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Document 52019AP0405

    P8_TA(2019)0405 Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (COM(2018)0385 — C8-0249/2018 — 2018/0209(COD)) P8_TC1-COD(2018)0209 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 158 del 30.4.2021, p. 475–500 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.4.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 158/475


    P8_TA(2019)0405

    Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (COM(2018)0385 — C8-0249/2018 — 2018/0209(COD))

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2021/C 158/52)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0385),

    visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0249/2018),

    visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2018 (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2018 (2),

    vista la lettera del suo Presidente ai presidenti di commissione del 25 gennaio 2019 che illustra l'approccio del Parlamento ai programmi settoriali del quadro finanziario pluriennale (QFP) dopo il 2020,

    vista la lettera del 1o aprile 2019 del Consiglio al Presidente del Parlamento europeo, che conferma l'intesa comune raggiunta tra i co-legislatori durante i negoziati,

    visto l'articolo 59 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0397/2018),

    1.

    adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

    2.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

    (1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 226.

    (2)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 156.

    (3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati l'11 dicembre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0487).


    P8_TC1-COD(2018)0209

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni (2),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le politiche e la legislazione dell'Unione in materia di ambiente e clima e quelle pertinenti in materia di energia ▌ hanno migliorato in modo sostanziale lo stato dell'ambiente. Restano tuttavia importanti sfide ambientali e climatiche che, se non affrontate, avranno notevoli conseguenze negative per l'Unione e il benessere dei suoi cittadini.

    (2)

    Il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), stabilito con regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per il periodo 2014-2020, è l'ultimo di una serie di programmi mediante i quali da 25 anni l'Unione sostiene l'attuazione delle priorità legislative e strategiche in questi settori. La recente valutazione intermedia (5) ha indicato che il programma è sulla buona strada per risultare efficace, efficiente e pertinente. Il programma LIFE 2014-2020 dovrebbe pertanto essere mantenuto, modificandone alcune parti in base a quanto emerso dalla valutazione intermedia e da quelle successive. Si dovrebbe perciò istituire un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) («il programma LIFE ») per il periodo a partire dal 2021.

    (3)

    Perseguendo la realizzazione degli obiettivi e dei traguardi dell'Unione stabiliti dalla legislazione, dalle politiche, dai piani e dagli impegni internazionali in materia di ambiente e clima e da quelli pertinenti in materia di energia ▌, il programma LIFE dovrebbe contribuire , in linea con una transizione equa, al passaggio a un'economia sostenibile , circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili, a impatto climatico zero e resiliente ai cambiamenti climatici, alla tutela , al ripristino e al miglioramento della qualità dell'ambiente , segnatamente aria, acqua e suolo, e della salute , all'interruzione e all'inversione del processo di perdita della biodiversità, anche attraverso il sostegno all'attuazione e alla gestione della rete Natura 2000 e la lotta al degrado degli ecosistemi , mediante interventi diretti o sostenendo l'integrazione dei suddetti obiettivi in altre politiche. Il programma LIFE dovrebbe inoltre sostenere l'attuazione dei programmi generali di azione adottati a norma dell'articolo 192, paragrafo 3, TFUE, quale il Settimo programma di azione per l'ambiente  (6).

    (4)

    L'Unione è determinata a fornire una risposta globale agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che evidenziano il nesso intrinseco tra una gestione delle risorse naturali intesa a garantirne la disponibilità a lungo termine, i servizi ecosistemici e il loro rapporto con la salute umana, e una crescita economica sostenibile e inclusiva. In questo spirito, il programma LIFE dovrebbe essere ispirato ai principi di solidarietà, fornendo nel contempo un contributo sostanziale sia allo sviluppo economico che alla coesione sociale.

    (4 bis)

    Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, le esigenze connesse alla tutela dell'ambiente e del clima dovrebbero essere integrate nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e azioni dell'Unione. Dovrebbero pertanto essere promosse le sinergie e la complementarità con altri programmi di finanziamento dell'Unione, anche agevolando il finanziamento di azioni che sono complementari ai progetti strategici integrati e ai progetti strategici di tutela della natura e che promuovono la diffusione e la riproduzione delle soluzioni sviluppate nel quadro del programma LIFE. È necessario un coordinamento per evitare il doppio finanziamento. È opportuno che la Commissione e gli Stati membri adottino misure volte a evitare sovrapposizioni e oneri amministrativi per i beneficiari dei progetti a causa degli obblighi di notifica relativi ai diversi strumenti finanziari.

    (5)

    Il programma LIFE dovrebbe concorrere allo sviluppo sostenibile e al conseguimento degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla legislazione, dalle strategie, dai piani e dagli impegni internazionali dell'Unione in materia di ambiente e clima e da quelli pertinenti in materia di energia ▌, in particolare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile (7), la convenzione sulla diversità biologica (8) e l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (9) («accordo di Parigi sui cambiamenti climatici»), nonché, tra l'altro, la convenzione dell'UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Aarhus»), la convenzione dell'UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, la convenzione di Basilea delle Nazioni Unite sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, la convenzione di Rotterdam delle Nazioni Unite sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale e la convenzione di Stoccolma delle Nazioni Unite sugli inquinanti organici persistenti .

    (6 bis)

    L'Unione annette grande importanza alla sostenibilità a lungo termine dei risultati dei progetti LIFE, e quindi alla capacità di salvaguardare e mantenere tali risultati una volta realizzati i progetti, ad esempio attraverso il proseguimento, la riproduzione e/o il trasferimento dei progetti.

    (7)

    Per onorare gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l'Unione deve trasformarsi in una società sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili , a impatto climatico zero e resiliente ai cambiamenti climatici. Perché avvenga tale trasformazione occorre agire, in particolare nei settori principalmente responsabili degli attuali livelli di produzione di gas a effetto serra e d'inquinamento, in modo da promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e da contribuire ad attuare il quadro 2030 per il clima e l'energia e i piani nazionali integrati per l'energia e il clima nonché ad attuare la strategia dell'Unione a orizzonte 2050 e oltre , in linea con gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi . Il programma LIFE dovrebbe anche includere misure che concorrono ad attuare la politica dell'Unione di adattamento al cambiamento del clima per ridurre la vulnerabilità agli effetti negativi di questo fenomeno.

    (7 bis)

    I progetti a titolo del nuovo sottoprogramma Transizione all'energia pulita del programma LIFE dovrebbero concentrarsi sulla promozione della creazione di capacità e la diffusione di conoscenze, competenze, tecniche, metodi e soluzioni innovativi per raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche dell'Unione inerenti alla transizione verso le energie rinnovabili e all'aumento dell'efficienza energetica. Si tratta in genere di azioni di coordinamento e sostegno a elevato valore aggiunto europeo, volte a rimuovere gli ostacoli di mercato che si frappongono alla transizione socio-economica verso l'energia sostenibile; esse coinvolgono in genere soggetti di piccole e medie dimensioni e molteplici attori, tra cui le autorità pubbliche locali e regionali e le organizzazioni senza scopo di lucro. Queste azioni producono molteplici benefici collaterali, come la lotta alla povertà energetica, il miglioramento della qualità dell'aria interna, la riduzione degli inquinanti locali grazie a miglioramenti a livello dell'efficienza energetica e all'aumento delle energie rinnovabili distribuite, effetti economici positivi in ambito locale e il contributo a una crescita socialmente più inclusiva.

    (8)

    Per contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al rispetto degli impegni internazionali dell'Unione in materia di decarbonizzazione, è necessario imprimere un'accelerazione alla trasformazione del settore dell'energia . Le azioni intese a creare capacità a sostegno dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili , finanziate fino al 2020 nel quadro di Orizzonte 2020 (10), dovrebbero essere integrate nel nuovo sottoprogramma Transizione all'energia pulita del programma LIFE perché non sono intese a finanziare l'eccellenza e generare innovazione, ma a favorire l'utilizzo di tecnologie già disponibili per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica che contribuiranno alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Il programma LIFE dovrebbe coinvolgere tutti i portatori d'interesse e tutti i settori implicati nella transizione verso l'energia pulita. Includere nel programma LIFE le suddette attività di creazione di capacità offre la possibilità di sviluppare sinergie tra i sottoprogrammi e di aumentare la coerenza complessiva dei finanziamenti dell'Unione. È pertanto auspicabile che si raccolgano e si divulghino i dati sull'utilizzo nei progetti LIFE delle soluzioni esistenti di ricerca e innovazione, anche risultanti dal programma Orizzonte Europa e dai programmi che lo hanno preceduto.

