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Document 62013CN0688

    Causa C-688/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil n °3 de Barcelona (Spagna) il 27 dicembre 2013 — Gimnasio Deportivo San Andrés, S.L., altre parti: Gemma Atarés París e Agencia Estatal de la Administración Tributaria

    GU C 78 del 15.3.2014, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 78/4


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil no 3 de Barcelona (Spagna) il 27 dicembre 2013 — Gimnasio Deportivo San Andrés, S.L., altre parti: Gemma Atarés París e Agencia Estatal de la Administración Tributaria

    (Causa C-688/13)

    2014/C 78/08

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Juzgado Mercantil de Barcelona

    Parti

    Ricorrente: Gimnasio Deportivo San Andrés, S.L.

    Convenuti: Gemma Atarés París e Agencia Estatal de la Administración Tributaria

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se la garanzia che al cessionario acquirente di un’impresa assoggettata a procedura concorsuale o di un’unità produttiva dell’impresa non siano posti a carico debiti previdenziali o debiti da lavoro maturati prima dell’aggiudicazione dell’unità produttiva, quando la procedura d’insolvenza dia adito ad una protezione almeno equivalente a quella prevista dalle direttive comunitarie, debba essere considerata come riguardante unicamente ed esclusivamente gli obblighi direttamente connessi ai contratti o ai rapporti di lavoro, oppure se, nel contesto di una protezione globale dei diritti dei lavoratori e del mantenimento dell’occupazione, questa stessa garanzia debba estendersi ai debiti da lavoro o previdenziali anteriori all’aggiudicazione in favore di terzi.

    2)

    Se in questo stesso contesto di salvaguardia dei diritti dei lavoratori l’acquirente dell’unità produttiva possa ottenere da parte del giudice che vigila sulla procedura concorsuale e decide l’aggiudicazione la garanzia, non solo relativamente ai diritti derivanti dai contratti di lavoro, ma altresì relativamente ad eventuali debiti maturati prima dell’aggiudicazione a carico dell’insolvente nei confronti di lavoratori il cui rapporto di lavoro era già stato risolto o a debiti previdenziali pregressi.

    3)

    Se chi acquisisce un’impresa assoggettata a procedura concorsuale o un’unità produttiva impegnandosi a mantenere in essere tutti i contratti di lavoro o parte di essi, surrogandosi negli stessi, ottenga la garanzia che non si potranno far valere nei suoi confronti o non gli saranno trasferiti altri obblighi del cedente connessi ai contratti o [OR 11] rapporti nei quali si surroga, in particolare rischi connessi a rapporti di lavoro anteriori e debiti previdenziali.

    4)

    Se, in conclusione, con riferimento al trasferimento di unità produttive o imprese dichiarate insolventi in sede giudiziaria o amministrativa ed in liquidazione, la direttiva 2001/23 (1) possa essere interpretata nel senso che essa non solo consente la tutela dei contratti di lavoro, ma altresì fornisce la certezza che l’acquirente non dovrà rispondere di debiti anteriori all’acquisizione di detta unità produttiva.

    5)

    Se il tenore letterale dell’articolo 149, paragrafo 2, della legge fallimentare spagnola, laddove menziona la successione nell’impresa, costituisca la misura di diritto interno richiesta dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della menzionata direttiva 23/2001 perché operi l’eccezione.

    6)

    In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se il provvedimento di aggiudicazione emanato dal giudice della procedura concorsuale con tali garanzie e tutele debba essere in ogni caso vincolante per gli altri giudici o nei procedimenti amministrativi eventualmente promossi contro il nuovo acquirente per debiti anteriori all’acquisizione, di modo che l’articolo 44 dello Statuto dei lavoratori non possa privare di effetti l’articolo 149, paragrafi 2 e 3, della legge fallimentare.

    7)

    Qualora si ritenesse invece che l’articolo 149, paragrafi 2 e 3, della legge fallimentare non operi come eccezione ai sensi dell’articolo 5 della direttiva, si chiede alla Corte di chiarire se il regime previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della menzionata direttiva incida solo sui diritti e sugli obblighi strettamente attinenti ai contratti di lavoro in vigore, di modo che non si possano in alcun caso considerare trasferiti all’acquirente diritti o obblighi come quelli derivanti da debiti previdenziali, né altri obblighi connessi a contratti di lavoro già risolti prima dell’avvio della procedura di insolvenza.


    (1)  Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).


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