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Document 62017TN0281

    Causa T-281/17: Ricorso proposto il 10 maggio 2017 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/Commissione europea

    GU C 269 del 14.8.2017, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.8.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 269/27


    Ricorso proposto il 10 maggio 2017 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/Commissione europea

    (Causa T-281/17)

    (2017/C 269/39)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: M. Sfyri e C-N. Dede, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione di aggiudicazione della convenuta riguardante la seconda fase della gara di appalto ristretta (riferimento EuropeAid/138143/DH/SER/AL) comunicata alle ricorrenti con lettera del 6 marzo 2017, con la quale sono state informate che la loro offerta non era stata selezionata e che l’appalto era stato aggiudicato a un altro offerente;

    condannare la convenuta a corrispondere un risarcimento alle ricorrenti per il danno derivante dalla perdita della possibilità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, per un importo pari a EUR 240 000 (duecento quaranta mila euro);

    condannare la convenuta a versare alle ricorrenti un risarcimento a titolo esemplare, per un importo pari a EUR 40 000 (quaranta mila euro);

    condannare la convenuta a pagare tutte le spese, legali e accessorie, sostenute dalle ricorrenti nell’ambito del presente ricorso, anche in caso di rigetto del medesimo.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta, non comunicando alle ricorrenti la decisione di aggiudicazione contestualmente alla comunicazione agli altri offerenti, e rifiutandosi di rispettare il termine sospensivo, ha violato il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, i principi di trasparenza e di parità di trattamento e le disposizioni del regolamento finanziario.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha modificato il capitolato d’oneri pochi giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, introducendo nuove condizioni. In tal modo, la convenuta ha violato l’articolo 112 del regolamento finanziario, poiché le modifiche ai documenti di gara sono avvenute mediante contatti durante la procedura di appalto, e più specificamente mediante spiegazioni fornite agli offerenti.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso più errori manifesti di valutazione, i quali figurano negli estratti della relazione di valutazione trasmessa alle ricorrenti, e sul fatto che la convenuta ha introdotto criteri nuovi e ignoti nella fase della valutazione delle offerte.


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