    (9)

    Nella valutazione d' impatto riguardante la modifica della direttiva sull'efficienza energetica  (11) si stima che, per realizzare gli obiettivi che l'Unione si è posta per il 2030 in questo campo, nel periodo 2021-2030 saranno necessari investimenti extra per 177 miliardi di EUR annui. Mancano soprattutto investimenti nella decarbonizzazione degli edifici (efficienza energetica e fonti rinnovabili di energia su piccola scala), settore in cui è necessario dirigere i capitali verso progetti diffusamente distribuiti. Uno degli obiettivi del sottoprogramma Transizione all'energia pulita , che riguarda la rapida diffusione dell'energia rinnovabile e l'efficienza energetica, consiste nel creare capacità di sviluppo e aggregazione di tali progetti, il che consentirebbe anche di assorbire i finanziamenti erogati dai Fondi strutturali e d'investimento europei e di stimolare gli investimenti nell'energia rinnovabile e nell'efficienza energetica, usando anche gli strumenti finanziari offerti nel quadro di InvestEU.

    (9 bis)

    Il programma LIFE è l'unico programma dedicato specificamente all'ambiente e all'azione per il clima e svolge pertanto un ruolo cruciale nel sostenere l'attuazione della legislazione e delle politiche dell'Unione in tali ambiti.

    (10)

    Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero contribuire a far sì che durante il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione del suddetto programma siano individuate e definite le esigenze in materia di ricerca e innovazione per affrontare le sfide che si pongono all'Unione nel campo dell'ambiente, del clima e dell'energia. Il programma LIFE dovrebbe continuare a catalizzare l'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di ambiente e clima e  di quelle pertinenti in materia di energia ▌, anche attingendo ai risultati della ricerca e dell'innovazione ottenuti nel quadro di Orizzonte Europa, applicandoli e favorendone la diffusione su vasta scala affinché possano contribuire ad affrontare i problemi ambientali e climatici o la transizione energetica . Il Consiglio europeo per l'innovazione di Orizzonte Europa può essere di sostegno all'espansione e alla commercializzazione delle idee innovatrici che potrebbero scaturire dall'attuazione dei progetti LIFE. Analogamente, dovrebbero essere prese in considerazione anche sinergie con il Fondo per l'innovazione nel quadro del sistema di scambio di quote di emissione.

    (11)

    Un'azione che ha beneficiato di un contributo del programma LIFE può anche essere finanziata da qualsiasi altro programma dell'Unione, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le azioni che beneficiano cumulativamente di finanziamenti di vari programmi dell'Unione dovrebbero essere sottoposte a un solo audit, che ne verifica la conformità a tutti i programmi interessati e alle rispettive regole.

    (12)

    L'ultima comunicazione della Commissione sul riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'Unione (12) indica che è necessario compiere progressi decisi per accelerare l'attuazione dell'acquis e migliorare l'integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche. Il programma LIFE dovrebbe perciò fungere da catalizzatore per affrontare le sfide sistemiche orizzontali nonché le cause di fondo delle carenze attuative individuate in tale riesame e per realizzare i progressi necessari sviluppando, sperimentando e riproducendo nuovi approcci; sostenendo l'elaborazione, la sorveglianza e il riesame della normativa; migliorando la governance in materia di ambiente, cambiamenti climatici e questioni connesse relative alla transizione energetica, anche rafforzando la partecipazione , a tutti i livelli, dei portatori di interessi , lo sviluppo di capacità, la comunicazione e la consapevolezza ; mobilitando investimenti provenienti da tutti i programmi d'investimento dell'Unione o da altre fonti di finanziamento e sostenendo le azioni intese a sormontare i vari ostacoli che si frappongono alla piena attuazione dei principali piani imposti dalla legislazione ambientale.

    (13)

    Per interrompere e invertire il processo di perdita della biodiversità e il degrado degli ecosistemi , ivi compreso negli ecosistemi marini, occorre sostenere l'elaborazione, l'attuazione, la garanzia del rispetto e la valutazione della legislazione e delle politiche dell'Unione pertinenti, tra cui la strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020 (13), la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (14), la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), e il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), in particolare raccogliendo gli elementi fattuali necessari per elaborare e attuare le politiche e mettendo a punto, sperimentando, dimostrando e applicando le migliori prassi e soluzioni , come una gestione efficace, su piccola scala o adattata ai contesti locali, regionali o nazionali, ivi compresi approcci integrati all'attuazione dei quadri di azione prioritaria preparati in base alla direttiva 92/43/CEE. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero verificare la spesa relativa alla biodiversità per rispettare gli obblighi di comunicazione che ▌ incombono loro a norma della convenzione sulla diversità biologica. Dovrebbero essere rispettati anche gli obblighi di verifica a norma di altra pertinente legislazione dell'Unione. La spesa dell'Unione relativa alla biodiversità verrà verificata per mezzo di un'apposita serie di indicatori  (17).

    (14)

    Le ultime valutazioni e analisi, tra cui il riesame intermedio della strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020 e il vaglio dell'adeguatezza della legislazione a tutela della natura, hanno individuato nella carenza di congrui finanziamenti una delle maggiori cause dell'attuazione insufficiente della legislazione e della strategia in questione. I principali strumenti di finanziamento dell'Unione, tra cui il [Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca], possono contribuire in modo significativo , in via complementare, a sopperire al fabbisogno di finanziamenti. Il programma LIFE può rendere questa integrazione ancor più efficiente grazie ai progetti strategici di tutela della natura destinati a favorire l'attuazione della legislazione e delle politiche dell'Unione a tutela della natura e della biodiversità, comprese le azioni previste nei quadri di azione prioritaria elaborati a norma della direttiva 92/43/CEE. I progetti strategici di tutela della natura dovrebbero sostenere programmi di azione nazionali volti a integrare i pertinenti obiettivi in materia di natura e biodiversità in altre politiche e altri programmi di finanziamento, in modo da assicurare che siano mobilitati finanziamenti congrui per l'attuazione di tali politiche. Gli Stati membri potrebbero decidere, nell'ambito dei rispettivi piani strategici della politica agricola comune, di usare una certa quota della dotazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per potenziare il finanziamento di azioni che fanno da complemento ai progetti strategici di tutela della natura di cui al presente regolamento.

    (15)

    L'iniziativa volontaria per la biodiversità e i servizi ecosistemici nei territori d'oltremare europei (BEST — Biodiversity and Ecosystem Services in Territories of European Overseas) promuove nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare la conservazione della biodiversità, ivi compresa la biodiversità marina, e l'uso sostenibile dei servizi ecosistemici, tra cui approcci ecosistemici all'adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Grazie all'azione preparatoria BEST adottata nel 2011 e ai successivi programmi BEST 2.0 e BEST RUP, l'iniziativa BEST è servita a veicolare l'importanza ecologica di tali regioni, paesi e territori e il loro ruolo chiave ai fini della conservazione della biodiversità del pianeta. La Commissione stima in 8 milioni di EUR l'anno le esigenze in termini di sostegno finanziario a progetti sul campo in tali territori. Nelle dichiarazioni ministeriali del 2017 e 2018, i paesi e territori d'oltremare hanno espresso il loro apprezzamento per questo regime di sovvenzioni di piccola entità a favore della biodiversità. È dunque opportuno che il programma LIFE finanzi il regime di sovvenzioni di piccola entità a favore della biodiversità nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare , inclusi il rafforzamento delle capacità e la capitalizzazione delle azioni finanziate .

