intenzione dichiarata di allineare le definizioni a quelle proposte dall’ABE nella sua relazione sulla gestione e la vigilanza dei rischi ESG per gli enti creditizi e le imprese di investimento (22). Tuttavia, la BCE rileva alcune divergenze nella formulazione delle definizioni proposte rispetto alla formulazione utilizzata dall’ABE. Le definizioni dell’ABE sono più ampie, comprendendo qualsiasi impatto negativo e non solo le perdite. Di conseguenza, esse riflettono più fedelmente la natura dei rischi ESG, che si traducono, fra gli altri, in rischi strategici e reputazionali. Tali rischi possono, ad esempio, determinare volumi di attività inferiori ed incidere sulla sostenibilità e sulla redditività dell’ente. Pertanto, la BCE propone di perfezionare la formulazione delle definizioni al fine di garantire un maggiore allineamento con quelle proposte dall’ABE.

8.2

La BCE accoglie con favore la proposta di modificare l’articolo 430 che impone agli enti di segnalare alle rispettive autorità competenti la propria esposizione ai rischi ESG. Poiché la segnalazione di informazioni qualitative e quantitative sui rischi ESG facilita la vigilanza su tali rischi, la BCE invita gli organi legislativi dell’Unione e l’ABE ad assicurare che l’obbligo di segnalazione proposto sia attuato quanto prima. La BCE osserva che tale segnalazione sarà soggetta al principio di proporzionalità di cui al considerando 40 degli emendamenti al CRR proposti.

8.3

La BCE concorda con il considerando 40 degli emendamenti al CRR proposti, in cui si afferma che l’esposizione ai rischi ESG non è necessariamente proporzionale alle dimensioni e alla complessità dell’ente. È pertanto indispensabile che i mercati e le autorità di vigilanza ottengano dati adeguati da tutti i soggetti esposti a tali rischi, indipendentemente dalle loro dimensioni. Pertanto, la BCE sostiene fermamente la proposta di applicare a tutti gli enti gli obblighi di informativa sui rischi ESG di cui all’articolo 449 bis. La BCE sostiene la proposta della Commissione di adeguare la frequenza e il livello di dettaglio degli obblighi di informativa alle dimensioni e alla complessità degli enti al fine di tenere debitamente conto del principio di proporzionalità. La BCE osserva che è importante garantire un’adeguata coerenza tra gli obblighi di informativa sui rischi ESG per gli enti e altre iniziative nel settore dell’informativa (ad esempio, la direttiva sulla comunicazione societaria sulla sostenibilità), nel senso che tali iniziative dovrebbero consentire agli enti di valutare adeguatamente i propri rischi e di rispettare i propri obblighi di informativa.

8.4

La BCE sostiene inoltre con forza la proposta di anticipare il termine entro il quale l’ABE deve presentare la sua relazione sul trattamento prudenziale dedicato alle esposizioni soggette all’impatto di fattori ambientali e/o sociali ai sensi dell’articolo 501 quater. La BCE sostiene fermamente questo progetto e ritiene che promuovere questa relazione sosterrebbe ulteriormente il contributo dell’UE al dibattito politico internazionale su tali questioni.

Quando la BCE raccomanda di modificare gli emendamenti proposti al CRR, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito internet EUR-Lex.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 marzo 2022

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM (2021) 664 final.

(2)  COM (2021) 663 final.

(3)  Le riforme di Basilea III, note anche come norme di Basilea III, sono norme adottate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB). I principi consolidati sono disponibili sul sito Internet della Banca dei regolamenti internazionali all’indirizzo www.bis.org

(4)  Cfr. parere CON/2020/16 della Banca centrale europea, del 20 maggio 2020, sulle modifiche al quadro prudenziale dell’Unione in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU C 180 del 29.5.2020, pag. 4). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati su EUR-Lex.

(5)  Per ulteriori informazioni sull’approccio «single stack» per i requisiti patrimoniali basati sul rischio, consultare il documento Questions and Answers (domande e risposte) della Commissione.

(6)  Comitato europeo per il rischio sistemico, Vulnerabilities in the residential real estate sectors of the EEA countries, febbraio 2022.

(7)  Banca centrale europea, Financial Stability Review, novembre 2021.

(8)  Si veda la relazione della Commissione.

(9)  Conformemente all’OSC 10 dei principi di Basilea.

(10)  Cfr. la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi, i rischi ambientali, sociali e di governance e che modifica la direttiva 2014/59/UE.

(11)  Cfr. CRE 20.59 dei principi di Basilea.

(12)  I requisiti patrimoniali dei conglomerati finanziari guidati dalle banche risentono anche delle disposizioni di cui ai punti iii) e v) a causa del cosiddetto compromesso danese, secondo cui le disponibilità delle banche in strumenti di capitale emessi da imprese di assicurazione appartenenti allo stesso conglomerato finanziario possono essere ponderate per il rischio anziché dedotte.

(13)  Cfr. nota 1 in SCO30.5.

(14)  Parere CON/2017/46 della Banca centrale europea, dell’8 novembre 2017, sulle modifiche al quadro dell’Unione in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU C 34 del 31.1.2018, pag. 5).

(15)  Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2014), Regulatory Cosistency Assessment Programme (RCAP) — Assessment of Basel III Regulations — European Union (Programma di valutazione della coerenza della regolamentazione (RCAP) — Valutazione dei regolamenti Basilea III — Unione europea), disponibile sul sito Internet della Banca dei regolamenti internazionali all’indirizzo www.bis.org

(16)  Ciò è stato evidenziato anche dal parere dell’Autorità bancaria europea (2019) sulle riforme di Basilea III in materia di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) e rischio di mercato, raccomandazione CVA2: esenzioni dal CVA, pag. 9, disponibile sul sito web dell’ABE all’indirizzo www.eba.europa.eu

(17)  Si veda la relazione della Commissione explanatory memorandum.

(18)  Si veda in particolare Basilea III: Completamento delle riforme post-crisi (bis.org).

(19)  Ad esempio, all’articolo 142, paragrafo 1, punto 5bis), le «grandi imprese» sono definite con riferimento alla metrica «vendite», mentre nel nuovo articolo 5, paragrafo 8, le «piccole e medie imprese» sono definite con riferimento al «fatturato» metrico.

(20)  Ad esempio, con riferimento alle informazioni ESG e IRRBB.

(21)  Cfr. la nota 10 supra.

(22)  Autorità bancaria europea (2021), relazione dell’ABE sulla gestione e la vigilanza dei rischi ESG per gli enti creditizi e le imprese di investimento (EBA/REP/2021/18), disponibile sul sito web dell’ABE all’indirizzo www.eba.europa.eu


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