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Document 62012CN0242

Causa C-242/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank te Rotterdam (Paesi Bassi) il 18 maggio 2012 — Procedimento penale a carico della Belgian Shell NV

GU C 243 del 11.8.2012, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank te Rotterdam (Paesi Bassi) il 18 maggio 2012 — Procedimento penale a carico della Belgian Shell NV

(Causa C-242/12)

2012/C 243/10

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank te Rotterdam

Imputata nella causa principale

Belgian Shell NV

Questioni pregiudiziali

1)

Se un carico di diesel debba essere qualificato come un rifiuto, ai sensi del precedente (1) e del nuovo (2) regolamento, nelle seguenti circostanze:

a)

il carico è composto da Ultra Light Sulphur Diesel, che è stata involontariamente miscelata con Methyl Tertiary Butyl Ether;

b)

dopo la consegna al cliente è emerso che il carico — a causa della mescolanza — non soddisfaceva più le specifiche convenute tra acquirente e venditore (è dunque: «off-spec»);

c)

il carico viene ripreso dal venditore — a seguito di reclamo dell’acquirente — in forza del contratto di compravendita e il prezzo di acquisto viene restituito;

d)

il venditore ha l’intenzione di reimmettere il carico sul mercato — eventualmente dopo miscelazione con un altro prodotto.

2)

In caso di risposta positiva alla prima questione:

a)

se si possa indicare un momento, nelle circostanze di cui sopra, a partire dal quale il prodotto è qualificato come un rifiuto;

b)

se il carico perda la qualifica di rifiuto in un dato momento tra la consegna all’acquirente e una nuova miscelazione ad opera o in nome del venditore, e, in tal caso, in quale momento.

3)

Se sulla risposta alla questione 1 incida il fatto che:

a)

il carico poteva essere utilizzato allo stesso modo come carburante come puro ULSD, ma non soddisfaceva più i requisiti (di sicurezza), a causa del suo punto inferiore di infiammabilità;

b)

il carico, a causa della sua nuova composizione, non poteva più essere immagazzinata dall’acquirente sulla base di un permesso ambientale;

c)

il carico non poteva essere utilizzato dall’acquirente per lo scopo per cui era stata acquistato, segnatamente vendita alla stazioni di servizio come carburante diesel;

d)

la volontà dell’acquirente fosse rivolta o meno alla restituzione al venditore in forza del contratto di compravendita;

e)

la volontà del venditore era effettivamente rivolta al riacquisto del carico, al fine di lavorarlo mediante miscelazione e reimmetterlo sul mercato;

f)

il carico poteva essere recuperato o meno, sia nello stato originale, sia ottenendo un prodotto commerciabile ad un prezzo simile al valore di mercato del carico originario di ULSD;

g)

siffatta azione di recupero è un processo produttivo regolare;

h)

il valore di mercato del carico nello stato in cui si trova nel momento in cui viene ripreso dal venditore corrisponde (all’incirca) al prezzo di un prodotto che soddisfa le specifiche convenute;

i)

il carico ripreso nello stato in cui si trova nel momento della restituzione può essere venduto sul mercato senza ulteriore lavorazione;

j)

il commercio in prodotti come il carico è normale e negli scambi commerciali non è considerato come commercio in rifiuti.


(1)  Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1ofebbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (precedente regolamento) (GU L 30, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (nuovo regolamento) (GU L 190, pag. 1).


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