    (16)

    Per promuovere l'economia circolare e l'efficienza delle risorse serve un cambiamento ▌nel modo di progettare, produrre, consumare , riparare, riutilizzare, riciclare e smaltire i materiali e i prodotti, inclusa la plastica , concentrandosi sull'intero ciclo di vita dei prodotti . Il programma LIFE dovrebbe contribuire alla transizione verso un modello di economia circolare finanziando vari soggetti (imprese, autorità pubbliche e consumatori), in particolare tramite l'applicazione, lo sviluppo e la riproduzione delle migliori tecniche, prassi e soluzioni adattate ai contesti locali, regionali o nazionali, anche per mezzo di approcci integrati all'applicazione della gerarchia dei rifiuti e all'attuazione dei piani di gestione e prevenzione dei rifiuti. Il sostegno all'attuazione della comunicazione della Commissione del 16 gennaio 2018 dal titolo « Strategia europea per la plastica nell'economica circolare» può tradursi in particolare nella ricerca di soluzioni al problema dei rifiuti marini.

    (16 bis)

    Un elevato livello di protezione ambientale è di importanza fondamentale per la salute e il benessere dei cittadini dell'Unione. Il programma dovrebbe sostenere l'obiettivo dell'Unione di produrre e utilizzare le sostanze chimiche secondo modalità che minimizzano gli effetti negativi significativi sulla salute umana e sull'ambiente, al fine di raggiungere nell'Unione l'obiettivo di un ambiente non tossico. Il programma dovrebbe altresì sostenere le attività intese a facilitare l'attuazione della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (18) , al fine di conseguire livelli di rumore che non comportino effetti negativi significativi né rischi significativi per la salute umana.

    (17)

    L'obiettivo a lungo termine dell'Unione sulla qualità dell'aria consiste nel raggiungere livelli di qualità che non comportino effetti negativi significativi né rischi significativi per la salute umana e l'ambiente, rafforzando nel contempo le sinergie tra miglioramenti della qualità dell'aria e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra . L'opinione pubblica è attenta alle questioni legate all'inquinamento atmosferico e i cittadini si aspettano che le autorità intervengano , soprattutto nelle zone in cui la popolazione e gli ecosistemi sono esposti a livelli elevati di inquinanti atmosferici . La direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) evidenzia il ruolo che possono svolgere i finanziamenti dell'Unione nella realizzazione degli obiettivi per la qualità dell'aria. Il programma LIFE dovrebbe pertanto sostenere i progetti, compresi i progetti strategici integrati, che sono potenzialmente in grado di mobilitare fondi pubblici e privati, illustrare le buone prassi e stimolare l'attuazione dei piani per la qualità dell'aria e della relativa legislazione a livello locale, regionale, multiregionale, nazionale e transnazionale.

    (18)

    La direttiva 2000/60/CE (20) ha istituito un quadro per la protezione delle acque superficiali, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee dell'Unione. Gli obiettivi di detta direttiva sono sostenuti da una migliore attuazione degli obiettivi della politica delle acque e  dalla loro maggiore integrazione nelle altre politiche. Il programma LIFE dovrebbe pertanto sostenere i progetti che concorrono ad attuare appieno la direttiva 2000/60/CE e  l' altra normativa pertinente dell'Unione in materia intesa a raggiungere un buono stato dei corpi idrici dell'Unione, applicando, sviluppando e riproducendo le migliori prassi, nonché mobilitando azioni complementari nel quadro di altri programmi o fonti di finanziamento dell'Unione.

    (19)

    La protezione e il ripristino dell'ambiente marino è uno dei grandi obiettivi della politica ambientale dell'Unione. Il programma LIFE dovrebbe sostenere: la gestione, la conservazione, il ripristino e il monitoraggio della biodiversità e degli ecosistemi marini, in particolare nei siti Natura 2000, e la protezione delle specie conformemente ai quadri d'azione prioritaria istituiti in applicazione della direttiva 92/43/CEE; il raggiungimento di un buono stato ecologico, in linea con la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21); la difesa di mari puliti e sani; l'attuazione della comunicazione della Commissione sulla strategia europea per la plastica nell'economia circolare, in particolare per far fronte al problema degli attrezzi da pesca persi in mare e dei rifiuti marini; la partecipazione dell'Unione alla governance internazionale degli oceani, indispensabile per realizzare gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e per garantire la salute degli oceani a beneficio delle generazioni future. I progetti strategici integrati e i progetti strategici di tutela della natura del programma LIFE dovrebbero includere azioni atte a proteggere l'ambiente marino.

    (20)

    Per migliorare la governance dell'ambiente, dei cambiamenti climatici e degli aspetti correlati della transizione energetica occorre coinvolgere la società civile, e per far ciò occorre accrescere la consapevolezza del pubblico, anche attraverso una strategia di comunicazione che tenga conto dei nuovi media e dei social network, l'impegno dei consumatori e la partecipazione dei portatori di interessi, a tutti i livelli, comprese le organizzazioni non governative, alle consultazioni e all'attuazione delle politiche. È dunque opportuno che il programma sostenga una vasta gamma di ONG e di reti di organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità rispondenti all'interesse generale dell'Unione e che operano principalmente nel settore dell'ambiente o della lotta contro i cambiamenti climatici, concedendo loro sovvenzioni di funzionamento, secondo modalità concorrenziali e trasparenti, per aiutare tali ONG, reti e soggetti a contribuire efficacemente alle politiche dell'Unione, nonché per sviluppare e rafforzare le loro capacità affinché divengano partner più efficienti.

    (21)

    Se il miglioramento della governance a tutti i livelli deve essere un obiettivo trasversale di tutti i sottoprogrammi del programma LIFE , quest'ultimo dovrebbe sostenere lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione dell'acquis in materia di ambiente e di clima, nonché l'effettivo rispetto dell'acquis, in particolare per quanto concerne la legislazione orizzontale sulla governance ambientale, tra cui la legislazione che attua la convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso del pubblico alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (22).

    (22)

    Il programma LIFE dovrebbe preparare gli operatori del mercato e sostenerli nel passaggio a un'economia sostenibile , circolare, efficiente in termini di energia , basata sulle energie rinnovabili, a impatto climatico zero e resiliente ai cambiamenti climatici, sperimentando nuove opportunità commerciali, migliorando le competenze professionali, facilitando l'accesso dei consumatori a prodotti e servizi sostenibili, coinvolgendo e responsabilizzando chi ha potere d'influenza e sperimentando nuovi metodi per adattare i processi esistenti e il tessuto imprenditoriale. Per favorire la penetrazione nel mercato da parte di soluzioni sostenibili, è opportuno promuovere l'accettazione del pubblico in generale e l'impegno dei consumatori.

    (22 bis)

    Il programma è inteso a sostenere la dimostrazione di tecniche, strategie e migliori prassi che possono essere riprodotte e utilizzate su più vasta scala. Soluzioni innovative contribuirebbero al miglioramento delle prestazioni ambientali e della sostenibilità, in particolare ai fini della messa a punto di pratiche agricole sostenibili nei settori che agiscono sul clima, l'acqua, il suolo, la biodiversità e i rifiuti. A questo proposito è opportuno porre l'accento sulle sinergie con altri programmi e altre politiche, come il partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura e il sistema di ecogestione e audit dell'Unione.

    (23)

    A livello di Unione, i grandi investimenti in azioni a favore dell'ambiente e del clima sono prevalentemente finanziati dai programmi di finanziamento più consistenti dell'Unione (integrazione). È pertanto indispensabile intensificare gli sforzi di integrazione per garantire la sostenibilità, la biodiversità e la presa in considerazione della dimensione climatica negli altri programmi di finanziamento dell'Unione, nonché l'inserimento di clausole di sostenibilità in tutti gli strumenti dell'Unione. Facendo leva sulla loro funzione catalizzatrice, i progetti strategici integrati e i progetti strategici di tutela della natura che saranno elaborati nell'ambito del programma LIFE dovrebbero cogliere le opportunità di finanziamento offerte dai suddetti programmi e da altre fonti, quali i fondi nazionali, e creare sinergie.

