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Document 62017CN0175

Causa C-175/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 6 aprile 2017 — X, altra parte: Belastingdienst/Toeslagen

GU C 178 del 6.6.2017, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 6 aprile 2017 — X, altra parte: Belastingdienst/Toeslagen

(Causa C-175/17)

(2017/C 178/15)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: X

Resistente: Belastingdienst/Toeslagen

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008 L 348, in prosieguo: la «direttiva sul rimpatrio»), in combinato disposto con gli articoli 4, 18, 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che il diritto dell’Unione europea impone che il mezzo del ricorso in appello, ove il diritto nazionale lo preveda in procedure avverso una decisione contenente una decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE, abbia automaticamente effetto sospensivo quando il cittadino di un paese terzo sostiene che l’esecuzione della decisione di rimpatrio determina un grave rischio di violazione del principio di non respingimento. In altri termini, se in una siffatta ipotesi l’allontanamento dell’interessato, cittadino di un paese terzo, debba essere sospeso durante il termine per la presentazione del ricorso in appello, o, ove questo sia stato presentato, sino alla decisione su detto appello, senza che tale cittadino di un paese terzo sia tenuto a presentare una domanda separata.

2)

Se l’articolo 39 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU 2005 L 326: in prosieguo: la «direttiva procedure»), in combinato disposto con gli articoli 4, 18, 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che il diritto dell’Unione europea impone che un mezzo del ricorso in appello, ove il diritto nazionale lo preveda per le procedure vertenti sul rigetto di una domanda di asilo ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2005/85/CE, abbia automaticamente effetto sospensivo. In altri termini, se in una siffatta ipotesi l’allontanamento dell’interessato debba essere sospeso durante il termine per la presentazione del ricorso in appello, o, ove questo sia stato presentato, fino alla decisione sull’appello, senza che il cittadino di un paese terzo interessato sia tenuto a presentare una domanda separata.


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