    (23 bis)

    Il successo dei progetti strategici di tutela della natura e dei progetti strategici integrati dipende da una stretta cooperazione tra le autorità nazionali, regionali e locali e gli attori non statali interessati dagli obiettivi del programma. È dunque opportuno applicare i principi di trasparenza e divulgazione per quanto riguarda le decisioni relative allo sviluppo, all'attuazione, alla valutazione e al monitoraggio dei progetti, in particolare in caso di integrazione o quando sono coinvolte più fonti di finanziamento.

    (24)

    Tenuto conto dell'importanza di affrontare i cambiamenti climatici in modo coordinato e ambizioso , in linea con l'impegno assunto dall'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma LIFE contribuirà a integrare le azioni per il clima e a far sì che gli obiettivi climatici assorbano nel complesso almeno il 25 % della spesa iscritta a bilancio dell'Unione nel periodo del QFP 2021-2027 e quanto prima, al più tardi entro il 2027, il 30 % all'anno . Le azioni intraprese nell'ambito del programma LIFE dovrebbero far sì che il 61 % della dotazione finanziaria totale del programma LIFE sia dedicato agli obiettivi climatici. Le azioni saranno individuate durante il processo di preparazione e attuazione del programma LIFE , e saranno riesaminate nell'ambito dei processi di valutazione e riesame.

    (25)

    In sede di attuazione del programma LIFE è opportuno tenere in considerazione la strategia per le regioni ultraperiferiche (23), in virtù dell'articolo 349 del TFUE e delle esigenze specifiche e vulnerabilità di queste regioni. Si dovrebbe tenere conto anche delle politiche dell'Unione diverse da quelle in materia di ambiente, clima e da quelle pertinenti in materia di energia.

    (26)

    La Commissione, a supporto dell'attuazione del programma LIFE , dovrebbe collaborare con la rete di punti di contatto nazionali onde stimolare la cooperazione volta a migliorare e rendere più efficienti i servizi dei punti di contatto nazionali in tutta l'Unione, nonché elevare la qualità generale delle proposte presentate , organizzare seminari e laboratori, pubblicare gli elenchi dei progetti finanziati nell'ambito del programma LIFE o intraprendere altre attività , quali campagne mediatiche, al fine di meglio divulgare i risultati dei progetti e facilitare gli scambi di esperienze, conoscenze e migliori pratiche nonché la riproduzione dei risultati dei progetti in tutta l'Unione , promuovendo in tal modo la cooperazione e la comunicazione . Tali attività dovrebbero essere destinate in special modo agli Stati membri che sottoutilizzano i fondi e facilitare la comunicazione e la cooperazione tra i beneficiari dei progetti, completati o in corso, i proponenti o le parti interessate nell'ambito dello stesso settore. È essenziale che le attività di comunicazione e cooperazione coinvolgano anche le autorità regionali e locali e i portatori di interessi.

    (26 bis)

    La qualità è il criterio generale su cui si basano la valutazione dei progetti e il processo di attribuzione nell'ambito del programma LIFE. Per facilitare la realizzazione degli obiettivi del programma LIFE in tutta l'Unione e promuovere proposte di progetti di elevata qualità, dovrebbero essere resi disponibili finanziamenti per progetti di assistenza tecnica ai fini di un'effettiva partecipazione al programma LIFE. La Commissione dovrebbe adoperarsi per un'effettiva copertura geografica di qualità in tutta l'Unione, anche aiutando gli Stati membri ad accrescere la qualità dei progetti attraverso il rafforzamento delle capacità. La definizione di scarsa partecipazione effettiva al programma LIFE nonché delle attività ammissibili e dei criteri di attribuzione avverrà nel programma di lavoro pluriennale sulla base del tasso di partecipazione e del tasso di successo dei richiedenti dei rispettivi Stati membri, tenendo conto, tra l'altro, della popolazione e della densità di popolazione, della superficie totale dei siti Natura 2000 per ciascuno Stato membro, espressa in percentuale della superficie totale di Natura 2000 e in percentuale del territorio di uno Stato membro coperta da siti Natura 2000. Le attività ammissibili dovrebbero essere di natura tale da tendere a migliorare la qualità delle domande di finanziamento dei progetti.

    (27)

    La rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente (IMPEL), la rete europea dei procuratori per l'ambiente (ENPE) e il forum UE dei giudici per l'ambiente (EUFJE (24)) sono organizzazioni create per favorire la collaborazione tra gli Stati membri, il cui ruolo è determinante per garantire il rispetto del diritto ambientale dell'Unione. Concorrono validamente ad attuare e far rispettare il diritto dell'ambiente in modo più coerente in tutta l'Unione, evitando distorsioni della concorrenza, contribuiscono a migliorare la qualità dell'ispezione ambientale e dei meccanismi di garanzia dell'osservanza tramite un sistema di condivisione in rete, a livello sia unionale che nazionale, permettono lo scambio di informazioni ed esperienze a vari livelli amministrativi e tramite formazioni e dibattiti approfonditi sulle questioni ambientali e di rispetto del diritto, ivi compresi i processi di controllo del rispetto e autorizzazione. In considerazione del contributo apportato agli obiettivi del programma LIFE , è opportuno autorizzare la concessione di sovvenzioni a IMPEL, ENPE e EUFJE senza subordinarla all'invito a presentare proposte, in modo da continuare a sostenerne le attività. Vi sono anche altri casi in cui, in applicazione dei requisiti generali del regolamento finanziario, l'invito potrebbe non essere obbligatorio, ad esempio nel caso di organismi che sono designati da Stati membri beneficiari di una sovvenzione concessa da un atto legislativo dell'Unione e che operano sotto la responsabilità di tali Stati.

    (28)

    È opportuno stabilire una dotazione finanziaria per il programma LIFE che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (25).

    (28 bis)

    I tassi di cofinanziamento massimi dovrebbero essere fissati ai livelli necessari per mantenere l'efficace livello di supporto previsto dal programma. Al fine di tener conto dell'adattabilità necessaria vista la gamma di azioni e di entità esistenti, tassi di cofinanziamento specifici contribuiranno alla certezza, pur mantenendo la possibilità di un certo grado di flessibilità per esigenze o requisiti specifici. I tassi di cofinanziamento specifici dovrebbero sempre rispettare i corrispondenti tassi di cofinanziamento massimi stabiliti.

    (29)

    Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è precondizione essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

    (30)

    In conformità al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio  (26) (il regolamento finanziario), al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), al regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95 del Consiglio  (28), al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 (29) del Consiglio al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio  (30), è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità , incluse le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e  al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative , compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

    A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea («EPPO») può indagare e perseguire i  reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (31). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO , per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939, e alla Corte dei conti europea, e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

    (31)

    Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Nel caso delle sovvenzioni, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari. La Commissione dovrebbe garantire un'attuazione comprensibile e dovrebbe promuovere una reale semplificazione per i promotori dei progetti.

    (32)

    Ove opportuno, gli obiettivi strategici del programma LIFE dovrebbero anche essere perseguiti con l'ausilio degli strumenti finanziari e della garanzia di bilancio offerti da InvestEU , segnatamente con l'importo assegnato a titolo del programma LIFE specificato nei programmi di lavoro pluriennali che fanno capo al programma LIFE .

    (33)

    In applicazione dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (32) i soggetti stabiliti nei paesi e territori d'oltremare sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma LIFE e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il paese o territorio d'oltremare è connesso. La partecipazione di tali soggetti al programma LIFE dovrebbe vertere principalmente sui progetti del sottoprogramma Natura e biodiversità.

    (34)

    Il programma dovrebbe essere aperto ai paesi terzi conformemente alle condizioni specifiche di partecipazione stabilite negli accordi da essi stipulati con l'Unione.

    (35)

    I paesi terzi che fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in applicazione di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.

    (36)

    Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma LIFE sulla base delle informazioni raccolte in applicazione di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili, come base per valutare gli effetti del programma LIFE sul campo. Il pieno concorso del programma LIFE alla realizzazione di tutti gli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione avviene per effetti indiretti, a lungo termine e difficili da misurare. Per il monitoraggio del programma LIFE , a complemento degli indicatori di realizzazione diretta e degli obblighi di verifica stabiliti nel presente regolamento, è opportuno utilizzare indicatori specifici aggregati di progetto, da illustrarsi nei programmi di lavoro pluriennali o negli inviti a presentare proposte, anche per quanto riguarda Natura 2000 e le emissioni di determinati inquinanti atmosferici.

    (36 bis)

    È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento riguardo all'adozione dei programmi di lavoro pluriennali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  (33) . Se il comitato per il programma LIFE non esprime alcun parere su un progetto di atto di esecuzione, la Commissione, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011, non dovrebbe adottare il progetto di atto di esecuzione.

    (37)

    Al fine di garantire che il sostegno a titolo del programma e l'attuazione del programma siano coerenti con le politiche e le priorità dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare gli indicatori o integrare il presente regolamento per quanto riguarda gli indicatori e per istituire il quadro di monitoraggio e valutazione . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (38)

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire a una tutela ambientale di alto livello e a un'azione ambiziosa per il clima con una buona governance e un approccio multilaterale, allo sviluppo sostenibile, nonché alla realizzazione degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla legislazione, dalle strategie, dai piani e dagli impegni internazionali dell'Unione in materia di ambiente, biodiversità, clima , economia circolare e pertinenti all'energia rinnovabile e all'efficienza energetica , non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (39)

    Occorre pertanto abrogare il regolamento (UE) n. 1293/2013,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento istituisce il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) (in prosieguo «il programma LIFE »).

    Esso stabilisce gli obiettivi del programma LIFE , il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    (1)

    «progetti strategici di tutela della natura», i progetti che sostengono il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di natura e di biodiversità attuando negli Stati membri programmi di azione coerenti per integrare tali obiettivi e priorità nelle altre politiche e negli strumenti di finanziamento, anche attraverso l'attuazione coordinata dei quadri di azione prioritaria istituiti in applicazione della direttiva 92/43/CEE;

    (2)

    «progetti strategici integrati», i progetti che attuano su scala regionale, multiregionale, nazionale o transnazionale i piani d'azione o le strategie per l'ambiente o il clima elaborati dalle autorità degli Stati membri e disposti da specifici atti normativi o politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima o da quelli pertinenti in materia di energia ▌ , garantendo al tempo stesso la partecipazione dei portatori di interessi e promuovendo il coordinamento con almeno un'altra fonte di finanziamento dell'Unione, nazionale o privata e la mobilitazione di tale altra fonte;

    (3)

    «progetti di assistenza tecnica», i progetti che sostengono lo sviluppo della capacità di partecipazione a progetti di azione standard, la preparazione di progetti strategici di tutela della natura e di progetti strategici integrati, la preparazione all'accesso ad altri strumenti finanziari dell'Unione o altre misure necessarie per preparare l'espansione o la riproduzione dei risultati di altri progetti finanziati dal programma LIFE , dai programmi precedenti o da altri programmi dell'Unione, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 . Tali progetti possono inoltre includere la creazione di capacità relative alle attività delle autorità degli Stati membri finalizzate all'effettiva partecipazione al programma LIFE ;

    (4)

    «progetti di azione standard», i progetti diversi dai progetti strategici integrati, dai progetti strategici di tutela della natura o dai progetti di assistenza tecnica, che perseguono gli obiettivi specifici del programma di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

    (5)

    «operazioni di finanziamento misto», le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (EU, Euratom) 2018/… («il regolamento finanziario»), che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

    (6)

    «soggetto giuridico», la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 190, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.

    Articolo 3

    Obiettivi del programma

    1.   L'obiettivo generale del programma LIFE consiste nel contribuire al passaggio a un'economia sostenibile , circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili, a impatto ambientale zero e resiliente ai cambiamenti climatici, nel tutelare, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente , segnatamente l'aria, l'acqua e il suolo, e nell'interrompere e invertire il processo di perdita della biodiversità e il degrado degli ecosistemi, anche mediante il sostegno all'attuazione e alla gestione della rete Natura 2000, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile. Il programma LIFE sostiene altresì l'attuazione dei programmi generali di azione adottati a norma dell'articolo 192, paragrafo 3, TFUE.

    2.   Gli obiettivi specifici del programma LIFE sono i seguenti:

    a)

    sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche , metodi e approcci innovativi per raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente , comprese la natura e la biodiversità, in materia di azione per il clima, inclusi la transizione all'energia rinnovabile e una maggiore efficienza energetica , e contribuire alla base di conoscenze e all'applicazione delle migliori prassi, in particolare in relazione alla tutela della natura e della biodiversità , anche attraverso il sostegno della rete Natura 2000 ;

    b)

    sostenere lo sviluppo, l'attuazione, la sorveglianza e il controllo del rispetto della legislazione e delle politiche dell'Unione pertinenti in materia di ambiente, incluse natura e biodiversità, e in materia di azione per il clima e transizione all'energia rinnovabile o aumento dell'efficienza energetica , anche migliorando la governance a tutti i livelli, in particolare rafforzando le capacità degli attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile;

    c)

    stimolare l'introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche e strategiche dimostratesi efficaci ad attuare la legislazione e le politiche dell'Unione pertinenti in materia di ambiente, incluse natura e biodiversità, e in materia di azione per il clima e transizione all'energia rinnovabile o aumento dell'efficienza energetica, riproducendo i risultati, integrando i relativi obiettivi in altre politiche e nelle prassi del settore pubblico e privato, mobilitando gli investimenti e migliorando l'accesso ai finanziamenti.

    Articolo 4

    Struttura ▌

    Il programma LIFE è così strutturato:

    1)

    il settore Ambiente, che include:

    a)

    il sottoprogramma Natura e biodiversità;

    b)

    il sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita;

    2)

    il settore Azione per il clima, che include:

    a)

    il sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

    b)

    il sottoprogramma Transizione all'energia pulita.

    Articolo 5

    Bilancio

    1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 6 442 000 000 EUR a prezzi 2018 (7 272 000 000  EUR a prezzi correnti).

    2.   La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

    a)

    4 715 000 000 EUR a prezzi 2018 (5 322 000 000 EUR a prezzi correnti, che rappresenta il 73,2 % della dotazione finanziaria totale del programma) per il settore Ambiente, di cui

    1)

    2 829 000 000 EUR a prezzi 2018 (3 261 420 000 EUR a prezzi correnti, che rappresenta il 44,9 % della dotazione finanziaria totale del programma) per il sottoprogramma Natura e biodiversità e

    2)

    1 886 000 000 EUR a prezzi 2018 (2 060 580 000 EUR a prezzi correnti, che rappresenta il 28,3 % della dotazione finanziaria totale del programma) per il sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita;

    b)

    1 950 000 000 EUR per il settore Azione per il clima, di cui

    1)

    950 000 000 EUR per il sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e

    2)

    1 000 000 000 EUR per il sottoprogramma Transizione all'energia pulita.

    3.   Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni sulla flessibilità di cui al regolamento (UE) … del Parlamento europeo e del Consiglio (34) [il regolamento che stabilisce il nuovo quadro finanziario pluriennale] e al regolamento finanziario.

    3 bis.     In deroga al paragrafo 2, almeno il 60 % delle risorse di bilancio destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni di azioni nell'ambito del settore Ambiente di cui al paragrafo 2, lettera a), è riservato a sovvenzioni per progetti a sostegno del sottoprogramma Natura e biodiversità di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i).

    4.    Il programma LIFE può finanziare le attività di assistenza tecnica e amministrativa svolte dalla Commissione per l'attuazione del programma LIFE , segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali e le attività di rete a sostegno dei punti di contatto nazionali del programma LIFE, tra cui attività di formazione e di apprendimento reciproco ed eventi volti a scambiare esperienze .

    5.   Il programma può finanziare le attività messe in atto dalla Commissione per sostenere la preparazione, l'attuazione e l'integrazione della legislazione e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima o di quelle pertinenti in materia di ▌ energia ▌ al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3. Tali attività possono consistere in:

    a)

    informazione e comunicazione, comprese le campagne di sensibilizzazione. Le risorse finanziarie assegnate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento coprono anche la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, nonché sullo stato di attuazione e recepimento della legislazione dell'Unione in materia di ambiente, clima o di quella pertinente in materia di energia;

    b)

    studi, indagini, modellizzazioni e scenari;

    c)

    preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione ▌ delle politiche, dei programmi e della legislazione , nonché valutazione e analisi dei progetti non finanziati dal programma LIFE, se perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 3 ;

    d)

    laboratori, conferenze e incontri;

    e)

    piattaforme di rete di contatti e di buone pratiche;

    f)

    altre attività , quali premi .

    Articolo 6

    Paesi terzi associati al programma

    1.    Fatto salvo il pieno rispetto di tutte le sue norme e disposizioni, il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

    a)

    i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

    b)

    i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

    c)

    i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

    d)

    altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo

    garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

    stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5], del regolamento finanziario;

    non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;

    garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

    2.   Il paese terzo che partecipa al programma in forza di una decisione adottata nell'ambito di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

    Articolo 6 bis

    Cooperazione internazionale

    Nel corso dell'attuazione del programma LIFE, è possibile la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni, al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3.

    Articolo 7

    Sinergie con altri programmi dell'Unione

    La Commissione favorisce l'attuazione coerente del programma LIFE e la Commissione e gli Stati membri favoriscono la coerenza e il coordinamento con il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, Orizzonte Europa, il meccanismo per collegare l'Europa e InvestEU al fine di creare sinergie, in particolare nel contesto dei progetti strategici di tutela della natura e dei progetti strategici integrati, e sostenere l'utilizzo e la riproduzione delle soluzioni sviluppate nel quadro del programma LIFE . La Commissione e gli Stati membri perseguono la complementarità a tutti i livelli.

    Articolo 8

    Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

    1.    La Commissione attua il programma LIFE in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo [61, paragrafo 1, lettera c)], del regolamento finanziario.

    2.   Il programma LIFE può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

    2 bis.     Almeno l'85 % del bilancio del programma LIFE è destinato alle sovvenzioni di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 5, ai progetti finanziati attraverso altre forme di finanziamenti nella misura specificata nel quadro del programma di lavoro pluriennale oppure, ove opportuno e nella misura specificata nel quadro del programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 17, agli strumenti finanziari sotto forma di operazioni di finanziamento misto, come specificato all'articolo 8, paragrafo 2. La Commissione assicura che i progetti finanziati mediante altre forme di finanziamento siano pienamente conformi agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento. L'importo massimo destinato alle sovvenzioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3 ter, è di 15 milioni di EUR.

    2 ter.     I tassi di cofinanziamento massimi per le azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), sono pari a un massimo del 60 % dei costi ammissibili e del 75 % in caso di progetti finanziati nell'ambito del sottoprogramma Natura e biodiversità, in particolare quelli riguardanti habitat prioritari o specie prioritarie ai fini dell'attuazione della direttiva 92/43/CEE o specie di uccelli per le quali il finanziamento è considerato prioritario dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico istituito a norma dell'articolo 16 della direttiva 2009/147/CE, allorché necessario per conseguire l'obiettivo prefisso in materia di conservazione. Il tasso di cofinanziamento massimo per le azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 5, è pari a un massimo del 70 % dei costi ammissibili. Fatti salvi i pertinenti tassi di cofinanziamento massimi determinati, tassi specifici sono ulteriormente precisati nel programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 17. Tali tassi possono essere adattati in conformità dei requisiti di ciascun sottoprogramma, tipo di progetto o tipo di sovvenzione.

    Per i progetti di cui all'articolo 10, paragrafo 3 ter, i tassi di cofinanziamento massimi non superano il 95 % dei costi ammissibili per i progetti durante il periodo del primo programma di lavoro pluriennale; per il secondo programma di lavoro pluriennale e in subordine alla conferma in tale programma di lavoro, il tasso di cofinanziamento è pari al 75 % dei costi ammissibili.

    2 quater.     La qualità è il criterio su cui si basano la valutazione dei progetti e il processo di attribuzione nell'ambito del programma LIFE. La Commissione si adopera per un'effettiva copertura geografica di qualità in tutta l'Unione, anche aiutando gli Stati membri ad accrescere la qualità dei progetti attraverso il rafforzamento delle capacità.

    CAPO II

    AMMISSIBILITÀ

    Articolo 9

    Sovvenzioni

    Le sovvenzioni nell'ambito del programma LIFE sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

    Articolo 10

    Azioni ammissibili

    1.   Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

    2.   Le sovvenzioni possono finanziare i seguenti tipi di azione:

    a)

    progetti strategici di tutela della natura a titolo del sottoprogramma di cui all'articolo 4, punto 1, lettera a);

    b)

    progetti strategici integrati a titolo del sottoprogramma di cui all'articolo 4, punto 1, lettera b), e punto 2, lettere a) e b);

    c)

    progetti di assistenza tecnica;

    d)

    progetti di azione standard;

    e)

    altre azioni necessarie al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 , incluse le azioni di coordinamento e sostegno intese al rafforzamento delle capacità, alla divulgazione di informazioni e conoscenza e alla sensibilizzazione per sostenere la transizione all'energia rinnovabile e una maggiore efficienza energetica .

    3.   I progetti a titolo del sottoprogramma Natura e biodiversità riguardanti la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti Natura 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE tengono conto delle priorità enunciate nei piani, nelle strategie e nelle politiche nazionali e regionali in materia di conservazione della natura e della biodiversità, in particolare nei quadri d'azione prioritaria istituiti in applicazione della direttiva 92/43/CEE.

    3 bis.     I progetti di assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità relativi alle attività delle autorità degli Stati membri per migliorare l'effettiva partecipazione al programma LIFE supportano le attività degli Stati membri con una scarsa partecipazione effettiva, al fine di migliorare i servizi dei punti di contatto nazionali nell'UE e di aumentare la qualità globale delle proposte presentate.

    4.   Le sovvenzioni possono finanziare attività al di fuori di uno Stato membro o di un paese o territorio d'oltremare a esso connesso , a condizione che il progetto persegua gli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione e le attività al di fuori dell'Unione siano necessarie ad assicurare l'efficacia degli interventi effettuati nei territori degli Stati membri o in un paese o territorio d'oltremare, o a sostenere gli accordi internazionali di cui l'Unione è parte .

    5.   Sono concesse sovvenzioni di funzionamento a favore di organizzazioni senza scopo di lucro che sono coinvolte nello sviluppo, nell'attuazione e nel controllo del rispetto della legislazione e delle politiche dell'Unione e che sono attive principalmente nel settore dell'ambiente o dell'azione per il clima, ivi compresa la transizione all'energia pulita , in linea con gli obiettivi del programma LIFE di cui all'articolo 3 .

    Articolo 11

    Soggetti idonei

    1.   Oltre ai criteri di cui all'articolo [197] del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi da 2 a 3.

    2.   Sono ammessi i seguenti soggetti:

    a)

    i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi o territori:

    1)

    uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;

    2)

    un paese terzo associato al programma LIFE ;

    3)

    un altro paese terzo elencato nel programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 17 , alle condizioni specificate ai paragrafi da 4 a 6 del presente articolo ;

    b)

    i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

    3.   Non sono ammesse le persone fisiche.

    4.   Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione onde assicurare l'efficacia degli interventi effettuati nell'Unione.

    5.   Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno tre soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d'oltremare ad essi connessi, o in paesi terzi associati al programma o in altri paesi terzi.

    6.   I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero di massima sostenere il costo della loro partecipazione.

    6 bis.     Per garantire un uso efficace dei fondi del programma e un'efficiente partecipazione dei soggetti giuridici di cui al paragrafo 4, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 per completare il presente articolo definendo a quali condizioni la partecipazione di tali soggetti alla politica ambientale e climatica condotta dall'Unione è considerata adeguata ai fini della loro ammissibilità al programma.

    Articolo 12

    Attribuzione diretta

    Fatto salvo l'articolo [188] del regolamento finanziario, le sovvenzioni possono essere concesse agli organismi di cui all'allegato I senza indire un invito a presentare proposte.

    Articolo 13

    Specificazione dei criteri di attribuzione

    La Commissione stabilisce i criteri di attribuzione nel programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 17 e negli inviti a presentare proposte tenendo conto dei seguenti principi :

    a)

    i progetti finanziati dal programma LIFE sono nell'interesse dell'Unione in quanto apportano un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del programma LIFE di cui all'articolo 3 e non li pregiudicano e, ove possibile, promuovono il ricorso agli appalti pubblici verdi;

    a bis)

    i progetti garantiscono un approccio efficace sotto il profilo dei costi e sono tecnicamente e finanziariamente coerenti;

    a ter)

    è data priorità ai progetti aventi il massimo contributo potenziale per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;

    b)

    ▌ ai progetti che apportano benefici collaterali e promuovono sinergie tra i sottoprogrammi di cui all'articolo 4 è assegnato un bonus nel quadro della loro valutazione ;

    c)

    ▌ ai progetti potenzialmente più riproducibili e utilizzabili dal settore pubblico o privato o più in grado di mobilitare i massimi investimenti o risorse finanziarie (potenzialità di stimolo) è assegnato un bonus nel quadro della loro valutazione ;

    d)

    è assicurata la riproducibilità dei risultati del progetto di azione standard;

    e)

    è assegnato un bonus ai progetti che sono basati sui risultati di altri progetti finanziati dal programma LIFE , dai programmi precedenti o da altri fondi dell'Unione o che espandono tali risultati;

    f)

    se del caso, è prestata particolare attenzione ai progetti in zone geografiche con esigenze specifiche o vulnerabilità, quali zone con particolari problemi ambientali o vincoli naturali, zone transfrontaliere , zone di elevato valore naturalistico o regioni ultraperiferiche.

    Articolo 14

    Costi ammissibili relativi all'acquisto di terreni

    Oltre ai criteri di cui all'articolo [186] del regolamento finanziario, i costi relativi all'acquisto di terreni sono considerati ammissibili a condizione che:

    a)

    l'acquisto contribuisca a migliorare, mantenere e ripristinare l'integrità della rete Natura 2000 istituita in applicazione dell'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE, anche grazie al miglioramento della connettività attraverso la creazione di corridoi, tappe intermedie o altri elementi di infrastruttura verde;

    b)

    l'acquisto di terreni costituisca l'unico o il più efficace mezzo per ottenere il risultato desiderato in materia di conservazione;

    c)

    l'acquisto di terreni sia riservato, a lungo termine, ad usi coerenti con gli obiettivi specifici del programma LIFE ;

    d)

    lo Stato membro interessato garantisca, mediante trasferimento o in altro modo, la destinazione a lungo termine di tali terreni a scopi di conservazione della natura.

    Articolo 15

    Finanziamenti cumulativi, complementari e combinati

    1.   Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può anche essere finanziata dal programma LIFE purché i contributi non riguardino gli stessi costi e purché l'azione persegua gli obiettivi ambientali o climatici di cui all'articolo 3 e non ne pregiudichi alcuno . Le regole di ciascun programma dell'Unione si applicano al rispettivo contributo da esso apportato all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno nell'ambito dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.

    2.   Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative:

    a)

    sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma LIFE ,

    b)

    rispettano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte,

    c)

    non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio,

    possono ricevere sostegno a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo plus o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento sulle disposizioni comuni] o dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune], a condizione che tali azioni siano coerenti con gli obiettivi e i criteri di ammissibilità del programma interessato. Si applicano le regole del Fondo che fornisce il sostegno.

    CAPO III

    OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO MISTO

    Articolo 16

    Operazioni di finanziamento misto

    Le operazioni di finanziamento misto nel quadro del ▌ programma LIFE sono eseguite in conformità al ▌ regolamento InvestEU ▌ e al titolo X del regolamento finanziario , tenendo in debito conto i requisiti in materia di sostenibilità e trasparenza .

    CAPO IV

    PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, COMUNICAZIONE E VALUTAZIONE

    Articolo 17

    Programma di lavoro pluriennale

    1.    La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, programmi di lavoro pluriennali per il programma LIFE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2 .

    2.   Ciascun programma di lavoro pluriennale specifica, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3, quanto segue:

    a)

    le allocazioni dei fondi tra le esigenze e tra le diverse tipologie di finanziamento nell'ambito di ciascun sottoprogramma , nonché l'importo totale massimo assegnato alle sovvenzioni di cui all'articolo10, paragrafo 2, lettere a) e b) ;

    a bis)

    l'importo totale massimo per gli strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di finanziamento misto del programma LIFE, se del caso;

    a ter)

    l'importo totale massimo per le sovvenzioni da concedere agli organismi di cui all'allegato I in conformità dell'articolo 12;

    b)

    i temi o le esigenze specifiche per cui è necessario un prestanziamento dei fondi per i progetti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere c) e d);

    c)

    le strategie e i piani interessati dai progetti strategici integrati per i quali possono essere chiesti finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b);

    d)

    il periodo massimo di ammissibilità per l'attuazione dei progetti;

    d bis)

    i calendari indicativi per gli inviti a presentare proposte per il periodo coperto dal programma di lavoro pluriennale;

    d ter)

    la metodologia tecnica per la procedura di presentazione e di selezione dei progetti e i criteri di attribuzione in conformità degli elementi di cui all'articolo 13;

    d quater)

    la specificazione dei tassi di cofinanziamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2 ter;

    d quinquies)

    i tassi di cofinanziamento massimi per le azioni ammissibili di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera e);

    d sexies)

    le norme dettagliate riguardo all'applicazione dei finanziamenti cumulativi, complementari e combinati, ove pertinente;

    d septies)

    la definizione di scarsa partecipazione effettiva nonché delle attività ammissibili e dei criteri di attribuzione per i progetti di assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità relativi alle attività delle autorità degli Stati membri per l'effettiva partecipazione al programma LIFE.

    2 bis.     Il primo programma di lavoro pluriennale ha una durata di quattro anni e il secondo ha una durata di tre anni.

    2 ter.     Nel quadro dei programmi di lavoro pluriennali, la Commissione pubblica inviti a presentare proposte per il periodo coperto. La Commissione provvede affinché i fondi inutilizzati in un determinato invito a presentare proposte siano ripartiti tra i diversi tipi di azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, nello stesso settore.

    2 quater.     La Commissione garantisce la consultazione dei portatori di interessi nell'elaborazione dei programmi di lavoro pluriennali.

    Articolo 18

    Monitoraggio e comunicazione

    1.    La Commissione rende conto dei progressi del programma LIFE nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 sulla base degli indicatori contenuti nell'allegato II.

    2.   Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma LIFE in direzione del conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 per modificare l'allegato II allo scopo di rivederne o integrarne gli indicatori, se necessario, anche nell'ottica di armonizzarli con gli indicatori stabiliti per altri programmi dell'Unione, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro per il monitoraggio e la valutazione.

    2 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 al fine di definire, sulla base dell'allegato II, indicatori specifici per ciascun sottoprogramma e tipo di progetti.

    3.    La Commissione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per monitorare l'attuazione e i risultati del programma. A tale scopo e conformemente alle metodologie disponibili sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione finalizzati alla raccolta di indicatori aggregabili delle realizzazioni e dell'impatto dei progetti, per tutti i pertinenti obiettivi specifici in materia di ambiente e clima, anche in relazione a Natura 2000 e alle emissioni di alcuni inquinanti atmosferici come la CO2.

    4.   La Commissione periodicamente monitora l'integrazione degli obiettivi relativi al clima e alla biodiversità, compreso l'importo delle spese, e ne dà conto. Il contributo del presente regolamento all'obiettivo inteso a che il 25 % del bilancio concorra alla realizzazione degli obiettivi climatici è verificato attraverso il sistema di indicatori climatici dell'Unione. La spesa relativa alla biodiversità è verificata per mezzo di un'apposita serie di indicatori. Tali metodi di verifica sono usati per quantificare, con un adeguato livello di disaggregazione, gli stanziamenti d'impegno che dovranno contribuire rispettivamente agli obiettivi relativi al clima e a quelli relativi alla biodiversità nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027. La spesa è presentata ogni anno nel bilancio previsionale del programma. Si dà regolarmente conto del contributo del programma agli obiettivi dell'Unione in materia di clima e biodiversità nel contesto delle valutazioni e della relazione annuale.

    5.   La Commissione valuta le sinergie tra il programma LIFE e altri programmi dell'Unione complementari e tra i suoi sottoprogrammi.

    Articolo 19

    Valutazione

    1.    La Commissione effettua valutazioni ▌ con tempestività per alimentare il processo decisionale , tenendo in debita considerazione la coerenza, le sinergie, il valore aggiunto dell'Unione e la sostenibilità a lungo termine, utilizzando le priorità dell'Unione in materia di ambiente e di clima .

    2.    La Commissione effettua la valutazione intermedia del programma LIFE non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre 42 mesi dall'inizio dell' attuazione del programma LIFE, utilizzando gli indicatori di realizzazione e di risultato fissati in conformità dell'allegato II .

    La valutazione riguarda almeno i seguenti aspetti:

    a)

    gli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma;

    b)

    l'uso efficiente delle risorse;

    c)

    il grado in cui gli obiettivi di tutte le misure sono stati conseguiti, specificando laddove possibile i risultati e gli impatti;

    d)

    la capacità, effettiva o prevista, dei progetti di mobilitare altri fondi dell'Unione, tenendo conto, in particolare, dei vantaggi di una maggiore coerenza con altri strumenti di finanziamento dell'Unione;

    e)

    la misura in cui sono state realizzate sinergie tra gli obiettivi e la complementarità con altri programmi pertinenti dell'Unione;

    f)

    il valore aggiunto dell'Unione e l'impatto a lungo termine del programma LIFE, in vista di una decisione riguardo al rinnovo, alla modifica o alla sospensione delle misure;

    g)

    il livello di coinvolgimento dei portatori di interessi;

    h)

    un'analisi quantitativa e qualitativa del contributo del programma allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

    i)

    un'analisi della copertura geografica nell'Unione, di cui all'articolo 8, paragrafo 2 quater, e, se non si raggiunge tale copertura, un'analisi delle ragioni di fondo.

    3.   Al termine dell'attuazione del programma LIFE e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, secondo comma, la Commissione effettua una valutazione finale del programma LIFE .

    4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e la Commissione rende disponibili al pubblico i risultati delle valutazioni .

    CAPO V

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 20

    Informazione, comunicazione e pubblicità

    1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono i progetti e i risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. A tale scopo i destinatari utilizzano il logo del programma LIFE, raffigurato nell'allegato II bis, o, qualora ciò non sia fattibile, menzionano il programma LIFE in tutte le attività di comunicazione e il suddetto logo figura su tabelloni in punti strategici visibili al pubblico. Tutti i beni durevoli acquisiti nel quadro del programma LIFE recano il logo del programma LIFE tranne nei casi specificati dalla Commissione.

    2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma LIFE , sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma LIFE contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

    Articolo 20 bis

    Procedura di comitato

    1.     La Commissione è assistita dal comitato per il programma LIFE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.     Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

    4.     La Commissione riferisce annualmente al comitato in merito ai progressi generali dell'attuazione dei sottoprogrammi e alle azioni particolari, segnatamente con riguardo alle operazioni di finanziamento misto attuate attraverso le risorse di bilancio assegnate a titolo del programma LIFE.

    Articolo 21

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 2 bis , è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 2 bis , può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

    5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 2 e 2 bis , entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 22

    Abrogazione

    Il regolamento (UE) n. 1293/2013 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

    Articolo 23

    Disposizioni transitorie

    1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate, fino alla loro chiusura, ai sensi del regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (35) e del regolamento (UE) n. 1293/2013, che continua ad applicarsi ai progetti interessati fino alla loro chiusura.

    2.   La dotazione finanziaria del programma LIFE può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma LIFE e le misure adottate nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 614/2007 e (UE) n. 1293/2013.

    3.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 31 dicembre 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 4, al fine di consentire la gestione dei progetti non completati entro tale data.

    4.   I rientri di capitale da strumenti finanziari costituiti nel quadro del regolamento (UE) n. 1293/2013 possono essere investiti negli strumenti finanziari costituiti a titolo di [Fondo InvestEU].

    5.   Gli importi corrispondenti a entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente erogate a norma del regolamento (CE) n. 614/2007 o del regolamento (UE) n. 1293/2013 sono utilizzati, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (36), per finanziare il programma LIFE .

    Articolo 24

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a …, il

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  GU C […] del […], pag. […].

    (2)  GU C […] del […], pag. […].

    (3)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019. Il testo sottolineato non è stato concordato nel quadro dei negoziati interistituzionali.

    (4)  Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

    (5)  Relazione sulla valutazione intermedia del programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) (SWD(2017)0355 final).

    (6)   Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

    (7)  Agenda 2030, risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

    (8)  Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).

    (9)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

    (10)   Orizzonte 2020, parte III, «Energia sicura, pulita ed efficiente» (Sfide per la società) (decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965)).

    (11)   Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

    (12)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, «Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori» (COM(2017)0063),

    (13)  COM(2011) 0244.

    (14)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

    (15)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

    (16)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

    (17)   SEC(2017)0250.

    (18)   Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale — Dichiarazione della Commissione in sede di comitato di conciliazione sulla direttiva relativa alla valutazione ed alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).

    (19)  Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici che modifica la direttiva 2003/35/CE ed abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

    (20)   Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

    (21)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

    (22)  GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

    (23)   Doc. 13715/17 - COM(2017)0623.

    (24)   Doc. 5485/18 — COM(2018)0010, pag. 5.

    (25)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

    (26)   Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (27)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

    (28)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

    (29)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

    (30)  [Full title + OJ L info].

    (31)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

    (32)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

    (33)   Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)

    (34)  [Please insert full title and OJ info]

    (35)  Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) (GU L 149 del 9.6.2007, pag. 1).

    (36)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

    ALLEGATO I

    Organismi a cui possono essere assegnate sovvenzioni senza un invito a presentare proposte

    1.

    Rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente (IMPEL);

    2.

    Rete europea dei procuratori per l'ambiente (ENPE);

    3.

    Forum UE dei giudici per l'ambiente (EUFJE).

    ALLEGATO II

    Indicatori

    1.   Indicatori di realizzazione

    1.1.

    Numero di progetti che sviluppano, dimostrano e promuovono tecniche e approcci innovativi

    1.2.

    Numero di progetti che applicano le migliori pratiche in materia di natura e biodiversità

    1.3.

    Numero di progetti per lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio o la garanzia del rispetto della pertinente politica e legislazione dell'Unione

    1.4.

    Numero di progetti che migliorano la governance attraverso il potenziamento delle capacità degli attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile

    1.5.

    Numero di progetti , inclusi progetti strategici integrati e progetti strategici di tutela della natura, che attuano:

    piani o strategie chiave;

    programmi di azione per l'integrazione degli obiettivi di tutela della natura e della biodiversità

    2.   Indicatori di risultato

    2.1.

    Variazioni nette nei settori dell'ambiente e del clima sulla base dell'aggregazione degli indicatori a livello di progetto specificati negli inviti a presentare proposte nel quadro dei sottoprogrammi:

    Natura e biodiversità;

    Economia circolare e qualità della vita — che comprende almeno i seguenti elementi:

    qualità dell'aria,

    suolo,

    acqua,

    rifiuti,

    sostanze chimiche,

    rumore,

    uso delle risorse ed efficienza;

    Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

    Transizione all'energia pulita.

    2.2.

    Investimenti cumulativi stimolati dai progetti o finanziamenti ottenuti (milioni di EUR)

    2.3.

    Numero di organizzazioni che partecipano ai progetti o ricevono sovvenzioni di funzionamento

    2.4.

    Percentuale di progetti che hanno avuto un effetto catalizzatore dopo la data di conclusione del progetto

    ALLEGATO II bis

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